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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 11737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11737 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Specializzata in materia d'Impresa
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Leonardo PICA Presidente dr. Adriano DEL BENE Giudice rel. dr. Arminio Salvatore RABUANO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 18033/2022 RG
PROMOSSA DA nato a [...] dè NI (SA) il 02.04.1976, (C.F. Parte_1
), nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale (P.IVA C.F._1
), rappresentato e difeso dagli avv.ti Michela Izzo (C.F. ) P.IVA_1 C.F._2
e RO TE (C.F. ), con studio sito in San Felice a Cancello (CE) C.F._3 alla via Napoli n. 720 attore nei confronti di
nato a [...] il [...] (C.F. ), in proprio e CP_1 C.F._4 quale titolare della ditta individuale (P.IVA , rappresentato e CP_1 P.IVA_2 difeso dall'avv. Angelo Pisani (C.F. ), con studio sito in Napoli, alla C.F._5 piazza Vanvitelli n. 15
Convenuto
Nonché con sede legale in San Giuseppe Vesuviano (NA), alla via Controparte_2
Ceschelli traversa Genova n. 2, (C.F. , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gennaro Esposito (C.F. e C.F._6
ST NA (C.F. ), con studio sito in Somma Vesuviana (NA), C.F._7 alla via Tenente Nicola Indolfi n. 7 2
Terza Chiamata in Causa
E con sede legale in Napoli, alla via Antiniana n. 2/G, (C.F. ), CP_3 P.IVA_4 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
IA IA (C.F. ) con studio sito in Napoli, alla via C.F._8
Generale Orsini n. 46
Terza Chiamata in Causa
CONCLUSIONI
All'udienza del 30.05.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. le parti concludevano come da note di trattazione scritta depositate in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato tramite PEC in data 21.07.2022, il sig. Parte_1 evocava in giudizio, dinanzi all'intestata sezione specializzata, il sig. nella CP_1 qualità di titolare della pagina web ceramichevietri.com per l'accertamento e la declaratoria della illegittima riproduzione - ad opera dello stesso - di n.18 fotografie digitali, con conseguente riconoscimento della violazione del diritto di autore sulle opere del Senatore, con richiesta di risarcimento danni materiali e morali subiti dall'attore e di pubblicazione della sentenza di accoglimento, per la parte dispositiva, su uno o più giornali, con spese a carico del soccombente, ai sensi dell'art. 166 della legge n. 633/1941.
A fondamento della domanda parte attrice esponeva:
- di essere titolare dell'esercizio commerciale denominato con Parte_1 marchio riguardante il commercio sia al dettaglio che online di oggettistica Parte_2 in ceramica;
- di essere titolare dei siti internet: “vietri-ceramiche.it”, “Kaleidostrade.it”, “ceramiche- vietri.it” utilizzati per l'attività di commercializzazione online di ceramiche artistiche vietresi;
- che, nell'anno 2020, si era accorto dell'utilizzo di n. 18 fotografie digitali, inerenti ad altrettanti pannelli di piastrelle artistiche in ceramica dipinte a mano, sul sito web ceramichedivietri.com e sulla pagina Facebook Business di proprietà del convenuto
(cfr. pagg.
2-5 dell'atto di citazione ove sono descritte analiticamente le foto in questione); 3
- che la titolarità delle fotografie pubblicate era del sig. come provato dai Pt_1 metadati o dati exif di cui ogni singola foto era dotata;
- che l'utilizzo delle immagini fotografiche attoree relative a pannelli e piastrelle artistiche avveniva senza alcuna autorizzazione;
- che il sig. , a mezzo perizia di parte, procedeva ad una comparazione analitica Pt_1 tra le immagini estrapolate dal sito , dalla pagina Facebook Parte_3
Business e le fotografie digitali di sua proprietà;
- che l'esito della relazione tecnica evidenziava che tutte le fotografie digitali erano state realizzate con i dispositivi del sig. proprietario delle fotografie Parte_1 digitali e dei relativi dispositivi che le avevano realizzate;
- che, pertanto, risultava che le diciotto immagini erano state estrapolate, senza alcun consenso, dai siti web della ditta (www. Parte_4 [...]
- www.kaleidostrade.it – www.ceramiche-vietri.it) e successivamente Email_1 utilizzate e modificate per l'incremento del sito web e della pagina Facebook Business di com. Parte_5
In diritto, parte attrice sosteneva che il convenuto avesse violato il diritto morale d'autore di cui all'art. 20 della legge n. 633/1941 e che tale condotta fosse lesiva dei diritti d'autore vantati dall'attore, atteso che le fotografie - per l'alto grado di livello tecnico e per la loro originalità e creatività - dovevano considerarsi opere dell'ingegno, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 633/1941 e, perciò, suscettibili solo di utilizzazione da parte dell'autore, nelle forme di cui all'art. 12 della l.d.a.
Da quanto esposto, deduceva, pertanto, che il danno risarcibile fosse da quantificare in €
205.120,00 stante tanto la possibilità di fruire, all'attualità, del materiale presente sulle pagine web e sul sito della convenuta, quanto l'impossibilità della rimozione definitiva dei contenuti relativi ai soggetti delle fotografie digitali utilizzate sui media audiovisivi ed informatici.
Concludeva, dunque, rassegnando le seguenti conclusioni: «In via preliminare, accertare e dichiarare illegittima la riproduzione parziale e totale delle diciotto fotografie digitali, in premessa indicate, ad opera del convenuto , nella qualità di titolare della CP_1 pagina web ceramichevietri.com con sede legale alla Via Sergio Abate, 14/16, 80129 Napoli
(NA) Partita IVA: e conseguentemente riconoscere violato il diritto d'autore P.IVA_2 sulle opere del Senatore, e, per l'effetto, condannare lo stesso al risarcimento, in favore dell'istante, dei danni materiali e morali, con la rivalutazione monetaria e con gli interessi 4 legali dalla data dell'abusiva utilizzazione, e tutt'ora visibile, con riproduzione parziale e totale delle n. 18 immagini fotografiche digitali dell'istante per la somma di euro 205.120,00 tenendo conto che il materiale digitale del sito , di proprietà della Parte_6 convenuta, e per il periodo indicato è tutt'oggi ancora fruibile, rilevando l'impossibilità della rimozione definitiva dei contenuti relativi ai soggetti delle fotografie digitali utilizzate su tutti i media audiovisivi ed informatici. Pertanto essendo che le fotografie utilizzate, n. quattro, violano il diritto d'autore, si quantifica la somma totale in € 205.120,00; ordinare la pubblicazione della sentenza di accoglimento delle sue domande, per la parte dispositiva, su uno o più giornali, con relative spese a carico della soccombente, ai sensi dell'art. 166 della legge in questione, con vittoria di spese;
condannare la convenuta alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali CPA ed IVA, come da legge, con clausola di anticipazione agli sottoscriventi procuratori in funzione anticipatoria».
Si costituiva in giudizio il sig. , in proprio e nella qualità di titolare della CP_1 omonima ditta individuale, depositando comparsa di costituzione e risposta con la quale contestava l'avversa domanda.
In primo luogo, eccepiva la carenza di legittimazione attiva dell'attore, in quanto le fotografie in contestazione erano, in realtà, immagini comuni, liberamente utilizzabili da chiunque e prive di qualsiasi marchio di registrazione;
ad ogni modo, le fotografie in questione erano state prontamente rimosse dal sito e dalla pagina social – ove erano state pubblicate da terzi -
a seguito della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio.
In secondo luogo, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva dal momento che la sussistenza delle immagini contestate sul sito web e sulla pagina social era da ricondurre all'operato delle società e alle quali - nel mese di aprile 2019 – il CP_4 CP_3 convenuto aveva commissionato la creazione del sito web e la pubblicità sulla pagina social.
