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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 09/12/2025, n. 1476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1476 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Annalisa Gianfelice PresidenteEst
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 255 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa
DA
p.iva , con sede in Appignano (MC), Via Parte_1 P.IVA_1
Verdi n. 60, in persona dell'Amministratore Unico, Arch. nato a Parte_2
IN (MC) il 10/05/1956, Cod. Fisc. , rappresentata e difesa C.F._1 dall'Avv. Alberto Feliziani, ed elettivamente domiciliata preso il Suo Studio in
Macerata P.zza della Libertà 25
APPELLANTE
CONTRO
p.iva , con sede legale in Siena, Via Aldo Moro n. CP_1 P.IVA_2
13/15, in persona del Dott. , nato a [...] il [...], Cod. Fisc. CP_2
, mandataria e procuratrice speciale della C.F._2 Parte_3 con sede legale in Roma, Via Piemonte n. 8, rappresentata e difesa dall'Avv.
[...] MO TI, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in San Ginesio, Via
Picena snc
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 225/2024 pubblicata in data 30.01.2024 dal
Tribunale di Ancona in materia di leasing/opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni:
PER L'APPELLANTE
“in via preliminare, disporre inaudita altera parte ai sensi e per gli effetti degli artt.
351 c.3 e 283 c.p.c., ovvero previa convocazione delle parti, l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata in considerazione della manifesta fondatezza dell'impugnazione nonché del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nella premessa del presente atto;
in via istruttoria, ammettere i mezzi di prova già chiesti nella sede di prima istanza, per le ragioni esplicate nella parte motiva del presente atto, fatta eccezione per l'escussione testimoniale dell'Avv. Alberto Feliziani che qui, oggi, assume la veste di difensore e procuratore Parte_1
nel merito accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 225/2024 emessa dal Tribunale di Ancona il 30/01/2024 e pubblicata in data 31/01/2024 nel giudizio distinto a R.G. n. 4075/2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, previa revoca e/o annullamento del Decreto ingiuntivo. n.736/2020, emesso il 25/05/2020 dal Tribunale di Ancona e depositato il
27/05/2020 nel giudizio R.G. 2104/2020 instaurato da a Parte_3 mezzo della mandataria e procuratrice speciale mediante ricorso CP_1 monitorio datato 07/05/2020, nonché in totale riforma dello stesso:
pag. 2/21 In via pregiudiziale, per tutte le ragioni esposte nel motivo di opposizione n. I di cui all'atto di citazione in opposizione e da intendersi qui integralmente riportate per il principio di sinteticità degli atti processuali, accertare il difetto di legittimazione attiva della della che sta in giudizio a mezzo della mandataria e Controparte_3 procuratrice speciale , e per l'effetto dichiarare inammissibile e/o rigettare in CP_1 rito la domanda da questi promossa nei confronti della Parte_1
- Nel merito in via principale, per tutte le ragioni esposte nei motivi di opposizione da intendersi qui
integralmente riportati per il principio di sinteticità degli atti processuali, revocare il decreto ingiuntivo in quanto ingiusto ed illegittimo;
- Nel merito in via subordinata, per tutte le ragioni esposte nel motivo di opposizione n.
III dell'atto di citazione in opposizione e da intendersi qui integralmente riportate per il principio di sinteticità degli atti processuali, accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla mandataria della , in ragione della nullità del CP_4 Parte_3 contratto di Lesing. N. 12978 per violazione dell'art. 2744 c c e per l'effetto rigettare la domanda promossa nei confronti della poiché infondata in fatto ed in Parte_1 diritto.
- Nel merito in via subordinata, per tutte le ragioni esposte nel motivo di opposizione n.
II dell'atto di citazione in opposizione da intendersi qui integralmente riportate per il principio di sinteticità degli atti processuali, revocare il decreto ingiuntivo in quanto infondato in fatto ed in diritto ed illegittimo;
- Nel merito in via ulteriormente subordinata, per tutte le ragioni esposte nei motivi di opposizione n. II e IV dell'atto di citazione in opposizione e da intendersi qui integralmente riportati per il principio di sinteticità degli atti processuali, accertare e dichiarare l'applicazione di interessi usurari e, per l'effetto, dichiarare nullo il contratto di leasing n. 12978 e/o calcolare mediante idonea CTU la somma effettivamente e legittimamente dovuta dalla anche alla luce dei Parte_1 versamenti già effettuati a favore della concedente.
pag. 3/21 4) condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del
d.m. 55/2014 come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio. Al sottoscritto nominato procuratore antistatario nel giudizio di appello.
PER L'APPELLATA
“IN VIA PRELIMINARE rigettare la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata in quanto infondata in fatto e in diritto
2) NEL MERITO rigettare l'appello ex adverso formulato in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata
3) Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale adito, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 736/2020, emesso su istanza di nei confronti di CP_1 quale debitrice principale e dei fideiussori in solido per il pagamento Parte_1 della somma di € 12.988.510,78 oltre interessi, accessori e spese del procedimento monitorio.
Il credito traeva titolo dal contratto di locazione finanziaria n. 12978 stipulato in data
29.10.2009, tra la e la ed avente ad oggetto il Controparte_5 Parte_1
“Complesso immobiliare multifunzione in corso di costruzione in Falconara (AN) adiacente all'aeroporto “Raffaello Sanzio” via del Fossatello snc, costituito da albergo con parcheggio in corso di realizzazione…”. L'importo complessivamente finanziato era pari ad € 13.000.000,00, oltre iva, di cui € 4.800.000,00 (oltre iva) per l'acquisto dell'immobile ed € 8.200.000,00 (oltre iva) per la realizzazione delle opere e degli impianti. In adempimento alle relative pattuizioni la aveva Controparte_5
pag. 4/21 acquistato dalla stessa l'immobile in questione al prezzo di € Parte_1
4.800.000,00, oltre iva al 20% (per complessivi € 5.760.000,00), con atto di compravendita a rogito del Notaio Rep. 24318, Raccolta 9353 del Persona_1
29.10.2009. La società concedente aveva altresì provveduto al pagamento delle fatture emesse dalla venditrice per la realizzazione dell'impianto mediante una serie di bonifici effettuati per il complessivo importo di € 8.188.510,78 (oltre iva al 20%).
La durata della locazione finanziaria era stata pattuita dalle parti in mesi 216 per il corrispettivo complessivo di € 12.969.064,80 (oltre iva) mentre il prezzo di opzione era stato fissato in € 3.900.000,00 oltre iva.
Con comunicazione del 20.12.2016 società incorportante Controparte_6 quindi succeduta alla stessa nei suoi rapporti giuridici, risolveva il Controparte_5 contratto di leasing, azionando la clausola risolutiva espressa sul presupposto predeterminato contrattualmente dell'abbandono del cantiere e della definitiva interruzione dei lavori di costruzione dell'immobile, imputabili alla concessionaria. Per effetto della risoluzione richiedeva il pagamento della Controparte_6 somma corrispondente alle somme già corrisposte ad Parte_1
In data 04.05.2017 cedeva con le formalità e per gli effetti di cui Controparte_6 all'art. 58 T.U.B. il credito derivante dal presente contratto di leasing a Parte_3
[...]
Sulla scorta delle esposte premesse , rappresentata da Parte_3 CP_1 presentava ricorso per l'emissione di decreto ingiuntivo sulla base delle esposte premesse, il quale veniva accolto dal Tribunale di Ancona.
L'opposizione dell' si fondava sui seguenti presupposti: Parte_1
- Difetto di legittimazione attiva della cessionaria del credito opposta;
- Carenza dei requisiti del credito ex art. 633 c.p.c. ed assenza della prova scritta ex art. 634 c.p.c., necessari per l'emissione del credito ingiunto;
pag. 5/21 - Nullità del contratto di sale and lease back per violazione del divieto di patto commissorio, nonché a causa dell'intervenuta applicazione di tassi di interesse usurati;
Il giudice di prime cure riteneva provata la legittimazione attiva della cessionaria del credito accertando che quest'ultima avesse sufficientemente Parte_3 documentato l'inclusione della posizione relativa al contratto di leasing de quo nell'operazione cessoria posta in essere nelle formalità previste ai sensi dell'art. 58
T.U.B.
Il Tribunale di Ancona riteneva validamente azionata la clausola risolutiva espressa da parte della concedente essendo il fatto integrante Controparte_6
l'inadempimento (interruzione delle opere e abbandono del cantiere) rimasto incontestato in modo specifico dall'opponente. Quindi accertava che l'importo ingiunto a titolo di restituzione di quanto corrisposto direttamente alla ovverosia Parte_1
€ 4.800.000, oltre iva al 20% per l'acquisto del terreno edificabile e la restante parte, pari ad € 8.188.510,78, oltre iva al 20% a titolo di acconti per l'esecuzione delle opere di costruzione, corrispondenti alle fatture emesse dalla società opponente.
