CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Grosseto, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Grosseto |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 31/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GROSSETO Sezione 2, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PIERUCCI FERDINANDO, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 197/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Follonica - Largo Felice Cavallotti N. 1 58022 Follonica GR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
UR VI Srl - P.IV 1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 911-251124-CPP TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 911-251124-CPP TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 911-251124-CPP TASI 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 217/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente:come in atti
Resistente. come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto impugnazione contro l'intimazione ad adempiere emessa dal Comune di Follonica e notificatale a mani il 18.2.2025 , relativa alla TASI dell'anno 2015 e alla TARI degli anni 2015
e 2016.
Deduce a motivi del chiesto annullamento dell'atto i seguenti vizi:
1. Illegittimità per mancata notifica delle cartelle di pagamento: Le cartelle di pagamento richiamate nell'intimazione non risultano notificate, rendendo l'atto inesistente o nullo.
2. Illegittimità per difetto della sottoscrizione: La firma dell'atto a mezzo stampa è da considerarsi invalida per l'omessa allegazione dei provvedimenti dirigenziali che conferiscano poteri al firmatario.
3. Mancanza di motivazione sulla funzione del Funzionario della riscossione: Non è chiaro il ruolo della firmataria dott.ssa Nominativo_1, né la sua nomina è supportata da documenti formali.
4. Decadenza quinquennale della pretesa tributaria: La pretesa fiscale per TASI e TARI degli anni 2015
e 2016 è decaduta per il decorso del termine quinquennale.
5. Violazione delle procedure esecutive coattive: Mancanza di atti interruttivi e abuso del diritto da parte del Comune.
6. Mancata indicazione di interessi e sanzioni: L'intimazione non distingue tra imposte, sanzioni e interessi, impedendo la verifica della sua correttezza.
7. Mancata allegazione degli atti prodromici: L'intimazione è priva dell'allegazione degli atti presupposti, violando l'obbligo di motivazione.
8. Mancata indicazione del responsabile del procedimento: L'atto non specifica il responsabile del procedimento, rendendolo nullo.
9. Prescrizione delle cartelle di pagamento non impugnate: Anche se non impugnate, le cartelle sono soggette a prescrizione quinquennale.
10. Obbligo di allegare la sequenza degli atti: L'Ente non ha fornito l'elenco cronologico degli atti e delle notifiche.
11. Decadenza e prescrizione di sanzioni e interessi: La riscossione di sanzioni e interessi è soggetta a prescrizione quinquennale.
12. Principio di proporzionalità e abbattimento delle sanzioni: Le sanzioni elevate violano il principio di proporzionalità e giustizia nell'imposizione.
13. Giustizia nell'imposizione e capacità contributiva: L'imposizione deve rispettare la capacità contributiva del contribuente.
14. Responsabilità aggravata del Comune e del Funzionario: Il comportamento del Comune configura responsabilità aggravata per pretesa ingiustificata.
15. Violazione dello Statuto del contribuente: L'atto non esplicita i propri presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo legittimano, violando il diritto di difesa.
16. Invalidità parziale dell'intimazione: Qualsiasi vizio delle cartelle sottostanti rende nullo l'intero atto.
17. Obbligo di autotutela: L'Ente avrebbe dovuto ritirare l'atto in presenza di vizi manifesti.
18. Incostituzionalità del sistema sanzionatorio: La normativa sanzionatoria non rispetta i principi di proporzionalità.
19. Mancato contraddittorio preventivo: L'Ente non ha instaurato un contraddittorio prima della notifica dell'intimazione.
20. Mancanza di prova rafforzata: L'Ente non ha fornito documenti che dimostrino la regolarità della notifica e l'interruzione dei termini prescrizionali. 21. Mancanza di prova sui requisiti del Funzionario: Non è stato prodotto alcun atto di nomina o delega per il Funzionario firmatario.
22. Incostituzionalità del processo tributario: Criticità nell'attuale sistema del processo tributario per mancanza di garanzie di giusto processo.
23. Effetto distorsivo per mancata distinzione tra imposta, sanzioni e interessi: L'assenza di distinzione genera errori nel calcolo del contributo unificato tributario (CUT).
24. Decadenza della pretesa per mancato avvio della procedura esecutiva entro il triennio: La pretesa è decaduta per mancato rispetto dei termini previsti dalla legge.
