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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 29/12/2025, n. 1333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1333 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5098 /2025 LO IG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa ADA LUCCA Presidente
Dott. ALESSANDRO STEFANO MORGANTE Giudice
Dott. ssa CLAUDIA MERLINO Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. , nato a [...], il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
PE AR SAPORITI 6/9 16100 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. GATTORNA ANTONELLA (C.F. ), che lo rappresenta e la C.F._2 difende, come da procura in atti e
C.F. , nata a [...], il [...], residente in [...]Parte_2 C.F._3
LUOGHI SANTI 14/3 16100 GENOVA [GE] ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. CALDINI ALESSANDRA (C.F. ), che la rappresenta e la difende, come C.F._4 da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 05.11.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 24/09/1994 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 1 b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data 02/07/2021 dal
Tribunale Ordinario di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in GENOVA il 24/09/1994 dai Signori
e Parte_1 Parte_3
[...]
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti .
_ 1) nella casa coniugale sita in Genova, Via Luoghi Santi 14/3, di proprietà esclusiva della sig.ra Pt_2
resta la moglie e alla stessa resta comunque assegnata nell'interesse del figlio , maggiorenne,
[...] Per_1 studente universitario, non economicamente autosufficiente, con essa convivente;
il marito dal 2021 è residente altrove;
2) il sig. corrisponderà direttamente al figlio a titolo di contributo al di lui Parte_1 Per_1 mantenimento la somma mensile di € 300,00 (euro trecento/00), con decorrenza dal mese della fissanda udienza di comparizione personale dei coniugi, anche ove sostituita ex art. 473 bis.51 c.p.c. con il deposito di note scritte. Tale importo dovrà rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo ISTAT e versarsi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese mediante accredito sul conto corrente del figlio Le Persona_2 spese straordinarie - per l'individuazione delle quali si fa rinvio al “VERBALE DELLA RIUNIONE DEL
15.09.2016 DOCUMENTO DELLA SEZIONE IG DEL TRIBUNALE DI GENOVA IN
MATERIA DI SPESE STRAORDINARIE” (che qui si richiama, da intendersi ritrascritto e di cui i coniugi hanno già acquisito copia) - saranno ripartite fra i genitori nella misura del 70% a carico del padre e del 30%
a carico della madre: i coniugi pattuiscono che devono intendersi straordinarie (e anch'esse ripartite nella misura suindicata 70% padre e 30% madre) le spese/ tasse/imposte e/o oneri tutti inerenti il motociclo Honda
SH 125 tg. CX44892 intestato al figlio , espressamente incluso - previo accordo - Persona_2
l'eventuale acquisto che si rendesse necessario di un nuovo mezzo in sostituzione di quello sopraindicato;
3) il sig. si obbliga a versare alla sig.ra a titolo di assegno di divorzio in unica Parte_1 Parte_2
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 2 soluzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 8, della l. n. 898/1970, l'importo di euro 17.000,00 (euro diciassettemila/00) da versarsi a mezzo bonifico sul conto corrente della sig.ra entro la data di Parte_2 udienza di comparizione personale dei coniugi, anche ove sostituita ex art. 473 bis.51 c.p.c. con il deposito di note scritte: le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in unica soluzione che viene effettuato a definitiva tacitazione di ogni e qualunque pretesa patrimoniale connessa al pregresso vincolo matrimoniale, rinunciando espressamente ad ogni ulteriore richiesta di assegno divorzile o di mantenimento, anche in futuro e in caso di mutamento delle condizioni economiche di una delle parti.
Assegno una tantum corrisposto e e di cui con le note sottoscritte in data 5.11.2025 la signora ne da Pt_2 quietanza;
4) i coniugi, con l'esatto adempimento di quanto sopra precisato, dichiarano di avere definito tutte le questioni economiche fra gli stessi pendenti sicchè nulla hanno reciprocamente più a pretendere, ad eccezione appunto di quanto sopra precisato;
5) i coniugi stabiliscono che le condizioni di cui sopra opereranno fra gli stessi a partire dalla data di udienza di comparizione personale dei coniugi, anche ove sostituita ex art. 473 bis.51 c.p.c. con il deposito di note scritte
6) spese legali compensate. .