Nel merito, il sig. respingeva le presunte violazioni del diritto d'autore lamentate CP_1 dall'attore, additando, a tal proposito, come esclusive responsabili, le predette agenzie di marketing e comunicazione con le quali aveva stipulato un contratto atipico riconducibile alla fattispecie del contratto d'appalto previsto agli artt. 1655 e ss. c.c..
Sulla base di tali deduzioni, concludeva chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzato a chiamare in causa e nonché di: «In via principale rigettare la CP_4 CP_3 domanda attorea cosi come proposta perché generica e carente di legittimazione attiva e 5 passiva delle pari, oltre che improponibile ed inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto;
Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, valutare e calcolare
l'effettivo danno eventualmente subito dall'istante per i pochi giorni e limitato numero di contatti e diffusione delle pagine web del convenuto e comunque dichiarare la responsabilità
e colpa delle predette società incaricate e pagate per la pagina web e social del convenuto e condannare le medesime al pagamento di quanto dovuto e in ogni caso a manlevare il Sig.
da qualsiasi addebito, spesa e danno;
CP_1
Condannare parte attorea ed in caso di responsabilità dei terzi chiamati in causa le medesime società alle spese e competenze di lite, oltre CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato anticipatario».
In sede di prima udienza, il G.I. formulava proposta transattiva ex art. 185 bis c.p.c. e, successivamente, all'udienza del 24.02.2023, naufragato il tentativo di conciliazione, autorizzava la chiamata in causa dei terzi, così come richiesto dal convenuto.
Con comparsa di costituzione e risposta, pertanto, si costituiva in giudizio la società
[...] affermando, in via principale, la propria carenza di legittimazione passiva sul CP_2 rilievo assorbente per il quale l'attività d'impresa, come chiaramente deducibile dalla visura camerale, aveva avuto inizio solamente il 15.01.2021. Da qui, risultava chiaramente sconfessato l'assunto di parte convenuta per cui, nel mese di aprile 2019, veniva commissionata alla comparente società, l'attività di creazione della pagina web.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: «Accertare e dichiarare la completa estraneità della odierna comparente per i fatti di cui è causa.
Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo alla società Controparte_2 in relazione all'odierno procedimento per tutti i motivi esposti in narrativa e,
[...] conseguentemente, disporne l'immediata estromissione dal giudizio de quo.
Per l'effetto, rigettare la domanda di manleva formulata dal convenuto, poiché illegittima, inammissibile ed improponibile, in fatto ed in diritto.
Con condanna, in ogni caso, al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge, con diretta attribuzione ai procuratori antistatari.
Emettere ogni altro provvedimento di giustizia».
Si costituiva, altresì, in giudizio la società a seguito di chiamata in causa, CP_3 specificando, innanzitutto, che l'incarico ricevuto dal committente – odierno convenuto - non 6 consisteva nella creazione della pagina Facebook quanto, piuttosto, nel curare una campagna pubblicitaria avente ad oggetto la pubblicazione di n.
7-10 post mensili sui profili social del committente. A tal proposito, affermava che il materiale fotografico era fornito dal sig. che provvedeva a inviarlo tramite messaggio WhatsApp oppure, in altri casi, CP_1 provvedeva a indicare il sito web di sua proprietà ( ) come fonte dalla Email_2 quale attingere il materiale pubblicitario.
Pertanto, iteneva che, anche laddove fossero state ritenute fondate le richieste CP_3 attoree, il convenuto non avrebbe potuto vantare alcun diritto risarcitorio nei confronti della società comparente posto che, quest'ultima, si era limitata ad utilizzare il materiale fornito dal committente.
In aggiunta a ciò, la società riteneva applicabili al caso di specie gli artt. 87 e seguenti della legge 633/1941, trattandosi di mere effigi fotografiche. Nello specifico, richiamando l'art. 90
l.g.a., asseriva che le stesse fossero prive delle indicazioni previste dalla norma e che, di conseguenza, l'attore avrebbe dovuto dimostrare non solo l'effettiva paternità degli scatti, ma anche la malafede del riproduttore.
Sulla base di tali deduzioni, concludeva in tal modo: «accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità, extracontrattuale e contrattuale, in capo la comparente per ogni CP_3 fatto qui dedotto e per l'effetto: rigettare la domanda di nei confronti della CP_1 in quanto destituita di fondamento in fatto e in diritto con condanna alle spese di CP_3 lite;
rigettare in ogni caso la domanda attorea perché anch'essa totalmente infondata in diritto per le ragioni già esposte Condannare in ogni caso, in solido o tra loro chi di ragione,
e alla refusione integrale delle spese e competenze di lite CP_1 Parte_1 oltre 15% e oneri di legge con attribuzione allo scrivente procuratore costituito».
Successivamente, concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. richiesti dalle parti e disattese le richieste istruttorie, all'udienza del 30.05.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda è parzialmente fondata.
Prima di affrontare il merito della questione che ci occupa, è necessario soffermarsi sul difetto di legittimazione passiva eccepito dalla società sin dalla sua Controparte_2 costituzione in giudizio. 7
Ebbene, tale eccezione è fondata in quanto, come chiaramente deducibile dalla visura camerale allegata in atti, l'attività d'impresa della terza chiamata in causa ha avuto inizio solo in data 15.01.2021, mentre da una parte i fatti contestati dal nei confronti del Pt_1 CP_1 si collocano, da un punto di vista temporale, nell'anno 2020 e, dall'altra parte, la creazione del sito web - assieme alla pubblicità sulla pagina social - veniva commissionata nel mese di aprile 2019 per espressa affermazione del convenuto.
Da ciò deriva, dunque, la completa estraneità dai fatti di cui è causa della Controparte_2
[...]
All'eccepito difetto di legittimazione passiva aderiva anche lo stesso convenuto chiamante in causa in sede di I memoria ex art. 183, 6 comma c.p.c.
Diversamente, non può trovare accoglimento la carenza di legittimazione passiva eccepita dal convenuto e ciò per il rilievo assorbente per il quale il sig. non smentisce la CP_1 circostanza relativa alla presenza sul sito di sua proprietà e sulla relativa pagina Facebook delle fotografie oggetto di giudizio: egli, infatti, si limita solamente ad addebitare a terzi la responsabilità relativa alla loro utilizzazione e pubblicazione.
Del pari va disattesa l'eccezione di legittimazione attiva di parte attrice sollevata dal sig.
secondo il quale controparte non avrebbe provato la titolarità delle fotografie, i tempi CP_1 di utilizzo delle stesse e l'ipotizzata manipolazione e sfruttamento dello stesso materiale fotografico.
Invero, il sig. , nell'atto introduttivo del giudizio, ha dimostrato di essere titolare Pt_1 dell'omonima impresa dedita al commercio al dettaglio effettuato via internet di oggettistica in ceramica;
di essere titolare dei siti internet dai quali sono state tratte le fotografie oggetto di lite e, per quanto qui rileva, di essere titolare delle effigi fotografiche attraverso l'allegazione dell'espletata consulenza tecnica di parte.
Prima di affrontare il merito della controversia, è bene affrontare la questione relativa alla paternità delle immagini oggetto di giudizio. La titolarità delle stesse, infatti, risulta contestata tanto dal convenuto quanto dalla società CP_3
Ebbene, tale contestazione può agevolmente essere superata sulla base della relazione tecnica di parte nella quale viene chiarito che: «Per quanto riguarda il punto I, cioè la proprietà delle fotografie digitali, si evidenzia che incrociando i dati ottenuti dai singoli files fotografici e le caratteristiche delle macchine fotografiche digitali utilizzate per lo scatto, si può affermare con sufficiente accuratezza, che le N.18 fotografie digitali oggetto di questa 8 relazione sono state realizzate dal Sig. proprietario delle immagini Parte_1 fotografiche digitali e dei relativi dispositivi utilizzati per gli scatti fotografici» (cfr. pag. 6 della consulenza).