25. Legittimità della notifica da parte di Società_1 SRL: Non vi è menzione o autorizzazione per la notifica da parte di questa società.
Si è costituito il Comune di Follonica, resistendo e producendo prova della notifica degli accertamenti esecutivi, notificati a partire dal marzo 2020.
In esito all'odierna camera di consiglio la Corte ha deliberato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che:
a) Il Comune di Follonica ha prodotto copia degli accertamenti esecutivi che precedettero l'emissione dell'intimazione in esame, notificati a partire dal marzo 2020 mediante il servizio postale reso da Poste
Italiane, soggetto sicuramente abilitato alle notificazioni degli atti;
b) Gli accertamenti esecutivi -che tengono luogo delle cartelle- non risultano impugnati, talché i crediti portati dall'intimazione si sono cristallizzati;
c) A partire dal momento della notifica delle cartelle esattoriali (oggi degli accertamenti esecutivi che recano l'intimazione ad adempiere, funzione questa che era propria delle cartelle) opera solo il termine prescrizionale che nel caso dei tributi locali è di 5 anni;
d) Essendo la notifica dell'intimazione avvenuta nel febbraio 2025 non vi è stata prescrizione dei crediti fiscali.
Ancora si rileva che la Corte di Cassazione con plurime pronunce (pronunce 19327/2024, 31605/2015 tra le altre) ha affermato, relativamente agli atti della riscossione che non è necessaria la sottoscrizione dell'atto, ma solo la sua sicura riferibilità all'ente (organo) titolare del potere di emetterle, non operando per gli atti della riscossione la regola -prevista per gli atti d'accertamento- della competenza all'emissione riservata al dirigente dell'ufficio o a funzionario da lui delegato. Tale principio in merito all'assenza della sottoscrizione degli atti è stato pur affermato esplicitamente con riferimento all' avviso di mora (Cass.
27871/2018), atto questo in tutto corrispondente alla intimazione di pagamento (cfr. Cass. 20476/2025) dal quale differisce solo nominalmente.
Va , ancora sul punto, precisato che nell'intimazione è chiaramente indicato come l'atto fosse stato emesso da Nominativo_1 nella qualità di funzionario della Riscossione, a seguito di Nomina del 05/04/2021 della società UR VI S.r.l., incaricata alla riscossione per Conto del Comune di
Follonica, talché non sussistevano dubbi sulla provenienza dell'intimazione.
Va inoltre respinto il motivo con il quale si lamenta che all'intimazione vadano allegati gli atti precedenti od un loro elenco poiché nessuna norma prevede che questi documenti si debbano allegare all'intimazione. Del pari infondato il motivo con il quale si deduce la carenza di motivazione dell'atto impugnato, posto che le ragioni dell'intimazioni consistono negli avvisi d'accertamento citati nell'atto.
Infondati quindi i motivi sin qui esaminati, si rileva l'inammissibilità degli altri motivi.
Rileva anzitutto la Corte che il ricorso si caratterizza per la presenza di plurimi motivi inammissibili poiché genericissimi e privi di riferimento al contenuto atto in esame o incoerenti al tipo di atto o consistenti non nell'affermazione di un vizio dell'atto, bensì nella richiesta, rivolta al giudice, di verificare se un'irregolarità sia presente.
Ad avviso di questa Corte la spiegata opposizione, redatta con tecnica seriale, viola la lettera e la ratio del precetto dell'art. 18, lett. e), d.lgs. n. 546/1992, risolvendosi la moltitudine di eccezioni/rilievi (solo apparentemente) devoluti a questa Corte – senza alcuna previa opera di selezione dei profili di fatto e/o di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento dell'atto introduttivo – nella assoluta indeterminatezza per eccesso delle spiegate doglianze/eccezioni, elencate prolissamente e assai confusamente per punti nel ricorso, molte di queste reiterate senza alcuno sviluppo argomentativo critico,
e, soprattutto, senza alcuna aderenza alla questione controversa , non soddisfi i requisiti legali minimi per l'individuazione dell'oggetto della domanda, nemmeno per relationem.
