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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/04/2025, n. 1355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1355 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3630/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace - accertamento negativo del credito da somministrazione di acqua
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Piero Ferrara, come da procura Pt_1 in atti;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Toscano, Controparte_1 come da procura in atti
APPELLATI
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 26/02/2025, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto notificato in data la faceva appello avverso la Parte_1 sentenza n. 5956/2017 del Giudice di Pace di Angri, che aveva accolto la domanda di , dichiarando non dovuta la somma portata dalle Controparte_1 fatture emesse a suo carico dalla come canone per consumo di Parte_1 acqua, condannando la anche alle spese di giudizio, deducendo a motivi Pt_1
l'erroneità della decisione, per non aver ritenuto esistente tra le parti un contratto di fatto di somministrazione di acqua fondato su norme di legge.
Si costituiva in giudizio l'appellato eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione delle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c.
Aggiungeva che la sentenza appellata era completa correttamente motivata in fatto e diritto su tutte le questioni sollevate nel corso del giudizio. Per il caso di accoglimento dell'atto di appello, richiamando quanto dedotto ed eccepito nel giudizio di primo grado, proponeva appello incidentale riguardo alle fatture relative ai consumi degli anni 2008, 2009 e 2010 per prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. Per tali motivi chiedeva dichiararsi
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 inammissibile l'appello, in subordine rigettarlo e, gradatamente, in caso di riforma anche parziale della impugnata sentenza, accogliere l'appello incidentale dichiarando prescritto e non dovuto il credito preteso e riferito agli anni 2008, 2009 e 2010.
Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
L'appello va preliminarmente dichiarato ammissibile, in quanto indica le parti della sentenza da riformare e gli specifici motivi in fatto e in diritto, tanto è vero che l'appellato si è difeso in modo completo.
Passando al merito, il giudice di primo grado ha negato la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, a causa della mancata sottoscrizione di un contratto tra l'appellante e l'appellato. In sostanza, il GdP ha concluso negando la sussistenza della legittimazione dell'appellante a richiedere il corrispettivo per un servizio da essa effettivamente erogato.
Orbene, già in primo grado la ebbe ad allegare di essere subentrata Pt_1 nella gestione del Servizio Idrico Integrato - SII in forza di norme di legge e quindi non era necessaria una rinegoziazione o una cessione dei singoli contratti.
Il rapporto tra la e gli utenti si ebbe a perfezionare ex lege e per facta Pt_1 concludentia, in virtù dell'erogazione del servizio e della contestuale e non contestata fruizione di esso.
In tal senso si è recentemente così pronunciato il Tribunale di Nocera
Inferiore (cfr. sent. n. 46/2022, Tribunale di Nocera Inferiore, dott.ssa A.
Cuomo): “La legittimazione della ad esigere il credito può quindi Pt_1 ritenersi sussistente, in quanto l'odierna appellante è soggetto che ex lege, con l'attività mediata di fonti secondarie, è chiamato a gestire il servizio nell'area ricompresa nell'ambito ATO 3 ed a riscuotere i corrispettivi;
a tal fine, si appalesa inconferente il richiamo agli artt. 1406 c.c. in materia di cessione di contratto, che postula un fondamento consensuale e l'esistenza di interessi esclusivamente privatistici (che nel caso di specie mancano).Poiché la gestione del servizio idrico è stata affidata esclusivamente alla obbligata ad Parte_1 erogarlo alla collettività indifferenziata facente parte dell'ambito ATO 3, chiunque nell'area predetta intenda accedere al servizio idrico ad essa dovrà rivolgersi. Ne consegue che il rapporto ben può nascere di fatto, salvo che
l'utente decida di non avvalersi del servizio, né la all'atto della Pt_1 successione ex lege nella gestione del servizio, avrebbe potuto sospendere
l'erogazione della fornitura idrica in attesa della materiale sottoscrizione del contratto da parte di ciascun utente finale, perché tale comportamento avrebbe integrato una violazione della concessione del servizio pubblico, ed avrebbe provocato una grave disagio all'utenza”. In conclusione, quindi, anche se i rapporti contrattuali con la P.A. necessitano per il loro perfezionamento della forma scritta ad substantiam (art. 17 R.D. 18 novembre 1923), per quelli tra due
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 soggetti privati, come nel caso di specie tra la e l'utente, troverà Parte_1 cittadinanza il generale principio di libertà delle forme, consacrato dalla lettura in combinato disposto degli artt. 1325, c. 2 e 1350 c.c., in virtù del quale la forma scritta è necessaria a pena di nullità solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Ciò che infatti rileva è l'avvenuta continua, regolare ed indiscussa fruizione del servizio idrico da parte dell'attore; per cui, sarebbe “illogico e dissonante coi principi di corrispettività che caratterizzano il contratto di fornitura negare ogni diritto della parte che fornisce la prestazione ad esigere adeguato compenso” (cfr. Tribunale di Nocera Inferiore, sentenza n. 42/2012, G.U. dott.ssa D'Avino). Del resto, l'appellato risulta aver pagato alcune fatture dando quindi attuazione al contratto di somministrazione con la come Pt_1 integrato dalla normativa secondaria. Riguardo poi alla legittimità delle tariffe applicate, che hanno dato luogo all'emissione delle fatture, sulla base dei consumi di acqua rilevati, esse sono determinate con Delibera dell
[...]
e trovano la loro fonte giuridica nel Regolamento Controparte_2 dei SII (sia quello vigente, assunto dall' con Controparte_3
Delibera del 04.09.2018 n. 44 sia i previgenti assunti con Delibera n. 9 del
10.07.2009 e con Delibera n. 11 del 27.07.2004) e nella Carta dei Servizi che costituiscono fonte normativa secondaria e hanno un ambito d'applicazione generale e astratto, oltre ad integrare, per quanto non espressamente disciplinato, il contratto di somministrazione ai sensi del disposto dell'art. 1374 c.c.
Nel corpo normativo secondario, ossia nel Regolamento, all'art. 10 lettera
“c” (nell'attuale versione art. 19 che al comma 3 rinvia alla deliberazione n. 665/2017/R/idr), è previsto altresì che si possa fare riferimento ai consumi presunti. L'art. 38 (nell'attuale versione art. 19 comma 2 che rinvia agli artt. 17 e
18 del Regolamento) inoltre dispone che in carenza di rilevazione diretta o comunicazione di autolettura il soggetto gestore può emettere fatture d'acconto sulla base dei consumi pregressi, salvo conguaglio. Precisa poi al comma quinto che in caso di utenze sprovviste di contatore o di impossibilità di effettuare la lettura del contatore per causa imputabile al cliente, il soggetto gestore può procedere alla fatturazione in acconto, salvo conguaglio, per un consumo trimestrale presunto pari a 46 metri cubi (si veda art. 17 comma 5, nell'attuale versione). Dalla normativa secondaria viene dunque previsto un consumo minimo, per le ipotesi di mancata lettura, oltre la quota fissa. La lettura è un onere dell'ente erogatore, al quale non sempre egli può ottemperare a causa, il più delle volte, del comportamento negligente degli utenti. Questo il motivo per il quale il Regolamento espressamente autorizza (come sopra precisato) ad emettere le fatture in acconto, sulla base dei consumi presunti, salvo successivo conguaglio, all'esito della prima lettura utile effettuata. L'appello principale va dunque accolto.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 Va accolto, però, anche l'appello incidentale, in quanto l'appellante in primo grado non ha prodotto prove documentali relativamente all'interruzione del termine di prescrizione quinquennale riguardo alle fatture relative ai consumi degli anni 2008, 2009 e 2010. Per tale motivo, in accoglimento dell'appello incidentale, va dichiarato prescritto parte del credito, precisamente quello riferito ai consumi degli anni 2008, 2009 e 2010, per prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. Considerata l'oscillante giurisprudenza in materia e l'accoglimento anche dell'appello incidentale, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello principale e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda principale proposta in primo grado dalla parte appellata
2) Accoglie l'appello incidentale e per l'effetto, dichiara prescritto parte del credito, precisamente quello riferito ai consumi degli anni 2008, 2009 e
2010
3) Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio
Così deciso in data 10/04/2025
Il Giudice - dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3630/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace - accertamento negativo del credito da somministrazione di acqua
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Piero Ferrara, come da procura Pt_1 in atti;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Toscano, Controparte_1 come da procura in atti
APPELLATI
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 26/02/2025, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto notificato in data la faceva appello avverso la Parte_1 sentenza n. 5956/2017 del Giudice di Pace di Angri, che aveva accolto la domanda di , dichiarando non dovuta la somma portata dalle Controparte_1 fatture emesse a suo carico dalla come canone per consumo di Parte_1 acqua, condannando la anche alle spese di giudizio, deducendo a motivi Pt_1
l'erroneità della decisione, per non aver ritenuto esistente tra le parti un contratto di fatto di somministrazione di acqua fondato su norme di legge.
Si costituiva in giudizio l'appellato eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione delle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c.
Aggiungeva che la sentenza appellata era completa correttamente motivata in fatto e diritto su tutte le questioni sollevate nel corso del giudizio. Per il caso di accoglimento dell'atto di appello, richiamando quanto dedotto ed eccepito nel giudizio di primo grado, proponeva appello incidentale riguardo alle fatture relative ai consumi degli anni 2008, 2009 e 2010 per prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. Per tali motivi chiedeva dichiararsi
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 inammissibile l'appello, in subordine rigettarlo e, gradatamente, in caso di riforma anche parziale della impugnata sentenza, accogliere l'appello incidentale dichiarando prescritto e non dovuto il credito preteso e riferito agli anni 2008, 2009 e 2010.
Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
L'appello va preliminarmente dichiarato ammissibile, in quanto indica le parti della sentenza da riformare e gli specifici motivi in fatto e in diritto, tanto è vero che l'appellato si è difeso in modo completo.
Passando al merito, il giudice di primo grado ha negato la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, a causa della mancata sottoscrizione di un contratto tra l'appellante e l'appellato. In sostanza, il GdP ha concluso negando la sussistenza della legittimazione dell'appellante a richiedere il corrispettivo per un servizio da essa effettivamente erogato.
Orbene, già in primo grado la ebbe ad allegare di essere subentrata Pt_1 nella gestione del Servizio Idrico Integrato - SII in forza di norme di legge e quindi non era necessaria una rinegoziazione o una cessione dei singoli contratti.
Il rapporto tra la e gli utenti si ebbe a perfezionare ex lege e per facta Pt_1 concludentia, in virtù dell'erogazione del servizio e della contestuale e non contestata fruizione di esso.
In tal senso si è recentemente così pronunciato il Tribunale di Nocera
Inferiore (cfr. sent. n. 46/2022, Tribunale di Nocera Inferiore, dott.ssa A.
Cuomo): “La legittimazione della ad esigere il credito può quindi Pt_1 ritenersi sussistente, in quanto l'odierna appellante è soggetto che ex lege, con l'attività mediata di fonti secondarie, è chiamato a gestire il servizio nell'area ricompresa nell'ambito ATO 3 ed a riscuotere i corrispettivi;
a tal fine, si appalesa inconferente il richiamo agli artt. 1406 c.c. in materia di cessione di contratto, che postula un fondamento consensuale e l'esistenza di interessi esclusivamente privatistici (che nel caso di specie mancano).Poiché la gestione del servizio idrico è stata affidata esclusivamente alla obbligata ad Parte_1 erogarlo alla collettività indifferenziata facente parte dell'ambito ATO 3, chiunque nell'area predetta intenda accedere al servizio idrico ad essa dovrà rivolgersi. Ne consegue che il rapporto ben può nascere di fatto, salvo che
l'utente decida di non avvalersi del servizio, né la all'atto della Pt_1 successione ex lege nella gestione del servizio, avrebbe potuto sospendere
l'erogazione della fornitura idrica in attesa della materiale sottoscrizione del contratto da parte di ciascun utente finale, perché tale comportamento avrebbe integrato una violazione della concessione del servizio pubblico, ed avrebbe provocato una grave disagio all'utenza”. In conclusione, quindi, anche se i rapporti contrattuali con la P.A. necessitano per il loro perfezionamento della forma scritta ad substantiam (art. 17 R.D. 18 novembre 1923), per quelli tra due
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 soggetti privati, come nel caso di specie tra la e l'utente, troverà Parte_1 cittadinanza il generale principio di libertà delle forme, consacrato dalla lettura in combinato disposto degli artt. 1325, c. 2 e 1350 c.c., in virtù del quale la forma scritta è necessaria a pena di nullità solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Ciò che infatti rileva è l'avvenuta continua, regolare ed indiscussa fruizione del servizio idrico da parte dell'attore; per cui, sarebbe “illogico e dissonante coi principi di corrispettività che caratterizzano il contratto di fornitura negare ogni diritto della parte che fornisce la prestazione ad esigere adeguato compenso” (cfr. Tribunale di Nocera Inferiore, sentenza n. 42/2012, G.U. dott.ssa D'Avino). Del resto, l'appellato risulta aver pagato alcune fatture dando quindi attuazione al contratto di somministrazione con la come Pt_1 integrato dalla normativa secondaria. Riguardo poi alla legittimità delle tariffe applicate, che hanno dato luogo all'emissione delle fatture, sulla base dei consumi di acqua rilevati, esse sono determinate con Delibera dell
[...]
