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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/02/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 14437/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16.12.2024 da
1) Parte_1
Nato a Callao (Perù) il 26.1.1993 cittadino: CP_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con Avv.ti Renata Cisilino e Manuela Sanfilippo presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_2
Nata a Lima (Perù) il 7.11.1994 cittadina: Parte_2
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Mattia Nicoilò Fava presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: , nata a [...] il [...], cittadfina Controparte_3 peruviana
FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
16.12.2024 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) la figlia minore viene affidata congiuntamente ai genitori, i quali pertanto eserciteranno CP_3
entrambi la responsabilità genitoriale di cui all'art. 337 ter c.c. e ad entrambi i genitori competeranno la cura e l'educazione della figlia, che vivrà collocata presso il padre, assumendo ivi la propria residenza anagrafica;
2) le decisioni di maggiore importanza quali, a titolo esemplificativo, quelle attinenti alla residenza, all'istruzione, alla salute, saranno sempre assunte congiuntamente, mentre sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori concordano che eserciteranno la responsabilità separatamente nei tempi di rispettiva permanenza;
3) la casa di abitazione famigliare, sita in LL (MI) Via F. Cilea n.8, di proprietà comune delle parti, viene assegnata, con tutto quanto l'arreda e correda, al Sig. per le esigenze abitative Parte_1 proprie e della figlia minore. Si dà atto che la Sig.ra ha già lasciato la casa famigliare Controparte_2
e asportato i propri effetti personali. La Sig.ra si impegna a collaborare affinchè le utenze CP_2 possano essere volturate a favore del Sig. ; Pt_1
4) Per ciò che concerne la frequentazione della madre con la figlia minore, tenuto conto delle abitudini della minore dalla separazione di fatto intercorsa tra le parti dalla fine del 2023 e del recente rientro a
Milano della madre, avvenuto a ottobre 2024, la stessa gradualmente si svolgerà secondo le seguenti tempistiche e modalità fino a un completo reinserimento della madre nella quotidianità di
[...]
: fino alla fine del mese di febbraio 2025 la madre, previo accordo settimanale con il padre, CP_3 potrà recarsi a prendere la minore all'uscita di scuola due/tre pomeriggi alla settimana, indicativamente il lunedì, mercoledì e/o venerdì con riaccompagnamento della minore dopo cena, entro le ore 20.00.
A weekend alternati potrà prelevare la bambina dalla casa del padre il sabato e la domenica dalle ore
10.00 alle ore 20.00, sempre riportando la bambina per il pernotto dal padre. La madre si occuperà dell'esecuzione dei compiti nonchè della frequentazione di eventuali corsi sportivi nei suoi tempi di visita. Da marzo 2025 e sino al termine dell'anno scolastico in corso, la madre, a weekend alternati, potrà vedere/tenere con sè la bambina dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore
20.00 con riaccompagnamento dal padre. Infrasettimanalmente la madre potrà vedere/tenere con sè
due pomeriggi fissi dall'uscita di scuola con riaccompagnamento a casa del padre, dopo CP_3 cena, entro le ore 20.00.
Dal termine dell'anno scolastico in corso sino al rientro a scuola la madre, a weekend alternati, potrà vedere/tenere con sé la bambina dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore 20.00 con riaccompagnamento dal padre. Infrasettimanalmente la madre potrà vedere/tenere con sè un giorno fisso con pernottamento nella settimana che esita con il weekend di sua CP_3 competenza, e due giorni fissi con pernotto nella settimana che esita con il weekend di competenza paterna. Con l'inizio del nuovo anno scolastico i pernotti infrasettimanali verranno sospesi fino a che i genitori con gradualità e nel rispetto delle esigenze della bambina giungano ad un modulo di frequentazione della madre con di 6 pernotti nell'arco di due settimane, cercando di accorpare i giorni CP_3 di rispettiva permanenza e dunque dal giovedì all'uscita di scuola sino al lunedì mattina, quando la sig.ra riaccompagnerà la figlia a scuola e nella settimana successiva, in cui la minore CP_2 trascorrerà il weekend con il padre, la bambina potrà pernottare con la madre due giorni consecutivi, indicativamente il mercoledì e il giovedì. Le parti concordano che il pieno regime di frequentazione di cui sopra coinciderà con il mese di gennaio 2026.
I Ponti, civili e religiosi, saranno sempre accorpati al vicino weekend di competenza, senza alternanza.
Anche nel periodo estivo di astensione scolastica, dato l'accordo dei genitori di far frequentare i centri estivi alla figlia, la facoltà di visita sarà espletata come nel periodo scolastico;
5) Per le vacanze estive la madre potrà trascorrere con la figlia una settimana di vacanza per l'anno 2025,
e due settimane, anche non consecutive, a partire dal 2026. La medesima facoltà spetterà al padre, periodo nel quale la frequentazione con la madre sarà sospesa. I genitori concorderanno i periodi di rispettiva permanenza entro il 31 maggio di ogni anno;
6) per le vacanze Natalizie la figlia si alternerà di anno in anno con l'uno o l'altro genitore nel periodo intercorrente tra la chiusura della scuola e il 30 dicembre e dal 30 dicembre sino alla sua riapertura. I genitori concordano che ad anni alterni, indipendentemente dalla suddivisione del periodo di vacanza, la bambina trascorrerà con un genitore la sera della vigilia di Natale con pernotto fino alle 10.00 e il giorno di Natale con l'altro genitore. Per quanto concerne la giornata di Santo Stefano, coincidente con il compleanno della bambina, i genitori suddivideranno la giornata di modo che la stessa con un genitore possa fare il pranzo e con l'altro la cena. Per l'anno 2024 nell'intero periodo di astensione scolastica la bambina resterà presso il padre, e la madre potrà vederla e tenerla con sè come da calendario ordinario per i giorni feriali e, per quanto riguarda i festivi, la madre potrà vederla e tenerla con sè il pomeriggio del 25 dicembre dalle ore 17.00, con pernottamento presso l'abitazione materna,
e fino alle ore 16.00 del 26 dicembre. Inoltre potrà tenere con sé il 1° gennaio al CP_3 pomeriggio con riaccompagnamento a casa del padre dopo cena entro le ore 21.00, nonchè potrà altresì dormire con la madre la notte del 5 gennaio e permanere presso la madre sino alle ore 20,00 del 6 gennaio;
7) per le vacanze Pasquali, ad anni alterni, la figlia trascorrerà il periodo dal giovedì Santo alla Pasqua con un genitore, e dalla Pasquetta sino alla riapertura della scuola con l'altro genitore. Per l'anno 2025 la minore trascorrerà il giorno di Pasqua con la madre e il giorno di Pasquetta con il padre;
8) I genitori concordano la possibilità di farsi adiuvare nell'accudimento della figlia minore da propri parenti o persone di propria fiducia. Le parti si impegnano a presentare e a far frequentare alla minore i propri nuovi partners, se diversi da quelli attuali, solo dopo un periodo consolidato di relazione, con modalità graduali e improntate al rispetto e alla tutela della sensibilità della figlia minore, garantendo comunque il chiaro rispetto dei ruoli e la permanenza delle funzioni genitoriali in capo ai genitori;
9) Entrambe le parti si rendono disponibili a farsi affiancare da professionisti, se del caso, al fine di una migliore introduzione e spiegazione a della nuova realtà familiare;
CP_3
10) Ad ogni modo quando la figlia minore sarà con uno dei genitori, questi dovrà essere sempre reperibile tramite il telefono cellulare, e a tal fine i genitori si assumono reciproco obbligo a darsi pronta comunicazione di ogni eventuale variazione della rispettiva residenza anagrafica e /o domicilio abituale, così come di ogni eventuale variazione dei rispettivi recapiti di telefonia fissa o mobile, pena, in difetto, la possibilità di richiedere una modifica delle condizioni relative all'affido;
11) per quanto riguarda il mantenimento della figlia minore ciascun genitore provvederà in via diretta secondo i tempi di rispettiva permanenza. I genitori concordano in ogni caso di suddividere i costi per l'intero abbigliamento della figlia (scarpe e vestiario) al 50% ciascuno, gestito con acquisti da parte di entrambi e rimborso al genitore che ha sostenuto la spesa. Inoltre i genitori concordano di suddividere al 50% ciascuno i costi della mensa, abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione e frequenza del tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola;
12) i genitori, inoltre, suddivideranno al 50% ciascuno le spese straordinarie del minore come da
Linee Guida del Tribunale di Milano che si riportano integralmente: spese mediche documentate che non richiedono preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
