CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 75/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BOLOGNESI MAURO, Presidente
SCANU ANGELO, TO
PARENTINI MIRKO, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 648/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Proprietario Ricorrente - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Geometra Libero Professionista - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 Geometra Libero Professionista - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025GE0034645 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 836/2025 depositato il
17/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato a questa CGT ricorreva Ricorrente_1, avverso avviso di accertamento catastale n. 2025GE0034645, avente per oggetto la variazione del classamento dell'immobile sito nel Comune di
Genova, Indirizzo_1 int. C1 Scala C , emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Genova, con cui è stata rettificata la classe proposta con DOCFA del 14.02.2024 da cat.
C/2 classe 3 a cat. C/2 classe 13.
La parte ricorrente eccepisce quanto segue:
La società Società_1 s.r.l. (c.f. P.IVA_1), allora proprietaria, in data 14/02/2024, presentava dichiarazione Docfa avente causale “Ultimazione di fabbricato urbano”, con la quale costituiva gli immobili ubicati in Indirizzo_1, all'interno delle palazzine di recente costruzione, nella zona prospicente il mare, al di sotto di Indirizzo_2.
Successivamente, la predetta unità immobiliare veniva acquistata dall' odierno Ricorrente.
L'Ufficio, viste le caratteristiche costruttive di alto livello e l'ubicazione in una zona di assoluto valore, con l'avviso di accertamento impugnato, procedeva alla rettifica del classamento proposto, in categoria C/2 classe 13.
Avverso tale rettifica la nuova proprietà proponeva ricorso per l'annullamento dell'avviso di accertamento, con vittoria di spese di giudizio, adducendo motivazioni di diritto e di merito, in particolare, non corrispondenza della classe attribuita alle caratteristiche estrinseche ed intrinseche dell'immobile e difetto di comparazione con altre unità.
La Ricorrente chiede che venga sollevata una questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'attuale sistema normativo (R.D. 652/1939, D.P.R. 1142/1939, D.L. 70/1988) per contrasto con gli artt.
3, 23 e 53 Cost.
L'Ufficio, tempestivamente costituito in giudizio, insiste sulla legittimità della propria pretesa impositiva e chiede il rigetto del presente ricorso con vittoria di spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria, dopo attenta disamina della documentazione processuale, rileva quanto segue:
-contrariamente a quanto eccepito da parte ricorrente, non condivisibile appare l'eccezione circa la carenza di motivazione dell'atto impugnato, alla luce di quanto stabilito dalla Suprema Corte che ritiene, nel caso di attribuzione della rendita catastale all'esito della procedura ” Docfa“, (articolo 2 del Dl 16/93 e
Dm 701/94), che si instaura su iniziativa dei proprietari di unità immobiliari di nuova costruzione o che hanno subito variazioni edilizie e che prevede una stima diretta da parte dell'Ufficio, che l'obbligo della motivazione dell'avviso di classamento dell'immobile sia adempiuto mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'Ufficio e della classe conseguentemente attribuita;
-con riguardo all'eccepita mancanza di sopralluogo da parte dell'Ufficio,si evidenzia che il comma 3 del D.
M. 701/94, prevede che l'accertamento delle pratiche docfa avvenga in base a metodologie informatiche che escludono la necessità del sopralluogo;
-con riguardo all'eccepita questione di legittimità costituzionale ritiene invece il Collegio che il sistema attuale sia coerente con il dettato costituzionale dell'art. 53, in ragione del quale, per accertare il presupposto della tassazione, si deve fare riferimento alle caratteristiche “costruttive e tipologiche” del bene così come sono definite dalle norme catastali;
-nel merito, l'Ufficio evidenzia che gli stabili residenziali siti all'interno del c.d. Società_1 rappresentano, per le loro precipue caratteristiche, uno straordinario unicum per il tessuto urbanistico cittadino, che si colloca al di fuori del contesto di ordinarietà dell'edilizia locali;
-ricorda che il sito della società costruttrice, Società_2, ha perfino riportato la notizia dell'assegnazione della commessa attraverso il titolo del Sole24ore “Genova, 240 case di lusso nel Società_1” e che gli stabili sono classificati nella classe energetica A4, la più alta possibile;
-la cantina pertinenziale in questione, come ogni pertinenza, è un bene accessorio che rende più utile e completo l'uso dell'immobile principale al cui valore è direttamente legato.
Per quanto riguarda poi in particolare l'assegnazione della classe si deve aver riguardo, come elemento diretto, principalmente a tutte le condizioni estrinseche dell'unità immobiliare e, secondariamente, alle condizioni intrinseche.
Pertanto, in considerazione delle notevoli caratteristiche estrinseche dell'unità immobiliare in oggetto sopra descritte, è assolutamente corretta l'attribuzione effettuata dall'Ufficio della classe 13 alla cantina pertinenziale in oggetto, stante l'alta redditività dell'immobile principale.
