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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 07/10/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 14250/2024 R.G.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati: dott. ssa Barbara De Munari Presidente dott. ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott. ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. al n° 14250/2024, promosso congiuntamente con ricorso depositato in data 05.12.2024 da:
, Parte_1
e da
, entrambi con l'avv. GAZZABIN FRANCESCA, come da Parte_2
mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Oggetto: domanda cumulativa di separazione e divorzio.
Conclusioni congiunte dei coniugi in ordine al divorzio:
“P R O N U N C I A R E
sentenza di scioglimento del matrimonio, alle seguenti
C O N D I Z I O N I: 2
1. Confermare l'assegnazione della dimora coniugale ubicata nel Comune di
NS (PD), Via Chiesetta 4/D, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra nell'interesse di figli (compresa la Parte_1
minorenne) ivi stabilmente conviventi.
PIANO GENITORIALE PER I FI NO
2. Il figlio minore d'età resta affidato ad entrambi i genitori, i quali Persona_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore presso cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. resta collocato prevalentemente presso la madre, e ciò tenuto Persona_1
conto degli interessi, delle esigenze (scolastiche, ma anche ludico-ricreative e sociali) e frequentazioni abituali del minore, che orbitano prevalentemente intorno all'abitazione materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: 3/a) a weekend alternati dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando lo riporterà presso la dimora materna;
ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali potranno intervenire su accordo di entrambi i genitori, tenuto conto delle necessità del minore e sentito lo stesso. 4/b) durante le festività comandate di Natale,
Capodanno, Carnevale e Pasqua, di regola, ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza settimanale, salvo diversa pattuizione;
le parti concordano per continuare a coltivare le tradizioni e consuetudini familiari 3
riguardanti il periodo natalizio e pasquale, che vedono il figlio trascorrere il giorno di Natale e Pasqua presso la famiglia materna e la festività di Santo Stefano in compagnia della famiglia paterna. 3/c) durante il periodo vacanziero estivo varrà
la distribuzione dei tempi di cui al punto 3/a, con possibilità per il figlio di trascorrere fino ad un massimo di due settimane consecutive con ciascun genitore,
da concordarsi con preavviso di un mese.
4. Il sig. verserà alla moglie tramite accredito in c/c alla stessa Parte_2
intestato, entro e non oltre il giorno 12 di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli, pari ad €. 700,00 complessivi, (e così € 175,00 per ciascun figlio), somma da aggiornarsi automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
5. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%. Per l'individuazione delle voci di costo rientranti in questa categoria si rimanda al protocollo d'intesa siglato dal Tribunale di Padova,
che i coniugi dichiarano di avere letto e compreso. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in questa categoria di spese quelle mediche, scolastiche
(retta, buoni pasto, laboratorio, ripetizioni…), spese per attività ricreative e sportive, e pertinenti attrezzature, spese per viaggi e vacanze, per servizio di babysitter e domestiche, etc.. Per le sole spese straordinarie condizionate al preventivo accordo, il genitore richiedente il rimborso dovrà avvisare l'altro mediante scambio di messaggio telefonico (anche a mezzo WhatsApp), con possibilità per quest'ultimo di manifestare il proprio motivato dissenso entro giorni
7; le parti concordano che la mancata risposta scritta nel predetto termine equivalga ad approvazione. Il rimborso delle spese straordinarie in favore del 4
genitore anticipatario avverrà dietro richiesta, da formularsi in prossimità
dell'esborso, e dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
Detto rimborso dovrà intervenire tempestivamente e comunque non oltre giorni 15
dalla richiesta. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato o da altro ente pubblico/privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi in genitori secondo la quota proporzionale di riparto della spesa straordinaria.
6. In deroga e/o ad integrazione del protocollo del Tribunale di Padova le parti concordano nel partecipare al 50% alle seguenti voci di spesa: - spesa per abbigliamento eccedente l'importo annuo di €. 300,00 per figlio, previo accordo;
-
spese mediche (veterinarie o per farmaci) per le due gatte con obbligo di concordare le spese di ingente entità e dalla natura eccezionale, ad eccezione degli esami diagnostici necessari, per i quali vige il solo dovere informativo;
- spese per la sostituzione e/o riparazione di elettrodomestici ad uso familiare;
- spese di trasporto funzionali alle esigenze di istruzione dei figli;
- spese di manutenzione
(ordinaria e straordinaria, per meccanico e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, motociclo, auto) già in uso ai figli o acquistati in accordo tra i genitori, nonché le relative spese connesse (bollo e assicurazione, corso per il conseguimento della patente di guida).