spese mediche documentate che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche documentate che non richiedono preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nell'ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e)
assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno/metro pulmino scuola comunale) dal luogo di residenza all'istituto scolastico; spese scolastiche documentate che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
nonché, infine, spese extrascolastiche documentate che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola o dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche documentate che richiedono il preventivo accordo;
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludico-ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto. Le spese extra dovranno essere comunicate e documentate da parte del genitore che le ha sostenute (a mezzo raccomandata a.r. o e-mail con prova di avvenuta ricezione) con un preavviso di almeno dieci giorni e l'altro genitore avrà l'obbligo, entro i sette giorni successivi, di comunicare un'eventuale alternativa meno onerosa. In difetto di riscontro della prima comunicazione di spesa, questa si intenderà accettata dall'altro e dovrà da costui essere rimborsata entro 15 giorni successivi al ricevimento della richiesta (limitatamente alla quota di sua pertinenza). Con riferimento alle spese fiscalmente deducibili, il genitore che anticiperà la spesa si impegna a far emettere i documenti fiscali indicanti il nominativo e il codice fiscale dei figli, per consentire ad entrambi di poter utilizzare la documentazione ai fini della compilazione della dichiarazione dei redditi;
13) l'assegno unico verrà richiesto e percepito integralmente dal Sig. ; Parte_1
14) i genitori concordano che l'eventuale consenso all'espatrio della minore debba essere manifestato di volta in volta e secondo il caso concreto. In ogni caso e comunque i genitori si impegnano a dare il consenso per il rilascio del documento d'identità per la minore valido anche ai fini dell'espatrio.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
15) Al fine di riequilibrare le rispettive posizioni patrimoniali, per regolare ed estinguere ogni reciproca precedente pretesa, ed in esecuzione degli accordi assunti nella presente sede, il Sig. si Parte_1 impegna ad acquistare dalla Sig.ra e la Sig.ra si impegna a cedere al Controparte_2 Controparte_2
Sig. , la propria quota di pertinenza pari al 50% della seguente unità immobiliare, e di Parte_1 quanto in essa contenuto, ad essi pervenuta per atti Notaio Dott.ssa del Persona_1
19.5.2020, Rep.2475, Racc.2080, sito in Comune di LL (MI) Via F. Cilea n.8: appartamento ad uso abitazione al piano terzo (quarto fuori terra), composto da tre locali, oltre i servizi, così censito al Catasto
Fabbricati del Comune di LL al Foglio 2, Mappale 350, Sub.15, Via Cilea Francesco n.8, piano 3, categoria A/3, Cl.4, vani 5, Superficie catastale totale mq.92, Superficie catastale totale escluse aree scoperte mq.89, Rendita Catastale Euro 438,99;
15) A titolo di corrispettivo, convenuto ed accettato tra le parti, il Sig. si accolla Parte_1 integralmente il mutuo ipotecario cointestato residuo gravante sulla casa famigliare, acceso presso Banca
Monte dei Paschi di Siena, in data 19.5.2020, per atti Notaio Dott.ssa , Persona_1
Rep.2476, Racc.2081, manlevando sin d'ora e garantendo la Sig.ra da qualsivoglia Controparte_2 pretesa da parte dell'istituto mutuante, specificandosi che trattasi di accollo semplice. Detto accordo patrimoniale è da considerarsi elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione definitiva della crisi famigliare e per la determinazione delle condizioni inerenti il mantenimento della figlia minore;
16) Il trasferimento dovrà eseguirsi, con spese a carico di entrambe le parti, avanti a Notaio scelto dall'acquirente, con rogito da effettuarsi entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza;
17) si dà atto che il mutuo ipotecario cointestato gravante sulla ex casa famigliare è stato onorato dal solo
Sig. . Stante il permanere della cointestazione formale del mutuo, nonostante l'accollo Parte_1 integrale in capo al Sig. , quanto agli interessi passivi del mutuo, ciascuno porterà in Parte_1 detrazione la propria quota parte, e la Sig.ra si impegna a rimborsare al Sig. Controparte_2 Pt_1
l'importo della detrazione di cui eventualmente risulterà aver beneficiato;
[...]
18) quanto al debito per spese condominiali ordinarie e straordinarie di cui al decreto ingiuntivo n.7219/24 emesso dal Giudice di Pace di Milano il 6.5.24 posto a fondamento dell'atto di pignoramento presso terzi sulle spettanze di lavoro dipendente presso R.A.D. Logistica-Società Cooperativa con sede legale in Rodano, le parti concordano che detto debito verrà estinto dal Sig. secondo le Parte_1 modalità che lo stesso liberamente assumerà. Lo stesso vale per le spese condominiali ordinarie e straordinarie maturate successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo di cui sopra;
19) quanto al finanziamento acceso presso Monte dei Paschi di Siena il 27.9.2023, scadente il 27.8.2030, con rata mensile di Euro 87,87, acceso nell'interesse della famiglia, le parti concordano che lo stesso verrà estinto dal Sig. ; Parte_1
20) quanto al finanziamento acceso presso Findomestic, acceso per la misura del 70% per spese personali della Sig.ra con rata mensile di Euro 216,90, intestato al Sig. Controparte_2 Pt_1
, le parti concordano che verrà onorato ed estinto dallo stesso;
[...]
21) Le parti dichiarano altresì che qualsiasi rapporto avente natura economico-patrimoniale e non è già stato regolato in precedenza e, di non avere nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia causa, ragione o titolo;
22) COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite
***
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura
Così deciso in Milano, il 29.1.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16.12.2024 da
1) Parte_1
Nato a Callao (Perù) il 26.1.1993 cittadino: CP_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con Avv.ti Renata Cisilino e Manuela Sanfilippo presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_2
Nata a Lima (Perù) il 7.11.1994 cittadina: Parte_2
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Mattia Nicoilò Fava presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: , nata a [...] il [...], cittadfina Controparte_3 peruviana
FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
16.12.2024 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) la figlia minore viene affidata congiuntamente ai genitori, i quali pertanto eserciteranno CP_3
entrambi la responsabilità genitoriale di cui all'art. 337 ter c.c. e ad entrambi i genitori competeranno la cura e l'educazione della figlia, che vivrà collocata presso il padre, assumendo ivi la propria residenza anagrafica;
2) le decisioni di maggiore importanza quali, a titolo esemplificativo, quelle attinenti alla residenza, all'istruzione, alla salute, saranno sempre assunte congiuntamente, mentre sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori concordano che eserciteranno la responsabilità separatamente nei tempi di rispettiva permanenza;
3) la casa di abitazione famigliare, sita in LL (MI) Via F. Cilea n.8, di proprietà comune delle parti, viene assegnata, con tutto quanto l'arreda e correda, al Sig. per le esigenze abitative Parte_1 proprie e della figlia minore. Si dà atto che la Sig.ra ha già lasciato la casa famigliare Controparte_2
e asportato i propri effetti personali. La Sig.ra si impegna a collaborare affinchè le utenze CP_2 possano essere volturate a favore del Sig. ; Pt_1
4) Per ciò che concerne la frequentazione della madre con la figlia minore, tenuto conto delle abitudini della minore dalla separazione di fatto intercorsa tra le parti dalla fine del 2023 e del recente rientro a
Milano della madre, avvenuto a ottobre 2024, la stessa gradualmente si svolgerà secondo le seguenti tempistiche e modalità fino a un completo reinserimento della madre nella quotidianità di
[...]
