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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 20/01/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
dott. Antonella Vittoria Balsamo presidente dott. Dora Bonifacio consigliere dott. Antonino Fichera consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 151/2021 R.G. promossa da:
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA, c.f. C.F._1
Appellante contro
, nato a [...] , il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2
, nato a [...] il [...], c.f. quali Controparte_2 C.F._3
eredi di e , rappresentati e difesi dagli avvocati Persona_1 Persona_2
CANNATA SERENA, , e Guido Bombace;
C.F._4
Appellati
°°°
- 1 - All'udienza del 05.07.2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione assegnando i termini previsti dall'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivazione in fatto ed in diritto
Il proponeva appello avverso la sentenza n. 2425/2020 emessa Parte_1
dal Tribunale di Catania che, in accoglimento della domanda risarcitoria proposta, aveva condannato il al risarcimento del danno non patrimoniale Parte_1
derivante da emotrasfusioni con sangue infetto.
Avverso tale sentenza il propone i motivi di gravame di seguito Parte_1 esaminati con i quali si censura:
1. l'accertamento dell'esistenza del nesso di causalità;
2. l'esistenza della colpa in capo al ministero;
3. la mancata detrazione delle somme percepite dall'appellato a titolo di indennizzo ex L. 210/92 dall'importo riconosciuto a titolo risarcitorio.
Resistono all'appello e chiedendone il rigetto. Controparte_1 Controparte_2
Accertamento del nesso di causalità
Il tribunale ha accertato l'esistenza del nesso di causalità, affermando che l'infezione
HCV, scoperta nel 2012, fosse stata contratta da in occasione della Persona_1
trasfusione di sangue praticatale nel 1973 durante un ricovero ospedaliero.
Il ministero appellante ritiene che l'esistenza della causalità tra la trasfusione subita nel
1973 e la malattia diagnosticata parecchi anni dopo dovrebbe escludersi sia in ragione del decorso del tempo (essendo la diagnosi avvenuta trentanove anni dopo la trasfusione), sia perché il verbale della CMO del 06/11/2013 (che ha riconosciuto il nesso causale tra le trasfusioni subìte e la patologia epatica di tipo C contratta dall'attrice) non sarebbe idoneo al riconoscimento del nesso di causalità, necessario per fondare la fattispecie di responsabilità prevista dall'art. 2043 c.c., poiché tale certificazione non offre processualmente una piena prova delle valutazioni in esse contenute. Precisa in proposito, come debba tenersi distinto l'accertamento funzionale all'indennizzo previsto dalla Legge 210/1992 dal risarcimento del danno ex art. 2043
- 2 - c.c. e che, nel lungo lasso temporale intercorso tra l'emotrasfusione sospetta, risalente al
1973, e la diagnosi di HCV, la danneggiata avrebbe potuto essere incorsa in uno dei molteplici fattori di rischio universalmente riconosciuti dalla letteratura medica come potenziali vie di contagio del virus.
Il motivo è infondato.
Il tribunale ha accertato che l'attore aveva dato la prova di cui era onerato ai sensi degli articoli 2043 e 2697 c.c. e la sentenza di primo grado è assistita da una presunzione di legittimità.
E', dunque, preciso onere dell'appellante proporre motivi di appello fondati sull'allegazione (e prova) di argomenti e fatti positivi che dimostrino e persuadano dell'errore di giudizio ascritto al primo giudice.
L'appello in esame si connota, invece, per la prospettazione di mere ipotesi volte a porre in dubbio le concrete circostanze che hanno determinato il tribunale ad affermare l'esistenza del nesso di causalità.
Non basta, tuttavia, affermare in astratto che l'infezione HCV avrebbe potuto essere stata contratta per causa diversa dalla trasfusione ma sarebbe stato necessario provare l'esistenza di fatti certi idonei a rivestire un rilievo causale autonomo e preponderante, tale da far escludere il rilevo attribuito dal primo giudice alla trasfusione del 1973.
