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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/11/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
RG 290 -1/2025 Proc. Unitario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile -
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente
dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice
dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. unitario n. 290-1/2025 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata proposto da
(C.F. ), residente in [...]di Torino Parte_1 C.F._1
(TO), via Umberto I, n. 93/A rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgia Grazian e corredato dalla relazione della Dott.ssa Giulia Bisanti, nominata dall'CC “La rinascita degli onesti”;
- RICORRENTE IN PROPRIO-
***
1. Il procedimento in data 16.05.2025 ha depositato, in proprio, quale debitore, un ricorso Parte_1 per dichiarazione di apertura della liquidazione controllata.
Al ricorso è stata allegata una relazione redatta ex art. 269 CCII dalla Dott.ssa Giulia Bisanti, nominata dall'CC “La rinascita degli onesti”.
Il Giudice delegato alla trattazione, con provvedimento del 04 agosto 2025, richiamando, preliminarmente, l'art. 27, co.3, lettera b) CCII, ha osservato che “sebbene dallo stato di famiglia (all. 25 al ricorso) e dalla relazione dell'CC (all. 27), emerge che il nucleo familiare del ricorrente risulta formalmente risiedere nel Comune di Sant'Ambrogio di Torino, in via
Umberto I, n.93 – Lett.A, nella stessa relazione dell' CC (all.27, pag.17), nonché nel ricorso
(pag.18) si legge che: “il nucleo familiare del ricorrente è domiciliato e vive prevalentemente in Svizzera”, a far data dall'Ottobre del 2022 (relazione CC, pag.6)”.
Con tale ordinanza, oltre ad ulteriori rilievi sui quali non è necessario soffermarsi sulla base del principio della ragione più liquida, è stato assegnato termine sino al 09.09.2025 per depositare e prendere posizione rispetto a quanto sopra indicato, riservando all'esito di riferire al Collegio.
L'CC ha depositato l'integrazione in data 9.9.2025 e prodotto ulteriore documentazione. In particolare, l'CC ha precisato di ritenere sussistente la competenza territoriale del
Tribunale di Torino in ragione sia dell'ubicazione del patrimonio immobiliare del debitore nel territorio dello Stato Italiano, sia in ragione della residenza che dal certificato storico prodotto
è indicata nel Comune di Sant'Ambrogio (Torino), pertanto ritenendo che “il criterio di competenza sia corretto sia con riferimento alla residenza del sig. sia al fatto che Parte_1 buona parte degli interessi del debitore e dei beni che ricadrebbero nella liquidazione si trovano in Italia e nel circondario del Tribunale di Torino”. (pag.1, integrazione del
09.09.2025).
Inoltre, l'CC ha:
- precisato che la moglie del ricorrente è stata disoccupata dal 2015 e sino al gennaio
2025 e che durante tale periodo non ha percepito alcun reddito. Circa gli accrediti, dal valore complessivo di circa 17.000,00 euro, dalla stessa disposti a favore del debitore, ha precisato che “hanno ad oggetto somme derivanti dal reddito del signor Parte_1 che, per evitare l'addebito del costo del bonifico sul conto proprio postale, pari ad €
10,00, per un certo periodo di tempo, ha trasferito somme di denaro sul conto della moglie per girocontarli su un conto italiani e per poter eseguire pagamenti delle spese correnti”, depositando estratti conto volti a comprovare quanto sostenuto. Sul punto,
l'CC ha ulteriormente precisato che, in seguito a nuovo colloquio intercorso con il debitore, quest'ultimo ha riferito che la moglie è stata assunta in Svizzera con contratto “a chiamata” a tempo indeterminato da parte della ditta Rosolino, che ha lavorato due giorni a settimana, durante il week-end, come barista ed ha percependo uno stipendio mensile medio pari ad € 1.106,00 (CHF1.033) e che, allo stato, il datore di lavoro ha dichiarato che non è previsto che la signora venga chiamata Pt_2 nuovamente a lavorare (pagg. 2-3);
- dichiarato, circa la produzione di dichiarazioni dei redditi aggiornata che il debitore ha
“provveduto ad incaricare un CAF per la predisposizione e l'invio della stessa, ma che il documento fiscale non è ancora disponibile in quanto è stato necessario asseverare la certificazione dei redditi fornita dalla Svizzera, affinché gli stessi potessero essere inseriti nella dichiarazione italiana”; ha altresì precisato che il termine di trasmissione a fini fiscali non è scaduto e ha riservato il deposito “non appena disponibile”
(pagg.3,4).
2. Difetto di giurisdizione.
Ritiene il Collegio che non sussista la giurisdizione del tribunale adito per i motivi di seguito esposti.
L'art. 11, co.2, CCII dispone che “Fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea, la giurisdizione italiana sulla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza disciplinati dalla presente legge sussiste quando il debitore ha in Italia il centro degli interessi principali o una dipendenza”.
Il c.d. acronimo di “center of main interests”), è definito dall'art. 2 lett. m) del CCII CP_1 quale luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi, e che per le persone fisiche non esercenti l'attività di impresa ai sensi dell'art. 27 co 3 lettera b), dettato in tema di competenza, si presume (iuris tantum) coincidente con “la residenza o il domicilio e se questi sono sconosciuti con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita”.
La nozione di COMI adottata dall'art. 2 CCII non ha origine nazionale ma ricalca la nozione utilizzata nel Regolamento (UE) n. 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza, in particolare, l'art. 3, comma 1, del Regolamento (EU) 2015/848 definisce il Centre Of Main Interests of a debtor come “il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi.”
Occorre, dunque, chiedersi, al fine di verificare se vi sia giurisdizione del giudice italiano, se il debitore nel caso di specie abbia in Italia il centro degli interessi principali.
Dal certificato contestuale di stato di famiglia e di residenza, aggiornato alla data del
08.09.2025 (all.to 1, integrazione del 09.09.2025), il debitore risulta residente, unitamente alla propria famiglia, nel Comune di Sant'Ambrogio (TO), via Umberto I, n.93. Nel medesimo comune è situato un immobile di cui il debitore è proprietario nella misura di 1/6 (relazione, pag.9).
Mette conto osservare che, nella relazione datata 15.5.2025 l'CC ha dichiarato che, nel maggio del 2022, il debitore, per ragioni economiche, ha deciso di trasferirsi in Svizzera e che è poi stato raggiunto dalla moglie e dai figli nell'Ottobre del 2022 (relazione, pag. 4) e pertanto, il debitore “attualmente, per ragioni lavorative, vive insieme alla sua famiglia in
Svizzera a Fribourg, Route de la Singine, 12, ove risulta assunto a tempo indeterminato presso la ed al momento sta lavorando per la EC RR SA Controparte_2 come vetraio” (pag.5). Stante quanto dichiarato dallo stesso debitore, anche la moglie risulta attualmente assunta in Svizzera con contratto di lavoro a chiamata a tempo indeterminato
(pag.2, integrazione del 09.09.2025).
Inoltre, tra le spese mensili sostenute dal nucleo familiare in Svizzera, sono indicate anche le voci relative al pagamento dell'assicurazione medica obbligatoria nonché al pagamento delle spese scolastiche (relazione pag.17). Infine, l'CC ha dichiarato che “il nucleo familiare del ricorrente è domiciliato e vive prevalentemente in Svizzera” (pag.18, relazione).
In ragione di quanto sin qui esposto, e tenuto conto di quanto dichiarato dall'CC in sede di integrazione, si evince che, l'unico legame del debitore nonché dell'intero nucleo familiare con l'Italia e, in special modo, con il circondario di Torino è rappresentato dal dato formale della residenza nel Comune di Sant'Ambrogio (TO), nonché dalla quota di 1/6 di proprietà dell'immobile sito nel medesimo comune, presso cui la famiglia soggiorna quando torna in
Italia, avendo l'CC dichiarato che “La famiglia in genere rientra in Italia, presso la propria residenza, tutti i fine settimana”, risiedendo nell'immobile sopra indicato (pagg.5,6).
Sul punto, per maggior completezza, occorre altresì precisare che l'CC, ha ritenuto sussistente la giurisdizione italiana e la competenza del Tribunale di Torino anche in ragione del patrimonio immobiliare del debitore sito sul territorio italiano. Tuttavia, oltre all'immobile menzionato e all'immobile sito in Avigliana (TO), tale patrimonio appare essere costituito anche da un terreno, di cui il debitore è proprietario nella misura di 1/6 sito in Roccella Ionica
(RC) (pag.2, integrazione del 09.09.2025).
