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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/09/2025, n. 7000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7000 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. 10810/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Marco Luigi Quatrida, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 10810/2022 promossa da: con l'avv. ALFREDO FRANCAVILLA Parte_1
PARTE ATTOREA
CONTRO
, con l'avv. BARBARA PEDRETTI Controparte_1
DIONISIEV EOOD
PARTI CONVENUTE
CONCLUSIONI delle parti:
Per la parte attorea:
“Voglia il Tribunale adito, nel merito: accertare e dichiarare il diritto e la legittimazione attiva di Contr (oggi di agire, nei confronti dell' Parte_1 CP_2 Controparte_1
, surrogandosi nei diritti dei ORi e ex artt. 1203, c.c.
[...] Controparte_4 Controparte_5
e 141 CdA , ovvero ai sensi dell'art. 2041 e 2055 c.c., in forza dei pagamenti effettuati nei loro confronti e per le ragioni di cui alla narrativa che precede;
accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del OR , conducente del veicolo straniero Volkswagen Touran, Tg. Controparte_6
CB1341KC, di proprietà della società ed assicurato con una Compagnia bulgara, nella CP_7 causazione del sinistro de quo e, per conseguenza, accertare e dichiarare che (oggi Parte_1
, quale Compagnia dell'autovettura Fiat Panda, Tg. ES928FN, di proprietà della ORa CP_2
e condotta dal OR , ha eseguito in favore dei ORi Parte_2 Persona_1 CP_4
e terzi trasportati a bordo di quest'ultima, il pagamento della somma
[...] Controparte_5
pagina 1 di 8 complessiva di € 47.000,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi il 13 luglio 2018 lungo la Via Madonna del Pantano, all'interno del Comune di Villa
Literno (CE) e condannare quindi l' , in persona del legale Controparte_8 rappresentante pro tempore – in accoglimento dell'azione di rivalsa spiegata - a pagare in favore di
(oggi la somma di € 47.000,00 a titolo di rimborso di quanto già versato Parte_1 CP_2 dalla stessa in favore dei terzi trasportati, ex art. 141 CdA, oltre interessi legali fino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria, ovvero quella diversa somma che risulterà dall'espletanda istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre a I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali come per legge.
In ipotesi di rimessione della causa in istruttoria, (oggi , senza inversione Parte_1 CP_2 alcuna dell'onere della prova, chiede:
- ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze, precedute dall'inciso “vero che”:
1) in data 13 luglio 2018, alle ore 5.00 circa, all'interno del Comune di Villa Literno (CE), lungo la Via
Madonna del Pantano, si verificava il sinistro stradale che vedeva coinvolti la Fiat Panda Tg. ES928FN di proprietà della ORa condotta nell'occasione dal OR ed Parte_2 Persona_1 assicurata per la RCA con ed il veicolo Volkswagen Touran, Tg CB1341KC, di Parte_1 proprietà della società , condotto nell'occasione dal OR ed CP_7 Persona_2 assicurato con una Compagnia bulgara;
2) nelle predette circostanze di lungo e di tempo, il conducente della Volkswagen, che percorreva la
Via Madonna del Pantano, con direzione centro del paese, sorpassava, in prossimità di una curva, i veicoli che lo precedevano con medesima direzione di marcia, invadendo completamente la carreggiata riservata all'opposta direzione, proprio quando ivi sta sopraggiungendo la Fiat Panda, Tg. ES928FN;
3) il OR , che si trovava alla guida della Fiat Panda, appena uscito dalla curva si Persona_1 trovava la strada interamente occupata dal veicolo Volkswagen;
4) il OR , per evitare l'impatto frontale contro il veicolo Volkswagen, sterzava verso destro Per_1 ed usciva di strada, urtando una pianta e dei paletti di cemento posti lungo il margine destro della semicarreggiata di pertinenza;
5) a seguito dell'urto la vettura Fiat Panda si ribaltava sul fianco destro;
6) a bordo del veicolo Fiat Panda vi erano il conducente e due terzi trasportati;
7) il passeggero seduto sul sedile anteriore si lamentava dei dolori alla schiena;
8) il passeggero seduto sul sedile posteriore di lamentava dei dolori al braccio;
9) lei assisteva al sinistro e si fermava a prestare soccorso;
10) il conducente della vettura Volkswagen si fermava a prestare soccorso e riconosceva di aver invaso pagina 2 di 8 la corsia riservata all'opposto traffico veicolare proprio quando sopraggiungeva il veicolo Fiat Panda, riconoscendo così la propria responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro;
