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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 11/08/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
R.G. 1761/2018
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il G.O.T., dott.ssa Carmela Abagnara, all'esito della trattazione cartolare del 14 luglio 2025 rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies cpc;
rilevato che entro il termine fissato parte attrice ha depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate:
P.Q.M.
pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi.
Lagonegro, 11 agosto 2025
Il G.O.T.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del G.O.T., dott.ssa
Carmela Abagnara, ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1761/2018 R.G. avente ad oggetto: nullità clausole contratto conto corrente bancario – ripetizione somme
PROMOSSA DA
in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Parte_1
Latronico (PZ) alla Via Provinciale n. 1, P. Iva , P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Filici ed elettivamente domiciliata come in atti attrice
CONTRO
, Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., (C.F. e P. IVA ), P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Dario M. Tepedino ed elettivamente domiciliata come in atti convenuta
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare
Pag. 2 la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c..
Con atto di citazione ritualmente notificato la società attrice evocava in giudizio la Controparte_1
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“Accertare e dichiarare, in via principale, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che la Pt_1
per il conto corrente n° 130103073 acceso presso
[...] [...]
PA
, in persona del suo LRPT, con sede in Vallo della Lucania
[...]
(SA) ( cap 80132) alla Via Moriti snc, P.Iva è creditore, P.IVA_2 in linea accertativa, della somma di euro 18.954,53 ( euro 7.988,78 per usura oggettiva;
euro 10.965,75 per usura soggettiva) oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto e fino al saldo, nei confronti del
[...]
PA
, in persona del suo LRPT, con sede in Vallo della Lucania
[...]
(SA) ( cap 80132) alla Via Moriti snc, P.Iva . La predetta P.IVA_2 somma, per la quale la banca è debitrice dell'odierno attore, è composta da usura oggettiva e soggettiva, praticata dall'Istituto di Credito convenuto, per come si evince dall'elaborato peritale di parte allegato nel fascicolo del difensore dell'odierna parte attrice;
-Accertare e dichiarare che al in virtù dell'accertamento del rapporto dare/avere nel contratto di conto corrente oggetto del presente giudizio, alla data del
30.09.16 il saldo di conto corrente dovrà essere rideterminato in meno euro 8.872,89 in virtù del ricalcolo che dovrà essere effettuato per come meglio narrato in premessa. Facendo salvo ed impregiudicato il diritto della parte attrice di vedersi “espunte” le ulteriori somme che dovranno essere accertate e ricalcolate a favore della medesima dal 01 Ottobre
2016 sino alla conclusione del presente giudizio;
-Accertare e dichiarare
Pag. 3 che la commissioni di massimo scoperto, per come contrattualmente pattuita, è contraria alla normativa di legge. Pertanto statuire che l'odierna parte attrice è creditrice, in linea accertativa, della somma di euro 1.845,67- pari alle CMS pagate sino all'anno 2016- oltre interessi legali e rivalutazione, con riserva di analizzare gli ulteriori estratti conto sino alla conclusione del presente giudizio;
-Riconoscere e accertare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra-legali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese. -Verificare, in ogni caso, come l'istituto avverso abbia agito in dispregio della L.
108/96, perpetrando il reato di usura. -Accertare, per tutti i motivi di cui in narrativa, che il PA
, in persona del suo LRPT, con sede in
[...]
Vallo della Lucania (SA) ( cap 80132) alla Via Moriti snc, P.Iva con la propria condotta contra legem, ha commesso il P.IVA_2 reato di usura oggettiva e soggettiva, così come contemplati dall'art. 644
c.p. -Accertare e dichiarare che la banca ha pattuito ed applicato tassi usurari per cui a tale titolo nulla è dovuto e, conseguentemente, a mezzo della espletanda TU, procedere al ricalcolo, secondo le formule e norme della Legge n. 108/96, al fine di rideterminare i reali saldi conto
(dare – avere tra le parti) sino alla data di conclusione del presente giudizio;
-Condannare, in via risarcitoria- sia per il danno patrimoniale che per quello non patrimoniale-, in ragione della nullità dei rapporti intercorsi ed in virtù dell'applicazione di tassi usurari, l'istituto di credito, per tutte le argomentazioni in narrativa, al pagamento della somma di euro
28.431,80, di cui: euro 18.954,53 a titolo di risarcimento danno patrimoniale, quantificato per un importo pari agli interessi usurai applicati e non dovuti;
euro 9.477,27 a titolo di risarcimento danni non patrimoniale;
-Accertare e dichiarare che la parte attrice è creditrice
Pag. 4 della ulteriore somma di euro 432,33 per anatocismo nei trimestri non in usura;
-Condannare la banca al pagamento delle spese per l'acquisto della consulenza di parte pari ad euro 2.800,oo; -Ordinare alla banca convenuta, qualora non vi avesse già provveduto spontaneamente, di effettuare, laddove posta in essere, la corretta segnalazione del presente procedimento in Centrale dei Rischi sotto la voce “stato del rapporto: contestato”, ai sensi del 13° e 14° aggiornamento della circolare Banca di Italia 11.02.1991 n. 139 e successive modifiche ed integrazioni, nonché presso gli altri Istituti e sistemi di informazione creditizia, per tutti i motivi indicati in narrativa;
-Col favore delle spese e degli emolumenti di causa, da attribuirsi al sottoscritto difensore, il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c. oltrechè di quelle necessarie per la procedura di mediazione”.
A sostegno della domanda evidenziava di aver sottoscritto con il convenuto istituto di credito contratto di conto corrente avente nr°130103073 e, successivamente, di aver riscontrato anomalie nel rapporto. In particolare, “rinveniva l'applicazione di interessi usurari, sia per usura oggettiva che soggettiva, nonché l'illegittimità dell'anatocismo e delle CMS e delle altre voci di spese ed oneri aggiunti applicati dall'istituto di credito”.
Si costituiva ritualmente in giudizio la convenuta che, in via CP_2 preliminare, eccepiva la nullità della domanda ex art. 164 c.p.c. per essere la stessa generica e non chiara. Sempre in via preliminare, eccepiva la prescrizione del diritto alla ripetizione per tutte le operazioni di epoca anteriore al 21 luglio 2008 e, nel merito, la legittimità degli interessi applicati, delle commissioni di massimo scoperto e delle spese e competenze.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“1) Dichiarare la avversa domanda nulla ex art.164 cpc;
Pag. 5 2) In via gradata accogliere la sollevata eccezione di prescrizione circa la ripetibilità delle somme a far data dal 18/06/2008 ovvero, in via gradata, dal 27/02/2011;
3) rigettare per infondatezza sostanziale e giuridica tutte le domande siccome inammissibili sia a livello sostanziale che a livello processuale in quanto prescritte e comunque infondate in via di fatto e diritto”.
Concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c., con la prima memoria parte attrice specificava ulteriormente la domanda nei seguenti termini:
“- Oltre alle conclusioni già rese in atti, da intendersi qui integralmente richiamate, parte attrice ha tutto il diritto di vedersi riconosciute, da parte del Giudice adito, le nullità relative: 1) Alla capitalizzazione Part trimestrale;
2) agli addebiti per le . La declaratoria di nullità degli addebiti sopra citati dovrà comportare il diritto per parte attrice di essere dichiarata creditrice, in linea accertativa, delle somme corrisposte: a titolo di interessi anatocistici, pari ad euro 10.530,18- oltre interessi legali e rivalutazione, ovvero a quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia;
CMS, pari ad Euro 1.845,67- oltre interessi legali e rivalutazione, ovvero a quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia. Fermo restando il diritto alla verifica, per come richiesta e lamentata, degli interessi usurari praticati, quantificati in perizia in euro 18.954,53- oltre interessi legali e rivalutazione, ovvero a quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia”.