Quanto alla contestazione riguardante l'intervenuto pagamento parziale di alcuni fideiussori, il Tribunale di Ancona evidenziava come l'opposta avesse dedotto la presenza di un ulteriore contratto n. 14372, sottoscritto in data 31.03.2011, il quale aveva avuto un epilogo simile a quello de quo (n. 12978), in quanto anche questo era stato risolto per inadempimento della concedente. Dato che alcuna imputazione in relazione ai pagamenti verso era stata effettuata dai fideiussori, la CP_5 creditrice aveva imputato le somme ricevute al contratto n. 14372, debito meno garantito tra i due. La circostanza era rimasta incontestata.
Nel ritenere infondata la censura della violazione del patto commissorio ex art. 2744
c.c., Giudice di primo grado riqualificava il contratto da sale and lease back a leasing in costruendo, essendo il bene oggetto del contratto un bene futuro (da costruire) con conseguente e correlato rischio che l'inadempimento delle obbligazioni del concedente determinasse la mancata realizzazione del bene, sicché il trasferimento del solo terreno pag. 6/21 non poteva svolgere la funzione di garanzia, tipica del lease back, essendo la somma finanziata di gran lunga superiore dell'importo del terreno trasferito.
In secondo luogo, evidenziava come non vi fosse una posizione debitoria preesistente tra e l'utilizzatore. Rilevava, altresì, la mancanza della sproporzione tra il CP_5 valore del bene trasferito ed il corrispettivo versato dall'acquirente.
Il primo Giudice rigettava la contestazione dell'usurarietà degli interessi, valutandola generica per mancata allegazione della pattuizione originaria e delle some pagate ogni anno a titolo di interessi usurari. Ne derivava l'inammissibilità della richiesta CTU, poiché esplorativa.
proponeva appello avverso la predetta sentenza. Parte_1
Si costituiva , quale mandataria di chiedendo il rigetto CP_1 Parte_3 dell'appello. All'udienza del 22.09.2025 la causa è stata trattenuta a sentenza, sulle conclusioni precisate con note telematiche.
1. Col primo motivo di gravame la società appellante torna a contestare la titolarità̀ del credito azionato in capo alla , quale Controparte_7 cessionaria dei crediti della la società ricorda di avere, Controparte_5 contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, contestato la produzione documentale della asserita cessionaria, in particolare il doc. 9 contenente, lo stralcio della G.U. poiché mancante dell'ultima pagina della
Gazzetta Ufficiale (7/7), nonchè la missiva di datata 20/12/2016, CP_6 perché si riferisce ad altro e diverso contratto di leasing individuato con il n.
14372.
Il motivo è carente di specificità, atteso che il giudice di prime cure ha chiaramente ritenuto la prova della inclusione del credito azionato nella cessione in blocco sulla base del doc. n. 8 di parte opposta, contenente la documentazione notarile di tutte le posizioni pag. 7/21 debitorie oggetto di cessione, tra le quali, alla pagina 1, rigo n. 10 del relativo allegato, figura anche il leasing n. 12978 oggetto di causa.
La contestazione si risolve in definitiva nella contestazione della inclusione del credito nella cessione in blocco.
Sul punto la Cassazione ha chiarito, che sotto tale limitato aspetto, “le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo)” (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del
05/04/2023).
Va poi aggiunto che nella recente Cassazione civile sez. I, 29/02/2024 n.5478 si legge che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta
pag. 8/21 nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum;
il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, […]). Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, pag. 9/21 sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità».
Precisato ciò, i dati indicativi del credito ceduto sono riportati nella documentazione notarile di tutte le posizioni debitorie oggetto di cessione, tra le quali, alla pagina 1, rigo n. 10 del relativo allegato, figura anche il leasing n. 12978 oggetto di causa.
Osserva del resto il Collegio che vi sono plurimi elementi di natura presuntiva dai quali possa comunque desumersi che il credito oggetto della presente causa sia stato oggetto di cessione.
Va soprattutto osservato che la cessione del credito è un negozio consensuale privo di particolari stampi formali e non richiede il rispetto della forma scritta nemmeno ad probationem (in tal senso, Corte di Cassazione sentenza n. 7919 del
26/04/2004, Corte di Cassazione sentenza n. 1396 del 15/05/1974, Corte di
Cassazione sentenza n. 18016 del 09/07/2018, Corte di Cassazione ordinanza n. 17944 del 22/06/2023). Ne consegue che la prova di essa può essere fornita anche tramite presunzioni.
In tale ottica, occorre osservare che ha proposto il ricorso monitorio Parte_3 producendo tutti i documenti relativi all'obbligazione principale e all'obbligazione di pag. 10/21 garanzia. La disponibilità di essi non può diversamente spiegarsi se non presupponendo l'avvenuta cessione, e costituisce prova logica della cessione del credito.
Infine, non si comprendono le ragioni di timore della difesa appellante atteso che, anche qualora per mera ipotesi il titolare del credito non fosse ma un diverso Parte_3 soggetto (ad oggi totalmente inerte e mai palesatosi), parte appellante non è esposta al rischio di eseguire un pagamento non liberatorio, giusto il principio generale di cui al primo comma dell'art. 1189 c.c.: invero, il pagamento effettuato in esecuzione della sentenza di condanna che ha rigettato l'eccezione di carenza della titolarità del credito in capo alla controparte, riproposta tramite gravame, pone di per sé il solvens in una posizione di buona fede.
2. Il secondo motivo di gravame si articola in più profili di doglianza. In prima istanza la società appellante censura la sentenza gravata in punto di addebito dell'inadempimento, attesa l'indisponibilità del bene dell'appellante Parte_1
a far tempo dalla dichiarazione di fallimento del 2015. Osserva che il fallimento di essa società appellante, poi ritornata in bonis, le ha impedito di continuare nelle opere di edificazione dell'immobile. In secondo luogo, l'appellante lamenta la sproporzione della penale applicata, invocando l'applicazione dell'art. 1526 co .2 c.c. alla luce di Cassazione a Sezioni Unite n. 2061/2021.
Il motivo è infondato in entrambi i profili di doglianza.
In punto di diritto l'accertamento giudiziale della risoluzione di diritto in conseguenza dell'esercizio della clausola risolutiva espressa, pur non concernendo la gravità dell'inadempimento, assorbita nella predeterminazione contrattuale effettuata dalle parti del presupposto dell'inadempimento, postula la verifica della sussistenza del fatto costitutivo dell'inadempimento, nonché dell'imputabilità dello stesso.
In più compiuti termini: "La risoluzione di diritto del contratto conseguente all'applicazione di una clausola risolutiva espressa postula non soltanto la sussistenza,
pag. 11/21 ma anche l'imputabilità dell'inadempimento, in quanto la pattuizione di tale modalità di scioglimento dal contratto, pur eliminando ogni necessità di indagine in ordine all'importanza dell'inadempimento, non incide, per converso, sugli altri principi regolatori dell'istituto della risoluzione, né, in particolare, configura un'ipotesi di responsabilità senza colpa, onde, difettando il requisito della colpevolezza dell'inadempimento, la risoluzione non si verifica né, di conseguenza, può in alcun modo essere legittimamente pronunciata" (ex multis, Cass. Civ., sez. II, sentenza n.
9356 del 14 luglio 2000; Cass. Civ., sez III, sentenza 27 agosto 2013, n. 19602)
Il primo profilo di doglianza sollevata dall'appellante si riduce all'assenza di imputabilità dell'inadempimento a se stessa, debitrice della prestazione di curare la costruzione del complesso immobiliare.
Nell'ambito riparto dell'onere probatorio, la prova della non imputabilità dell'inadempimento è posta in capo al debitore secondo il dettato dell'art. 1218 c.c. In materia di responsabilità contrattuale la giurisprudenza è unanime nel gravare il creditore del solo onere allegativo dell'inadempimento, mentre in forza della presunzione di persistenza dell'obbligazione pone in capo al debitore il dovere di dimostrare il fatto estintivo della stessa, insito nell'esatto adempimento o, in alternativa, nel mancato adempimento per causa a lui non imputabile (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. II, 17/05/2024, n.13793; ex multis Cassazione civile sez. un., 11/01/2008,
n.577).
In tal senso e con particolare riguardo all'imputabilità dell'inadempimento: “In materia di responsabilità contrattuale, perché l'impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, deve essere offerta la prova della non imputabilità, anche remota, del fatto che ha impedito l'esecuzione della prestazione dovuta, non essendo rilevante, in mancanza, la configurabilità o meno del "factum principis" (ex multis Cassazione civile sez. III, 20/04/2023, n.10683)
Nel corso del giudizio di primo grado l'opponente non ha contestato in Parte_1 modo specifico né la sussistenza, tantomeno la non imputabilità a se stessa dell'abbandono del cantiere, fatto contemplato dal contratto quale presupposto per pag. 12/21 l'esercizio della clausola risolutiva espressa a favore dell'impresa concedente. Ne consegue che la sussistenza dell'inadempimento è da considerarsi fatto incontestato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.