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. Il sig. , in considerazione del diverso apporto di risorse Parte_2
economiche da parte dei coniugi all'atto dell'acquisto della casa coniugale, si riconosce debitore nei confronti della moglie, dell'importo di €. 10.300,00, somma soggetta a rivalutazione monetaria e interessi legali, che si impegna a 5
corrispondere in un'unica soluzione mediante bonifico bancario entro giorni 15
dallo scioglimento della comunione sull'immobile, ovvero, in ipotesi di vendita dell'immobile de quo, dall'incasso del prezzo ricavato.”
Per il P.M.: “Il Pubblico Ministero, Visti gli atti, dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso”.
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti e hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio civile in data 08.08.2003 in Cartura (PD), trascritto nel relativo Registro,
parte I, atto n. 1, anno 2003.
Le parti, in data 05.12.2024, hanno proposto congiuntamente domanda di separazione e successivo divorzio.
In seguito all'udienza di comparizione dei coniugi del 14.01.2025, svoltasi in trattazione scritta, la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con la
Sentenza n. 112/2025, pubblicata il 28.01.2025, passata in giudicato, alle condizioni indicate in ricorso e il procedimento rimesso sul ruolo con Ordinanza in pari data, per la pronuncia in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, con note scritte, depositate in data 15.09.2025, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno rassegnato condizioni congiunte con riferimento allo scioglimento del matrimonio, sopra riportate.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n. 2,
lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi, svoltasi in trattazione scritta, del 14.01.2025. 6
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi con riferimento ai punti dall'1) al 6) delle rassegnate conclusioni congiunte, relative alla domanda di scioglimento del matrimonio sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse relativamente ai punti dall'1) al 6)
delle rassegnate conclusioni congiunte.
Con riferimento, poi, al punto 7) delle rassegnate conclusioni congiunte, si evidenzia che, pur essendo volto alla regolamentazione di accordi nascenti dal matrimonio, è libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessita di essere recepito dal Tribunale al fine della sua validità ed efficacia.
Attesa la natura del giudizio, essendo le parti patrocinate dal medesimo legale, nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così
decide:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 [...]
contratto in data 08.08.2003 a CARTURA (PD) e trascritto nel registro Parte_2
degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 1, parte I, anno 2003;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia nei relativi registri;
3) Prende atto delle condizioni relativamente ai punti dall'1) al 6) delle conclusioni rassegnante in punto di scioglimento del matrimonio;
7
4) Nulla sulle spese.
Padova, così deciso nella Camera di Consiglio del 1.10.25
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Barbara De Munari
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati: dott. ssa Barbara De Munari Presidente dott. ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott. ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. al n° 14250/2024, promosso congiuntamente con ricorso depositato in data 05.12.2024 da:
, Parte_1
e da
, entrambi con l'avv. GAZZABIN FRANCESCA, come da Parte_2
mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Oggetto: domanda cumulativa di separazione e divorzio.
Conclusioni congiunte dei coniugi in ordine al divorzio:
“P R O N U N C I A R E
sentenza di scioglimento del matrimonio, alle seguenti
C O N D I Z I O N I: 2
1. Confermare l'assegnazione della dimora coniugale ubicata nel Comune di
NS (PD), Via Chiesetta 4/D, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra nell'interesse di figli (compresa la Parte_1
minorenne) ivi stabilmente conviventi.
PIANO GENITORIALE PER I FI NO
2. Il figlio minore d'età resta affidato ad entrambi i genitori, i quali Persona_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore presso cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. resta collocato prevalentemente presso la madre, e ciò tenuto Persona_1
conto degli interessi, delle esigenze (scolastiche, ma anche ludico-ricreative e sociali) e frequentazioni abituali del minore, che orbitano prevalentemente intorno all'abitazione materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: 3/a) a weekend alternati dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando lo riporterà presso la dimora materna;
ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali potranno intervenire su accordo di entrambi i genitori, tenuto conto delle necessità del minore e sentito lo stesso. 4/b) durante le festività comandate di Natale,
Capodanno, Carnevale e Pasqua, di regola, ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza settimanale, salvo diversa pattuizione;
le parti concordano per continuare a coltivare le tradizioni e consuetudini familiari 3
riguardanti il periodo natalizio e pasquale, che vedono il figlio trascorrere il giorno di Natale e Pasqua presso la famiglia materna e la festività di Santo Stefano in compagnia della famiglia paterna. 3/c) durante il periodo vacanziero estivo varrà
la distribuzione dei tempi di cui al punto 3/a, con possibilità per il figlio di trascorrere fino ad un massimo di due settimane consecutive con ciascun genitore,
da concordarsi con preavviso di un mese.
