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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 2672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2672 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
RT EN Presidente
Cecilia Pratesi UD rel.
ST CI UD
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 16407/2024 , introdotta da
(NOCERA RI (SA), 09/04/1979) e Parte_1
(NOCERA RI (SA), 25/12/1982), Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. VIRGILIO DI MEO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
In fatto e in diritto
e chiedono al Tribunale di Parte_1 Parte_2
dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2021, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
• dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 06.04.2005 ed iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di ANGRI (SA) al n.2, Serie --, P.1;
• ordinare al Comune di ANGRI (SA) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni: 1) il sig. provvederà autonomamente al mantenimento della figlia , Parte_1 Per_1 maggiorenne e non economicamente autosufficiente, con lui convivente nella casa di proprietà del medesimo sita in Roma alla via Giampietro Ferrari n.62, int.1, facendosi carico in via esclusiva e nella misura del 100% delle spese ordinarie e straordinarie occorrende per la medesima e sino al raggiungimento della autosufficienza economica della figlia;
2) il signor qualora previsto, usufruirà degli assegni familiari, secondo le Parte_1 tabelle INPS in vigore, nella misura del 100%, fino a quando esisterà il diritto ad essi, con impegno della sig.ra di firmare a richiesta la modulistica necessaria per la Parte_2 domanda degli assegni medesimi consentiti dalla legge;
3) assegnare al signor la casa di famiglia di cui è proprietario ed in cui vive Parte_1 con la figlia , ubicata in Roma alla via Giampietro Ferrari n.62, int.1; Per_1
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI 4) i coniugi si dichiarano indipendenti dal punto di vista economico e, pertanto, alcuna somma viene richiesta a carico dell'uno ed in favore dell'altro a titolo di mantenimento;
5) è già intervenuta la sistemazione di ogni rapporto economico-patrimoniale tra i coniugi;
6) le parti, concordemente dichiarano di rinunciare, preventivamente all'appello contro la sentenza, onde consentire l'immediata annotazione del provvedimento negli atti dello Stato Civile.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 06/04/2005, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 16407/2024 R.G.A.C.:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Angri (SA) in data 06/04/2005 tra (NOCERA RI (SA), Parte_1
09/04/1979) e (NOCERA RI (SA), Parte_2
25/12/1982) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Angri (SA) al n. 2, Parte 1, Serie /, Anno 2005, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 11/11/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente RT EN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
RT EN Presidente
Cecilia Pratesi UD rel.
ST CI UD
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 16407/2024 , introdotta da
(NOCERA RI (SA), 09/04/1979) e Parte_1
(NOCERA RI (SA), 25/12/1982), Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. VIRGILIO DI MEO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
In fatto e in diritto
e chiedono al Tribunale di Parte_1 Parte_2
dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2021, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
• dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 06.04.2005 ed iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di ANGRI (SA) al n.2, Serie --, P.1;
• ordinare al Comune di ANGRI (SA) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni: 1) il sig. provvederà autonomamente al mantenimento della figlia , Parte_1 Per_1 maggiorenne e non economicamente autosufficiente, con lui convivente nella casa di proprietà del medesimo sita in Roma alla via Giampietro Ferrari n.62, int.1, facendosi carico in via esclusiva e nella misura del 100% delle spese ordinarie e straordinarie occorrende per la medesima e sino al raggiungimento della autosufficienza economica della figlia;
2) il signor qualora previsto, usufruirà degli assegni familiari, secondo le Parte_1 tabelle INPS in vigore, nella misura del 100%, fino a quando esisterà il diritto ad essi, con impegno della sig.ra di firmare a richiesta la modulistica necessaria per la Parte_2 domanda degli assegni medesimi consentiti dalla legge;
3) assegnare al signor la casa di famiglia di cui è proprietario ed in cui vive Parte_1 con la figlia , ubicata in Roma alla via Giampietro Ferrari n.62, int.1; Per_1
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI 4) i coniugi si dichiarano indipendenti dal punto di vista economico e, pertanto, alcuna somma viene richiesta a carico dell'uno ed in favore dell'altro a titolo di mantenimento;
5) è già intervenuta la sistemazione di ogni rapporto economico-patrimoniale tra i coniugi;
6) le parti, concordemente dichiarano di rinunciare, preventivamente all'appello contro la sentenza, onde consentire l'immediata annotazione del provvedimento negli atti dello Stato Civile.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 06/04/2005, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 16407/2024 R.G.A.C.:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Angri (SA) in data 06/04/2005 tra (NOCERA RI (SA), Parte_1
09/04/1979) e (NOCERA RI (SA), Parte_2
25/12/1982) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Angri (SA) al n. 2, Parte 1, Serie /, Anno 2005, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 11/11/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente RT EN