L'appellante non ha allegato entro le preclusioni assertive, poste nelle memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. (rito ante riforma Cartabia), fatti diretti a dimostrare l'assenza della propria colpa, quindi dell'imputabilità circa la causazione dell'inadempimento, allegando soltanto con l'atto di appello la circostanza dell'indisponibilità dell'immobile nel corso della procedura di fallimento da parte di . Parte_1
Posto che la tardività dell'allegazione sarebbe di per sé sufficiente a determinare il rigetto del profilo di doglianza in forza del mancato adempimento dell'onus probandi, ad ogni modo questo Collegio ricorda come la curatela fallimentare non sia un soggetto distinto ed autonomo rispetto alla società fallita, bensì un organo nominato dal
Tribunale ad amministrarla in vista della tutela e miglior soddisfacimento dei creditori concorsuali. Pertanto, a livello soggettivo non vi è alcuna dualità tra curatela e società con la conseguenza che gli atti e i comportamenti posti in essere dalla curatela sono addebitali ed opponibili al soggetto fallito, quand'anche sia tornato in bonis per effetto della revoca del fallimento in sede di reclamo, come accaduto nel caso di specie.
Anche il secondo profilo di doglianza, riguardante la richiesta applicazione dell'art. 1526 co. 2 c.c. non merita accoglimento.
Deve osservarsi in via preliminare come manchi del tutto una domanda volta alla riduzione della penale, sicché siffatto motivo è diretto all'accoglimento di una domanda non esperita, neppure in via subordinata dall'opponente, odierna appellante.
Ad ogni modo il richiamo effettuato dall'appellante all'art. 1526 co. 2 c.c. è inconferente, in quanto prevedendo un'ipotesi speciale di riduzione della penale con riguardo al contratto con riserva di proprietà, tale disposizione si riferisce ed è applicabile esclusivamente all'ipotesi in cui sia richiesta una penale in conseguenza della risoluzione del contratto che preveda che i canoni già riscossi siano irripetibili, assicurando al giudice il potere di ridurre siffatta penale.
pag. 13/21 3. Con il terzo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di primo grado laddove ha riconosciuto l'efficacia dell'esercizio della clausola risolutiva espressa da parte di , esercitata dopo la dichiarazione di fallimento CP_5 di e prima che quest'ultima tornasse in bonis in seguito alla Parte_1 sentenza della Corte di Appello di Ancona di revoca dello status di fallita.
L'appellante afferma che l'unico titolare del potere di determinare la risoluzione del contratto fosse il curatore fallimentare, essendo preclusa tale possibilità al contraente in bonis nelle more della procedura concorsuale.
Il motivo è infondato.
La società concessionaria del leasing è stata dapprima dichiarata fallita dal Tribunale di Macerata in data 10.4.2015, per poi tornare in bonis in forza dell'accoglimento del reclamo da parte della Corte di Appello di Ancona con sentenza n. 1770/2018 depositata in data 17.8.2018. La comunicazione con cui risolveva il Controparte_6 contratto de quo è datata 20.12.2016, quindi è pervenuta nelle more del fallimento.
È vero che l'esercizio della clausola risolutiva espressa, anche dopo l'apertura di una procedura concorsuale (come il fallimento) sull'utilizzatore, è efficace solo se la risoluzione è avvenuta prima del fallimento, per evitare la applicazione dell'art. 72 quater Legge Fallimentare (LF). Se la risoluzione non è stata esercitata prima del fallimento, il contratto è ancora pendente, e si applicano i meccanismi di scioglimento previsti dalla legge fallimentare, che danno al curatore una facoltà di scelta;
nel caso di specie non risulta che il curatore abbia proceduto allo scioglimento del contratto.
In tal senso: “costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che dopo il fallimento del debitore il creditore non può proporre domanda di risoluzione del contratto, atteso che la relativa pronuncia produrrebbe altrimenti effetti restitutori e risarcitori lesivi del principio di paritario soddisfacimento dei creditori concorsuali e delle loro posizioni giuridiche;
con la conseguenza che la domanda, quand'anche finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno, è attratta dal foro fallimentare, dove va proposta incidentalmente, anche in sede di opposizione allo stato passivo” (cfr., fra pag. 14/21 tante, Cass. nn. 19914/2017, 25868/2011, 7178/2002, 12369/1998, 6713/1982; da ultimo Cassazione civile sez. I, 15/10/2024, ud. 24/01/2024, dep. 15/10/2024, n.26723).
Tuttavia, l'esercizio della clausola risolutiva espressa nelle more del fallimento da parte del contraente in bonis non può essere ritenuto del tutto inefficace, bensì trattandosi di un'inefficacia relativa e temporanea, allorché rivolta esclusivamente nei confronti della
Curatela fallimentare per la durata della procedura stessa. L'effetto risolutivo è quindi inopponibile al fallimento per le esposte ragioni di tutela della pars conditio creditorum.
Estinta la procedura trova applicazione l'art. 120 L.F. prevedente l'estinzione degli effetti fallimentari sul patrimonio del fallito, tra cui non può che rientrare anche l'inopponibilità della dichiarazione stragiudiziale di risolvere il contratto avvalendosi della clausola risolutiva espressa. Sicché la volontà allora espressa dal concedente riprende la propria efficacia con il ritorno in bonis della società utilizzatrice.
Deve osservarsi come a fronte della chiusura del fallimento, l'inadempimento della concessionaria non sia venuto meno, ovverosia il dato reale dell'abbandono del cantiere non è cessato con il ritorno in bonis di . Pertanto, estinti gli effetti del Parte_1 fallimento non può negarsi alla concedente, parte contrattuale in bonis, l'esperibilità in via stragiudiziale o giudiziale del rimedio risolutivo, volto a tutelarla da un'alterazione del sinallagma funzionale.
4. Con il quarto motivo l'appellante impugna la sentenza del Tribunale di Ancona circa il quantum del credito, laddove il primo Giudice non ha tenuto conto che il credito vantato da (poi incorporata da Controparte_5 [...]
nei confronti di fosse inferiore rispetto a quello CP_6 Parte_1 richiesto, emergendo dalla stessa missiva di risoluzione che la somma di €
1.300.000,00 fosse già stata corrisposta dal leasing in sede di sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria. Inoltre, eccepisce l'avvenuto pagamento di parte del credito da parte dei fideiussori per l'importo di € 4.500.000,00.
Il motivo è parzialmente fondato.
Dalla documentazione in atti è provato che in data 30.10.2009 emetteva CP_5 quietanza di pagamento nei confronti di per la somma di € 1.300.000,00 Parte_1
pag. 15/21 (Doc. 14 appellante) riguardante il contratto n. 12978, corrispondente all'importo dovuto da per il pagamento della prima rata. Di talché l'accertamento del Parte_1
Giudice di prime cure deve essere riformato sotto questo profilo.
Ne consegue che ricorre un'ipotesi di adempimento parziale dell'obbligazione, contemplata dall'art. 1384 c.c. quale presupposto della riduzione della penale, in relazione alla quale può procedersi d'ufficio, anche in assenza di una domanda della parte.
In tal senso: “In tema di clausola penale, il potere di riduzione ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c. a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio per ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela, e ciò sia con riferimento alla penale manifestamente eccessiva, sia con riferimento all'ipotesi in cui la riduzione avvenga perché l'obbligazione principale
è stata in parte eseguita, giacché in quest'ultimo caso la mancata previsione da parte dei contraenti di una riduzione della penale in caso di adempimento di parte dell'obbligazione si traduce comunque in una eccessività della penale se rapportata alla sola parte rimasta inadempiuta” (Cassazione civile sez. un., 13/09/2005, n.18128).
Pertanto, la clausola penale di cui all'art. 6 dell'allegato al contratto deve essere ridotta d'ufficio, sottraendo l'importo corrispondente all'adempimento parziale di €
1.300.000,00 dal quantum richiesto nella penale, oggetto di decreto ingiuntivo.
Quanto al pagamento di parte del credito da parte dei fideiussori per l'importo di €
4.500.000,00, la creditrice appellata non ne ha contestato la sussistenza, ma ha opposto che tale somma andrebbe imputata al rapporto n. 14372, in applicazione dell'art. 1193
c.c., essendo quest'ultimo il debito meno garantito in confronto al debito della causa in oggetto n. 12978. In accoglimento di siffatta tesi il Giudice di primo grado non ha imputato il pagamento dei fideiussori al rapporto de quo, riferendolo l'intera somma al rapporto n. 14372, ritenendolo il debito meno garantito tra i due.
