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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 02/12/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
VI in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1973/2025 RG promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dagli avvocati Controparte_1
BI AN, NI MP, VA RI e AL EL;
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del l.r.p.t, rappresentato e Controparte_2 difeso, con mandato in atti, dai funzionari delegati dott.ssa Angela R. Mazzeo, dal dott.
NZ ON e dal dott. Fausto Scervino;
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 2.12.2025.
Con ricorso depositato in data 4.7.2025 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver ha svolto attività di docenza dal 09 gennaio 2017 al 30 giugno 2022, chiedeva a
Codesto Tribunale l'accertamento del diritto alla corresponsione dell' indennità sostitutiva spettante per i giorni di ferie non fruiti relativamente agli aa.s.s. 2016/2017, 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, avendo prestato servizio in questi atti in forza di plurimi contratti a tempo determinato, meglio indicati in ricorso, così concludendo “Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 8.728,64 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2016/2017,
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, e, conseguentemente, condannare il
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_3 della suddetta somma o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale differenziale
1 tra i giorni di ferie e di festività soppresse maturati e giorni di ferie e di festività soppresse concretamente fruiti a domanda.
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18.”
Il , nel costituirsi in giudizio, contestava il ricorso in Controparte_3 quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa veniva istruita documentalmente e all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. è così decisa.
**
Il ricorso è fondato aderendo questo Giudice all'orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il
30 giugno di ogni anno” (così, da ult. Cass., 17.6.2024 n. 16715).
In parte motiva la Corte precisa che il datore di lavoro pubblico “è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o,
2 ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.
Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro”.
Inoltre, per ciascun anno scolastico, devono essere riconosciuti anche i giorni spettanti a titolo di festività soppresse, al riguardo non trovando supporto la prospettazione di parte resistente, volta ad escludere la possibilità della loro monetizzazione, in forza del più recente orientamento formatosi in materia presso la giurisprudenza della Corte di
Cassazione, la quale, al contrario, ha rilevato come l'assenza “di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse, previste dall'art. 1 della L. n. 937 del
1977, non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le quattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 04/04/2024, n.8926).
Ciò posto, atteso che il non ha dimostrato di aver inutilmente invitato l'odierna CP_3 ricorrente a fruire delle ferie residue, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto a goderne e alla indennità sostitutiva, né ha contestato il numero di giorni di ferie residue rivendicato nel presente giudizio, assumendo, dunque, quale parametro per il calcolo dell'indennità sostitutiva il valore lordo della retribuzione giornaliera come dichiarata in ricorso -non fatta oggetto di contestazione da parte del ne CP_3 consegue che spetta alla stessa la somma complessiva di euro € 8.728,64 oltre accessori di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
la liquidazione è parametrata in misura pari ai valori minimi di cui al D.M. 55/14 e s.m.i., espunta la fase istruttoria non svolta, tenuto conto del valore e della ridotta complessità della controversia, che si inserisce in un contenzioso di natura seriale.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n.1973/2025 RG , così provvede:
- accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla percezione dell'indennità sostitutiva per ferie non godute in relazione agli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e per l'effetto condanna il Controparte_3
, al pagamento in favore della stessa delle somme a tale titolo maturate pari ad
[...] euro € 8.728,64 oltre accessori di legge;
3 -condanna altresì il alla refusione delle spese di lite che liquida nella somma di CP_3 euro 2.109,00 oltre rimborso forfettario, CU se dovuto e versato, Iva e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
Crotone, 02/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia VI
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
VI in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1973/2025 RG promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dagli avvocati Controparte_1
BI AN, NI MP, VA RI e AL EL;
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del l.r.p.t, rappresentato e Controparte_2 difeso, con mandato in atti, dai funzionari delegati dott.ssa Angela R. Mazzeo, dal dott.
NZ ON e dal dott. Fausto Scervino;
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 2.12.2025.
Con ricorso depositato in data 4.7.2025 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver ha svolto attività di docenza dal 09 gennaio 2017 al 30 giugno 2022, chiedeva a
Codesto Tribunale l'accertamento del diritto alla corresponsione dell' indennità sostitutiva spettante per i giorni di ferie non fruiti relativamente agli aa.s.s. 2016/2017, 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, avendo prestato servizio in questi atti in forza di plurimi contratti a tempo determinato, meglio indicati in ricorso, così concludendo “Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 8.728,64 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2016/2017,
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, e, conseguentemente, condannare il
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_3 della suddetta somma o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale differenziale
1 tra i giorni di ferie e di festività soppresse maturati e giorni di ferie e di festività soppresse concretamente fruiti a domanda.
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18.”
Il , nel costituirsi in giudizio, contestava il ricorso in Controparte_3 quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa veniva istruita documentalmente e all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. è così decisa.
**
Il ricorso è fondato aderendo questo Giudice all'orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il
30 giugno di ogni anno” (così, da ult. Cass., 17.6.2024 n. 16715).
In parte motiva la Corte precisa che il datore di lavoro pubblico “è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o,
2 ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.
Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro”.
Inoltre, per ciascun anno scolastico, devono essere riconosciuti anche i giorni spettanti a titolo di festività soppresse, al riguardo non trovando supporto la prospettazione di parte resistente, volta ad escludere la possibilità della loro monetizzazione, in forza del più recente orientamento formatosi in materia presso la giurisprudenza della Corte di
Cassazione, la quale, al contrario, ha rilevato come l'assenza “di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse, previste dall'art. 1 della L. n. 937 del
1977, non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le quattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 04/04/2024, n.8926).
Ciò posto, atteso che il non ha dimostrato di aver inutilmente invitato l'odierna CP_3 ricorrente a fruire delle ferie residue, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto a goderne e alla indennità sostitutiva, né ha contestato il numero di giorni di ferie residue rivendicato nel presente giudizio, assumendo, dunque, quale parametro per il calcolo dell'indennità sostitutiva il valore lordo della retribuzione giornaliera come dichiarata in ricorso -non fatta oggetto di contestazione da parte del ne CP_3 consegue che spetta alla stessa la somma complessiva di euro € 8.728,64 oltre accessori di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
la liquidazione è parametrata in misura pari ai valori minimi di cui al D.M. 55/14 e s.m.i., espunta la fase istruttoria non svolta, tenuto conto del valore e della ridotta complessità della controversia, che si inserisce in un contenzioso di natura seriale.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n.1973/2025 RG , così provvede:
- accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla percezione dell'indennità sostitutiva per ferie non godute in relazione agli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e per l'effetto condanna il Controparte_3
, al pagamento in favore della stessa delle somme a tale titolo maturate pari ad
[...] euro € 8.728,64 oltre accessori di legge;
3 -condanna altresì il alla refusione delle spese di lite che liquida nella somma di CP_3 euro 2.109,00 oltre rimborso forfettario, CU se dovuto e versato, Iva e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
Crotone, 02/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia VI
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