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Sentenza 26 gennaio 2025
Sentenza 26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 26/01/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Silvia Rizzuto Giudice
dott. Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°7682 /2023 R.G. promossa da
, con l'avv. Parte_1 C.F._1
SCANDOLARA ELENA
ricorrente contro
, CP_1 C.F._2
convenuto contumace e con l'intervento del p.m. presso la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Verona
oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)
Causa rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 18.12.2024 e decisa alla camera di consiglio collegiale del 14/01/2025
conclusioni:
per la ricorrente:
“Che l'Ill.mo Giudice Adito, voglia disciplinare l'affidamento e il mantenimento della figlia minore nei termini che seguono: Persona_1 2
a) La figlia minore, viene affidata in modo esclusivo Persona_1
alla madre che eserciterà la responsabilità genitoriale.
b) La figlia minore continuerà a risiedere con la madre;
Per_
c) Il Signor avrà diritto/dovere di tenere con sé la figlia una o due volte la settimana al pomeriggio, dapprima con la presenza della ricorrente stessa,
nonché, il sabato o la domenica, a settimane alternate, ed in ogni caso solo dopo la verifica sulla sua scarcerazione e sul luogo di residenza o domicilio dello stesso.
Per_
d) Disporre che il signor continui a corrispondere a mezzo bonifico bancario alla signora sul c/c con codice IBAN Pt_1
[...] (Poste Italiane), a titolo di contributo di mantenimento della figlia la somma mensile di €550 mensili Persona_1
entro il giorno 15 di ogni mese.
La somma si rivaluterà annualmente, in automatico, secondo il 100% degli indici
ISTAT nazionali.
Per_
e) Disporre che il signor contribuisca nella misura del 50% alle spese accessorie sostenute per la figlia, secondo quanto previsto dal Protocollo famiglia in uso presso il Tribunale di Verona, in vigore vigente dal 20.9.2020 qui di seguito specificate.
SPESE MEDICHE STRAORDINARIE CHE NON RICHIEDONO UN
PREVENTIVO ACCORDO: visite mediche specialistiche del Servizio Sanitario
Nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal SSN e per medicinali prescritti dal medico curante.
SPESE MEDICHE DA DOCUMENTARE, CHE RICHIEDONO UNO
SPECIFICO E PREVENTIVO ACCORDO: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici.
SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE CHE NON RICHIEDONO UN
PREVENTIVO ACCORDO tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado
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richieste da istituti pubblichi;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico.
SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE CHE RICHIEDONO UN
PREVENTIVO ACCORDO tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private.
ALTRE SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO UN
PREVENTIVO ACCORDO centro prolungato, centro ricreativo estivo, attività
sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzature, spese per il babysitting,
viaggi e vacanze senza i genitori ecc;
Il pagamento di tutte le spese accessorie avverrà mensilmente previa esibizione della documentazione giustificativa del genitore che le ha sostenute.
Nel caso di spese medico sanitarie che non necessitano di essere concordate perché
urgenti, i genitori si obbligano comunque alla reciproca tempestiva comunicazione.
Gli assegni familiari o trattamento analogo verranno incassati dalla signora
” Pt_1
per il pubblico ministero: “nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29/11/2023 la ricorrente sig.
[...]
adiva il Tribunale affinché fossero regolamentate Parte_1
le condizioni di affidamento e di mantenimento relative alla figlia
, nata a [...] in data [...], Persona_1
residente in aleggio sul Mincio (VR), dalla relazione non coniugale con il sig. ed in particolare che fosse stabilito l'affidamento CP_1
esclusivo della bambina alla madre, incontri con il padre uno o due pomeriggi alla settimana, da principio alla presenza della madre, previa verifica della scarcerazione del padre e del suo luogo di residenza, nonché
un contributo al mantenimento pari ad € 550 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
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A sostegno delle domande allegava che la relazione era cessata da tempo, che il 27.7.2023 le parti avevano depositato un ricorso congiunto per regolamentare l'affidamento e il mantenimento della bambina, ma il procedimento si era concluso con l'estinzione per essersi il NOTO reso irreperibile e che probabilmente lo stesso era detenuto in Germania.
Con decreto in data 17.12.2023 la Presidente delegava il dott. Nappi
Quintiliano per il procedimento e fissava udienza per la comparizione personale dei genitori, assegnando termine per la notifica al convenuto e per la costituzione di quest'ultimo.
All'udienza del 16.5.2023 compariva la sola ricorrente con la sua procuratrice, ma la tardività della notifica al resistente imponeva la fissazione di una nuova udienza con rinnovazione della notifica.