Il profilo di doglianza si riduce ad una mera riproposizione della richiesta non accolta in primo grado, non censurando la ratio decidendi adottata in prime cure, tantomeno non individuando gli elementi idonei a sovvertirla. In tal senso l'appellante avrebbe dovuto pag. 16/21 allegare le ragioni per cui ai sensi dell'art. 1193 c.c. il pagamento dei fideiussori avrebbe dovuto essere imputato al rapporto n. 12978, piuttosto che al n. 14372. Al contrario dalla quietanza rilasciata da ai fideiussori (doc. 7 Controparte_6 opponente) non risulta alcuna imputazione esplicita del pagamento, mentre il criterio del debito meno garantito allegato dall'opposta è rimasto incontestato.
5. Con il quinto motivo l'appellante evidenzia che non è stato calcolato e decurtato il prezzo dell'immobile dalla somma dovuta, in violazione del divieto di patto commissorio, allorché avrebbe stipulato il contratto con la Controparte_5 sola finalità di procurarsi una garanzia, in spregio al restante ceto creditorio, coartando la volontà del debitore che volgeva in un periodo di difficoltà economica.
Il motivo è infondato.
Relativamente alla censura circa la mancata decurtazione del prezzo dell'immobile della somma dovuta a titolo di penale il motivo si riduce ad una duplicazione del profilo di doglianza già trattato nell'esaminare il secondo motivo di gravame.
Non merita accoglimento la censura riguardante la violazione del patto commissorio ex art. 2744 cc., sul punto non può che condividersi il giudizio effettuato dal Tribunale di
Ancona. In punto di diritto merita ricordare le linee ermeneutiche tracciate dalla S.C. per ravvisare nel contratto una prevalente funzione di garanzia, piuttosto che quella di scambio, costituente una deviazione della causa concreta da quella astratta del contratto, integrante la violazione del divieto di patto commissorio. Secondo la Cassazione gli indici sintomatici indicativi della violazione del patto commissorio sono ravvisabili nelle seguenti circostanze:
• esistenza di una situazione di credito e debito tra la società finanziaria e l'impresa venditrice utilizzatrice;
• difficoltà economiche di quest'ultima;
• sproporzione tra il valore del bene trasferito e il corrispettivo versato dall'acquirente.
pag. 17/21 In più compiuti termini: “In tema di violazione del divieto di patto commissorio in presenza di sale and lease back, l'indagine sugli elementi sintomatici è tipicamente di fatto, e in quanto tale sottratta al sindacato della Corte di cassazione se non per vizi di motivazione. In particolare, il contratto di sale and lease back - in forza del quale un'impresa vende un bene strumentale ad una società finanziaria, la quale ne paga il prezzo e contestualmente lo concede in locazione finanziaria alla stessa impresa venditrice, verso il pagamento di un canone e con possibilità di riacquisto del bene al termine del contratto per un prezzo normalmente molto inferiore al suo valore - configura un contratto d'impresa socialmente tipico che, come tale, è, in linea di massima, astrattamente valido, ferma la necessità di verificare, caso per caso, la presenza di elementi sintomatici atti ad evidenziare che la vendita è stata posta in essere in funzione di garanzia ed è volta, pertanto, ad aggirare il divieto del patto commissorio. A tal fine, l'operazione contrattuale può definirsi fraudolenta nel caso in cui si accerti, con una indagine che è tipicamente di fatto, sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della correttezza della motivazione, la ricorrenza di indici sintomatici (dei quali non è necessaria la compresenza) quali l'esistenza di una situazione di credito e debito tra la società finanziaria e l'impresa venditrice utilizzatrice;
le difficoltà economiche di quest'ultima; la sproporzione tra il valore del bene trasferito e il corrispettivo versato dall'acquirente; il cui accertamento, così come quello circa il carattere fittizio del sale and lease back, costituisce un'indagine di fatto, insindacabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione.” (Cassazione civile sez. III, 06/11/2024, n.28551; cfr. Cass., Sez. 3, n. 4664 del 22/2/2021; Cass., Sez.
1, n. 2219 del 25/1/2022).
Il caso di specie non è sussumibile entro il perimetro della violazione del divieto del patto commissorio. Dirimente è l'assenza di sproporzione tra il valore del bene e l'importo finanziato, che è sbilanciata nel caso nel senso opposto, allorché il valore totale del finanziamento è di € 13.000.000,00, mentre il valore del bene è stato dichiarato in € 4.800.000 (oltre iva), di talché la funzione di garanzia svolta dal bene non era neppure idonea a coprire l'intero importo finanziato.
pag. 18/21 Ad ogni modo, non risulta documentata anche una pregressa situazione di debito credito tra le parti. A tal scopo sono irrilevanti gli allegati rapporti di debito con CP_6
trattandosi di soggetti giuridici distinti.
[...]
6. Con il sesto motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha accertato che e Banca delle Marche S.p.A. fossero due Controparte_5 soggetti giuridici distinti, con la conseguenza che non ha ritenuto riferibili alla prima le esposizioni debitorie che aveva con la seconda. Parte_1
Il motivo è infondato.
In primo luogo, deve escludersi che vi sia identità di soggettività giuridica tra e allorché sotto un profilo giuridico sono Controparte_8 Controparte_6 soggetti autonomi e distinti, dotati ciascuno di un proprio patrimonio con il quale rispondono esclusivamente delle obbligazioni contratte da loro stessi.
E' inoltre del tutto irrilevante la circostanza dell'appartenenza della Controparte_5
e della Banca delle Marche al medesimo gruppo societario, atteso che detta circostanza non può essere assimilata, ai fini di valutazione circa il rispetto del divieto di patto commissorio, alla preesistenza di un debito del fornitore/utilizzatore verso l'acquirente/concedente.
La circostanza che fosse parte dello stesso gruppo societario di Controparte_5 non è di per sé idonea a provare la conoscenza di Controparte_6 CP_5 dell'esposizione debitoria di . Invero, quest'ultima non ha allegato la Parte_1 sussistenza di un collegamento negoziale tra la stipula del contratto di sale and lease back (riqualificato dal primo giudice in leasing in costruendo) ed il rapporto di debito/credito che legava a volto ad attribuire alla Parte_1 Controparte_6 cessione dell'immobile in esecuzione del contratto una funzione di garanzia a copertura del rapporto di debito/credito tra e . CP_6 Parte_1
pag. 19/21 Ad ogni modo l'accoglimento del motivo sarebbe di per sé inefficace a mutare l'esito della controversia, in quanto l'accertamento della unicità dei soggetti o comunque la sussistenza di un collegamento tra il contratto di leasing ed il rapporto di debito/credito con la banca non è elemento di per sé idoneo ad accertare la violazione del patto commissorio, dovendo sussistere altresì anche il requisito della sproporzione tra il valore del bene ed la somma finanziata, come sopra esposto assente nel caso di specie.
7. Esaurita la trattazione dei motivi di gravame, all'accoglimento parziale dell' appello consegue la revoca del decreto ingiuntivo, dovendosi disporre la condanna dell'opponente per una somma inferiore a quella oggetto di decreto ingiuntivo, pari a € 12.988.510,78 oltre Iva al 20% meno € 1.300.000,00 oltre iva al 20%, per un risultato di € 11.688.510,78, oltre Iva al 20%, a cui devono aggiungersi gli interessi legali a decorrere dalla notifica del decreto ingiuntivo.
L'accoglimento solo parziale del gravame con la conseguente riduzione della somma per cui è stata disposta la condanna in primo grado giustifica, quale ipotesi di soccombenza reciproca, la compensazione fra le parti delle spese di lite del doppio grado in ragione di un terzo, ponendosi i restanti due terzi a carico , in Parte_1 quanto rimane comunque soccombente, secondo l'esito finale della lite. Le spese di lite vanno liquidate per l'importo di € 8.149 per la fase studio, € 4.738 per la fase introduttiva ed € 13.548 per la fase decisionale, oltre accessori come per legge, considerati gli importi minimi tabellari con riguardo al valore della controversia, prossimo al valore inferiore della forchetta di scaglione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di quale mandataria e procuratrice speciale Parte_1 CP_1 della avverso la sentenza in epigrafe, così provvede: Parte_3
- Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza gravata
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 736/2020, emesso il 25/05/2020 dal Tribunale di
Ancona;
pag. 20/21 - Condanna al pagamento nei confronti di Parte_1 Parte_3 della somma di € 11.688.510,78, oltre Iva al 20%, oltre interessi legali dalla data di notifica del decreto ingiuntivo fino al giorno del saldo;
- Condanna a rifondere in favore di i due terzi delle Parte_1 CP_1 spese di lite del doppio grado di giudizio, compensandosi fra le parti un terzo, spese che si liquidano quanto al primo grado come da sentenza appellata, quanto al presente grado in € 8.149,00 per la fase studio, € 4.738,00 per la fase introduttiva ed € 13.548,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario al
15%, iva e cap come per legge;
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 14.10.2025
Il Presidente est.
(Dott.ssa Annalisa Gianfelice)
pag. 21/21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Annalisa Gianfelice PresidenteEst
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 255 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa
DA
p.iva , con sede in Appignano (MC), Via Parte_1 P.IVA_1
Verdi n. 60, in persona dell'Amministratore Unico, Arch. nato a Parte_2
IN (MC) il 10/05/1956, Cod. Fisc. , rappresentata e difesa C.F._1 dall'Avv. Alberto Feliziani, ed elettivamente domiciliata preso il Suo Studio in
Macerata P.zza della Libertà 25
APPELLANTE
CONTRO
p.iva , con sede legale in Siena, Via Aldo Moro n. CP_1 P.IVA_2
13/15, in persona del Dott. , nato a [...] il [...], Cod. Fisc. CP_2
, mandataria e procuratrice speciale della C.F._2 Parte_3 con sede legale in Roma, Via Piemonte n. 8, rappresentata e difesa dall'Avv.
[...] MO TI, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in San Ginesio, Via
Picena snc
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 225/2024 pubblicata in data 30.01.2024 dal
Tribunale di Ancona in materia di leasing/opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni:
PER L'APPELLANTE
“in via preliminare, disporre inaudita altera parte ai sensi e per gli effetti degli artt.
351 c.3 e 283 c.p.c., ovvero previa convocazione delle parti, l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata in considerazione della manifesta fondatezza dell'impugnazione nonché del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nella premessa del presente atto;
in via istruttoria, ammettere i mezzi di prova già chiesti nella sede di prima istanza, per le ragioni esplicate nella parte motiva del presente atto, fatta eccezione per l'escussione testimoniale dell'Avv. Alberto Feliziani che qui, oggi, assume la veste di difensore e procuratore Parte_1
nel merito accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 225/2024 emessa dal Tribunale di Ancona il 30/01/2024 e pubblicata in data 31/01/2024 nel giudizio distinto a R.G. n. 4075/2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, previa revoca e/o annullamento del Decreto ingiuntivo. n.736/2020, emesso il 25/05/2020 dal Tribunale di Ancona e depositato il
27/05/2020 nel giudizio R.G. 2104/2020 instaurato da a Parte_3 mezzo della mandataria e procuratrice speciale mediante ricorso CP_1 monitorio datato 07/05/2020, nonché in totale riforma dello stesso:
pag. 2/21 In via pregiudiziale, per tutte le ragioni esposte nel motivo di opposizione n. I di cui all'atto di citazione in opposizione e da intendersi qui integralmente riportate per il principio di sinteticità degli atti processuali, accertare il difetto di legittimazione attiva della della che sta in giudizio a mezzo della mandataria e Controparte_3 procuratrice speciale , e per l'effetto dichiarare inammissibile e/o rigettare in CP_1 rito la domanda da questi promossa nei confronti della Parte_1
- Nel merito in via principale, per tutte le ragioni esposte nei motivi di opposizione da intendersi qui
integralmente riportati per il principio di sinteticità degli atti processuali, revocare il decreto ingiuntivo in quanto ingiusto ed illegittimo;
- Nel merito in via subordinata, per tutte le ragioni esposte nel motivo di opposizione n.
III dell'atto di citazione in opposizione e da intendersi qui integralmente riportate per il principio di sinteticità degli atti processuali, accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla mandataria della , in ragione della nullità del CP_4 Parte_3 contratto di Lesing. N. 12978 per violazione dell'art. 2744 c c e per l'effetto rigettare la domanda promossa nei confronti della poiché infondata in fatto ed in Parte_1 diritto.
- Nel merito in via subordinata, per tutte le ragioni esposte nel motivo di opposizione n.
II dell'atto di citazione in opposizione da intendersi qui integralmente riportate per il principio di sinteticità degli atti processuali, revocare il decreto ingiuntivo in quanto infondato in fatto ed in diritto ed illegittimo;
- Nel merito in via ulteriormente subordinata, per tutte le ragioni esposte nei motivi di opposizione n. II e IV dell'atto di citazione in opposizione e da intendersi qui integralmente riportati per il principio di sinteticità degli atti processuali, accertare e dichiarare l'applicazione di interessi usurari e, per l'effetto, dichiarare nullo il contratto di leasing n. 12978 e/o calcolare mediante idonea CTU la somma effettivamente e legittimamente dovuta dalla anche alla luce dei Parte_1 versamenti già effettuati a favore della concedente.
pag. 3/21 4) condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del
d.m. 55/2014 come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio. Al sottoscritto nominato procuratore antistatario nel giudizio di appello.
PER L'APPELLATA
“IN VIA PRELIMINARE rigettare la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata in quanto infondata in fatto e in diritto
2) NEL MERITO rigettare l'appello ex adverso formulato in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata
3) Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale adito, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 736/2020, emesso su istanza di nei confronti di CP_1 quale debitrice principale e dei fideiussori in solido per il pagamento Parte_1 della somma di € 12.988.510,78 oltre interessi, accessori e spese del procedimento monitorio.
Il credito traeva titolo dal contratto di locazione finanziaria n. 12978 stipulato in data
29.10.2009, tra la e la ed avente ad oggetto il Controparte_5 Parte_1
“Complesso immobiliare multifunzione in corso di costruzione in Falconara (AN) adiacente all'aeroporto “Raffaello Sanzio” via del Fossatello snc, costituito da albergo con parcheggio in corso di realizzazione…”. L'importo complessivamente finanziato era pari ad € 13.000.000,00, oltre iva, di cui € 4.800.000,00 (oltre iva) per l'acquisto dell'immobile ed € 8.200.000,00 (oltre iva) per la realizzazione delle opere e degli impianti. In adempimento alle relative pattuizioni la aveva Controparte_5
pag. 4/21 acquistato dalla stessa l'immobile in questione al prezzo di € Parte_1
4.800.000,00, oltre iva al 20% (per complessivi € 5.760.000,00), con atto di compravendita a rogito del Notaio Rep. 24318, Raccolta 9353 del Persona_1
29.10.2009. La società concedente aveva altresì provveduto al pagamento delle fatture emesse dalla venditrice per la realizzazione dell'impianto mediante una serie di bonifici effettuati per il complessivo importo di € 8.188.510,78 (oltre iva al 20%).
La durata della locazione finanziaria era stata pattuita dalle parti in mesi 216 per il corrispettivo complessivo di € 12.969.064,80 (oltre iva) mentre il prezzo di opzione era stato fissato in € 3.900.000,00 oltre iva.
Con comunicazione del 20.12.2016 società incorportante Controparte_6 quindi succeduta alla stessa nei suoi rapporti giuridici, risolveva il Controparte_5 contratto di leasing, azionando la clausola risolutiva espressa sul presupposto predeterminato contrattualmente dell'abbandono del cantiere e della definitiva interruzione dei lavori di costruzione dell'immobile, imputabili alla concessionaria. Per effetto della risoluzione richiedeva il pagamento della Controparte_6 somma corrispondente alle somme già corrisposte ad Parte_1
In data 04.05.2017 cedeva con le formalità e per gli effetti di cui Controparte_6 all'art. 58 T.U.B. il credito derivante dal presente contratto di leasing a Parte_3
[...]
Sulla scorta delle esposte premesse , rappresentata da Parte_3 CP_1 presentava ricorso per l'emissione di decreto ingiuntivo sulla base delle esposte premesse, il quale veniva accolto dal Tribunale di Ancona.
L'opposizione dell' si fondava sui seguenti presupposti: Parte_1
- Difetto di legittimazione attiva della cessionaria del credito opposta;
- Carenza dei requisiti del credito ex art. 633 c.p.c. ed assenza della prova scritta ex art. 634 c.p.c., necessari per l'emissione del credito ingiunto;
pag. 5/21 - Nullità del contratto di sale and lease back per violazione del divieto di patto commissorio, nonché a causa dell'intervenuta applicazione di tassi di interesse usurati;
Il giudice di prime cure riteneva provata la legittimazione attiva della cessionaria del credito accertando che quest'ultima avesse sufficientemente Parte_3 documentato l'inclusione della posizione relativa al contratto di leasing de quo nell'operazione cessoria posta in essere nelle formalità previste ai sensi dell'art. 58
T.U.B.
Il Tribunale di Ancona riteneva validamente azionata la clausola risolutiva espressa da parte della concedente essendo il fatto integrante Controparte_6
l'inadempimento (interruzione delle opere e abbandono del cantiere) rimasto incontestato in modo specifico dall'opponente. Quindi accertava che l'importo ingiunto a titolo di restituzione di quanto corrisposto direttamente alla ovverosia Parte_1
€ 4.800.000, oltre iva al 20% per l'acquisto del terreno edificabile e la restante parte, pari ad € 8.188.510,78, oltre iva al 20% a titolo di acconti per l'esecuzione delle opere di costruzione, corrispondenti alle fatture emesse dalla società opponente.
