Articolo 4 della Legge 21 febbraio 2024, n. 14
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Art. 4. Giurisdizione e legge applicabile 1. Ai migranti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del Protocollo si applicano, in quanto compatibili, il testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 , il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 , il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 , e la disciplina italiana ed europea concernente i requisiti e le procedure relativi all'ammissione e alla permanenza degli stranieri nel territorio nazionale. Per le procedure previste dalle disposizioni indicate al primo periodo sussiste la giurisdizione italiana e sono territorialmente competenti, in via esclusiva, ((la corte d'appello,)) la sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del tribunale di Roma e l'ufficio del giudice di pace di Roma. Nei casi di cui al presente comma si applica la legge italiana. ((3)) 2. Lo straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1 rilascia la procura speciale al difensore mediante sottoscrizione apposta su documento analogico. La procura speciale e' trasmessa con strumenti di comunicazione elettronica, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia del documento identificativo attribuito ai sensi dell'articolo 3, comma 5, e all'attestazione, rilasciata da un operatore della Polizia di Stato, dell'avvenuta apposizione della firma da parte dello straniero. La procura speciale cosi' rilasciata soddisfa i requisiti previsti dall' articolo 83 del codice di procedura civile e dall' articolo 122 del codice di procedura penale .
3. Il responsabile italiano di cui all'articolo 5, comma 1, adotta le misure necessarie a garantire il tempestivo e pieno esercizio del diritto di difesa dello straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1 del presente articolo. Per la trasmissione e la ricezione dei documenti necessari per l'esercizio del diritto di difesa e' utilizzato l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato messo a disposizione dal predetto responsabile. Il diritto di conferire con il difensore e' esercitato, con modalita' audiovisive che ne assicurino la riservatezza, mediante collegamento da remoto tra il luogo in cui si trova lo straniero e quello in cui si trova il difensore.
4. Il ricorso contro la decisione della Commissione territoriale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della presente legge e' proposto nel termine stabilito dall' articolo 35-ter del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 .
5. L'avvocato del migrante di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del Protocollo partecipa all'udienza dall'aula in cui si trova il giudice, con collegamento in modalita' audiovisive da remoto con il luogo in cui si trova il migrante. Solo quando non e' possibile il collegamento da remoto e il rinvio dell'udienza e' incompatibile con il rispetto dei termini del procedimento, all'avvocato del migrante ammesso al patrocinio a spese dello Stato, che si reca, per lo svolgimento dell'incarico, nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, e all'interprete e' liquidato un rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. La misura, comunque non superiore a euro 500, e le condizioni del rimborso sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. In deroga all' articolo 10 del codice penale , salvo che il reato sia commesso in danno di un cittadino albanese o dello Stato albanese, lo straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1 del presente articolo, che commette un delitto all'interno delle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, e' punito secondo la legge italiana, se vi e' richiesta del Ministro della giustizia, fermo restando il regime di procedibilita' previsto per il delitto. La richiesta del Ministro non e' necessaria per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni.
7. Nei confronti dello straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1 il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, salvo che si tratti di delitti per i quali e' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, quando e' acquisita la prova dell'esecuzione del rimpatrio. Nei confronti dello straniero sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere il rimpatrio e' eseguito quando la misura e' revocata o dichiarata estinta. Il questore comunica l'esecuzione del rimpatrio all'autorita' giudiziaria procedente. L'autorita' giudiziaria procedente comunica al questore il provvedimento con il quale revoca la misura o ne dichiara l'estinzione. Se lo straniero fa ingresso illegale nel territorio dello Stato prima del termine di prescrizione del reato piu' grave per il quale si e' proceduto nei suoi confronti in conformita' al presente comma, si applica l' articolo 345 del codice di procedura penale .
8. Quando e' esercitata la giurisdizione penale ai sensi del comma 6, l'autorita' giudiziaria e la polizia giudiziaria svolgono direttamente le rispettive funzioni anche nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo secondo le disposizioni del codice di procedura penale , salvo quanto disposto dai commi da 9 a 18 del presente articolo.
9. Nei casi di arresto in flagranza o di fermo, il personale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), trasmette il relativo verbale entro quarantotto ore al pubblico ministero. L'interrogatorio da parte del pubblico ministero, ai sensi dell' articolo 388 del codice di procedura penale , e l'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'articolo 391 del medesimo codice, si svolgono sempre a distanza con le modalita' di cui all'articolo 133-ter del citato codice di procedura penale .
L'arrestato o il fermato si collegano dal luogo in cui si trovano.
10. Se il reato per il quale si e' proceduto all'arresto in flagranza non e' compreso tra quelli di cui al secondo periodo del comma 6, il pubblico ministero, immediatamente e comunque prima dell'udienza di convalida, si rivolge al Ministro della giustizia per l'esercizio del potere di richiesta di cui all' articolo 342 del codice di procedura penale .
11. Quando, ai sensi dell' articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale , il giudice applica la misura cautelare della custodia in carcere, l'indagato e' immediatamente posto a disposizione dell'autorita' giudiziaria procedente mediante trasferimento presso idonee strutture ubicate nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo. Quando il giudice dispone una misura diversa dalla custodia cautelare in carcere o l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato, l'indagato resta sottoposto al trattenimento, laddove disposto, in corso di esecuzione al momento della commissione del reato.
12. Ai fini dell'articolo 309, comma 8-bis, secondo periodo, del codice di procedura penale , l'imputato partecipa all'udienza con le modalita' di cui all'articolo 133-ter del medesimo codice, collegandosi dal luogo in cui si trova. Il termine per la proposizione della richiesta di riesame ai sensi dell' articolo 309 del codice di procedura penale e' fissato in quindici giorni.
13. Fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 6-bis, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 , il procedimento penale e' sospeso, fatto salvo il compimento di atti urgenti e dei provvedimenti indicati nei commi 7 e 9 del presente articolo. Durante la sospensione del procedimento sono sospesi i termini di cui agli articoli 303 e 407 del codice di procedura penale . Qualora prevista, la partecipazione della persona sottoposta alle indagini al compimento degli atti urgenti e' assicurata con le modalita' di cui all' articolo 133-ter del codice di procedura penale mediante collegamento dal luogo in cui si trova.
14. L'articolo 558 e il titolo III del libro VI del codice di procedura penale e l'articolo 13, comma 13-ter , del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , non si applicano ai reati di cui al comma 6 del presente articolo.
15. I colloqui previsti dall' articolo 104 del codice di procedura penale sono assicurati mediante collegamento audiovisivo.
16. Le notificazioni previste dal codice di procedura penale al soggetto sottoposto alle procedure di cui al comma 1 del presente articolo sono eseguite dal nucleo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), della presente legge con le modalita' previste dall' articolo 156, commi 1 e 2, del codice di procedura penale in quanto compatibili.
17. I depositi e le comunicazioni effettuati dagli organi di polizia giudiziaria possono essere sempre eseguiti con modalita' telematiche.
18. Per i reati di cui al comma 6 e' competente l'autorita' giudiziaria con sede in Roma.
19. Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della liberta' personale svolge i compiti previsti dall'articolo 14, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , anche nell'ambito delle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

--------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 11 ottobre 2024, n. 145 , convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 187 , ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che " Le disposizioni del capo IV si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Entrata in vigore il 11 dicembre 2024