Il ricorso giurisdizionale, ai sensi dell'art. 18 cit., deve consentire al giudice tributario di individuare l'esatto oggetto della impugnazione e di determinare con sufficiente specificazione le censure specifiche mosse all'atto di accertamento. Si tratta delle ragioni di fatto e di diritto che il contribuente intende utilizzare per dimostrare che il comportamento assunto in concreto dalla Amministrazione finanziaria è illegittimo. La stessa giurisprudenza di legittimità ritiene che l'omessa indicazione dei motivi determini in modo irrimediabile l'inammissibilità del ricorso. Difatti, i motivi di ricorso non possono sostanziarsi in affermazioni sovrabbondanti, generiche, apodittiche ed esplorative, tali da non consentire l'identificazione delle (reali e puntuali) ragioni poste a base della impugnativa. La loro specificazione deve essere intesa non come una minuziosa elencazione delle singole censure, bensì come un mezzo per delimitare l'ambito dell'esame dell'atto richiesto al giudice. In altri termini il contribuente in sede giurisdizionale non può limitarsi ad affermare la mera illegittimità della pretesa avversaria o ad enucleare vizi astrattamente prospettabili in qualsivoglia contenzioso tributario ma deve avere cura di articolare i singoli motivi di censura rispetto ai quali ravvisi un contrasto tra la regola astratta posta dalla norma e il comportamento concreto attuato dall'Amministrazione Finanziaria.
Pertanto, è da ritenersi inammissibile il ricorso cd. omnibus – qual è quello di specie (basti vedere le conclusioni, leggibili dopo la parola “chiede”, valevoli per qualunque contenzioso, contenenti motivazioni a base della eccepita illegittimità neppure declinate nella parte narrativa (tra queste il mancato contraddittorio endoprocessuale) – siccome non sorretto da specifiche argomentazioni relative all'atto impugnato e/o a quello sotteso oppure il ricorso che indichi la violazione della norma di legge ma non specifichi la correlazione concreta tra la pretesa violazione e la vicenda sottoposta all'attenzione del giudice, come pure il ricorso ipertrofico e ponderoso che si risolva in un assemblaggio seriale delle deduzioni più varie, spesso scollegate tra loro oppure reiteratamente riproposte in punti separati, con conseguente indeterminatezza e ambiguità dei petita. Difatti, un tale modus operandi non solo non rispetta i canoni legali della sinteticità e della chiarezza ma rende assolutamente incerti sia l'oggetto della domanda, sia gli stessi motivi di impugnazione, di cui non è possibile accertare la pertinenza, sicché il ricorso non consente un esame del merito delle questioni agitate, giacché entrambi i suddetti profili
(rilevanti ex art. 18, comma 4, d.lgs. n. 546/1992), per come offerti dal ricorrente, si presentano del tutto avulsi dal contesto fattuale dell'atto impugnato.
Né può ritenersi che tali carenze e mancanze di specificità delle censure possano colmarsi con la mera produzione dell'atto impugnato, proprio perché non può prescindersi dalla autosufficiente descrizione del suo contenuto, nel ricorso introduttivo, in relazione ai fatti rilevanti, in uno con il rispetto del principio di sinteticità degli atti, come peraltro oggi specificamente prescritto dall'art. 17-ter d.lgs. n. 546/1992, applicabile ai ricorsi notificati successivamente al 1° settembre 2024.
Del resto, in un contesto socioeconomico in cui ogni risorsa diventa sempre più onerosa per la collettività, occorre considerare che anche la Giustizia è una risorsa preziosa e limitata. Anche per tale ragione,
l'accesso alla Giustizia – compresa quella tributaria – non può risultare premiale rispetto a ricorsi privi della necessaria specificità e strutturati come quello che ci occupa, giacché in caso contrario la domanda si ridurrebbe a mera sollecitazione di intervento da parte del giudice su basi talmente flebili, vaghe ed indefinite da costringere quest'ultimo a selezionare e ricercare egli stesso – nella congerie di atti, documenti, tesi e suggestioni varie indistintamente affastellati dal ricorrente – gli elementi effettivamente rilevanti ai fini della decisione, nonostante la struttura impugnatoria che, anche in virtù del citato art. 18 del d.lgs. n. 546/1992, sorregge il processo tributario e giustifica e delimita l'esaminabilità della domanda stessa.