Inoltre, su alcune delle effigi fotografiche oggetto di giudizio è presente il marchio di parte attrice (v. foto n. 3; n. 10; n. 15 dell'allegato 01 della consulenza). Pt_4
Ciò chiarito, il thema decidendum della presente controversia ruota intorno alla tipologia di tutela delle fotografie delle opere realizzate dal . Pt_1
Secondo parte attrice, i n. 18 rilievi fotografici avrebbero un particolare carattere di creatività ed originalità onde meritare la tutela di cui all'art. 2 n. 7 della legge sul diritto di autore.
Orbene, occorre premettere che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, un'opera per essere considerata frutto dell'ingegno deve essere creativa, anche se in misura modesta e, quindi, deve possedere i caratteri dell'originalità e della novità (cfr.
Cass. n. 24594 del 2005).
Va precisato, tuttavia, che «in tema di diritto d'autore, il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento la L. n. 633 del 1941, art. 1, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 della legge citata, di modo che un'opera dell'ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché
l'opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia;
inoltre, la creatività non è costituita dall'idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione» (Cass. civ., sez. I, 19 gennaio 2023, n. 1674).
Pertanto, occorre declinare il concetto di creatività - intesa come atto formale espressivo di una soggettività che si manifesta in un'opera e che per ciò stesso merita protezione secondo la legge sul diritto di autore - nell'ambito della fotografia, e dunque, verificare se l'immagine sia frutto di attività artistica connotata da carattere creativo e se rientra, dunque, nell'ambito di tutela della legge sulla protezione del diritto d'autore, poiché qualificabile come opera fotografica o espressa con procedimento analogo a quello della fotografia ai sensi dell'art. 2, 9
n. 7), l. 22 aprile 1941, n. 633 ovvero trattasi di fotografia semplice protetta ai sensi dell'art. 87 della legge n. 633 del 1941 a determinate condizioni.
In giurisprudenza (cfr. Cass. civ., sez. I, 7 febbraio 2020, n. 2981), infatti, è stato chiarito che il nostro ordinamento distingue tre diversi tipi di fotografie: a) le fotografie d'autore o opere fotografiche previste all'art. 2, n. 7 L.A., che godono della piena tutela del diritto d'autore;
b) le semplici fotografie disciplinate dall'art. 87 L.A., che godono di una più limitata tutela, sia in termini di durata del diritto (solo 20 anni), sia del suo contenuto (non comprensivo del diritto morale d'autore, che attribuisce al suo titolare il diritto di opporsi ad ogni atto a danno dell'opera che possa essere di pregiudizio al proprio onore o alla propria reputazione); c) le fotografie meramente documentali di cui all'art. 87 comma 2 L.A. che non sono tutelate dal diritto d'autore.
Ai fini della distinzione tra la prima e la seconda categoria di fotografie meritevoli di tutela, occorre accertare se sussista o meno un atto creativo, che sia espressione di un'attività intellettuale preponderante rispetto alla tecnica materiale (Sez. 1, Sentenza n. 7077 del
05/07/1990, Sez. 1, Sentenza n. 8186 del 1992 , Sez. 1, Sentenza n. 8425 del 21/06/2000), così che la modalità di riproduzione del dato fotografato trasmetta un messaggio ulteriore e diverso rispetto alla visione oggettiva di esso, rendendo una soggettiva interpretazione che permetta di individuare l'opera tra le altre analoghe.
La fotografia è creativa quando è capace di evocare suggestioni o comunque di lasciare trasparire l'apporto personale del fotografo e non si limiti a riprodurre e documentare determinate azioni o situazioni reali. L'apporto creativo deve potersi desumere da una precisa attività del fotografo, volta o alla valorizzazione degli effetti ottenibili con l'apparecchio
(inquadratura, prospettiva, cura della luce, del tutto peculiari) o alla scelta del soggetto
(intervenendo il fotografo sull'atteggiamento o sull'espressione, se non creando addirittura il soggetto stesso), purché emerga una prevalenza del profilo artistico sull'aspetto prettamente tecnico (cfr. Trib. Roma, sez. spec. impresa, 11 marzo 2021, n. 4361).
Peraltro, la giurisprudenza di merito che ha trattato la questione si è pronunciata nel senso che: «Il carattere creativo necessario per la protezione d'autore dell'opera fotografica non coincide con il concetto di creazione, originalità e novità assoluta, ma si riferisce alla personale ed individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate nell'art. 1 l. aut. ed è quindi sufficiente che il carattere creativo sia anche solo minimo»
(Corte appello Milano Sez. spec. Impresa, 16/12/2019, n. 5031). 10
Da quanto premesso, per la tutela autorale delle opere fotografiche non è sufficiente la mera riproduzione dell'oggetto, ma è richiesto un gradiente di creatività ed originalità e quindi un aliquid novi tale da connotare lo scatto fotografico di quel tocco di creatività che fonda la tutela autorale.
Invero, la lettura degli atti e delle memorie di parte attrice evidenzia il tentativo mal riuscito di trasporre i requisiti di creatività, originalità e quindi unicità delle opere in ceramica alle foto che le ritraggono e di cui si chiede la protezione ai sensi dell'art. 2 l.d.a.
La visione delle fotografie de quibus, nonostante la ripetuta affermazione del carattere di originalità che l'attore vorrebbe conferire, non fa emergere nessuna peculiare espressione di attività creativa da parte del suo autore. Invero, lo spettatore di queste fotografie è portato a valutarne la particolare capacità tecnica che rende particolarmente apprezzabile l'opera senza conferirgli quel carattere di “stampa d'autore” come pretenderebbe parte attrice.
Il Collegio aderisce a quell'orientamento della giurisprudenza di merito che qualifica l'apporto creativo del fotografo in un quid novi che sublima l'aspetto prettamente tecnico della effigie fotografica e le conferisce il carattere segnatamente artistico: «Ad una fotografia che ha funzione di mera cronaca di un evento e che non trascende il comune aspetto della realtà rappresentata non può essere attribuito un carattere distintivo o creativo, che risulta invece necessario perché una fotografia possa godere della protezione della tutela autorale prevista dall'art. 2 della Legge sul Diritto d'Autore per le opere fotografiche. Ove la fotografia sia quindi mera rappresentazione di accadimenti di vita, anche se realizzata grazie all'uso di una tecnica avanzata e raffinata, trova applicazione la più limitata tutela prevista dagli artt. 87 e ss. della Legge sul Diritto d'Autore per le fotografie semplici [così nel caso di specie, per il semplice ritratto fotografico di un noto sportivo immortalato da bordocampo durante una competizione sportiva, seppur realizzato da un fotografo professionista che abbia utilizzato modalità di scatto sofisticate, dovrà ritenersi applicabile la disciplina prevista dagli artt. 87 e ss. della Legge sul Diritto d'Autore]» (cfr. Tribunale di Milano 3
Giugno 2020).
Pertanto, laddove, come nella fattispecie in esame, l'apporto creativo del fotografo si limita alla riproduzione delle opere in ceramica, in difetto quindi di una peculiare interpretazione soggettiva di quanto è oggetto di ripresa ed in mancanza di un apporto di originalità idoneo ad evocare particolari suggestioni, la mera prevalenza dell'aspetto tecnico non consente di configurare la tutela autorale riconosciuta alle opere fotografiche. 11
Ne consegue che le fotografie in contesa meritano esclusivamente la protezione quale oggetto di diritti connessi al diritto d'autore ex artt. 87 e ss. L. n. 633/1941.
A tal riguardo, la presente decisione si pone nel solco ed in perfetta continuità con il consolidato orientamento giurisprudenziale, che riconosce l'applicabilità della tutela prevista per le fotografie semplici, ad esempio, alle immagini relative ad esibizioni musicali (Trib.
Roma, 28.03.2003; Trib. Milano, 9.11.2000), alle fotografie di luoghi, monumenti e opere d'arte (Trib. Napoli, 27.01.2008; App. Milano, 26.02.2005; Trib. Roma, 24.02.1998; Trib.
Bari, 20.02.1998), alle mere riproduzioni di avvenimenti e personaggi sportivi (Trib. Torino,
18.06.2010), alle quali è assimilabile l'immagine oggetto di causa.
Dunque, nel caso delle fotografie semplici, spetterebbe all'autore il diritto esclusivo di riproduzione e diffusione di cui all'art. 88 L. n. 633/1941 e il conseguente diritto di utilizzazione economica (Trib. Bologna del 22.03.2021)
Ai sensi dell'art. 90 comma 2 L. n. 633/1941, quando le fotografie non rechino le indicazioni prescritte dal comma 1 (nome del fotografo e anno di produzione della fotografia), la loro riproduzione non può essere considerata abusiva e non è dovuto il compenso di cui all'art. 91,
a meno che l'interessato non provi la mala fede del riproduttore.
A tal riguardo, occorre precisare che dei 18 rilievi fotografici - pubblicati sul sito e sulla relativa pagina Facebook - soltanto su alcuni di essi (nello Email_2 specifico foto n. 3; n. 10; n. 15 dell'allegato 01 della consulenza tecnica di parte allegata in atti) è apposto il marchio di parte attrice (“Kaleidos”) e ciò avrebbe dovuto allertare parte convenuta sulla necessità di ottenere il previo consenso alla pubblicazione della foto.
E, comunque, la presenza di tali effigi fotografiche soltanto sui siti web di titolarità di parte attrice e la scelta, quindi, di prelevarli per pubblicizzare la propria attività d'impresa comporta l'obbligo di parte convenuta e, nella specie anche di di munirsi CP_3 della necessaria autorizzazione preventiva.
A nulla vale, a tal proposito, la totale assenza di responsabilità più volte affermata da parte convenuta a proprio vantaggio e a tutto discapito delle società, terze chiamate in causa, incaricate della creazione del sito web.
Il sig. , infatti, nella qualità di titolare del sito internet ceramichedivietri.com e della CP_1 relativa pagina Facebook avrebbe dovuto ottenere il previo consenso da parte del titolare – nella specie il sig. – per procedere all'utilizzo delle immagini e alla loro Pt_1 pubblicazione. 12
Parimenti, esente da responsabilità non può considerarsi neanche la società CP_3 la quale, sebbene abbia dedotto che il materiale fotografico da pubblicare venisse fornito direttamente dal convenuto, avrebbe, comunque, dovuto sincerarsi che il committente avesse ottenuto la necessaria autorizzazione preventiva onde evitare l'abusiva riproduzione.
Dunque, non risultano dedotte circostanze specifiche da cui si possa desumere la buona fede di parte convenuta e della società nell'utilizzo abusivo in esame e che tale non CP_3 si potrebbe comunque considerare la semplice presenza della fotografia nella rete senza l'indicazione dell'autore, che in nessun modo poteva fare presumere che questa fosse di pubblico dominio.
Pertanto, il comprovato utilizzo abusivo da parte del convenuto e di delle CP_3 predette immagini ritraenti i soggetti artigianali di parte attrice, mediante pubblicazione non autorizzata, integra, quindi, una violazione della privativa autorale, cui consegue il diritto dell'attrice ad ottenere il risarcimento del danno cagionato dall'indebita utilizzazione delle foto.
Sulla liquidazione del danno conseguente alla violazione del diritto d'autore, la Cassazione ha interpretato l'art. 158 come derivazione dell'art. 2043 c.c. l.d.a. chiarendo che : a) il risarcimento del danno è liquidato nel rispetto degli artt. 1223, 1226 e 1227 cod. civ., b) il lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi dell'art. 2056, comma 2, cod. civ., ossia «con equo apprezzamento delle circostanze del caso», dunque, ancora una volta ex art. 1226 cod. civ., cui si aggiunge però l'indicazione di un parametro esplicito, relativo agli «utili realizzati in violazione del diritto»; c) è prevista la possibilità di liquidazione «in via forfettaria sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora
l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto».
La norma di cui al richiamato art. 158 l.d.a. prevede quindi due criteri alternativi, iscritti entrambi nella cornice di una liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 cod. civ.; anche se non è scandito esplicitamente un ordine rigido di preferenza fra i due criteri, l'espressione utilizzata dal Legislatore («quanto meno») sta ad indicare che il criterio del cosiddetto
«prezzo del consenso» di cui al terzo periodo del secondo comma (detto anche della «royalty virtuale») rappresenta una soglia minima della liquidazione (Cass. civ. Sez. 1, Ordinanza n.
39762 del 13/12/2021). 13
I due criteri enucleati nell'art. 158 l.d.a. si pongono dunque come “cerchi concentrici”
(secondo una visione icastica fornita dalla Corte di Cassazione n. 21833 del 2023), nel senso che il secondo (quello del giusto prezzo del consenso) consente una liquidazione minimale, laddove il primo criterio connotato anche da una venatura sanzionatoria amplia lo scenario risarcitorio al fine di ricomprendervi i vantaggi economici conseguiti dall'autore della violazione.
Nel caso di specie, si ritiene equo procedere ad una liquidazione forfettaria in difetto di elementi addotti da parte attrice per utilizzare il criterio del cd. prezzo del consenso, che presuppone il pagamento di una sorta di corrispettivo qualora l'autore della violazione avesse chiesto l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto tutelato.
A tal fine si considera adeguato il riconoscimento della somma di € 300,00 per fotografia per procedere alla liquidazione equitativa del danno subito da parte attrice, non allontanandosi dal criterio equitativo utilizzato anche in altri procedimenti similari.
Ritiene il Collegio, pertanto, che la valutazione equitativa del danno che deve tener conto di tutte le circostanze del caso, possa essere limitata alla predetta somma per ciascuna fotografia da moltiplicare per 18 e tenendo conto altresì della persistenza degli scatti fotografici in questione sul sito internet e sulla collegata pagina Facebook di parte convenuta il danno può essere liquidato nel valore complessivo di € 6.500,00 aggiornato all'attualità oltre interessi dalla domanda nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 c.c..
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in conformità alle previsioni del D.M.
10.3.2014 n. 55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore della causa (in base al decisum) ed applicando i valori tra i minimi ed i medi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, pronunziando definitivamente sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
nonché sulle domande proposte da nei confronti di
[...] CP_1 Controparte_2
e di quali terze chiamate in causa, disattesa ogni altra contraria
[...] CP_3 istanza o eccezione, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di e, per l'effetto, condanna Controparte_2
al pagamento delle spese di lite in favore di che si CP_1 Controparte_2 liquidano in € 4.500,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% con 14 attribuzione pro quota ed in parti uguali agli avv.ti Gennaro Esposito e ST NA dichiaratisi antistatari;
- accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna e CP_1 CP_3
in solido al pagamento in favore di parte attrice dell'importo complessivo di €
[...]
6.500,00 all'attualità, a titolo di risarcimento del danno per l'illecito uso delle fotografie in esame, oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda;
- condanna e in solido al pagamento in favore di parte CP_1 CP_3 attrice delle spese di lite che si liquidano in € 1.545,00 per esborsi e in € 4.500,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% con attribuzione pro quota ed in parti uguali agli avv.ti Michela Izzo e RO TE dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 01.10.2025
Il giudice estensore Il Presidente
dr. Adriano DEL BENE dr. Leonardo PICA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Specializzata in materia d'Impresa
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Leonardo PICA Presidente dr. Adriano DEL BENE Giudice rel. dr. Arminio Salvatore RABUANO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 18033/2022 RG
PROMOSSA DA nato a [...] dè NI (SA) il 02.04.1976, (C.F. Parte_1
), nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale (P.IVA C.F._1
), rappresentato e difeso dagli avv.ti Michela Izzo (C.F. ) P.IVA_1 C.F._2
e RO TE (C.F. ), con studio sito in San Felice a Cancello (CE) C.F._3 alla via Napoli n. 720 attore nei confronti di
nato a [...] il [...] (C.F. ), in proprio e CP_1 C.F._4 quale titolare della ditta individuale (P.IVA , rappresentato e CP_1 P.IVA_2 difeso dall'avv. Angelo Pisani (C.F. ), con studio sito in Napoli, alla C.F._5 piazza Vanvitelli n. 15
Convenuto
Nonché con sede legale in San Giuseppe Vesuviano (NA), alla via Controparte_2
Ceschelli traversa Genova n. 2, (C.F. , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gennaro Esposito (C.F. e C.F._6
ST NA (C.F. ), con studio sito in Somma Vesuviana (NA), C.F._7 alla via Tenente Nicola Indolfi n. 7 2
Terza Chiamata in Causa
E con sede legale in Napoli, alla via Antiniana n. 2/G, (C.F. ), CP_3 P.IVA_4 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
IA IA (C.F. ) con studio sito in Napoli, alla via C.F._8
Generale Orsini n. 46
Terza Chiamata in Causa
CONCLUSIONI
All'udienza del 30.05.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. le parti concludevano come da note di trattazione scritta depositate in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato tramite PEC in data 21.07.2022, il sig. Parte_1 evocava in giudizio, dinanzi all'intestata sezione specializzata, il sig. nella CP_1 qualità di titolare della pagina web ceramichevietri.com per l'accertamento e la declaratoria della illegittima riproduzione - ad opera dello stesso - di n.18 fotografie digitali, con conseguente riconoscimento della violazione del diritto di autore sulle opere del Senatore, con richiesta di risarcimento danni materiali e morali subiti dall'attore e di pubblicazione della sentenza di accoglimento, per la parte dispositiva, su uno o più giornali, con spese a carico del soccombente, ai sensi dell'art. 166 della legge n. 633/1941.
A fondamento della domanda parte attrice esponeva:
- di essere titolare dell'esercizio commerciale denominato con Parte_1 marchio riguardante il commercio sia al dettaglio che online di oggettistica Parte_2 in ceramica;
- di essere titolare dei siti internet: “vietri-ceramiche.it”, “Kaleidostrade.it”, “ceramiche- vietri.it” utilizzati per l'attività di commercializzazione online di ceramiche artistiche vietresi;
- che, nell'anno 2020, si era accorto dell'utilizzo di n. 18 fotografie digitali, inerenti ad altrettanti pannelli di piastrelle artistiche in ceramica dipinte a mano, sul sito web ceramichedivietri.com e sulla pagina Facebook Business di proprietà del convenuto
(cfr. pagg.
2-5 dell'atto di citazione ove sono descritte analiticamente le foto in questione); 3
- che la titolarità delle fotografie pubblicate era del sig. come provato dai Pt_1 metadati o dati exif di cui ogni singola foto era dotata;
- che l'utilizzo delle immagini fotografiche attoree relative a pannelli e piastrelle artistiche avveniva senza alcuna autorizzazione;
- che il sig. , a mezzo perizia di parte, procedeva ad una comparazione analitica Pt_1 tra le immagini estrapolate dal sito , dalla pagina Facebook Parte_3
Business e le fotografie digitali di sua proprietà;
- che l'esito della relazione tecnica evidenziava che tutte le fotografie digitali erano state realizzate con i dispositivi del sig. proprietario delle fotografie Parte_1 digitali e dei relativi dispositivi che le avevano realizzate;
- che, pertanto, risultava che le diciotto immagini erano state estrapolate, senza alcun consenso, dai siti web della ditta (www. Parte_4 [...]
- www.kaleidostrade.it – www.ceramiche-vietri.it) e successivamente Email_1 utilizzate e modificate per l'incremento del sito web e della pagina Facebook Business di com. Parte_5
In diritto, parte attrice sosteneva che il convenuto avesse violato il diritto morale d'autore di cui all'art. 20 della legge n. 633/1941 e che tale condotta fosse lesiva dei diritti d'autore vantati dall'attore, atteso che le fotografie - per l'alto grado di livello tecnico e per la loro originalità e creatività - dovevano considerarsi opere dell'ingegno, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 633/1941 e, perciò, suscettibili solo di utilizzazione da parte dell'autore, nelle forme di cui all'art. 12 della l.d.a.
Da quanto esposto, deduceva, pertanto, che il danno risarcibile fosse da quantificare in €
205.120,00 stante tanto la possibilità di fruire, all'attualità, del materiale presente sulle pagine web e sul sito della convenuta, quanto l'impossibilità della rimozione definitiva dei contenuti relativi ai soggetti delle fotografie digitali utilizzate sui media audiovisivi ed informatici.
Concludeva, dunque, rassegnando le seguenti conclusioni: «In via preliminare, accertare e dichiarare illegittima la riproduzione parziale e totale delle diciotto fotografie digitali, in premessa indicate, ad opera del convenuto , nella qualità di titolare della CP_1 pagina web ceramichevietri.com con sede legale alla Via Sergio Abate, 14/16, 80129 Napoli
(NA) Partita IVA: e conseguentemente riconoscere violato il diritto d'autore P.IVA_2 sulle opere del Senatore, e, per l'effetto, condannare lo stesso al risarcimento, in favore dell'istante, dei danni materiali e morali, con la rivalutazione monetaria e con gli interessi 4 legali dalla data dell'abusiva utilizzazione, e tutt'ora visibile, con riproduzione parziale e totale delle n. 18 immagini fotografiche digitali dell'istante per la somma di euro 205.120,00 tenendo conto che il materiale digitale del sito , di proprietà della Parte_6 convenuta, e per il periodo indicato è tutt'oggi ancora fruibile, rilevando l'impossibilità della rimozione definitiva dei contenuti relativi ai soggetti delle fotografie digitali utilizzate su tutti i media audiovisivi ed informatici. Pertanto essendo che le fotografie utilizzate, n. quattro, violano il diritto d'autore, si quantifica la somma totale in € 205.120,00; ordinare la pubblicazione della sentenza di accoglimento delle sue domande, per la parte dispositiva, su uno o più giornali, con relative spese a carico della soccombente, ai sensi dell'art. 166 della legge in questione, con vittoria di spese;
condannare la convenuta alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali CPA ed IVA, come da legge, con clausola di anticipazione agli sottoscriventi procuratori in funzione anticipatoria».
Si costituiva in giudizio il sig. , in proprio e nella qualità di titolare della CP_1 omonima ditta individuale, depositando comparsa di costituzione e risposta con la quale contestava l'avversa domanda.
In primo luogo, eccepiva la carenza di legittimazione attiva dell'attore, in quanto le fotografie in contestazione erano, in realtà, immagini comuni, liberamente utilizzabili da chiunque e prive di qualsiasi marchio di registrazione;
ad ogni modo, le fotografie in questione erano state prontamente rimosse dal sito e dalla pagina social – ove erano state pubblicate da terzi -
a seguito della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio.
In secondo luogo, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva dal momento che la sussistenza delle immagini contestate sul sito web e sulla pagina social era da ricondurre all'operato delle società e alle quali - nel mese di aprile 2019 – il CP_4 CP_3 convenuto aveva commissionato la creazione del sito web e la pubblicità sulla pagina social.
Nel merito, il sig. respingeva le presunte violazioni del diritto d'autore lamentate CP_1 dall'attore, additando, a tal proposito, come esclusive responsabili, le predette agenzie di marketing e comunicazione con le quali aveva stipulato un contratto atipico riconducibile alla fattispecie del contratto d'appalto previsto agli artt. 1655 e ss. c.c..
Sulla base di tali deduzioni, concludeva chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzato a chiamare in causa e nonché di: «In via principale rigettare la CP_4 CP_3 domanda attorea cosi come proposta perché generica e carente di legittimazione attiva e 5 passiva delle pari, oltre che improponibile ed inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto;
Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, valutare e calcolare
l'effettivo danno eventualmente subito dall'istante per i pochi giorni e limitato numero di contatti e diffusione delle pagine web del convenuto e comunque dichiarare la responsabilità
e colpa delle predette società incaricate e pagate per la pagina web e social del convenuto e condannare le medesime al pagamento di quanto dovuto e in ogni caso a manlevare il Sig.
da qualsiasi addebito, spesa e danno;
CP_1
Condannare parte attorea ed in caso di responsabilità dei terzi chiamati in causa le medesime società alle spese e competenze di lite, oltre CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato anticipatario».
In sede di prima udienza, il G.I. formulava proposta transattiva ex art. 185 bis c.p.c. e, successivamente, all'udienza del 24.02.2023, naufragato il tentativo di conciliazione, autorizzava la chiamata in causa dei terzi, così come richiesto dal convenuto.
Con comparsa di costituzione e risposta, pertanto, si costituiva in giudizio la società
[...] affermando, in via principale, la propria carenza di legittimazione passiva sul CP_2 rilievo assorbente per il quale l'attività d'impresa, come chiaramente deducibile dalla visura camerale, aveva avuto inizio solamente il 15.01.2021. Da qui, risultava chiaramente sconfessato l'assunto di parte convenuta per cui, nel mese di aprile 2019, veniva commissionata alla comparente società, l'attività di creazione della pagina web.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: «Accertare e dichiarare la completa estraneità della odierna comparente per i fatti di cui è causa.
Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo alla società Controparte_2 in relazione all'odierno procedimento per tutti i motivi esposti in narrativa e,
[...] conseguentemente, disporne l'immediata estromissione dal giudizio de quo.
Per l'effetto, rigettare la domanda di manleva formulata dal convenuto, poiché illegittima, inammissibile ed improponibile, in fatto ed in diritto.
Con condanna, in ogni caso, al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge, con diretta attribuzione ai procuratori antistatari.
Emettere ogni altro provvedimento di giustizia».
Si costituiva, altresì, in giudizio la società a seguito di chiamata in causa, CP_3 specificando, innanzitutto, che l'incarico ricevuto dal committente – odierno convenuto - non 6 consisteva nella creazione della pagina Facebook quanto, piuttosto, nel curare una campagna pubblicitaria avente ad oggetto la pubblicazione di n.
7-10 post mensili sui profili social del committente. A tal proposito, affermava che il materiale fotografico era fornito dal sig. che provvedeva a inviarlo tramite messaggio WhatsApp oppure, in altri casi, CP_1 provvedeva a indicare il sito web di sua proprietà ( ) come fonte dalla Email_2 quale attingere il materiale pubblicitario.
Pertanto, iteneva che, anche laddove fossero state ritenute fondate le richieste CP_3 attoree, il convenuto non avrebbe potuto vantare alcun diritto risarcitorio nei confronti della società comparente posto che, quest'ultima, si era limitata ad utilizzare il materiale fornito dal committente.
In aggiunta a ciò, la società riteneva applicabili al caso di specie gli artt. 87 e seguenti della legge 633/1941, trattandosi di mere effigi fotografiche. Nello specifico, richiamando l'art. 90
l.g.a., asseriva che le stesse fossero prive delle indicazioni previste dalla norma e che, di conseguenza, l'attore avrebbe dovuto dimostrare non solo l'effettiva paternità degli scatti, ma anche la malafede del riproduttore.
Sulla base di tali deduzioni, concludeva in tal modo: «accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità, extracontrattuale e contrattuale, in capo la comparente per ogni CP_3 fatto qui dedotto e per l'effetto: rigettare la domanda di nei confronti della CP_1 in quanto destituita di fondamento in fatto e in diritto con condanna alle spese di CP_3 lite;
rigettare in ogni caso la domanda attorea perché anch'essa totalmente infondata in diritto per le ragioni già esposte Condannare in ogni caso, in solido o tra loro chi di ragione,
e alla refusione integrale delle spese e competenze di lite CP_1 Parte_1 oltre 15% e oneri di legge con attribuzione allo scrivente procuratore costituito».
Successivamente, concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. richiesti dalle parti e disattese le richieste istruttorie, all'udienza del 30.05.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda è parzialmente fondata.
Prima di affrontare il merito della questione che ci occupa, è necessario soffermarsi sul difetto di legittimazione passiva eccepito dalla società sin dalla sua Controparte_2 costituzione in giudizio. 7
Ebbene, tale eccezione è fondata in quanto, come chiaramente deducibile dalla visura camerale allegata in atti, l'attività d'impresa della terza chiamata in causa ha avuto inizio solo in data 15.01.2021, mentre da una parte i fatti contestati dal nei confronti del Pt_1 CP_1 si collocano, da un punto di vista temporale, nell'anno 2020 e, dall'altra parte, la creazione del sito web - assieme alla pubblicità sulla pagina social - veniva commissionata nel mese di aprile 2019 per espressa affermazione del convenuto.
Da ciò deriva, dunque, la completa estraneità dai fatti di cui è causa della Controparte_2
[...]
All'eccepito difetto di legittimazione passiva aderiva anche lo stesso convenuto chiamante in causa in sede di I memoria ex art. 183, 6 comma c.p.c.
Diversamente, non può trovare accoglimento la carenza di legittimazione passiva eccepita dal convenuto e ciò per il rilievo assorbente per il quale il sig. non smentisce la CP_1 circostanza relativa alla presenza sul sito di sua proprietà e sulla relativa pagina Facebook delle fotografie oggetto di giudizio: egli, infatti, si limita solamente ad addebitare a terzi la responsabilità relativa alla loro utilizzazione e pubblicazione.
Del pari va disattesa l'eccezione di legittimazione attiva di parte attrice sollevata dal sig.
secondo il quale controparte non avrebbe provato la titolarità delle fotografie, i tempi CP_1 di utilizzo delle stesse e l'ipotizzata manipolazione e sfruttamento dello stesso materiale fotografico.
Invero, il sig. , nell'atto introduttivo del giudizio, ha dimostrato di essere titolare Pt_1 dell'omonima impresa dedita al commercio al dettaglio effettuato via internet di oggettistica in ceramica;
di essere titolare dei siti internet dai quali sono state tratte le fotografie oggetto di lite e, per quanto qui rileva, di essere titolare delle effigi fotografiche attraverso l'allegazione dell'espletata consulenza tecnica di parte.
Prima di affrontare il merito della controversia, è bene affrontare la questione relativa alla paternità delle immagini oggetto di giudizio. La titolarità delle stesse, infatti, risulta contestata tanto dal convenuto quanto dalla società CP_3
Ebbene, tale contestazione può agevolmente essere superata sulla base della relazione tecnica di parte nella quale viene chiarito che: «Per quanto riguarda il punto I, cioè la proprietà delle fotografie digitali, si evidenzia che incrociando i dati ottenuti dai singoli files fotografici e le caratteristiche delle macchine fotografiche digitali utilizzate per lo scatto, si può affermare con sufficiente accuratezza, che le N.18 fotografie digitali oggetto di questa 8 relazione sono state realizzate dal Sig. proprietario delle immagini Parte_1 fotografiche digitali e dei relativi dispositivi utilizzati per gli scatti fotografici» (cfr. pag. 6 della consulenza).
Inoltre, su alcune delle effigi fotografiche oggetto di giudizio è presente il marchio di parte attrice (v. foto n. 3; n. 10; n. 15 dell'allegato 01 della consulenza). Pt_4
Ciò chiarito, il thema decidendum della presente controversia ruota intorno alla tipologia di tutela delle fotografie delle opere realizzate dal . Pt_1
Secondo parte attrice, i n. 18 rilievi fotografici avrebbero un particolare carattere di creatività ed originalità onde meritare la tutela di cui all'art. 2 n. 7 della legge sul diritto di autore.
Orbene, occorre premettere che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, un'opera per essere considerata frutto dell'ingegno deve essere creativa, anche se in misura modesta e, quindi, deve possedere i caratteri dell'originalità e della novità (cfr.
Cass. n. 24594 del 2005).
Va precisato, tuttavia, che «in tema di diritto d'autore, il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento la L. n. 633 del 1941, art. 1, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 della legge citata, di modo che un'opera dell'ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché
l'opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia;
inoltre, la creatività non è costituita dall'idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione» (Cass. civ., sez. I, 19 gennaio 2023, n. 1674).
Pertanto, occorre declinare il concetto di creatività - intesa come atto formale espressivo di una soggettività che si manifesta in un'opera e che per ciò stesso merita protezione secondo la legge sul diritto di autore - nell'ambito della fotografia, e dunque, verificare se l'immagine sia frutto di attività artistica connotata da carattere creativo e se rientra, dunque, nell'ambito di tutela della legge sulla protezione del diritto d'autore, poiché qualificabile come opera fotografica o espressa con procedimento analogo a quello della fotografia ai sensi dell'art. 2, 9
n. 7), l. 22 aprile 1941, n. 633 ovvero trattasi di fotografia semplice protetta ai sensi dell'art. 87 della legge n. 633 del 1941 a determinate condizioni.
In giurisprudenza (cfr. Cass. civ., sez. I, 7 febbraio 2020, n. 2981), infatti, è stato chiarito che il nostro ordinamento distingue tre diversi tipi di fotografie: a) le fotografie d'autore o opere fotografiche previste all'art. 2, n. 7 L.A., che godono della piena tutela del diritto d'autore;
b) le semplici fotografie disciplinate dall'art. 87 L.A., che godono di una più limitata tutela, sia in termini di durata del diritto (solo 20 anni), sia del suo contenuto (non comprensivo del diritto morale d'autore, che attribuisce al suo titolare il diritto di opporsi ad ogni atto a danno dell'opera che possa essere di pregiudizio al proprio onore o alla propria reputazione); c) le fotografie meramente documentali di cui all'art. 87 comma 2 L.A. che non sono tutelate dal diritto d'autore.
Ai fini della distinzione tra la prima e la seconda categoria di fotografie meritevoli di tutela, occorre accertare se sussista o meno un atto creativo, che sia espressione di un'attività intellettuale preponderante rispetto alla tecnica materiale (Sez. 1, Sentenza n. 7077 del
05/07/1990, Sez. 1, Sentenza n. 8186 del 1992 , Sez. 1, Sentenza n. 8425 del 21/06/2000), così che la modalità di riproduzione del dato fotografato trasmetta un messaggio ulteriore e diverso rispetto alla visione oggettiva di esso, rendendo una soggettiva interpretazione che permetta di individuare l'opera tra le altre analoghe.
La fotografia è creativa quando è capace di evocare suggestioni o comunque di lasciare trasparire l'apporto personale del fotografo e non si limiti a riprodurre e documentare determinate azioni o situazioni reali. L'apporto creativo deve potersi desumere da una precisa attività del fotografo, volta o alla valorizzazione degli effetti ottenibili con l'apparecchio
(inquadratura, prospettiva, cura della luce, del tutto peculiari) o alla scelta del soggetto
(intervenendo il fotografo sull'atteggiamento o sull'espressione, se non creando addirittura il soggetto stesso), purché emerga una prevalenza del profilo artistico sull'aspetto prettamente tecnico (cfr. Trib. Roma, sez. spec. impresa, 11 marzo 2021, n. 4361).
Peraltro, la giurisprudenza di merito che ha trattato la questione si è pronunciata nel senso che: «Il carattere creativo necessario per la protezione d'autore dell'opera fotografica non coincide con il concetto di creazione, originalità e novità assoluta, ma si riferisce alla personale ed individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate nell'art. 1 l. aut. ed è quindi sufficiente che il carattere creativo sia anche solo minimo»
(Corte appello Milano Sez. spec. Impresa, 16/12/2019, n. 5031). 10
Da quanto premesso, per la tutela autorale delle opere fotografiche non è sufficiente la mera riproduzione dell'oggetto, ma è richiesto un gradiente di creatività ed originalità e quindi un aliquid novi tale da connotare lo scatto fotografico di quel tocco di creatività che fonda la tutela autorale.
Invero, la lettura degli atti e delle memorie di parte attrice evidenzia il tentativo mal riuscito di trasporre i requisiti di creatività, originalità e quindi unicità delle opere in ceramica alle foto che le ritraggono e di cui si chiede la protezione ai sensi dell'art. 2 l.d.a.
La visione delle fotografie de quibus, nonostante la ripetuta affermazione del carattere di originalità che l'attore vorrebbe conferire, non fa emergere nessuna peculiare espressione di attività creativa da parte del suo autore. Invero, lo spettatore di queste fotografie è portato a valutarne la particolare capacità tecnica che rende particolarmente apprezzabile l'opera senza conferirgli quel carattere di “stampa d'autore” come pretenderebbe parte attrice.
Il Collegio aderisce a quell'orientamento della giurisprudenza di merito che qualifica l'apporto creativo del fotografo in un quid novi che sublima l'aspetto prettamente tecnico della effigie fotografica e le conferisce il carattere segnatamente artistico: «Ad una fotografia che ha funzione di mera cronaca di un evento e che non trascende il comune aspetto della realtà rappresentata non può essere attribuito un carattere distintivo o creativo, che risulta invece necessario perché una fotografia possa godere della protezione della tutela autorale prevista dall'art. 2 della Legge sul Diritto d'Autore per le opere fotografiche. Ove la fotografia sia quindi mera rappresentazione di accadimenti di vita, anche se realizzata grazie all'uso di una tecnica avanzata e raffinata, trova applicazione la più limitata tutela prevista dagli artt. 87 e ss. della Legge sul Diritto d'Autore per le fotografie semplici [così nel caso di specie, per il semplice ritratto fotografico di un noto sportivo immortalato da bordocampo durante una competizione sportiva, seppur realizzato da un fotografo professionista che abbia utilizzato modalità di scatto sofisticate, dovrà ritenersi applicabile la disciplina prevista dagli artt. 87 e ss. della Legge sul Diritto d'Autore]» (cfr. Tribunale di Milano 3
Giugno 2020).
Pertanto, laddove, come nella fattispecie in esame, l'apporto creativo del fotografo si limita alla riproduzione delle opere in ceramica, in difetto quindi di una peculiare interpretazione soggettiva di quanto è oggetto di ripresa ed in mancanza di un apporto di originalità idoneo ad evocare particolari suggestioni, la mera prevalenza dell'aspetto tecnico non consente di configurare la tutela autorale riconosciuta alle opere fotografiche. 11
Ne consegue che le fotografie in contesa meritano esclusivamente la protezione quale oggetto di diritti connessi al diritto d'autore ex artt. 87 e ss. L. n. 633/1941.
A tal riguardo, la presente decisione si pone nel solco ed in perfetta continuità con il consolidato orientamento giurisprudenziale, che riconosce l'applicabilità della tutela prevista per le fotografie semplici, ad esempio, alle immagini relative ad esibizioni musicali (Trib.
Roma, 28.03.2003; Trib. Milano, 9.11.2000), alle fotografie di luoghi, monumenti e opere d'arte (Trib. Napoli, 27.01.2008; App. Milano, 26.02.2005; Trib. Roma, 24.02.1998; Trib.
Bari, 20.02.1998), alle mere riproduzioni di avvenimenti e personaggi sportivi (Trib. Torino,
18.06.2010), alle quali è assimilabile l'immagine oggetto di causa.
Dunque, nel caso delle fotografie semplici, spetterebbe all'autore il diritto esclusivo di riproduzione e diffusione di cui all'art. 88 L. n. 633/1941 e il conseguente diritto di utilizzazione economica (Trib. Bologna del 22.03.2021)
Ai sensi dell'art. 90 comma 2 L. n. 633/1941, quando le fotografie non rechino le indicazioni prescritte dal comma 1 (nome del fotografo e anno di produzione della fotografia), la loro riproduzione non può essere considerata abusiva e non è dovuto il compenso di cui all'art. 91,
a meno che l'interessato non provi la mala fede del riproduttore.
A tal riguardo, occorre precisare che dei 18 rilievi fotografici - pubblicati sul sito e sulla relativa pagina Facebook - soltanto su alcuni di essi (nello Email_2 specifico foto n. 3; n. 10; n. 15 dell'allegato 01 della consulenza tecnica di parte allegata in atti) è apposto il marchio di parte attrice (“Kaleidos”) e ciò avrebbe dovuto allertare parte convenuta sulla necessità di ottenere il previo consenso alla pubblicazione della foto.
E, comunque, la presenza di tali effigi fotografiche soltanto sui siti web di titolarità di parte attrice e la scelta, quindi, di prelevarli per pubblicizzare la propria attività d'impresa comporta l'obbligo di parte convenuta e, nella specie anche di di munirsi CP_3 della necessaria autorizzazione preventiva.
A nulla vale, a tal proposito, la totale assenza di responsabilità più volte affermata da parte convenuta a proprio vantaggio e a tutto discapito delle società, terze chiamate in causa, incaricate della creazione del sito web.
Il sig. , infatti, nella qualità di titolare del sito internet ceramichedivietri.com e della CP_1 relativa pagina Facebook avrebbe dovuto ottenere il previo consenso da parte del titolare – nella specie il sig. – per procedere all'utilizzo delle immagini e alla loro Pt_1 pubblicazione. 12
Parimenti, esente da responsabilità non può considerarsi neanche la società CP_3 la quale, sebbene abbia dedotto che il materiale fotografico da pubblicare venisse fornito direttamente dal convenuto, avrebbe, comunque, dovuto sincerarsi che il committente avesse ottenuto la necessaria autorizzazione preventiva onde evitare l'abusiva riproduzione.
Dunque, non risultano dedotte circostanze specifiche da cui si possa desumere la buona fede di parte convenuta e della società nell'utilizzo abusivo in esame e che tale non CP_3 si potrebbe comunque considerare la semplice presenza della fotografia nella rete senza l'indicazione dell'autore, che in nessun modo poteva fare presumere che questa fosse di pubblico dominio.
Pertanto, il comprovato utilizzo abusivo da parte del convenuto e di delle CP_3 predette immagini ritraenti i soggetti artigianali di parte attrice, mediante pubblicazione non autorizzata, integra, quindi, una violazione della privativa autorale, cui consegue il diritto dell'attrice ad ottenere il risarcimento del danno cagionato dall'indebita utilizzazione delle foto.
Sulla liquidazione del danno conseguente alla violazione del diritto d'autore, la Cassazione ha interpretato l'art. 158 come derivazione dell'art. 2043 c.c. l.d.a. chiarendo che : a) il risarcimento del danno è liquidato nel rispetto degli artt. 1223, 1226 e 1227 cod. civ., b) il lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi dell'art. 2056, comma 2, cod. civ., ossia «con equo apprezzamento delle circostanze del caso», dunque, ancora una volta ex art. 1226 cod. civ., cui si aggiunge però l'indicazione di un parametro esplicito, relativo agli «utili realizzati in violazione del diritto»; c) è prevista la possibilità di liquidazione «in via forfettaria sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora
l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto».
La norma di cui al richiamato art. 158 l.d.a. prevede quindi due criteri alternativi, iscritti entrambi nella cornice di una liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 cod. civ.; anche se non è scandito esplicitamente un ordine rigido di preferenza fra i due criteri, l'espressione utilizzata dal Legislatore («quanto meno») sta ad indicare che il criterio del cosiddetto
«prezzo del consenso» di cui al terzo periodo del secondo comma (detto anche della «royalty virtuale») rappresenta una soglia minima della liquidazione (Cass. civ. Sez. 1, Ordinanza n.
39762 del 13/12/2021). 13
I due criteri enucleati nell'art. 158 l.d.a. si pongono dunque come “cerchi concentrici”
(secondo una visione icastica fornita dalla Corte di Cassazione n. 21833 del 2023), nel senso che il secondo (quello del giusto prezzo del consenso) consente una liquidazione minimale, laddove il primo criterio connotato anche da una venatura sanzionatoria amplia lo scenario risarcitorio al fine di ricomprendervi i vantaggi economici conseguiti dall'autore della violazione.
Nel caso di specie, si ritiene equo procedere ad una liquidazione forfettaria in difetto di elementi addotti da parte attrice per utilizzare il criterio del cd. prezzo del consenso, che presuppone il pagamento di una sorta di corrispettivo qualora l'autore della violazione avesse chiesto l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto tutelato.
A tal fine si considera adeguato il riconoscimento della somma di € 300,00 per fotografia per procedere alla liquidazione equitativa del danno subito da parte attrice, non allontanandosi dal criterio equitativo utilizzato anche in altri procedimenti similari.
Ritiene il Collegio, pertanto, che la valutazione equitativa del danno che deve tener conto di tutte le circostanze del caso, possa essere limitata alla predetta somma per ciascuna fotografia da moltiplicare per 18 e tenendo conto altresì della persistenza degli scatti fotografici in questione sul sito internet e sulla collegata pagina Facebook di parte convenuta il danno può essere liquidato nel valore complessivo di € 6.500,00 aggiornato all'attualità oltre interessi dalla domanda nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 c.c..
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in conformità alle previsioni del D.M.
10.3.2014 n. 55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore della causa (in base al decisum) ed applicando i valori tra i minimi ed i medi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, pronunziando definitivamente sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
nonché sulle domande proposte da nei confronti di
[...] CP_1 Controparte_2
e di quali terze chiamate in causa, disattesa ogni altra contraria
[...] CP_3 istanza o eccezione, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di e, per l'effetto, condanna Controparte_2
al pagamento delle spese di lite in favore di che si CP_1 Controparte_2 liquidano in € 4.500,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% con 14 attribuzione pro quota ed in parti uguali agli avv.ti Gennaro Esposito e ST NA dichiaratisi antistatari;
- accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna e CP_1 CP_3
in solido al pagamento in favore di parte attrice dell'importo complessivo di €
[...]
6.500,00 all'attualità, a titolo di risarcimento del danno per l'illecito uso delle fotografie in esame, oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda;
- condanna e in solido al pagamento in favore di parte CP_1 CP_3 attrice delle spese di lite che si liquidano in € 1.545,00 per esborsi e in € 4.500,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% con attribuzione pro quota ed in parti uguali agli avv.ti Michela Izzo e RO TE dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 01.10.2025
Il giudice estensore Il Presidente
dr. Adriano DEL BENE dr. Leonardo PICA