Sentenza 28 marzo 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 28/03/2023, n. 5385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5385 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/03/2023
N. 05385/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04216/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4216 del 2018, proposto da
Etnea S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Marchello, Nicola Messina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Nicola Adragna in Roma, Lungo Tevere Mellini, 44;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Aristide Police, Maria Antonietta Fadel, Antonio Pugliese, Paolo Roberto Molea, Pietro Fea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Aristide Police in Roma, viale Liegi, 32;
per l'annullamento
della comunicazione prot. GSEWEB/P20180029527 del 02.02.2018, inviata a mezzo e-mail certificata in data 02.02.2018, nella parte in cui il Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. – in ordine al procedimento relativo alla richiesta presentata dalla ricorrente per l'accesso ai meccanismi di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici di cui al D.M. 23 giugno 2016, ai fini dell'intervento di nuova costruzione di un impianto di generazione di energia elettrica da fonte eolica on-shore, con potenza pari a 0,060 MW, sito in località “Seifila”, nel territorio del Comune di Calatafimi-Segesta (TP) – pur comunicando l'accoglimento della predetta istanza, non applicava le tariffe incentivanti e gli eventuali premi di cui al D.M. 6 luglio 2012, bensì quelle previste dal successivo D.M. 23 giugno 2016 ;
e perché conseguentemente, venga ritenuto e dichiarato il diritto della Etnea S.r.l. ad ottenere l'ammissione alle tariffe incentivanti e agli eventuali premi determinati sulla base del D.M. 6 luglio 2012, con la conseguenziale dichiarazione dell'obbligo per il GSE S.p.A. di provvedere in tal senso;
e per la condanna
ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 02.07.2010, n. 104, nonché dell'art. 2043 cod. civ., del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., al risarcimento del danno in favore della ricorrente, Etnea S.r.l., per il grave pregiudizio dalla stessa subito a causa della ingiusta applicazione delle tariffe di cui al D.M. 23 giugno 2016, da liquidarsi in conformità ai criteri che saranno stabiliti o nella misura che verrà quantificata in esito ad apposita C.T.U., che sin d'ora all'uopo si richiede.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2023 la dott.ssa Emanuela Traina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame, ritualmente notificato e depositato, la società Etnea S.r.l. contesta la legittimità del provvedimento, dettagliatamente descritto in epigrafe, con il quale il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (d’ora in poi, per brevità, solo “GSE” o “Gestore”), pur accogliendo l’istanza di ammissione agli incentivi di cui al d.m. 23 giugno 2016 dalla stessa formulata in relazione all’intervento di nuova costruzione di un impianto di generazione di energia elettrica da fonte Eolica on-shore con potenza pari a 0,060 MW, sito in località “Seifila” nel territorio del Comune di Calatafimi-Segesta (TP), ha disposto l’applicazione delle tariffe incentivanti stabilite dall’Allegato 1 del d.m. citato (190,000 €/MWh) e non invece quelle, più favorevoli, di cui al d.m. 6 luglio 2012 (268,000 €/MWh), previste per gli impianti entrati in esercizio durante il “periodo transitorio” di un anno dall’entrata in vigore del decreto del 2016, come previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 4, comma 3, lett. a) e 7, comma 1, lett. b) dello stesso.
Premette, in fatto, di avere presentato l’istanza in data 1 agosto 2017e che nella stessa veniva indicata quale data di entrata in esercizio il 29 giugno 2017, dunque entro il termine appena indicato, considerato che il decreto, pubblicato nella G.U. n. 150 del 29 giugno 2016, è entrato in vigore il 30 giugno successivo.
Il ricorso è affidato ad un’unica, articolata censura, con la quale la ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 3, lett. a) e 7, comma 1, lett. b), del d.m. 23 giugno 2016, nonché eccesso di potere per illogicità manifesta e difetto dei presupposti, sviamento ed arbitrarietà; essendo l’impianto entrato in esercizio in data 29 giugno 2017 ed avendo i requisiti di potenza previsti per l’accesso diretto agli incentivi, il GSE avrebbe dovuto fare applicazione dell’art. 7 del d.m. 23 giugno 2016, il quale al comma 1 stabilisce che “l e tariffe incentivanti e gli eventuali premi determinati sulla base del decreto ministeriale 6 luglio 2012 si applicano: […] b) agli impianti che accedono direttamente agli incentivi ai sensi dell’art. 4, comma 3, e che entrano in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto ”; né rileverebbe in senso contrario il disposto di cui all’art. 24, comma 2, dello stesso decreto secondo cui, nel caso in cui la documentazione richiesta venga presentata dal soggetto responsabile oltre trenta giorni dalla entrata in esercizio dell’impianto, al periodo di incentivazione dovrebbe esclusivamente applicarsi una decurtazione pari al numero di giorni intercorrenti tra la data di entrata in esercizio e la data di invio della richiesta, in quanto lo stesso riguarderebbe solo l’individuazione del dies a quo dell’incentivazione e non anche della tariffa applicabile; così determinandosi il GSE avrebbe, pertanto, comminato una sanzione “ad effetto travolgente”, senza tuttavia preventivamente determinarne i presupposti e le conseguenze.
