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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/09/2025, n. 2052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2052 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 7441/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Terza Sezione Civile, in persona del giudice unico dott.ssa Anna
Laura Magliulo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7441/2019 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo vertente tra
, nato a [...] il [...] c.f.: dom.to a T'NO Parte_1 C.F._1
(Ce) alla Via della Libertà n. 2, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Occhino con studio in Portici
(Na) alla Via Libertà, III Trav. a Destra n. 31 giusta procura in atti;
-opponente
e
Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni - Torre del Greco, iscritta all'Albo
Nazionale delle Banche al N.4708/40, con sede in Torre del Greco, al Corso Vittorio Emanuele
"Palazzo Vallelonga", in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore CP_1
C.F. , Partita IVA , domiciliato per la carica presso la Sede, ed P.IVA_1 P.IVA_2 elettivamente in Torre del Greco, alla Via Vittorio Veneto n.13, presso lo studio dell'Avv. Pietro
Paolo Palumbo C.F. che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
C.F._2
-opposta
e
con sede legale in Messina, Via Bonsignore n. 1, C.F. e P.I. , in persona CP_2 P.IVA_3 del legale rappresentante pro tempore, procuratrice di rappresentata e difesa Controparte_3 dall'avv. Alessandro Barbaro del Foro di Messina, (C.F. , con Studio in CodiceFiscale_3
Messina, Via Orso Corbino 7 (pec: e fax n. 090 9435200) Email_1 congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Andrea Aloi (C.F. ) CodiceFiscale_4
-interventrice volontaria
1 nonché
residente in [...] e , quale CP_4 Controparte_5 erede di residente in [...] Persona_1
-contumaci
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio trae origine da un'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società
[...]
, da , e Controparte_6 Parte_1 Persona_1 CP_4
avverso il decreto ingiuntivo n. 1485/2019 del 09.10.2019 (RG n. 4936/2019) reso dal Giudice
[...]
Unico del Tribunale di Torre Annunziata, provvisoriamente esecutivo, con il quale veniva ingiunto alla Società quale obbligata principale, nonché ai suoi Controparte_6 CP_4 fideiussori e , di pagare in solido alla ricorrente CP_4 Persona_1 Parte_1
Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni la somma complessiva di €. 132.479,66 oltre interessi, spese e competenze ed accessori in ragione dello scoperto di conto corrente n.
146/1110740.
I motivi di opposizione avanzati dalle parti attrici possono così sintetizzarsi: a) nullità del patto relativo agli interessi del contratto di conto corrente per illegittima capitalizzazione;
b) nullità della clausola relativa agli interessi ex art. 1815 c.c.; c) decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ex art. 1957 c.c.; d) nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 117 TUB.
Si è costituita in giudizio la Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni impugnando e contestando ogni avverso dedotto e richiedendo il rigetto della spiegata opposizione. Ha asserito, inoltre, che i contratti di fideiussione stipulati dagli opponenti siano da qualificarsi in termini di contratti autonomi di garanzia, stante la deroga espressa prevista nei suddetti all'art. 1957 c.c. e la espressa previsione contrattuale della clausola a semplice richiesta, con la quale il fideiussore si obbliga a pagare immediatamente alla Banca a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio.
Nelle more, è stata depositata copia della sentenza n.88/2020 del 2.12.2020 con la quale il Tribunale di Napoli Nord-Sezione dichiarava il fallimento della società Parte_2 CP_6 CP_7 [...]
. Controparte_6
E' intervenuta in giudizio la e per essa nella qualità di sua procuratrice la Controparte_3 [...]
asserendo di aver acquistato, a seguito di cessione di crediti in blocco, il credito oggetto del CP_2 giudizio, facendo proprie le istanze, le richieste, le difese, le eccezioni e le deduzioni tutte già avanzate dalla cedente e richiedendo l'estromissione della stessa.