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1994, Numero 703, Parte II,
Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti
Genova, così deciso nella Camera di Consiglio del 19.12.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. ssa Claudia Merlino Dott. ssa ADA LUCCA
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Patrizia Suriano
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa ADA LUCCA Presidente
Dott. ALESSANDRO STEFANO MORGANTE Giudice
Dott. ssa CLAUDIA MERLINO Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. , nato a [...], il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
PE AR SAPORITI 6/9 16100 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. GATTORNA ANTONELLA (C.F. ), che lo rappresenta e la C.F._2 difende, come da procura in atti e
C.F. , nata a [...], il [...], residente in [...]Parte_2 C.F._3
LUOGHI SANTI 14/3 16100 GENOVA [GE] ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. CALDINI ALESSANDRA (C.F. ), che la rappresenta e la difende, come C.F._4 da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 05.11.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 24/09/1994 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 1 b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data 02/07/2021 dal
Tribunale Ordinario di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in GENOVA il 24/09/1994 dai Signori
e Parte_1 Parte_3
[...]
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti .
_ 1) nella casa coniugale sita in Genova, Via Luoghi Santi 14/3, di proprietà esclusiva della sig.ra Pt_2
resta la moglie e alla stessa resta comunque assegnata nell'interesse del figlio , maggiorenne,
[...] Per_1 studente universitario, non economicamente autosufficiente, con essa convivente;
il marito dal 2021 è residente altrove;
2) il sig. corrisponderà direttamente al figlio a titolo di contributo al di lui Parte_1 Per_1 mantenimento la somma mensile di € 300,00 (euro trecento/00), con decorrenza dal mese della fissanda udienza di comparizione personale dei coniugi, anche ove sostituita ex art. 473 bis.51 c.p.c. con il deposito di note scritte. Tale importo dovrà rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo ISTAT e versarsi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese mediante accredito sul conto corrente del figlio Le Persona_2 spese straordinarie - per l'individuazione delle quali si fa rinvio al “VERBALE DELLA RIUNIONE DEL
15.09.2016 DOCUMENTO DELLA SEZIONE IG DEL TRIBUNALE DI GENOVA IN
MATERIA DI SPESE STRAORDINARIE” (che qui si richiama, da intendersi ritrascritto e di cui i coniugi hanno già acquisito copia) - saranno ripartite fra i genitori nella misura del 70% a carico del padre e del 30%
a carico della madre: i coniugi pattuiscono che devono intendersi straordinarie (e anch'esse ripartite nella misura suindicata 70% padre e 30% madre) le spese/ tasse/imposte e/o oneri tutti inerenti il motociclo Honda
SH 125 tg. CX44892 intestato al figlio , espressamente incluso - previo accordo - Persona_2
l'eventuale acquisto che si rendesse necessario di un nuovo mezzo in sostituzione di quello sopraindicato;
3) il sig. si obbliga a versare alla sig.ra a titolo di assegno di divorzio in unica Parte_1 Parte_2
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 2 soluzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 8, della l. n. 898/1970, l'importo di euro 17.000,00 (euro diciassettemila/00) da versarsi a mezzo bonifico sul conto corrente della sig.ra entro la data di Parte_2 udienza di comparizione personale dei coniugi, anche ove sostituita ex art. 473 bis.51 c.p.c. con il deposito di note scritte: le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in unica soluzione che viene effettuato a definitiva tacitazione di ogni e qualunque pretesa patrimoniale connessa al pregresso vincolo matrimoniale, rinunciando espressamente ad ogni ulteriore richiesta di assegno divorzile o di mantenimento, anche in futuro e in caso di mutamento delle condizioni economiche di una delle parti.
Assegno una tantum corrisposto e e di cui con le note sottoscritte in data 5.11.2025 la signora ne da Pt_2 quietanza;
4) i coniugi, con l'esatto adempimento di quanto sopra precisato, dichiarano di avere definito tutte le questioni economiche fra gli stessi pendenti sicchè nulla hanno reciprocamente più a pretendere, ad eccezione appunto di quanto sopra precisato;
5) i coniugi stabiliscono che le condizioni di cui sopra opereranno fra gli stessi a partire dalla data di udienza di comparizione personale dei coniugi, anche ove sostituita ex art. 473 bis.51 c.p.c. con il deposito di note scritte
6) spese legali compensate. .
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1994, Numero 703, Parte II,
Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti
Genova, così deciso nella Camera di Consiglio del 19.12.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. ssa Claudia Merlino Dott. ssa ADA LUCCA
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Patrizia Suriano
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 3