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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/07/2025, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 512/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore Grillo Presidente
dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
dott.ssa Maristella Sardone Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine n. 512/2024 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 717/2024, emessa il 6.03.2024, pubblicata il 7.03.2024
TRA
elettivamente domiciliata in Lucera alla via Bellini n. 10, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Maria Carmela D'Aries, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Furio Di Ruberto Calabria, giusta procura in atti
- Appellante –
CONTRO
in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in alla via L. Controparte_1 CP_1
Zuppetta n. 9/A, presso lo studio dell'avv. Primiano Caputo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- Appellato –
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 9.07.2025, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 15.04.2019 conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Foggia, il in persona del p.t., al fine di sentirlo Controparte_1 CP_2 dichiarare esclusivo responsabile del sinistro occorsole il 30.07.2016 e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni nella misura di € 10.085,07 ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia accertata in corso di causa, oltre interessi, spese, diritti ed onorari di giudizio. A fondamento della domanda deduceva che il pomeriggio del 30.07.2016, verso le ore 19,00, mentre percorreva a piedi Viale Marte, nell'abitato di , inciampava a causa di una sconnessione CP_1 del manto stradale, non transennata né segnalata, riportando “altra frattura chiusa del piede;
frattura
1 parzialmente scomposta 3°dito piede sx”, come diagnosticato dai sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale di San Severo, ove l'attrice si recava il giorno successivo all'incidente.
Costituitosi in giudizio, il chiedeva preliminarmente fissarsi ai sensi dell'art. Controparte_1
269 c.p.c. altra udienza per consentire la chiamata in causa del terzo AR;
nel merito CP_3 chiedeva il rigetto della domanda e, in via subordinata, in caso di accoglimento della stessa, dichiarare tenuta la a manlevarlo, accertando e dichiarando, in ogni caso, la CP_4 prevalente e/o concorrente responsabilità di parte attrice nella determinazione dell'incidente, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Dichiarata inammissibile l'istanza ex art. 269 c.p.c. poiché tardiva, espletata l'attività istruttoria, con sentenza n. 717/2024 il Tribunale di Foggia rigettava la domanda e condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite, che liquidava in € 5.314,00 oltre accessori.
Avverso detta sentenza ha proposto tempestivo appello chiedendo, in riforma Parte_1 dell'impugnata sentenza, l'accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Costituitosi in giudizio, il ha chiesto il rigetto dell'appello; in via subordinata, Controparte_1 dichiararsi la corresponsabilità dell'appellante ex art. 1227 c.c..
Rigettata l'istanza di inibitoria ex art. 283 c.p.c., a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 9.07.2025 la causa è stata riservata per la decisione a norma dell'art. 281 sexies 3° co. c.p.c..
Il Tribunale, ricondotta la fattispecie nell'alveo dell'art. 2051 c.c., sulla scorta dei principi giurisprudenziali in materia, ha ritenuto infondata la domanda evidenziando che, come si evince dalla documentazione fotografica prodotta, la sconnessione del manto stradale era per la sua conformazione ed estensione immediatamente percepibile dall'attrice e, conseguentemente, evitabile con l'uso dell'ordinaria diligenza;
c'era una buona visibilità dello stato dei luoghi ed i testi escussi hanno affermato che il piazzale non era in buone condizioni, che la strada era disconnessa non solo nel tratto in cui la ha perso l'equilibrio, ma in più punti. La condotta Pt_1 dell'attrice che, percorrendo la strada in dette condizioni, ha accettato il rischio dell'evento poi occorsole, ha rescisso il nesso di causalità tra l'asserita omessa custodia da parte dell'Ente e il danno.
