Art. 30. Obblighi degli operatori degli impianti di trattamento 1. Gli operatori degli impianti di trattamento contemplati dalla direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000 , e dal relativo decreto legislativo di attuazione 24 giugno 2003, n. 209, dalla direttiva 2012/19/UE e dal relativo decreto legislativo di attuazione 14 marzo 2014, n. 49, consegnano i rifiuti di batterie derivanti dal trattamento dei veicoli fuori uso o i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sistemi individuali o collettivi di cui agli articoli 26 e 27 del presente decreto, oppure ai gestori di rifiuti selezionati conformemente all'articolo 57, paragrafo 8, del Regolamento, ai fini del loro trattamento conformemente agli articoli 70 e 71 del medesimo Regolamento, tenendo traccia delle consegne effettuate.
Note all' art. 30:
- La direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000 , relativa ai veicoli fuori uso e' pubblicata GUUE n. L 269 del 21/10/2000.
- Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 recante: «Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso» e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 182 del 7 agosto 2003.
- La direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 , sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e' pubblicata nella GUUE n. L 197 del 24/07/2012.
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/1542 si vedano le note alle premesse.
Note all' art. 30:
- La direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000 , relativa ai veicoli fuori uso e' pubblicata GUUE n. L 269 del 21/10/2000.
- Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 recante: «Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso» e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 182 del 7 agosto 2003.
- La direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 , sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e' pubblicata nella GUUE n. L 197 del 24/07/2012.
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/1542 si vedano le note alle premesse.