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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 12/03/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 471 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, (CF ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Roberta Capizzano;
ricorrente e
; Controparte_1
resistente-contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio concordatario con , in Controparte_1
data 12.9.2011, nel Comune di Cosenza, dalla cui unione nasceva (il Persona_1
12.12.2013), deduceva che la comunione spirituale dei coniugi si era definitivamente deteriorata a causa dei contrasti insorti a seguito delle condotte contrarie ai doveri coniugali poste in essere dal marito e chiedeva, pertanto, dichiararsi la separazione giudiziale dal coniuge alle condizioni di cui al ricorso.
Parte resistente non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza del 28.2.2025 dinanzi al Giudice delegato, la ricorrente dichiarava di essersi riconciliata e di aver ripreso la vita coniugale, peraltro, alla presenza del sig. CP_1 che compariva personalmente e che confermava tale dichiarazione, sicché il
[...]
procuratore della parte istante rassegnava le conclusioni come in atti.
************************
Il Collegio, preso atto di quanto dichiarato dalla ricorrente e riportato al verbale d'udienza del
28.2.2025, in cui la stessa ha rappresentato di essersi riconciliata e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, dispone in conformità.
Nulla a provvedere sulle spese, tenuto conto dell'esito del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, 12/03/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Antonio Giovanni Provazza Dott. Andrea Palma
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 471 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, (CF ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Roberta Capizzano;
ricorrente e
; Controparte_1
resistente-contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio concordatario con , in Controparte_1
data 12.9.2011, nel Comune di Cosenza, dalla cui unione nasceva (il Persona_1
12.12.2013), deduceva che la comunione spirituale dei coniugi si era definitivamente deteriorata a causa dei contrasti insorti a seguito delle condotte contrarie ai doveri coniugali poste in essere dal marito e chiedeva, pertanto, dichiararsi la separazione giudiziale dal coniuge alle condizioni di cui al ricorso.
Parte resistente non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza del 28.2.2025 dinanzi al Giudice delegato, la ricorrente dichiarava di essersi riconciliata e di aver ripreso la vita coniugale, peraltro, alla presenza del sig. CP_1 che compariva personalmente e che confermava tale dichiarazione, sicché il
[...]
procuratore della parte istante rassegnava le conclusioni come in atti.
************************
Il Collegio, preso atto di quanto dichiarato dalla ricorrente e riportato al verbale d'udienza del
28.2.2025, in cui la stessa ha rappresentato di essersi riconciliata e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, dispone in conformità.
Nulla a provvedere sulle spese, tenuto conto dell'esito del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, 12/03/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Antonio Giovanni Provazza Dott. Andrea Palma