TRIB
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 19/03/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3744/ 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile - VG
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania Deiana Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice rel. dott.ssa Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata con ricorso congiunto depositato in data 20 novembre 2024 da:
(C.F. ) e , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
elettivamente domiciliati in Sassari via Alghero, 33 presso lo studio degli C.F._2
Avv.ti Martina Pinna (C.F. ) e dall'Avv. Loredana Secci (C.F. C.F._3
) che li rappresentano e difendono giusta procura allegata agli atti, C.F._4
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 20 novembre 2024, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto. Per_ 2) Disporre l'affido condiviso del minore figlio che manterrà la propria residenza presso la madre in Sassari alla via Marsiglia n.65.
3) Assegnare la casa coniugale in Sassari alla via Marsiglia n. 65 con tutti gli arredi e corredi, alla
Per_ signora che continuerà a viverci unitamente al figlio . Parte_2
pagina 1 di 4 4) Il signor , dovrà lasciare la casa coniugale libera da persone e cose, entro il termine Parte_1
massimo di due mesi dal giorno della comparizione dei coniugi nanti il Presidente del Tribunale.
5) Disporre l'obbligo a carico del signor di corrispondere alla signora , a Parte_1 Parte_2
titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma di euro 300,00 entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50 % delle spese straordinarie, preventivamente concordate, previste secondo le linee guida del CNF, comprese anche quelle non previste dal SSN.
6) Disporre che l'assegno unico sia percepito per intero dalla signora Parte_3
7) Disporre che il padre possa trascorrere con il figlio due fine settimana consecutivi al mese, compatibilmente con gli impegni scolastici del figlio;
prenderà il figlio il venerdì all'uscita della scuola e ivi lo riporterà il lunedì mattina. Ancora potrà tenere con se il figlio il mercoledì e giovedì all'uscita della scuola e lo riporterà dalla madre alle ore 21.30. Allo stesso modo il padre potrà avere con se il figlio alternandosi con la madre per le festività natalizie e quelle pasquali nella seguente modalità: se trascorrerà il giorno di Natale con la madre, il giorno di Santo Stefano con il padre;
se trascorrerà il 31 dicembre con la madre il primo Gennaio con il padre e viceversa ad anni alterni. Nei mesi di luglio e di agosto e durante le vacanze, il padre potrà trascorrere con il figlio 15 giorni anche non consecutivi.
8) i coniugi dichiarano di prestare il consenso affinché il figlio possa andare in vacanza anche fuori dall'Italia con uno dei genitori, previa comunicazione reciproca all'altro genitore nel termine di un mese prima della data di partenza.
9) I coniugi dichiarano di aver regolato ogni rapporto economico e che non hanno più nulla da pretendere l'uno dall'altro.
10) I coniugi dichiarano di rinunciare al deposito della disclosure ex art. 473bis 12 co.3 c.p.c..
11) Ai sensi dell'art. 473-bis 12 c.p.c. si dichiara che non esistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande di cui sopra o domande ad esse connesse”.
All'udienza del 26 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
La causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione.
***
pagina 2 di 4 I coniugi e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 Parte_2
Sassari il 14.12.2013, (Atto n. 192, Parte 1 - anno 2013) in regime di separazione dei beni, dalla cui unione è nato in [...] l'[...] il figlio minore . Persona_2
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Il Tribunale valutata la rispondenza delle condizioni nell'interesse del figlio minore in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico, potendo il Collegio darne esecuzione.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la separazione personale dei coniugi, (C.F. Parte_1
) nato il [...] in [...], e (C.F. C.F._1 Parte_2
nata il [...] in [...], entrambi residenti in [...]
Marsiglia n. 65, che hanno contratto matrimonio civile in Sassari il 14.12.2013 (Atto n. 192,
Parte 1 - anno 2013) alle condizioni congiunte sopra indicate da intendersi qui integralmente riportate, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile - VG
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania Deiana Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice rel. dott.ssa Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata con ricorso congiunto depositato in data 20 novembre 2024 da:
(C.F. ) e , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
elettivamente domiciliati in Sassari via Alghero, 33 presso lo studio degli C.F._2
Avv.ti Martina Pinna (C.F. ) e dall'Avv. Loredana Secci (C.F. C.F._3
) che li rappresentano e difendono giusta procura allegata agli atti, C.F._4
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 20 novembre 2024, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto. Per_ 2) Disporre l'affido condiviso del minore figlio che manterrà la propria residenza presso la madre in Sassari alla via Marsiglia n.65.
3) Assegnare la casa coniugale in Sassari alla via Marsiglia n. 65 con tutti gli arredi e corredi, alla
Per_ signora che continuerà a viverci unitamente al figlio . Parte_2
pagina 1 di 4 4) Il signor , dovrà lasciare la casa coniugale libera da persone e cose, entro il termine Parte_1
massimo di due mesi dal giorno della comparizione dei coniugi nanti il Presidente del Tribunale.
5) Disporre l'obbligo a carico del signor di corrispondere alla signora , a Parte_1 Parte_2
titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma di euro 300,00 entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50 % delle spese straordinarie, preventivamente concordate, previste secondo le linee guida del CNF, comprese anche quelle non previste dal SSN.
6) Disporre che l'assegno unico sia percepito per intero dalla signora Parte_3
7) Disporre che il padre possa trascorrere con il figlio due fine settimana consecutivi al mese, compatibilmente con gli impegni scolastici del figlio;
prenderà il figlio il venerdì all'uscita della scuola e ivi lo riporterà il lunedì mattina. Ancora potrà tenere con se il figlio il mercoledì e giovedì all'uscita della scuola e lo riporterà dalla madre alle ore 21.30. Allo stesso modo il padre potrà avere con se il figlio alternandosi con la madre per le festività natalizie e quelle pasquali nella seguente modalità: se trascorrerà il giorno di Natale con la madre, il giorno di Santo Stefano con il padre;
se trascorrerà il 31 dicembre con la madre il primo Gennaio con il padre e viceversa ad anni alterni. Nei mesi di luglio e di agosto e durante le vacanze, il padre potrà trascorrere con il figlio 15 giorni anche non consecutivi.
8) i coniugi dichiarano di prestare il consenso affinché il figlio possa andare in vacanza anche fuori dall'Italia con uno dei genitori, previa comunicazione reciproca all'altro genitore nel termine di un mese prima della data di partenza.
9) I coniugi dichiarano di aver regolato ogni rapporto economico e che non hanno più nulla da pretendere l'uno dall'altro.
10) I coniugi dichiarano di rinunciare al deposito della disclosure ex art. 473bis 12 co.3 c.p.c..
11) Ai sensi dell'art. 473-bis 12 c.p.c. si dichiara che non esistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande di cui sopra o domande ad esse connesse”.
All'udienza del 26 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
La causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione.
***
pagina 2 di 4 I coniugi e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 Parte_2
Sassari il 14.12.2013, (Atto n. 192, Parte 1 - anno 2013) in regime di separazione dei beni, dalla cui unione è nato in [...] l'[...] il figlio minore . Persona_2
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Il Tribunale valutata la rispondenza delle condizioni nell'interesse del figlio minore in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico, potendo il Collegio darne esecuzione.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la separazione personale dei coniugi, (C.F. Parte_1
) nato il [...] in [...], e (C.F. C.F._1 Parte_2
nata il [...] in [...], entrambi residenti in [...]
Marsiglia n. 65, che hanno contratto matrimonio civile in Sassari il 14.12.2013 (Atto n. 192,
Parte 1 - anno 2013) alle condizioni congiunte sopra indicate da intendersi qui integralmente riportate, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4