1.Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha impugnato il capo della sentenza relativo alla ritenuta esclusiva responsabilità dell'attrice nella causazione dell'evento de quo per violazione dell'art. 115 cpc e violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 2043 1227 cc., lamentando che il Tribunale di
Foggia non ha fatto buon governo dei principi richiamati nella sentenza impugnata ed ha erroneamente valutato le prove documentali e testimoniali addotte. Deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, il comportamento dell'attrice è stato improntato a prudenza e diligenza, atteso che ella percorreva via Marte non camminando nel piazzale latistante, che presentava ampie sconnessioni, ma tenendosi sulla estrema sinistra, per evitare il traffico veicolare;
dai reperti fotografici allegati e da quanto confermato dai testi escussi risulta
2 che, nel punto in cui la è inciampata, vi erano dei cespugli che non rendevano visibile il Pt_1 dislivello esistente tra la parte della strada pavimentata e quella non pavimentata. Il comportamento dell'attrice, ignara dello stato della strada su cui stava camminando in quanto appena giuntavi per svolgervi le vacanze, è stato del tutto normale e attento, consono a quello dell'uomo medio, avendo avuto cura di circolare nella parte della strada che non presentava evidenti segni di dissesto e sconnessioni.
1.1. Il motivo di appello è infondato e va rigettato.
Rileva la Corte che il Tribunale ha correttamente inquadrato la fattispecie nell'alveo dell'art. 2051
c.c., a norma del quale, in base ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale, è sufficiente che l'attore provi la sussistenza del nesso causale tra l'evento dannoso e la cosa, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene al profilo causale dell'evento, riconducibile ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato. Tali principi vanno quindi temperati, alla luce dell'applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, comma 1, c.c., occorrendo eseguire una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela da parte dell'utente della strada, riconducibile al principio di autoresponsabilità, in relazione alla suscettibilità della situazione di possibile danno di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze concrete (cfr. Cass. civ. sez. VI, 17/11/2021, n.34886,
Cass. civ. sez. III, 17/01/2020, n.858; Cass. civ. sez. VI, 17/06/2019, n.16149); sicché, tanto più una cosa è intrinsecamente pericolosa, tanto più è suscettibile di essere evitata, per cui ove il danneggiato non adotti la cautela richiesta per evitare il danno che potrebbe conseguire dall'interazione con la cosa, allora lo stesso è imputabile al suo comportamento negligente o, comunque, gli è imputabile la quota di danno che avrebbe potuto evitare con un comportamento di ordinaria diligenza.
La Suprema Corte ha, da ultimo, ribadito che "In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art.
1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro" (Cass. Civ. n. 2482/2018, Cass. Civ. 16 settembre 2024 n. 24799).
3 Sulla scorta dei suesposti principi, ed alla luce delle risultanze istruttorie acquisite, correttamente il primo Giudice ha ritenuto infondata la pretesa azionata dalla danneggiata.
Dalla documentazione fotografica allegata agli atti di causa, riproducente lo stato dei luoghi al momento del sinistro, si evince chiaramente che la sconnessione della pavimentazione latistante il manto stradale, per conformazione e ampiezza, era tale da risultare immediatamente percepibile.
Il sinistro si è verificato il 30 luglio 2016, alle ore 19,00 circa, in un orario in cui le condizioni di luce naturale garantivano la visibilità dell'ambiente circostante, come si evince dalle stesse dichiarazioni dei testi escussi, ed in particolare del teste che dichiarava: “… Si è vero, riconosco Testimone_1 le foto che mi vengono mostrate che sottoscrivo…..stavamo percorrendo viale Marte, io ero mezzo metro dietro l'attrice e vidi la stessa inciampare e cadere a terra;
lì il manto stradale era disconnesso, c'era anche qualche cespuglio nei dintorni;
l'abbiamo alzata io e il marito e la riportammo a casa;
io comunque non sono inciampato;
vidi l'attrice perdere l'equilibrio e cadere in terra;
preciso che verso sinistra non c'era manto stradale, c'erano delle pietre;
mentre la strada che stavamo percorrendo era pavimentata con delle mattonelle;
preciso, inoltre, che la strada che stavamo percorrendo era disconnessa non solo nel tratto ove
l'attrice ha perso l'equilibrio ma in generale c'erano vari punti che erano disconnessi;
…. l'attrice ha perso
l'equilibrio nel punto ove è indicata la freccia mettendo il piede in fallo, tra la parte pavimentata e la parte che non è pavimentata, dove c'è un piccolo scalino, un dislivello;
preciso che l'attrice è inciampata con il piede sinistro;
preciso che da quel che ricordo il tempo era un po'nuvoloso, comunque c'era luce e si riusciva
a vedere”.