Sotto diverso profilo – ma altrettanto decisivo per dimostrare l'infondatezza del motivo
– va osservato che sulla questione (per un certo tempo dibattuta) del valore probatorio dell'accertamento compiuto dalla CMO ai fini dell'indennizzo previsto dalla Legge
210/1992 si registra recente intervento della Suprema Corte a sezioni unite che ha dettato la regola da seguire nel diritto vivente, così declinandola.
“E' da escludere, pertanto, che possa essere oggetto di confessione l'affermazione del nesso causale fra l'emotrasfusione ed il contagio, sia nell'ipotesi in cui detto accertamento sia contenuto nel solo verbale della Commissione medica …. 15. Ciò, peraltro, non significa che nel giudizio promosso nei confronti del Parte_1
per il risarcimento del danno derivato dall'emotrasfusione l'accertamento
[...]
effettuato in sede amministrativa del nesso causale fra quest'ultima e l'insorgenza della
- 3 - patologia non possa essere utilizzato ai fini della prova del nesso medesimo, che deve essere offerta dalla parte che agisce in giudizio …. 17. Una diversa valenza va, invece, riconosciuta al provvedimento che, sulla base dell'istruttoria svolta e del parere tecnico acquisito, disponga la liquidazione dell'indennizzo in favore del richiedente, sul presupposto dell'avvenuto accertamento in sede amministrativa dei requisiti tutti che integrano gli elementi costitutivi del diritto alla prestazione assistenziale. Fra detti elementi costitutivi rientra, appunto, il nesso causale che lega emotrasfusione e patologia indennizzata, sicché l'atto con il quale l'amministrazione si riconosce debitrice della provvidenza assistenziale, presuppone la valutazione positiva della derivazione eziologica, valutazione che se da un lato, in quanto tale, non può integrare una confessione, dall'altro costituisce un elemento grave e preciso da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale. Queste Sezioni Unite, ribadito il principio secondo cui la prova presuntiva non è un mezzo relegato dall'ordinamento in grado subordinato nella gerarchia delle prove ed allo stesso il giudice può fare ricorso anche in via esclusiva, nell'affrontare lo specifico tema della prova del nesso causale nel giudizio di risarcimento intentato nei confronti della pubblica amministrazione in relazione a danni derivati dalla pratica dell'emotrasfusione, hanno evidenziato che "dinanzi alla prova del nesso causale il danneggiato non è lasciato solo ma a quest'ultimo si affianca il soggetto evocato in giudizio nella veste di responsabile, ove egli sia tenuto per norma giuridica o tecnica a documentare la sua condotta o determinati fatti, registrandosi cioè una situazione in cui entrambe le parti non possono rimanere inerti dinanzi al problema della causalità" (Cass. S.U. 11 gennaio 2008 n. 582, punto 6.3).,,,,Quell'accertamento, dunque, è sufficiente a far ritenere integrata una valida prova presuntiva ex art. 2729
c.c. e, pertanto, l'amministrazione, nel giudizio di danno, non si può limitare alla generica contestazione del nesso causale ed all'altrettanto generica invocazione della regola di riparto dell'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c., poiché la presunzione
"forte" che dal riconoscimento amministrativo discende, seppure semplice e non legale, richiede, per essere superata, che vengano allegati specifici elementi fattuali non potuti
- 4 - apprezzare in sede di liquidazione dell'indennizzo o sopravvenute acquisizioni della scienza medica, idonei a privare la prova presuntiva offerta dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che la caratterizzano.
Come già queste Sezioni Unite hanno osservato (cfr. Cass. S.U. n. 582/2008 cit.), per tale via non si realizza nessuna inversione dell'onere della prova, che resta a carico del danneggiato, perché la regola di giudizio qui enunciata attiene alla idoneità dell'elemento presuntivo a consentire inferenze che ne discendano secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit, idoneità che va ritenuta, salva l'allegazione di contrari elementi specifici e concreti che rendano il primo inattendibile, sì da impedire che sullo stesso possa essere fondato il giudizio di inferenza probabilistica” (Cass. su
19129/2023).
