Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 17/06/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R. G. n. 427/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice
Nel procedimento iscritto al n. RG 427/2015, viste le note depositate telematicamente dagli avv.ti: Controparte_1
nell'interesse di e Controparte_2 Controparte_3
per sulla scorta del decreto di Controparte_4
regolamentazione dell'udienza del 12/05/2025, adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con provvedimento dell'11.03.2025, fissata per la discussione ex art. 281 sexies cpc già in data 25.10.2023 con provvedimento poi reiterato, pronuncia la seguente
SENTENZA tra
, (p. i.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te p. t.;
(c. f.: in proprio e Parte_2 C.F._1
quale socio accomandatario e legale rappresentante p.t. della società “ Parte_3
. (p. i.: ), nelle rispettive qualità
[...] P.IVA_2
spiegate in atti, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Alberto
Azzaro e tutti elettivamente domiciliati in Olivarella, San
Filippo del Mela corso A. Moro n. 39 (studio avv. A. Siracusa),
Pag. 1 a 29
per procura in atti;
Attori contro
(C.F. , già Controparte_2 P.IVA_3 CP_5
in persona del legale rapp.te p. t. rappresentata e
[...]
difesa, per procura in atti dall'avv. con Controparte_1
studio in Milano, Via Enrico Toti 2, Convenuto
e
(C. F.: ), con sede legale Controparte_4 P.IVA_4
in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n.1, iscritta nel registro delle imprese del Tribunale di Treviso-Belluno con nr. e c.f. , in persona del legale rappresentante p. t. P.IVA_4
cessionaria dei crediti del a mezzo atto Controparte_6
di cessione pubblicato sulla GURI, Parte Seconda, n.80 del
08/07/2017 ( doc. n.1), e per essa, quale procuratrice,
a socio unico, codice Parte_4
fiscale e partita IVA n. , giusta procura in atti, in P.IVA_5
persona del rapp.te legale p.t., rappresentato/a e difeso/a giusta mandato steso in atti dall'Avv. , Controparte_3
elettivamente domiciliato/a in BARCELLONA P.G. Via Operai
102 presso lo Studio Legale Associato & Siracusa- CP_3
Avvocati Intervenuta avente ad oggetto: bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza apertura di credito bancario). –
In fatto ed in diritto
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Gli attori, citavano in giudizio innanzi a questo Tribunale
(oggi “ Controparte_6 Controparte_7
) con cui avevano intrattenuto rapporti presso
[...]
l'Agenzia/Filiale di Barcellona P.G. oggi estinti per intervenuta revoca degli affidamenti e successiva chiusura del rapporto avvenuti in data 7/4/2014. Chiedevano quindi di “… Ritenere e dichiarare per i motivi di cui in narrativa, la nullità delle clausole contenenti la previsione della capitalizzazione periodica degli interessi passivi ultralegali e delle commissioni di massimo scoperto e di ogni altra spesa o costo di tenuta del conto, sia perché applicati in assenza di valida convenzione scritta, ovvero nell'ipotesi di produzione in corso di causa dei contratti di conto corrente da parte della convenuta e/o del contratto relativo al conto anticipi de quo, perché inserite nel contratto di conto corrente ordinario o nel conto anticipi intercorsi tra le parti per insufficiente determinatezza e/o applicate con rinvio a parametri generici ed indeterminati come la clausola uso mercato, uso piazza e/o similari;
2)
Ritenere e dichiarare la nullità delle clausole contenenti la previsione della corresponsione della commissione massimo scoperto (in subordine, limitatamente alla parte in cui siano state applicate sull'utilizzo di somme non eccedenti l'affidamento bancario goduto), inserite nei contratti di conto corrente intercorsi tra le parti, per mancanza di causa od
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insufficiente determinatezza;
3) Ritenere e dichiarare nulle in quanto indeterminate e/o prive di causa le clausole che impongano spese e costi di tenuta del conto, inserite nei contratti di conto corrente intercorsi tra le parti e/o nei contratti relativi ai conti anticipi o nei fogli condizioni;
4)
Ritenere e dichiarare la nullità delle clausole relative al calcolo della valuta per i motivi di cui in narrativa e comunque perché calcolata con effetto anticipato per le operazioni passive (per il cliente) e posticipato per le operazioni attive (sempre per il cliente), inserite nei contratti di conto corrente ordinari o nei contratti conto anticipi intercorsi tra le parti, e per l'effetto ritenere e dichiarare che le operazioni attive abbiano valuta nella data di acquisizione della disponibilità del denaro, e quelle passive nella data di effettuazione dell'operazione; 5)