Il marito dell'attrice , invece, riferiva: “ …Si è vero, le foto che mi vengono mostrate le Parte_2 ho fatte con il cellulare lo stesso giorno del sinistro…. mentre stavamo passeggiando sul marciapiede mia moglie che era al mio fianco ha preso una storta ed è caduta;
era dietro di noi;
preciso che Testimone_1 io ero al fianco di mia moglie ma guardavo dritto;
preciso che non stavo guardando la strada;
anche mia moglie guardava avanti;
.. preciso che come ritratto nelle foto che ho scattato si evince che il piazzale non era in buone condizioni e che non ci avevamo fatto caso, anche se noi provenivamo da Viale Marte dal punto che io provvedo a sottoscrivere alla presente udienza ed a indicare con una freccia;
…. non ricordo le condizioni di tempo, se cioè quel giorno pioveva o no;
ricordo che era sera verso le ore 19:00 e da quella parte della strada non c'era tanto luce;
preciso che stava facendo buio”.
Dalle fotografie versate in atti e dalla freccia apposta dai testi ad indicare l'esatto punto della caduta, si apprezza che l'attrice camminava lungo un lato della strada privo di marciapiede, dove vi era uno strettissimo cordolo che delimitava il margine di un piazzale del tutto privo di pavimentazione e sconnesso, tratto di strada sul quale era assolutamente imprudente camminare;
il teste ha riferito che l'attrice perdeva l'equilibrio mettendo il piede in fallo dove c'è il Tes_1 dislivello, un piccolo scalino: trattasi, a ben vedere, di una sorta di strettissimo cordolo, su cui certamente non è indicato camminare, al di sotto del quale manca del tutto la pavimentazione, e si è creato un dislivello, del tutto visibile.
4 Dall'attività istruttoria espletata è emerso che il sinistro si è verificato in una zona in cui la sede stradale risultava sconnessa in più punti, circostanza che imponeva l'adozione di particolare cautela nella percorrenza, se non addirittura di evitare di camminare lungo quel lato della strada
(privo di marciapiede percorribile), in luogo di quello opposto. Le condizioni di visibilità e la luce naturale (apprezzabile dalle fotografie versate in atti, scattate nell'immediatezza del fatto, come riferito dal marito dell'attrice) consentivano la percezione dello stato dei luoghi, e chiunque vi transitava poteva agevolmente rendersi conto della condizione del luogo;
a riprova di tanto vi è la circostanza che solo la - che, tra l'altro, come riferito dal teste nel percorrere Pt_1 Pt_2
l'area dissestata “guardava avanti” - è caduta, mentre non sono caduti né il marito, né il Tes_1
Né rileva che il dislivello tra la parte della strada non pavimentata e quella pavimentata sarebbe stato reso non visibile dalla presenza di cespugli: la decisione della di camminare in un'area Pt_1 visibilmente dissestata – e quindi pericolosa – ha comportato l'accettazione del rischio di cadere, ancor più ove la , come da lei stesso sostenuto, avesse deciso di camminare mettendo il Pt_1 piede sullo strettissimo cordolo, sotto il quale si era creato il dislivello. Pure irrilevante è la circostanza che la fosse ignara della strada sulla quale stava camminando, essendo appena Pt_1 giunta a per trascorrervi le vacanze, ove si consideri che la evidente ed estesa situazione CP_1 di sconnessione, immeditatamente percepibile, non richiedeva una preventiva conoscenza della strada.
Da tanto discende che il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso risulta interrotto dalla condotta colposa della danneggiata, la quale, se avesse prestato la dovuta attenzione, richiesta al pedone medio, avrebbe evitato di inciampare o avrebbe comunque potuto evitare il sinistro, utilizzando un percorso alternativo.
2. Con il secondo motivo di gravame l'appellante contesta la Erroneità ed eccessività delle spese giudiziali liquidate in favore del convenuto.
Deduce l'erroneità ed illegittimità della statuizione del Giudice di prime cure, che ha liquidato in favore del convenuto spese di lite per complessivi € 5.314,00, di cui € 237,00 per spese CP_1 ed € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali CPA ed IVA come per legge. Da un lato, osserva che nessuna spesa ha sostenuto il in quanto i 237,00 euro costituiscono le CP_1 spese del contributo unificato sopportato da parte attrice;
dall'altro, lamenta che l'importo di €
5,077,00, corrispondente ai valori (medi tariffari) relativi alle quattro fasi dell'attività svolta in giudizio dal patrocinatore legale, costituisce una somma eccessiva e non rispondente a ragioni di giustizia, tenuto conto delle modalità con le quali si è sviluppata la controversia, con attività istruttoria minima, ed avuto riguardo a caratteristiche, urgenza e pregio dell'attività prestata dal procuratore difensore dell'ente convenuto.
Il motivo è fondato nei limiti di seguito indicati.
Infondata è la doglianza dell'appellante relativa alla condanna al pagamento di € 237,00 per spese, che essa stessa avrebbe sostenuto per il contributo unificato e non il a ben vedere, infatti, CP_1 tale somma corrisponde all'importo del contributo unificato che il convenuto ha versato CP_1
5 ai fini della richiesta di chiamata in causa del terzo, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., formulata con la comparsa di costituzione e risposta depositata, e poi dichiarata inammissibile, e che il primo giudice, in applicazione del principio della soccombenza, ha ritenuto di porre a carico dell'attrice.
Così come formulato, pertanto, il motivo non può essere accolto in parte qua.
Il motivo è invece fondato con riferimento alla lamentata eccessività dei compensi professionali, liquidati dal Tribunale in oltre 5.000,00 euro, a fronte di una domanda risarcitoria del valore di circa 10.000,00, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento.
L'art. 4 del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, prevede che il giudice, nella determinazione del compenso professionale, debba tenere conto di una pluralità di parametri, tra cui la complessità delle questioni giuridiche affrontate e l'attività effettivamente svolta.
Nel caso di specie, la controversia è stata connotata da estrema linearità e semplicità, sia sotto il profilo fattuale che giuridico. La domanda giudiziale non ha richiesto lo svolgimento di attività istruttoria complessa (limitata all'escussione di due testi), né di difese articolate, tali da giustificare la liquidazione dei compensi in base ai parametri medi di cui al D.M. n. 147/2022.
Va inoltre osservato che il valore della causa, determinato dal petitum della domanda introduttiva
( € 10.085,07) si colloca si nella fascia compresa tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00, ma in prossimità del limite minimo di tale scaglione;
anche questo elemento impone una liquidazione contenuta, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza di cui all'art. 2233, comma
2, c.c., e degli articoli 1 e 4 del citato D.M. n. 55/2014.
Pertanto, in ragione della semplicità della controversia, della limitatezza dell'attività processuale svolta e del valore contenuto della causa, questa Corte ritiene che la liquidazione delle spese legali del primo grado debba essere rimodulata, applicando i valori minimi tabellari.
Solo nei suddetti limiti l'appello va accolto.
Quanto alle spese del presente grado, considerato l'esito del giudizio, l'accoglimento del gravame solo in minima parte e la sostanziale soccombenza della rispetto alla domanda proposta, Pt_1 ritiene la Corte di compensare per 1/4 tra le parti le spese, e condannare la alla rifusione, Pt_1 in favore dell'appellato, dei residui ¾ delle spese, liquidate nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei paramenti minimi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del in persona del Parte_1 Controparte_1 CP_5 avverso la sentenza n. 717/2024 emessa dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, in data 6.03.2024, pubblicata il 7.03.2024, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. in parziale accoglimento del gravame, ed in riforma del capo sub 2) della sentenza appellata, liquida in complessivi € 2.540,00, il compenso professionale in favore dell'ente convenuto, oltre nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in CP_6 favore del procuratore dichiaratosi antistatario nel giudizio di primo grado;
6 2. compensa per ¼ tra le parti le spese del presente grado di giudizio e condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, dei restanti ¾, che si liquidano (nella misura già ridotta) in €
2.179,5, oltre nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
CP_6
3. conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 16 luglio
2025.