Quanto alla contestazione riguardante l'intervenuto pagamento parziale di alcuni fideiussori, il Tribunale di Ancona evidenziava come l'opposta avesse dedotto la presenza di un ulteriore contratto n. 14372, sottoscritto in data 31.03.2011, il quale aveva avuto un epilogo simile a quello de quo (n. 12978), in quanto anche questo era stato risolto per inadempimento della concedente. Dato che alcuna imputazione in relazione ai pagamenti verso era stata effettuata dai fideiussori, la CP_5 creditrice aveva imputato le somme ricevute al contratto n. 14372, debito meno garantito tra i due. La circostanza era rimasta incontestata.
Nel ritenere infondata la censura della violazione del patto commissorio ex art. 2744
c.c., Giudice di primo grado riqualificava il contratto da sale and lease back a leasing in costruendo, essendo il bene oggetto del contratto un bene futuro (da costruire) con conseguente e correlato rischio che l'inadempimento delle obbligazioni del concedente determinasse la mancata realizzazione del bene, sicché il trasferimento del solo terreno pag. 6/21 non poteva svolgere la funzione di garanzia, tipica del lease back, essendo la somma finanziata di gran lunga superiore dell'importo del terreno trasferito.
In secondo luogo, evidenziava come non vi fosse una posizione debitoria preesistente tra e l'utilizzatore. Rilevava, altresì, la mancanza della sproporzione tra il CP_5 valore del bene trasferito ed il corrispettivo versato dall'acquirente.
Il primo Giudice rigettava la contestazione dell'usurarietà degli interessi, valutandola generica per mancata allegazione della pattuizione originaria e delle some pagate ogni anno a titolo di interessi usurari. Ne derivava l'inammissibilità della richiesta CTU, poiché esplorativa.
proponeva appello avverso la predetta sentenza. Parte_1
Si costituiva , quale mandataria di chiedendo il rigetto CP_1 Parte_3 dell'appello. All'udienza del 22.09.2025 la causa è stata trattenuta a sentenza, sulle conclusioni precisate con note telematiche.
1. Col primo motivo di gravame la società appellante torna a contestare la titolarità̀ del credito azionato in capo alla , quale Controparte_7 cessionaria dei crediti della la società ricorda di avere, Controparte_5 contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, contestato la produzione documentale della asserita cessionaria, in particolare il doc. 9 contenente, lo stralcio della G.U. poiché mancante dell'ultima pagina della
Gazzetta Ufficiale (7/7), nonchè la missiva di datata 20/12/2016, CP_6 perché si riferisce ad altro e diverso contratto di leasing individuato con il n.
14372.
Il motivo è carente di specificità, atteso che il giudice di prime cure ha chiaramente ritenuto la prova della inclusione del credito azionato nella cessione in blocco sulla base del doc. n. 8 di parte opposta, contenente la documentazione notarile di tutte le posizioni pag. 7/21 debitorie oggetto di cessione, tra le quali, alla pagina 1, rigo n. 10 del relativo allegato, figura anche il leasing n. 12978 oggetto di causa.
La contestazione si risolve in definitiva nella contestazione della inclusione del credito nella cessione in blocco.
Sul punto la Cassazione ha chiarito, che sotto tale limitato aspetto, “le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo)” (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del
05/04/2023).
Va poi aggiunto che nella recente Cassazione civile sez. I, 29/02/2024 n.5478 si legge che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta
pag. 8/21 nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum;
il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, […]). Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, pag. 9/21 sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità».
Precisato ciò, i dati indicativi del credito ceduto sono riportati nella documentazione notarile di tutte le posizioni debitorie oggetto di cessione, tra le quali, alla pagina 1, rigo n. 10 del relativo allegato, figura anche il leasing n. 12978 oggetto di causa.
Osserva del resto il Collegio che vi sono plurimi elementi di natura presuntiva dai quali possa comunque desumersi che il credito oggetto della presente causa sia stato oggetto di cessione.
Va soprattutto osservato che la cessione del credito è un negozio consensuale privo di particolari stampi formali e non richiede il rispetto della forma scritta nemmeno ad probationem (in tal senso, Corte di Cassazione sentenza n. 7919 del
26/04/2004, Corte di Cassazione sentenza n. 1396 del 15/05/1974, Corte di
Cassazione sentenza n. 18016 del 09/07/2018, Corte di Cassazione ordinanza n. 17944 del 22/06/2023). Ne consegue che la prova di essa può essere fornita anche tramite presunzioni.
In tale ottica, occorre osservare che ha proposto il ricorso monitorio Parte_3 producendo tutti i documenti relativi all'obbligazione principale e all'obbligazione di pag. 10/21 garanzia. La disponibilità di essi non può diversamente spiegarsi se non presupponendo l'avvenuta cessione, e costituisce prova logica della cessione del credito.
Infine, non si comprendono le ragioni di timore della difesa appellante atteso che, anche qualora per mera ipotesi il titolare del credito non fosse ma un diverso Parte_3 soggetto (ad oggi totalmente inerte e mai palesatosi), parte appellante non è esposta al rischio di eseguire un pagamento non liberatorio, giusto il principio generale di cui al primo comma dell'art. 1189 c.c.: invero, il pagamento effettuato in esecuzione della sentenza di condanna che ha rigettato l'eccezione di carenza della titolarità del credito in capo alla controparte, riproposta tramite gravame, pone di per sé il solvens in una posizione di buona fede.
2. Il secondo motivo di gravame si articola in più profili di doglianza. In prima istanza la società appellante censura la sentenza gravata in punto di addebito dell'inadempimento, attesa l'indisponibilità del bene dell'appellante Parte_1
a far tempo dalla dichiarazione di fallimento del 2015. Osserva che il fallimento di essa società appellante, poi ritornata in bonis, le ha impedito di continuare nelle opere di edificazione dell'immobile. In secondo luogo, l'appellante lamenta la sproporzione della penale applicata, invocando l'applicazione dell'art. 1526 co .2 c.c. alla luce di Cassazione a Sezioni Unite n. 2061/2021.
Il motivo è infondato in entrambi i profili di doglianza.
In punto di diritto l'accertamento giudiziale della risoluzione di diritto in conseguenza dell'esercizio della clausola risolutiva espressa, pur non concernendo la gravità dell'inadempimento, assorbita nella predeterminazione contrattuale effettuata dalle parti del presupposto dell'inadempimento, postula la verifica della sussistenza del fatto costitutivo dell'inadempimento, nonché dell'imputabilità dello stesso.
In più compiuti termini: "La risoluzione di diritto del contratto conseguente all'applicazione di una clausola risolutiva espressa postula non soltanto la sussistenza,
pag. 11/21 ma anche l'imputabilità dell'inadempimento, in quanto la pattuizione di tale modalità di scioglimento dal contratto, pur eliminando ogni necessità di indagine in ordine all'importanza dell'inadempimento, non incide, per converso, sugli altri principi regolatori dell'istituto della risoluzione, né, in particolare, configura un'ipotesi di responsabilità senza colpa, onde, difettando il requisito della colpevolezza dell'inadempimento, la risoluzione non si verifica né, di conseguenza, può in alcun modo essere legittimamente pronunciata" (ex multis, Cass. Civ., sez. II, sentenza n.
9356 del 14 luglio 2000; Cass. Civ., sez III, sentenza 27 agosto 2013, n. 19602)
Il primo profilo di doglianza sollevata dall'appellante si riduce all'assenza di imputabilità dell'inadempimento a se stessa, debitrice della prestazione di curare la costruzione del complesso immobiliare.
Nell'ambito riparto dell'onere probatorio, la prova della non imputabilità dell'inadempimento è posta in capo al debitore secondo il dettato dell'art. 1218 c.c. In materia di responsabilità contrattuale la giurisprudenza è unanime nel gravare il creditore del solo onere allegativo dell'inadempimento, mentre in forza della presunzione di persistenza dell'obbligazione pone in capo al debitore il dovere di dimostrare il fatto estintivo della stessa, insito nell'esatto adempimento o, in alternativa, nel mancato adempimento per causa a lui non imputabile (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. II, 17/05/2024, n.13793; ex multis Cassazione civile sez. un., 11/01/2008,
n.577).
In tal senso e con particolare riguardo all'imputabilità dell'inadempimento: “In materia di responsabilità contrattuale, perché l'impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, deve essere offerta la prova della non imputabilità, anche remota, del fatto che ha impedito l'esecuzione della prestazione dovuta, non essendo rilevante, in mancanza, la configurabilità o meno del "factum principis" (ex multis Cassazione civile sez. III, 20/04/2023, n.10683)
Nel corso del giudizio di primo grado l'opponente non ha contestato in Parte_1 modo specifico né la sussistenza, tantomeno la non imputabilità a se stessa dell'abbandono del cantiere, fatto contemplato dal contratto quale presupposto per pag. 12/21 l'esercizio della clausola risolutiva espressa a favore dell'impresa concedente. Ne consegue che la sussistenza dell'inadempimento è da considerarsi fatto incontestato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.
L'appellante non ha allegato entro le preclusioni assertive, poste nelle memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. (rito ante riforma Cartabia), fatti diretti a dimostrare l'assenza della propria colpa, quindi dell'imputabilità circa la causazione dell'inadempimento, allegando soltanto con l'atto di appello la circostanza dell'indisponibilità dell'immobile nel corso della procedura di fallimento da parte di . Parte_1
Posto che la tardività dell'allegazione sarebbe di per sé sufficiente a determinare il rigetto del profilo di doglianza in forza del mancato adempimento dell'onus probandi, ad ogni modo questo Collegio ricorda come la curatela fallimentare non sia un soggetto distinto ed autonomo rispetto alla società fallita, bensì un organo nominato dal
Tribunale ad amministrarla in vista della tutela e miglior soddisfacimento dei creditori concorsuali. Pertanto, a livello soggettivo non vi è alcuna dualità tra curatela e società con la conseguenza che gli atti e i comportamenti posti in essere dalla curatela sono addebitali ed opponibili al soggetto fallito, quand'anche sia tornato in bonis per effetto della revoca del fallimento in sede di reclamo, come accaduto nel caso di specie.
Anche il secondo profilo di doglianza, riguardante la richiesta applicazione dell'art. 1526 co. 2 c.c. non merita accoglimento.
Deve osservarsi in via preliminare come manchi del tutto una domanda volta alla riduzione della penale, sicché siffatto motivo è diretto all'accoglimento di una domanda non esperita, neppure in via subordinata dall'opponente, odierna appellante.
Ad ogni modo il richiamo effettuato dall'appellante all'art. 1526 co. 2 c.c. è inconferente, in quanto prevedendo un'ipotesi speciale di riduzione della penale con riguardo al contratto con riserva di proprietà, tale disposizione si riferisce ed è applicabile esclusivamente all'ipotesi in cui sia richiesta una penale in conseguenza della risoluzione del contratto che preveda che i canoni già riscossi siano irripetibili, assicurando al giudice il potere di ridurre siffatta penale.
pag. 13/21 3. Con il terzo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di primo grado laddove ha riconosciuto l'efficacia dell'esercizio della clausola risolutiva espressa da parte di , esercitata dopo la dichiarazione di fallimento CP_5 di e prima che quest'ultima tornasse in bonis in seguito alla Parte_1 sentenza della Corte di Appello di Ancona di revoca dello status di fallita.
L'appellante afferma che l'unico titolare del potere di determinare la risoluzione del contratto fosse il curatore fallimentare, essendo preclusa tale possibilità al contraente in bonis nelle more della procedura concorsuale.
Il motivo è infondato.
La società concessionaria del leasing è stata dapprima dichiarata fallita dal Tribunale di Macerata in data 10.4.2015, per poi tornare in bonis in forza dell'accoglimento del reclamo da parte della Corte di Appello di Ancona con sentenza n. 1770/2018 depositata in data 17.8.2018. La comunicazione con cui risolveva il Controparte_6 contratto de quo è datata 20.12.2016, quindi è pervenuta nelle more del fallimento.
È vero che l'esercizio della clausola risolutiva espressa, anche dopo l'apertura di una procedura concorsuale (come il fallimento) sull'utilizzatore, è efficace solo se la risoluzione è avvenuta prima del fallimento, per evitare la applicazione dell'art. 72 quater Legge Fallimentare (LF). Se la risoluzione non è stata esercitata prima del fallimento, il contratto è ancora pendente, e si applicano i meccanismi di scioglimento previsti dalla legge fallimentare, che danno al curatore una facoltà di scelta;
nel caso di specie non risulta che il curatore abbia proceduto allo scioglimento del contratto.
In tal senso: “costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che dopo il fallimento del debitore il creditore non può proporre domanda di risoluzione del contratto, atteso che la relativa pronuncia produrrebbe altrimenti effetti restitutori e risarcitori lesivi del principio di paritario soddisfacimento dei creditori concorsuali e delle loro posizioni giuridiche;
con la conseguenza che la domanda, quand'anche finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno, è attratta dal foro fallimentare, dove va proposta incidentalmente, anche in sede di opposizione allo stato passivo” (cfr., fra pag. 14/21 tante, Cass. nn. 19914/2017, 25868/2011, 7178/2002, 12369/1998, 6713/1982; da ultimo Cassazione civile sez. I, 15/10/2024, ud. 24/01/2024, dep. 15/10/2024, n.26723).
Tuttavia, l'esercizio della clausola risolutiva espressa nelle more del fallimento da parte del contraente in bonis non può essere ritenuto del tutto inefficace, bensì trattandosi di un'inefficacia relativa e temporanea, allorché rivolta esclusivamente nei confronti della
Curatela fallimentare per la durata della procedura stessa. L'effetto risolutivo è quindi inopponibile al fallimento per le esposte ragioni di tutela della pars conditio creditorum.
Estinta la procedura trova applicazione l'art. 120 L.F. prevedente l'estinzione degli effetti fallimentari sul patrimonio del fallito, tra cui non può che rientrare anche l'inopponibilità della dichiarazione stragiudiziale di risolvere il contratto avvalendosi della clausola risolutiva espressa. Sicché la volontà allora espressa dal concedente riprende la propria efficacia con il ritorno in bonis della società utilizzatrice.
Deve osservarsi come a fronte della chiusura del fallimento, l'inadempimento della concessionaria non sia venuto meno, ovverosia il dato reale dell'abbandono del cantiere non è cessato con il ritorno in bonis di . Pertanto, estinti gli effetti del Parte_1 fallimento non può negarsi alla concedente, parte contrattuale in bonis, l'esperibilità in via stragiudiziale o giudiziale del rimedio risolutivo, volto a tutelarla da un'alterazione del sinallagma funzionale.
4. Con il quarto motivo l'appellante impugna la sentenza del Tribunale di Ancona circa il quantum del credito, laddove il primo Giudice non ha tenuto conto che il credito vantato da (poi incorporata da Controparte_5 [...]
nei confronti di fosse inferiore rispetto a quello CP_6 Parte_1 richiesto, emergendo dalla stessa missiva di risoluzione che la somma di €
1.300.000,00 fosse già stata corrisposta dal leasing in sede di sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria. Inoltre, eccepisce l'avvenuto pagamento di parte del credito da parte dei fideiussori per l'importo di € 4.500.000,00.
Il motivo è parzialmente fondato.
Dalla documentazione in atti è provato che in data 30.10.2009 emetteva CP_5 quietanza di pagamento nei confronti di per la somma di € 1.300.000,00 Parte_1
pag. 15/21 (Doc. 14 appellante) riguardante il contratto n. 12978, corrispondente all'importo dovuto da per il pagamento della prima rata. Di talché l'accertamento del Parte_1
Giudice di prime cure deve essere riformato sotto questo profilo.
Ne consegue che ricorre un'ipotesi di adempimento parziale dell'obbligazione, contemplata dall'art. 1384 c.c. quale presupposto della riduzione della penale, in relazione alla quale può procedersi d'ufficio, anche in assenza di una domanda della parte.
In tal senso: “In tema di clausola penale, il potere di riduzione ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c. a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio per ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela, e ciò sia con riferimento alla penale manifestamente eccessiva, sia con riferimento all'ipotesi in cui la riduzione avvenga perché l'obbligazione principale
è stata in parte eseguita, giacché in quest'ultimo caso la mancata previsione da parte dei contraenti di una riduzione della penale in caso di adempimento di parte dell'obbligazione si traduce comunque in una eccessività della penale se rapportata alla sola parte rimasta inadempiuta” (Cassazione civile sez. un., 13/09/2005, n.18128).
Pertanto, la clausola penale di cui all'art. 6 dell'allegato al contratto deve essere ridotta d'ufficio, sottraendo l'importo corrispondente all'adempimento parziale di €
1.300.000,00 dal quantum richiesto nella penale, oggetto di decreto ingiuntivo.
Quanto al pagamento di parte del credito da parte dei fideiussori per l'importo di €
4.500.000,00, la creditrice appellata non ne ha contestato la sussistenza, ma ha opposto che tale somma andrebbe imputata al rapporto n. 14372, in applicazione dell'art. 1193
c.c., essendo quest'ultimo il debito meno garantito in confronto al debito della causa in oggetto n. 12978. In accoglimento di siffatta tesi il Giudice di primo grado non ha imputato il pagamento dei fideiussori al rapporto de quo, riferendolo l'intera somma al rapporto n. 14372, ritenendolo il debito meno garantito tra i due.
Il profilo di doglianza si riduce ad una mera riproposizione della richiesta non accolta in primo grado, non censurando la ratio decidendi adottata in prime cure, tantomeno non individuando gli elementi idonei a sovvertirla. In tal senso l'appellante avrebbe dovuto pag. 16/21 allegare le ragioni per cui ai sensi dell'art. 1193 c.c. il pagamento dei fideiussori avrebbe dovuto essere imputato al rapporto n. 12978, piuttosto che al n. 14372. Al contrario dalla quietanza rilasciata da ai fideiussori (doc. 7 Controparte_6 opponente) non risulta alcuna imputazione esplicita del pagamento, mentre il criterio del debito meno garantito allegato dall'opposta è rimasto incontestato.
5. Con il quinto motivo l'appellante evidenzia che non è stato calcolato e decurtato il prezzo dell'immobile dalla somma dovuta, in violazione del divieto di patto commissorio, allorché avrebbe stipulato il contratto con la Controparte_5 sola finalità di procurarsi una garanzia, in spregio al restante ceto creditorio, coartando la volontà del debitore che volgeva in un periodo di difficoltà economica.
Il motivo è infondato.
Relativamente alla censura circa la mancata decurtazione del prezzo dell'immobile della somma dovuta a titolo di penale il motivo si riduce ad una duplicazione del profilo di doglianza già trattato nell'esaminare il secondo motivo di gravame.
Non merita accoglimento la censura riguardante la violazione del patto commissorio ex art. 2744 cc., sul punto non può che condividersi il giudizio effettuato dal Tribunale di
Ancona. In punto di diritto merita ricordare le linee ermeneutiche tracciate dalla S.C. per ravvisare nel contratto una prevalente funzione di garanzia, piuttosto che quella di scambio, costituente una deviazione della causa concreta da quella astratta del contratto, integrante la violazione del divieto di patto commissorio. Secondo la Cassazione gli indici sintomatici indicativi della violazione del patto commissorio sono ravvisabili nelle seguenti circostanze:
• esistenza di una situazione di credito e debito tra la società finanziaria e l'impresa venditrice utilizzatrice;
• difficoltà economiche di quest'ultima;
• sproporzione tra il valore del bene trasferito e il corrispettivo versato dall'acquirente.
pag. 17/21 In più compiuti termini: “In tema di violazione del divieto di patto commissorio in presenza di sale and lease back, l'indagine sugli elementi sintomatici è tipicamente di fatto, e in quanto tale sottratta al sindacato della Corte di cassazione se non per vizi di motivazione. In particolare, il contratto di sale and lease back - in forza del quale un'impresa vende un bene strumentale ad una società finanziaria, la quale ne paga il prezzo e contestualmente lo concede in locazione finanziaria alla stessa impresa venditrice, verso il pagamento di un canone e con possibilità di riacquisto del bene al termine del contratto per un prezzo normalmente molto inferiore al suo valore - configura un contratto d'impresa socialmente tipico che, come tale, è, in linea di massima, astrattamente valido, ferma la necessità di verificare, caso per caso, la presenza di elementi sintomatici atti ad evidenziare che la vendita è stata posta in essere in funzione di garanzia ed è volta, pertanto, ad aggirare il divieto del patto commissorio. A tal fine, l'operazione contrattuale può definirsi fraudolenta nel caso in cui si accerti, con una indagine che è tipicamente di fatto, sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della correttezza della motivazione, la ricorrenza di indici sintomatici (dei quali non è necessaria la compresenza) quali l'esistenza di una situazione di credito e debito tra la società finanziaria e l'impresa venditrice utilizzatrice;
le difficoltà economiche di quest'ultima; la sproporzione tra il valore del bene trasferito e il corrispettivo versato dall'acquirente; il cui accertamento, così come quello circa il carattere fittizio del sale and lease back, costituisce un'indagine di fatto, insindacabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione.” (Cassazione civile sez. III, 06/11/2024, n.28551; cfr. Cass., Sez. 3, n. 4664 del 22/2/2021; Cass., Sez.
1, n. 2219 del 25/1/2022).
Il caso di specie non è sussumibile entro il perimetro della violazione del divieto del patto commissorio. Dirimente è l'assenza di sproporzione tra il valore del bene e l'importo finanziato, che è sbilanciata nel caso nel senso opposto, allorché il valore totale del finanziamento è di € 13.000.000,00, mentre il valore del bene è stato dichiarato in € 4.800.000 (oltre iva), di talché la funzione di garanzia svolta dal bene non era neppure idonea a coprire l'intero importo finanziato.
pag. 18/21 Ad ogni modo, non risulta documentata anche una pregressa situazione di debito credito tra le parti. A tal scopo sono irrilevanti gli allegati rapporti di debito con CP_6
trattandosi di soggetti giuridici distinti.
[...]
6. Con il sesto motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha accertato che e Banca delle Marche S.p.A. fossero due Controparte_5 soggetti giuridici distinti, con la conseguenza che non ha ritenuto riferibili alla prima le esposizioni debitorie che aveva con la seconda. Parte_1
Il motivo è infondato.
In primo luogo, deve escludersi che vi sia identità di soggettività giuridica tra e allorché sotto un profilo giuridico sono Controparte_8 Controparte_6 soggetti autonomi e distinti, dotati ciascuno di un proprio patrimonio con il quale rispondono esclusivamente delle obbligazioni contratte da loro stessi.
E' inoltre del tutto irrilevante la circostanza dell'appartenenza della Controparte_5
e della Banca delle Marche al medesimo gruppo societario, atteso che detta circostanza non può essere assimilata, ai fini di valutazione circa il rispetto del divieto di patto commissorio, alla preesistenza di un debito del fornitore/utilizzatore verso l'acquirente/concedente.
La circostanza che fosse parte dello stesso gruppo societario di Controparte_5 non è di per sé idonea a provare la conoscenza di Controparte_6 CP_5 dell'esposizione debitoria di . Invero, quest'ultima non ha allegato la Parte_1 sussistenza di un collegamento negoziale tra la stipula del contratto di sale and lease back (riqualificato dal primo giudice in leasing in costruendo) ed il rapporto di debito/credito che legava a volto ad attribuire alla Parte_1 Controparte_6 cessione dell'immobile in esecuzione del contratto una funzione di garanzia a copertura del rapporto di debito/credito tra e . CP_6 Parte_1
pag. 19/21 Ad ogni modo l'accoglimento del motivo sarebbe di per sé inefficace a mutare l'esito della controversia, in quanto l'accertamento della unicità dei soggetti o comunque la sussistenza di un collegamento tra il contratto di leasing ed il rapporto di debito/credito con la banca non è elemento di per sé idoneo ad accertare la violazione del patto commissorio, dovendo sussistere altresì anche il requisito della sproporzione tra il valore del bene ed la somma finanziata, come sopra esposto assente nel caso di specie.
7. Esaurita la trattazione dei motivi di gravame, all'accoglimento parziale dell' appello consegue la revoca del decreto ingiuntivo, dovendosi disporre la condanna dell'opponente per una somma inferiore a quella oggetto di decreto ingiuntivo, pari a € 12.988.510,78 oltre Iva al 20% meno € 1.300.000,00 oltre iva al 20%, per un risultato di € 11.688.510,78, oltre Iva al 20%, a cui devono aggiungersi gli interessi legali a decorrere dalla notifica del decreto ingiuntivo.
L'accoglimento solo parziale del gravame con la conseguente riduzione della somma per cui è stata disposta la condanna in primo grado giustifica, quale ipotesi di soccombenza reciproca, la compensazione fra le parti delle spese di lite del doppio grado in ragione di un terzo, ponendosi i restanti due terzi a carico , in Parte_1 quanto rimane comunque soccombente, secondo l'esito finale della lite. Le spese di lite vanno liquidate per l'importo di € 8.149 per la fase studio, € 4.738 per la fase introduttiva ed € 13.548 per la fase decisionale, oltre accessori come per legge, considerati gli importi minimi tabellari con riguardo al valore della controversia, prossimo al valore inferiore della forchetta di scaglione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di quale mandataria e procuratrice speciale Parte_1 CP_1 della avverso la sentenza in epigrafe, così provvede: Parte_3
- Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza gravata
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 736/2020, emesso il 25/05/2020 dal Tribunale di
Ancona;
pag. 20/21 - Condanna al pagamento nei confronti di Parte_1 Parte_3 della somma di € 11.688.510,78, oltre Iva al 20%, oltre interessi legali dalla data di notifica del decreto ingiuntivo fino al giorno del saldo;
- Condanna a rifondere in favore di i due terzi delle Parte_1 CP_1 spese di lite del doppio grado di giudizio, compensandosi fra le parti un terzo, spese che si liquidano quanto al primo grado come da sentenza appellata, quanto al presente grado in € 8.149,00 per la fase studio, € 4.738,00 per la fase introduttiva ed € 13.548,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario al
15%, iva e cap come per legge;
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 14.10.2025
Il Presidente est.
(Dott.ssa Annalisa Gianfelice)
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