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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/12/2025, n. 5459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5459 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott.ssa Rossella Chirieleison, ha emesso la seguente
Sentenza nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 11825/2025, pendente tra
elettivamente domiciliata in Milano, Viale Piave 17, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Davide Dario Bonsignorio e dell'avv. Monica Rota, che la rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso introduttivo ricorrente
e
CP_1
convenuta contumace
Oggetto: retribuzione
Conclusioni:
Per la parte ricorrente:
Accertare e dichiarare per i motivi esposti in ricorso che le dimissioni rassegnate dalla ricorrente in data 20.5.2025 sono sorrette da giusta causa ex art. 2119 c.c.
Dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la convenuta, per i motivi esposti in ricorso, a corrispondere alla ricorrente l'importo di lordi Euro 26.184,25 di cui Euro 2.113,13 a titolo di TFR, ovvero quelle altre maggiori o minori somme che risulteranno di giustizia.
Con rivalutazione ed interessi dalle scadenze al saldo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari
Svolgimento del processo
La sig.ra ha convenuto in giudizio la deducendo: Parte_1 CP_1
- di essere stata assunta da in data 1.1.2025 come dipendente a tempo CP_1 indeterminato, con qualifica CCNL Terziario e servizi;
- di avere ricevuto solo lo stipendio relativo al mese di gennaio 2025, rendendosi la convenuta inadempiente al pagamento degli stipendi di febbraio, marzo e aprile 2025; - di avere, quindi, rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro con effetto immediato,
1 per giusta causa in data 20.5.2025; - di avere sempre reso la prestazione lavorativa secondo l'orario di lavoro previsto (eccezion fatta per tre giorni di malattia dal 3 al 5 di febbraio), non fruendo mai di alcun giorno di permesso o di ferie;
- di avere chiesto ed ottenuto da questo Tribunale l'emissione di decreto ingiuntivo di pagamento n. 1522 del 16.6.2025 per il pagamento degli stipendi di febbraio, marzo ed aprile 2025;
- che a tutt'oggi la convenuta non ha corrisposto lo stipendio di maggio 2025, l'indennità sostitutiva del preavviso, il TFR e i ratei di fine rapporto.
Tanto premesso, la ricorrente ha concluso come sopra riportato.
La convenuta è rimasta contumace.
Alla udienza odierna, omessa ogni attività istruttoria ritenuta superflua ai fini della decisione, la causa viene decisa come segue.
Motivi della decisione
1. Il rapporto di lavoro, la tipologia e la durata dello stesso trovano riscontro nella documentazione contrattuale (doc. 1 fascicolo ricorrente) e nel modulo di recesso dal rapporto di lavoro (doc. 5, fascicolo ricorrente).
Si evince da detti documenti che la lavoratrice è stata assunta dalla convenuta in data 1.1.2025 come dipendente a tempo indeterminato, con qualifica di Quadro del CCNL Terziario e servizi.
Il rapporto di lavoro è cessato per dimissioni per giusta causa alla data del 20.5.2025.
2. La ricorrente lamenta il mancato pagamento della retribuzione inerente la mensilità di maggio 2025 (fino al 20.5.2025), dell'indennità sostitutiva del preavviso, delle competenze di fine rapporto e del TFR.
Le somme pretese a titolo di retribuzione ordinaria trovano fondamento nella documentazione contrattuale e nel CCNL in atti, oltre che nei conteggi di cui al ricorso, formulati secondo i criteri del CCNL applicato al rapporto oggetto di causa.
Le somme pretese a titolo di ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità trovano fondamento negli artt. 220 e 221 del medesimo CCNL e sono anch'esse correttamente quantificate in considerazione della documentazione in atti.
Le somme pretese a titolo di ferie, ex festività e permessi non goduti trovano a loro volta fondamento nel CCNL citato e nelle risultanze delle ultime buste paga disponibili, dalle quali si evince il mancato godimento delle stesse all'aprile 2025, circostanza che consente di presumere che la ricorrente non si sia assentata sino al termine del rapporto di lavoro.
La cessazione del rapporto legittima, infine, ex art. 2120 c.c., la lavoratrice a pretendere il TFR. I relativi conteggi appaiono correttamente formulati sulla base del contratto, delle disposizioni del CCNL di riferimento e delle risultanze delle buste paga.
Spetta, altresì, alla ricorrente l'indennità sostitutiva del preavviso, dovendosi considerare legittime le dimissioni per giusta causa rassegnate in data 20.5.2025. A detta data, infatti, il datore di lavoro risultava inadempiente in relazione a ben ter mensilità (febbraio, marzo e aprile 2025) (cfr. ricorso monitorio e relativo decreto, doc. 6, fascicolo ricorrente), inadempimento senz'altro grave e legittimante le dimissioni senza preavviso.
2 La relativa indennità è correttamente quantificata in relazione agli artt. 247 e 248 del CCNL di riferimento.
3. A fronte dell'allegazione della ricorrente circa il mancato pagamento degli importi di cui sopra, incombeva sul datore di lavoro dimostrare di avere provveduto ad adempiere al proprio debito.
E' noto che spetti al datore di lavoro l'onere di provare rigorosamente i relativi pagamenti eseguiti in riferimento ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione (cfr. ex multis Cass. Sez. L, Sentenza n. 991 del 20/01/2016, Rv. 638615 – 01 ed in generale Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
La società convenuta è rimasta contumace, di talché non vi è prova dell'avvenuto pagamento delle spettanze della ricorrente, né è stata fornita una ricostruzione alternativa dei fatti di causa, anche sotto il profilo di una diversa quantificazione delle spettanze pretese.
Le domande di parte ricorrente devono, quindi, essere accolte e la convenuta deve essere condannata a pagare alla ricorrente la somma lorda di € 26.184,25, di cui
€ 2.113,13 per TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: condanna la parte convenuta a pagare alla ricorrente la somma lorda di € 26.184,25, di cui € 2.113,13 per TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
condanna la convenuta al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali, che si liquidano nella somma di € 2.900,00 per onorari, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge.
Così deciso in Milano, il 09/12/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison
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