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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/03/2025, n. 2619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2619 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3824/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3824/2023 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. AVANZI Parte_1 C.F._1
LUCA CARLO ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti, PARTE ATTRICE contro
C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. TODESCHINI Controparte_1 P.IVA_1
LUCA MARCO ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
Controparte_2 CP_3
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. TODESCHINI LUCA MARCO ed P.IVA_2 elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
PARTI CONVENUTE
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'attore:
“Nel merito: Previa ogni più opportuna declaratoria: Per le causali dedotte in atti, accertata la piena e totale responsabilità della società nella provocazione dell'evento dannoso per cui è CP_2 causa, condannarla in solido con la società di assicurazioni ai sensi dell' Controparte_4 art. 2054 c.c. e delle vigenti disposizioni del Codice della Strada, al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, patìti da in seguito all'incidente verificatosi in Milano il 7.12.2019 Parte_1 risultati accertati dall'espletata CTU, da quantificarsi nella misura così specificata secondo le nuove tabelle di risarcimento del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica, aggiornate e rivalutate al giugno 2024: - il tutto pagina 1 di 16 quantificabile, secondo la perizia disposta d'ufficio, in una somma complessiva di €. 77.725,50, considerando l'età di 52 anni del danneggiato al momento del sinistro, di cui: € 64.586,00 per danno biologico (18%); € 8.395,00 per I.T.T. (73 gg.) (100%); € 2.587,00 per I.T. (75%) (30 gg); €. 1.725,00 per I.T. (50%) (30 gg); €. 862,50 per I.T. (25%) (30 gg); ovvero di quella maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia;
il tutto oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento (7.12.2019) al saldo effettivo e oltre al rimborso delle spese di Consulenza Tecnica d'Ufficio; In subordine: nella denegata ipotesi in cui non fosse provata la colpa esclusiva del Sig.
conducente dell'autobus ATM, nella provocazione dell'evento dannoso, accertarsi e Controparte_5 dichiararsi la colpa concorrente di entrambi i proprietari e conducenti dei veicoli coinvolti nell'evento dannoso ex art. 2054, 2° comma, c.c., con conseguente condanna delle convenute al risarcimento dei danni occorsi all'attore in ragione del grado di colpa loro attribuito, con interessi legali dal fatto al saldo. In ogni caso: - Condannare, altresì, parte convenuta alla rifusione di spese ed onorari di causa con distrazione in favore del patrocinatore antistatario oltre al rimborso spese forfetarie 15% ex D.M.
55/14, come modificato dal D.M. N. 147 del 2022, tenendo conto, visto il rifiuto della convenuta a partecipare alla negoziazione assistita, di quanto previsto dagli artt. 96 e 642 c.p.c.. Si deposita contestualmente nota spese con richiesta di emissione decreto di pagamento per gratuito patrocinio ex art. 83 bis D.P.R. 115/02”
Per il convenuto:
“piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, reietta ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così giudicare: - Nel merito: respingere, con qualsivoglia motivazione, le domande proposte da
[...]
con atto di citazione notificato in data 27.1.23 e, comunque, assolvere l' Pt_1 Controparte_2
ed da ogni domanda nei loro confronti avanzata, con la
[...] Controparte_6 rifusione delle spese di lite;
- In via istruttoria: si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi, nonché di essere ammessi a prova contraria sugli eventuali capitoli formulati da controparte: 1) Vero che in data 7.22.2019 alle ore 17:00 circa, alla guida dell'au-tobus ATM n. 1956 della linea 70, stavo percorrendo a bassa velocità viale Marche, in direzione di viale Zara, fiancheggiando la corsia di destra riservata ai velocipedi e, giunto all'incrocio con viale Lario, dopo aver controllato che dalla pista ciclabile non provenisse alcun veicolo, accendevo l'indicatore di direzione destro ed iniziavo la svolta a destra;
2) Vero che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo precedente, venivo urtato violentemente nella parte anteriore del fianco destro del mezzo pubblico da un motociclo che sopraggiungeva ad elevata velocità dalla pista ciclabile;
3) Vero che ho redatto il verbale prodotto sub. doc. 1 dopo aver esaminato il filmato registrato dalle telecamere dell'autobus ATM tg. FX112GJ il giorno 7.12.2019 e prodotto sub doc.
2. Si indicano a testi: sui capitoli 1 e 2,
matr. 68342, domiciliato c/o Foro Buonaparte 61, 20121 Milano e sul Controparte_5 CP_2 capitolo 3, agente matr. 2807, domiciliato presso il Corpo di Polizia Locale del Testimone_1 Comune di Milano”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
pagina 2 di 16 A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale e Controparte_2 CP_2 Controparte_6 rispettivamente proprietaria e impresa assicuratrice per la r.c.a dell'autobus autosnodato Iveco, tg.
FX112GJ, per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui patiti a causa del sinistro stradale in cui è rimasto coinvolto in data 7.12.2019 in via Lario a Milano.
A fondamento della domanda l'attore ha allegato:
- che il giorno 7.12.2019, alle ore 17.00 circa, stava percorrendo viale Marche con direzione viale Zara
a Milano a bordo del proprio ciclomotore ES AG, tg. CY77481, per raggiungere il proprio luogo di lavoro;
- che, giunto in prossimità dell'incrocio con via Lario, non appena superata la linea di arresto, con semaforo proiettante la luce verde, è stato urtato dall'autobus ATM sopra menzionato e condotto da il quale ha effettuato una manovra di svolta a destra repentina e non segnalata;
Controparte_5
- che, a seguito del violento urto, è caduto rovinosamente a terra e ha perso il controllo Parte_1
del veicolo, terminando la marcia contro la vetrina del ristorante Calafuria sul marciapiede di via Lario
e urtando altresì due passanti;
- che nell'immediatezza del sinistro sono intervenuti gli Agenti della Polizia Municipale di Milano, i quali hanno effettuato i rilievi di rito;
- che, a seguito del violento impatto, è stato trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale
Niguarda di Milano, ove gli veniva diagnosticata “frattura femorale destra scomposta sovracondiloidea , sospetta frattura composta piatto tibiale a sx” ed è stato sottoposto ad intervento chirurgico di “riduzione e sintesi provvisoria con FE a ponte femore dx”;
- che il consulente di parte Dott. ha riscontrato postumi permanenti nella misura di 22 Persona_1
punti percentuali ed un periodo di inabilità temporanea assoluta di 20 giorni, inabilità parziale al 75% di 10 giorni e al 50% di 20 giorni;
- che sia sia la compagnia assicuratrice hanno respinto la CP_2 Controparte_6 richiesta di risarcimento danni formulata dall'attore in via stragiudiziale per assenza di responsabilità
pagina 3 di 16 del conducente dell'autobus ATM alla luce dei rilievi e del verbale redatto dalle forze dell'ordine intervenute;
- che, ritenendo sussistente una responsabilità esclusiva del conducente dell'autobus nella causazione del sinistro, e, considerata l'impossibilità di addivenire ad una composizione bonaria della vertenza, parte attrice è stata costretta ad instaurare il presente giudizio (cfr. per tutto atto di citazione).
Con deposito di comparsa di costituzione e risposta si sono costituite in giudizio e CP_2
chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto infondate sia Controparte_6 nell'an che nel quantum. In particolare, le convenute hanno eccepito l'esclusiva responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro, atteso che dai rilievi della Polizia Municipale e dalle telecamere poste sull'autobus è emerso che stesse procedendo “a velocità elevata… Parte_1 impegnando la corsia riservata ai velocipedi, nel tentativo di sorpassare a destra il mezzo pubblico”.
Le parti convenute hanno sottolineato la regolare condotta tenuta dal conducente del mezzo ATM, il quale stava procedendo a bassa velocità e aveva iniziato una manovra di svolta a destra “regolare e segnalata”, vedendosi all'improvviso “spuntare a tutta velocità il ciclomotore dell'attore” (cfr. comparsa di costituzione e risposta).
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., il Giudice, alla luce della documentazione in atti, ha formulato una proposta conciliativa ex art 185 bis c.p.c, non accettata dalla parte attrice (cfr. ordinanza del 31.10.2023: “parte convenuta corrisponderà a parte attrice, a saldo e stralcio di ogni pretesa inerente conseguente o connessa con la presente vertenza, la somma omnicomprensiva di euro
13.000,00, oltre contributo spese di lite nella misura di euro 2.000,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e contributo forfetario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso). La causa è stata quindi istruita documentalmente, nonché mediante consulenza medico legale sulla persona di parte attrice con incarico conferito al Dott. Persona_2
Il Giudice ha fissato l'udienza del 3.12.2024 per la precisazione delle conclusioni, poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
con ordinanza del 6.12.2024 il giudice ha dato atto della precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, come sopra riportate, e ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
pagina 4 di 16 La domanda di parte attrice è infondata e deve essere respinta per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, si osserva che l'attore sia nell'atto introduttivo che nella memoria ex art. 183 comma
6 n. 1 c.p.c. ha chiesto di accertare la responsabilità di nella causazione del sinistro de quo CP_2
e, di conseguenza, di condannare le convenute, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui patiti (cfr. atto di citazione); tuttavia, in sede di precisazione delle conclusioni,
ha limitato la richiesta di risarcimento al solo danno non patrimoniale. Orbene, tenuto Parte_1
conto che dagli atti di causa vi è solo un generico riferimento al danno patrimoniale nelle conclusioni degli atti introduttivi e non un'indicazione puntuale, nel corpo degli atti, di specifiche voci di danno
(ad esempio, spese di riparazione del motociclo o spese mediche) e di documentazione a loro sostegno, si reputa venuto meno l'interesse dell'attore a far valere tale posta risarcitoria, sì che la domanda attorea in punto di danni patrimoniali deve intendersi rinunciata dal procuratore nel suo interesse (cfr. da ultimo Cass. civ. n. 12756/2024: “la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda”; peraltro la rinuncia ad una parte dell'originaria domanda rientra fra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate cfr. Cass. ordinanza n. 13636 del 16/05/2024).
Ciò premesso, nel caso di specie, ha agito in giudizio nei confronti di e di Parte_1 CP_2
promuovendo azione diretta ex art. 144 cod. ass. priv. avverso Controparte_6
l'assicurazione del cd. veicolo antagonista e facendo valere la responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. nei confronti del proprietario dell'autobus snodato Iveco sopra menzionato.
Ebbene, la presente vertenza, caratterizzata dal pacifico urto tra il motociclo ES AG, tg.
CY77481, e l'autosnodato Iveco, tg. FX112GJ, avvenuto il giorno 7.12.2019 a Milano in corrispondenza dell'incrocio tra viale Marche e via Lario, presuppone l'accertamento della responsabilità dei due utenti della strada, avendo le parti provveduto ad attribuire reciprocamente ai due conducenti la violazione di regole del codice della strada e la conseguente responsabilità esclusiva nella determinazione del sinistro per cui è causa.
pagina 5 di 16 In particolare, parte attrice ha eccepito che il conducente dell'autosnodato ha eseguito una manovra repentina di svolta a destra non segnalata, omettendo di concedere la dovuta precedenza all'attore che,
“in conformità alle norme della circolazione stradale e degli usi”, stava transitando “in prossimità del margine destro della carreggiata e della linea di demarcazione della corsia ciclabile”, violando così gli artt. 145 e 154 C.d.s. L'attore ha eccepito altresì la condotta gravemente negligente del conducente dell'autosnodato che, tenuto conto delle “enormi” dimensioni del mezzo, inidonee a consentire una “ visuale piena ed ampia”, avrebbe dovuto utilizzare maggior prudenza e diligenza alla guida. Le parti convenute hanno, invece, contestato ad di essere sopraggiunto ad elevata velocità sulla Parte_1 corsia riservata al transito dei velocipedi mentre l'autosnodato stava già effettuando la manovra di svolta a destra, tentando un sorpasso del bus ATM, andando inevitabilmente a collidere con lo stesso e ponendo, di conseguenza, in essere gravi violazioni del codice della strada. Le convenute hanno altresì eccepito che dagli accertamenti compiuti al momento del sinistro l'attore è risultato positivo all'assunzione di sostanze stupefacenti, violando così anche l'art. 187 comma 1 C.d.S.
Ciò premesso nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli (art. 2054, comma
2, c.c.). La presunzione del concorso di colpa ha però carattere sussidiario, operando soltanto in difetto di prova contraria (cfr. Cass. ord. n. 9353/2019 e Cass. sent. n. 6483/2013), dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro: è quindi possibile che la ripartizione delle singole responsabilità dei conducenti segua un criterio diverso, fino a giungere all'esclusione della colpa dell'uno con accertamento di quella esclusiva dell'altro, ma il corrispondente onere probatorio grava su chi ne contesti l'applicazione. Tale prova liberatoria può essere acquisita con qualsiasi mezzo, anche in via presuntiva, ovvero indiretta, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo, o assorbente dell'evento dannoso al comportamento dell'altro conducente (Cass. ord. 13672/2019).
Nel caso di specie la dinamica del sinistro può essere ricostruita nella sua materialità sulla base della relazione di incidente stradale della Polizia Locale di Milano intervenuta nell'immediatezza del sinistro
(cfr. doc. 2 parte attrice) e dei rilievi planimetrici da essa effettuati (cfr. doc. 18 parte attrice), nonché in virtù dei filmati delle telecamere site a bordo dell'autosnodato ATM versati in atti (cfr. chiavetta USB di cui è stata autorizzata la produzione in data 15.5.2023).
pagina 6 di 16 Dal verbale di sinistro redatto dalla Polizia Locale di Milano si evince innanzitutto la conferma che l'evento lesivo è avvenuto il giorno 7.12.2019, intorno alle ore 17.00, a Milano, in corrispondenza dell'incrocio semaforizzato tra viale Marche e via Lario (cfr. verbale di sinistro stradale: “l'area teatro del sinistro è localizzata nell'area di scambio della carreggiata di viale Marche direzione viale Zara e la carreggiata di via Lario”). Gli operanti hanno precisato che viale Marche è composta da due carreggiate unidirezionali separate tra loro da uno spartitraffico rialzato e piantumato a verde, lungo il cui lato destro “è realizzata la corsia riservata ai velocipedi delimitata dalla segnaletica orizzontale di colore giallo”; via Lario è anch'essa composta da due carreggiate bidirezionali “i cui opposti sensi di marcia sono separati da una striscia longitudinale discontinua di mezzeria” (cfr. verbale di sinistro stradale).
Contr In tali circostanze di tempo e di luogo alla guida dall'autobus snodato , stava Controparte_5
percorrendo viale Marche con direzione viale Zara quando, giunto all'intersezione con via Lario, ha iniziato una manovra di svolta a destra. In tale frangente, nella corsia di destra riservata ai velocipedi, è sopraggiunto all'improvviso il motociclo condotto da , il quale, non riuscendo a Parte_1
mantenere il controllo del mezzo, cadeva rovinosamente al suolo e terminava la sua corsa contro la vetrina del ristorante “Calafuria” e, dopo un rimbalzo, finiva altresì contro due passanti che ivi transitavano sul marciapiede (cfr. verbale di sinistro stradale).
La dinamica del sinistro così ricostruita dagli agenti verbalizzanti ha trovato piena conferma nelle videoriprese delle telecamere di videosorveglianza installate a bordo dell'autobus ATM (precisamente le telecamere 2, 7, 8 e 9) e versate in atti da parte convenuta nella chiavetta USB depositata all'esito dell'autorizzazione concessa dalla scrivente in data 15.5.2023 (cfr. chiavetta USB depositata). Ebbene, dalla visione dei filmati della telecamera 2, si evince che il bus ATM:
- stava percorrendo viale Marche sulla parte destra della carreggiata, proprio in prossimità della linea divisoria bianca e gialla tra la corsia veicolare e quella ciclabile riservata ai velocipedi;
- stava viaggiando ad una velocità di crociera estremamente moderata, tenuto conto che, come risulta dalle riprese nei minuti antecedenti al sinistro, l'autobus arrestava la marcia alle fermate per consentire la discesa e la salita dei passeggeri e rallentava, eventualmente fermandosi in caso di luce rossa, in prossimità delle intersezioni semaforiche presenti su viale Marche.
pagina 7 di 16 In tali circostanze, intorno al minuto 16.00.07, dalla telecamera 2 risulta che il bus ATM era appena ripartito da un incrocio semaforico proiettante luce rosa;
al minuto 16.00.15, giunto in prossimità dell'incrocio con via Lario, il conducente vedendo la lanterna semaforica proiettare Controparte_5
luce verde e mantenendo una velocità estremamente moderata, ha iniziato a porre in essere la manovra di svolta a destra. Proprio in tale frangente, quando l'autosnodato si trovava ormai in posizione inclinata per effettuare la svolta, dai filmati delle telecamere 7, 8 e 9 è possibile scorgere il motociclo
ES AG condotto dall'attore, che, ad una velocità elevatissima e sulla corsia riservata ai ciclisti, stava tentando di sorpassare l'autobus, ma, non riuscendoci, entrava in collisione violentemente con esso e rovinava al suolo, terminando la sua corsa contro la vetrina di un ristorante (v. minuti 16.00.18 e seguenti).
Dalla visione delle telecamere di sicurezza installate sull'autobus emerge con evidenza la condotta del tutto imprudente e negligente tenuta da , il quale ha violato molteplici disposizioni del Parte_1
codice della strada. Innanzitutto, dalle riprese delle telecamere non vi è alcun dubbio che l'attore stesse procedendo sulla corsia riservata ai velocipedi;
al minuto 16.00.16 si vede non solo Parte_1
transitare sulla corsia ciclabile, ma occuparne la sua parte destra in posizione immediatamente adiacente al marciapiede (cfr. telecamera 9 minuto 16.00.16) e poi transitare sulla prima striscia pedonale dell'attraversamento di viale Marche in prossimità di via Lario;
risulta smentito che egli sia transitato quindi “in prossimità del margine destro della carreggiata”, così come sostenuto da parte attrice. Prive di fondamento sono altresì le argomentazioni spese dall'attore sulla liceità e sulla conformità del suo comportamento al Codice della Strada. Al contrario, le regole in materia di circolazione stradale vietano espressamente ai ciclomotori di transitare su piste ciclabili o corsie ciclabili riservate esclusivamente ai velocipedi. Sul punto, giova rammentare, che le corsie ciclabili sono porzioni longitudinali della carreggiata, delimitate da segnaletica orizzontale e riservate al transito dei ciclisti, introdotte dal decreto semplificazioni nel 2020 e definite all'art. 3 n. 12 bis C.d.s. come
“parte longitudinale della carreggiata, posta di norma a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o discontinua, destinata alla circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede”. Le predette corsie, pur differenziandosi dalle piste ciclabili per gli aspetti strutturali sopra menzionati, non se ne discostano per disciplina, sì che anche ad esse è senza dubbio applicabile l'art. 182 C.d.s., che riserva la percorrenza pagina 8 di 16 delle corsie sopra citate ai soli ciclisti (cfr. art. 182 comma 6 C.d.s.: “i velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento. Le norme previste dal regolamento per la circolazione sulle piste ciclabili si applicano anche alla circolazione sulle corsie ciclabili e sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile”). Sono previste deroghe all'uso esclusivo della corsia ciclabile da parte dei soli velocipedi: esse possono essere impegnate per brevi tratti da altri veicoli se le dimensioni della carreggiata non ne consentono l'uso esclusivo ai velocipedi (corsia delimitata da strisce bianche discontinue), quando sono presenti fermate del trasporto pubblico collettivo e la corsia ciclabile risulta sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata, oppure laddove sia necessario effettuare la sosta o la fermata nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale. Al di fuori di queste ipotesi, le corsie ciclabili restano riservate unicamente ai ciclisti.
Ebbene, in assenza di una delle deroghe menzionate e della presenza di doppia linea (gialla e bianca) di delimitazione della corsia ciclabile rispetto alla corsia veicolare, deve ritenersi che il motociclo attoreo stesse illecitamente percorrendo la corsia ciclabile. Al contrario, come risulta in maniera palese dai filmati delle telecamere, stava utilizzando la corsia ciclabile per sorpassare Parte_1
l'autosnodato, attesa l'impossibilità di superarlo sul lato destro della carreggiata, che era interamente occupata dal bus. Peraltro, come risulta dalle riprese di poco antecedenti al sinistro, su viale Marche stava transitando anche un altro ciclomotore che, pur volendo sorpassare l'autobus, resosi conto dell'impossibilità di farlo sul lato destro della carreggiata, ha effettuato la manovra di sorpasso sul lato sinistro senza occupare illecitamente la corsia di marcia riservata ai velocipedi.
Alla luce di tali elementi, risultano pertanto prive di pregio le argomentazioni spese dall'attore per giustificare la liceità del suo comportamento, che, al contrario, si ritiene in contrasto con le regole della circolazione stradale. Infatti, utilizzare la corsia ciclabile per porre in essere una manovra di sorpasso di un autosnodato in prossimità di un'intersezione stradale rappresenta una condotta in contrasto non solo alle norme del codice della strada, ma anche con le regole di comune prudenza.
Il contegno imprudente dell'attore è reso ancor più grave dall'elevata velocità di crociera da esso tenuta. Infatti, dai filmati delle telecamere si evince ictu oculi che stava viaggiando ad Parte_1 una velocità elevatissima: le telecamere confermano un'apparizione improvvisa e fulminea del pagina 9 di 16 ciclomotore, che viene ripreso per la prima volta solo al min. 16.00.16-17, mentre al appena un secondo dopo (v. 16.00.18) si era già realizzato lo scontro.
Le videoriprese non lasciano nessun margine di dubbio circa la velocità elevata tenuta da , che, Pt_1
in ogni caso, è corroborata da una serie di ulteriori elementi. Infatti, a seguito della collisione, il motociclo ES AG ha terminato la sua marcia sul marciapiede di via Lario contro la vetrina di un ristorante e, proprio a causa del forte impatto, “è rimbalzato” andando ad urtare due passanti che in quel frangente si trovavano sul marciapiede (cfr. verbale di sinistro stradale e filmati delle videocamere minuto 16.00.19-20). La circostanza che, nonostante i tentativi di frenata, il motociclo abbia continuato la sua marcia e, anche dopo l'impatto contro la vetrina del negozio, sia rimbalzato all'indietro, costituisce indicazione univoca dell'elevata ed eccessiva velocità del veicolo, che ha conservato a lungo la sua energia cinetica nonostante i tentativi di arrestare la marcia.
Ad avvalorare la velocità elevata dell'attore vi sono altresì le tracce di frenata rinvenute al suolo dagli agenti verbalizzanti lunghe complessivamente 10,38 metri: si tratta di una serie di discontinue abrasioni del manto stradale che, come risulta dalla planimetria redatta dagli agenti della Polizia Municipale e versata in atti (cfr. doc. 18 parte attrice) iniziano al punto 4 e terminano al punto 18. In buona sostanza,
l'attore, immediatamente dopo l'urto, ha cercato di arrestare la sua marcia frenando energicamente senza tuttavia riuscire a fermare il veicolo e a mantenerne il controllo;
al contrario, se la velocità fosse stata moderata, ben avrebbe mantenuto il controllo del ciclomotore e, in ogni caso, non ci sarebbero state tracce così lunghe di abrasioni al suolo. Dai filmati e, in particolare, dalle telecamere 7-8-9, si nota chiaramente la collisione contro la porta del bus;
anche in tale caso si tratta di un impatto forte, tant'è che se ne percepisce il colpo e si vedono le fascette interne per l'apertura della porta tremare.
Inoltre, contestualmente, dai filmati della telecamera 3, è possibile scorgere, come peraltro dichiarato dallo stesso conducente dell'autobus, la caduta di una passeggera;
non può escludersi che essa si sia verificata proprio a causa del violento impatto, tenuto conto della stretta contestualità tra urto e caduta.
Alla luce di tutti questi elementi si reputa che l'attore stesse procedendo ad una velocità elevatissima certamente inadeguata allo stato dei luoghi ed al sorpasso a destra di un autobus autosnodato in prossimità di una intersezione semaforizzata e gravata da attraversamenti pedonali. Viale Marche è, infatti, un rettilineo caratterizzato dalla presenza di svariate intersezioni semaforiche, sì che, è regola di pagina 10 di 16 comune prudenza adeguare la velocità e accertarsi, il più accuratamente possibile, di non essere di intralcio e pericolo per gli altri utenti della strada.
Alla luce di tutte le precedenti considerazioni, si ritiene la condotta di guida di Parte_1
estremamente imprudente e negligente. L'attore avrebbe innanzitutto dovuto procedere ad una velocità più moderata e, approssimandosi, ad un incrocio semaforico e notando la presenza di un autobus di grandi dimensioni, avrebbe sicuramente dovuto rallentare e, in ogni caso, evitare il tentativo di sorpasso. Del resto, costituisce fatto notorio che i mezzi pesanti, quali sono sia i bus sia, a maggior ragione, gli autosnodati abbiano diversi angoli ciechi, che limitano la visuale e precludono la possibilità di avvedersi facilmente degli altri utenti della strada, i quali, potendo prevedere una situazione di pericolo, devono adottare tutte le misure di prevenzione idonee ad evitarla. Infatti, proprio in presenza di mezzi pesanti, il principio di affidamento vigente in materia di circolazione stradale, trova un temperamento “nell'obbligo del conducente di prestare attenzione alle condizioni della strada e del traffico, moderando la velocità e adottando tutte le cautele necessarie, specialmente in prossimità di incroci, attraversamenti pedonali o altri punti potenzialmente pericolosi” (ex multis Cass. pen. n.
2596/2019). Senza dubbio l'attore si è avveduto per tempo della presenza dell'autosnodato, sì che avrebbe dovuto rallentare la marcia e non cercare di superarlo, essendo già in atto una manovra di svolta.
Il contegno di parte attrice sicuramente abnorme potrebbe essere giustificato dall'assunzione di sostanze stupefacenti rilevata dagli esami ematochimici effettuati al Pronto Soccorso, che ciononostante non sono sufficienti per dimostrare un suo stato di alterazione psico fisica, tenuto conto che dei residui della relativa assunzione rimane traccia nei prelievi ematici per diversi giorni.
Ne consegue che, sulla base di quanto esposto, la condotta di va ritenuta gravemente Parte_1
imprudente e negligente, giacché non vi è dubbio che, se egli avesse tenuto una velocità adeguata allo stato dei luoghi, rallentando in prossimità di un incrocio semaforico e non cercando di sorpassare l'autobus a destra su una corsia ciclabile riservata ai soli velocipedi, avrebbe potuto evitare la collisione con l'autobus ATM. L'attore ha pertanto violato le prescrizioni previste dal Codice della Strada e, in particolare, gli artt. 141 commi 1, 2, e 3, 148, nonché la regola cautelare generica prevista dall'art. 140
C.d.s.
pagina 11 di 16 La prova delle violazioni del codice della strada da parte di non esime, tuttavia, dal Parte_1
verificare se si sia attenuto a tutte le prescrizioni in materia di circolazione stradale. Controparte_5
Infatti, nel caso di scontro tra veicoli, ove emerga una responsabilità senz'altro prevalente di uno dei due conducenti, il giudice deve in ogni caso anche verificare la sussistenza di elementi concreti in ordine alla corresponsabilità dell'altro conducente.
Con riferimento alla condotta di guida di tenuto conto della velocità di marcia Controparte_5
contenuta già sopra evidenziata, occorre in particolar modo valutare se il conducente del bus abbia effettuato la manovra di svolta a destra nella maniera più prudente possibile, ispezionando adeguatamente il campo stradale e verificando la presenza di altri veicoli.
Ebbene, anche per tale ricostruzione risultano decisive le telecamere installate sull'autosnodato:
- dalla telecamera 2 risulta che al minuito 16.00.12-13 circa il bus si stava approssimando all'incrocio con via Lario, trovandosi a pochi metri dalla linea di arresto semaforico che proiettava luce verde: se, come è ragionevole presumere, trovandosi in prossimità della linea di arresto, ha ispezionato - una prima volta - il campo stradale per accertarsi che Controparte_5
nessun utente della strada stesse sopraggiungendo, va rilevato che in tale frangente temporale le telecamere 7, 8 e 9 non riprendono la presenza del motociclo;
- al minuto 16.00.15-16 la telecamera 2 riprende l'inizio della manovra di svolta a destra;
se,
considerate le grandi dimensioni del mezzo e la notoria presenza di angoli ciechi, CP_5
abbia ispezionato il campo stradale per accertarsi che sulla sua traiettoria di marcia non
[...]
vi fosse nessun altro veicolo, occorre rilevare che anche in tale frangente dalle telecamere 7, 8 e
9 non si evince la presenza del motociclo;
- solo al minuto 16.00.16 (per la telecamera 8) e al minuto 16.00.17 (per tutte le altre), quando la manovra di svolta è ormai avviata, le telecamere 7, 8 e 9 inquadrano per la prima volta il motociclo transitare lateralmente all'autobus.
Orbene, dalla sequenza cronologica come sopra ripercorsa emerge chiaramente che, sia negli istanti antecedenti all'inizio della manovra, sia nel momento in cui ha iniziato la svolta a Controparte_5 destra non è stato ripreso dalle telecamere alcun veicolo in prossimità dell'autobus. Il motociclo attoreo
è comparso improvvisamente, solo a manovra già iniziata, quando l'autosnodato si trovava già in una posizione inclinata, tale per cui, anche laddove il conducente avesse continuato ad ispezionare il campo pagina 12 di 16 stradale dagli specchietti laterali e retrovisori, non avrebbe potuto in tale frangente avvedersi del motociclo.
In specie non è possibile escludere, infatti, né che il conducente dell'autobus abbia omesso di eseguire le opportune ispezioni del campo stradale, né al contrario che egli abbia controllato l'area prima della svolta e addirittura lo abbia fatto più volte esaminando gli specchietti;
in ogni caso, anche così facendo, sarebbe stato del tutto impossibile per lui accorgersi dell'improvviso sopraggiungere del motociclo. Il conducente del bus poteva, infatti, avvedersi della presenza del motociclo solo fino al minuto 16.00.15-
16, prima di iniziare la manovra di svolta, dopodiché, essendo sempre più inclinato verso destra, egli non era più nelle condizioni di avvedersi della presenza di un ciclomotore in transito sulla corsia riservata alle biciclette. Del resto, che lo scontro sia avvenuto quando l'autosnodato era già in posizione inclinata, lo si evince chiaramente anche dallo schizzo planimetrico redatto dagli agenti verbalizzanti:
l'impatto tra il bus e il motociclo è avvenuto in quello che è stato indicato dagli operati come “1° punto
d'urto” (cfr. doc. 18 parte attrice). Proprio dalla predetta posizione è agevole intuire che dagli specchietti laterali e retrovisori, non avrebbe potuto avvedersi della presenza del Controparte_5
motociclo, né avrebbe potuto scorgerlo pochi metri più indietro quando il motociclo è comparso per la prima volta nel raggio delle telecamere installate sul bus, attesa la posizione già inclinata di quest'ultimo, sì da far presumere che il motociclo fosse già uscito dal cono di visibilità degli specchietti.
Del resto, tenuto conto della elevatissima velocità con cui è sopraggiunto il motociclo, non si può nemmeno escludere che ad un controllo, eseguito qualche secondo prima dell'inizio della manovra di svolta, il motociclo attoreo non fosse proprio percepibile dal conducente dell'autobus, o che, essendo ad una distanza molto arretrata rispetto all'incrocio, il conducente dell'autobus non lo abbia proprio preso in considerazione come elemento di interferenza rispetto alla manovra di svolta, non contemplando che egli potesse proseguire la marcia, sorpassandolo sulla corsia ciclabile alla sua destra.
Senza dubbio, la guida di mezzi di notevoli dimensioni (come appunto un autosnodato) richiede un livello di attenzione particolarmente elevato considerata la presenza di diversi angoli ciechi. La guida di tale mezzo pesante e le conseguenti non agevoli operazioni di manovra richiedono una particolare cautela, tenuto conto della difficoltà di avvedersi dei pedoni, dei motocicli, dei velocipedi e di altri veicoli che si affiancano il mezzo pesante, magari proprio in corrispondenza di un angolo cieco.
pagina 13 di 16 Contr Tuttavia, nel caso di specie, non vi è prova che il conducente abbia tenuto una condotta imprudente, reputandosi, al contrario che non fosse per lui possibile avvedersi, anche utilizzando la dovuta diligenza, della condotta del tutto anomala ed imprevedibile di . Infatti, la Parte_1
giurisprudenza di legittimità è ormai pacifica nel ritenere che il principio di affidamento già sopra richiamato trova un limite insuperabile nella prevedibilità della condotta altrui: per quanto imprudente ed irregolare la condotta altrui deve comunque essere prevedibile (cfr. ex multis Cass. pen. n.
1929/2023: “In tema di circolazione stradale, il principio di affidamento postula che la condotta dell'agente costituisca concausa dell'evento e che non sia prevedibile il comportamento incauto altrui in relazione alle condizioni concrete del fatto, alla singola posizione di garanzia ed all'azione intrapresa”).
Nel caso di specie, il sopraggiungere repentino sulla corsia ciclabile del motociclo attoreo quando ormai aveva iniziato la manovra di svolta a destra e non era più nelle condizioni Controparte_5
oggettive di poterlo avvistare, rendono la condotta dell'attore del tutto anomala ed imprevedibile.
Infatti, trattandosi di corsia ciclabile, destinata al transito di mezzi, quali i velocipedi, caratterizzati da una velocità di crociera inevitabilmente inferiore dei mezzi a motore, il controllo richiesto al conducente dell'autobus non poteva che essere specificamente quello: il conducente dell'autobus era tenuto a verificare il mancato transito di velocipedi nel frangente della manovra di svolta. Nessuno poteva ragionevolmente attendersi che un motociclo improvvisamente comparisse nel campo visivo del conducente dell'autobus: egli avrebbe dovuto verificare l'assenza di biciclette in transito sulla corsia ciclabile e iniziare la manovra di svolta dopo aver verificato che nessuna stava sopraggiungendo, facendo tuttavia affidamento sulla velocità di crociera media di detti veicoli e non anche di quelli a motore.
Dall'istruttoria non ha nemmeno trovato conferma la tesi attorea della repentinità della manovra del conducente , atteso che dai filmati si evince chiaramente che la manovra di svolta a destra è CP_5 stata effettuata ad una velocità estremamente moderata, quasi a passo d'uomo, e l'autosnodato si è inclinato a poco a poco verso destra.
Quanto all'eccepita mancata segnalazione della manovra di svolta deve ritenersi che tale indimostrata violazione non potrebbe in ogni caso ritenersi in nesso di causa con la verificazione dell'evento dannoso:
pagina 14 di 16 - chiunque poteva ipotizzare l'intenzione dell'autobus di eseguire una manovra di svolta a destra, tenuto conto della ridottissima velocità di crociera con cui il mezzo si è avvicinato all'intersezione;
- in ogni caso il motociclo è sopraggiunto a manovra già iniziata quando il bus si trovava già sul lato destro della carreggiata e aveva iniziato lentamente la manovra subito dopo la linea di arresto, sì che, anche ove il conducente dell'autobus avesse azionato l'indicatore di direzione, egli avrebbe potuto non avvedersene, anche tenuto conto dell'elevata velocità con cui è sopraggiunto.
Ne deriva che, per tutti i motivi sopra esposti, nessuna condotta imprudente e negligente, o comunque in violazione di previsioni del codice della strada, può essere addebitata a sì che la Controparte_5 responsabilità nella determinazione del sinistro dev'essere attribuita esclusivamente a . Parte_1
Alla luce dell'accertamento di una responsabilità esclusiva in capo alla parte attrice nella determinazione del sinistro, tutte le domande risarcitorea formulate non possono che essere respinte, in quanto infondate.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., si ché , Parte_1 ammesso provvisoriamente al patrocinio a spese dell'Erario, deve essere condannato a rifondere quelle sostenute da ed difese dal medesimo difensore, che si CP_2 Controparte_6 liquidano direttamente in dispositivo nei limiti della nota spese da quest'ultimo depositata.
Tenuto conto che la ctu è stata ritenuta necessaria ai fini decisori le relative spese, già liquidate in corso di causa, devono essere poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna. Ove venga confermata la provvisoria ammissione di parte attrice al patrocinio a spese dell'Erario, la richiesta di rimborso di eventuali somme anticipate dalla parte convenuta dovrà tenere conto della decurtazione al 50% degli importi spettanti al CTU a titolo di compensi ex art. 130 del d.p.r. n. 115/2002.