11) i terzi trasportati a bordo della vettura Fiat Panda venivano condotti al Pronto Soccorso dell'Ospedale più vicino dal conducente di una vettura che si era fermata a prestare soccorso;
12) conferma il contenuto delle dichiarazioni che Le si rammostrano (doc. n. 2 dell'atto di citazione);
13) in conseguenza del sinistro sia il conducente, sia i terzi trasportati a bordo della vettura Fiat Panda, riportavano lesioni in conseguenza del sinistro;
14) in particolare, il OR , terzo trasportato a bordo della citata Fiat Panda, veniva Controparte_4 trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale di Castel Volturno, dove gli veniva refertata “la frattura epifisi radiale distale della stiloide ulnare destra”;
15) al OR anche lui trasportato presso il presidio ospedaliero di Castel Controparte_5
Volturno, venivano refertati “frattura somatica L1 con avvallamento della limitata somatica superiore senza evidenza di significativo impegno del canale midollare e flc avambraccio sin.”;
16) a seguito ed in conseguenza del sinistro, il OR si vedeva costretto a sottoporsi Controparte_4
a tutti gli accertamenti (anche strumentali), ai controlli, alle visite ed ai trattamenti sanitari menzionati nel doc. n. 5;
17) a seguito ed in conseguenza del sinistro, il OR si vedeva costretto a Controparte_5 sottoporsi a tutti gli accertamenti (anche strumentali), ai controlli, alle visite ed ai trattamenti sanitari menzionati nei doc. n. 7 e 8;
18) in conseguenza dell'occorso la vettura Fiat Panda di proprietà della ORa riportava Pt_2 ingenti danni, per le cui riparazioni sono stati preventivati circa € 8.000,00;
19) i ORi e tramite il loro legale, avv. Pagano, si Controparte_4 Controparte_5 rivolgevano ad per ottenere l'integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza del Parte_1 sinistro in oggetto e stante il mancato componimento bonario della vertenza radicavano, ognuno, un giudizio innanzi al Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere;
20) nel procedimento radicato dal OR veniva escusso quale testimone oculare del CP_5 sinistro il OR ed il Giudice, dopo aver accertato la dinamica dell'occorso e Persona_3
l'effettiva presenza a bordo della Fiat Panda del terzo trasportato, disponeva CTU medico-legale sul OR CP_5
21) il OR veniva sottoposto a visita medico-legale dal dott. quale CP_5 Persona_4
CTU nominato dal Giudice;
22) il procedimento radicato dal OR , sempre innanzi al Giudice di Pace di Santa Maria CP_4
Capua Vetere veniva promosso successivamente e per ragioni di economia processuale il Giudice pagina 3 di 8 assegnatario disponeva l'acquisizione delle dichiarazioni testimoniali rese dal OR Persona_3 nel procedimento RG n. 6159/2019;
23) a seguito del deposito della relazione medico-legale e dell'andamento del giudizio radicato dal OR le cause promosse innanzi al Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere venivano CP_4 transatte;
24) corrispondeva al OR l'importo complessivo di € 30.000,00, di cui € Parte_1 CP_5
5.000,00 a titolo di spese per l'assistenza legale;
25) corrispondeva al OR l'importo complessivo di € 17.000,00, Parte_1 CP_4 comprensivo di € 3.500,00 per spese legali;
26) con particolare riferimento alla posizione del OR le conclusioni rassegnate dal CTP CP_4 dott. coincidevano con quelle rese dal Consulente di parte nominato dall'infortunato; Per_5
27) per quanto attiene ai danni materiali residuati sul veicolo Fiat Panda è tutt'ora pendente un giudizio innanzi al Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere;
28) conferma il contenuto delle dichiarazioni che Le si rammostrano (doc. n. 1 dell'atto di citazione)
Si indicano quali testimoni il OR residente on Villa Literno (CE), Via Cimarosa n. Persona_3
5, sui capitoli da 1 a 12 compresi;
il OR residente in [...]
Cereta 1 sui capitoli da 1 a 8 compresi, sul capitolo 10, sul capitolo 11 e sui capitoli da 13 a 28 compresi;
il OR , residente in [...], sui capitoli Controparte_4 da 1 a 8 compresi, sul capitolo 10, sul capitolo 11 e sui capitoli da 13 a 27 compresi;
il OR
residente in [...], sui capitoli da 1 a 8 compresi, Controparte_5 sul capitolo 10, sul capitolo 11 e sui capitoli da 13 a 27compresi; l'avv. Fabio Pagano, con studio in
Villa Literno (CE), Via Salerno n. 26, sui capitoli da 19 a 27 compresi la ORa , Parte_2 residente a [...], sui capitoli da 1 a 8 compresi, sul capitolo 10, sul capitolo 11 e sui capitoli da 13 a 27 compresi.
- ammettersi, se ritenuto necessario, CTU medico-legale sulla persona dei ORi e Controparte_4 ovvero documentale, volta ad indagare:
1. l'entità dei postumi invalidanti Controparte_5 eventualmente residuati in capo agli infortunati in conseguenza dell'occorso;
2. la loro riferibilità causale al sinistro de quo;
3. la congruità e riferibilità delle spese mediche allegate nonché 4. la congruità dell'importo corrisposto dalla Compagnia a titolo di integrale risarcimento dei danni subiti dagli infortunati sulla base degli accertamenti medico-legali svolti in sede stragiudiziale dal dott.
e dal CTU dott. .” Per_5 Per_4
Per : Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le pronunce del caso, pagina 4 di 8 in via preliminare /pregiudiziale
Preso atto della pendenza del procedimento penale n. R.G.N.R. 515677/21 e per le ragioni tutti di cui in premessa e/o come meglio, sospendere il presente procedimento sussistendone i presupposti di pregiudizialità ex art.295 c.p.c.. con ogni conseguente provvedimento meglio ritenuto.
Nel merito in via principale:
In denegata ipotesi di mancato accoglimento della suestesa eccezione preliminare/pregiudiziale, rigettare in ogni caso la domanda di parte attrice siccome infondata in fatto ed in diritto, non provata, eccessiva e/o come meglio.
Vinte le spese di lite.
In via subordinata nel merito: per il denegato caso di rigetto delle eccezioni preliminari nonché della domanda principale, previo rigoroso accertamento della fondatezza della domanda attorea sotto il profilo dell'an et quantum debeatur, liquidare a parte attrice quanto strettamente di giustizia, opportunamente decurtato dell'ammontare riferito all'eventuale concorso del sig. e dei trasportati Parte_3 CP_4
e/o nella causazione del danno anche in relazione all'art.1227 c.c..
[...] Controparte_5
In ogni caso, vinte o almeno integralmente compensate le spese di lite.
In via istruttoria:
Senza che ciò possa essere considerato quale inversione dell'onere probatorio, in caso di remissione della causa in istruttoria, ove superata la prova in punto an debeatur si chiede licenziarsi CTU medico legale anche documentale per le finalità esposte in atti ed eventualmente C.T.U. tecnico – estimativa al fine di verificare l'effettiva debenza ed entità delle somme corrisposte da Parte_1
[...]
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
a convenuto in giudizio l' Parte_1 Controparte_1
e affermando che: in data 13/7/2018, alle ore 5.00 circa, nel Comune di Villa CP_7
Literno, si era verificato un sinistro stradale tra l'autovettura Fiat Panda, di proprietà di un soggetto terzo ed assicurata con la parte attorea, ed un veicolo con targa straniera di proprietà di CP_7
, il cui conducente aveva sorpassato in corrispondenza di una curva i veicoli che lo precedevano,
[...] invadendo la corsia di marcia opposta, nella quale stava procedendo la Fiat Panda;
che il conducente di quest'ultima, per evitare l'impatto, era uscito di strada;
e che Parte_1 aveva risarcito il danno patito in conseguenza dell'incidente dai due soggetti trasportati sull'autovettura pagina 5 di 8 Fiat Panda;
e chiedendo la condanna dell al pagamento delle Controparte_1 somme indicate.
L , costituitosi in giudizio, ha contrastato la domanda attorea. Controparte_1
La parte convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace. CP_7
Nel corso dell'istruttoria non è stata ammessa la richiesta di prova orale avanzata dalla parte attorea nella relativa memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc, essendo i dedotti capitoli relativi a circostanze di carattere documentale, valutativo, generico.
All'esito del contraddittorio il Giudice osserva quanto segue:
- quanto alla dinamica del sinistro, in atti emerge che sentito in qualità di teste Persona_3 all'udienza del 15/9/2020 innanzi al giudice di pace nella causa promossa da un trasportato nei confronti di ha dichiarato che alla “metà del mese di Parte_1 luglio del 2018”, mentre stava percorrendo una via “nel Comune di Villa Literno” e si trovava dietro “un trattore”, era stato sorpassato “da un veicolo di colore scuro con targa straniera” il cui conducente, nell'effettuare il sorpasso, “occupava la corsia opposta di marcia” e si era
“trovato di fronte un veicolo Fiat Panda”, precisando che “il conducente del veicolo Fiat
Panda”, proveniente dalla direzione opposta, “uscendo dalla curva”, si era “trovato davanti il veicolo straniero e per evitare l'impatto frontale” aveva “sterzato”, “finendo fuori strada”; inoltre, dichiarava che nella Fiat Panda, oltre al conducente “vi erano altre persone”: “una persona”, “circa quarantenne”, “che si lamentava molto dei dolori alla schiena”, e “una persona” che “poteva avere un'età di circa trent'anni” che “si lamentava del braccio”;
- sempre in ordine alla dinamica del sinistro, si osserva che entro la scadenza del termine che determina il maturare delle preclusioni assertive, la parte attorea non ha contestato la circostanza, allegata dall' in comparsa di risposta, secondo Controparte_1 cui il sinistro si era verificato in una strada di campagna;
ne consegue che in relazione a tale circostanza opera quanto previsto dall'art. 115 cpc, in base al quale il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita;
- ciò posto, il verbale di prova testimoniale assunta in altro processo, così come la relazione di consulenza tecnica d'ufficio espletata in altro processo (nella specie quello instaurato da un trasportato), la perizia medico-legale stragiudiziale (nella specie in relazione ad altro trasportato), e la documentazione sanitaria prodotta (comprendente nel caso di specie documentazione relativa al Pronto Soccorso), costituiscono elementi valutabili dal giudice ed idonei a fondarne il convincimento (art. 116 cpc);
pagina 6 di 8 - alla luce dei sopraindicati elementi emerge in relazione alla dinamica del sinistro da un lato la colpa del conducente del veicolo con targa straniera, il quale ha imprudentemente effettuato un sorpasso in corrispondenza di una curva, con invasione dell'opposta corsia di marcia, in una strada di campagna, in condizioni di plausibile scarsa visibilità sia per l'orario sia per la presenza di un trattore sulla carreggiata, e dall'altro la sussistenza di profili di colpa anche in capo al conducente dell'autovettura Fiat Panda, posto che appare plausibile che l'uscita di strada di quest'ultima sia derivata -oltre che dalla manovra scorretta del veicolo con targa straniera- anche da un'andatura non adeguata alle circostanze del caso concreto costituite dalle condizioni di visibilità limitata sia per l'orario in cui è avvenuto il sinistro sia per la presenza su una strada di campagna di un trattore;
- stante la sussistenza in capo ai conducenti coinvolti nell'incidente di un concorso di colpa, considerato che la parte attorea è la compagnia assicuratrice del veicolo il cui conducente è corresponsabile del sinistro, e considerata la natura di regresso dell'azione esercitata dalla parte attorea, in capo ai corresponsabili si presume, in conformità alla previsione dell'art. 2055 c.c., la ripartizione della colpa nella misura del 50%;
- tenuto conto del documentato esborso pari complessivamente ad Euro 47.000,00 effettuato dalla compagnia assicuratrice attorea in relazione ai danni derivati dal sinistro in oggetto, si riconosce in favore della stessa la misura del 50% di tale importo, liquidandosi perciò la somma di Euro
23.500,00, somma liquidata in moneta attuale;
- gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle S.U. della Suprema Corte (sent. n.
1712/95), decorrono dalla data dell'evento di danno (individuata nel giorno 19/5/2021 in relazione all'esborso effettuato, v. sul punto le contabili bancarie di cui doc. 15 delle produzioni della parte attorea) sino alla data della liquidazione e si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del 19/5/2021 e via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto;
sulla somma liquidata in moneta attuale decorrono inoltre gli interessi legali dalla data della liquidazione al saldo.
In considerazione di quanto sopra esposto l deve essere Controparte_1 condannato al pagamento in favore della parte attorea della somma di Euro 23.500,00, oltre accessori come sopra indicato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del DM 55/14, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività difensiva svolta;
ne consegue che l
[...]
deve essere condannato alla rifusione in favore della parte attorea delle spese Controparte_1
pagina 7 di 8 di lite liquidate in Euro 545,00 per esborsi ed Euro 3.800,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza o domanda disattesa:
1. condanna l al pagamento in favore della parte attorea della Controparte_1 somma di Euro 23.500,00, oltre accessori come indicato in motivazione;
2. condanna l alla rifusione in favore della parte attorea delle spese Controparte_1 di lite liquidate in Euro 545,00 per esborsi ed Euro 3.800,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa.
Milano, 19/09/2025
Il Giudice
dott. Marco Luigi Quatrida
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Marco Luigi Quatrida, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 10810/2022 promossa da: con l'avv. ALFREDO FRANCAVILLA Parte_1
PARTE ATTOREA
CONTRO
, con l'avv. BARBARA PEDRETTI Controparte_1
DIONISIEV EOOD
PARTI CONVENUTE
CONCLUSIONI delle parti:
Per la parte attorea:
“Voglia il Tribunale adito, nel merito: accertare e dichiarare il diritto e la legittimazione attiva di Contr (oggi di agire, nei confronti dell' Parte_1 CP_2 Controparte_1
, surrogandosi nei diritti dei ORi e ex artt. 1203, c.c.
[...] Controparte_4 Controparte_5
e 141 CdA , ovvero ai sensi dell'art. 2041 e 2055 c.c., in forza dei pagamenti effettuati nei loro confronti e per le ragioni di cui alla narrativa che precede;
accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del OR , conducente del veicolo straniero Volkswagen Touran, Tg. Controparte_6
CB1341KC, di proprietà della società ed assicurato con una Compagnia bulgara, nella CP_7 causazione del sinistro de quo e, per conseguenza, accertare e dichiarare che (oggi Parte_1
, quale Compagnia dell'autovettura Fiat Panda, Tg. ES928FN, di proprietà della ORa CP_2
e condotta dal OR , ha eseguito in favore dei ORi Parte_2 Persona_1 CP_4
e terzi trasportati a bordo di quest'ultima, il pagamento della somma
[...] Controparte_5
pagina 1 di 8 complessiva di € 47.000,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi il 13 luglio 2018 lungo la Via Madonna del Pantano, all'interno del Comune di Villa
Literno (CE) e condannare quindi l' , in persona del legale Controparte_8 rappresentante pro tempore – in accoglimento dell'azione di rivalsa spiegata - a pagare in favore di
(oggi la somma di € 47.000,00 a titolo di rimborso di quanto già versato Parte_1 CP_2 dalla stessa in favore dei terzi trasportati, ex art. 141 CdA, oltre interessi legali fino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria, ovvero quella diversa somma che risulterà dall'espletanda istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre a I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali come per legge.
In ipotesi di rimessione della causa in istruttoria, (oggi , senza inversione Parte_1 CP_2 alcuna dell'onere della prova, chiede:
- ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze, precedute dall'inciso “vero che”:
1) in data 13 luglio 2018, alle ore 5.00 circa, all'interno del Comune di Villa Literno (CE), lungo la Via
Madonna del Pantano, si verificava il sinistro stradale che vedeva coinvolti la Fiat Panda Tg. ES928FN di proprietà della ORa condotta nell'occasione dal OR ed Parte_2 Persona_1 assicurata per la RCA con ed il veicolo Volkswagen Touran, Tg CB1341KC, di Parte_1 proprietà della società , condotto nell'occasione dal OR ed CP_7 Persona_2 assicurato con una Compagnia bulgara;
2) nelle predette circostanze di lungo e di tempo, il conducente della Volkswagen, che percorreva la
Via Madonna del Pantano, con direzione centro del paese, sorpassava, in prossimità di una curva, i veicoli che lo precedevano con medesima direzione di marcia, invadendo completamente la carreggiata riservata all'opposta direzione, proprio quando ivi sta sopraggiungendo la Fiat Panda, Tg. ES928FN;
3) il OR , che si trovava alla guida della Fiat Panda, appena uscito dalla curva si Persona_1 trovava la strada interamente occupata dal veicolo Volkswagen;
4) il OR , per evitare l'impatto frontale contro il veicolo Volkswagen, sterzava verso destro Per_1 ed usciva di strada, urtando una pianta e dei paletti di cemento posti lungo il margine destro della semicarreggiata di pertinenza;
5) a seguito dell'urto la vettura Fiat Panda si ribaltava sul fianco destro;
6) a bordo del veicolo Fiat Panda vi erano il conducente e due terzi trasportati;
7) il passeggero seduto sul sedile anteriore si lamentava dei dolori alla schiena;
8) il passeggero seduto sul sedile posteriore di lamentava dei dolori al braccio;
9) lei assisteva al sinistro e si fermava a prestare soccorso;
10) il conducente della vettura Volkswagen si fermava a prestare soccorso e riconosceva di aver invaso pagina 2 di 8 la corsia riservata all'opposto traffico veicolare proprio quando sopraggiungeva il veicolo Fiat Panda, riconoscendo così la propria responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro;
11) i terzi trasportati a bordo della vettura Fiat Panda venivano condotti al Pronto Soccorso dell'Ospedale più vicino dal conducente di una vettura che si era fermata a prestare soccorso;
12) conferma il contenuto delle dichiarazioni che Le si rammostrano (doc. n. 2 dell'atto di citazione);
13) in conseguenza del sinistro sia il conducente, sia i terzi trasportati a bordo della vettura Fiat Panda, riportavano lesioni in conseguenza del sinistro;
14) in particolare, il OR , terzo trasportato a bordo della citata Fiat Panda, veniva Controparte_4 trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale di Castel Volturno, dove gli veniva refertata “la frattura epifisi radiale distale della stiloide ulnare destra”;
15) al OR anche lui trasportato presso il presidio ospedaliero di Castel Controparte_5
Volturno, venivano refertati “frattura somatica L1 con avvallamento della limitata somatica superiore senza evidenza di significativo impegno del canale midollare e flc avambraccio sin.”;
16) a seguito ed in conseguenza del sinistro, il OR si vedeva costretto a sottoporsi Controparte_4
a tutti gli accertamenti (anche strumentali), ai controlli, alle visite ed ai trattamenti sanitari menzionati nel doc. n. 5;
17) a seguito ed in conseguenza del sinistro, il OR si vedeva costretto a Controparte_5 sottoporsi a tutti gli accertamenti (anche strumentali), ai controlli, alle visite ed ai trattamenti sanitari menzionati nei doc. n. 7 e 8;
18) in conseguenza dell'occorso la vettura Fiat Panda di proprietà della ORa riportava Pt_2 ingenti danni, per le cui riparazioni sono stati preventivati circa € 8.000,00;
19) i ORi e tramite il loro legale, avv. Pagano, si Controparte_4 Controparte_5 rivolgevano ad per ottenere l'integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza del Parte_1 sinistro in oggetto e stante il mancato componimento bonario della vertenza radicavano, ognuno, un giudizio innanzi al Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere;
20) nel procedimento radicato dal OR veniva escusso quale testimone oculare del CP_5 sinistro il OR ed il Giudice, dopo aver accertato la dinamica dell'occorso e Persona_3
l'effettiva presenza a bordo della Fiat Panda del terzo trasportato, disponeva CTU medico-legale sul OR CP_5
21) il OR veniva sottoposto a visita medico-legale dal dott. quale CP_5 Persona_4
CTU nominato dal Giudice;
22) il procedimento radicato dal OR , sempre innanzi al Giudice di Pace di Santa Maria CP_4
Capua Vetere veniva promosso successivamente e per ragioni di economia processuale il Giudice pagina 3 di 8 assegnatario disponeva l'acquisizione delle dichiarazioni testimoniali rese dal OR Persona_3 nel procedimento RG n. 6159/2019;
23) a seguito del deposito della relazione medico-legale e dell'andamento del giudizio radicato dal OR le cause promosse innanzi al Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere venivano CP_4 transatte;
24) corrispondeva al OR l'importo complessivo di € 30.000,00, di cui € Parte_1 CP_5
5.000,00 a titolo di spese per l'assistenza legale;
25) corrispondeva al OR l'importo complessivo di € 17.000,00, Parte_1 CP_4 comprensivo di € 3.500,00 per spese legali;
26) con particolare riferimento alla posizione del OR le conclusioni rassegnate dal CTP CP_4 dott. coincidevano con quelle rese dal Consulente di parte nominato dall'infortunato; Per_5
27) per quanto attiene ai danni materiali residuati sul veicolo Fiat Panda è tutt'ora pendente un giudizio innanzi al Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere;
28) conferma il contenuto delle dichiarazioni che Le si rammostrano (doc. n. 1 dell'atto di citazione)
Si indicano quali testimoni il OR residente on Villa Literno (CE), Via Cimarosa n. Persona_3
5, sui capitoli da 1 a 12 compresi;
il OR residente in [...]
Cereta 1 sui capitoli da 1 a 8 compresi, sul capitolo 10, sul capitolo 11 e sui capitoli da 13 a 28 compresi;
il OR , residente in [...], sui capitoli Controparte_4 da 1 a 8 compresi, sul capitolo 10, sul capitolo 11 e sui capitoli da 13 a 27 compresi;
il OR
residente in [...], sui capitoli da 1 a 8 compresi, Controparte_5 sul capitolo 10, sul capitolo 11 e sui capitoli da 13 a 27compresi; l'avv. Fabio Pagano, con studio in
Villa Literno (CE), Via Salerno n. 26, sui capitoli da 19 a 27 compresi la ORa , Parte_2 residente a [...], sui capitoli da 1 a 8 compresi, sul capitolo 10, sul capitolo 11 e sui capitoli da 13 a 27 compresi.
- ammettersi, se ritenuto necessario, CTU medico-legale sulla persona dei ORi e Controparte_4 ovvero documentale, volta ad indagare:
1. l'entità dei postumi invalidanti Controparte_5 eventualmente residuati in capo agli infortunati in conseguenza dell'occorso;
2. la loro riferibilità causale al sinistro de quo;
3. la congruità e riferibilità delle spese mediche allegate nonché 4. la congruità dell'importo corrisposto dalla Compagnia a titolo di integrale risarcimento dei danni subiti dagli infortunati sulla base degli accertamenti medico-legali svolti in sede stragiudiziale dal dott.
e dal CTU dott. .” Per_5 Per_4
Per : Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le pronunce del caso, pagina 4 di 8 in via preliminare /pregiudiziale
Preso atto della pendenza del procedimento penale n. R.G.N.R. 515677/21 e per le ragioni tutti di cui in premessa e/o come meglio, sospendere il presente procedimento sussistendone i presupposti di pregiudizialità ex art.295 c.p.c.. con ogni conseguente provvedimento meglio ritenuto.
Nel merito in via principale:
In denegata ipotesi di mancato accoglimento della suestesa eccezione preliminare/pregiudiziale, rigettare in ogni caso la domanda di parte attrice siccome infondata in fatto ed in diritto, non provata, eccessiva e/o come meglio.
Vinte le spese di lite.
In via subordinata nel merito: per il denegato caso di rigetto delle eccezioni preliminari nonché della domanda principale, previo rigoroso accertamento della fondatezza della domanda attorea sotto il profilo dell'an et quantum debeatur, liquidare a parte attrice quanto strettamente di giustizia, opportunamente decurtato dell'ammontare riferito all'eventuale concorso del sig. e dei trasportati Parte_3 CP_4
e/o nella causazione del danno anche in relazione all'art.1227 c.c..
[...] Controparte_5
In ogni caso, vinte o almeno integralmente compensate le spese di lite.
In via istruttoria:
Senza che ciò possa essere considerato quale inversione dell'onere probatorio, in caso di remissione della causa in istruttoria, ove superata la prova in punto an debeatur si chiede licenziarsi CTU medico legale anche documentale per le finalità esposte in atti ed eventualmente C.T.U. tecnico – estimativa al fine di verificare l'effettiva debenza ed entità delle somme corrisposte da Parte_1
[...]
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
a convenuto in giudizio l' Parte_1 Controparte_1
e affermando che: in data 13/7/2018, alle ore 5.00 circa, nel Comune di Villa CP_7
Literno, si era verificato un sinistro stradale tra l'autovettura Fiat Panda, di proprietà di un soggetto terzo ed assicurata con la parte attorea, ed un veicolo con targa straniera di proprietà di CP_7
, il cui conducente aveva sorpassato in corrispondenza di una curva i veicoli che lo precedevano,
[...] invadendo la corsia di marcia opposta, nella quale stava procedendo la Fiat Panda;
che il conducente di quest'ultima, per evitare l'impatto, era uscito di strada;
e che Parte_1 aveva risarcito il danno patito in conseguenza dell'incidente dai due soggetti trasportati sull'autovettura pagina 5 di 8 Fiat Panda;
e chiedendo la condanna dell al pagamento delle Controparte_1 somme indicate.
L , costituitosi in giudizio, ha contrastato la domanda attorea. Controparte_1
La parte convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace. CP_7
Nel corso dell'istruttoria non è stata ammessa la richiesta di prova orale avanzata dalla parte attorea nella relativa memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc, essendo i dedotti capitoli relativi a circostanze di carattere documentale, valutativo, generico.
All'esito del contraddittorio il Giudice osserva quanto segue:
- quanto alla dinamica del sinistro, in atti emerge che sentito in qualità di teste Persona_3 all'udienza del 15/9/2020 innanzi al giudice di pace nella causa promossa da un trasportato nei confronti di ha dichiarato che alla “metà del mese di Parte_1 luglio del 2018”, mentre stava percorrendo una via “nel Comune di Villa Literno” e si trovava dietro “un trattore”, era stato sorpassato “da un veicolo di colore scuro con targa straniera” il cui conducente, nell'effettuare il sorpasso, “occupava la corsia opposta di marcia” e si era
“trovato di fronte un veicolo Fiat Panda”, precisando che “il conducente del veicolo Fiat
Panda”, proveniente dalla direzione opposta, “uscendo dalla curva”, si era “trovato davanti il veicolo straniero e per evitare l'impatto frontale” aveva “sterzato”, “finendo fuori strada”; inoltre, dichiarava che nella Fiat Panda, oltre al conducente “vi erano altre persone”: “una persona”, “circa quarantenne”, “che si lamentava molto dei dolori alla schiena”, e “una persona” che “poteva avere un'età di circa trent'anni” che “si lamentava del braccio”;
- sempre in ordine alla dinamica del sinistro, si osserva che entro la scadenza del termine che determina il maturare delle preclusioni assertive, la parte attorea non ha contestato la circostanza, allegata dall' in comparsa di risposta, secondo Controparte_1 cui il sinistro si era verificato in una strada di campagna;
ne consegue che in relazione a tale circostanza opera quanto previsto dall'art. 115 cpc, in base al quale il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita;
- ciò posto, il verbale di prova testimoniale assunta in altro processo, così come la relazione di consulenza tecnica d'ufficio espletata in altro processo (nella specie quello instaurato da un trasportato), la perizia medico-legale stragiudiziale (nella specie in relazione ad altro trasportato), e la documentazione sanitaria prodotta (comprendente nel caso di specie documentazione relativa al Pronto Soccorso), costituiscono elementi valutabili dal giudice ed idonei a fondarne il convincimento (art. 116 cpc);
pagina 6 di 8 - alla luce dei sopraindicati elementi emerge in relazione alla dinamica del sinistro da un lato la colpa del conducente del veicolo con targa straniera, il quale ha imprudentemente effettuato un sorpasso in corrispondenza di una curva, con invasione dell'opposta corsia di marcia, in una strada di campagna, in condizioni di plausibile scarsa visibilità sia per l'orario sia per la presenza di un trattore sulla carreggiata, e dall'altro la sussistenza di profili di colpa anche in capo al conducente dell'autovettura Fiat Panda, posto che appare plausibile che l'uscita di strada di quest'ultima sia derivata -oltre che dalla manovra scorretta del veicolo con targa straniera- anche da un'andatura non adeguata alle circostanze del caso concreto costituite dalle condizioni di visibilità limitata sia per l'orario in cui è avvenuto il sinistro sia per la presenza su una strada di campagna di un trattore;
- stante la sussistenza in capo ai conducenti coinvolti nell'incidente di un concorso di colpa, considerato che la parte attorea è la compagnia assicuratrice del veicolo il cui conducente è corresponsabile del sinistro, e considerata la natura di regresso dell'azione esercitata dalla parte attorea, in capo ai corresponsabili si presume, in conformità alla previsione dell'art. 2055 c.c., la ripartizione della colpa nella misura del 50%;
- tenuto conto del documentato esborso pari complessivamente ad Euro 47.000,00 effettuato dalla compagnia assicuratrice attorea in relazione ai danni derivati dal sinistro in oggetto, si riconosce in favore della stessa la misura del 50% di tale importo, liquidandosi perciò la somma di Euro
23.500,00, somma liquidata in moneta attuale;
- gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle S.U. della Suprema Corte (sent. n.
1712/95), decorrono dalla data dell'evento di danno (individuata nel giorno 19/5/2021 in relazione all'esborso effettuato, v. sul punto le contabili bancarie di cui doc. 15 delle produzioni della parte attorea) sino alla data della liquidazione e si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del 19/5/2021 e via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto;
sulla somma liquidata in moneta attuale decorrono inoltre gli interessi legali dalla data della liquidazione al saldo.
In considerazione di quanto sopra esposto l deve essere Controparte_1 condannato al pagamento in favore della parte attorea della somma di Euro 23.500,00, oltre accessori come sopra indicato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del DM 55/14, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività difensiva svolta;
ne consegue che l
[...]
deve essere condannato alla rifusione in favore della parte attorea delle spese Controparte_1
pagina 7 di 8 di lite liquidate in Euro 545,00 per esborsi ed Euro 3.800,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza o domanda disattesa:
1. condanna l al pagamento in favore della parte attorea della Controparte_1 somma di Euro 23.500,00, oltre accessori come indicato in motivazione;
2. condanna l alla rifusione in favore della parte attorea delle spese Controparte_1 di lite liquidate in Euro 545,00 per esborsi ed Euro 3.800,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa.
Milano, 19/09/2025
Il Giudice
dott. Marco Luigi Quatrida
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