Ritenere e dichiarare che, per l'effetto dell'anatocismo nascosto, la pattuizione dei tassi di interesse sui conti, risulta non valida e/o indeterminata e/o contra legem e, pertanto, il tasso di interesse applicabile è quello legale;
6) Ritenere e dichiarare che il tasso effettivo globale, ai fini della rilevazione dell'usura, debba essere calcolato includendo CMS, costi vari di tenuta conto, effetti dell'anatocismo ed effetti delle valute differenziate (a sfavore del cliente) per le operazioni attive/passive; 7) Accertare la mancanza del contratto di conto corrente e/o dei conti anticipo de quo (completi delle
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modifiche nel tempo intervenute e con i fogli condizioni), la mancata e/o valida pattuizione del tasso di interesse ultralegale, e, per l'effetto, fatta salva l'ipotesi di nullità (art. 117 TUB) per mancanza del contratto scritto (nessun interesse dovrà essere applicato ai contratti nulli per carenza della forma scritta), ritenere e dichiarare che non sono dovuti, sin dall'inizio del rapporto, tutti gli interessi addebitati in eccedenza rispetto al tasso legale, pro tempore, vigente;
8)
Conseguentemente e per l'effetto, e previa consulenza tecnica d'ufficio come infra analiticamente formulata, nonché in base ai criteri ivi indicati: rideterminare il saldo dei conti correnti, depurandoli dal tasso ultralegale, fatta salva l'ipotesi di nullità
(art. 117 TUB) per mancanza del contratto scritto (nel qual caso nessun interesse dovrà essere applicato ai contratti nulli per carenza della forma scritta), dalle commissioni di massimo scoperto, sia intrafido che extrafido, dalle spese e con corretta applicazione della valuta secondo i criteri indicati in narrativa;
9) Ritenere e dichiarare non dovute tutte le somme imputate a titolo di interessi passivi e commissioni dal momento in cui, a seguito del ricalcolo contabile, il conto risulti pari a zero e, per l'effetto, condannare l' Controparte_8
convenuto alla restituzione delle somme versate indebitamente a titolo di interessi passivi e commissioni sul conto in positivo, stante che le stesse somme risultano
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effettivamente versate in conto capitale e non a titolo di competenze;
10) Da ultimo, ed in base agli esiti delle verifiche sopra indicate, ricalcolare ed accertare il saldo attuale dei conti intrattenuti da parte attrice presso la banca convenuta, all'uopo sviluppando ex novo tutti i conteggi delle somme dovute alla banca, a titolo di capitale, interessi, commissioni e competenze, dall'accensione deisingoli rapporti in poi e fino ad intervenuta revoca/chiusura (conti correnti e conti anticipi), il tutto alla stregua dei criteri spiegati in atti;
11) Ritenere e dichiarare nulla per i motivi di cui in narrativa e comunque per insufficiente determinatezza e/o perché illegittimamente applicata con rinvio a parametri generici, indeterminati e storicamente affetti dal fluttuare del rischio di credito tra le controparti bancarie, la previsione, contenuta nel contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile a medio termine stipulato in data 16/12/2012, di utilizzare l'EURIBOR come parametro d'indicizzazione. Ritenere e dichiarare il mutuo ipotecario, inoltre, nullo e/o parzialmente nullo per difetto di causa, e procedere alla commisurazione all'effettiva erogazione, restituendo alla le somme che, per Parte_1
differenza, verranno determinate in sede di CTU ed all'esito dell'acquisizione della documentazione richiesta.
Conseguentemente e per l'effetto ricalcolare ed accertare il saldo attuale, all'uopo sviluppando ex novo tutti i conteggi al
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tasso legale. All'esito del predetto ricalcolo, accertare se vi è, ed a quanto ammonti, il debito residuo dell'odierna attrice, ovvero se ed in che misura vi è un credito della medesima e ritenere e dichiarare, in tal caso, l'obbligo della banca convenuta di corrispondere detta somma, a titolo di ripetizione di indebito, in favore della “ , oltre interessi Parte_1
legali e rivalutazione monetaria dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo. 12) Ritenere e dichiarare che l'odierna attrice ha diritto al risarcimento del danno procuratogli dalla banca mediante applicazione di clausole illegittime (danno consistente nella privazione di liquidità, utilizzata per pagare debiti insussistenti od in misura superiore al dovuto, anziché essere impiegata in investimenti produttivi o comunque in occasioni di espansione dell'attività economica oggetto d'impresa e/o esigenze connesse alla crisi che negli ultimi anni ha attanagliato tutta la nostra economia interna ed in modo particolare il settore in cui l'odierna attrice opera). 13)