Colpevolezza del ministero per omesso controllo
Nel diritto vivente vige il principio secondo il quale “ … ciò che rileva ai fini del giudizio sul nesso causale è l'evento obiettivo dell'infezione e la sua derivazione probabilistica dalla trasfusione, a prescindere dalla specificazione della prima in termini di malattia tipica. Il rapporto eziologico tra la somministrazione del sangue infetto in ambiente sanitario e la specifica patologia insorta viene apprezzato sulla base delle cognizioni scientifiche acquisite al tempo della osservazione (quindi con valutazione ex post), le quali hanno consentito di identificare e nominare le malattie tipiche. Sicchè è configurabile la responsabilità del per Parte_1
l'omissione dei controlli in materia di raccolta e distribuzione del sangue per uso terapeutico e sull'idoneità dello stesso ad essere oggetto di trasfusione, già consentiti dalle conoscenze mediche e dai dati scientifici del tempo anche prima dell'anno in cui il virus specifico dell'epatite fu definitivamente identificato in sede scientifica, con conseguente scoperta dei mezzi di prevenibilità delle relative infezioni…… in caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, non sussistono eventi autonomi e diversi ma solo manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo, sicchè anche prima dell'anno (OMISSIS), in cui il virus dell'epatite B fu definitivamente identificato in sede
- 5 - scientifica, con conseguente scoperta dei mezzi di prevenibilità delle relative infezioni, è configurabile la responsabilità del per l'omissione Parte_1
dei controlli in materia di raccolta e distribuzione del sangue per uso terapeutico e sull'idoneità dello stesso ad essere oggetto di trasfusione, già consentiti dalle conoscenze mediche e dai dati scientifici del tempo (Sez. 3 -, Ordinanza n. 18520 del
13/07/2018 (Rv. 649728 - 01) e, negli stessi termini, Cass. 7814, 15736 e 17084 del
2018);…” (Cass. 2790/19).
Il principio appena riferito palesa l'infondatezza del motivo con il quale si vuol far valere il rilievo dell'anno (1989) in cui venne identificato il virus HCV al fine di escludere il profilo soggettivo della colpa in capo al ministero.
Compensatio lucri cum damno
L'istituto è regolato dai seguenti principi.
“a) "l'eccezione di "compensatio lucri cum damno" è un'eccezione in senso lato, vale a dire non l'adduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, ma una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, ed è, come tale, rilevabile d'ufficio dal giudice, il quale, per determinare l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio";
b) "la citata compensazione non può operare qualora la somma ... non sia stata corrisposta e tantomeno determinata o determinabile, in base agli atti di causa, nel suo preciso ammontare ... per cui, mancando la prova della somma esattamente versata -
prova da porre a carico di chi eccepisce la compensazione - quest'ultima non può avere luogo";
c) il giudice di merito, per converso, può sul punto "anche avvalersi del potere officioso di sollecitazione presso gli uffici competenti", in specie quando la percezione dell'indennizzo non sia negata (come appunto nella fattispecie scrutinata dall'arresto);”
(così Cass. 2840/24, pronunziatasi su sentenza di questa Corte di appello;
conforme
Cass., 13/06/2023, n. 16808; si vedano anche Cass. 8886/20; 20909/2018; Cass. ss.uu.
576/2008; Cass., s.u. 12564/2018; 2778/2019).
- 6 - Nella fattispecie esaminata dalla suprema corte la avvenuta percezione dell'indennizzo era stata accertata ma non era stato provato il suo ammontare ed il giudice di merito aveva, per tale ragione, rigettato l'eccezione di compensazione. La decisione veniva, tuttavia, cassata in quanto “….ciò posto, doveva e deve verificarsi lo specifico ammontare della percezione ammessa;
…. l'utilizzo del potere di acquisire informazioni presso le competenti articolazioni amministrative non avrebbe potuto obliterarsi immotivatamente, perché necessario a rendere conseguente il rilievo officioso stesso, funzionale, a sua volta, a inibire un'ingiustificata locupletazione altrimenti risultata certa, sia pure non nella sua misura, e come tale non legittimamente validabile, sovrapponendo inammissibilmente l'indennizzo erariale, accertato come erogato, alla statuizione risarcitoria gravante sulla parte pubblica…..” (così Cass. 2840/24).
