Art. 39.
Per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, il fondo di cui all' articolo 2 della legge 30 gennaio 1953 n. 70 , occorrente per il pagamento delle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di spedalita' dovute dai Comuni agli ospedali e cliniche universitarie, e' stabilito in lire 7.500.000.000.
Per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, il fondo di cui all' articolo 2 della legge 30 gennaio 1953 n. 70 , occorrente per il pagamento delle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di spedalita' dovute dai Comuni agli ospedali e cliniche universitarie, e' stabilito in lire 7.500.000.000.