All'esito del predetto ricalcolo dell'attuale saldo dei conti intrattenuti presso la banca, accertare se vi è, ed a quanto ammonti, il debito residuo dell'odierna attrice, ovvero se ed in che misura vi è un credito della medesima e ritenere e dichiarare, in tal caso, l'obbligo della banca convenuta di corrispondere detta somma, a titolo di ripetizione di indebito, in favore della " , oltre interessi legali e Parte_1
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rivalutazione monetaria dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo. 14) Conseguentemente e per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della somma risultante a CP_9
credito di parte attrice, all'esito dell'accertamento del diverso dare/avere tra le parti e/o a titolo di restituzione di indebito, e/o la minore e/o maggiore somma da quantificarsi a mezzo di
CTU in corso di giudizio, o secondo equità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
15) Condannare, comunque, l'azienda di credito convenuta " al pagamento in Controparte_6
favore dell'attrice, a titolo di risarcimento dei danni per i motivi di cui in narrativa, a quella somma, ritenuta di giustizia, e valutata in via equitativa, non potendosi all'uopo prescindere dalla storia aziendale, dal volume degli affari, dagli interessi economici in gioco e dal pregiudizio arrecato;
16) Ritenere e dichiarare che la banca convenuta non può fare valere le garanzie fideiussorie nei confronti della società attrice, in quanto le singole obbligazioni sono nulle, inefficaci per le motivazioni di cui in narrativa, ovvero estinte, o comunque, potrebbe comunque farlo solo nei limiti in cui è valido ed esistente il debito principale, e dunque decurtando quelle somme che sono frutto dell'applicazione sui conti correnti di clausole illegittime e/o nulle 17) Ritenere e dichiarare, comunque, nulle le fideiussioni di cui infra perché eccessivamente sproporzionate rispetto al debito principale
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ed in ogni caso nulle per tutte le motivazioni di cui in atti”.
Parte attrice esponeva fra l'altro che in relazione agli intercorsi rapporti bancari la banca convenuta avrebbe praticato l'anatocismo e capitalizzato periodicamente interessi passivi, addebitando altri costi;
avrebbe altresì applicato, in aggiunta agli interessi, le c.d. commissioni di massimo scoperto
(c.m.s.), cioè un ulteriore costo a carico del cliente, interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto spese e valute bancarie prive di specifica pattuizione scritta così come spese infra-trimestre anch'esse non pattuite.
Lamentava, altresì, di avere addebitato operazioni passive per il cliente con data anticipata rispetto a quella di effettuazione dell'operazione e, nel contempo, accreditato le operazioni attive al cliente con valuta posticipata rispetto a quella della singola operazione, così elevando l'importo degli interessi debitori e delle commissioni di massimo scoperto con aggravio di spese di gestione, costo per ogni singola operazione, costo di scritturazione, costo di invio dell'estratto conto, assicurazione ed altri costi o commissioni dalla variegata denominazione, non preventivamente pattuiti in modo chiaro e sufficientemente determinato o determinabile,
e comunque ingiustificati. Esponeva, anche, che Parte_1
avesse, in data 16/12/2012, stipulato “un contratto di
[...]
mutuo ipotecario, garantito sino al 50% dell'ammontare da
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"Federfidi — Palermo, di originari €. Controparte_10
430.000,00 (quattrocentotrentamila/00), a tasso variabile ancorato al parametro dell'EURIBOR 3 mesi, che prevedeva un piano di rimborso, mediante il pagamento di n° 18 rate semestrali (ultima scadenza il 31/5/2027)” lamentando che la applicazione dell'indice EURIBOR sarebbe stato influenzato da parametri stabiliti dagli stessi Istituti di bancari. Eccepiva così la mancata determinazione e specificazione del tasso il che comporterebbe la applicazione del tasso legale semplice in luogo di quello ultralegale incerto.
Rilevava, inoltre, che lo scopo fosse quello di abbattere l'esposizione debitoria del conto e così “… a fronte dell'obbligazione di aver pagato gli interessi il cliente, per la cifra interessata, non ha ricevuto alcun vantaggio. Invero, tenuto conto che il saldo negativo è stato inficiato da addebiti di competenze non dovute, la c.d. "traditio rei" del mutuo non si è realizzata, o eventualmente solo parzialmente. Il cliente, infatti, avrebbe così ricevuto solo un beneficio parziale dall'erogazione del mutuo che, difettando in parte di oggetto, in virtù ed applicazione degli artt.li 1418 — 1346 c.c., è da ritenersi parzialmente (almeno) nullo”.
Quindi chiedeva la ammissione di CTU e, ex art. 210 C.P.C., che fosse ordinata la produzione di documenti e contratti genericamente indicati.