Ciò posto in linea di principio e venendo alla fattispecie in esame, occorre muovere dal principio per il quale l'eccezione in esame è eccezione in senso lato ed il giudice “… per determinare l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio…” (così Cass.
2840/24, sopra citata)
Il ministero ha prodotto (con la prima memoria depositata ex art. 183 cpc nel giudizio di primo grado): il decreto di riconoscimento dell'indennità prevista dalla legge 210/1992, quantificata per l'anno 2014 in euro 9.022,53 e per il periodo 1.7.12 – 31.12.2014 in euro 22.290,68; comunicazione inviata dal ministero all'Avvocatura dello Stato con la quale si informava la difesa erariale dell'avvenuta corresponsione per il periodo
01.7.2012 – 30.6.2017 di un indennizzo pari ad euro 45.159,72. ha eccepito l'inammissibilità della produzione, rilevando il tardivo Persona_1
deposito della prima memoria ex art. 183 c.p.c. perché avvenuto in data 17.10.2017 a fronte di un termine che scadeva il 18.09.17.
Se è vero che la prima memoria ex art. 183 c.p.c. (così denominata dal ministero) risulta depositata tardivamente rispetto allo scadere del termine assegnato dal primo giudice, è altrettanto vero che il termine ultimo per la produzione documentale nel giudizio di primo grado era quello fissato per il deposito della seconda memoria ex art. 183 cpc.
- 7 - Rispetto a tale ultimo termine la produzione documentale in questione è tempestiva e, dunque, ammissibile ed utilizzabile.
Nelle difese spiegate dal danneggiato, successive alla produzione dei detti documenti, non si rinviene alcuna contestazione in merito alla avvenuta percezione dell'indennizzo
(come detto risultante dalla comunicazione del ministero alla difesa erariale), né alla sua quantificazione operata dal ministero, incentrandosi le difese sulla affermazione della mancata prova dell'avvenuto pagamento e dell'eventuale quantum.
Sebbene non via sia prova diretta del pagamento dell'indennità, lo stesso può ritenersi fatto provato in assenza di ogni difesa volta a negarlo, rinvenendosi nel decreto ministeriale e nella comunicazione inviata dal ministero alla difesa erariale puntuale quantificazione dell'indennizzo corrisposto e dei suoi criteri di determinazione.
Sussistono, pertanto, i presupposti legittimanti l'eccezione in senso lato di compensazione che consentono di procedere alla detrazione dell'indennizzo dal risarcimento del danno non patrimoniale dovuto.
Il tribunale ha determinato il risarcimento del danno in euro 23.604,00 oltre interessi e rivalutazione (e condannato il al pagamento della detta somma). Parte_1
L'indennizzo determinato e corrisposto dal ministero per il periodo 01.7.2012 –
30.6.2017 è pari ad euro 45.159,72 ed è ampiamente superiore al risarcimento riconosciuto dal primo giudice.
Nulla risulta, pertanto, dovuto agli appellati, quali eredi di , a titolo di Persona_1 danno non patrimoniale e l'appello va conseguentemente accolto.
°°°
Le spese del doppio grado di giudizio, tenuto conto della accertata percezione dell'indennizzo e della conseguente infondatezza della domanda, seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo senza tenere conto per il presente grado della fase istruttoria/trattazione per la quale non è stata svolta attività difensiva.
