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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/11/2025, n. 8652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8652 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N.266/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
Dott. Nicola Latour Giudice Rel. est.
nel procedimento iscritto al numero di ruolo generale sopra indicato, promosso con ricorso depositato il 03/01/2025 da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Giuffrida presso il cui studio, sito in Milano, Viale
Monte Nero, n. 66, è elettivamente domiciliato,
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Laura Clementina Tagliani presso il cui studio, sito in Pavia,
Piazzetta Garavaglia n. 5, è elettivamente domiciliata,
RESISTENTE
(nato il [...] maggiorenne); Controparte_2
Atti trasmessi al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 27/01/2025;
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in data 12/11/2025, letti gli atti ed i documenti di causa, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Con ricorso ex art. 473bis.29 c.p.c. depositato in data 03/01/2025, chiedeva al Parte_1
Tribunale di Milano – a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 3914/2019 emessa dal
Tribunale di Milano in data 10/04/2019 e pubblicata in data 18/04/2019 – di revocare (in subordine, di ridurre) il contributo paterno al mantenimento del figlio maggiorenne , e CP_2 di revocare l'assegnazione della ex casa coniugale a favore della Sig. CP_1
1 Con memoria difensiva depositata in data 24/03/2025 si costituiva in giudizio CP_3 la quale concordava quanto alla revoca dell'assegnazione della ex casa coniugale, ma chiedeva di confermare l'assegno di mantenimento a favore del figlio a carico del sig. CP_2 Pt_1
[...]
All'udienza di prima comparizione del 16 aprile 2025, tenutasi avanti al GOT delegato, le parti raggiungevano il seguente accordo provvisorio:
“revoca dell'assegnazione della casa coniugale;
provvisoriamente, fino alla prossima udienza avanti il
GOT, versamento di un assegno di mantenimento per il figlio pari ad euro 350,00 mensili entro CP_2 il giorno 15 del mese, somma da versarsi direttamente al figlio maggiore a mezzo bonifico CP_2 bancario;
i genitori sono disponibili a frequentare un percorso di terapia familiare per il recupero del rapporto tra il padre e il figlio . CP_2
Dato l'accordo provvisorio, il GOT delegato rinviava avanti a sé all'udienza del 15 ottobre 2025 al fine di raggiungere un accordo definitivo.
Alla suddetta udienza il GOT delegato, procedeva all'audizione delle parti e preso atto dell'impossibilità allo stato di addivenire ad una soluzione condivisa rimetteva le parti avanti il
Giudice delegato.
All'udienza del 04/11/2025 il Giudice Delegato, dopo ampia discussione, formulava alle parti la seguente proposta conciliativa:
a) revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra CP_1
b) riduzione del contributo per il mantenimento del figlio in € 250 mensili, oltre CP_2 rivalutazione Istat (base di calcolo novembre 2025), da corrispondersi direttamente al figlio maggiorenne;
c) spese di questo giudizio compensate.
Le parti dichiaravano di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice Delegato, sia pure richiedendo il ricorrente che la resistente si assumesse, a verbale, l'impegno a comunicargli ogni modifica della situazione lavorativa di e ogni eventuale offerta CP_2 lavorativa a lui formulata.
Il Giudice, pertanto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La causa veniva discussa e decisa in data 12/11/2025.
Il Collegio ritiene che l'accordo economico raggiunto dalle parti possa essere recepito dal
Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse delle parti e del figlio maggiorenne, nonché adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle stesse.
Si dà atto che la sig.ra si impegna a comunicare al sig. tempestivamente qualsiasi CP_1 Pt_1 evoluzione relativa all'andamento della situazione lavorativa del figlio, in particolare ogni modifica della situazione lavorativa di ed ogni eventuale offerta lavorativa a lui CP_2 formulata.
Si ritiene, infine, che le spese di lite debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti.
2 P.Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 3914/2019 emessa dal
Tribunale di Milano in data 10/04/2019 e pubblicata in data 18/04/2019, così decide:
1) REVOCA l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra ; CP_1
2) RIDUCE il contributo paterno al mantenimento del figlio in € 250 mensili, oltre CP_2 rivalutazione Istat (base di calcolo novembre 2025), da corrispondersi direttamente al figlio maggiorenne;
3) DA ATTO dell'impegno della sig.ra a comunicare tempestivamente al sig. CP_1 Pt_1 qualsiasi evoluzione relativa all'andamento della situazione lavorativa del figlio CP_2
4) DA ATTO che permane tra le parti l'impegno al 50% ciascuno per le spese straordinarie;
5) COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, in data 12/11/2025.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott. Nicola Latour Dott.ssa Laura Maria Cosmai
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TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
Dott. Nicola Latour Giudice Rel. est.