Stante la provvisoria ammissione dell'attore al patrocinio a spese dell'Erario e dell'istanza di liquidazione dei compensi depositata, si provvederà su quest'ultima con separato provvedimento all'esito del deposito della documentazione richiesta con decreto in data odierna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o respinta, così provvede:
pagina 15 di 16 1. rigetta tutte le domande proposte da nel presente giudizio;
Parte_1
2. condanna a rifondere in favore delle parti convenute ATM s.p.a. ed Parte_1 [...]
le spese di lite da queste ultime sostenute, che liquidano in euro 2.540,00 per Controparte_6 compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.;
3. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Milano, 26.3.2025
Il giudice
Lucia Francesca Iori
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3824/2023 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. AVANZI Parte_1 C.F._1
LUCA CARLO ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti, PARTE ATTRICE contro
C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. TODESCHINI Controparte_1 P.IVA_1
LUCA MARCO ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
Controparte_2 CP_3
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. TODESCHINI LUCA MARCO ed P.IVA_2 elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
PARTI CONVENUTE
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'attore:
“Nel merito: Previa ogni più opportuna declaratoria: Per le causali dedotte in atti, accertata la piena e totale responsabilità della società nella provocazione dell'evento dannoso per cui è CP_2 causa, condannarla in solido con la società di assicurazioni ai sensi dell' Controparte_4 art. 2054 c.c. e delle vigenti disposizioni del Codice della Strada, al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, patìti da in seguito all'incidente verificatosi in Milano il 7.12.2019 Parte_1 risultati accertati dall'espletata CTU, da quantificarsi nella misura così specificata secondo le nuove tabelle di risarcimento del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica, aggiornate e rivalutate al giugno 2024: - il tutto pagina 1 di 16 quantificabile, secondo la perizia disposta d'ufficio, in una somma complessiva di €. 77.725,50, considerando l'età di 52 anni del danneggiato al momento del sinistro, di cui: € 64.586,00 per danno biologico (18%); € 8.395,00 per I.T.T. (73 gg.) (100%); € 2.587,00 per I.T. (75%) (30 gg); €. 1.725,00 per I.T. (50%) (30 gg); €. 862,50 per I.T. (25%) (30 gg); ovvero di quella maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia;
il tutto oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento (7.12.2019) al saldo effettivo e oltre al rimborso delle spese di Consulenza Tecnica d'Ufficio; In subordine: nella denegata ipotesi in cui non fosse provata la colpa esclusiva del Sig.
conducente dell'autobus ATM, nella provocazione dell'evento dannoso, accertarsi e Controparte_5 dichiararsi la colpa concorrente di entrambi i proprietari e conducenti dei veicoli coinvolti nell'evento dannoso ex art. 2054, 2° comma, c.c., con conseguente condanna delle convenute al risarcimento dei danni occorsi all'attore in ragione del grado di colpa loro attribuito, con interessi legali dal fatto al saldo. In ogni caso: - Condannare, altresì, parte convenuta alla rifusione di spese ed onorari di causa con distrazione in favore del patrocinatore antistatario oltre al rimborso spese forfetarie 15% ex D.M.
55/14, come modificato dal D.M. N. 147 del 2022, tenendo conto, visto il rifiuto della convenuta a partecipare alla negoziazione assistita, di quanto previsto dagli artt. 96 e 642 c.p.c.. Si deposita contestualmente nota spese con richiesta di emissione decreto di pagamento per gratuito patrocinio ex art. 83 bis D.P.R. 115/02”
Per il convenuto:
“piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, reietta ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così giudicare: - Nel merito: respingere, con qualsivoglia motivazione, le domande proposte da
[...]
con atto di citazione notificato in data 27.1.23 e, comunque, assolvere l' Pt_1 Controparte_2
ed da ogni domanda nei loro confronti avanzata, con la
[...] Controparte_6 rifusione delle spese di lite;
- In via istruttoria: si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi, nonché di essere ammessi a prova contraria sugli eventuali capitoli formulati da controparte: 1) Vero che in data 7.22.2019 alle ore 17:00 circa, alla guida dell'au-tobus ATM n. 1956 della linea 70, stavo percorrendo a bassa velocità viale Marche, in direzione di viale Zara, fiancheggiando la corsia di destra riservata ai velocipedi e, giunto all'incrocio con viale Lario, dopo aver controllato che dalla pista ciclabile non provenisse alcun veicolo, accendevo l'indicatore di direzione destro ed iniziavo la svolta a destra;
2) Vero che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo precedente, venivo urtato violentemente nella parte anteriore del fianco destro del mezzo pubblico da un motociclo che sopraggiungeva ad elevata velocità dalla pista ciclabile;
3) Vero che ho redatto il verbale prodotto sub. doc. 1 dopo aver esaminato il filmato registrato dalle telecamere dell'autobus ATM tg. FX112GJ il giorno 7.12.2019 e prodotto sub doc.
2. Si indicano a testi: sui capitoli 1 e 2,
matr. 68342, domiciliato c/o Foro Buonaparte 61, 20121 Milano e sul Controparte_5 CP_2 capitolo 3, agente matr. 2807, domiciliato presso il Corpo di Polizia Locale del Testimone_1 Comune di Milano”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
pagina 2 di 16 A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale e Controparte_2 CP_2 Controparte_6 rispettivamente proprietaria e impresa assicuratrice per la r.c.a dell'autobus autosnodato Iveco, tg.
FX112GJ, per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui patiti a causa del sinistro stradale in cui è rimasto coinvolto in data 7.12.2019 in via Lario a Milano.
A fondamento della domanda l'attore ha allegato:
- che il giorno 7.12.2019, alle ore 17.00 circa, stava percorrendo viale Marche con direzione viale Zara
a Milano a bordo del proprio ciclomotore ES AG, tg. CY77481, per raggiungere il proprio luogo di lavoro;
- che, giunto in prossimità dell'incrocio con via Lario, non appena superata la linea di arresto, con semaforo proiettante la luce verde, è stato urtato dall'autobus ATM sopra menzionato e condotto da il quale ha effettuato una manovra di svolta a destra repentina e non segnalata;
Controparte_5
- che, a seguito del violento urto, è caduto rovinosamente a terra e ha perso il controllo Parte_1
del veicolo, terminando la marcia contro la vetrina del ristorante Calafuria sul marciapiede di via Lario
e urtando altresì due passanti;
- che nell'immediatezza del sinistro sono intervenuti gli Agenti della Polizia Municipale di Milano, i quali hanno effettuato i rilievi di rito;
- che, a seguito del violento impatto, è stato trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale
Niguarda di Milano, ove gli veniva diagnosticata “frattura femorale destra scomposta sovracondiloidea , sospetta frattura composta piatto tibiale a sx” ed è stato sottoposto ad intervento chirurgico di “riduzione e sintesi provvisoria con FE a ponte femore dx”;
- che il consulente di parte Dott. ha riscontrato postumi permanenti nella misura di 22 Persona_1
punti percentuali ed un periodo di inabilità temporanea assoluta di 20 giorni, inabilità parziale al 75% di 10 giorni e al 50% di 20 giorni;
- che sia sia la compagnia assicuratrice hanno respinto la CP_2 Controparte_6 richiesta di risarcimento danni formulata dall'attore in via stragiudiziale per assenza di responsabilità
pagina 3 di 16 del conducente dell'autobus ATM alla luce dei rilievi e del verbale redatto dalle forze dell'ordine intervenute;
- che, ritenendo sussistente una responsabilità esclusiva del conducente dell'autobus nella causazione del sinistro, e, considerata l'impossibilità di addivenire ad una composizione bonaria della vertenza, parte attrice è stata costretta ad instaurare il presente giudizio (cfr. per tutto atto di citazione).
Con deposito di comparsa di costituzione e risposta si sono costituite in giudizio e CP_2
chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto infondate sia Controparte_6 nell'an che nel quantum. In particolare, le convenute hanno eccepito l'esclusiva responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro, atteso che dai rilievi della Polizia Municipale e dalle telecamere poste sull'autobus è emerso che stesse procedendo “a velocità elevata… Parte_1 impegnando la corsia riservata ai velocipedi, nel tentativo di sorpassare a destra il mezzo pubblico”.
Le parti convenute hanno sottolineato la regolare condotta tenuta dal conducente del mezzo ATM, il quale stava procedendo a bassa velocità e aveva iniziato una manovra di svolta a destra “regolare e segnalata”, vedendosi all'improvviso “spuntare a tutta velocità il ciclomotore dell'attore” (cfr. comparsa di costituzione e risposta).
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., il Giudice, alla luce della documentazione in atti, ha formulato una proposta conciliativa ex art 185 bis c.p.c, non accettata dalla parte attrice (cfr. ordinanza del 31.10.2023: “parte convenuta corrisponderà a parte attrice, a saldo e stralcio di ogni pretesa inerente conseguente o connessa con la presente vertenza, la somma omnicomprensiva di euro
13.000,00, oltre contributo spese di lite nella misura di euro 2.000,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e contributo forfetario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso). La causa è stata quindi istruita documentalmente, nonché mediante consulenza medico legale sulla persona di parte attrice con incarico conferito al Dott. Persona_2
Il Giudice ha fissato l'udienza del 3.12.2024 per la precisazione delle conclusioni, poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
con ordinanza del 6.12.2024 il giudice ha dato atto della precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, come sopra riportate, e ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
pagina 4 di 16 La domanda di parte attrice è infondata e deve essere respinta per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, si osserva che l'attore sia nell'atto introduttivo che nella memoria ex art. 183 comma
6 n. 1 c.p.c. ha chiesto di accertare la responsabilità di nella causazione del sinistro de quo CP_2
e, di conseguenza, di condannare le convenute, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui patiti (cfr. atto di citazione); tuttavia, in sede di precisazione delle conclusioni,
ha limitato la richiesta di risarcimento al solo danno non patrimoniale. Orbene, tenuto Parte_1
conto che dagli atti di causa vi è solo un generico riferimento al danno patrimoniale nelle conclusioni degli atti introduttivi e non un'indicazione puntuale, nel corpo degli atti, di specifiche voci di danno
(ad esempio, spese di riparazione del motociclo o spese mediche) e di documentazione a loro sostegno, si reputa venuto meno l'interesse dell'attore a far valere tale posta risarcitoria, sì che la domanda attorea in punto di danni patrimoniali deve intendersi rinunciata dal procuratore nel suo interesse (cfr. da ultimo Cass. civ. n. 12756/2024: “la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda”; peraltro la rinuncia ad una parte dell'originaria domanda rientra fra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate cfr. Cass. ordinanza n. 13636 del 16/05/2024).