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In data 17/02/2016, si costituiva, Controparte_6
contestando quanto lamentato in citazione e chiedeva il rigetto delle relative richieste;
formulava poi domanda riconvenzionale per la condanna della e – in Parte_1
relazione alle fideiussioni prestate – del sig. Parte_2
e della Parte_3
della complessiva somma di € 1.014.775,78 così determinata:
€ 584.722,63, oltre ulteriori interessi semplici dalla data di passaggio a sofferenza (28.12.2015) all'effettivo soddisfo, in relazione al conto corrente distinto con il n. 8082016/73; €
430.053,15, oltre gli ulteriori interessi semplici maturati e maturandi dalla data di decadenza dal beneficio del termine
(21.12.2015) fino all'effettivo soddisfo così distinti: €
353.260,36 per capitale residuo € 72.771.40 per rate scadute €
4.021,39 per interessi di mora maturati.
Era disposta la mediazione e svolto il relativo tentativo che però non aveva esito positivo.
Nelle more cedeva i crediti oggetto di causa, Controparte_6
in data 21.09.2017 a che si costituiva in Controparte_4
giudizio il 21.09.2017 con atto di intervento ex art. 111 cpc.
Quindi erano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6,
C.P.C. e poi era disposta consulenza tecnica chiesta dalle parti che era eseguita e depositata il 16.10.2021.
All'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del
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18.04.2023 era disposto il rinvio sempre per i medesimi adempimenti con la concessione di termini per depositare note conclusive e così al 25.10.2023 ove, con provvedimento reso al termine della Camera di consiglio, era disposto “… che il ctu, dott. , sotto il vincolo del prestato Persona_1
giuramento, depositi breve relazione scritta entro il 30.11.2023 precisando quanto indicato in motivazione…”, rinviando sempre per la discussione ex art. 281 sexies cpc alla udienza del 16.04.2024.
Quindi, dopo altri rinvii la causa era rimessa alla udienza del
12.05.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) per essere incamerata in decisione.
∞ ∞ ∞ ∞
Va innanzitutto premesso che l'art. 111 c.p.c. stabilisce che
“Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto. In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso. La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti
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anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione”. A quanto detto, ad avviso del Tribunale, segue che la pronuncia non possa che essere resa tra le parti originarie ferma naturalmente la possibilità, per l'interventore ex art. 111 c.p.c., di farne propri gli effetti. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, infatti, ogni qualvolta la cessione di un credito avvenga nel corso del procedimento, l'attività sino a quel momento svolta e le pronunce eventualmente emesse trovano la loro disciplina nell'art. 111 c.p.c. e non nell'art. 105 c.p.c., assumendo il successore a titolo particolare nel diritto controverso la posizione di parte e non quella di terzo. Ne consegue che tale successione lo espone, indipendentemente dall'estromissione del dante causa, agli effetti della decisione pronunciata, che è da lui impugnabile e fruibile.
Va ulteriormente precisato che, in ogni caso, nessuna contestazione è sorta in merito alla titolarità del credito in carico alla parte intervenuta in giudizio quale cessionaria del credito oggetto di causa e che questa ha regolarmente prodotto in giudizio l'avviso di cessione di credito.
Va poi rilevata la rituale formulazione della domanda riconvenzionale ad opera della banca convenuta posta la
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fissazione di prima udienza ex art. 168 bis comma 5 cpc, per il
9.03.20216 e la costituzione della predetta convenuta avvenuta il 17/18.02.2016 che definisce la formulazione della domanda riconvenzionale, svolta nel termine di venti giorni prima della data fissata per la nuova udienza ex art. 168/bis, comma 5, valida detereminandone la sua ammissibilità.
Ed infatti quanto sostenuto dalla parte attrice è riferibile al vecchio testo dell'art. 166 cpc poi riformultato con legge n.
673/1994 ratione temporis applicabile, indiscutibilmente, al caso di specie.
Sempre in via preliminare va osservato che la domanda è procedibile essendo stato depositato il verbale di mediazione del 2/12/2016, in data 21/09/2017 malgrado il suo esito negativo.
Nel merito.
Il thema decidendum, si inquadra nell'ambito della problematica bancaria oggetto di indagine con la ctu espletata in corso di causa.
Pecisamente al ctu è stato dato mandato, innanzitutto, di verificare “…che i rapporti bancari intercorsi fra le parti (cc ordinario n. 8082016, aperto nelmarzo 2008; conto anticipi n.
8082017; mutuo ipotecario del 16.12.2021), siano stati intrattenuti secondo la normativa vigente dall'epoca di sottoscrizione dei contratti” e, più in particolare accertare,
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innanzitutto, che “con riferimento ai predetti rapporti di conto corrente bancario la capitalizzazione degli interessi, attivi e passivi sia avvenuta con la stessa periodicità”.