P. Q. M.
- 8 - La Corte di appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunziando sulla causa civile iscritta al n. 151/21 R.G, così statuisce: in accoglimento dell'appello e riforma della sentenza n. 2425/2020 emessa dal Tribunale di Catania, rigetta la domanda proposta da e;
condanna e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_1
, in solido, al pagamento delle spese del giudizio in favore del Controparte_2
che si liquidano per il giudizio di primo grado in euro 4.000,00 Parte_1
per compensi oltre spese generali, iva e c.p.a. ed in euro 3.200,00 per compensi oltre spese generali, iva e c.p.a. per il presente grado.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello, il 10.01.2025
Il consigliere est. Il presidente
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
- 9 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
dott. Antonella Vittoria Balsamo presidente dott. Dora Bonifacio consigliere dott. Antonino Fichera consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 151/2021 R.G. promossa da:
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA, c.f. C.F._1
Appellante contro
, nato a [...] , il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2
, nato a [...] il [...], c.f. quali Controparte_2 C.F._3
eredi di e , rappresentati e difesi dagli avvocati Persona_1 Persona_2
CANNATA SERENA, , e Guido Bombace;
C.F._4
Appellati
°°°
- 1 - All'udienza del 05.07.2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione assegnando i termini previsti dall'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivazione in fatto ed in diritto
Il proponeva appello avverso la sentenza n. 2425/2020 emessa Parte_1
dal Tribunale di Catania che, in accoglimento della domanda risarcitoria proposta, aveva condannato il al risarcimento del danno non patrimoniale Parte_1
derivante da emotrasfusioni con sangue infetto.
Avverso tale sentenza il propone i motivi di gravame di seguito Parte_1 esaminati con i quali si censura:
1. l'accertamento dell'esistenza del nesso di causalità;
2. l'esistenza della colpa in capo al ministero;
3. la mancata detrazione delle somme percepite dall'appellato a titolo di indennizzo ex L. 210/92 dall'importo riconosciuto a titolo risarcitorio.
Resistono all'appello e chiedendone il rigetto. Controparte_1 Controparte_2
Accertamento del nesso di causalità
Il tribunale ha accertato l'esistenza del nesso di causalità, affermando che l'infezione
HCV, scoperta nel 2012, fosse stata contratta da in occasione della Persona_1
trasfusione di sangue praticatale nel 1973 durante un ricovero ospedaliero.
Il ministero appellante ritiene che l'esistenza della causalità tra la trasfusione subita nel
1973 e la malattia diagnosticata parecchi anni dopo dovrebbe escludersi sia in ragione del decorso del tempo (essendo la diagnosi avvenuta trentanove anni dopo la trasfusione), sia perché il verbale della CMO del 06/11/2013 (che ha riconosciuto il nesso causale tra le trasfusioni subìte e la patologia epatica di tipo C contratta dall'attrice) non sarebbe idoneo al riconoscimento del nesso di causalità, necessario per fondare la fattispecie di responsabilità prevista dall'art. 2043 c.c., poiché tale certificazione non offre processualmente una piena prova delle valutazioni in esse contenute. Precisa in proposito, come debba tenersi distinto l'accertamento funzionale all'indennizzo previsto dalla Legge 210/1992 dal risarcimento del danno ex art. 2043
- 2 - c.c. e che, nel lungo lasso temporale intercorso tra l'emotrasfusione sospetta, risalente al
1973, e la diagnosi di HCV, la danneggiata avrebbe potuto essere incorsa in uno dei molteplici fattori di rischio universalmente riconosciuti dalla letteratura medica come potenziali vie di contagio del virus.
Il motivo è infondato.
Il tribunale ha accertato che l'attore aveva dato la prova di cui era onerato ai sensi degli articoli 2043 e 2697 c.c. e la sentenza di primo grado è assistita da una presunzione di legittimità.
E', dunque, preciso onere dell'appellante proporre motivi di appello fondati sull'allegazione (e prova) di argomenti e fatti positivi che dimostrino e persuadano dell'errore di giudizio ascritto al primo giudice.
L'appello in esame si connota, invece, per la prospettazione di mere ipotesi volte a porre in dubbio le concrete circostanze che hanno determinato il tribunale ad affermare l'esistenza del nesso di causalità.
Non basta, tuttavia, affermare in astratto che l'infezione HCV avrebbe potuto essere stata contratta per causa diversa dalla trasfusione ma sarebbe stato necessario provare l'esistenza di fatti certi idonei a rivestire un rilievo causale autonomo e preponderante, tale da far escludere il rilevo attribuito dal primo giudice alla trasfusione del 1973.
