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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 20/02/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2558/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2558/2024 promossa da: nato a [...] il [...], Controparte_1
e nato a [...] il [...], Controparte_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. DE ANGELIS ANNA RITA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/12/2024, e Controparte_1
esponevano che in data 09/07/1972 avevano contratto Controparte_2
matrimonio con rito concordatario, in POPOLI.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
All'udienza del 11/02/2025 i coniugi, alla presenza del Cancelliere che procedeva all'attestazione in conformità alla Sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione e a quanto stabilito dall'art. 29, comma 1-bis, Legge n.
52/1985, inserito dall'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito con Legge n.
122/2010, comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 11/02/2025);
P. Q. M.
pagina 2 di 9 Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: CP_1 Controparte_2
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1) I coniugi vivranno separati.
2) L'abitazione coniugale verrà attribuita in proprietà esclusiva - unitamente agli altri immobili sopra elencati - al Sig. che continuerà ad abitarvi. Controparte_2
3)L'appartamento verrà consegnato dalla cedente completo di tutti gli arredi ad eccezione degli effetti personali.
4) Il Sig. verserà alla Signora quale contributo al mantenimento CP_2 CP_1
della stessa, la quale non svolge alcuna attività lavorativa, né percepisce alcun assegno pensionistico, la somma mensile di € 800,00 da corrispondersi nei modi che gli odierni ricorrenti decideranno.
5) Quanto alla regolamentazione riguardante i depositi bancari attualmente in essere presso la Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna – Filiale di Popoli, gli odierni ricorrenti si impegnano a chiudere il conto corrente bancario cointestato e, come già concordato, il Sig. si impegna a trasferire alla Signora Controparte_2 la somma di € 120.000,00 che resterà nella esclusiva Controparte_1 disponibilità di quest'ultima;
6) Quanto ai rapporti patrimoniali, in contemplazione della crisi coniugale ed al fine precipuo di comporre in maniera esaustiva l'insieme degli interessi e dei rapporti personali e patrimoniali che hanno caratterizzato la gestione del ménage familiare e di regolamentare definitivamente gli aspetti, i Signori e Controparte_1
pagina 3 di 9 - nell'esercizio della lorio autonomia contrattuale e con esplicita Controparte_2
esclusione di ogni intento e spirito di liberalità - hanno raggiunto un accordo, ai sensi dell'art. 1376 c.c., avente ad oggetto i trasferimenti immobiliari di seguito descritti, alle condizioni parimenti di seguito descritte.
All'uopo i coniugi dichiarano di voler realizzare in via immediata il passaggio pro- quota dei diritti di proprietà sugli immobili, specificando che il verbale dell'udienza di comparizione parti, redatto dal cancelliere, ai sensi dell'art. 126 c.p.c., realizza l'esigenza della forma scritta dei trasferimenti immobiliari, richiesta dall'art.1350
c.c. ed è atto pubblico avente fede privilegiata fino a querela di falso, sia della provenienza dal cancelliere che lo redige, sia dei fatti che egli attesta essere avvenuti in sua presenza, nonché è atto trascrivibile ai sensi dell'art. 2657 c.c.
Di seguito, l'accordo avente ad oggetto i trasferimenti di proprietà tra i coniugi.
Articolo 1
La Signora cittadina italiana, nata a [...] il l'8 Controparte_1
Settembre 1954 e ivi residente (c.f. ) , con ogni più ampia C.F._1
garanzia in fatto ed in diritto, cede e trasferisce, a regolamentazione dei rapporti patrimoniali esistenti tra i coniugi a titolo gratuito e senza alcuno spirito né intento di liberalità, al Sig. cittadino italiano, nato a [...] il 22 Novembre Controparte_2
1949 (c.f. ) ivi residente, il quale accetta ed acquista, i diritti C.F._2
di piena proprietà pari a ½ da essa cedente vantati sui seguenti beni immobili:
1-APPARTAMENTO DI CIVILE ABITAZIONE sito in Popoli alla Piazza della
Libertà n. 8 che si sviluppa su tre piani, in Catasto Fabbricati al Foglio 32, particella
225 sub 14 graffato alla particella 225 sub 8, cat. A/2, classe 2, consistenza vani 9,5 piani T-1-2, rendita €613,29, superficie totale mq 165;
Provenienza: contratto di compravendita per Notaio iscritto nel Persona_1
Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Teramo e Pescara, con studio in Popoli alla Via
Vittorito n.6, del 21.12.1991, n. di repertorio 6518, registrato a Popoli il 24.12.1991
pagina 4 di 9 al n. 442 trascritto a Pescara in data 28/12/1991 al n.13500 R.G. e n. 10107 R.P. (dati catastali in atto: n. 2 U.I., Foglio 32, particella 225 sub 4 graffato alla particella 1661
e Foglio 32 particella 225 sub 5);
Situazione urbanistica: fabbricato di antica costruzione antecedente l'l'1/09/67.