All'udienza del 29.11.2024 compariva nuovamente la ricorrente con la sua procuratrice, che confermava le allegazioni contenute in ricorso;
nessuno compariva per il convenuto, non costituito, benché regolarmente e tempestivamente notificato come irreperibile ai sensi dell'art. 143 c.p.c..
All'esito, la Presidente del. dava atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, e pronunciava la seguente ordinanza riservata,
depositata il 18.12.2024:
“dato atto che il resistente, regolarmente notificato come irreperibile ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non si è costituito, né è comparso in udienza, cosicché va dichiarata la sua contumacia;
esaminati i documenti prodotti e le istanze istruttorie formulate;
sentita la sola ricorrente e dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione;
ritenuto che vadano pronunciati provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse della figlia, , nata a [...]_1
in data 3.11.2021, residente in [...];
ritenuto che, vista la situazione creatasi dopo la fine della relazione e in considerazione delle allegazioni riguardo il disinteresse del padre e nella
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contumacia del medesimo, irreperibile, appare preferibile fin dalla presente fase,
disporre la residenza prevalente della figlia di quattro anni presso la madre, con affidamento esclusivo rafforzato e tempi e modalità d'incontro con il padre solo previo accordo tra i genitori;
ritenuto inoltre che il padre non convivente dovrà contribuire al mantenimento corrispondendo alla madre un contributo in denaro che appare congruo determinare in via provvisoria nell'importo complessivo fisso mensile di € 550
rivalutabile, importo pari a quello concordato e indicato nel ricorso congiunto proposto nel corso del 2023 e poi abbandonato, e tenuto conto delle presumibili esigenze della bambina, delle risorse economiche e delle capacità reddituali dei genitori (non constano impedimenti al lavoro), dei compiti di cura e domestici che continueranno ad essere svolti esclusivamente dalla madre, dell'assenza di contribuzione diretta e del percepimento dell'assegno unico universale esclusivamente da parte di quest'ultima;
rilevato altresì che il padre dovrà contribuire per il 50% alle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Verona;
ritenuto che la causa è matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria;
per questi motivi
dichiara la contumacia del resistente;
visto ed applicato l'art. 473 bis 22 c.p.c. pronuncia i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse della prole:
1) Affida la figlia minore in via superesclusiva alla madre, che potrà Persona_1
assumere in via esclusiva tutte le decisioni riguardo la salute, l'educazione e l'istruzione, senza necessità del consenso del padre;
gli incontri tra il padre e la minore saranno concordati tra i genitori;
2) Dispone che il sig. , contribuisca al mantenimento della figlia CP_1
corrispondendo mensilmente alla madre sig. Parte_1
, entro il 5° giorno di ciascun mese, l'importo di € 550, rivalutabile
[...]
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annualmente secondo gli indici ISTAT e il 50% delle spese straordinarie secondo il
Protocollo del Tribunale di Verona;
3) L'assegno unico universale sarà percepito in via esclusiva dalla madre,
affidataria esclusiva.
RIMETTE la causa al Collegio per la decisione.”
Reputa il Collegio che i provvedimenti provvisori vadano integralmente confermati, anche relativamente alla parte motiva: l'attuale irreperibilità del padre impedisce ogni ulteriore istruttoria e preclude l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale;
quanto al contributo al mantenimento, lo stesso è pari a quello concordato con ricorso congiunto depositato nell'interesse di entrambi i genitori il 27.7.2023, non recepito per essersi il padre reso irreperibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate d'ufficio secondo i parametri di cui al DM 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del
13/08/2022, tenuto conto dell'attività svolta, delle questioni trattate e del valore indeterminato della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Verona, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1) Affida la figlia minore in via superesclusiva alla madre, Persona_1
che potrà assumere in via esclusiva tutte le decisioni riguardo la salute,
l'educazione e l'istruzione, senza necessità del consenso del padre;
gli incontri tra il padre e la minore saranno concordati tra i genitori;
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2) Dispone che il sig. , contribuisca al mantenimento CP_1
della figlia corrispondendo mensilmente alla madre sig.
[...]
, entro il 5° giorno di ciascun mese, l'importo Parte_1
di € 550, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e il 50%
delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Verona;
3) L'assegno unico universale sarà percepito in via esclusiva dalla madre, affidataria esclusiva;
4) Condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in
€ 3809 per compensi, oltre IVA, CPNA e spese generali.
Verona, 14/01/2025
La Presidente est. dott. Antonella Guerra
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