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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/11/2025, n. 4743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4743 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del G.O.P., dott. Gennaro Pagano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta a ruolo al r.g. n. 2620/2024, avente ad oggetto: ricorso contro provvedimento di ridotta liquidazione delle spese legali da difesa d'ufficio
TRA nato a [...] il [...], Parte_1
(c.f. ), elettivamente domiciliato presso il proprio C.F._1 studio in Salerno alla Via S. Mobilio n. 82
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE-CONTUMACE
Conclusioni: all'udienza del 17.06.2025 le parti concludevano come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09.04.2024 e ritualmente notificato, l'avv.to agiva contro il provvedimento di ridotta liquidazione delle Parte_1 spese legali da difesa d'ufficio prestata in favore del sig. nel Parte_2 procedimento penale nr 2773/2018, rgnr n. 6719/17 dinanzi al Tribunale di
1 Salerno esponendo che: a) il ricorrente svolgeva attività professionale di difensore d'ufficio in favore del , nato a [...] il [...] Parte_2 ed ivi residente a[...], in particolare alle udienze del
13.09.2019, 16.04.2021, 04.02.2022, 28.10.2022 e 24.03.2023, nel procedimento penale nr. 2773/2018, rgnr n. 6719/17, dinanzi al Tribunale di
Salerno; b) il processo de quo si concludeva con sentenza n. 1496/2020 di assoluzione;
c) l'attività svolta consisteva nella fase di studio per € 225,00, fase introduttiva per € 270,00, fase istruttoria per € 567,00 e fase decisione per €
709,00, per un totale di € 1.771,00, oltre rimborso 15% L.P., IVA e CPA se dovute;
d) per il calcolo della parcella venivano utilizzati i minimi tariffari, secondo il D.M. n. 55/2014, per cui non era necessario richiedere il parere dell'Ordine degli Avvocati;
e) il Giudice di Pace di Salerno, a seguito di ricorso per ingiunzione di pagamento, emetteva decreto ingiuntivo n. 1910/2023, R.G.
4577/2023, in data 28.09.2023, depositato in Cancelleria in pari data, notificato il 05.10.2023, con cui ingiungeva di pagare al sig. la somma di € Pt_2
1.474,00 per sorta, oltre 250,00 per onorario della procedura monitoria, oltre rimborso 15% L.P., IVA e CPA, se dovute, in favore del ricorrente;
f) il decreto ingiuntivo veniva notificato al il 05.10.2023 e non veniva opposto, per Pt_2 cui veniva munito di esecutorietà il 28.11.2023; g) in data 12.12.2023, il ricorrente notificava atto di precetto al e la somma precettata era pari Pt_2 ad € 2.342, 96; h) in data 09.01.2024 e 16.01.2024 da parte dell' della Pt_3
Corte d'Appello di Salerno veniva esperito pignoramento mobiliare in danno al
Principe, con esito mancato/negativo; h) il ricorrente esperiva inutilmente l'iter procedimentale per il recupero del credito, senza esito e secondo quanto previsto dall'art. 116 DPR n. 115/2002, a lui non spettava dimostrare la non abbienza dell'imputato, né che lo stesso fosse insolvibile per provvedere al pagamento del difensore;
i) a seguito dell'istanza di liquidazione, depositata dal ricorrente in data 20.02.2024 a mezzo SIAMM, lo stesso riceveva provvedimento di liquidazione emesso dal Tribunale di Salerno che liquidava la somma di € 810,00 (€ 1.215,00 diminuiti ex art. 106 bis DPR 115/2002), oltre ad € 250,00 per la procedura monitoria ed esecutiva;
l) il Tribunale liquidava le somme di € 540,00 per la fase istruttoria ed € 675,00 per la fase decisionale, mentre non liquidava la fase di studi;
inoltre, il Tribunale liquidava il rimborso spese generali solo per la fase dibattimentale e non per la fase
2 monitoria/esecutiva. Per i suesposti motivi, l'avv. ricorreva Parte_1 contro il e chiedeva: 1) accogliere la presente Controparte_1 opposizione e, per l'effetto, revocare il provvedimento datato 19.03.24 reso dal
Tribunale di Salerno, dr.ssa Caiazzo, comunicato al sottoscritto difensore il
22.03.23, nel giudizio avente R.G.N.R. 6719/2017, RG n. 2773/2018, SIAMM
n. 960/24; 2) e, per l'effetto, liquidare il compenso spettante per il patrocinio da difesa d'ufficio prestato in favore di , nel processo penale Parte_2 avente i suindicati numeri di ruolo nella somma di € 2.243,86 (a cui occorre applicare la riduzione di un terzo), ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
3) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da attribuirsi al sottoscritto difensore.
All'udienza del 17.06.2025, il Giudice rinviava per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 18.11.2025.
La domanda presentata dall'odierno ricorrente ha ad oggetto l'opposizione al decreto di liquidazione del compenso professionale prestato dal medesimo nell'attività di gratuito patrocinio in favore di nel Parte_2 procedimento penale nr. 2773/2018, rgnr n. 6719/17 dinanzi al Tribunale di
Salerno.
In tema di patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 116 del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, il difensore d'ufficio non può ottenere la liquidazione dell'onorario a carico dell'erario senza dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero ma non è tenuto a provare anche l'impossidenza dell'assistito che si risolverebbe in un onere eccessivo e non funzionale all'istituto della difesa d'ufficio (Cassazione civile sez. II,
20/01/2023, n.1814).
Il difensore di ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese e dei compensi relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine.
Come si evince dalla documentazione prodotta in atti dal ricorrente, quest'ultimo ha dato prova, non solo di aver ottenuto il decreto ingiuntivo nei confronti del Principe, divenuto esecutivo in quanto non opposto, ma anche di aver provveduto alla notifica dell'atto di precetto nei confronti del medesimo
3 per riscuotere le somme a lui spettanti in virtù della difesa prestata nel giudizio penale prima citato, appare, dunque, opportuno riconoscere al ricorrente anche le spese affrontate relative alla procedura esecutiva, sebbene questa abbia avuto esito negativo. In conclusione, il ricorso presentato va ritenuto meritevole di accoglimento e, quindi, la domanda spiegata dal ricorrente va accolta.
Le spese di lite sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm.
(d.m. 147/22), tenendo conto del valore del decisum e dell'attività processuale effettivamente svolta. Le spese sono liquidate tenendo conto dei valori minimi per tutte le fasi del presente giudizio, in virtù della esiguità delle attività giudiziali poste in essere e della natura del giudizio prettamente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P.,
Dott. Gennaro Pagano, definitivamente pronunciando sulla domanda così provvede:
1) Accoglie il ricorso, revoca il decreto di liquidazione del 19.03.24 reso dal
Tribunale di Salerno e, per l'effetto, condanna il Controparte_1 al pagamento, in favore di del compenso spettante per il Parte_1 patrocinio da difesa d'ufficio prestato in favore di nella Parte_2 somma di € 2.243,86 (diminuita di un terzo in virtù dell'art. 106 bis del DPR
n. 115/2002);
2) Condanna il al pagamento delle spese di lite da Controparte_1 liquidarsi in € 1.243,17 per competenze avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Salerno, il 24.11.2025
Il G.O.P.
Dott. Gennaro Pagano
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