Denuncia di opere interne (art. 26 L. 47/85) in data 22/01/92, N. Protocollo 798; frazionamento e fusione nell'ottobre 1994 con parziale cambio d'uso. Licenza di abitabilità 23/01/1995, n. 733 di Prot. Comunale.
2- LOCALE COMMERCIALE sito in Popoli alla Piazza della Libertà n. 13 al piano terra, in Catasto Fabbricati al Foglio 32, Particella 225, sub 6 graffato alla particella 225 sub 12 e 13, cat.C/1, classe 5, consistenza mq 38, rendita catastale €
471,01, superficie totale mq 65;
Provenienza: contratto di compravendita per Notaio iscritto nel Persona_1
Ruolo dei Distretti Notarili di Teramo e Pescara, con studio in Popoli alla Via CP_3
Vittorito n.6, del 21.12.1991, n. di repertorio 6518, registrato a Popoli il 24.12.1991 al n. 442 trascritto a Pescara in data 28/12/1991 al n.13500 R.G. e n. 10107 R.P. dati catastali in atto: Foglio 32, particella 1610 sub 1);
Situazione urbanistica: fabbricato di antica costruzione antecedente l'l'1/09/67.
Denuncia di opere interne (art. 26 L. 47/85) in data 22/01/92, N. Protocollo 798; frazionamento e fusione nell'ottobre 1994 con parziale cambio d'uso. Licenza di abitabilità 23/01/1995, n. 733 di Prot. Comunale.
3- ALTRA ABITAZIONE sita in Popoli alla Piazza della Libertà n. 12 piano 1, in
Catasto Fabbricati al Foglio 32, Particella 225, sub 11, cat. A/4, classe1, consistenza
1,5 vani, rendita catastale €72,82, superficie mq 25;
Provenienza: contratto di compravendita per Notaio iscritto nel Persona_1
Ruolo dei Distretti Notarili di Teramo e Pescara, con studio in Popoli alla Via CP_3
Vittorito n.6, del 21.12.1991, n. di repertorio 6518, registrato a Popoli il 24.12.1991
pagina 5 di 9 al n. 442 trascritto a Pescara in data 28/12/1991 al n.13500 R.G. e n. 10107 R.P. (dati catastali in atto: Foglio 32, particella 1610 sub 2);
Situazione urbanistica: fabbricato di antica costruzione antecedente l'l'1/09/67.
Gli immobili descritti confinano con le proprietà: Persona_2 Persona_3
, e ed altri.
[...] Per_4 Persona_5
sita in Popoli al vico. 2 di Corso CI (già Controparte_4
denominato vico 11 di Via Mazzini piano terra in Catasto Fabbricati al Foglio 32, particella 1023, sub 4, cat. C/2, classe 2, consistenza mq 25, superficie totale mq 48
Provenienza: donazione per Notaio iscritto nel Ruolo dei Distretti Persona_1
Notarili di Teramo e Pescara, con studio in Popoli alla Via Vittorito n.6, del CP_3
26/06/2003, n. Rep. 8218, registrato a Popoli il 01/07/2003 al n. 1065, Trascritto a
Pescara il 04/07/2003 n. 10203 R.G. e n. 7027 R.P.
Situazione urbanistica: fabbricato di antica costruzione antecedente l'l'1/09/67.
Co siti in Popoli in Catasto Terreni al Foglio 26, particelle Parte_1
179, 567 e 568, Zona E/1 Agricola.
Provenienza: atto per Notaio in Avezzano (AQ) del 07/05/1980 Persona_6
n. Rep. 1694, registrato in Avezzano il 12/05/1980 al n. 1107 Mod 71-M, trascritto a
Pescara il 30/05/1980 n. 3898 R.G. e n. 3316 R.P.
Situazione urbanistica: Terreni a destinazione agricola come da certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal comune di Popoli in data 11/04/2024.
Articolo 2
Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985 n. 52 la parte cedente dichiara, e la parte cessionaria prende atto, che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
Articolo 3
pagina 6 di 9 La cessione è fatta ed accettata a corpo, nello stato e grado attuale, con ogni annesso, connesso, azioni, ragioni e diritto, accessioni e pertinenze, con le servitù attive e passive, se ed in quanto esistenti.
Articolo 4
La Sig.ra garantisce, inoltre, la regolarità urbanistico- Controparte_1
edilizia delle unità immobiliari oggetto di trasferimento e all'uopo dichiara la proprietà della quota immobiliare trasferita e la libertà della stessa da ipoteche ed altri pesi ed oneri.
Articolo 5
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.lgl. 18 agosto 2005 n. 192 e successive modifiche ed integrazioni, il Sig. dichiara di aver ricevuto le Controparte_2
informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica dell'edificio ed in particolare l'attestato di prestazione energetica che si allega alla presente, garantendo la cedente la sua validità, nonché di essere in regola con le prestazioni per le operazioni di controllo dell'efficienza energetica dell'impianto termico installato.
Articolo 6
Il possesso con il diritto ai frutti ed il carico dei tributi, oneri e spese e quant'altro, si considerano passati alla parte acquirente all'atto della firma del presente ricorso.
La Sig.ra dichiara che per il fabbricato di cui l'unità Controparte_1
immobiliare in oggetto sono state rilasciate dal Comune di Popoli le concessioni edilizie indicate nell'atto di provenienza sopra citato ed allegato al presente ricorso.
Dichiara inoltre che relativamente all'unità immobiliare oggetto del presente accordo non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori di cui alle fattispecie previste dall'art. 41 L. 47/85.
Articolo 7
pagina 7 di 9 La Cedente, in riferimento alla legislazione vigente, in materia di prestazione energetica degli immobili, produce relativi Attestati di Prestazione Energetica in corso di validità temporale e dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine all'attestazione della prestazione energetica degli immobili in rassegna.
Articolo 8
La cedente dichiara che il valore degli immobili ceduti è pari ad € 90.000,00 (euro novantamila)
Articolo 9
La Signora rinuncia espressamente all'iscrizione di ipoteca sugli immobili CP_1
pro-quota ceduti.
Articolo 10
Le parti si obbligano personalmente a curare la trascrizione e la voltura del verbale presso il competente Ufficio della Pubblicità immobiliare, dichiarando di esonerare il
Conservatore dei R.R.I.I. di Pescara da ogni responsabilità.
Articolo 11
Il trasferimento in oggetto avviene ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 L.
74/1987, dunque esente dall'imposta di bollo, di registrazione e di ogni altra imposta e tassa.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di POPOLI perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 11/02/2025);
pagina 8 di 9 Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 20/02/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2558/2024 promossa da: nato a [...] il [...], Controparte_1
e nato a [...] il [...], Controparte_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. DE ANGELIS ANNA RITA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/12/2024, e Controparte_1
esponevano che in data 09/07/1972 avevano contratto Controparte_2
matrimonio con rito concordatario, in POPOLI.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
All'udienza del 11/02/2025 i coniugi, alla presenza del Cancelliere che procedeva all'attestazione in conformità alla Sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione e a quanto stabilito dall'art. 29, comma 1-bis, Legge n.
52/1985, inserito dall'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito con Legge n.
122/2010, comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 11/02/2025);
P. Q. M.
pagina 2 di 9 Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: CP_1 Controparte_2
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1) I coniugi vivranno separati.
2) L'abitazione coniugale verrà attribuita in proprietà esclusiva - unitamente agli altri immobili sopra elencati - al Sig. che continuerà ad abitarvi. Controparte_2
3)L'appartamento verrà consegnato dalla cedente completo di tutti gli arredi ad eccezione degli effetti personali.
4) Il Sig. verserà alla Signora quale contributo al mantenimento CP_2 CP_1
della stessa, la quale non svolge alcuna attività lavorativa, né percepisce alcun assegno pensionistico, la somma mensile di € 800,00 da corrispondersi nei modi che gli odierni ricorrenti decideranno.
5) Quanto alla regolamentazione riguardante i depositi bancari attualmente in essere presso la Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna – Filiale di Popoli, gli odierni ricorrenti si impegnano a chiudere il conto corrente bancario cointestato e, come già concordato, il Sig. si impegna a trasferire alla Signora Controparte_2 la somma di € 120.000,00 che resterà nella esclusiva Controparte_1 disponibilità di quest'ultima;
6) Quanto ai rapporti patrimoniali, in contemplazione della crisi coniugale ed al fine precipuo di comporre in maniera esaustiva l'insieme degli interessi e dei rapporti personali e patrimoniali che hanno caratterizzato la gestione del ménage familiare e di regolamentare definitivamente gli aspetti, i Signori e Controparte_1
pagina 3 di 9 - nell'esercizio della lorio autonomia contrattuale e con esplicita Controparte_2
esclusione di ogni intento e spirito di liberalità - hanno raggiunto un accordo, ai sensi dell'art. 1376 c.c., avente ad oggetto i trasferimenti immobiliari di seguito descritti, alle condizioni parimenti di seguito descritte.