La ricorrente ha, inoltre, spiegato domanda di accertamento della spettanza della tariffa negata, nonché di condanna del GSE al risarcimento del danno ingiusto asseritamente subito a causa dell’impugnato provvedimento, rimettendo a questo TAR l’individuazione dei criteri di liquidazione dello stesso, ovvero l’ammissione di apposita C.T.U.
Nel giudizio così proposto si è costituito il GSE, che ha depositato documentazione e memoria difensiva in cui ha eccepito sia l’inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per acquiescenza, in ragione della stipulazione senza riserve, da parte della ricorrente, della convenzione disciplinante l’attribuzione degli incentivi, sia l’infondatezza dello stesso.
Alla pubblica udienza del 15 febbraio 2023, in vista della quale le parti hanno depositato memorie e repliche ai sensi dell’art. 73 c.p.a., il ricorso è stato posto in decisione.
Reputa il Collegio di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di acquiescenza in quanto le censure veicolate avverso il provvedimento impugnato devono ritenersi infondate.
Occorre premettere che è pacifico che la società ricorrente abbia presentato istanza di ammissione agli incentivi per cui è causa in data 1 agosto 2017 indicando, quale data di entrata in esercizio dell’impianto, il 29 giugno 2017.
Deve essere, altresì, fatto presente che l’art. 24 del più volte citato d.m. 23 giugno 2016 prevede, al comma 1, che “ entro trenta giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, caricata dal gestore di rete su GAUDI’, il soggetto responsabile presenta al GSE la documentazione indicata in allegato 3. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione, il GSE, verificato il rispetto delle disposizioni del presente decreto, procede alla stipula del contratto di cui al comma 5 e all’erogazione dell’incentivo spettante, a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale ” e, al comma 2, che “ la violazione del termine di cui al primo periodo del comma 1 comporta il mancato riconoscimento degli incentivi per un periodo temporale pari a quello intercorrente fra la data di entrata in esercizio e la data della presentazione della documentazione al GSE. In tal caso, inoltre, il GSE attribuisce all’impianto una data di entrata in esercizio convenzionale corrispondente alla data antecedente trenta giorni quella della comunicazione tardiva. L’impianto è conseguentemente considerato in esercizio a tale data ai fini dell’applicazione di tutte le disposizioni del presente decreto ”.
La motivazione del provvedimento impugnato, facendo applicazione delle disposizioni citate, è fondata sul rilievo secondo cui “ la data di entrata in esercizio, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera m), del Decreto è il 29/06/2017” mentre “ la data di entrata in esercizio convenzionale, ai sensi dell’art. 24, comma 2, del Decreto, è il 2/07/2017 ” e “ la data di entrata in esercizio commerciale ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera n), del decreto è il 2/07/2017”.
Secondo il riportato chiaro disposto normativo la presentazione dell’istanza oltre il termine di 30 giorni dall’entrata in esercizio dell’impianto comporta, dunque, non solo il mancato riconoscimento degli incentivi per un periodo temporale pari a quello intercorrente fra la data di entrata in esercizio e la data della presentazione della documentazione, ma anche la conseguenza che all’impianto debba essere attribuita una data di entrata in esercizio corrispondente non già a quella effettiva, bensì alla “ data antecedente trenta giorni quella della comunicazione tardiva ” (c.d. “ convenzionale ”), e ciò non solo ai fini dell’individuazione del dies a quo della decorrenza dell’incentivo, bensì ai fini dell’applicazione di tutte le disposizioni del decreto, come ivi testualmente previsto, ivi comprese quelle inerenti l’individuazione della specifica tariffa incentivante applicabile.
Pertanto, poiché è incontestato che la richiesta di ammissione agli incentivi sia stata presentata in data 1 agosto 2017, correttamente il GSE ha attribuito all’impianto la data di entrata in esercizio convenzionale del 2 luglio 2017(corrispondente al 30° giorno antecedente la data della comunicazione), con l’ulteriore conseguenza per cui, essendo quest’ultima successiva al termine di cui all’art. 7 del d.m. 23 giugno 2016, all’impianto non poteva essere riconosciuta la tariffa di cui al d.m. 6 luglio 2012 dallo stesso richiamata.
È, pertanto, del tutto privo di fondamento il rilievo secondo cui il GSE avrebbe applicato una sanzione in assenza di predeterminazione normativa, altresì incorrendo nei dedotti profili di eccesso di potere, avendo lo stesso semplicemente dato applicazione, come detto corretta, al disposto normativo inerente la tariffa incentivante applicabile al caso di specie, peraltro nell’esercizio di un’attività di natura vincolata nel cui ambito non sono, dunque, neppure ipotizzabili i dedotti profili di eccesso di potere.
L’infondatezza dei motivi di ricorso determina il rigetto sia della domanda di annullamento sia della domanda di accertamento, in disparte la relativa ammissibilità; parimenti deve essere respinta l’istanza risarcitoria, difettando l’indispensabile presupposto della stessa, costituito dall’accertata illegittimità dei provvedimenti impugnati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, così determinata in ragione della serialità del contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Paola Patatini, Consigliere
Emanuela Traina, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuela Traina | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO