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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/11/2025, n. 1506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1506 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RM
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3454/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nato a [...], in data [...] (Avv. VILLAFRATI Parte_1
ANTONINO);
E
, nata a [...], in data [...] (Avv. LANZA GIOVANNA Controparte_1
ADELE);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Conclusioni del P.M.: Non si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 01/04/2014;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 16/05-10/06/2014;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo: “1.I genitori continueranno a vivere separati con l'obbligo di mutuo rispetto, liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio ma con l'obbligo reciproco di comunicare immediatamente gli spostamenti di dimora, domicilio o residenza.
2. Il figlio minore della coppia, , rimarrà affidato ad entrambi i genitori Persona_1 con collocamento prevalente presso la madre in Via Trinacria 32 che costituirà la sua residenza anagrafica. Il padre, tenuto conto dell'età d prossimo ai 17 anni, Persona_1 potrà esercitare il diritto di visita ogni qual volta sarà desiderio del figlio ma compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dello stesso. In caso di disaccordo tra le parti, il padre permarrà con i pomeriggi di martedì e Persona_1 giovedì di ogni settimana ed a weekend alterni dal sabato alla domenica con riconsegna nella serata della stessa domenica;
3. In occasione delle principali feste civili e religiose (Pasqua, Pasquetta, primo Maggio,
25 Aprile etc.) si utilizzerà il criterio dell'alternanza annuale;
Nel periodo estivo il padre terrà con sé il figlio minore per quindici giorni anche non consecutivi nel mese di agosto, periodo da concordarsi entro il 30 giugno;
Parimenti terrà con sé il figlio per una settimana nel mese di giugno ed una settimana nel mese di luglio, da concordarsi entro la fine di maggio. Analoghi periodi trascorrerà il minore con la madre;
nel periodo Persona_1 natalizio e di fine ann trascorrerà con l'uno o l'altro genitore il periodo dal Persona_1
23 dicembre al 29 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio. Nei periodi di permanenza con il figlio, i genitori oltre ai quotidiani compiti di cura, si impegnano a garantire lo svolgimento delle loro attività scolastiche ed extrascolastiche.
4. Con riferimento al figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente
, ancora studente, si dà atto che lo stesso si è ormai trasferito presso il padre Persona_2 in Via Marche 45 che costituirà la sua residenza anagrafica. Data la maggiore età le visite tra madre e figlio così come i periodi di vacanza verranno concordati liberamente tra di loro. Il sig. tenuto conto dell'attuale situazione di distacco emotivo e relazionale Pt_1 da parte del figlio nei confronti della madre, si rende disponibile a collaborare per quanto gli è possibile per favorire il ripristino delle normali relazioni affettive e familiari tra e la madre. Persona_2
5. Con riferimento al mantenimento dei figli, i genitori si faranno carico in via diretta del mantenimento di ciascun figlio con gli stessi coabitanti. La Sig.r si farà carico del CP_1 mantenimento ordinario del figli mentre il Sig si farà carico del Persona_1 Pt_1 mantenimento ordinario del figli;
Persona_2
6. Quanto alle spese straordinarie per i figli queste verranno ripartite al 50% tra le parti giusta Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale siglato in data 02/07/19, fatto salvo il
- 2 - diverso accordo tra le parti in merito alla copertura di tali spese prelevandole dalle somme percepite dai figli (e versate sui libretti già esistenti) a titolo di pensione di invalidità e indennità di frequenza;
7. Al fine di garantire a una certa autonomia, i genitori verseranno Persona_2 mensilmente su Carta prepagata (Postepay) intestata a – Persona_3 maggiorenne ma non autosufficiente - una somma adeguata alle esigenze quotidiane e ordinarie del figlio ciò al fine di far acquisire progressivamente a la libertà Persona_2 di gestire le proprie risorse economiche. L'utilizzo di tali somme sarà comunque monitorato da entrambi i genitori vista la situazione di fragilità del figlio.
Tale somma -che si propone in € 200.00 mensili - verrebbe prelevata da quanto percepito d a titolo di pensione di invalidità. Persona_2
8. I libretti Inps di entrambi i figli saranno custoditi/gestiti dalla sig.ra con CP_1 obbligo di rendiconto periodico al sig ogni mesi sei. Tali somme saranno utilizzate Pt_1 esclusivamente per le spese relative allo studio e viaggi studio dei figli, alla loro formazione universitaria, alle spese sanitarie di rilevante entità, alla ricarica della carta prepagata di
. La provvidenza inps di verrà versata sul libretto ed Persona_2 Persona_2 utilizzata per gli scopi indicati. Di ogni prelievo o utilizzo, indipendentemente dalla somma, verrà anticipatamente fornita comunicazione. Il sig – al fine- si rende disponibile Pt_1
– ad avvenuta sottoscrizione del presente accordo- ad accompagnar presso Persona_2
l'ufficio postale di Via Alcide De Gasperi onde lo stesso- ora maggiorenne- possa apporre la firma sul libretto allo stesso intestato e conseguentemente versarvi le somme percepite dall' inps. Tale regime permarrà fintantoché il figlio frequenterà il percorso Persona_2 universitario;
9. Conformemente alla volontà del figlio maggiorenne, le credenziali Spid e relativa password personale del figlio verranno dallo stesso custodite e verranno Persona_2 utilizzate dai genitori alla sola presenza d , onde inoltrare eventuali richieste Persona_2
Inps o ai fini del controllo/monitoraggio del versamento delle somme periodiche.
10. Entrambi i genitori, seppur tenendo conto delle volontà e delle inclinazioni/attitudini dei figli, continueranno a concordare le scelte più importanti per gli stessi relative all'indirizzo scolastico, sportivo e medico, ciò compatibilmente con le proprie risorse economiche. Inoltre i genitori si impegnano, vista la situazione di fragilità dei figli come sopra indicata, ad attivarsi per garantire loro il mantenimento dei benefici economici attuali nonché il pieno accesso ai nuovi benefici ed alle agevolazioni loro concesse per la situazione di disabilità.
11. Quanto alla casa di Alimena, ove è ancora collocato mobilio di proprietà della sig.ra
- 3 - quest'ultima lascia nella libera disponibilità del Sig la cucina e la stanza CP_1 Pt_1 da pranzo anni '50. La sig invece, preleverà la scrivania - appartenuta al defunto CP_1 fratello - l'angoliera, il letto matrimoniale colore bianco/ottanio appartenuto ai Per_4 genitori, un divano letto di bamboo, una poltroncina di pelle nera e telaio in legno laccato rosso, ed un lampadario ed una serranda e diversi piccoli accessori presenti nell'abitazione.
Riguardo alle spese di trasloco queste verranno ripartite al 50% ciascuno. Contestualmente al trasloco la Sig.ra consegnerà le chiavi di accesso all'immobile ancora in suo CP_1 possesso.
12. Le parti dichiarano di essere autosufficienti indi non è prevista corresponsione di assegno divorzile.
13. Rimane espressamente pattuito e previsto che le superiori pattuizioni decorreranno ed avranno efficacia dalla data della sottoscrizione del presente accordo.”
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in RM , in data 03/02/2005, da nato Parte_1
a RM in data 23/02/1969 e da , nata a RM in [...] Controparte_1
19/02/1965, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 5, parte II, serie
A, dell'anno 2005, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
20/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal relatore dott.ssa Donata D'Agostino e dal Presidente Dott. Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 4 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RM
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3454/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nato a [...], in data [...] (Avv. VILLAFRATI Parte_1
ANTONINO);
E
, nata a [...], in data [...] (Avv. LANZA GIOVANNA Controparte_1
ADELE);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Conclusioni del P.M.: Non si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 01/04/2014;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 16/05-10/06/2014;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo: “1.I genitori continueranno a vivere separati con l'obbligo di mutuo rispetto, liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio ma con l'obbligo reciproco di comunicare immediatamente gli spostamenti di dimora, domicilio o residenza.
2. Il figlio minore della coppia, , rimarrà affidato ad entrambi i genitori Persona_1 con collocamento prevalente presso la madre in Via Trinacria 32 che costituirà la sua residenza anagrafica. Il padre, tenuto conto dell'età d prossimo ai 17 anni, Persona_1 potrà esercitare il diritto di visita ogni qual volta sarà desiderio del figlio ma compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dello stesso. In caso di disaccordo tra le parti, il padre permarrà con i pomeriggi di martedì e Persona_1 giovedì di ogni settimana ed a weekend alterni dal sabato alla domenica con riconsegna nella serata della stessa domenica;
3. In occasione delle principali feste civili e religiose (Pasqua, Pasquetta, primo Maggio,
25 Aprile etc.) si utilizzerà il criterio dell'alternanza annuale;
Nel periodo estivo il padre terrà con sé il figlio minore per quindici giorni anche non consecutivi nel mese di agosto, periodo da concordarsi entro il 30 giugno;
Parimenti terrà con sé il figlio per una settimana nel mese di giugno ed una settimana nel mese di luglio, da concordarsi entro la fine di maggio. Analoghi periodi trascorrerà il minore con la madre;
nel periodo Persona_1 natalizio e di fine ann trascorrerà con l'uno o l'altro genitore il periodo dal Persona_1
23 dicembre al 29 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio. Nei periodi di permanenza con il figlio, i genitori oltre ai quotidiani compiti di cura, si impegnano a garantire lo svolgimento delle loro attività scolastiche ed extrascolastiche.
4. Con riferimento al figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente
, ancora studente, si dà atto che lo stesso si è ormai trasferito presso il padre Persona_2 in Via Marche 45 che costituirà la sua residenza anagrafica. Data la maggiore età le visite tra madre e figlio così come i periodi di vacanza verranno concordati liberamente tra di loro. Il sig. tenuto conto dell'attuale situazione di distacco emotivo e relazionale Pt_1 da parte del figlio nei confronti della madre, si rende disponibile a collaborare per quanto gli è possibile per favorire il ripristino delle normali relazioni affettive e familiari tra e la madre. Persona_2
5. Con riferimento al mantenimento dei figli, i genitori si faranno carico in via diretta del mantenimento di ciascun figlio con gli stessi coabitanti. La Sig.r si farà carico del CP_1 mantenimento ordinario del figli mentre il Sig si farà carico del Persona_1 Pt_1 mantenimento ordinario del figli;
Persona_2
6. Quanto alle spese straordinarie per i figli queste verranno ripartite al 50% tra le parti giusta Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale siglato in data 02/07/19, fatto salvo il
- 2 - diverso accordo tra le parti in merito alla copertura di tali spese prelevandole dalle somme percepite dai figli (e versate sui libretti già esistenti) a titolo di pensione di invalidità e indennità di frequenza;
7. Al fine di garantire a una certa autonomia, i genitori verseranno Persona_2 mensilmente su Carta prepagata (Postepay) intestata a – Persona_3 maggiorenne ma non autosufficiente - una somma adeguata alle esigenze quotidiane e ordinarie del figlio ciò al fine di far acquisire progressivamente a la libertà Persona_2 di gestire le proprie risorse economiche. L'utilizzo di tali somme sarà comunque monitorato da entrambi i genitori vista la situazione di fragilità del figlio.
Tale somma -che si propone in € 200.00 mensili - verrebbe prelevata da quanto percepito d a titolo di pensione di invalidità. Persona_2
8. I libretti Inps di entrambi i figli saranno custoditi/gestiti dalla sig.ra con CP_1 obbligo di rendiconto periodico al sig ogni mesi sei. Tali somme saranno utilizzate Pt_1 esclusivamente per le spese relative allo studio e viaggi studio dei figli, alla loro formazione universitaria, alle spese sanitarie di rilevante entità, alla ricarica della carta prepagata di
. La provvidenza inps di verrà versata sul libretto ed Persona_2 Persona_2 utilizzata per gli scopi indicati. Di ogni prelievo o utilizzo, indipendentemente dalla somma, verrà anticipatamente fornita comunicazione. Il sig – al fine- si rende disponibile Pt_1
– ad avvenuta sottoscrizione del presente accordo- ad accompagnar presso Persona_2
l'ufficio postale di Via Alcide De Gasperi onde lo stesso- ora maggiorenne- possa apporre la firma sul libretto allo stesso intestato e conseguentemente versarvi le somme percepite dall' inps. Tale regime permarrà fintantoché il figlio frequenterà il percorso Persona_2 universitario;
9. Conformemente alla volontà del figlio maggiorenne, le credenziali Spid e relativa password personale del figlio verranno dallo stesso custodite e verranno Persona_2 utilizzate dai genitori alla sola presenza d , onde inoltrare eventuali richieste Persona_2
Inps o ai fini del controllo/monitoraggio del versamento delle somme periodiche.
10. Entrambi i genitori, seppur tenendo conto delle volontà e delle inclinazioni/attitudini dei figli, continueranno a concordare le scelte più importanti per gli stessi relative all'indirizzo scolastico, sportivo e medico, ciò compatibilmente con le proprie risorse economiche. Inoltre i genitori si impegnano, vista la situazione di fragilità dei figli come sopra indicata, ad attivarsi per garantire loro il mantenimento dei benefici economici attuali nonché il pieno accesso ai nuovi benefici ed alle agevolazioni loro concesse per la situazione di disabilità.
11. Quanto alla casa di Alimena, ove è ancora collocato mobilio di proprietà della sig.ra
- 3 - quest'ultima lascia nella libera disponibilità del Sig la cucina e la stanza CP_1 Pt_1 da pranzo anni '50. La sig invece, preleverà la scrivania - appartenuta al defunto CP_1 fratello - l'angoliera, il letto matrimoniale colore bianco/ottanio appartenuto ai Per_4 genitori, un divano letto di bamboo, una poltroncina di pelle nera e telaio in legno laccato rosso, ed un lampadario ed una serranda e diversi piccoli accessori presenti nell'abitazione.
Riguardo alle spese di trasloco queste verranno ripartite al 50% ciascuno. Contestualmente al trasloco la Sig.ra consegnerà le chiavi di accesso all'immobile ancora in suo CP_1 possesso.
12. Le parti dichiarano di essere autosufficienti indi non è prevista corresponsione di assegno divorzile.
13. Rimane espressamente pattuito e previsto che le superiori pattuizioni decorreranno ed avranno efficacia dalla data della sottoscrizione del presente accordo.”
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in RM , in data 03/02/2005, da nato Parte_1
a RM in data 23/02/1969 e da , nata a RM in [...] Controparte_1
19/02/1965, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 5, parte II, serie
A, dell'anno 2005, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
20/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal relatore dott.ssa Donata D'Agostino e dal Presidente Dott. Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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