All'uopo i coniugi dichiarano di voler realizzare in via immediata il passaggio pro- quota dei diritti di proprietà sugli immobili, specificando che il verbale dell'udienza di comparizione parti, redatto dal cancelliere, ai sensi dell'art. 126 c.p.c., realizza l'esigenza della forma scritta dei trasferimenti immobiliari, richiesta dall'art.1350
c.c. ed è atto pubblico avente fede privilegiata fino a querela di falso, sia della provenienza dal cancelliere che lo redige, sia dei fatti che egli attesta essere avvenuti in sua presenza, nonché è atto trascrivibile ai sensi dell'art. 2657 c.c.
Di seguito, l'accordo avente ad oggetto i trasferimenti di proprietà tra i coniugi.
Articolo 1
La Signora cittadina italiana, nata a [...] il l'8 Controparte_1
Settembre 1954 e ivi residente (c.f. ) , con ogni più ampia C.F._1
garanzia in fatto ed in diritto, cede e trasferisce, a regolamentazione dei rapporti patrimoniali esistenti tra i coniugi a titolo gratuito e senza alcuno spirito né intento di liberalità, al Sig. cittadino italiano, nato a [...] il 22 Novembre Controparte_2
1949 (c.f. ) ivi residente, il quale accetta ed acquista, i diritti C.F._2
di piena proprietà pari a ½ da essa cedente vantati sui seguenti beni immobili:
1-APPARTAMENTO DI CIVILE ABITAZIONE sito in Popoli alla Piazza della
Libertà n. 8 che si sviluppa su tre piani, in Catasto Fabbricati al Foglio 32, particella
225 sub 14 graffato alla particella 225 sub 8, cat. A/2, classe 2, consistenza vani 9,5 piani T-1-2, rendita €613,29, superficie totale mq 165;
Provenienza: contratto di compravendita per Notaio iscritto nel Persona_1
Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Teramo e Pescara, con studio in Popoli alla Via
Vittorito n.6, del 21.12.1991, n. di repertorio 6518, registrato a Popoli il 24.12.1991
pagina 4 di 9 al n. 442 trascritto a Pescara in data 28/12/1991 al n.13500 R.G. e n. 10107 R.P. (dati catastali in atto: n. 2 U.I., Foglio 32, particella 225 sub 4 graffato alla particella 1661
e Foglio 32 particella 225 sub 5);
Situazione urbanistica: fabbricato di antica costruzione antecedente l'l'1/09/67.
Denuncia di opere interne (art. 26 L. 47/85) in data 22/01/92, N. Protocollo 798; frazionamento e fusione nell'ottobre 1994 con parziale cambio d'uso. Licenza di abitabilità 23/01/1995, n. 733 di Prot. Comunale.
2- LOCALE COMMERCIALE sito in Popoli alla Piazza della Libertà n. 13 al piano terra, in Catasto Fabbricati al Foglio 32, Particella 225, sub 6 graffato alla particella 225 sub 12 e 13, cat.C/1, classe 5, consistenza mq 38, rendita catastale €
471,01, superficie totale mq 65;
Provenienza: contratto di compravendita per Notaio iscritto nel Persona_1
Ruolo dei Distretti Notarili di Teramo e Pescara, con studio in Popoli alla Via CP_3
Vittorito n.6, del 21.12.1991, n. di repertorio 6518, registrato a Popoli il 24.12.1991 al n. 442 trascritto a Pescara in data 28/12/1991 al n.13500 R.G. e n. 10107 R.P. dati catastali in atto: Foglio 32, particella 1610 sub 1);
Situazione urbanistica: fabbricato di antica costruzione antecedente l'l'1/09/67.
Denuncia di opere interne (art. 26 L. 47/85) in data 22/01/92, N. Protocollo 798; frazionamento e fusione nell'ottobre 1994 con parziale cambio d'uso. Licenza di abitabilità 23/01/1995, n. 733 di Prot. Comunale.
3- ALTRA ABITAZIONE sita in Popoli alla Piazza della Libertà n. 12 piano 1, in
Catasto Fabbricati al Foglio 32, Particella 225, sub 11, cat. A/4, classe1, consistenza
1,5 vani, rendita catastale €72,82, superficie mq 25;
Provenienza: contratto di compravendita per Notaio iscritto nel Persona_1
Ruolo dei Distretti Notarili di Teramo e Pescara, con studio in Popoli alla Via CP_3
Vittorito n.6, del 21.12.1991, n. di repertorio 6518, registrato a Popoli il 24.12.1991
pagina 5 di 9 al n. 442 trascritto a Pescara in data 28/12/1991 al n.13500 R.G. e n. 10107 R.P. (dati catastali in atto: Foglio 32, particella 1610 sub 2);
Situazione urbanistica: fabbricato di antica costruzione antecedente l'l'1/09/67.