Rilevato il verificarsi dell'evento interruttivo, il giudizio è stato riassunto da e Parte_1
i quali hanno provveduto a notificare il ricorso in riassunzione con relativo decreto di Per_1
2 fissazione udienza per il prosieguo soltanto alla . CP_2
Nel giudizio così riassunto si sono costituite la - la quale ha richiesto dichiararsi CP_2
l'estinzione del processo per mancata notificazione del ricorso alle altre parti del giudizio - e CP_4 che ha insistito per l'accoglimento delle eccezioni già proposte con la spiegata opposizione.
[...]
All'udienza del 24.01.2023 il Giudice rilevava l'omessa notifica del ricorso in riassunzione nei confronti della curatela e rinviava alla successiva udienza del 6 giugno 2023 ore 10.45 al fine di verificare l'avvenuto espletamento di tale incombente.
In tale udienza, il difensore di ne dichiarava il decesso come da certificato di Persona_1 morte depositato in atti. Il giudizio veniva interrotto e successivamente riassunto da , Parte_1 il quale provvedeva a notificarlo unitamente al successivo decreto di fissazione udienza alla , CP_2 alla Banca opposta oltre che a e nella qualità di eredi di CP_4 Controparte_5 Persona_1
le quali, non costituitesi in giudizio, nonostante regolare notifica vanno dichiarate
[...] contumaci.
Orbene, deve rilevarsi che, secondo quanto affermato da Cassazione n. 18318/2015, nel caso di cumulo di cause scindibili, laddove il giudice - a fronte di un evento interruttivo che concerna uno solo dei soggetti coinvolti nelle diverse vertenze - non separi le cause, la riassunzione, effettuata mediante deposito del relativo ricorso in cancelleria nel termine previsto dall'art. 305 c.p.c., deve ritenersi tempestiva rispetto a tutte le parti, sicché, ove ricorso e decreto di fissazione dell'udienza di riassunzione non siano stati notificati ad alcune di esse, occorre ordinare la rinnovazione della notifica in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c.. Il mancato rispetto dell'ordine impartito dal giudice determina l'estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, e del successivo art. 307, comma 3 c.p.c..
Invero, quando il processo sia stato dichiarato interrotto o quando, come nel caso di specie,
l'interruzione abbia operato di diritto in forza della declaratoria di fallimento, la riassunzione è tempestiva quando il relativo ricorso sia stato depositato in cancelleria nel termine previsto dall'art. 305 c.p.c., con la conseguenza che ove il ricorso col pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di riassunzione non sia stato regolarmente notificato, il giudice non può dichiarare l'estinzione del processo, ma deve ordinare la rinnovazione della notifica, in applicazione analogica dell'art. 291
c.p.c., entro un termine perentorio" (Cass. n. 13683 del 2012). Trattasi di un principio che, trae origine dalla affermazione a sezioni unite di Cass. n. 14854 del 2006 secondo la quale "Verificatasi una causa
d'interruzione del processo, in presenza di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della rinnovata "edictio actionis" da quello della
"vocatio in ius", il termine perentorio previsto dall'art. 305 c.p.c., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, sicchè, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento,
3 quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della "vocatio in ius"; ne consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice, che ne rilevi l'omissione, di ordinare la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., entro un termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determina l'estinzione del giudizio.
Le affermazioni su riportate non perdono di attualità qualora in un medesimo giudizio siano portate avanti contestualmente più cause, non legate tra di loro da vincoli inscindibili.
Rilevato, dunque, che il principio sopra indicato possa trovare applicazione anche al caso di specie, posto che alla curatela del fallimento non è stato notificato il decreto di fissazione udienza a seguito della doppia riassunzione del giudizio, nonostante, come già rilevato, il Giudice abbia espressamente rinviato ad una successiva udienza al fine di garantire l'attuazione di tale incombente, occorre dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307 co. 3 c.p.c..
Quanto esplicato è reputato sufficiente ai fini della decisione. Nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo
132, n.4, c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123; Cass. Civ., Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346;).
In merito alle spese di lite, rilevata la particolare complessità del giudizio, si dispone l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di e Controparte_5 CP_4
- dichiara l'estinzione del giudizio;
- spese compensate
Così deciso, in Torre Annunziata, lì 15 settembre 2025.
4 Il Giudice
dott.ssa Anna Laura Magliulo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Terza Sezione Civile, in persona del giudice unico dott.ssa Anna
Laura Magliulo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7441/2019 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo vertente tra
, nato a [...] il [...] c.f.: dom.to a T'NO Parte_1 C.F._1
(Ce) alla Via della Libertà n. 2, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Occhino con studio in Portici
(Na) alla Via Libertà, III Trav. a Destra n. 31 giusta procura in atti;
-opponente
e
Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni - Torre del Greco, iscritta all'Albo
Nazionale delle Banche al N.4708/40, con sede in Torre del Greco, al Corso Vittorio Emanuele
"Palazzo Vallelonga", in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore CP_1
C.F. , Partita IVA , domiciliato per la carica presso la Sede, ed P.IVA_1 P.IVA_2 elettivamente in Torre del Greco, alla Via Vittorio Veneto n.13, presso lo studio dell'Avv. Pietro
Paolo Palumbo C.F. che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
C.F._2
-opposta
e
con sede legale in Messina, Via Bonsignore n. 1, C.F. e P.I. , in persona CP_2 P.IVA_3 del legale rappresentante pro tempore, procuratrice di rappresentata e difesa Controparte_3 dall'avv. Alessandro Barbaro del Foro di Messina, (C.F. , con Studio in CodiceFiscale_3
Messina, Via Orso Corbino 7 (pec: e fax n. 090 9435200) Email_1 congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Andrea Aloi (C.F. ) CodiceFiscale_4
-interventrice volontaria
1 nonché
residente in [...] e , quale CP_4 Controparte_5 erede di residente in [...] Persona_1
-contumaci
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio trae origine da un'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società
[...]
, da , e Controparte_6 Parte_1 Persona_1 CP_4
avverso il decreto ingiuntivo n. 1485/2019 del 09.10.2019 (RG n. 4936/2019) reso dal Giudice
[...]
Unico del Tribunale di Torre Annunziata, provvisoriamente esecutivo, con il quale veniva ingiunto alla Società quale obbligata principale, nonché ai suoi Controparte_6 CP_4 fideiussori e , di pagare in solido alla ricorrente CP_4 Persona_1 Parte_1
Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni la somma complessiva di €. 132.479,66 oltre interessi, spese e competenze ed accessori in ragione dello scoperto di conto corrente n.
146/1110740.
I motivi di opposizione avanzati dalle parti attrici possono così sintetizzarsi: a) nullità del patto relativo agli interessi del contratto di conto corrente per illegittima capitalizzazione;
b) nullità della clausola relativa agli interessi ex art. 1815 c.c.; c) decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ex art. 1957 c.c.; d) nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 117 TUB.
Si è costituita in giudizio la Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni impugnando e contestando ogni avverso dedotto e richiedendo il rigetto della spiegata opposizione. Ha asserito, inoltre, che i contratti di fideiussione stipulati dagli opponenti siano da qualificarsi in termini di contratti autonomi di garanzia, stante la deroga espressa prevista nei suddetti all'art. 1957 c.c. e la espressa previsione contrattuale della clausola a semplice richiesta, con la quale il fideiussore si obbliga a pagare immediatamente alla Banca a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio.
Nelle more, è stata depositata copia della sentenza n.88/2020 del 2.12.2020 con la quale il Tribunale di Napoli Nord-Sezione dichiarava il fallimento della società Parte_2 CP_6 CP_7 [...]
. Controparte_6
E' intervenuta in giudizio la e per essa nella qualità di sua procuratrice la Controparte_3 [...]
asserendo di aver acquistato, a seguito di cessione di crediti in blocco, il credito oggetto del CP_2 giudizio, facendo proprie le istanze, le richieste, le difese, le eccezioni e le deduzioni tutte già avanzate dalla cedente e richiedendo l'estromissione della stessa.