nel procedimento iscritto al numero di ruolo generale sopra indicato, promosso con ricorso depositato il 03/01/2025 da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Giuffrida presso il cui studio, sito in Milano, Viale
Monte Nero, n. 66, è elettivamente domiciliato,
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Laura Clementina Tagliani presso il cui studio, sito in Pavia,
Piazzetta Garavaglia n. 5, è elettivamente domiciliata,
RESISTENTE
(nato il [...] maggiorenne); Controparte_2
Atti trasmessi al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 27/01/2025;
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in data 12/11/2025, letti gli atti ed i documenti di causa, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Con ricorso ex art. 473bis.29 c.p.c. depositato in data 03/01/2025, chiedeva al Parte_1
Tribunale di Milano – a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 3914/2019 emessa dal
Tribunale di Milano in data 10/04/2019 e pubblicata in data 18/04/2019 – di revocare (in subordine, di ridurre) il contributo paterno al mantenimento del figlio maggiorenne , e CP_2 di revocare l'assegnazione della ex casa coniugale a favore della Sig. CP_1
1 Con memoria difensiva depositata in data 24/03/2025 si costituiva in giudizio CP_3 la quale concordava quanto alla revoca dell'assegnazione della ex casa coniugale, ma chiedeva di confermare l'assegno di mantenimento a favore del figlio a carico del sig. CP_2 Pt_1
[...]
All'udienza di prima comparizione del 16 aprile 2025, tenutasi avanti al GOT delegato, le parti raggiungevano il seguente accordo provvisorio:
“revoca dell'assegnazione della casa coniugale;
provvisoriamente, fino alla prossima udienza avanti il
GOT, versamento di un assegno di mantenimento per il figlio pari ad euro 350,00 mensili entro CP_2 il giorno 15 del mese, somma da versarsi direttamente al figlio maggiore a mezzo bonifico CP_2 bancario;
i genitori sono disponibili a frequentare un percorso di terapia familiare per il recupero del rapporto tra il padre e il figlio . CP_2
Dato l'accordo provvisorio, il GOT delegato rinviava avanti a sé all'udienza del 15 ottobre 2025 al fine di raggiungere un accordo definitivo.
Alla suddetta udienza il GOT delegato, procedeva all'audizione delle parti e preso atto dell'impossibilità allo stato di addivenire ad una soluzione condivisa rimetteva le parti avanti il
Giudice delegato.
All'udienza del 04/11/2025 il Giudice Delegato, dopo ampia discussione, formulava alle parti la seguente proposta conciliativa:
a) revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra CP_1
b) riduzione del contributo per il mantenimento del figlio in € 250 mensili, oltre CP_2 rivalutazione Istat (base di calcolo novembre 2025), da corrispondersi direttamente al figlio maggiorenne;
c) spese di questo giudizio compensate.
Le parti dichiaravano di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice Delegato, sia pure richiedendo il ricorrente che la resistente si assumesse, a verbale, l'impegno a comunicargli ogni modifica della situazione lavorativa di e ogni eventuale offerta CP_2 lavorativa a lui formulata.
Il Giudice, pertanto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La causa veniva discussa e decisa in data 12/11/2025.
Il Collegio ritiene che l'accordo economico raggiunto dalle parti possa essere recepito dal
Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse delle parti e del figlio maggiorenne, nonché adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle stesse.
Si dà atto che la sig.ra si impegna a comunicare al sig. tempestivamente qualsiasi CP_1 Pt_1 evoluzione relativa all'andamento della situazione lavorativa del figlio, in particolare ogni modifica della situazione lavorativa di ed ogni eventuale offerta lavorativa a lui CP_2 formulata.
Si ritiene, infine, che le spese di lite debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti.
2 P.Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 3914/2019 emessa dal
Tribunale di Milano in data 10/04/2019 e pubblicata in data 18/04/2019, così decide:
1) REVOCA l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra ; CP_1
2) RIDUCE il contributo paterno al mantenimento del figlio in € 250 mensili, oltre CP_2 rivalutazione Istat (base di calcolo novembre 2025), da corrispondersi direttamente al figlio maggiorenne;
3) DA ATTO dell'impegno della sig.ra a comunicare tempestivamente al sig. CP_1 Pt_1 qualsiasi evoluzione relativa all'andamento della situazione lavorativa del figlio CP_2
4) DA ATTO che permane tra le parti l'impegno al 50% ciascuno per le spese straordinarie;
5) COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, in data 12/11/2025.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott. Nicola Latour Dott.ssa Laura Maria Cosmai
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