Gli immobili descritti confinano con le proprietà: Persona_2 Persona_3
, e ed altri.
[...] Per_4 Persona_5
sita in Popoli al vico. 2 di Corso CI (già Controparte_4
denominato vico 11 di Via Mazzini piano terra in Catasto Fabbricati al Foglio 32, particella 1023, sub 4, cat. C/2, classe 2, consistenza mq 25, superficie totale mq 48
Provenienza: donazione per Notaio iscritto nel Ruolo dei Distretti Persona_1
Notarili di Teramo e Pescara, con studio in Popoli alla Via Vittorito n.6, del CP_3
26/06/2003, n. Rep. 8218, registrato a Popoli il 01/07/2003 al n. 1065, Trascritto a
Pescara il 04/07/2003 n. 10203 R.G. e n. 7027 R.P.
Situazione urbanistica: fabbricato di antica costruzione antecedente l'l'1/09/67.
Co siti in Popoli in Catasto Terreni al Foglio 26, particelle Parte_1
179, 567 e 568, Zona E/1 Agricola.
Provenienza: atto per Notaio in Avezzano (AQ) del 07/05/1980 Persona_6
n. Rep. 1694, registrato in Avezzano il 12/05/1980 al n. 1107 Mod 71-M, trascritto a
Pescara il 30/05/1980 n. 3898 R.G. e n. 3316 R.P.
Situazione urbanistica: Terreni a destinazione agricola come da certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal comune di Popoli in data 11/04/2024.
Articolo 2
Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985 n. 52 la parte cedente dichiara, e la parte cessionaria prende atto, che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
Articolo 3
pagina 6 di 9 La cessione è fatta ed accettata a corpo, nello stato e grado attuale, con ogni annesso, connesso, azioni, ragioni e diritto, accessioni e pertinenze, con le servitù attive e passive, se ed in quanto esistenti.
Articolo 4
La Sig.ra garantisce, inoltre, la regolarità urbanistico- Controparte_1
edilizia delle unità immobiliari oggetto di trasferimento e all'uopo dichiara la proprietà della quota immobiliare trasferita e la libertà della stessa da ipoteche ed altri pesi ed oneri.
Articolo 5
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.lgl. 18 agosto 2005 n. 192 e successive modifiche ed integrazioni, il Sig. dichiara di aver ricevuto le Controparte_2
informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica dell'edificio ed in particolare l'attestato di prestazione energetica che si allega alla presente, garantendo la cedente la sua validità, nonché di essere in regola con le prestazioni per le operazioni di controllo dell'efficienza energetica dell'impianto termico installato.
Articolo 6
Il possesso con il diritto ai frutti ed il carico dei tributi, oneri e spese e quant'altro, si considerano passati alla parte acquirente all'atto della firma del presente ricorso.
La Sig.ra dichiara che per il fabbricato di cui l'unità Controparte_1
immobiliare in oggetto sono state rilasciate dal Comune di Popoli le concessioni edilizie indicate nell'atto di provenienza sopra citato ed allegato al presente ricorso.
Dichiara inoltre che relativamente all'unità immobiliare oggetto del presente accordo non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori di cui alle fattispecie previste dall'art. 41 L. 47/85.
Articolo 7
pagina 7 di 9 La Cedente, in riferimento alla legislazione vigente, in materia di prestazione energetica degli immobili, produce relativi Attestati di Prestazione Energetica in corso di validità temporale e dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine all'attestazione della prestazione energetica degli immobili in rassegna.
Articolo 8
La cedente dichiara che il valore degli immobili ceduti è pari ad € 90.000,00 (euro novantamila)
Articolo 9
La Signora rinuncia espressamente all'iscrizione di ipoteca sugli immobili CP_1
pro-quota ceduti.
Articolo 10
Le parti si obbligano personalmente a curare la trascrizione e la voltura del verbale presso il competente Ufficio della Pubblicità immobiliare, dichiarando di esonerare il
Conservatore dei R.R.I.I. di Pescara da ogni responsabilità.
Articolo 11
Il trasferimento in oggetto avviene ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 L.
74/1987, dunque esente dall'imposta di bollo, di registrazione e di ogni altra imposta e tassa.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di POPOLI perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 11/02/2025);
pagina 8 di 9 Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 20/02/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
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