Rilevato il verificarsi dell'evento interruttivo, il giudizio è stato riassunto da e Parte_1
i quali hanno provveduto a notificare il ricorso in riassunzione con relativo decreto di Per_1
2 fissazione udienza per il prosieguo soltanto alla . CP_2
Nel giudizio così riassunto si sono costituite la - la quale ha richiesto dichiararsi CP_2
l'estinzione del processo per mancata notificazione del ricorso alle altre parti del giudizio - e CP_4 che ha insistito per l'accoglimento delle eccezioni già proposte con la spiegata opposizione.
[...]
All'udienza del 24.01.2023 il Giudice rilevava l'omessa notifica del ricorso in riassunzione nei confronti della curatela e rinviava alla successiva udienza del 6 giugno 2023 ore 10.45 al fine di verificare l'avvenuto espletamento di tale incombente.
In tale udienza, il difensore di ne dichiarava il decesso come da certificato di Persona_1 morte depositato in atti. Il giudizio veniva interrotto e successivamente riassunto da , Parte_1 il quale provvedeva a notificarlo unitamente al successivo decreto di fissazione udienza alla , CP_2 alla Banca opposta oltre che a e nella qualità di eredi di CP_4 Controparte_5 Persona_1
le quali, non costituitesi in giudizio, nonostante regolare notifica vanno dichiarate
[...] contumaci.
Orbene, deve rilevarsi che, secondo quanto affermato da Cassazione n. 18318/2015, nel caso di cumulo di cause scindibili, laddove il giudice - a fronte di un evento interruttivo che concerna uno solo dei soggetti coinvolti nelle diverse vertenze - non separi le cause, la riassunzione, effettuata mediante deposito del relativo ricorso in cancelleria nel termine previsto dall'art. 305 c.p.c., deve ritenersi tempestiva rispetto a tutte le parti, sicché, ove ricorso e decreto di fissazione dell'udienza di riassunzione non siano stati notificati ad alcune di esse, occorre ordinare la rinnovazione della notifica in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c.. Il mancato rispetto dell'ordine impartito dal giudice determina l'estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, e del successivo art. 307, comma 3 c.p.c..
Invero, quando il processo sia stato dichiarato interrotto o quando, come nel caso di specie,
l'interruzione abbia operato di diritto in forza della declaratoria di fallimento, la riassunzione è tempestiva quando il relativo ricorso sia stato depositato in cancelleria nel termine previsto dall'art. 305 c.p.c., con la conseguenza che ove il ricorso col pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di riassunzione non sia stato regolarmente notificato, il giudice non può dichiarare l'estinzione del processo, ma deve ordinare la rinnovazione della notifica, in applicazione analogica dell'art. 291
c.p.c., entro un termine perentorio" (Cass. n. 13683 del 2012). Trattasi di un principio che, trae origine dalla affermazione a sezioni unite di Cass. n. 14854 del 2006 secondo la quale "Verificatasi una causa
d'interruzione del processo, in presenza di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della rinnovata "edictio actionis" da quello della
"vocatio in ius", il termine perentorio previsto dall'art. 305 c.p.c., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, sicchè, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento,
3 quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della "vocatio in ius"; ne consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice, che ne rilevi l'omissione, di ordinare la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., entro un termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determina l'estinzione del giudizio.
Le affermazioni su riportate non perdono di attualità qualora in un medesimo giudizio siano portate avanti contestualmente più cause, non legate tra di loro da vincoli inscindibili.
Rilevato, dunque, che il principio sopra indicato possa trovare applicazione anche al caso di specie, posto che alla curatela del fallimento non è stato notificato il decreto di fissazione udienza a seguito della doppia riassunzione del giudizio, nonostante, come già rilevato, il Giudice abbia espressamente rinviato ad una successiva udienza al fine di garantire l'attuazione di tale incombente, occorre dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307 co. 3 c.p.c..
Quanto esplicato è reputato sufficiente ai fini della decisione. Nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo
132, n.4, c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123; Cass. Civ., Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346;).
In merito alle spese di lite, rilevata la particolare complessità del giudizio, si dispone l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di e Controparte_5 CP_4
- dichiara l'estinzione del giudizio;
- spese compensate
Così deciso, in Torre Annunziata, lì 15 settembre 2025.
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dott.ssa Anna Laura Magliulo
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