Occorre osservare che la affermazione dell'CC secondo cui la famiglia tornerebbe ogni fine settimana in Italia, a prescindere dalla rilevanza a fronte del lavoro e della frequentazione della scuola in Svizzera, non appare provata né può ritenersi verosimile. Il contratto di lavoro del debitore (doc. 4 allegato all'integrazione 9.9.2025) indica che il datore di lavoro è EC RR SA, sito a Grolley e l'CC ha dichiarato che sin dal maggio 2022 il debitore si è trasferito nel cantone di Friburgo e lo spostamento in Italia (Torino) da tale luogo appare non irrilevante dal punto di vista economico, sia utilizzando l'automobile che altri mezzi e comporta, secondo le indicazioni ricavabili dai sistemi di navigazione consultabili on line (google maps), un viaggio di oltre 3 e ½. A fronte di ciò e della mancata indicazione da parte del debitore di spese rilevanti per spostamenti, il viaggio in Italia ogni week end appare inverosimile e non provato.
Per quanto esposto, è provato che la famiglia vive in Svizzera. Come precisato dall'CC, infatti entrambi i coniugi hanno un contratto di lavoro a tempo indeterminato (la moglie in particolare contratto a chiamata) e i figli frequentano la scuola in Svizzera.
Pertanto, il dato formale della residenza in Italia appare smentito dalle affermazioni dell'CC ed il centro degli interessi del debitore, inteso come luogo ove egli esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi, a far data dall'anno 2022 (data di trasferimento a Friburgo dell'intero nucleo familiare) non può essere collocato in Italia bensì in Svizzera.
Non può, dunque, ritenersi che sussista ai sensi dell'art. 11 CCII la giurisdizione italiana.
P. Q. M.
dichiara il difetto di giurisdizione;
nulla in punto spese.
Così deciso in Torino, all'esito della camera di consiglio del 30 ottobre 2025
ll Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Carlotta Pittaluga dott. Enrico Astuni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile -
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente
dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice
dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. unitario n. 290-1/2025 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata proposto da
(C.F. ), residente in [...]di Torino Parte_1 C.F._1
(TO), via Umberto I, n. 93/A rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgia Grazian e corredato dalla relazione della Dott.ssa Giulia Bisanti, nominata dall'CC “La rinascita degli onesti”;
- RICORRENTE IN PROPRIO-
***
1. Il procedimento in data 16.05.2025 ha depositato, in proprio, quale debitore, un ricorso Parte_1 per dichiarazione di apertura della liquidazione controllata.
Al ricorso è stata allegata una relazione redatta ex art. 269 CCII dalla Dott.ssa Giulia Bisanti, nominata dall'CC “La rinascita degli onesti”.
Il Giudice delegato alla trattazione, con provvedimento del 04 agosto 2025, richiamando, preliminarmente, l'art. 27, co.3, lettera b) CCII, ha osservato che “sebbene dallo stato di famiglia (all. 25 al ricorso) e dalla relazione dell'CC (all. 27), emerge che il nucleo familiare del ricorrente risulta formalmente risiedere nel Comune di Sant'Ambrogio di Torino, in via
Umberto I, n.93 – Lett.A, nella stessa relazione dell' CC (all.27, pag.17), nonché nel ricorso
(pag.18) si legge che: “il nucleo familiare del ricorrente è domiciliato e vive prevalentemente in Svizzera”, a far data dall'Ottobre del 2022 (relazione CC, pag.6)”.
Con tale ordinanza, oltre ad ulteriori rilievi sui quali non è necessario soffermarsi sulla base del principio della ragione più liquida, è stato assegnato termine sino al 09.09.2025 per depositare e prendere posizione rispetto a quanto sopra indicato, riservando all'esito di riferire al Collegio.
L'CC ha depositato l'integrazione in data 9.9.2025 e prodotto ulteriore documentazione. In particolare, l'CC ha precisato di ritenere sussistente la competenza territoriale del
Tribunale di Torino in ragione sia dell'ubicazione del patrimonio immobiliare del debitore nel territorio dello Stato Italiano, sia in ragione della residenza che dal certificato storico prodotto
è indicata nel Comune di Sant'Ambrogio (Torino), pertanto ritenendo che “il criterio di competenza sia corretto sia con riferimento alla residenza del sig. sia al fatto che Parte_1 buona parte degli interessi del debitore e dei beni che ricadrebbero nella liquidazione si trovano in Italia e nel circondario del Tribunale di Torino”. (pag.1, integrazione del
09.09.2025).
Inoltre, l'CC ha:
- precisato che la moglie del ricorrente è stata disoccupata dal 2015 e sino al gennaio
2025 e che durante tale periodo non ha percepito alcun reddito. Circa gli accrediti, dal valore complessivo di circa 17.000,00 euro, dalla stessa disposti a favore del debitore, ha precisato che “hanno ad oggetto somme derivanti dal reddito del signor Parte_1 che, per evitare l'addebito del costo del bonifico sul conto proprio postale, pari ad €
10,00, per un certo periodo di tempo, ha trasferito somme di denaro sul conto della moglie per girocontarli su un conto italiani e per poter eseguire pagamenti delle spese correnti”, depositando estratti conto volti a comprovare quanto sostenuto. Sul punto,
l'CC ha ulteriormente precisato che, in seguito a nuovo colloquio intercorso con il debitore, quest'ultimo ha riferito che la moglie è stata assunta in Svizzera con contratto “a chiamata” a tempo indeterminato da parte della ditta Rosolino, che ha lavorato due giorni a settimana, durante il week-end, come barista ed ha percependo uno stipendio mensile medio pari ad € 1.106,00 (CHF1.033) e che, allo stato, il datore di lavoro ha dichiarato che non è previsto che la signora venga chiamata Pt_2 nuovamente a lavorare (pagg. 2-3);
- dichiarato, circa la produzione di dichiarazioni dei redditi aggiornata che il debitore ha
“provveduto ad incaricare un CAF per la predisposizione e l'invio della stessa, ma che il documento fiscale non è ancora disponibile in quanto è stato necessario asseverare la certificazione dei redditi fornita dalla Svizzera, affinché gli stessi potessero essere inseriti nella dichiarazione italiana”; ha altresì precisato che il termine di trasmissione a fini fiscali non è scaduto e ha riservato il deposito “non appena disponibile”
(pagg.3,4).
2. Difetto di giurisdizione.
Ritiene il Collegio che non sussista la giurisdizione del tribunale adito per i motivi di seguito esposti.
L'art. 11, co.2, CCII dispone che “Fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea, la giurisdizione italiana sulla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza disciplinati dalla presente legge sussiste quando il debitore ha in Italia il centro degli interessi principali o una dipendenza”.
Il c.d. acronimo di “center of main interests”), è definito dall'art. 2 lett. m) del CCII CP_1 quale luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi, e che per le persone fisiche non esercenti l'attività di impresa ai sensi dell'art. 27 co 3 lettera b), dettato in tema di competenza, si presume (iuris tantum) coincidente con “la residenza o il domicilio e se questi sono sconosciuti con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita”.
La nozione di COMI adottata dall'art. 2 CCII non ha origine nazionale ma ricalca la nozione utilizzata nel Regolamento (UE) n. 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza, in particolare, l'art. 3, comma 1, del Regolamento (EU) 2015/848 definisce il Centre Of Main Interests of a debtor come “il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi.”
Occorre, dunque, chiedersi, al fine di verificare se vi sia giurisdizione del giudice italiano, se il debitore nel caso di specie abbia in Italia il centro degli interessi principali.
Dal certificato contestuale di stato di famiglia e di residenza, aggiornato alla data del
08.09.2025 (all.to 1, integrazione del 09.09.2025), il debitore risulta residente, unitamente alla propria famiglia, nel Comune di Sant'Ambrogio (TO), via Umberto I, n.93. Nel medesimo comune è situato un immobile di cui il debitore è proprietario nella misura di 1/6 (relazione, pag.9).
Mette conto osservare che, nella relazione datata 15.5.2025 l'CC ha dichiarato che, nel maggio del 2022, il debitore, per ragioni economiche, ha deciso di trasferirsi in Svizzera e che è poi stato raggiunto dalla moglie e dai figli nell'Ottobre del 2022 (relazione, pag. 4) e pertanto, il debitore “attualmente, per ragioni lavorative, vive insieme alla sua famiglia in
Svizzera a Fribourg, Route de la Singine, 12, ove risulta assunto a tempo indeterminato presso la ed al momento sta lavorando per la EC RR SA Controparte_2 come vetraio” (pag.5). Stante quanto dichiarato dallo stesso debitore, anche la moglie risulta attualmente assunta in Svizzera con contratto di lavoro a chiamata a tempo indeterminato
(pag.2, integrazione del 09.09.2025).
Inoltre, tra le spese mensili sostenute dal nucleo familiare in Svizzera, sono indicate anche le voci relative al pagamento dell'assicurazione medica obbligatoria nonché al pagamento delle spese scolastiche (relazione pag.17). Infine, l'CC ha dichiarato che “il nucleo familiare del ricorrente è domiciliato e vive prevalentemente in Svizzera” (pag.18, relazione).
In ragione di quanto sin qui esposto, e tenuto conto di quanto dichiarato dall'CC in sede di integrazione, si evince che, l'unico legame del debitore nonché dell'intero nucleo familiare con l'Italia e, in special modo, con il circondario di Torino è rappresentato dal dato formale della residenza nel Comune di Sant'Ambrogio (TO), nonché dalla quota di 1/6 di proprietà dell'immobile sito nel medesimo comune, presso cui la famiglia soggiorna quando torna in
Italia, avendo l'CC dichiarato che “La famiglia in genere rientra in Italia, presso la propria residenza, tutti i fine settimana”, risiedendo nell'immobile sopra indicato (pagg.5,6).
Sul punto, per maggior completezza, occorre altresì precisare che l'CC, ha ritenuto sussistente la giurisdizione italiana e la competenza del Tribunale di Torino anche in ragione del patrimonio immobiliare del debitore sito sul territorio italiano. Tuttavia, oltre all'immobile menzionato e all'immobile sito in Avigliana (TO), tale patrimonio appare essere costituito anche da un terreno, di cui il debitore è proprietario nella misura di 1/6 sito in Roccella Ionica
(RC) (pag.2, integrazione del 09.09.2025).
Occorre osservare che la affermazione dell'CC secondo cui la famiglia tornerebbe ogni fine settimana in Italia, a prescindere dalla rilevanza a fronte del lavoro e della frequentazione della scuola in Svizzera, non appare provata né può ritenersi verosimile. Il contratto di lavoro del debitore (doc. 4 allegato all'integrazione 9.9.2025) indica che il datore di lavoro è EC RR SA, sito a Grolley e l'CC ha dichiarato che sin dal maggio 2022 il debitore si è trasferito nel cantone di Friburgo e lo spostamento in Italia (Torino) da tale luogo appare non irrilevante dal punto di vista economico, sia utilizzando l'automobile che altri mezzi e comporta, secondo le indicazioni ricavabili dai sistemi di navigazione consultabili on line (google maps), un viaggio di oltre 3 e ½. A fronte di ciò e della mancata indicazione da parte del debitore di spese rilevanti per spostamenti, il viaggio in Italia ogni week end appare inverosimile e non provato.
Per quanto esposto, è provato che la famiglia vive in Svizzera. Come precisato dall'CC, infatti entrambi i coniugi hanno un contratto di lavoro a tempo indeterminato (la moglie in particolare contratto a chiamata) e i figli frequentano la scuola in Svizzera.
Pertanto, il dato formale della residenza in Italia appare smentito dalle affermazioni dell'CC ed il centro degli interessi del debitore, inteso come luogo ove egli esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi, a far data dall'anno 2022 (data di trasferimento a Friburgo dell'intero nucleo familiare) non può essere collocato in Italia bensì in Svizzera.
Non può, dunque, ritenersi che sussista ai sensi dell'art. 11 CCII la giurisdizione italiana.
P. Q. M.
dichiara il difetto di giurisdizione;
nulla in punto spese.
Così deciso in Torino, all'esito della camera di consiglio del 30 ottobre 2025
ll Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Carlotta Pittaluga dott. Enrico Astuni