Articolo 26 della Legge 18 aprile 1975, n. 148
Articolo 25Articolo 27
Versione
20 maggio 1975
Art. 26.
L' articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 94 - (Tirocinio pratico a farmacista). - Ai concorsi per farmacista sono ammessi i sanitari che abbiano compiuto, con esito favorevole, sei mesi di tirocinio pratico nella disciplina o che siano in possesso della libera docenza o specializzazione nella disciplina".
Entrata in vigore il 20 maggio 1975
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