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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 17/12/2025, n. 2814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2814 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona della giudice dott. Rocco Sciarrone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2546 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
, nato a [...]/RJ (Brasile) in data 13.04.1995, Parte_1 cittadino brasiliano, rappresentato ed assistito dall'Avv. Antonella ASne (C.F.
), con studio in Villaricca (NA), al Viale della Vittoria I traversa n. 2, giusta C.F._1 procura alle liti, tradotta e legalizzata mediante apostille, rilasciata su fogli separati depositati all'interno del fascicolo telematico e che formano parte integrante del presente atto, che si producono
(all. 1)
- RICORRENTE -
E
(c.f. ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
-RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato ha convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato il Controparte_1 suo status di cittadino italiano in quanto discendente in linea retta dal cittadino italiano Pt_1
1 nato a [...] il [...], figlio di e (doc. Per_1 Persona_2 Persona_3
2);
Il sig. denominato anche o non ha mai Parte_2 Parte_2 Parte_3 rinunciato alla cittadinanza italiana, come comprovato dal Certificato Negativo di Naturalizzazione, rilasciato dal Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento
Stranieri, che si produce in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (doc. 3).
In particolare, il ricorrente ha rappresentato che: in data 29 maggio 1915 a Rio de Janeiro/RJ (Brasile), il sig. (denominato anche ) contraeva matrimonio con la sig.ra Parte_2 Parte_3
, come comprovato dal Certificato di Matrimonio, che si produce in copia Persona_4 tradotta e legalizzata mediante apostille (doc. 4).
Dalla loro unione coniugale nasceva a San Paolo/SP (Brasile), il giorno 22 agosto 1926 il sig. Pt_3
, come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante
[...] apostille (doc. 5).
Dall'unione naturale tra il sig. e la sig.ra nasceva a Ro Parte_3 Parte_4 de Janeiro/RJ (Brasile), il giorno 13 dicembre 1969 il sig. , come risulta Parte_5 dal Certificato di Nascita, prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille ( doc. 6).
In data 25 luglio 2008 a Magè/RJ (Brasile), il sig. contraeva matrimonio Parte_5 con la sig.ra , come comprovato dal Certificato di Matrimonio, Persona_5 Parte_1 che si produce in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (doc. 7).
Dalla loro unione naturale poi divenuta coniugale nasceva a Duque de Caxias/RJ (Brasile), il giorno
13 aprile 1995 il sig. , come risulta dal Certificati di Nascita, prodotto in Parte_1 copia tradotta e legalizzata mediante apostille (doc 8).
In data 7 maggio 2016 a Sao Joao de Meriti/RJ (Brasile), il sig. contraeva Parte_1 matrimonio con la sig.ra Silva, come comprovato dal Certificato di Matrimonio, che si Per_6 produce in copia tradotta e legalizzata mediante apostille ( doc. 9).
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_1 cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 4 dicembre 2025 parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento della domanda mentre il resistente ha chiesto la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in virtù della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna. All'esito, il giudice ha riservato la decisione.
2 Preliminarmente, va esaminata la richiesta dell'Avvocatura dello Stato volta ad ottenere la sospensione cosiddetta impropria del processo, in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità proposta dal Tribunale di Bologna nell'ambito di altro, analogo, giudizio.
In conformità al prevalente indirizzo giurisprudenziale, il Giudicante ritiene che la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale sollevata nell'ambito di un diverso processo non rientri tra le ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., in mancanza del requisito della pregiudizialità della controversia, con la conseguenza che, in simili casi, la sospensione può essere disposta solo su accordo delle parti, ai sensi dell'art. 296 c.p.c. (cfr. Cass. Civ., ordinanze nn. 1139 del 16 gennaio
2025 e 6121 del 7 marzo 2024).
Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo dell'odierno ricorrente era originario di RA AS (CS) circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero del ricorrente, discende la competenza di questo Tribunale,
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, il ricorrente ha agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadino italiano in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalla parte ricorrente, che ha depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana del sig. unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino all' odierno Parte_2 ricorrente. dalla produzione documentale agli atti, è possibile argomentare anche l'interesse ad agire del ricorrente in via giudiziale, stante la dimostrata difficoltà di ottenere la pronuncia richiesta in via amministrativa a causa dei lunghi tempi a ciò necessari;
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di
3 trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione
è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Parte_6
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 giorni Parte_7 il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 2008).
D'altronde, parte ricorrente ha dato prova di avere tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il sito online del Consolato Generale d'Italia di San Paolo del Brasile
- territorialmente competente per la rispettiva residenza -, dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa.
Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale.
La mancata opposizione da parte del e la complessità delle questioni trattate Controparte_1 costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Catanzaro - Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea - definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadino italiano del ricorrente;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Catanzaro, 17 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Rocco Sciarrone
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