Sotto diverso profilo – ma altrettanto decisivo per dimostrare l'infondatezza del motivo
– va osservato che sulla questione (per un certo tempo dibattuta) del valore probatorio dell'accertamento compiuto dalla CMO ai fini dell'indennizzo previsto dalla Legge
210/1992 si registra recente intervento della Suprema Corte a sezioni unite che ha dettato la regola da seguire nel diritto vivente, così declinandola.
“E' da escludere, pertanto, che possa essere oggetto di confessione l'affermazione del nesso causale fra l'emotrasfusione ed il contagio, sia nell'ipotesi in cui detto accertamento sia contenuto nel solo verbale della Commissione medica …. 15. Ciò, peraltro, non significa che nel giudizio promosso nei confronti del Parte_1
per il risarcimento del danno derivato dall'emotrasfusione l'accertamento
[...]
effettuato in sede amministrativa del nesso causale fra quest'ultima e l'insorgenza della
- 3 - patologia non possa essere utilizzato ai fini della prova del nesso medesimo, che deve essere offerta dalla parte che agisce in giudizio …. 17. Una diversa valenza va, invece, riconosciuta al provvedimento che, sulla base dell'istruttoria svolta e del parere tecnico acquisito, disponga la liquidazione dell'indennizzo in favore del richiedente, sul presupposto dell'avvenuto accertamento in sede amministrativa dei requisiti tutti che integrano gli elementi costitutivi del diritto alla prestazione assistenziale. Fra detti elementi costitutivi rientra, appunto, il nesso causale che lega emotrasfusione e patologia indennizzata, sicché l'atto con il quale l'amministrazione si riconosce debitrice della provvidenza assistenziale, presuppone la valutazione positiva della derivazione eziologica, valutazione che se da un lato, in quanto tale, non può integrare una confessione, dall'altro costituisce un elemento grave e preciso da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale. Queste Sezioni Unite, ribadito il principio secondo cui la prova presuntiva non è un mezzo relegato dall'ordinamento in grado subordinato nella gerarchia delle prove ed allo stesso il giudice può fare ricorso anche in via esclusiva, nell'affrontare lo specifico tema della prova del nesso causale nel giudizio di risarcimento intentato nei confronti della pubblica amministrazione in relazione a danni derivati dalla pratica dell'emotrasfusione, hanno evidenziato che "dinanzi alla prova del nesso causale il danneggiato non è lasciato solo ma a quest'ultimo si affianca il soggetto evocato in giudizio nella veste di responsabile, ove egli sia tenuto per norma giuridica o tecnica a documentare la sua condotta o determinati fatti, registrandosi cioè una situazione in cui entrambe le parti non possono rimanere inerti dinanzi al problema della causalità" (Cass. S.U. 11 gennaio 2008 n. 582, punto 6.3).,,,,Quell'accertamento, dunque, è sufficiente a far ritenere integrata una valida prova presuntiva ex art. 2729
c.c. e, pertanto, l'amministrazione, nel giudizio di danno, non si può limitare alla generica contestazione del nesso causale ed all'altrettanto generica invocazione della regola di riparto dell'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c., poiché la presunzione
"forte" che dal riconoscimento amministrativo discende, seppure semplice e non legale, richiede, per essere superata, che vengano allegati specifici elementi fattuali non potuti
- 4 - apprezzare in sede di liquidazione dell'indennizzo o sopravvenute acquisizioni della scienza medica, idonei a privare la prova presuntiva offerta dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che la caratterizzano.
Come già queste Sezioni Unite hanno osservato (cfr. Cass. S.U. n. 582/2008 cit.), per tale via non si realizza nessuna inversione dell'onere della prova, che resta a carico del danneggiato, perché la regola di giudizio qui enunciata attiene alla idoneità dell'elemento presuntivo a consentire inferenze che ne discendano secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit, idoneità che va ritenuta, salva l'allegazione di contrari elementi specifici e concreti che rendano il primo inattendibile, sì da impedire che sullo stesso possa essere fondato il giudizio di inferenza probabilistica” (Cass. su
19129/2023).
Colpevolezza del ministero per omesso controllo
Nel diritto vivente vige il principio secondo il quale “ … ciò che rileva ai fini del giudizio sul nesso causale è l'evento obiettivo dell'infezione e la sua derivazione probabilistica dalla trasfusione, a prescindere dalla specificazione della prima in termini di malattia tipica. Il rapporto eziologico tra la somministrazione del sangue infetto in ambiente sanitario e la specifica patologia insorta viene apprezzato sulla base delle cognizioni scientifiche acquisite al tempo della osservazione (quindi con valutazione ex post), le quali hanno consentito di identificare e nominare le malattie tipiche. Sicchè è configurabile la responsabilità del per Parte_1
l'omissione dei controlli in materia di raccolta e distribuzione del sangue per uso terapeutico e sull'idoneità dello stesso ad essere oggetto di trasfusione, già consentiti dalle conoscenze mediche e dai dati scientifici del tempo anche prima dell'anno in cui il virus specifico dell'epatite fu definitivamente identificato in sede scientifica, con conseguente scoperta dei mezzi di prevenibilità delle relative infezioni…… in caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, non sussistono eventi autonomi e diversi ma solo manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo, sicchè anche prima dell'anno (OMISSIS), in cui il virus dell'epatite B fu definitivamente identificato in sede
- 5 - scientifica, con conseguente scoperta dei mezzi di prevenibilità delle relative infezioni, è configurabile la responsabilità del per l'omissione Parte_1
dei controlli in materia di raccolta e distribuzione del sangue per uso terapeutico e sull'idoneità dello stesso ad essere oggetto di trasfusione, già consentiti dalle conoscenze mediche e dai dati scientifici del tempo (Sez. 3 -, Ordinanza n. 18520 del
13/07/2018 (Rv. 649728 - 01) e, negli stessi termini, Cass. 7814, 15736 e 17084 del
2018);…” (Cass. 2790/19).
Il principio appena riferito palesa l'infondatezza del motivo con il quale si vuol far valere il rilievo dell'anno (1989) in cui venne identificato il virus HCV al fine di escludere il profilo soggettivo della colpa in capo al ministero.
Compensatio lucri cum damno
L'istituto è regolato dai seguenti principi.
“a) "l'eccezione di "compensatio lucri cum damno" è un'eccezione in senso lato, vale a dire non l'adduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, ma una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, ed è, come tale, rilevabile d'ufficio dal giudice, il quale, per determinare l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio";
b) "la citata compensazione non può operare qualora la somma ... non sia stata corrisposta e tantomeno determinata o determinabile, in base agli atti di causa, nel suo preciso ammontare ... per cui, mancando la prova della somma esattamente versata -
prova da porre a carico di chi eccepisce la compensazione - quest'ultima non può avere luogo";
c) il giudice di merito, per converso, può sul punto "anche avvalersi del potere officioso di sollecitazione presso gli uffici competenti", in specie quando la percezione dell'indennizzo non sia negata (come appunto nella fattispecie scrutinata dall'arresto);”
(così Cass. 2840/24, pronunziatasi su sentenza di questa Corte di appello;
conforme
Cass., 13/06/2023, n. 16808; si vedano anche Cass. 8886/20; 20909/2018; Cass. ss.uu.
576/2008; Cass., s.u. 12564/2018; 2778/2019).
- 6 - Nella fattispecie esaminata dalla suprema corte la avvenuta percezione dell'indennizzo era stata accertata ma non era stato provato il suo ammontare ed il giudice di merito aveva, per tale ragione, rigettato l'eccezione di compensazione. La decisione veniva, tuttavia, cassata in quanto “….ciò posto, doveva e deve verificarsi lo specifico ammontare della percezione ammessa;
…. l'utilizzo del potere di acquisire informazioni presso le competenti articolazioni amministrative non avrebbe potuto obliterarsi immotivatamente, perché necessario a rendere conseguente il rilievo officioso stesso, funzionale, a sua volta, a inibire un'ingiustificata locupletazione altrimenti risultata certa, sia pure non nella sua misura, e come tale non legittimamente validabile, sovrapponendo inammissibilmente l'indennizzo erariale, accertato come erogato, alla statuizione risarcitoria gravante sulla parte pubblica…..” (così Cass. 2840/24).
Ciò posto in linea di principio e venendo alla fattispecie in esame, occorre muovere dal principio per il quale l'eccezione in esame è eccezione in senso lato ed il giudice “… per determinare l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio…” (così Cass.
2840/24, sopra citata)
Il ministero ha prodotto (con la prima memoria depositata ex art. 183 cpc nel giudizio di primo grado): il decreto di riconoscimento dell'indennità prevista dalla legge 210/1992, quantificata per l'anno 2014 in euro 9.022,53 e per il periodo 1.7.12 – 31.12.2014 in euro 22.290,68; comunicazione inviata dal ministero all'Avvocatura dello Stato con la quale si informava la difesa erariale dell'avvenuta corresponsione per il periodo
01.7.2012 – 30.6.2017 di un indennizzo pari ad euro 45.159,72. ha eccepito l'inammissibilità della produzione, rilevando il tardivo Persona_1
deposito della prima memoria ex art. 183 c.p.c. perché avvenuto in data 17.10.2017 a fronte di un termine che scadeva il 18.09.17.
Se è vero che la prima memoria ex art. 183 c.p.c. (così denominata dal ministero) risulta depositata tardivamente rispetto allo scadere del termine assegnato dal primo giudice, è altrettanto vero che il termine ultimo per la produzione documentale nel giudizio di primo grado era quello fissato per il deposito della seconda memoria ex art. 183 cpc.
- 7 - Rispetto a tale ultimo termine la produzione documentale in questione è tempestiva e, dunque, ammissibile ed utilizzabile.
Nelle difese spiegate dal danneggiato, successive alla produzione dei detti documenti, non si rinviene alcuna contestazione in merito alla avvenuta percezione dell'indennizzo
(come detto risultante dalla comunicazione del ministero alla difesa erariale), né alla sua quantificazione operata dal ministero, incentrandosi le difese sulla affermazione della mancata prova dell'avvenuto pagamento e dell'eventuale quantum.
Sebbene non via sia prova diretta del pagamento dell'indennità, lo stesso può ritenersi fatto provato in assenza di ogni difesa volta a negarlo, rinvenendosi nel decreto ministeriale e nella comunicazione inviata dal ministero alla difesa erariale puntuale quantificazione dell'indennizzo corrisposto e dei suoi criteri di determinazione.
Sussistono, pertanto, i presupposti legittimanti l'eccezione in senso lato di compensazione che consentono di procedere alla detrazione dell'indennizzo dal risarcimento del danno non patrimoniale dovuto.
Il tribunale ha determinato il risarcimento del danno in euro 23.604,00 oltre interessi e rivalutazione (e condannato il al pagamento della detta somma). Parte_1
L'indennizzo determinato e corrisposto dal ministero per il periodo 01.7.2012 –
30.6.2017 è pari ad euro 45.159,72 ed è ampiamente superiore al risarcimento riconosciuto dal primo giudice.
Nulla risulta, pertanto, dovuto agli appellati, quali eredi di , a titolo di Persona_1 danno non patrimoniale e l'appello va conseguentemente accolto.
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Le spese del doppio grado di giudizio, tenuto conto della accertata percezione dell'indennizzo e della conseguente infondatezza della domanda, seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo senza tenere conto per il presente grado della fase istruttoria/trattazione per la quale non è stata svolta attività difensiva.
P. Q. M.
- 8 - La Corte di appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunziando sulla causa civile iscritta al n. 151/21 R.G, così statuisce: in accoglimento dell'appello e riforma della sentenza n. 2425/2020 emessa dal Tribunale di Catania, rigetta la domanda proposta da e;
condanna e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_1
, in solido, al pagamento delle spese del giudizio in favore del Controparte_2
che si liquidano per il giudizio di primo grado in euro 4.000,00 Parte_1
per compensi oltre spese generali, iva e c.p.a. ed in euro 3.200,00 per compensi oltre spese generali, iva e c.p.a. per il presente grado.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello, il 10.01.2025
Il consigliere est. Il presidente
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
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