e trovano la loro fonte giuridica nel Regolamento Controparte_2 dei SII (sia quello vigente, assunto dall' con Controparte_3
Delibera del 04.09.2018 n. 44 sia i previgenti assunti con Delibera n. 9 del
10.07.2009 e con Delibera n. 11 del 27.07.2004) e nella Carta dei Servizi che costituiscono fonte normativa secondaria e hanno un ambito d'applicazione generale e astratto, oltre ad integrare, per quanto non espressamente disciplinato, il contratto di somministrazione ai sensi del disposto dell'art. 1374 c.c.
Nel corpo normativo secondario, ossia nel Regolamento, all'art. 10 lettera
“c” (nell'attuale versione art. 19 che al comma 3 rinvia alla deliberazione n. 665/2017/R/idr), è previsto altresì che si possa fare riferimento ai consumi presunti. L'art. 38 (nell'attuale versione art. 19 comma 2 che rinvia agli artt. 17 e
18 del Regolamento) inoltre dispone che in carenza di rilevazione diretta o comunicazione di autolettura il soggetto gestore può emettere fatture d'acconto sulla base dei consumi pregressi, salvo conguaglio. Precisa poi al comma quinto che in caso di utenze sprovviste di contatore o di impossibilità di effettuare la lettura del contatore per causa imputabile al cliente, il soggetto gestore può procedere alla fatturazione in acconto, salvo conguaglio, per un consumo trimestrale presunto pari a 46 metri cubi (si veda art. 17 comma 5, nell'attuale versione). Dalla normativa secondaria viene dunque previsto un consumo minimo, per le ipotesi di mancata lettura, oltre la quota fissa. La lettura è un onere dell'ente erogatore, al quale non sempre egli può ottemperare a causa, il più delle volte, del comportamento negligente degli utenti. Questo il motivo per il quale il Regolamento espressamente autorizza (come sopra precisato) ad emettere le fatture in acconto, sulla base dei consumi presunti, salvo successivo conguaglio, all'esito della prima lettura utile effettuata. L'appello principale va dunque accolto.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 Va accolto, però, anche l'appello incidentale, in quanto l'appellante in primo grado non ha prodotto prove documentali relativamente all'interruzione del termine di prescrizione quinquennale riguardo alle fatture relative ai consumi degli anni 2008, 2009 e 2010. Per tale motivo, in accoglimento dell'appello incidentale, va dichiarato prescritto parte del credito, precisamente quello riferito ai consumi degli anni 2008, 2009 e 2010, per prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. Considerata l'oscillante giurisprudenza in materia e l'accoglimento anche dell'appello incidentale, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello principale e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda principale proposta in primo grado dalla parte appellata
2) Accoglie l'appello incidentale e per l'effetto, dichiara prescritto parte del credito, precisamente quello riferito ai consumi degli anni 2008, 2009 e
2010
3) Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio
Così deciso in data 10/04/2025
Il Giudice - dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4