Depositate le memorie, la causa veniva istruita a mezzo consulenza tecnica d'ufficio contabile e, in seguito al deposito dell'elaborato peritale e di integrazione allo stesso, ritenuta matura per la decisione.
Successivamente, in seguito ad alcuni rinvii, sulle conclusioni delle parti come in atti e che si abbiano per integralmente trascritte e riportate, veniva fissata udienza per la discussione ex artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c..
Pag. 6 All'udienza del 14 luglio 2025, lette le note di trattazione e le difese delle parti, la causa viene decisa come di seguito.
In via preliminare va dichiarata la procedibilità della domanda essendo dimostrato in atti l'espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria.
Sempre in via preliminare va osservato che, come risultante anche dalla consulenza tecnica espletata in corso di causa, all'atto della introduzione del giudizio il rapporto risultava ancora aperto.
Orbene, in questi casi la giurisprudenza di legittimità sottolinea che la domanda di ripetizione dell'indebito per competenze illegittimamente addebitate su un conto corrente bancario ancora aperto è inammissibile, poiché fino alla chiusura del conto non si può propriamente parlare di pagamenti con carattere solutorio. Tuttavia, il correntista può esperire un'azione di accertamento negativo per far dichiarare la nullità delle clausole contrattuali ed il conseguente storno delle annotazioni indebite
(ex multis, Cass., n. 7721/2023; Cass., n. 9712 del 2024; Cass., n.
5577/2025; Trib. Napoli, 29/04/2025).
Ne risulta che nel presente giudizio può, in applicazione dei principi sopra enunciati, ritenersi ammissibile solamente la domanda volta all'accertamento negativo per far dichiarare la nullità delle clausole contrattuali ed il conseguente storno delle annotazioni indebite.
Inoltre, parte attrice chiede riconoscersi il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in virtù dell'applicazione di tassi usurari in violazione del disposto dell'art. 644 c.p..
Su detto aspetto deve evidenziarsi che dalle risultanze del giudizio non sono emersi elementi che hanno portato a stabilire che siano stati applicati ai rapporti per cui è causa interessi oltre il tasso soglia usura.
Ne deriva che la domanda in tal senso avanzata deve essere disattesa.
Quanto, invece, all'accertamento delle nullità contrattuali e il conseguente storno delle annotazioni indebite, occorre sottolineare che,
Pag. 7 come specificato anche dal TU dott. , “risultano Persona_1 sottoscritti n.2 contratti (…) - il 20.03.2006 relativo all'apertura del suindicato c/c ed in cui sono riportate le condizioni economiche validamente pattuite relative a tasso creditore pari allo 0,125%, tasso debitore pari al TAN 13,5% - TAEG 14,19894%, c.m.s. 1%, capitalizzazione trimestrale in regime di reciprocità, giorni di valuta
(Assegni fuori piazza: 6 giorni, Assegni su piazza: 2/3 giorni, Versamenti contanti: 0/1 giorno, Emissione bonifico: 0 giorni, Sconti vari: 2/3 giorni, Prelievo: 0 giorni, Assegni e Vaglia Postali: 15gg) e spese per tenuta conto di € 15 ed € 3 per invio estratto conto;
giorni di valuta
(Assegni fuori piazza: 6 giorni, Assegni su piazza: 2/3 giorni, Versamenti contanti: 0/1 giorno, Emissione bonifico: 0 giorni, Sconti vari: 2/3 giorni, Prelievo: 0 giorni, Assegni e Vaglia Postali: 15gg) e spese per tenuta conto di € 15 ed € 3 per invio estratto conto;
- il 17.09.2007 viene sottoscritto un documento che riporta le seguenti alle seguenti condizioni economiche tasso creditore TAN 2,75% - TAE
2,77848%, tasso debitore TAN 9% - TAE 9,30833%, non c'è indicazione di c.m.s.; risultano identici alla stipula iniziale sia i giorni di valuta che le spese, non vi è esplicita indicazione di fido concesso in nessuna delle
2 sottoscrizioni -All. e) anche se dall'analisi dei saldi degli estratti nonché dalla movimentazione si può desumere l'esistenza di un fido di fatto (l'esistenza di una continua – nel caso di specie l'intero periodo
2006-2018 - messa a disposizione di credito, avendo la correntista, operato costantemente con saldo passivo, senza che la banca abbia mai intimato il rientro, o assunto altre iniziative di revoca, recesso, diffida, segnalazione a sofferenza presso la CR, come in assenza di fido, avrebbe certamente dovuto fare) di € 50.000 circa (punta di sconfino min € 2 e max € 108.000), quale importo medio di utilizzo di fondi di cui la correntista non disponeva materialmente sul conto ma che la banca comunque gli permetteva di utilizzare”.
