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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 23/01/2026, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1024/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CORSO MARIDA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18710/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania Difeso da Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0000009977802022 TASSA AUTO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 828/2026 depositato il 20/01/2026 Richieste delle parti: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Il ricorrente propone ricorso avanti la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli avverso l'avviso di accertamento n. 0000009977802022 emesso per il recupero del mancato pagamento della tassa Targa_1automobilistica annualità 2022, autoveicolo targa , chiedendone l'annullamento in quanto titolare del diritto alla esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, in ragione del verbale della Commissione medica INPS definito in data 15/02/2022. Conclude per l'annullamento della intimazione, con vittoria di spese. La Regione Campania, costituitasi in giudizio ha controdedotto: con riferimento all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica sul veicolo Targa_1targa , annualità 2022 ed al periodo tributario interessato dal presente contenzioso, gennaio 2022 – dicembre 2022, risulta che tale esenzione è stata riconosciuta con decorrenza 04 febbraio 2022, data di presentazione della domanda alla competente COMMISSIONE MEDICA INPS, risultante dal relativo Verbale di accertamento dell'handicap. L'avviso di accertamento impugnato, riguarda il mancato pagamento del periodo tributario decorrente da gennaio 2022 a dicembre 2022, si evidenzia che il termine di pagamento scadeva il 31 gennaio 2022. Ai sensi dell'art. 5, comma 32, del D.L. 30/12/82, n. 953 convertito con L. 28/02/83, n. 53, modificato dall'art. 7, comma 2, della L. 23/07/2009, n. 99: “…al pagamento delle tasse di cui al comma precedente sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento…… omissis……..risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli..”. Il comma 38 della succitata normativa sancisce, altresì: “Le tasse di cui al trentunesimo comma ed ai commi successivi debbono essere corrisposte nei termini, con le modalità e per i periodi fissi d'imposta previsti dalle vigenti disposizioni in materia…”. Trattandosi, nella fattispecie, di un veicolo per il quale veniva richiesta la tassa relativa all'annualità di pagamento 2022, con un mese utile per il pagamento ricadente in gennaio 2022 ed essendo stata riconosciuta l'esenzione dal pagamento con decorrenza febbraio 2022, cioè oltre il termine di pagamento (cfr. Ordinanza Corte Costituzionale n. 120 del 10/04/2003), sussiste la legittimazione passiva del ricorrente rispetto al pagamento della tassa richiesta. Il beneficio fiscale della esenzione dal pagamento della tassa automobilistica interessa pertanto l'annualità di pagamento 2023, decorrente da gennaio 2023 a dicembre 2023. Conclude per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. La Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricordato, invero superfluamente, che, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., la motivazione della sentenza consiste nella concisa e succinta esposizione, giuridica e fattuale, delle ragioni poste a sostegno della decisione, anche facendo riferimento a precedenti conformi, è a dirsi che il ricorso non appare fondato.
L'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i soggetti diversamente abili presuppone il riconoscimento dello status rilevante da parte della competente Commissione medica INPS. Nel caso di specie:
• il verbale è stato definito in data 15/02/2022;
• la decorrenza amministrativa dell'esenzione è fissata al 4 febbraio 2022, data di presentazione dell'istanza. Sul periodo d'imposta oggetto dell'accertamento L'annualità 2022 aveva come mese utile per il pagamento gennaio 2022, con scadenza al 31 gennaio 2022. Ai sensi dell'art. 5, comma 32, D.L. 953/1982, convertito con L. 53/1983:
“Al pagamento della tassa sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano proprietari (…) del veicolo iscritto al PRA”. Il successivo comma 38 ribadisce che:
“Le tasse (…) debbono essere corrisposte nei termini e per i periodi fissi d'imposta previsti dalle vigenti disposizioni”. Il riconoscimento dell'esenzione successivamente alla scadenza dell'obbligazione tributaria non esplica effetti retroattivi, come stabilito dall'ordinanza della Corte costituzionale n. 120/2003, secondo cui il beneficio non può coprire periodi d'imposta precedenti al perfezionamento del presupposto legittimante. Pertanto, alla data del 31 gennaio 2022 il ricorrente non era ancora titolare del diritto all'esenzione: l'obbligazione tributaria per l'annualità 2022 era già sorta e compiutamente esigibile. L'esenzione riconosciuta al ricorrente produce effetti solo dall'annualità 2023, mentre per l'anno 2022 permane l'obbligo di pagamento. L'avviso di accertamento impugnato risulta, dunque, pienamente legittimo. Il ricorso deve essere rigettato. La natura delle questioni integra i presupposti per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, Sezione 9, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio. Così deciso in Napoli in data 20.1.2026