Va quindi respinto il ricorso con condanna del contribuente alle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 1.000 in favore del
Comune resistente.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GROSSETO Sezione 2, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PIERUCCI FERDINANDO, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 197/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Follonica - Largo Felice Cavallotti N. 1 58022 Follonica GR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
UR VI Srl - P.IV 1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 911-251124-CPP TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 911-251124-CPP TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 911-251124-CPP TASI 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 217/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente:come in atti
Resistente. come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto impugnazione contro l'intimazione ad adempiere emessa dal Comune di Follonica e notificatale a mani il 18.2.2025 , relativa alla TASI dell'anno 2015 e alla TARI degli anni 2015
e 2016.
Deduce a motivi del chiesto annullamento dell'atto i seguenti vizi:
1. Illegittimità per mancata notifica delle cartelle di pagamento: Le cartelle di pagamento richiamate nell'intimazione non risultano notificate, rendendo l'atto inesistente o nullo.
2. Illegittimità per difetto della sottoscrizione: La firma dell'atto a mezzo stampa è da considerarsi invalida per l'omessa allegazione dei provvedimenti dirigenziali che conferiscano poteri al firmatario.
3. Mancanza di motivazione sulla funzione del Funzionario della riscossione: Non è chiaro il ruolo della firmataria dott.ssa Nominativo_1, né la sua nomina è supportata da documenti formali.
4. Decadenza quinquennale della pretesa tributaria: La pretesa fiscale per TASI e TARI degli anni 2015
e 2016 è decaduta per il decorso del termine quinquennale.
5. Violazione delle procedure esecutive coattive: Mancanza di atti interruttivi e abuso del diritto da parte del Comune.
6. Mancata indicazione di interessi e sanzioni: L'intimazione non distingue tra imposte, sanzioni e interessi, impedendo la verifica della sua correttezza.
7. Mancata allegazione degli atti prodromici: L'intimazione è priva dell'allegazione degli atti presupposti, violando l'obbligo di motivazione.
8. Mancata indicazione del responsabile del procedimento: L'atto non specifica il responsabile del procedimento, rendendolo nullo.
9. Prescrizione delle cartelle di pagamento non impugnate: Anche se non impugnate, le cartelle sono soggette a prescrizione quinquennale.
10. Obbligo di allegare la sequenza degli atti: L'Ente non ha fornito l'elenco cronologico degli atti e delle notifiche.
11. Decadenza e prescrizione di sanzioni e interessi: La riscossione di sanzioni e interessi è soggetta a prescrizione quinquennale.
12. Principio di proporzionalità e abbattimento delle sanzioni: Le sanzioni elevate violano il principio di proporzionalità e giustizia nell'imposizione.
13. Giustizia nell'imposizione e capacità contributiva: L'imposizione deve rispettare la capacità contributiva del contribuente.
14. Responsabilità aggravata del Comune e del Funzionario: Il comportamento del Comune configura responsabilità aggravata per pretesa ingiustificata.
15. Violazione dello Statuto del contribuente: L'atto non esplicita i propri presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo legittimano, violando il diritto di difesa.
16. Invalidità parziale dell'intimazione: Qualsiasi vizio delle cartelle sottostanti rende nullo l'intero atto.
17. Obbligo di autotutela: L'Ente avrebbe dovuto ritirare l'atto in presenza di vizi manifesti.
18. Incostituzionalità del sistema sanzionatorio: La normativa sanzionatoria non rispetta i principi di proporzionalità.
19. Mancato contraddittorio preventivo: L'Ente non ha instaurato un contraddittorio prima della notifica dell'intimazione.
20. Mancanza di prova rafforzata: L'Ente non ha fornito documenti che dimostrino la regolarità della notifica e l'interruzione dei termini prescrizionali. 21. Mancanza di prova sui requisiti del Funzionario: Non è stato prodotto alcun atto di nomina o delega per il Funzionario firmatario.
22. Incostituzionalità del processo tributario: Criticità nell'attuale sistema del processo tributario per mancanza di garanzie di giusto processo.
23. Effetto distorsivo per mancata distinzione tra imposta, sanzioni e interessi: L'assenza di distinzione genera errori nel calcolo del contributo unificato tributario (CUT).
24. Decadenza della pretesa per mancato avvio della procedura esecutiva entro il triennio: La pretesa è decaduta per mancato rispetto dei termini previsti dalla legge.
25. Legittimità della notifica da parte di Società_1 SRL: Non vi è menzione o autorizzazione per la notifica da parte di questa società.
Si è costituito il Comune di Follonica, resistendo e producendo prova della notifica degli accertamenti esecutivi, notificati a partire dal marzo 2020.
In esito all'odierna camera di consiglio la Corte ha deliberato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che:
a) Il Comune di Follonica ha prodotto copia degli accertamenti esecutivi che precedettero l'emissione dell'intimazione in esame, notificati a partire dal marzo 2020 mediante il servizio postale reso da Poste
Italiane, soggetto sicuramente abilitato alle notificazioni degli atti;
b) Gli accertamenti esecutivi -che tengono luogo delle cartelle- non risultano impugnati, talché i crediti portati dall'intimazione si sono cristallizzati;
c) A partire dal momento della notifica delle cartelle esattoriali (oggi degli accertamenti esecutivi che recano l'intimazione ad adempiere, funzione questa che era propria delle cartelle) opera solo il termine prescrizionale che nel caso dei tributi locali è di 5 anni;
d) Essendo la notifica dell'intimazione avvenuta nel febbraio 2025 non vi è stata prescrizione dei crediti fiscali.
Ancora si rileva che la Corte di Cassazione con plurime pronunce (pronunce 19327/2024, 31605/2015 tra le altre) ha affermato, relativamente agli atti della riscossione che non è necessaria la sottoscrizione dell'atto, ma solo la sua sicura riferibilità all'ente (organo) titolare del potere di emetterle, non operando per gli atti della riscossione la regola -prevista per gli atti d'accertamento- della competenza all'emissione riservata al dirigente dell'ufficio o a funzionario da lui delegato. Tale principio in merito all'assenza della sottoscrizione degli atti è stato pur affermato esplicitamente con riferimento all' avviso di mora (Cass.
27871/2018), atto questo in tutto corrispondente alla intimazione di pagamento (cfr. Cass. 20476/2025) dal quale differisce solo nominalmente.
Va , ancora sul punto, precisato che nell'intimazione è chiaramente indicato come l'atto fosse stato emesso da Nominativo_1 nella qualità di funzionario della Riscossione, a seguito di Nomina del 05/04/2021 della società UR VI S.r.l., incaricata alla riscossione per Conto del Comune di
Follonica, talché non sussistevano dubbi sulla provenienza dell'intimazione.
Va inoltre respinto il motivo con il quale si lamenta che all'intimazione vadano allegati gli atti precedenti od un loro elenco poiché nessuna norma prevede che questi documenti si debbano allegare all'intimazione. Del pari infondato il motivo con il quale si deduce la carenza di motivazione dell'atto impugnato, posto che le ragioni dell'intimazioni consistono negli avvisi d'accertamento citati nell'atto.
Infondati quindi i motivi sin qui esaminati, si rileva l'inammissibilità degli altri motivi.
Rileva anzitutto la Corte che il ricorso si caratterizza per la presenza di plurimi motivi inammissibili poiché genericissimi e privi di riferimento al contenuto atto in esame o incoerenti al tipo di atto o consistenti non nell'affermazione di un vizio dell'atto, bensì nella richiesta, rivolta al giudice, di verificare se un'irregolarità sia presente.
Ad avviso di questa Corte la spiegata opposizione, redatta con tecnica seriale, viola la lettera e la ratio del precetto dell'art. 18, lett. e), d.lgs. n. 546/1992, risolvendosi la moltitudine di eccezioni/rilievi (solo apparentemente) devoluti a questa Corte – senza alcuna previa opera di selezione dei profili di fatto e/o di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento dell'atto introduttivo – nella assoluta indeterminatezza per eccesso delle spiegate doglianze/eccezioni, elencate prolissamente e assai confusamente per punti nel ricorso, molte di queste reiterate senza alcuno sviluppo argomentativo critico,
e, soprattutto, senza alcuna aderenza alla questione controversa , non soddisfi i requisiti legali minimi per l'individuazione dell'oggetto della domanda, nemmeno per relationem.
Il ricorso giurisdizionale, ai sensi dell'art. 18 cit., deve consentire al giudice tributario di individuare l'esatto oggetto della impugnazione e di determinare con sufficiente specificazione le censure specifiche mosse all'atto di accertamento. Si tratta delle ragioni di fatto e di diritto che il contribuente intende utilizzare per dimostrare che il comportamento assunto in concreto dalla Amministrazione finanziaria è illegittimo. La stessa giurisprudenza di legittimità ritiene che l'omessa indicazione dei motivi determini in modo irrimediabile l'inammissibilità del ricorso. Difatti, i motivi di ricorso non possono sostanziarsi in affermazioni sovrabbondanti, generiche, apodittiche ed esplorative, tali da non consentire l'identificazione delle (reali e puntuali) ragioni poste a base della impugnativa. La loro specificazione deve essere intesa non come una minuziosa elencazione delle singole censure, bensì come un mezzo per delimitare l'ambito dell'esame dell'atto richiesto al giudice. In altri termini il contribuente in sede giurisdizionale non può limitarsi ad affermare la mera illegittimità della pretesa avversaria o ad enucleare vizi astrattamente prospettabili in qualsivoglia contenzioso tributario ma deve avere cura di articolare i singoli motivi di censura rispetto ai quali ravvisi un contrasto tra la regola astratta posta dalla norma e il comportamento concreto attuato dall'Amministrazione Finanziaria.
Pertanto, è da ritenersi inammissibile il ricorso cd. omnibus – qual è quello di specie (basti vedere le conclusioni, leggibili dopo la parola “chiede”, valevoli per qualunque contenzioso, contenenti motivazioni a base della eccepita illegittimità neppure declinate nella parte narrativa (tra queste il mancato contraddittorio endoprocessuale) – siccome non sorretto da specifiche argomentazioni relative all'atto impugnato e/o a quello sotteso oppure il ricorso che indichi la violazione della norma di legge ma non specifichi la correlazione concreta tra la pretesa violazione e la vicenda sottoposta all'attenzione del giudice, come pure il ricorso ipertrofico e ponderoso che si risolva in un assemblaggio seriale delle deduzioni più varie, spesso scollegate tra loro oppure reiteratamente riproposte in punti separati, con conseguente indeterminatezza e ambiguità dei petita. Difatti, un tale modus operandi non solo non rispetta i canoni legali della sinteticità e della chiarezza ma rende assolutamente incerti sia l'oggetto della domanda, sia gli stessi motivi di impugnazione, di cui non è possibile accertare la pertinenza, sicché il ricorso non consente un esame del merito delle questioni agitate, giacché entrambi i suddetti profili
(rilevanti ex art. 18, comma 4, d.lgs. n. 546/1992), per come offerti dal ricorrente, si presentano del tutto avulsi dal contesto fattuale dell'atto impugnato.
Né può ritenersi che tali carenze e mancanze di specificità delle censure possano colmarsi con la mera produzione dell'atto impugnato, proprio perché non può prescindersi dalla autosufficiente descrizione del suo contenuto, nel ricorso introduttivo, in relazione ai fatti rilevanti, in uno con il rispetto del principio di sinteticità degli atti, come peraltro oggi specificamente prescritto dall'art. 17-ter d.lgs. n. 546/1992, applicabile ai ricorsi notificati successivamente al 1° settembre 2024.
Del resto, in un contesto socioeconomico in cui ogni risorsa diventa sempre più onerosa per la collettività, occorre considerare che anche la Giustizia è una risorsa preziosa e limitata. Anche per tale ragione,
l'accesso alla Giustizia – compresa quella tributaria – non può risultare premiale rispetto a ricorsi privi della necessaria specificità e strutturati come quello che ci occupa, giacché in caso contrario la domanda si ridurrebbe a mera sollecitazione di intervento da parte del giudice su basi talmente flebili, vaghe ed indefinite da costringere quest'ultimo a selezionare e ricercare egli stesso – nella congerie di atti, documenti, tesi e suggestioni varie indistintamente affastellati dal ricorrente – gli elementi effettivamente rilevanti ai fini della decisione, nonostante la struttura impugnatoria che, anche in virtù del citato art. 18 del d.lgs. n. 546/1992, sorregge il processo tributario e giustifica e delimita l'esaminabilità della domanda stessa.
Va quindi respinto il ricorso con condanna del contribuente alle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 1.000 in favore del
Comune resistente.