Orbene a tali quesiti il CTU ha risposto che “i contratti di conto corrente n.8082016 e 8082017 sono stati intrattenuti secondo la normativa vigente all' epoca di sottoscrizione…”; mentre per il contratto di mutuo ipotecario ne rilevava uno spviluppo “…in maniera conforme alle clausole contrattuali, al momento della pattuizione non si rileva il superamento dei tassi soglia previsti dalla legge 108 del 1996”. Precisamente ha rilevato che riguardo il c/c ordinario 8082016, il superamento soglia sia avvenuto nei trimestri dal 31/03/2014 al 31/12/2015; mentre nel c/c anticipi n. 8082017, il superamento del tasso sia avvenuto solo nel trimestre II trimestre 2013.
Quindi trattandosi di usura sopravvenuta e non originaria sulla base del principio enunciato dalla Cass. (Sez. Un. 19/10//2017
n.24675 ove è detto che “allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso
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non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
nè la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” l'usura potrebbe apparire irrilevante ai fini della decisione sulle domande attoree, ma deve essere precisato quanto segue.
Nella molteplicità di domande formulate dalla parte attrice
(fra cui, 1) Ritenere e dichiarare per i motivi di cui in narrativa, la nullità delle clausolecontenenti la previsione della capitalizzazione periodica degli interessi passivi ultralegali…;
2) Ritenere e dichiarare la nullità delle clausole contenenti la previsione della corresponsione della commissione massimo scoperto…; 3) Ritenere e dichiarare nulle in quanto indeterminate e/o prive di causa le clausole che impongano spese e costi di tenuta del conto, inserite nei contratti di conto corrente intercorsi tra le parti e/o nei contratti relativi ai conti anticipi o nei fogli condizioni;
4) Ritenere e dichiarare la nullità delle clausole relative al calcolo della valuta per i motivi di cui in narrativa e comunque perché calcolata con effetto anticipato per le operazioni passive (per il cliente) e posticipato per le operazioni attive…; 5) Ritenere e dichiarare che, per l'effetto dell'anatocismo nascosto, la pattuizione dei
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tassi di interesse sui conti, risulta non valida e/o indeterminata e/o contra legem e, pertanto, il tasso di interesse applicabile è quello legale;
6) Ritenere e dichiarare che il tasso effettivo globale, ai fini della rilevazione dell'usura, debba essere calcolato includendo CMS, costi vari di tenuta conto, effetti dell'anatocismo ed effetti delle valute differenziate (a sfavore del cliente) per le operazioni attive/passive), se ne rileva la inconsistenza poiché come già detto, è stato accertato in corso di causa “…i contratti di conto corrente n.8082016 e
8082017 sono stati intrattenuti secondo la normativa vigente all' epoca di sottoscrizione”e vanno per l'effetto rigettate.
Altrettanto infondata è la domanda 7, … Accertare la mancanza del contratto di conto corrente e/o dei conti anticipo de quo…, apparendo sufficiente a rigettarla, la documentazione di parte convenuta.
Sulla domanda 8 si osserva invece quanto segue anche in riferimento alla domanda riconvenzionale della convenuta con cui chiede di “…condannare la ed i Parte_5
fideiussori e della Parte_2 Parte_3
– tutti solidalmente fra loro - al paga-mento della
[...]
somma di € 1.014.775,78 (o di quell'altra maggiore o mi-nore che il Tribunale vorrà determinare) per le causali sopra indicate con gli ulteriori interessi al tasso convenzionalmente convenuto fino all'effettivo soddisfo, eventualmente
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disponendo per la compensazione tra quanto dovuto e quanto per avventura dovesse risultare essere a credito della
[...]
”, ed avuto riguardo alla portata del Parte_6
principio delle SS.UU. in merito alla usura sopravvenuta avuto riguardo ai rapporti bancari diversi dal mutuo cui, nello specifico, si riferisce la citata sentenza della S. C. del
19/10/2017, n. 24675.
Ed infatti la posizione assunta dalla Suprema Corte, nel contrasto sorto sulla rilevanza o meno dell'usura sopravvenuta, è stata determinata dalla necessità di ottimizzare adeguatamente l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000
- di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p., e art. 1815 c.c., comma 2, come modificati dalla L. n. 108/1996
(rispettivamente all'art. 1 e all'art. 4)1 – in base al quale, ai fini delle menzionate disposizioni in materia di usura, “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. Pertanto, nell'applicazione del divieto di usura, previsto dall'art. 644 c.p. (che al comma 3 attribuisce alla legge il compito di individuare “il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”), nonché della conseguente sanzione civile, di cui all'art. 1815, comma 2,
c.c. (“se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e
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non sono dovuti interessi”), il giudice è vincolato dalla norma d'interpretazione autentica che definisce usurari solo quegli interessi “che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti” e
“indipendentemente dal momento del loro pagamento”. Ciò vuol dire che l'unico momento rilevante ai fini della qualificazione degli interessi come usurari è quello della conclusione del contratto tra le parti, restando indifferente la pattuizione degli interessi rispetto al mutamento del tasso soglia durante l'esecuzione del contratto.