Ciò premesso, nel caso di specie, ha agito in giudizio nei confronti di e di Parte_1 CP_2
promuovendo azione diretta ex art. 144 cod. ass. priv. avverso Controparte_6
l'assicurazione del cd. veicolo antagonista e facendo valere la responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. nei confronti del proprietario dell'autobus snodato Iveco sopra menzionato.
Ebbene, la presente vertenza, caratterizzata dal pacifico urto tra il motociclo ES AG, tg.
CY77481, e l'autosnodato Iveco, tg. FX112GJ, avvenuto il giorno 7.12.2019 a Milano in corrispondenza dell'incrocio tra viale Marche e via Lario, presuppone l'accertamento della responsabilità dei due utenti della strada, avendo le parti provveduto ad attribuire reciprocamente ai due conducenti la violazione di regole del codice della strada e la conseguente responsabilità esclusiva nella determinazione del sinistro per cui è causa.
pagina 5 di 16 In particolare, parte attrice ha eccepito che il conducente dell'autosnodato ha eseguito una manovra repentina di svolta a destra non segnalata, omettendo di concedere la dovuta precedenza all'attore che,
“in conformità alle norme della circolazione stradale e degli usi”, stava transitando “in prossimità del margine destro della carreggiata e della linea di demarcazione della corsia ciclabile”, violando così gli artt. 145 e 154 C.d.s. L'attore ha eccepito altresì la condotta gravemente negligente del conducente dell'autosnodato che, tenuto conto delle “enormi” dimensioni del mezzo, inidonee a consentire una “ visuale piena ed ampia”, avrebbe dovuto utilizzare maggior prudenza e diligenza alla guida. Le parti convenute hanno, invece, contestato ad di essere sopraggiunto ad elevata velocità sulla Parte_1 corsia riservata al transito dei velocipedi mentre l'autosnodato stava già effettuando la manovra di svolta a destra, tentando un sorpasso del bus ATM, andando inevitabilmente a collidere con lo stesso e ponendo, di conseguenza, in essere gravi violazioni del codice della strada. Le convenute hanno altresì eccepito che dagli accertamenti compiuti al momento del sinistro l'attore è risultato positivo all'assunzione di sostanze stupefacenti, violando così anche l'art. 187 comma 1 C.d.S.
Ciò premesso nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli (art. 2054, comma
2, c.c.). La presunzione del concorso di colpa ha però carattere sussidiario, operando soltanto in difetto di prova contraria (cfr. Cass. ord. n. 9353/2019 e Cass. sent. n. 6483/2013), dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro: è quindi possibile che la ripartizione delle singole responsabilità dei conducenti segua un criterio diverso, fino a giungere all'esclusione della colpa dell'uno con accertamento di quella esclusiva dell'altro, ma il corrispondente onere probatorio grava su chi ne contesti l'applicazione. Tale prova liberatoria può essere acquisita con qualsiasi mezzo, anche in via presuntiva, ovvero indiretta, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo, o assorbente dell'evento dannoso al comportamento dell'altro conducente (Cass. ord. 13672/2019).
Nel caso di specie la dinamica del sinistro può essere ricostruita nella sua materialità sulla base della relazione di incidente stradale della Polizia Locale di Milano intervenuta nell'immediatezza del sinistro
(cfr. doc. 2 parte attrice) e dei rilievi planimetrici da essa effettuati (cfr. doc. 18 parte attrice), nonché in virtù dei filmati delle telecamere site a bordo dell'autosnodato ATM versati in atti (cfr. chiavetta USB di cui è stata autorizzata la produzione in data 15.5.2023).
pagina 6 di 16 Dal verbale di sinistro redatto dalla Polizia Locale di Milano si evince innanzitutto la conferma che l'evento lesivo è avvenuto il giorno 7.12.2019, intorno alle ore 17.00, a Milano, in corrispondenza dell'incrocio semaforizzato tra viale Marche e via Lario (cfr. verbale di sinistro stradale: “l'area teatro del sinistro è localizzata nell'area di scambio della carreggiata di viale Marche direzione viale Zara e la carreggiata di via Lario”). Gli operanti hanno precisato che viale Marche è composta da due carreggiate unidirezionali separate tra loro da uno spartitraffico rialzato e piantumato a verde, lungo il cui lato destro “è realizzata la corsia riservata ai velocipedi delimitata dalla segnaletica orizzontale di colore giallo”; via Lario è anch'essa composta da due carreggiate bidirezionali “i cui opposti sensi di marcia sono separati da una striscia longitudinale discontinua di mezzeria” (cfr. verbale di sinistro stradale).
Contr In tali circostanze di tempo e di luogo alla guida dall'autobus snodato , stava Controparte_5
percorrendo viale Marche con direzione viale Zara quando, giunto all'intersezione con via Lario, ha iniziato una manovra di svolta a destra. In tale frangente, nella corsia di destra riservata ai velocipedi, è sopraggiunto all'improvviso il motociclo condotto da , il quale, non riuscendo a Parte_1
mantenere il controllo del mezzo, cadeva rovinosamente al suolo e terminava la sua corsa contro la vetrina del ristorante “Calafuria” e, dopo un rimbalzo, finiva altresì contro due passanti che ivi transitavano sul marciapiede (cfr. verbale di sinistro stradale).
La dinamica del sinistro così ricostruita dagli agenti verbalizzanti ha trovato piena conferma nelle videoriprese delle telecamere di videosorveglianza installate a bordo dell'autobus ATM (precisamente le telecamere 2, 7, 8 e 9) e versate in atti da parte convenuta nella chiavetta USB depositata all'esito dell'autorizzazione concessa dalla scrivente in data 15.5.2023 (cfr. chiavetta USB depositata). Ebbene, dalla visione dei filmati della telecamera 2, si evince che il bus ATM:
- stava percorrendo viale Marche sulla parte destra della carreggiata, proprio in prossimità della linea divisoria bianca e gialla tra la corsia veicolare e quella ciclabile riservata ai velocipedi;
- stava viaggiando ad una velocità di crociera estremamente moderata, tenuto conto che, come risulta dalle riprese nei minuti antecedenti al sinistro, l'autobus arrestava la marcia alle fermate per consentire la discesa e la salita dei passeggeri e rallentava, eventualmente fermandosi in caso di luce rossa, in prossimità delle intersezioni semaforiche presenti su viale Marche.
pagina 7 di 16 In tali circostanze, intorno al minuto 16.00.07, dalla telecamera 2 risulta che il bus ATM era appena ripartito da un incrocio semaforico proiettante luce rosa;
al minuto 16.00.15, giunto in prossimità dell'incrocio con via Lario, il conducente vedendo la lanterna semaforica proiettare Controparte_5
luce verde e mantenendo una velocità estremamente moderata, ha iniziato a porre in essere la manovra di svolta a destra. Proprio in tale frangente, quando l'autosnodato si trovava ormai in posizione inclinata per effettuare la svolta, dai filmati delle telecamere 7, 8 e 9 è possibile scorgere il motociclo
ES AG condotto dall'attore, che, ad una velocità elevatissima e sulla corsia riservata ai ciclisti, stava tentando di sorpassare l'autobus, ma, non riuscendoci, entrava in collisione violentemente con esso e rovinava al suolo, terminando la sua corsa contro la vetrina di un ristorante (v. minuti 16.00.18 e seguenti).
Dalla visione delle telecamere di sicurezza installate sull'autobus emerge con evidenza la condotta del tutto imprudente e negligente tenuta da , il quale ha violato molteplici disposizioni del Parte_1
codice della strada. Innanzitutto, dalle riprese delle telecamere non vi è alcun dubbio che l'attore stesse procedendo sulla corsia riservata ai velocipedi;
al minuto 16.00.16 si vede non solo Parte_1
transitare sulla corsia ciclabile, ma occuparne la sua parte destra in posizione immediatamente adiacente al marciapiede (cfr. telecamera 9 minuto 16.00.16) e poi transitare sulla prima striscia pedonale dell'attraversamento di viale Marche in prossimità di via Lario;
risulta smentito che egli sia transitato quindi “in prossimità del margine destro della carreggiata”, così come sostenuto da parte attrice. Prive di fondamento sono altresì le argomentazioni spese dall'attore sulla liceità e sulla conformità del suo comportamento al Codice della Strada. Al contrario, le regole in materia di circolazione stradale vietano espressamente ai ciclomotori di transitare su piste ciclabili o corsie ciclabili riservate esclusivamente ai velocipedi. Sul punto, giova rammentare, che le corsie ciclabili sono porzioni longitudinali della carreggiata, delimitate da segnaletica orizzontale e riservate al transito dei ciclisti, introdotte dal decreto semplificazioni nel 2020 e definite all'art. 3 n. 12 bis C.d.s. come
“parte longitudinale della carreggiata, posta di norma a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o discontinua, destinata alla circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede”. Le predette corsie, pur differenziandosi dalle piste ciclabili per gli aspetti strutturali sopra menzionati, non se ne discostano per disciplina, sì che anche ad esse è senza dubbio applicabile l'art. 182 C.d.s., che riserva la percorrenza pagina 8 di 16 delle corsie sopra citate ai soli ciclisti (cfr. art. 182 comma 6 C.d.s.: “i velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento. Le norme previste dal regolamento per la circolazione sulle piste ciclabili si applicano anche alla circolazione sulle corsie ciclabili e sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile”). Sono previste deroghe all'uso esclusivo della corsia ciclabile da parte dei soli velocipedi: esse possono essere impegnate per brevi tratti da altri veicoli se le dimensioni della carreggiata non ne consentono l'uso esclusivo ai velocipedi (corsia delimitata da strisce bianche discontinue), quando sono presenti fermate del trasporto pubblico collettivo e la corsia ciclabile risulta sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata, oppure laddove sia necessario effettuare la sosta o la fermata nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale. Al di fuori di queste ipotesi, le corsie ciclabili restano riservate unicamente ai ciclisti.
Ebbene, in assenza di una delle deroghe menzionate e della presenza di doppia linea (gialla e bianca) di delimitazione della corsia ciclabile rispetto alla corsia veicolare, deve ritenersi che il motociclo attoreo stesse illecitamente percorrendo la corsia ciclabile. Al contrario, come risulta in maniera palese dai filmati delle telecamere, stava utilizzando la corsia ciclabile per sorpassare Parte_1
l'autosnodato, attesa l'impossibilità di superarlo sul lato destro della carreggiata, che era interamente occupata dal bus. Peraltro, come risulta dalle riprese di poco antecedenti al sinistro, su viale Marche stava transitando anche un altro ciclomotore che, pur volendo sorpassare l'autobus, resosi conto dell'impossibilità di farlo sul lato destro della carreggiata, ha effettuato la manovra di sorpasso sul lato sinistro senza occupare illecitamente la corsia di marcia riservata ai velocipedi.
Alla luce di tali elementi, risultano pertanto prive di pregio le argomentazioni spese dall'attore per giustificare la liceità del suo comportamento, che, al contrario, si ritiene in contrasto con le regole della circolazione stradale. Infatti, utilizzare la corsia ciclabile per porre in essere una manovra di sorpasso di un autosnodato in prossimità di un'intersezione stradale rappresenta una condotta in contrasto non solo alle norme del codice della strada, ma anche con le regole di comune prudenza.
Il contegno imprudente dell'attore è reso ancor più grave dall'elevata velocità di crociera da esso tenuta. Infatti, dai filmati delle telecamere si evince ictu oculi che stava viaggiando ad Parte_1 una velocità elevatissima: le telecamere confermano un'apparizione improvvisa e fulminea del pagina 9 di 16 ciclomotore, che viene ripreso per la prima volta solo al min. 16.00.16-17, mentre al appena un secondo dopo (v. 16.00.18) si era già realizzato lo scontro.
Le videoriprese non lasciano nessun margine di dubbio circa la velocità elevata tenuta da , che, Pt_1
in ogni caso, è corroborata da una serie di ulteriori elementi. Infatti, a seguito della collisione, il motociclo ES AG ha terminato la sua marcia sul marciapiede di via Lario contro la vetrina di un ristorante e, proprio a causa del forte impatto, “è rimbalzato” andando ad urtare due passanti che in quel frangente si trovavano sul marciapiede (cfr. verbale di sinistro stradale e filmati delle videocamere minuto 16.00.19-20). La circostanza che, nonostante i tentativi di frenata, il motociclo abbia continuato la sua marcia e, anche dopo l'impatto contro la vetrina del negozio, sia rimbalzato all'indietro, costituisce indicazione univoca dell'elevata ed eccessiva velocità del veicolo, che ha conservato a lungo la sua energia cinetica nonostante i tentativi di arrestare la marcia.
Ad avvalorare la velocità elevata dell'attore vi sono altresì le tracce di frenata rinvenute al suolo dagli agenti verbalizzanti lunghe complessivamente 10,38 metri: si tratta di una serie di discontinue abrasioni del manto stradale che, come risulta dalla planimetria redatta dagli agenti della Polizia Municipale e versata in atti (cfr. doc. 18 parte attrice) iniziano al punto 4 e terminano al punto 18. In buona sostanza,
l'attore, immediatamente dopo l'urto, ha cercato di arrestare la sua marcia frenando energicamente senza tuttavia riuscire a fermare il veicolo e a mantenerne il controllo;
al contrario, se la velocità fosse stata moderata, ben avrebbe mantenuto il controllo del ciclomotore e, in ogni caso, non ci sarebbero state tracce così lunghe di abrasioni al suolo. Dai filmati e, in particolare, dalle telecamere 7-8-9, si nota chiaramente la collisione contro la porta del bus;
anche in tale caso si tratta di un impatto forte, tant'è che se ne percepisce il colpo e si vedono le fascette interne per l'apertura della porta tremare.
Inoltre, contestualmente, dai filmati della telecamera 3, è possibile scorgere, come peraltro dichiarato dallo stesso conducente dell'autobus, la caduta di una passeggera;
non può escludersi che essa si sia verificata proprio a causa del violento impatto, tenuto conto della stretta contestualità tra urto e caduta.
Alla luce di tutti questi elementi si reputa che l'attore stesse procedendo ad una velocità elevatissima certamente inadeguata allo stato dei luoghi ed al sorpasso a destra di un autobus autosnodato in prossimità di una intersezione semaforizzata e gravata da attraversamenti pedonali. Viale Marche è, infatti, un rettilineo caratterizzato dalla presenza di svariate intersezioni semaforiche, sì che, è regola di pagina 10 di 16 comune prudenza adeguare la velocità e accertarsi, il più accuratamente possibile, di non essere di intralcio e pericolo per gli altri utenti della strada.
Alla luce di tutte le precedenti considerazioni, si ritiene la condotta di guida di Parte_1
estremamente imprudente e negligente. L'attore avrebbe innanzitutto dovuto procedere ad una velocità più moderata e, approssimandosi, ad un incrocio semaforico e notando la presenza di un autobus di grandi dimensioni, avrebbe sicuramente dovuto rallentare e, in ogni caso, evitare il tentativo di sorpasso. Del resto, costituisce fatto notorio che i mezzi pesanti, quali sono sia i bus sia, a maggior ragione, gli autosnodati abbiano diversi angoli ciechi, che limitano la visuale e precludono la possibilità di avvedersi facilmente degli altri utenti della strada, i quali, potendo prevedere una situazione di pericolo, devono adottare tutte le misure di prevenzione idonee ad evitarla. Infatti, proprio in presenza di mezzi pesanti, il principio di affidamento vigente in materia di circolazione stradale, trova un temperamento “nell'obbligo del conducente di prestare attenzione alle condizioni della strada e del traffico, moderando la velocità e adottando tutte le cautele necessarie, specialmente in prossimità di incroci, attraversamenti pedonali o altri punti potenzialmente pericolosi” (ex multis Cass. pen. n.
2596/2019). Senza dubbio l'attore si è avveduto per tempo della presenza dell'autosnodato, sì che avrebbe dovuto rallentare la marcia e non cercare di superarlo, essendo già in atto una manovra di svolta.
Il contegno di parte attrice sicuramente abnorme potrebbe essere giustificato dall'assunzione di sostanze stupefacenti rilevata dagli esami ematochimici effettuati al Pronto Soccorso, che ciononostante non sono sufficienti per dimostrare un suo stato di alterazione psico fisica, tenuto conto che dei residui della relativa assunzione rimane traccia nei prelievi ematici per diversi giorni.
Ne consegue che, sulla base di quanto esposto, la condotta di va ritenuta gravemente Parte_1
imprudente e negligente, giacché non vi è dubbio che, se egli avesse tenuto una velocità adeguata allo stato dei luoghi, rallentando in prossimità di un incrocio semaforico e non cercando di sorpassare l'autobus a destra su una corsia ciclabile riservata ai soli velocipedi, avrebbe potuto evitare la collisione con l'autobus ATM. L'attore ha pertanto violato le prescrizioni previste dal Codice della Strada e, in particolare, gli artt. 141 commi 1, 2, e 3, 148, nonché la regola cautelare generica prevista dall'art. 140
C.d.s.
pagina 11 di 16 La prova delle violazioni del codice della strada da parte di non esime, tuttavia, dal Parte_1
verificare se si sia attenuto a tutte le prescrizioni in materia di circolazione stradale. Controparte_5
Infatti, nel caso di scontro tra veicoli, ove emerga una responsabilità senz'altro prevalente di uno dei due conducenti, il giudice deve in ogni caso anche verificare la sussistenza di elementi concreti in ordine alla corresponsabilità dell'altro conducente.
Con riferimento alla condotta di guida di tenuto conto della velocità di marcia Controparte_5
contenuta già sopra evidenziata, occorre in particolar modo valutare se il conducente del bus abbia effettuato la manovra di svolta a destra nella maniera più prudente possibile, ispezionando adeguatamente il campo stradale e verificando la presenza di altri veicoli.