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore Grillo Presidente
dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
dott.ssa Maristella Sardone Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine n. 512/2024 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 717/2024, emessa il 6.03.2024, pubblicata il 7.03.2024
TRA
elettivamente domiciliata in Lucera alla via Bellini n. 10, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Maria Carmela D'Aries, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Furio Di Ruberto Calabria, giusta procura in atti
- Appellante –
CONTRO
in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in alla via L. Controparte_1 CP_1
Zuppetta n. 9/A, presso lo studio dell'avv. Primiano Caputo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- Appellato –
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 9.07.2025, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 15.04.2019 conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Foggia, il in persona del p.t., al fine di sentirlo Controparte_1 CP_2 dichiarare esclusivo responsabile del sinistro occorsole il 30.07.2016 e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni nella misura di € 10.085,07 ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia accertata in corso di causa, oltre interessi, spese, diritti ed onorari di giudizio. A fondamento della domanda deduceva che il pomeriggio del 30.07.2016, verso le ore 19,00, mentre percorreva a piedi Viale Marte, nell'abitato di , inciampava a causa di una sconnessione CP_1 del manto stradale, non transennata né segnalata, riportando “altra frattura chiusa del piede;
frattura
1 parzialmente scomposta 3°dito piede sx”, come diagnosticato dai sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale di San Severo, ove l'attrice si recava il giorno successivo all'incidente.
Costituitosi in giudizio, il chiedeva preliminarmente fissarsi ai sensi dell'art. Controparte_1
269 c.p.c. altra udienza per consentire la chiamata in causa del terzo AR;
nel merito CP_3 chiedeva il rigetto della domanda e, in via subordinata, in caso di accoglimento della stessa, dichiarare tenuta la a manlevarlo, accertando e dichiarando, in ogni caso, la CP_4 prevalente e/o concorrente responsabilità di parte attrice nella determinazione dell'incidente, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Dichiarata inammissibile l'istanza ex art. 269 c.p.c. poiché tardiva, espletata l'attività istruttoria, con sentenza n. 717/2024 il Tribunale di Foggia rigettava la domanda e condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite, che liquidava in € 5.314,00 oltre accessori.
Avverso detta sentenza ha proposto tempestivo appello chiedendo, in riforma Parte_1 dell'impugnata sentenza, l'accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Costituitosi in giudizio, il ha chiesto il rigetto dell'appello; in via subordinata, Controparte_1 dichiararsi la corresponsabilità dell'appellante ex art. 1227 c.c..
Rigettata l'istanza di inibitoria ex art. 283 c.p.c., a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 9.07.2025 la causa è stata riservata per la decisione a norma dell'art. 281 sexies 3° co. c.p.c..
Il Tribunale, ricondotta la fattispecie nell'alveo dell'art. 2051 c.c., sulla scorta dei principi giurisprudenziali in materia, ha ritenuto infondata la domanda evidenziando che, come si evince dalla documentazione fotografica prodotta, la sconnessione del manto stradale era per la sua conformazione ed estensione immediatamente percepibile dall'attrice e, conseguentemente, evitabile con l'uso dell'ordinaria diligenza;
c'era una buona visibilità dello stato dei luoghi ed i testi escussi hanno affermato che il piazzale non era in buone condizioni, che la strada era disconnessa non solo nel tratto in cui la ha perso l'equilibrio, ma in più punti. La condotta Pt_1 dell'attrice che, percorrendo la strada in dette condizioni, ha accettato il rischio dell'evento poi occorsole, ha rescisso il nesso di causalità tra l'asserita omessa custodia da parte dell'Ente e il danno.
1.Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha impugnato il capo della sentenza relativo alla ritenuta esclusiva responsabilità dell'attrice nella causazione dell'evento de quo per violazione dell'art. 115 cpc e violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 2043 1227 cc., lamentando che il Tribunale di
Foggia non ha fatto buon governo dei principi richiamati nella sentenza impugnata ed ha erroneamente valutato le prove documentali e testimoniali addotte. Deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, il comportamento dell'attrice è stato improntato a prudenza e diligenza, atteso che ella percorreva via Marte non camminando nel piazzale latistante, che presentava ampie sconnessioni, ma tenendosi sulla estrema sinistra, per evitare il traffico veicolare;
dai reperti fotografici allegati e da quanto confermato dai testi escussi risulta
2 che, nel punto in cui la è inciampata, vi erano dei cespugli che non rendevano visibile il Pt_1 dislivello esistente tra la parte della strada pavimentata e quella non pavimentata. Il comportamento dell'attrice, ignara dello stato della strada su cui stava camminando in quanto appena giuntavi per svolgervi le vacanze, è stato del tutto normale e attento, consono a quello dell'uomo medio, avendo avuto cura di circolare nella parte della strada che non presentava evidenti segni di dissesto e sconnessioni.
1.1. Il motivo di appello è infondato e va rigettato.
Rileva la Corte che il Tribunale ha correttamente inquadrato la fattispecie nell'alveo dell'art. 2051
c.c., a norma del quale, in base ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale, è sufficiente che l'attore provi la sussistenza del nesso causale tra l'evento dannoso e la cosa, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene al profilo causale dell'evento, riconducibile ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato. Tali principi vanno quindi temperati, alla luce dell'applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, comma 1, c.c., occorrendo eseguire una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela da parte dell'utente della strada, riconducibile al principio di autoresponsabilità, in relazione alla suscettibilità della situazione di possibile danno di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze concrete (cfr. Cass. civ. sez. VI, 17/11/2021, n.34886,
Cass. civ. sez. III, 17/01/2020, n.858; Cass. civ. sez. VI, 17/06/2019, n.16149); sicché, tanto più una cosa è intrinsecamente pericolosa, tanto più è suscettibile di essere evitata, per cui ove il danneggiato non adotti la cautela richiesta per evitare il danno che potrebbe conseguire dall'interazione con la cosa, allora lo stesso è imputabile al suo comportamento negligente o, comunque, gli è imputabile la quota di danno che avrebbe potuto evitare con un comportamento di ordinaria diligenza.
La Suprema Corte ha, da ultimo, ribadito che "In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art.
1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro" (Cass. Civ. n. 2482/2018, Cass. Civ. 16 settembre 2024 n. 24799).
3 Sulla scorta dei suesposti principi, ed alla luce delle risultanze istruttorie acquisite, correttamente il primo Giudice ha ritenuto infondata la pretesa azionata dalla danneggiata.
Dalla documentazione fotografica allegata agli atti di causa, riproducente lo stato dei luoghi al momento del sinistro, si evince chiaramente che la sconnessione della pavimentazione latistante il manto stradale, per conformazione e ampiezza, era tale da risultare immediatamente percepibile.
Il sinistro si è verificato il 30 luglio 2016, alle ore 19,00 circa, in un orario in cui le condizioni di luce naturale garantivano la visibilità dell'ambiente circostante, come si evince dalle stesse dichiarazioni dei testi escussi, ed in particolare del teste che dichiarava: “… Si è vero, riconosco Testimone_1 le foto che mi vengono mostrate che sottoscrivo…..stavamo percorrendo viale Marte, io ero mezzo metro dietro l'attrice e vidi la stessa inciampare e cadere a terra;
lì il manto stradale era disconnesso, c'era anche qualche cespuglio nei dintorni;
l'abbiamo alzata io e il marito e la riportammo a casa;
io comunque non sono inciampato;
vidi l'attrice perdere l'equilibrio e cadere in terra;
preciso che verso sinistra non c'era manto stradale, c'erano delle pietre;
mentre la strada che stavamo percorrendo era pavimentata con delle mattonelle;
preciso, inoltre, che la strada che stavamo percorrendo era disconnessa non solo nel tratto ove
l'attrice ha perso l'equilibrio ma in generale c'erano vari punti che erano disconnessi;
…. l'attrice ha perso
l'equilibrio nel punto ove è indicata la freccia mettendo il piede in fallo, tra la parte pavimentata e la parte che non è pavimentata, dove c'è un piccolo scalino, un dislivello;
preciso che l'attrice è inciampata con il piede sinistro;
preciso che da quel che ricordo il tempo era un po'nuvoloso, comunque c'era luce e si riusciva
a vedere”.
Il marito dell'attrice , invece, riferiva: “ …Si è vero, le foto che mi vengono mostrate le Parte_2 ho fatte con il cellulare lo stesso giorno del sinistro…. mentre stavamo passeggiando sul marciapiede mia moglie che era al mio fianco ha preso una storta ed è caduta;
era dietro di noi;
preciso che Testimone_1 io ero al fianco di mia moglie ma guardavo dritto;
preciso che non stavo guardando la strada;
anche mia moglie guardava avanti;
.. preciso che come ritratto nelle foto che ho scattato si evince che il piazzale non era in buone condizioni e che non ci avevamo fatto caso, anche se noi provenivamo da Viale Marte dal punto che io provvedo a sottoscrivere alla presente udienza ed a indicare con una freccia;
…. non ricordo le condizioni di tempo, se cioè quel giorno pioveva o no;
ricordo che era sera verso le ore 19:00 e da quella parte della strada non c'era tanto luce;
preciso che stava facendo buio”.
Dalle fotografie versate in atti e dalla freccia apposta dai testi ad indicare l'esatto punto della caduta, si apprezza che l'attrice camminava lungo un lato della strada privo di marciapiede, dove vi era uno strettissimo cordolo che delimitava il margine di un piazzale del tutto privo di pavimentazione e sconnesso, tratto di strada sul quale era assolutamente imprudente camminare;
il teste ha riferito che l'attrice perdeva l'equilibrio mettendo il piede in fallo dove c'è il Tes_1 dislivello, un piccolo scalino: trattasi, a ben vedere, di una sorta di strettissimo cordolo, su cui certamente non è indicato camminare, al di sotto del quale manca del tutto la pavimentazione, e si è creato un dislivello, del tutto visibile.
4 Dall'attività istruttoria espletata è emerso che il sinistro si è verificato in una zona in cui la sede stradale risultava sconnessa in più punti, circostanza che imponeva l'adozione di particolare cautela nella percorrenza, se non addirittura di evitare di camminare lungo quel lato della strada
(privo di marciapiede percorribile), in luogo di quello opposto. Le condizioni di visibilità e la luce naturale (apprezzabile dalle fotografie versate in atti, scattate nell'immediatezza del fatto, come riferito dal marito dell'attrice) consentivano la percezione dello stato dei luoghi, e chiunque vi transitava poteva agevolmente rendersi conto della condizione del luogo;
a riprova di tanto vi è la circostanza che solo la - che, tra l'altro, come riferito dal teste nel percorrere Pt_1 Pt_2
l'area dissestata “guardava avanti” - è caduta, mentre non sono caduti né il marito, né il Tes_1
Né rileva che il dislivello tra la parte della strada non pavimentata e quella pavimentata sarebbe stato reso non visibile dalla presenza di cespugli: la decisione della di camminare in un'area Pt_1 visibilmente dissestata – e quindi pericolosa – ha comportato l'accettazione del rischio di cadere, ancor più ove la , come da lei stesso sostenuto, avesse deciso di camminare mettendo il Pt_1 piede sullo strettissimo cordolo, sotto il quale si era creato il dislivello. Pure irrilevante è la circostanza che la fosse ignara della strada sulla quale stava camminando, essendo appena Pt_1 giunta a per trascorrervi le vacanze, ove si consideri che la evidente ed estesa situazione CP_1 di sconnessione, immeditatamente percepibile, non richiedeva una preventiva conoscenza della strada.
Da tanto discende che il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso risulta interrotto dalla condotta colposa della danneggiata, la quale, se avesse prestato la dovuta attenzione, richiesta al pedone medio, avrebbe evitato di inciampare o avrebbe comunque potuto evitare il sinistro, utilizzando un percorso alternativo.
2. Con il secondo motivo di gravame l'appellante contesta la Erroneità ed eccessività delle spese giudiziali liquidate in favore del convenuto.
Deduce l'erroneità ed illegittimità della statuizione del Giudice di prime cure, che ha liquidato in favore del convenuto spese di lite per complessivi € 5.314,00, di cui € 237,00 per spese CP_1 ed € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali CPA ed IVA come per legge. Da un lato, osserva che nessuna spesa ha sostenuto il in quanto i 237,00 euro costituiscono le CP_1 spese del contributo unificato sopportato da parte attrice;
dall'altro, lamenta che l'importo di €
5,077,00, corrispondente ai valori (medi tariffari) relativi alle quattro fasi dell'attività svolta in giudizio dal patrocinatore legale, costituisce una somma eccessiva e non rispondente a ragioni di giustizia, tenuto conto delle modalità con le quali si è sviluppata la controversia, con attività istruttoria minima, ed avuto riguardo a caratteristiche, urgenza e pregio dell'attività prestata dal procuratore difensore dell'ente convenuto.
Il motivo è fondato nei limiti di seguito indicati.
Infondata è la doglianza dell'appellante relativa alla condanna al pagamento di € 237,00 per spese, che essa stessa avrebbe sostenuto per il contributo unificato e non il a ben vedere, infatti, CP_1 tale somma corrisponde all'importo del contributo unificato che il convenuto ha versato CP_1
5 ai fini della richiesta di chiamata in causa del terzo, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., formulata con la comparsa di costituzione e risposta depositata, e poi dichiarata inammissibile, e che il primo giudice, in applicazione del principio della soccombenza, ha ritenuto di porre a carico dell'attrice.
Così come formulato, pertanto, il motivo non può essere accolto in parte qua.
Il motivo è invece fondato con riferimento alla lamentata eccessività dei compensi professionali, liquidati dal Tribunale in oltre 5.000,00 euro, a fronte di una domanda risarcitoria del valore di circa 10.000,00, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento.
L'art. 4 del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, prevede che il giudice, nella determinazione del compenso professionale, debba tenere conto di una pluralità di parametri, tra cui la complessità delle questioni giuridiche affrontate e l'attività effettivamente svolta.
Nel caso di specie, la controversia è stata connotata da estrema linearità e semplicità, sia sotto il profilo fattuale che giuridico. La domanda giudiziale non ha richiesto lo svolgimento di attività istruttoria complessa (limitata all'escussione di due testi), né di difese articolate, tali da giustificare la liquidazione dei compensi in base ai parametri medi di cui al D.M. n. 147/2022.
Va inoltre osservato che il valore della causa, determinato dal petitum della domanda introduttiva
( € 10.085,07) si colloca si nella fascia compresa tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00, ma in prossimità del limite minimo di tale scaglione;
anche questo elemento impone una liquidazione contenuta, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza di cui all'art. 2233, comma
2, c.c., e degli articoli 1 e 4 del citato D.M. n. 55/2014.
Pertanto, in ragione della semplicità della controversia, della limitatezza dell'attività processuale svolta e del valore contenuto della causa, questa Corte ritiene che la liquidazione delle spese legali del primo grado debba essere rimodulata, applicando i valori minimi tabellari.
Solo nei suddetti limiti l'appello va accolto.
Quanto alle spese del presente grado, considerato l'esito del giudizio, l'accoglimento del gravame solo in minima parte e la sostanziale soccombenza della rispetto alla domanda proposta, Pt_1 ritiene la Corte di compensare per 1/4 tra le parti le spese, e condannare la alla rifusione, Pt_1 in favore dell'appellato, dei residui ¾ delle spese, liquidate nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei paramenti minimi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del in persona del Parte_1 Controparte_1 CP_5 avverso la sentenza n. 717/2024 emessa dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, in data 6.03.2024, pubblicata il 7.03.2024, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. in parziale accoglimento del gravame, ed in riforma del capo sub 2) della sentenza appellata, liquida in complessivi € 2.540,00, il compenso professionale in favore dell'ente convenuto, oltre nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in CP_6 favore del procuratore dichiaratosi antistatario nel giudizio di primo grado;
6 2. compensa per ¼ tra le parti le spese del presente grado di giudizio e condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, dei restanti ¾, che si liquidano (nella misura già ridotta) in €
2.179,5, oltre nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
CP_6
3. conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 16 luglio
2025.
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
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