L'opinabilità della controversia, la parziale reciproca soccombenza e motivi di equità impongono l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BOLOGNESI MAURO, Presidente
SCANU ANGELO, TO
PARENTINI MIRKO, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 648/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Proprietario Ricorrente - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Geometra Libero Professionista - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 Geometra Libero Professionista - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025GE0034645 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 836/2025 depositato il
17/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato a questa CGT ricorreva Ricorrente_1, avverso avviso di accertamento catastale n. 2025GE0034645, avente per oggetto la variazione del classamento dell'immobile sito nel Comune di
Genova, Indirizzo_1 int. C1 Scala C , emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Genova, con cui è stata rettificata la classe proposta con DOCFA del 14.02.2024 da cat.
C/2 classe 3 a cat. C/2 classe 13.
La parte ricorrente eccepisce quanto segue:
La società Società_1 s.r.l. (c.f. P.IVA_1), allora proprietaria, in data 14/02/2024, presentava dichiarazione Docfa avente causale “Ultimazione di fabbricato urbano”, con la quale costituiva gli immobili ubicati in Indirizzo_1, all'interno delle palazzine di recente costruzione, nella zona prospicente il mare, al di sotto di Indirizzo_2.
Successivamente, la predetta unità immobiliare veniva acquistata dall' odierno Ricorrente.
L'Ufficio, viste le caratteristiche costruttive di alto livello e l'ubicazione in una zona di assoluto valore, con l'avviso di accertamento impugnato, procedeva alla rettifica del classamento proposto, in categoria C/2 classe 13.
Avverso tale rettifica la nuova proprietà proponeva ricorso per l'annullamento dell'avviso di accertamento, con vittoria di spese di giudizio, adducendo motivazioni di diritto e di merito, in particolare, non corrispondenza della classe attribuita alle caratteristiche estrinseche ed intrinseche dell'immobile e difetto di comparazione con altre unità.
La Ricorrente chiede che venga sollevata una questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'attuale sistema normativo (R.D. 652/1939, D.P.R. 1142/1939, D.L. 70/1988) per contrasto con gli artt.
3, 23 e 53 Cost.
L'Ufficio, tempestivamente costituito in giudizio, insiste sulla legittimità della propria pretesa impositiva e chiede il rigetto del presente ricorso con vittoria di spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria, dopo attenta disamina della documentazione processuale, rileva quanto segue:
-contrariamente a quanto eccepito da parte ricorrente, non condivisibile appare l'eccezione circa la carenza di motivazione dell'atto impugnato, alla luce di quanto stabilito dalla Suprema Corte che ritiene, nel caso di attribuzione della rendita catastale all'esito della procedura ” Docfa“, (articolo 2 del Dl 16/93 e
Dm 701/94), che si instaura su iniziativa dei proprietari di unità immobiliari di nuova costruzione o che hanno subito variazioni edilizie e che prevede una stima diretta da parte dell'Ufficio, che l'obbligo della motivazione dell'avviso di classamento dell'immobile sia adempiuto mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'Ufficio e della classe conseguentemente attribuita;
-con riguardo all'eccepita mancanza di sopralluogo da parte dell'Ufficio,si evidenzia che il comma 3 del D.
M. 701/94, prevede che l'accertamento delle pratiche docfa avvenga in base a metodologie informatiche che escludono la necessità del sopralluogo;
-con riguardo all'eccepita questione di legittimità costituzionale ritiene invece il Collegio che il sistema attuale sia coerente con il dettato costituzionale dell'art. 53, in ragione del quale, per accertare il presupposto della tassazione, si deve fare riferimento alle caratteristiche “costruttive e tipologiche” del bene così come sono definite dalle norme catastali;
-nel merito, l'Ufficio evidenzia che gli stabili residenziali siti all'interno del c.d. Società_1 rappresentano, per le loro precipue caratteristiche, uno straordinario unicum per il tessuto urbanistico cittadino, che si colloca al di fuori del contesto di ordinarietà dell'edilizia locali;
-ricorda che il sito della società costruttrice, Società_2, ha perfino riportato la notizia dell'assegnazione della commessa attraverso il titolo del Sole24ore “Genova, 240 case di lusso nel Società_1” e che gli stabili sono classificati nella classe energetica A4, la più alta possibile;
-la cantina pertinenziale in questione, come ogni pertinenza, è un bene accessorio che rende più utile e completo l'uso dell'immobile principale al cui valore è direttamente legato.
Per quanto riguarda poi in particolare l'assegnazione della classe si deve aver riguardo, come elemento diretto, principalmente a tutte le condizioni estrinseche dell'unità immobiliare e, secondariamente, alle condizioni intrinseche.
Pertanto, in considerazione delle notevoli caratteristiche estrinseche dell'unità immobiliare in oggetto sopra descritte, è assolutamente corretta l'attribuzione effettuata dall'Ufficio della classe 13 alla cantina pertinenziale in oggetto, stante l'alta redditività dell'immobile principale.
L'opinabilità della controversia, la parziale reciproca soccombenza e motivi di equità impongono l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Spese compensate.