Ebbene, anche per tale ricostruzione risultano decisive le telecamere installate sull'autosnodato:
- dalla telecamera 2 risulta che al minuito 16.00.12-13 circa il bus si stava approssimando all'incrocio con via Lario, trovandosi a pochi metri dalla linea di arresto semaforico che proiettava luce verde: se, come è ragionevole presumere, trovandosi in prossimità della linea di arresto, ha ispezionato - una prima volta - il campo stradale per accertarsi che Controparte_5
nessun utente della strada stesse sopraggiungendo, va rilevato che in tale frangente temporale le telecamere 7, 8 e 9 non riprendono la presenza del motociclo;
- al minuto 16.00.15-16 la telecamera 2 riprende l'inizio della manovra di svolta a destra;
se,
considerate le grandi dimensioni del mezzo e la notoria presenza di angoli ciechi, CP_5
abbia ispezionato il campo stradale per accertarsi che sulla sua traiettoria di marcia non
[...]
vi fosse nessun altro veicolo, occorre rilevare che anche in tale frangente dalle telecamere 7, 8 e
9 non si evince la presenza del motociclo;
- solo al minuto 16.00.16 (per la telecamera 8) e al minuto 16.00.17 (per tutte le altre), quando la manovra di svolta è ormai avviata, le telecamere 7, 8 e 9 inquadrano per la prima volta il motociclo transitare lateralmente all'autobus.
Orbene, dalla sequenza cronologica come sopra ripercorsa emerge chiaramente che, sia negli istanti antecedenti all'inizio della manovra, sia nel momento in cui ha iniziato la svolta a Controparte_5 destra non è stato ripreso dalle telecamere alcun veicolo in prossimità dell'autobus. Il motociclo attoreo
è comparso improvvisamente, solo a manovra già iniziata, quando l'autosnodato si trovava già in una posizione inclinata, tale per cui, anche laddove il conducente avesse continuato ad ispezionare il campo pagina 12 di 16 stradale dagli specchietti laterali e retrovisori, non avrebbe potuto in tale frangente avvedersi del motociclo.
In specie non è possibile escludere, infatti, né che il conducente dell'autobus abbia omesso di eseguire le opportune ispezioni del campo stradale, né al contrario che egli abbia controllato l'area prima della svolta e addirittura lo abbia fatto più volte esaminando gli specchietti;
in ogni caso, anche così facendo, sarebbe stato del tutto impossibile per lui accorgersi dell'improvviso sopraggiungere del motociclo. Il conducente del bus poteva, infatti, avvedersi della presenza del motociclo solo fino al minuto 16.00.15-
16, prima di iniziare la manovra di svolta, dopodiché, essendo sempre più inclinato verso destra, egli non era più nelle condizioni di avvedersi della presenza di un ciclomotore in transito sulla corsia riservata alle biciclette. Del resto, che lo scontro sia avvenuto quando l'autosnodato era già in posizione inclinata, lo si evince chiaramente anche dallo schizzo planimetrico redatto dagli agenti verbalizzanti:
l'impatto tra il bus e il motociclo è avvenuto in quello che è stato indicato dagli operati come “1° punto
d'urto” (cfr. doc. 18 parte attrice). Proprio dalla predetta posizione è agevole intuire che dagli specchietti laterali e retrovisori, non avrebbe potuto avvedersi della presenza del Controparte_5
motociclo, né avrebbe potuto scorgerlo pochi metri più indietro quando il motociclo è comparso per la prima volta nel raggio delle telecamere installate sul bus, attesa la posizione già inclinata di quest'ultimo, sì da far presumere che il motociclo fosse già uscito dal cono di visibilità degli specchietti.
Del resto, tenuto conto della elevatissima velocità con cui è sopraggiunto il motociclo, non si può nemmeno escludere che ad un controllo, eseguito qualche secondo prima dell'inizio della manovra di svolta, il motociclo attoreo non fosse proprio percepibile dal conducente dell'autobus, o che, essendo ad una distanza molto arretrata rispetto all'incrocio, il conducente dell'autobus non lo abbia proprio preso in considerazione come elemento di interferenza rispetto alla manovra di svolta, non contemplando che egli potesse proseguire la marcia, sorpassandolo sulla corsia ciclabile alla sua destra.
Senza dubbio, la guida di mezzi di notevoli dimensioni (come appunto un autosnodato) richiede un livello di attenzione particolarmente elevato considerata la presenza di diversi angoli ciechi. La guida di tale mezzo pesante e le conseguenti non agevoli operazioni di manovra richiedono una particolare cautela, tenuto conto della difficoltà di avvedersi dei pedoni, dei motocicli, dei velocipedi e di altri veicoli che si affiancano il mezzo pesante, magari proprio in corrispondenza di un angolo cieco.
pagina 13 di 16 Contr Tuttavia, nel caso di specie, non vi è prova che il conducente abbia tenuto una condotta imprudente, reputandosi, al contrario che non fosse per lui possibile avvedersi, anche utilizzando la dovuta diligenza, della condotta del tutto anomala ed imprevedibile di . Infatti, la Parte_1
giurisprudenza di legittimità è ormai pacifica nel ritenere che il principio di affidamento già sopra richiamato trova un limite insuperabile nella prevedibilità della condotta altrui: per quanto imprudente ed irregolare la condotta altrui deve comunque essere prevedibile (cfr. ex multis Cass. pen. n.
1929/2023: “In tema di circolazione stradale, il principio di affidamento postula che la condotta dell'agente costituisca concausa dell'evento e che non sia prevedibile il comportamento incauto altrui in relazione alle condizioni concrete del fatto, alla singola posizione di garanzia ed all'azione intrapresa”).
Nel caso di specie, il sopraggiungere repentino sulla corsia ciclabile del motociclo attoreo quando ormai aveva iniziato la manovra di svolta a destra e non era più nelle condizioni Controparte_5
oggettive di poterlo avvistare, rendono la condotta dell'attore del tutto anomala ed imprevedibile.
Infatti, trattandosi di corsia ciclabile, destinata al transito di mezzi, quali i velocipedi, caratterizzati da una velocità di crociera inevitabilmente inferiore dei mezzi a motore, il controllo richiesto al conducente dell'autobus non poteva che essere specificamente quello: il conducente dell'autobus era tenuto a verificare il mancato transito di velocipedi nel frangente della manovra di svolta. Nessuno poteva ragionevolmente attendersi che un motociclo improvvisamente comparisse nel campo visivo del conducente dell'autobus: egli avrebbe dovuto verificare l'assenza di biciclette in transito sulla corsia ciclabile e iniziare la manovra di svolta dopo aver verificato che nessuna stava sopraggiungendo, facendo tuttavia affidamento sulla velocità di crociera media di detti veicoli e non anche di quelli a motore.
Dall'istruttoria non ha nemmeno trovato conferma la tesi attorea della repentinità della manovra del conducente , atteso che dai filmati si evince chiaramente che la manovra di svolta a destra è CP_5 stata effettuata ad una velocità estremamente moderata, quasi a passo d'uomo, e l'autosnodato si è inclinato a poco a poco verso destra.
Quanto all'eccepita mancata segnalazione della manovra di svolta deve ritenersi che tale indimostrata violazione non potrebbe in ogni caso ritenersi in nesso di causa con la verificazione dell'evento dannoso:
pagina 14 di 16 - chiunque poteva ipotizzare l'intenzione dell'autobus di eseguire una manovra di svolta a destra, tenuto conto della ridottissima velocità di crociera con cui il mezzo si è avvicinato all'intersezione;
- in ogni caso il motociclo è sopraggiunto a manovra già iniziata quando il bus si trovava già sul lato destro della carreggiata e aveva iniziato lentamente la manovra subito dopo la linea di arresto, sì che, anche ove il conducente dell'autobus avesse azionato l'indicatore di direzione, egli avrebbe potuto non avvedersene, anche tenuto conto dell'elevata velocità con cui è sopraggiunto.
Ne deriva che, per tutti i motivi sopra esposti, nessuna condotta imprudente e negligente, o comunque in violazione di previsioni del codice della strada, può essere addebitata a sì che la Controparte_5 responsabilità nella determinazione del sinistro dev'essere attribuita esclusivamente a . Parte_1
Alla luce dell'accertamento di una responsabilità esclusiva in capo alla parte attrice nella determinazione del sinistro, tutte le domande risarcitorea formulate non possono che essere respinte, in quanto infondate.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., si ché , Parte_1 ammesso provvisoriamente al patrocinio a spese dell'Erario, deve essere condannato a rifondere quelle sostenute da ed difese dal medesimo difensore, che si CP_2 Controparte_6 liquidano direttamente in dispositivo nei limiti della nota spese da quest'ultimo depositata.
Tenuto conto che la ctu è stata ritenuta necessaria ai fini decisori le relative spese, già liquidate in corso di causa, devono essere poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna. Ove venga confermata la provvisoria ammissione di parte attrice al patrocinio a spese dell'Erario, la richiesta di rimborso di eventuali somme anticipate dalla parte convenuta dovrà tenere conto della decurtazione al 50% degli importi spettanti al CTU a titolo di compensi ex art. 130 del d.p.r. n. 115/2002.
Stante la provvisoria ammissione dell'attore al patrocinio a spese dell'Erario e dell'istanza di liquidazione dei compensi depositata, si provvederà su quest'ultima con separato provvedimento all'esito del deposito della documentazione richiesta con decreto in data odierna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o respinta, così provvede:
pagina 15 di 16 1. rigetta tutte le domande proposte da nel presente giudizio;
Parte_1
2. condanna a rifondere in favore delle parti convenute ATM s.p.a. ed Parte_1 [...]
le spese di lite da queste ultime sostenute, che liquidano in euro 2.540,00 per Controparte_6 compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.;
3. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Milano, 26.3.2025
Il giudice
Lucia Francesca Iori
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