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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/12/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2039/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2039/2025 V.G., avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione effetti civili del matrimonio
promossa congiuntamente da:
C.F. col patrocinio dell'avv. Carola Parte_1 C.F._1
IA
e
, C.F. , col patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Carola IA
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede. posta in decisione all'esito dell'udienza del 04/11/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 08/07/2025, le parti chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Esponevano, in particolare, i coniugi:
- di aver contratto matrimonio a Pachino il 28/04/1982 (Atto n. 34, parte II, serie
A, anno 1982);
1 - che dall'unione nascevano i figli (il 07/02/1984) e (il Per_1 Per_2
05/03/1987), oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- con decreto n. 287/2009 del 25/05/2009, reso nel giudizio n. 1252/2009 R.G., questo Tribunale omologava la separazione consensuale dei coniugi.
Comparsi dinanzi al Tribunale, all'udienza camerale all'uopo fissata, i coniugi insistevano in ricorso.
Le parti hanno altresì dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
II Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
Ciò premesso, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1
Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del soprarichiamato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
“2. dichiarare il trasferimento del bene su indicato di proprietà della sig.ra CP_1
alla figlia;
[...] Parte_2
3. dichiarare il trasferimento del bene su indicato di proprietà della sig.
[...]
al figlio;
Controparte_2 Parte_3
4. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
In relazione all'esigenza della sistemazione dei rapporti patrimoniali maturati nel corso della convivenza matrimoniale e nell'ambito della regolamentazione del nuovo assetto patrimoniale nascente dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio e quale componente dell'equilibrio raggiunto, i coniugi hanno convenuto di effettuare, in favore dei figli, il trasferimento immobiliare di cui al ricorso.
All'udienza del 04/11/2025, le parti hanno confermato la propria volontà di procedere al suddetto trasferimento immobiliare, mediante sottoscrizione del verbale. Sono intervenuti in udienza anche i figli e per Per_2 Per_1 manifestare la propria accettazione, mediante sottoscrizione del verbale.
Il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di
2 contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2039/2025 V.G., visto l'art. 4 comma 13 Legge 1/12/1970 n. 898: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
e in Pachino il giorno 28/04/1982 (Atto n.
[...] Controparte_1
34, parte II, serie A, anno 1982); omologa le condizioni del divorzio e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Pachino di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio;
nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 10.12.25.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2039/2025 V.G., avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione effetti civili del matrimonio
promossa congiuntamente da:
C.F. col patrocinio dell'avv. Carola Parte_1 C.F._1
IA
e
, C.F. , col patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Carola IA
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede. posta in decisione all'esito dell'udienza del 04/11/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 08/07/2025, le parti chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Esponevano, in particolare, i coniugi:
- di aver contratto matrimonio a Pachino il 28/04/1982 (Atto n. 34, parte II, serie
A, anno 1982);
1 - che dall'unione nascevano i figli (il 07/02/1984) e (il Per_1 Per_2
05/03/1987), oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- con decreto n. 287/2009 del 25/05/2009, reso nel giudizio n. 1252/2009 R.G., questo Tribunale omologava la separazione consensuale dei coniugi.
Comparsi dinanzi al Tribunale, all'udienza camerale all'uopo fissata, i coniugi insistevano in ricorso.
Le parti hanno altresì dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
II Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
Ciò premesso, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1
Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del soprarichiamato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
“2. dichiarare il trasferimento del bene su indicato di proprietà della sig.ra CP_1
alla figlia;
[...] Parte_2
3. dichiarare il trasferimento del bene su indicato di proprietà della sig.
[...]
al figlio;
Controparte_2 Parte_3
4. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
In relazione all'esigenza della sistemazione dei rapporti patrimoniali maturati nel corso della convivenza matrimoniale e nell'ambito della regolamentazione del nuovo assetto patrimoniale nascente dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio e quale componente dell'equilibrio raggiunto, i coniugi hanno convenuto di effettuare, in favore dei figli, il trasferimento immobiliare di cui al ricorso.
All'udienza del 04/11/2025, le parti hanno confermato la propria volontà di procedere al suddetto trasferimento immobiliare, mediante sottoscrizione del verbale. Sono intervenuti in udienza anche i figli e per Per_2 Per_1 manifestare la propria accettazione, mediante sottoscrizione del verbale.
Il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di
2 contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2039/2025 V.G., visto l'art. 4 comma 13 Legge 1/12/1970 n. 898: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
e in Pachino il giorno 28/04/1982 (Atto n.
[...] Controparte_1
34, parte II, serie A, anno 1982); omologa le condizioni del divorzio e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Pachino di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio;
nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 10.12.25.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
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