4. Il sig. verserà alla moglie tramite accredito in c/c alla stessa Parte_2
intestato, entro e non oltre il giorno 12 di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli, pari ad €. 700,00 complessivi, (e così € 175,00 per ciascun figlio), somma da aggiornarsi automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
5. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%. Per l'individuazione delle voci di costo rientranti in questa categoria si rimanda al protocollo d'intesa siglato dal Tribunale di Padova,
che i coniugi dichiarano di avere letto e compreso. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in questa categoria di spese quelle mediche, scolastiche
(retta, buoni pasto, laboratorio, ripetizioni…), spese per attività ricreative e sportive, e pertinenti attrezzature, spese per viaggi e vacanze, per servizio di babysitter e domestiche, etc.. Per le sole spese straordinarie condizionate al preventivo accordo, il genitore richiedente il rimborso dovrà avvisare l'altro mediante scambio di messaggio telefonico (anche a mezzo WhatsApp), con possibilità per quest'ultimo di manifestare il proprio motivato dissenso entro giorni
7; le parti concordano che la mancata risposta scritta nel predetto termine equivalga ad approvazione. Il rimborso delle spese straordinarie in favore del 4
genitore anticipatario avverrà dietro richiesta, da formularsi in prossimità
dell'esborso, e dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
Detto rimborso dovrà intervenire tempestivamente e comunque non oltre giorni 15
dalla richiesta. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato o da altro ente pubblico/privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi in genitori secondo la quota proporzionale di riparto della spesa straordinaria.
6. In deroga e/o ad integrazione del protocollo del Tribunale di Padova le parti concordano nel partecipare al 50% alle seguenti voci di spesa: - spesa per abbigliamento eccedente l'importo annuo di €. 300,00 per figlio, previo accordo;
-
spese mediche (veterinarie o per farmaci) per le due gatte con obbligo di concordare le spese di ingente entità e dalla natura eccezionale, ad eccezione degli esami diagnostici necessari, per i quali vige il solo dovere informativo;
- spese per la sostituzione e/o riparazione di elettrodomestici ad uso familiare;
- spese di trasporto funzionali alle esigenze di istruzione dei figli;
- spese di manutenzione
(ordinaria e straordinaria, per meccanico e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, motociclo, auto) già in uso ai figli o acquistati in accordo tra i genitori, nonché le relative spese connesse (bollo e assicurazione, corso per il conseguimento della patente di guida).
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. Il sig. , in considerazione del diverso apporto di risorse Parte_2
economiche da parte dei coniugi all'atto dell'acquisto della casa coniugale, si riconosce debitore nei confronti della moglie, dell'importo di €. 10.300,00, somma soggetta a rivalutazione monetaria e interessi legali, che si impegna a 5
corrispondere in un'unica soluzione mediante bonifico bancario entro giorni 15
dallo scioglimento della comunione sull'immobile, ovvero, in ipotesi di vendita dell'immobile de quo, dall'incasso del prezzo ricavato.”
Per il P.M.: “Il Pubblico Ministero, Visti gli atti, dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso”.
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti e hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio civile in data 08.08.2003 in Cartura (PD), trascritto nel relativo Registro,
parte I, atto n. 1, anno 2003.
Le parti, in data 05.12.2024, hanno proposto congiuntamente domanda di separazione e successivo divorzio.
In seguito all'udienza di comparizione dei coniugi del 14.01.2025, svoltasi in trattazione scritta, la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con la
Sentenza n. 112/2025, pubblicata il 28.01.2025, passata in giudicato, alle condizioni indicate in ricorso e il procedimento rimesso sul ruolo con Ordinanza in pari data, per la pronuncia in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, con note scritte, depositate in data 15.09.2025, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno rassegnato condizioni congiunte con riferimento allo scioglimento del matrimonio, sopra riportate.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n. 2,
lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi, svoltasi in trattazione scritta, del 14.01.2025. 6
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi con riferimento ai punti dall'1) al 6) delle rassegnate conclusioni congiunte, relative alla domanda di scioglimento del matrimonio sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse relativamente ai punti dall'1) al 6)
delle rassegnate conclusioni congiunte.
Con riferimento, poi, al punto 7) delle rassegnate conclusioni congiunte, si evidenzia che, pur essendo volto alla regolamentazione di accordi nascenti dal matrimonio, è libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessita di essere recepito dal Tribunale al fine della sua validità ed efficacia.
Attesa la natura del giudizio, essendo le parti patrocinate dal medesimo legale, nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così
decide:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 [...]
contratto in data 08.08.2003 a CARTURA (PD) e trascritto nel registro Parte_2
degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 1, parte I, anno 2003;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia nei relativi registri;
3) Prende atto delle condizioni relativamente ai punti dall'1) al 6) delle conclusioni rassegnante in punto di scioglimento del matrimonio;
7
4) Nulla sulle spese.
Padova, così deciso nella Camera di Consiglio del 1.10.25
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Barbara De Munari