Art. 4.
Le competenze dei notai sugli atti stipulati per la Cassa provinciale e le Casse agrarie sono ridotte alla meta' di quelle fissate dalla legge in vigore.
Le competenze dei notai sugli atti stipulati per la Cassa provinciale e le Casse agrarie sono ridotte alla meta' di quelle fissate dalla legge in vigore.