Il Giudice Dr.ssa Marida Corso
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CORSO MARIDA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18710/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania Difeso da Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0000009977802022 TASSA AUTO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 828/2026 depositato il 20/01/2026 Richieste delle parti: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Il ricorrente propone ricorso avanti la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli avverso l'avviso di accertamento n. 0000009977802022 emesso per il recupero del mancato pagamento della tassa Targa_1automobilistica annualità 2022, autoveicolo targa , chiedendone l'annullamento in quanto titolare del diritto alla esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, in ragione del verbale della Commissione medica INPS definito in data 15/02/2022. Conclude per l'annullamento della intimazione, con vittoria di spese. La Regione Campania, costituitasi in giudizio ha controdedotto: con riferimento all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica sul veicolo Targa_1targa , annualità 2022 ed al periodo tributario interessato dal presente contenzioso, gennaio 2022 – dicembre 2022, risulta che tale esenzione è stata riconosciuta con decorrenza 04 febbraio 2022, data di presentazione della domanda alla competente COMMISSIONE MEDICA INPS, risultante dal relativo Verbale di accertamento dell'handicap. L'avviso di accertamento impugnato, riguarda il mancato pagamento del periodo tributario decorrente da gennaio 2022 a dicembre 2022, si evidenzia che il termine di pagamento scadeva il 31 gennaio 2022. Ai sensi dell'art. 5, comma 32, del D.L. 30/12/82, n. 953 convertito con L. 28/02/83, n. 53, modificato dall'art. 7, comma 2, della L. 23/07/2009, n. 99: “…al pagamento delle tasse di cui al comma precedente sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento…… omissis……..risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli..”. Il comma 38 della succitata normativa sancisce, altresì: “Le tasse di cui al trentunesimo comma ed ai commi successivi debbono essere corrisposte nei termini, con le modalità e per i periodi fissi d'imposta previsti dalle vigenti disposizioni in materia…”. Trattandosi, nella fattispecie, di un veicolo per il quale veniva richiesta la tassa relativa all'annualità di pagamento 2022, con un mese utile per il pagamento ricadente in gennaio 2022 ed essendo stata riconosciuta l'esenzione dal pagamento con decorrenza febbraio 2022, cioè oltre il termine di pagamento (cfr. Ordinanza Corte Costituzionale n. 120 del 10/04/2003), sussiste la legittimazione passiva del ricorrente rispetto al pagamento della tassa richiesta. Il beneficio fiscale della esenzione dal pagamento della tassa automobilistica interessa pertanto l'annualità di pagamento 2023, decorrente da gennaio 2023 a dicembre 2023. Conclude per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. La Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricordato, invero superfluamente, che, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., la motivazione della sentenza consiste nella concisa e succinta esposizione, giuridica e fattuale, delle ragioni poste a sostegno della decisione, anche facendo riferimento a precedenti conformi, è a dirsi che il ricorso non appare fondato.
L'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i soggetti diversamente abili presuppone il riconoscimento dello status rilevante da parte della competente Commissione medica INPS. Nel caso di specie:
• il verbale è stato definito in data 15/02/2022;
• la decorrenza amministrativa dell'esenzione è fissata al 4 febbraio 2022, data di presentazione dell'istanza. Sul periodo d'imposta oggetto dell'accertamento L'annualità 2022 aveva come mese utile per il pagamento gennaio 2022, con scadenza al 31 gennaio 2022. Ai sensi dell'art. 5, comma 32, D.L. 953/1982, convertito con L. 53/1983:
“Al pagamento della tassa sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano proprietari (…) del veicolo iscritto al PRA”. Il successivo comma 38 ribadisce che:
“Le tasse (…) debbono essere corrisposte nei termini e per i periodi fissi d'imposta previsti dalle vigenti disposizioni”. Il riconoscimento dell'esenzione successivamente alla scadenza dell'obbligazione tributaria non esplica effetti retroattivi, come stabilito dall'ordinanza della Corte costituzionale n. 120/2003, secondo cui il beneficio non può coprire periodi d'imposta precedenti al perfezionamento del presupposto legittimante. Pertanto, alla data del 31 gennaio 2022 il ricorrente non era ancora titolare del diritto all'esenzione: l'obbligazione tributaria per l'annualità 2022 era già sorta e compiutamente esigibile. L'esenzione riconosciuta al ricorrente produce effetti solo dall'annualità 2023, mentre per l'anno 2022 permane l'obbligo di pagamento. L'avviso di accertamento impugnato risulta, dunque, pienamente legittimo. Il ricorso deve essere rigettato. La natura delle questioni integra i presupposti per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, Sezione 9, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio. Così deciso in Napoli in data 20.1.2026
Il Giudice Dr.ssa Marida Corso