: fino alla fine del mese di febbraio 2025 la madre, previo accordo settimanale con il padre, CP_3 potrà recarsi a prendere la minore all'uscita di scuola due/tre pomeriggi alla settimana, indicativamente il lunedì, mercoledì e/o venerdì con riaccompagnamento della minore dopo cena, entro le ore 20.00.
A weekend alternati potrà prelevare la bambina dalla casa del padre il sabato e la domenica dalle ore
10.00 alle ore 20.00, sempre riportando la bambina per il pernotto dal padre. La madre si occuperà dell'esecuzione dei compiti nonchè della frequentazione di eventuali corsi sportivi nei suoi tempi di visita. Da marzo 2025 e sino al termine dell'anno scolastico in corso, la madre, a weekend alternati, potrà vedere/tenere con sè la bambina dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore
20.00 con riaccompagnamento dal padre. Infrasettimanalmente la madre potrà vedere/tenere con sè
due pomeriggi fissi dall'uscita di scuola con riaccompagnamento a casa del padre, dopo CP_3 cena, entro le ore 20.00.
Dal termine dell'anno scolastico in corso sino al rientro a scuola la madre, a weekend alternati, potrà vedere/tenere con sé la bambina dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore 20.00 con riaccompagnamento dal padre. Infrasettimanalmente la madre potrà vedere/tenere con sè un giorno fisso con pernottamento nella settimana che esita con il weekend di sua CP_3 competenza, e due giorni fissi con pernotto nella settimana che esita con il weekend di competenza paterna. Con l'inizio del nuovo anno scolastico i pernotti infrasettimanali verranno sospesi fino a che i genitori con gradualità e nel rispetto delle esigenze della bambina giungano ad un modulo di frequentazione della madre con di 6 pernotti nell'arco di due settimane, cercando di accorpare i giorni CP_3 di rispettiva permanenza e dunque dal giovedì all'uscita di scuola sino al lunedì mattina, quando la sig.ra riaccompagnerà la figlia a scuola e nella settimana successiva, in cui la minore CP_2 trascorrerà il weekend con il padre, la bambina potrà pernottare con la madre due giorni consecutivi, indicativamente il mercoledì e il giovedì. Le parti concordano che il pieno regime di frequentazione di cui sopra coinciderà con il mese di gennaio 2026.
I Ponti, civili e religiosi, saranno sempre accorpati al vicino weekend di competenza, senza alternanza.
Anche nel periodo estivo di astensione scolastica, dato l'accordo dei genitori di far frequentare i centri estivi alla figlia, la facoltà di visita sarà espletata come nel periodo scolastico;
5) Per le vacanze estive la madre potrà trascorrere con la figlia una settimana di vacanza per l'anno 2025,
e due settimane, anche non consecutive, a partire dal 2026. La medesima facoltà spetterà al padre, periodo nel quale la frequentazione con la madre sarà sospesa. I genitori concorderanno i periodi di rispettiva permanenza entro il 31 maggio di ogni anno;
6) per le vacanze Natalizie la figlia si alternerà di anno in anno con l'uno o l'altro genitore nel periodo intercorrente tra la chiusura della scuola e il 30 dicembre e dal 30 dicembre sino alla sua riapertura. I genitori concordano che ad anni alterni, indipendentemente dalla suddivisione del periodo di vacanza, la bambina trascorrerà con un genitore la sera della vigilia di Natale con pernotto fino alle 10.00 e il giorno di Natale con l'altro genitore. Per quanto concerne la giornata di Santo Stefano, coincidente con il compleanno della bambina, i genitori suddivideranno la giornata di modo che la stessa con un genitore possa fare il pranzo e con l'altro la cena. Per l'anno 2024 nell'intero periodo di astensione scolastica la bambina resterà presso il padre, e la madre potrà vederla e tenerla con sè come da calendario ordinario per i giorni feriali e, per quanto riguarda i festivi, la madre potrà vederla e tenerla con sè il pomeriggio del 25 dicembre dalle ore 17.00, con pernottamento presso l'abitazione materna,
e fino alle ore 16.00 del 26 dicembre. Inoltre potrà tenere con sé il 1° gennaio al CP_3 pomeriggio con riaccompagnamento a casa del padre dopo cena entro le ore 21.00, nonchè potrà altresì dormire con la madre la notte del 5 gennaio e permanere presso la madre sino alle ore 20,00 del 6 gennaio;
7) per le vacanze Pasquali, ad anni alterni, la figlia trascorrerà il periodo dal giovedì Santo alla Pasqua con un genitore, e dalla Pasquetta sino alla riapertura della scuola con l'altro genitore. Per l'anno 2025 la minore trascorrerà il giorno di Pasqua con la madre e il giorno di Pasquetta con il padre;
8) I genitori concordano la possibilità di farsi adiuvare nell'accudimento della figlia minore da propri parenti o persone di propria fiducia. Le parti si impegnano a presentare e a far frequentare alla minore i propri nuovi partners, se diversi da quelli attuali, solo dopo un periodo consolidato di relazione, con modalità graduali e improntate al rispetto e alla tutela della sensibilità della figlia minore, garantendo comunque il chiaro rispetto dei ruoli e la permanenza delle funzioni genitoriali in capo ai genitori;
9) Entrambe le parti si rendono disponibili a farsi affiancare da professionisti, se del caso, al fine di una migliore introduzione e spiegazione a della nuova realtà familiare;
CP_3
10) Ad ogni modo quando la figlia minore sarà con uno dei genitori, questi dovrà essere sempre reperibile tramite il telefono cellulare, e a tal fine i genitori si assumono reciproco obbligo a darsi pronta comunicazione di ogni eventuale variazione della rispettiva residenza anagrafica e /o domicilio abituale, così come di ogni eventuale variazione dei rispettivi recapiti di telefonia fissa o mobile, pena, in difetto, la possibilità di richiedere una modifica delle condizioni relative all'affido;
11) per quanto riguarda il mantenimento della figlia minore ciascun genitore provvederà in via diretta secondo i tempi di rispettiva permanenza. I genitori concordano in ogni caso di suddividere i costi per l'intero abbigliamento della figlia (scarpe e vestiario) al 50% ciascuno, gestito con acquisti da parte di entrambi e rimborso al genitore che ha sostenuto la spesa. Inoltre i genitori concordano di suddividere al 50% ciascuno i costi della mensa, abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione e frequenza del tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola;
12) i genitori, inoltre, suddivideranno al 50% ciascuno le spese straordinarie del minore come da
Linee Guida del Tribunale di Milano che si riportano integralmente: spese mediche documentate che non richiedono preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
spese mediche documentate che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche documentate che non richiedono preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nell'ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e)
assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno/metro pulmino scuola comunale) dal luogo di residenza all'istituto scolastico; spese scolastiche documentate che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
nonché, infine, spese extrascolastiche documentate che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola o dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche documentate che richiedono il preventivo accordo;
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludico-ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto. Le spese extra dovranno essere comunicate e documentate da parte del genitore che le ha sostenute (a mezzo raccomandata a.r. o e-mail con prova di avvenuta ricezione) con un preavviso di almeno dieci giorni e l'altro genitore avrà l'obbligo, entro i sette giorni successivi, di comunicare un'eventuale alternativa meno onerosa. In difetto di riscontro della prima comunicazione di spesa, questa si intenderà accettata dall'altro e dovrà da costui essere rimborsata entro 15 giorni successivi al ricevimento della richiesta (limitatamente alla quota di sua pertinenza). Con riferimento alle spese fiscalmente deducibili, il genitore che anticiperà la spesa si impegna a far emettere i documenti fiscali indicanti il nominativo e il codice fiscale dei figli, per consentire ad entrambi di poter utilizzare la documentazione ai fini della compilazione della dichiarazione dei redditi;
13) l'assegno unico verrà richiesto e percepito integralmente dal Sig. ; Parte_1
14) i genitori concordano che l'eventuale consenso all'espatrio della minore debba essere manifestato di volta in volta e secondo il caso concreto. In ogni caso e comunque i genitori si impegnano a dare il consenso per il rilascio del documento d'identità per la minore valido anche ai fini dell'espatrio.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
15) Al fine di riequilibrare le rispettive posizioni patrimoniali, per regolare ed estinguere ogni reciproca precedente pretesa, ed in esecuzione degli accordi assunti nella presente sede, il Sig. si Parte_1 impegna ad acquistare dalla Sig.ra e la Sig.ra si impegna a cedere al Controparte_2 Controparte_2
Sig. , la propria quota di pertinenza pari al 50% della seguente unità immobiliare, e di Parte_1 quanto in essa contenuto, ad essi pervenuta per atti Notaio Dott.ssa del Persona_1
19.5.2020, Rep.2475, Racc.2080, sito in Comune di LL (MI) Via F. Cilea n.8: appartamento ad uso abitazione al piano terzo (quarto fuori terra), composto da tre locali, oltre i servizi, così censito al Catasto
Fabbricati del Comune di LL al Foglio 2, Mappale 350, Sub.15, Via Cilea Francesco n.8, piano 3, categoria A/3, Cl.4, vani 5, Superficie catastale totale mq.92, Superficie catastale totale escluse aree scoperte mq.89, Rendita Catastale Euro 438,99;
15) A titolo di corrispettivo, convenuto ed accettato tra le parti, il Sig. si accolla Parte_1 integralmente il mutuo ipotecario cointestato residuo gravante sulla casa famigliare, acceso presso Banca
Monte dei Paschi di Siena, in data 19.5.2020, per atti Notaio Dott.ssa , Persona_1
Rep.2476, Racc.2081, manlevando sin d'ora e garantendo la Sig.ra da qualsivoglia Controparte_2 pretesa da parte dell'istituto mutuante, specificandosi che trattasi di accollo semplice. Detto accordo patrimoniale è da considerarsi elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione definitiva della crisi famigliare e per la determinazione delle condizioni inerenti il mantenimento della figlia minore;
16) Il trasferimento dovrà eseguirsi, con spese a carico di entrambe le parti, avanti a Notaio scelto dall'acquirente, con rogito da effettuarsi entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza;
17) si dà atto che il mutuo ipotecario cointestato gravante sulla ex casa famigliare è stato onorato dal solo
Sig. . Stante il permanere della cointestazione formale del mutuo, nonostante l'accollo Parte_1 integrale in capo al Sig. , quanto agli interessi passivi del mutuo, ciascuno porterà in Parte_1 detrazione la propria quota parte, e la Sig.ra si impegna a rimborsare al Sig. Controparte_2 Pt_1
l'importo della detrazione di cui eventualmente risulterà aver beneficiato;
[...]
18) quanto al debito per spese condominiali ordinarie e straordinarie di cui al decreto ingiuntivo n.7219/24 emesso dal Giudice di Pace di Milano il 6.5.24 posto a fondamento dell'atto di pignoramento presso terzi sulle spettanze di lavoro dipendente presso R.A.D. Logistica-Società Cooperativa con sede legale in Rodano, le parti concordano che detto debito verrà estinto dal Sig. secondo le Parte_1 modalità che lo stesso liberamente assumerà. Lo stesso vale per le spese condominiali ordinarie e straordinarie maturate successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo di cui sopra;
19) quanto al finanziamento acceso presso Monte dei Paschi di Siena il 27.9.2023, scadente il 27.8.2030, con rata mensile di Euro 87,87, acceso nell'interesse della famiglia, le parti concordano che lo stesso verrà estinto dal Sig. ; Parte_1
20) quanto al finanziamento acceso presso Findomestic, acceso per la misura del 70% per spese personali della Sig.ra con rata mensile di Euro 216,90, intestato al Sig. Controparte_2 Pt_1
, le parti concordano che verrà onorato ed estinto dallo stesso;
[...]
21) Le parti dichiarano altresì che qualsiasi rapporto avente natura economico-patrimoniale e non è già stato regolato in precedenza e, di non avere nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia causa, ragione o titolo;
22) COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite
***
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura
Così deciso in Milano, il 29.1.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni