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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 10/12/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 28/05/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. TIRNETTA MAURO C.F._1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO CP_1
GI verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “si riporta alle note conclusive depositate Parte_1
e al contenuto del ricorso, chiedendo l'integrale accoglimento, rilevando che il provvedimento di rettifica in autotutela è intervenuto comunque dopo l'iscrizione a ruolo del presente procedimento.
Si chiede la liquidazione delle spese come da istanza trasmessa al e già depositata CP_2 telematicamente vista la nota depositata dal procuratore dell' “ l'Istituto richiama le conclusioni CP_1 precedentemente formulate, da intendersi qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa . Persona_1 oggetto Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.2.2023, ha convenuto in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Sciacca l' , chiedendo l'annullamento della ordinanza di ingiunzione n.OI - CP_1
001362196, protocollo 0101.18/01/2023.0004332 con la quale si ordinava di pagare nel termine CP_1 di 30 gg la somma di € 10.000,00 quale sanzione amministrativa per l'asserita violazione dell'art. 2, comma 1bis, d.l. 463/1983 relativo all'omesso versamento della contribuzione per l'anno 2017 notificata in data 27.1.2023.
Il ricorrente ha eccepito:
1) omessa notifica dell'atto di accertamento asseritamente notificato in data 8.11.2018, di cui l' CP_1 non ha, invero, fornita alcuna prova.
2) la violazione dell'art. 14, l. 689/1981.
3) difetto di motivazione del provvedimento impugnato.
4) impossibilita' oggettiva della prestazione contributiva. sempre in via preliminare.
5) in via subordinata sproporzionatezza della sanzione irrogata.
6) in ulteriore subordine: proposta emendativa delle sanzioni previste per violazioni sui versamenti delle ritenute inferiori ad € 10.000,00.
Ha anche formulato istanza di sospensione.
Con il decreto di fissazione dell'udienza di discussione è stata disposta, inaudita altera parte, la sospensione della efficacia esecutiva della ordinanza ingiunzione impugnata.
Si è costituito ritualmente in giudizio l' , contestando quanto dedotto e chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.
Ha eccepito:
1. Manifesta infondatezza dell'eccezione pregiudiziale di illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per assunto difetto di notifica di atti propedeutici e della discendente eccezione preliminare di mancata indicazione della notifica dei medesimi.
2. Manifesta infondatezza dell'eccezione preliminare di violazione del diritto di difesa.
3. Sulle modalità di calcolo delle sanzioni.
4. Infondatezza dell'eccezione di prescrizione
5. Nel merito. Il ricorso non contiene difese atte a contestare nel merito l'avvenuta omissione CP_ contributiva, al di là di quelle già confutate nel presente atto, sicché l' non è tenuto a provare ciò che non è stato neppure contestato.
Nel corso del giudizio, ha dedotto che, tenuto l'importo intimato, non ha potuto rettificato in CP_1 autotutela l'ordinanza opposta, pertanto, la causa omessa ogni attività istruttoria è stata discussa e decisa con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza del 26/06/2024.
***
Il ricorso è stato depositato il 22/02/2023 e, secondo quanto asserito da parte ricorrente e non contestato da parte resistente, l'O.I. è stata notificata il 27/01/2023, per cui deve dirsi tempestivamente depositato non essendo decorso tra la data di notifica dell'ordinanza ingiunzione e l'instaurazione del giudizio termine superiore a 30 gg..
Preliminarmente, parte ricorrente ha contestato l'omessa notifica dell'atto di accertamento, lamentando altresì che l' convenuto non ha fornito alcuna prova della avvenuta notifica. CP_3
Sul punto, deve rilevarsi la infondatezza dell'eccezione sollevata da atteso che, Parte_1 come risulta dalle allegazioni di parte resistente, l'avviso di accertamento è stato notificato al destinatario a mezzo di raccomandata A/R in data 8/11/2018 (cfr., “relata notifica diffida 2017”, all. memoria di costituzione).
Il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria, sull'Amministrazione, che viene a rivestire - dal punto di vista sostanziale - la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa ed all'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (v. Cass. n. 3837/2001, n.
3837; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass. S.U.
n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011, Cass. n. 4898/2015).
Risulta, invece, fondato il motivo di ricorso fondato sulla tardività della notifica dell'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/1981.
Preliminarmente si da atto della tempestività della proposta opposizione avverso l'ordinanza impugnata.
Ciò detto nel presente giudizio appare opportuno fare applicazione del principio processuale della
"ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - in virtù del quale deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Sezioni Unite, n. 9936 dell'8 maggio
2014).
Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 12002 del 28 maggio 2014).
Il ricorso merita accoglimento risultando fondato il motivo di ricorso con cui l'opponente ha eccepito la violazione dell'art. 14 L.689/81, osservando che nel caso di specie non è stato rispettato il termine per la notifica della violazione al trasgressore con conseguente estinzione ai sensi dell'ultimo comma della disposizione citata.
L'art. 14 L. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. […].
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.”
L'applicabilità dell'articolo 14 L. 689/1981 alla fattispecie che ci occupa, è stata affermata in numerose pronunce di merito (ex multis Tribunale Palermo sent. n. 872/2024, Tribunale Napoli n.
3956/2024; Tribunale Catania n. 2493/2023; Tribunale Arezzo 230/2023; Corte di Appello di Torino
581/2023) e si fonda sui seguenti argomenti.
Il primo elemento da porre in evidenza è rappresentato dal rinvio operato dall'art 6 del D.lgs.8/2016, il quale prevede che: “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
L'applicabilità dell'art. 14 al caso di specie è confermata anche dallo stesso Ente convenuto nella
Circolare numero 32 del 25-02-2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: - omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981; […]”.
Ancora, l'applicabilità alla fattispecie del termine decadenziale di cui all'art. 14 L. 689/1981 appare confermata dal più recente intervento normativo di cui al D.L. 48/2023 che all'art. 23 co. 2 ha previsto: “per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'art. 14 della L. 24 novembre 1981 n. 689, entro il
31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”. Tale norma, introducendo un diverso termine di decadenza per le violazioni commesse a decorrere dal gennaio 2023, assume per implicito che per le violazioni anteriori sia pienamente applicabile la regola della decadenza dei 90 giorni di cui all'art. 14.
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, occorre distinguere a seconda che l'illecito sia stato commesso prima o dopo l'avvenuta depenalizzazione. Sino alla entrata in vigore della legge di depenalizzazione, la fattispecie costituiva reato, con la conseguenza che non era quindi ipotizzabile l'avvio della procedura per l'irrogazione della sanzione amministrativa.
Nel caso concreto, successivo alla depenalizzazione, l' costituendosi ha dato prova di avere CP_1 notificato l'atto di accertamento relativo al periodo in contestazione mediante documento prot. n.
.0101.27/09/2018.0047463 ricevuta dal ricorrente in data 8/11/2018, ma non ha dato prova di CP_1 avere rispettato il termine dei 90 gg dalla violazione, termine perentorio come risulta anche dalla circolare n. 32 del 25.02.2022, della stessa avente ad oggetto la “Depenalizzazione parziale del CP_1 reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Disposizioni operative per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689”, con la quale ha precisato che tra i motivi di archiviazione dell'ordinanza ingiunzione rientra l'omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della l. n. 689/1981, ciò sia ipotesi di violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della citata legge di depenalizzazione, che per quelle commesse dopo.
In conclusione, non avendo fornito prova della tempestività della notifica dell'avviso di accertamento entro il termine perentorio di 90 giorni, decorrente dalla data della depenalizzazione o da quella della successiva trasmissione degli atti all' da parte dell'Autorità penale, l'obbligazione al pagamento CP_1 della sanzione risulta estinta ex art. 14 L.689/81.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso, va pertanto accolto, con l'annullamento dell' ordinanza ingiunzione opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e tenuto conto della serialità della questione si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione,
- in accoglimento dell'opposizione: annulla l'Ordinanza di Ingiunzione n. 001362196, protocollo
0101.18/01/2023.0004332; CP_1
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.000,00 a favore dell'Erario; CP_1 - i compensi del legale della parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato si liquidano con separato decreto.
Sciacca, 10/12/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini