Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 05/06/2025, n. 1918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1918 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2175/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Condò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado promossa da:
(alla nascita nata a [...], VA Parte_1 Persona_1
(Stati Uniti d'America) il 31.07.1961 e residente in 6123 E. 118 Street South, Bixby,
OK 74008 (Stati Uniti d'America), c.f. , C.F._1
nata a [...], Oklahoma (Stati Uniti Parte_2
d'America) il 29.05.1991 e residente in 6123 E. 118 Street South, Bixby, OK 74008
(Stati Uniti d'America), c.f. , C.F._2
nato a [...], Oklahoma (Stati Uniti d'America) il Parte_3
15.02.1994 e residente in 6123 E. 118 Street South, Bixby, OK 74008 (Stati Uniti
d'America), c.f. , C.F._3
rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Permunian;
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTO - CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
pagina 1 di 8
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
Il giudice dott.ssa Caterina Condò, all'esito della trattazione cartolare del giorno 3.6.2025 ha pronunciato la seguente,
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente, precisate come da nota depositata il 30.5.2025: “1- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che (alla nascita nata a [...], Parte_1 Persona_1
VA (Stati Uniti d'America) il 31.07.1961 è cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di cittadina italiana che le ha validamente trasmesso la cittadinanza Persona_2
italiana;
2- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di IT (PT) quale Comune di riferimento per l'immigrante italiana di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Persona_2
Stato Civile della popolazione di IT (PT);
3- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che nata a [...]
Tulsa, Oklahoma (Stati Uniti d'America) il 29.05.1991 è cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di cittadina italiana che le ha validamente trasmesso la cittadinanza Persona_2
italiana;
4- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di IT (PT) quale Comune di riferimento per l'immigrante italiana di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Persona_2
Stato Civile della popolazione di IT (PT);
5- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che nato a [...], Parte_3
Oklahoma (Stati Uniti d'America) il 01.08.1996 è cittadino italiano fin dalla nascita in quanto discendente di cittadina italiana che gli ha validamente trasmesso la cittadinanza Persona_2
italiana;
pagina 2 di 8 6- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di IT (PT) quale Comune di riferimento per l'immigrante italiana di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Persona_2
Stato Civile della popolazione di IT (PT);
Con vittoria di spese e compensi”.
Fatto e diritto
I ricorrenti hanno dedotto di essere discendenti diretti della cittadina italiana per nascita
(altrimenti nota come cittadina Persona_2 Persona_3
italiana, nata a [...] il [...] dai genitori cittadini italiani e Persona_4
(doc. 1) e coniugatasi in data 20.11.1907 a IT (PT - doc. 2) con Persona_5 [...]
(altrimenti conosciuto come , cittadino italiano nato a [...]_6 Persona_7
(PT) il 01.04.1885 dai genitori italiani e (doc. 3). Persona_8 Persona_9
Nel ricorso si legge che “In costanza del matrimonio tra i coniugi nasceva a Indiana, VA
(Stati Uniti d'America) (altrimenti conosciuta come Parte_4 Parte_5
il 14.10.1909 (doc. 4-5). Si precisa che l'atto di nascita di depositato in
[...] Parte_4
questo giudizio è quello trascritto in Italia (cfr. doc 4). Infatti, negli Stati Uniti d'America non è stato possibile recuperare alcun certificato di nascita di in quanto i genitori non avevano mai Parte_4
provveduto a registrarlo in territorio statunitense (cfr. 5). Ciononostante, la prova della nascita negli Stati
Uniti d'America di è inequivocabilmente desumibile dal certificato di battesimo (doc. 6) e Parte_4
dal certificato di morte di -avvenuta in data 17.01.1995 a Parma, Ohio (Stati Uniti Parte_4
d'America- doc. 7) - dove entrambi indicano “Indiana, VA” come luogo di nascita dell'ava. Alla nascita, acquisiva la cittadinanza statunitense iure soli ai sensi e per gli effetti delle leggi Parte_4
in tema di cittadinanza in vigore allora negli Stati Uniti d'America e la cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto figlia di madre italiana. Difatti, la Sig.ra alias Persona_2 [...]
- contrariamente al marito, il Sig. alias il Persona_3 Persona_6 Persona_7
quale si naturalizzava cittadino statunitense in data 07.04.1926 (doc. 8) - acquisiva volontariamente la cittadinanza statunitense soltanto in data 06.06.1940 (doc. 9-10), ovvero successivamente al raggiungimento della maggiore età della figlia trasmettendola conseguentemente a lei e ai Parte_4
propri discendenti, come meglio si argomenterà in seguito. È necessario sottolineare, inoltre, che nel certificato di nascita di la madre compare con il nome di “ (cfr. doc. 4). Parte_4 Persona_10
pagina 3 di 8 Tuttavia, è certa la maternità di e, di conseguenza, quello riportato sul summenzionato Persona_2
certificato si identifica come un refuso. A supporto di quanto detto, si deposita il censimento condotto nel
1930 nella città Pittsburgh, VA (Stati Uniti d'America – doc. 11) dove, nel nucleo familiare
è presente come moglie di alias (riga 43 e ss.). Nello Parte_4 Pt_6 Persona_6 Persona_7
stesso documento, la figlia alias appare nel nucleo familiare Parte_4 Parte_5 CP_4
in quanto aveva già contratto matrimonio nel 1927 con (riga 40 e ss.). Si tenga presente Controparte_5
come la discrepanza venga sanata, anche se con un errore di Persona_11
battitura, nel successivo censimento del 1940 (doc. 12) dove, la figlia di viene registrata Persona_2
(riga 69 e ss.).
3- In data 20.04.1927 contraeva matrimonio con Parte_4 CP_5
nato a [...] il [...] e naturalizzatosi statunitense il 08.09.1924 (doc. 13-14). 4-
[...]
In costanza di matrimonio tra i coniugi nasceva il 06.07.1936 a Pittsburgh, Persona_13
VA (Stati Uniti d'America- doc. 15).
5- In data 14.09.1957 contraeva Persona_13
matrimonio con nella Contea di Allegheny, VA (Stati Uniti d'America - Persona_14
doc. 16).
6- Dalla loro unione nasceva la ricorrente il 31.07.1961 a Norristown, Persona_1
VA (Stati Uniti d'America- doc. 17).
7- La ricorrente contraeva matrimonio con Persona_1
a Tulsa, Oklahoma (Stati Uniti d'America) il 11.05.1985 (doc. 18). A seguito della Persona_15
loro unione matrimoniale, mutava legalmente il suo nome in . In costanza del Persona_1 Parte_1
matrimonio tra i coniugi nascevano a Tulsa, Oklahoma (Stati Uniti d'America) i ricorrenti il 29.05.1991 (doc. 19) e Parte_2 Parte_3
il 15.02.1994 (doc. 20).”.
[...]
Fissata la trattazione ex art. 127ter cpc della causa, gli atti sono stati notificati alla controparte e comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze, che non ha precisato le conclusioni.
Verificata la ritualità della notifica effettuata nei confronti del convenuto
[...]
, in persona del ministro l.r.p.t., deve dichiararsi la sua contumacia. CP_1
La causa è passata in decisione all'esito della trattazione per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex 281sexies cpc, con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. del
3.6.2025.
pagina 4 di 8 La parte ricorrente, infatti, nelle note scritte depositate il 30.5.2025 ha insistito per l'accoglimento della domanda.
In via preliminare, deve riconoscersi sussistente il diritto di agire per via giudiziaria dei ricorrenti. La giurisprudenza ha infatti escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008).
Inoltre, nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire atteso che i ricorrenti deducono la trasmissione della cittadinanza per linea materna prima del 1948, mentre secondo l'orientamento consolidato dell'Amministrazione, ribadito nella circolare del
[...]
n. K28.1/1991 ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure CP_1
sanguininis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. la Circolare è pubblicata sul sito https://www.esteri.it/mae/normative/normativa_consolare/serviziconsolari/cittadinanza
/circk28_1991.pdf ).
Quanto al merito, la linea di discendenza riportata nel ricorso trova puntuale riscontro nella documentazione, tradotta e apostillata, depositata in atti.
L'attuale normativa in materia di cittadinanza, Legge n. 91 del 5 febbraio 1992, contempla all'art. 1, comma 1 lett. a), la possibilità della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, vista la declaratoria dell'illegittimità costituzionale della Legge n. 555 del 1912, per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 30 del 1983. Tutto ciò, anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 4466 del 2009, in cui il diritto alla cittadinanza è stato riconosciuto come imprescrittibile e sempre azionabile in via giudiziaria.
L'articolo 1 della legge 555/12 è stato dichiarato in contrasto con la Carta
Costituzionale del 1948 per effetto della sentenza n. 30 del 09.02.1983 della
Corte Costituzionale. Le norme successive, la legge n. 123 del 21 aprile 1983 e la legge n. 91 del 05 febbraio 1992, hanno definitivamente eliminato i profili di discriminazione evidenziati nel corso degli anni.
pagina 5 di 8 Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere quindi che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti di o . Per_16 Per_17
Sul punto si richiama altresì la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sentenza del 25 febbraio 2009 n. 4466, per cui “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 l. n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (art. 3 e 29 cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dall'1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della l. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria;
da quest' ultimo quindi lo stato, per il rapporto di paternità, deve trasmettersi alla figlia, ricorrente in questa sede e alla quale deve riconoscersi.”. Secondo la stessa pronuncia, “La situazione a base delle domande oggetto di questo giudizio, cioè il diritto allo stato di cittadina della ricorrente, perché illegittimamente mai acquisito dal padre figlio di donna che lo ha perduto ingiustamente, è conseguenza “automatica” della applicazione di una legge incostituzionale a decorrere dal
1^ gennaio 1948. Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'articolo 136 della Cost. e dell'articolo 30 della L. 11 marzo 1953 n. 87, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via “automatica” sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia, di padre cittadino per la filiazione da donna che, dal 1 ^ gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di pagina 6 di 8 morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1^ gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1^ gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.”.
Nel merito, dalla documentazione in atti, tradotta e apostillata, risulta provato che l'ava italiana (altrimenti conosciuta come Persona_2 Persona_3
ha trasmesso la cittadinanza alias il Parte_4 Parte_5
14.10.1909: alla nascita, acquisiva la cittadinanza statunitense iure soli in Parte_4
virtù della propria nascita sul suolo americano, nonché la cittadinanza italiana in quanto figlia di madre cittadina italiana, visto che si naturalizzava cittadina Persona_2
statunitense in modo volontario soltanto in data 06.06.1940, mantenendo pertanto la cittadinanza italiana sino al raggiungimento della maggiore età della figlia Parte_4
Alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti da con definitivo accoglimento della loro domanda di Persona_2
accertamento della cittadinanza italiana.
Le spese di lite devono essere compensate, considerato l'incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con oggettiva difficoltà per i di gestire le relative procedure, come emerge dalla giurisprudenza di questo Parte_7
Tribunale, che vede l'iscrizione a ruolo di un numero sempre crescente di cause di accertamento della cittadinanza, e, per lo specifico caso in esame, in conformità alla prevalente giurisprudenza di merito sulla domanda di riconoscimento della cittadinanza per linea materna, in virtù della mancata opposizione della parte convenuta e dell'origine giurisprudenziale del riconoscimento dello status civitatis per linea femminile (cfr. Tribunale di Bari sez. I, 16/07/2024, (ud. 15/07/2024, dep. 16/07/2024), n.3367, Roma,
09/10/2020, (ud. 09/10/2020, dep. 09/10/2020).
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
- accerta che i ricorrenti sono cittadini italiani iure sanguinis;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
- compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Firenze, 4.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Condò
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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