Ma non vi è uniformità in dottrina e nella giurisprudenza in ordine all'estensione del principio di diritto a finanziamenti diversi dal mutuo e, segnatamente ai cosiddetti “finanziamenti a utilizzo flessibile”, quali le aperture di credito in conto corrente. Il contrasto è ravvisabile nella stessa giurisprudenza di legittimità successiva alle Sezioni Unite.
In alcune pronunzie il principio della generale irrilevanza della cosiddetta (impropriamente, per quanto esposto) “usura sopravvenuta” è stato richiamato anche con riferimento a fattispecie concrete relative a contratti di conto corrente, senza una specifica motivazione (vedi Cassazione civile sez. I,
24/03/2023, n.8525; Cassazione civile sez. VI, 08/03/2022,
n.7546; Cass civile sez. I, 01/07/2024, n.18013 Cassazione civile sez. III, 18 23/11/2023, n.32538: “i principi così elaborati
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dalle Sezioni Unite riguardo al contratto di mutuo” dovrebbero trovare applicazione “in relazione ad ogni struttura negoziale avente una causa concreta di finanziamento e, dunque, finalità corrispondenti a quelle proprie del mutuo”; Cass
25/11/2024, n.30253); in altri casi motivando sulla base della esclusione della nullità sopravvenuta della clausola iniziale di pattuizione degli interessi (vedi da ultimo Cass sez. I,
04/02/2025, n.2720: “in definitiva la clausola contrattuale è illecita e viola l'art. 644 c.p. se il tasso supera la soglia di legge nel momento della sua "pattuizione", ma non può diventarlo per effetto di una sopravvenienza successiva, salvo non intercorrano tra le parti, appunto, una nuova pattuizione”).
Orbene tale questione è sorta in quanto Il mutuo rientra tra i
“finanziamenti con un piano di ammortamento predefinito”, caratterizzati dall'erogazione in un'unica soluzione del capitale e dall'obbligo di restituzione entro un periodo predeterminato;
l'apertura di credito in conto corrente rientra invece nei “finanziamenti a utilizzo flessibile”, nei quali non vi
è erogazione immediata di credito né un obbligo restitutorio temporalmente predeterminato, in quanto una parte si impegna a mettere a disposizione dell'altra una certa somma di danaro che potrà essere utilizzata dall'altra in un'unica o più soluzioni, senza alcun obbligo restitutorio in un tempo predefinito.
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Tale differenza strutturale si riflette anche sulla disciplina in tema di usura e, fermo restando che le Sezioni Unite hanno precisato che l'iniziale pattuizione lecita esclude comunque l'integrazione della fattispecie penale (e, quindi, l'usura in senso proprio) e la sanzione civile ex 1815 c.c., sorge la necessità, tuttavia, di verificare la “praticabilità di altri strumenti di tutela” applicabili in sede processuale a fronte “… di una domanda della parte che, allegando il superamento del tasso soglia e richieda per il relativo trimestre l'esclusione totale degli interessi ex 1815 c.c., il giudice possa accogliere solo parzialmente la richiesta, escludendo gli interessi (non totalmente ma) solo per gli importi eccedenti la soglia, sulla base della diversa qualificazione giuridica in precedenza esposta, ovvero l'inadempimento dell'obbligo contrattuale di buona fede. In generale il giudice è comunque tenuto ad esaminare le domande delle parti avendo “riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante” (vedi Cass. Sez. III, Sentenza n. 26159 del
12/12/2014, Rv. 633524 – 01; Cass. Sez. III, Sentenza n. 21087 del 19/10/2015, Rv. 637476 - 01); l 'applicazione del principio
"iura novit curia" di cui all'art. 113, comma 1, cod. proc. civ., comporta poi la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in
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lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione principi 26 di diritto diversi da quelli richiamati dalle parti, fermo il divieto di ultra o extra-petizione di cui all'art. 112 cod. proc. civ., di mutare i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero di attribuire un bene non richiesto o diverso da quello domandato (vedi Cass. 09/04/2018, n.8645; Cass
03/03/2021, n.5832); “il giudice d'appello ha il potere-dovere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, a condizione che i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano o si pongano, comunque, in relazione di continenza con quelli allegati nell'atto introduttivo, incorrendo, altrimenti, nella violazione del divieto di ultrapetizione” (Cass. 17/12/2024 n.
32932)…” (C. App. Firenze sent. n. 627/2025).
Ed aderendo a tali principi si recepiscono le risultanze del CTU che in esecuzione del mandato ricevuto, in considerazione delle domande formulate dalle parti ha rideterminato gli importi relativi ai rapporti bancari oggetto di indagine.
Il CTU con accurata indagine e motivate conclusioni, coerenti con quanto accertato, ha verificato che il “… c/c ordinario
8082016, superamento soglia nei trimestri dal 31/03/2014 al
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31/12/2015 (vedi prospetti all. 3); c/c anticipi n. 8082017, superamento del tasso solo nel trimestre II trimestre 2013…”; quindi “… considerando che nel caso in oggetto non trattasi di contratto di muto ma bensì di un conto corrente con modifiche mensili ai tassi applicati si è proceduto a rielaborare i saldi dovuti: a) escludendo tutti gli addebiti effettuati nei periodi di superamento dei tassi soglia;
(all.5) b) escludendo gli interessi al di sopra del tasso soglia di periodo, nei periodi con applicazione tassi superiori ai limiti imposti dalla Legge. (all.6).
(Rettificato rispetto alla bozza inviata alle parti, poiché in fase di controllo della relazione è stato rilevato un errore materiale di calcolo.)”. Riguardo al “… mutuo fondiario stipulato il giorno
16 maggio 2012 N.3531 di Repertorio N. 2314 della raccolta
Notaio attraverso il quale veniva concessa la somma Per_2
di € 430.000,00 (accreditata nel c/c ordinario 8082016 in data
06/062012 con data valuta 16/05/2012) da restituire applicando un tasso d'interesse annuo del 4.377% revisionato ogni trimestre nella misura di 3,50 punti in più rispetto all'indice 'EURIBOR a tre mesi alla media del mese precedente e comunque mai inferiore al 2,75% annuo ( art. 3), in 180 rate mensili art.4 … è stata verificata la concreta applicazione degli interessi contrattuali (prospetto all. 7) per le
11 rate che risultano addebitate sul CC ed è emerso che gli interessi sono stati applicati correttamente e che le minime
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differenze sono dà ricondurre alle diverse modalità tecniche di calcolo si allegano inoltre pubblicazioni tassi EURIBOR a 3
MESI dai quali sono state ricavate le medie utilizzate per il superiore conteggio(all.7)”.
Ha stabilito quindi, con consivisibili conclusioni anche perché elaborate in considerazione delle osservazioni formulare dalle parti alla bozza loro inviata, che “…i contratti di conto corrente n.8082016 e 8082017 sono stati intrattenuti secondo la normativa vigente all'epoca di sottoscrizione. Per quanto riguarda il contratto di mutuo ipotecario si rimanda al successivo punto e;
b) nei conti correnti esaminati c/c ordinario 8082016 e c/c anticipi 8082017 la capitalizzazione degli interessi è avvenuta con la stessa periodicità(trimestrale); c) nel contocorrente n. 8082016 il TEG ha superato il tasso soglia nei trimestri 31/03/2014,
30/06/2014, 30/09/2014, 31/12/2014, 31/03/2015, 30/06/2015,
30/09/2015 e 28/02/2015. Nel conto anticipi n. 8082017 il TEG ha superato il tasso soglia nel II trimestre 2013…”.
Quindi considerato che le parti attrici hanno allegato e sostenuto la illegittimità del comportamento della banca e di esigere somme per interessi che per alcuni periodi sono stati calcolati oltre la soglia di riferimento (…applicato interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto, spese e valute bancarie prive di specifica pattuizione…), lamentando così
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seppur indirettamente una condotta di controparte contraria ai doveri di correttezza in executivis ex 1375 c.c., di omessa verifica ed adeguamento, peraltro in esercizio di una facoltà di variazione unilaterale espressamente attribuita alla parte ex art. 118 TUB, questione dibattuta fra le parti e rilevante nell'ambito del piùampio genus della “usura sopravvenuta”.
Conclusivamente, quindi, la domanda di parte attrice merita accoglimento per violazione degli obblighi di buona fede e correttezza ma nei limiti di seguito esposti determinandosi così per l'effetto l'accoglimento di quella riconvenzionale di parte convenuta nei limiti individuati dal CTU, limitatamente agli importi eccedenti il tasso soglia nei trimestri individuati dal CTU.
E così in applicazione dei suddetti principi e considerando i rilievi della banca convenuta recepiti dal CTU “… in base alla domanda riconvenzionale della Banca calcolando gli interessi alla data della prossima udienza il credito della CP_11
ammonta: ad € 934.192,51 debito scaturente
[...]
dalla rielaborazione effettuata stornando tutti gli addebiti effettuati nei periodi di superamento del tasso soglia
(prospetto riepilogativo all.17)” e quindi €. 500.983,34 a saldo dei cc. nn. 8082016 (501.841,97); n. 8082017 (-948,63) ed €.
433.299,17 per il mutuo.
Somme che, per l'effetto della ammissibilità della domanda
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riconvenzionale e conseguente accoglimento le parti attrici, per i titoli e nella qualità spiegata in atti, sono tenuti al pagamento in favore della banca convenuta, oltre interessi dal
17.04.2024 in considerazione che il superiore conteggio era aggiornato alla data della udienza successiva al deposito della relazione che si è svolta il 16.04.2024.
In ultimo appare meritevole di citazione l'ultimo scritto difensivo di parte attrice risalente al 24.01.2025 ed intestato come “note di trattazione scritta udienza virtuale” ove fra l'altro si dice che risulta mancante “…agli atti un valido contratto di apertura di credito…”, dimostrando di non avere visionato accuratamente il fascicolo di parte convenuta e i documenti con esso prodotti;
ha eccepito il “DIFETTO DI
LEGITTIMAZIONE SOSTANZIALE DELLA “ Controparte_4
, ignorando la produzione documentale della stessa
[...]
intervenuta che, fra l'altro, ha prodotto copia della gazzetta ufficiale ove è stato pubblicato l'atto di cessione;
ha poi lamentato “…che, il preteso creditore, per far salvi i suoi diritti nei confronti dei fideiussori, avrebbe dovuto agire giudizialmente nei confronti della società correntista, e dei fideiussori, in ragione di proprie pretese creditorie, entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione ex art. 1957, primo comma, c.c., essendo nulla ogni contraria pattuizione. Per essere più chiari, nel caso di specie il Credito
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Siciliano, avendo esercitato la facoltà di scelta che è propria delle obbligazioni solidali, ed avendo così deciso di NON promuovere giudizialmente alcuna “istanza”, azione e/o domanda di pagamento, sia nei confronti della società correntista che nei confronti dei fideiussori, nel termine semestrale previsto dallo stesso art. 1957 c.c. …”, sostenendo che in pratica avrebbe “…rinunciato ad agire nei confronti dei garanti (nelle forme ordinarie)…”. Anche in tal caso, però parte attrice ha ignorato la lettera di decadenza dal beneficio del termine del 21.12.2015 comunicato alla correntista ed ai fideiussori e la costituzione di parte convenuta avvenuta il
18.02.2016 ove la stessa convenuta ha formulato (ritualmente per quanto sopra detto), domanda giudiziale di pagamento sia nei confronti della correntista sia nei riguardi dei fideiussori, considerazioni che mostrano la infondatezza delle deduzioni attoree e si riflettono anche sulla statuizione relativa alle spese.
Ed infatti, considerando l'esito finale del giudizio, con accoglimento solo parzaile delle domande di parte attrice e l'accoglimento di quella riconvenzionale nei limiti sopra delineati -e quindi per un importo finale inferiore al preteso- le spese di lite possono compensarsi nella misura di metà; gli attori in solido sono quindi condannati al pagamento della residua metà che si liquidano in dispositivo, sulla base dei
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valori medi dello scaglione di riferimento individuato in quello fino a €. 1.000.000,00.
Analoga disciplina va applicata alle spese di CTU svolta nell'interesse di tutte le parti, attrici e convenuta, in causa e, per tale ragione, le relative spese vanno poste in solido a carico delle stesse parti in causa con obbligo di rimborso verso la parte che avesse anticipato l'intero di quanto liquidato al ctu con separato provvedimento.
Riguardo la parte intervenuta, visto il carattere volontario della sua partecipazione in giudizio, nulla si dispone.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona P.G., in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n. RG 427/2015, così provvede:
- ACCOGLIE la domanda di parte attrice limitatamente ai contratti di conto corrente ed alla applicazione di interessi ultralegali rilevando così il superamento del tasso soglia per i periodi indicati in motivazione;
- RIGETTA le altre domande attoree;
- ACCOGLIE la domanda riconvenzionale di parte convenuta e per l'effetto ridetermina i saldi dei rapporti bancari intercorsi con gli attori nella somma complessiva di € 934.192,51 -così determinata come specificato in motivazione- oltre interessi dal
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17.04.2024;
- CONDANNA, per l'effetto, la ed i Parte_5
fideiussori e della Parte_2 Parte_3
– tutti solidalmente fra loro - al pagamento
[...]
della somma di € 934.192,51 oltre interessi dal
17.04.2024 in favore della banca convenuta
[...]
(C.F. , già Controparte_2 P.IVA_3 CP_5
;
[...]
- RIGETTA le altre domande;
- CONDANNA gli attori in solido al pagamento, in favore della convenuta già Controparte_2 CP_5
in persona del legale rapp.te p. t., alla metà delle
[...]
spese di lite determinate, secondo i criteri indicati, in €.
14.596,50 oltre spese generali e oneri fiscali, compensando la residua frazione;
- NULLA dispone per le spese verso la parte intervenuta;
- RIMANDA alla motivazione la disciplina delle spese di
CTU.
Barcellona Pozzo di Gotto, 17/06/2025.
Il Giudice on.
Dott. Francesco Montera
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