Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/05/2025, n. 2009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2009 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
1
R.G. N. 749/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Daniela Oliva, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa, iscritta al n. 749 - 2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
Avv. nato a [...] il [...], residente in [...](Sa) Parte_1
alla via S. Andrea 44/B (CF ), procuratore di se stesso, C.F._1
elett.te dom.to presso il proprio studio in Salerno alla via R. De Martino 7, ex art. 86 c.p.c.
Ricorrente
CONTRO
in persona del ministro p.t. (C.F. con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Roma alla Via Arenula, 70
Resistente contumace
OGGETTO: ricorso contro decreto di pagamento
CONCLUSIONI: come da note di udienza e provvedimento di questo Giudice
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 01.02.2025 l'avv. presentava opposizione al Parte_1
decreto di liquidazione n. cron. 553/2024 del 11.01.2024, emesso dal Tribunale di Salerno, prima sezione civile, in data 11.01.2025, procedimento N. R.G.
11152/2019, per l'assistenza professionale resa in favore di Parte_2
, , e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Salerno, in via Marchiafava, Scala “B”, già ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
Parte ricorrente deduceva che nella sentenza n. 1210/2023 del 17 Marzo 2023, emessa dal tribunale di Salerno, il Gop individuava il valore della causa nello scaglione tra 5.200,00 e 26.000,00; mentre nell'ordinanza di liquidazione assegnava un diverso e più basso scaglione, quello da 1.101,00 ad € 5.200,00.
L'Avv. sostenendo che il valore della causa rientrava invece nella fascia Pt_1
tra 2 e 4 milioni di euro, viste le consistenti opere che si erano rese necessarie nell'intero complesso residenziale e per le quali il era Controparte_6
intervenuto con un appalto di euro 2.875.413,00 chiedeva liquidarsi nel merito:
“a) la somma di € 22.694,56 per onorario ai minimi tariffari, diminuito della metà ed aumentato del 60% per i sei soggetti patrocinati, oltre spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, cpa ed iva, se dovute. Nell'eventualità, invece, che si volesse considerare la causa di valore indeterminabile, chiedeva liquidarsi “b) la somma di € 4.996,52 in quanto il valore della causa è indeterminato complessità media”. In subordine chiedeva liquidarsi la somma disposta in sentenza, opportunamente corretta, indi “€ 2.032,00 per onorario ai minimi tariffari, diminuito della metà ed aumentato del 60% per i tre soggetti patrocinati, oltre spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, cpa ed iva se dovute, in quanto il valore della causa è rientrante nello scaglione tra i 3
5.200,00 e 26.000,00 così come riportato in sentenza”. Chiedeva, infine, condanna alle spese del convenuto ex artt. 91 e segg. c.p.c. CP_1
Il rimaneva contumace. Controparte_1
Con provvedimento del 18.10.2024 questo giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva in decisione per l'udienza del 6.5.25 ex art. 281 sexeis c.p.c. con termine per note finali sino a 10 giorni prima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente che, regolarmente citata non è comparsa.
Nel merito la domanda è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito precisati.
Preliminare all'esame del merito è sottolineare che dalla lettura degli atti di causa risulta che il ha difeso 5 condomini con conseguente Pt_1
rideterminazione del calcolo degli onorari che la parte chiede.
A prescindere da ciò si rende necessario l'esame del rilievo principale e pregnante mosso dall'avv. al decreto opposto: la discordanza evidente tra Pt_1
questo e quanto stabilito in sentenza, procedimento n. 11152/2019, cui deve essere posto rimedio.
Nella sentenza emessa a definizione del procedimento civile di cui innanzi, sentenza n. 1210/2023 del 17 Marzo 2023, il Giudice accoglieva il ricorso e, facendo rientrare la controversia nello scaglione tra 5.201,00 e 26.000,00 condannava il “al pagamento delle spese di giudizio nei Controparte_6
confronti dell'Erario, che liquidava complessivamente in € 3.380,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali, Iva e
Cpa come per legge”. Successivamente invece, nel decreto del 10.01.2024, il
Giudice, ritenendo il valore della causa rientrante nello scaglione tra € 1.101,00
e € 5.200,00 liquidava all'avvocato “la somma di euro 1.405,80 per Pt_1 4
onorario, oltre spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, cpa ed iva, se dovute”.
La doglianza è fondata e va accolta, considerato che dalla lettura del decreto di liquidazione n. cronol. 553/2024 del 11/01/2024 non emergono elementi nuovi che possano giustificare il discostarsi del magistrato da quanto previsto in sentenza.
L'adito giudicante ritiene, quindi, di dover confermare quanto liquidato nella sentenza n. 1210/2023 del 17 Marzo 2023, impregiudicata ogni altra valutazione nel merito e con la precisazione che eventuali impugnazioni riguardo al capo della sentenza relativo alle spese devono esser fatte oggetto di appello.
Per tali ragioni l'opposizione va accolta in parte qua e, per l'effetto, all'avv. va liquidato il seguente compenso di complessivi € 3.380,00 per Pt_1
competenze professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali, Iva e
Cpa come per legge.
Le spese di lite del presente procedimento compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• liquida a favore dell'avv. il compenso di complessivi € 3.380,00 Pt_1
per competenze professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali, Iva e Cpa come per legge;
• compensa le spese processuali
Si comunichi.
Salerno, lì 7 mag. 25
Il Giudice
Dr.ssa Daniela Oliva