Pag. 8 Quanto agli estratti conto, l'ausiliario evidenzia che “risultano completi e senza alcuna interruzione dall'inizio del rapporto fino alla data di notifica della citazione, si precisa che anche per i 3 trimestri successivi e quindi dal I° al III° Trim '19 non ci sono interruzioni”.
Inoltre, il consulente ha specificato che “la banca ha applicato il regime di reciprocità per la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi per l'intero periodo adeguandosi all'art.120 TUB, ma non è versata in atti specifica sottoscrizione della correntista all'adeguamento agli art. 4 e 5 della delibera CICR del 03 Agosto 2016 e dalla movimentazione del c/c si rileva che la banca ha addebitato trimestralmente gli interessi passivi maturati contravvenendo a quanto disposto dal suindicato art. 120, comma 2, lett. b, del T.U.B. e dell'art. 4, co. 5, della delibera”.
Quanto alla prescrizione, il TU ha evidenziato che “analizzando invece i saldi ottenuti a seguito della ricostruzione del c/c - così come stabilito dalla Cassazione con sentenza n. 9141/2020 - si rileva che non c'è mai stato lo sforamento dell'importo di fido di € 50.000 e pertanto le rimesse sono esclusivamente ripristinatorie della provvista”.
Fatte le specificazioni sopra richiamate, il TU, il cui elaborato peritale unitamente alla sua integrazione possono essere fatti propri del giudicante condividendone l'iter formativo e le conclusioni, ha provveduto, in base ai quesiti formulati, alla ricostruzione del rapporto di conto corrente e, nello specifico, “I) epurando i c/c delle competenze
(interessi debitori, commissioni e spese) calcolate ed addebitate trimestralmente dalla banca;
II) utilizzando per i vari c/c le date di valuta poiché validamente pattuite;
III) addebitando trimestralmente le spese postali per comunicazioni periodiche e l'imposta di bollo per l'intero periodo, poichè si tratta di spese vive già sostenute dall' istituto di credito;
escludendo per i vari c/c ogni altra spesa non pattuita;
IV) applicando al c/c i tassi creditori e debitori, la c.m.s. così come validamente pattuite e nei trimestri in cui ha rilevato che la banca ha
Pag. 9 utilizzato condizioni migliorative per la correntista (nello specifico: interessi debitori più bassi dal III° Trim '06 al I° Trim '12; dal II° Trim
'07 non ci sono più addebiti di c.m.s.) ha utilizzato quest'ultime; lo scrivente ha rilevato inoltre in vari trimestri già dal 2008, nonostante non fossero pattuite, l'utilizzo di aliquote a scaglioni per il tasso debitore in relazione al differente importo di fido utilizzato;
ha rilevato inoltre anche l'utilizzo dal 2011 di una sorta di commissione - definita nel riepilogo delle competenze omnicomprensiva – nonostante non fosse mai stata pattuita;
V) per quanto riguarda il periodo 01.10.2016 (entrata in vigore della delibera CICR2016) al 24.12.2018 si è provveduto ad escludere ogni forma di capitalizzazione ed ad addebitare gli interessi passivi maturati e le spese (quantificati in € 5.689.02) come ultima operazione della ricostruzione del c/c.”.
Il consulente, quindi, conclude sottolineando che “sulla base di quanto descritto nei punti precedenti da I a V in risposta ai n. 5 quesiti ed all'integrazione formulata dal G.I. in sede di conferimento d'incarico, si ottiene dalla ricostruzione operata del c/c il seguente risultato: C/C
3073/66 Ordinario/Principale: 24.12.2018 pari ad € 37.799,07”.
In seguito al deposito dell'elaborato peritale, parte attrice ha evidenziato ed eccepito che nonostante la rituale produzione degli estratti conto scalare anno 2019, gli stessi non erano stati tenuti in considerazione nell'elaborato peritale.
Alla luce di tanto, veniva disposto che il TU provvedesse alla eventuale rielaborazione delle risultanze peritali in atti attraverso l'esame degli estratti conto scalare anno 2019.
Dalla integrazione peritale appena richiamata, si ricava che “il rapporto era ancora aperto e regolarmente movimentato fino al III° Trim '19” e che “il c/c presenta alla data dell'introduzione del giudizio (atto di citazione notificato il 24.12.2018) un saldo positivo per la società
Pag. 10 correntista di € 21.815,65 mentre alla data del 30.09.2019 (ultimo e/c versato in atti) un saldo negativo per la correntista di € 6.118,39”.
Inoltre, il TU evidenzia che “non vi è esplicita indicazione di fido concesso in nessuna delle 2 sottoscrizioni anche se dall'analisi dei saldi degli estratti nonché dalla movimentazione si può desumere l'esistenza di un fido di fatto”.
Dall'esame e relativo conteggio ricostruttivo del rapporto a mezzo degli estratti conto scalare anno 2019, il TU ricava, utilizzando i medesimi criteri richiamati e adottati per la stesura dell'elaborato, che esiste “un saldo attivo per la correntista al 30.09.2019 pari ad € 4.794,86”.
Orbene, nella fattispecie in esame è emerso, dalle risultanze della integrazione - che vengono fatte proprie dal giudice ai fini della decisione-, che lo storno delle annotazioni risente dell'andamento del rapporto nell'anno 2019, prima della chiusura ed in costanza già della domanda giudiziale e tiene conto anche del fatto che “il c/c presenta alla data dell'introduzione del giudizio (atto di citazione notificato il
24.12.2018) un saldo positivo per la società correntista di € 21.815,65”.
Inoltre, non risulta in modo specifico provato da parte dell'attore, stante l'indeterminatezza individuata anche dal TU, la misura del fido. Invero, in questi casi, come sottolineato anche dalla giurisprudenza di legittimità,
è comunque richiesto che il correntista provi la misura dell'affidamento
(ex multis, Cass., n. 188/2022), ipotesi non concretamente avveratasi nell'ambito del presente giudizio.
Ne deriva che la prescrizione, così come individuata dall'ausiliario, risulta maturata per la rimessa del 05.09.2008, pari ad € 422,41, che è stata detratta dal saldo finale.
Le conclusioni cui è giunto l'ausiliario possono essere ritenute valide ed esaustive ai fini della decisione, in quanto effettuate nell'ottica ricostruttiva derivante dalle pronunce della giurisprudenza. In particolare, i risultati cui il TU è pervenuto sono connotati da un
Pag. 11 sufficiente grado di precisione, considerato che egli ha quantificato precisamente alcune delle poste contestate, ha precisato i criteri di cui si
è avvalso, e che non vengono prospettati elementi obiettivi che inducano a smentirne l'attendibilità.
Alla luce di tanto, per effetto della ricostruzione ed il ricalcolo come sopra specificati, va accertato che, alla data di chiusura del conto, la
è titolare di una posizione creditoria nei confronti della Parte_1 CP_2 per €.4.794,86 e che sul detto importo sono dovuti gli interessi nella misura legale (art. 1284, comma 1, c.c.) dalla domanda.
Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda sussistono idonee ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del G.O.T., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1761/2018, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- dichiara l'inammissibilità della domanda di ripetizione come avanzata;
- rigetta la domanda di risarcimento danni;
- accoglie parzialmente la domanda avanzata da in persona Parte_1 del legale rapp.te p.t., nei confronti di
[...]
e, per l'effetto, in applicazione delle Controparte_1 parziali nullità contrattuali;
- accerta che, alla data di chiusura del conto corrente, la è Parte_1 titolare di una posizione creditoria nei confronti della per CP_2
€.4.794,86 e che sul detto importo sono dovuti gli interessi nella misura legale (art. 1284, comma 1, c.c.) dalla domanda;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Pone definitivamente in solido al 50% a carico delle parti le spese di consulenza tecnica d'ufficio già liquidate in favore del TU, dott.
, con decreti dell'8 aprile 2021 e del 29 aprile 2022, da Persona_1 ritenersi satisfattive anche per la successiva ultima integrazione.
Pag. 12 Così deciso in Lagonegro l'11 agosto 2025
Il G.O.T.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 13
SEZIONE CIVILE
R.G. 1761/2018
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il G.O.T., dott.ssa Carmela Abagnara, all'esito della trattazione cartolare del 14 luglio 2025 rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies cpc;
rilevato che entro il termine fissato parte attrice ha depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate:
P.Q.M.
pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi.
Lagonegro, 11 agosto 2025
Il G.O.T.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del G.O.T., dott.ssa
Carmela Abagnara, ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1761/2018 R.G. avente ad oggetto: nullità clausole contratto conto corrente bancario – ripetizione somme
PROMOSSA DA
in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Parte_1
Latronico (PZ) alla Via Provinciale n. 1, P. Iva , P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Filici ed elettivamente domiciliata come in atti attrice
CONTRO
, Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., (C.F. e P. IVA ), P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Dario M. Tepedino ed elettivamente domiciliata come in atti convenuta
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare
Pag. 2 la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c..
Con atto di citazione ritualmente notificato la società attrice evocava in giudizio la Controparte_1
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“Accertare e dichiarare, in via principale, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che la Pt_1
per il conto corrente n° 130103073 acceso presso
[...] [...]
PA
, in persona del suo LRPT, con sede in Vallo della Lucania
[...]
(SA) ( cap 80132) alla Via Moriti snc, P.Iva è creditore, P.IVA_2 in linea accertativa, della somma di euro 18.954,53 ( euro 7.988,78 per usura oggettiva;
euro 10.965,75 per usura soggettiva) oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto e fino al saldo, nei confronti del
[...]
PA
, in persona del suo LRPT, con sede in Vallo della Lucania
[...]
(SA) ( cap 80132) alla Via Moriti snc, P.Iva . La predetta P.IVA_2 somma, per la quale la banca è debitrice dell'odierno attore, è composta da usura oggettiva e soggettiva, praticata dall'Istituto di Credito convenuto, per come si evince dall'elaborato peritale di parte allegato nel fascicolo del difensore dell'odierna parte attrice;
-Accertare e dichiarare che al in virtù dell'accertamento del rapporto dare/avere nel contratto di conto corrente oggetto del presente giudizio, alla data del
30.09.16 il saldo di conto corrente dovrà essere rideterminato in meno euro 8.872,89 in virtù del ricalcolo che dovrà essere effettuato per come meglio narrato in premessa. Facendo salvo ed impregiudicato il diritto della parte attrice di vedersi “espunte” le ulteriori somme che dovranno essere accertate e ricalcolate a favore della medesima dal 01 Ottobre
2016 sino alla conclusione del presente giudizio;
-Accertare e dichiarare
Pag. 3 che la commissioni di massimo scoperto, per come contrattualmente pattuita, è contraria alla normativa di legge. Pertanto statuire che l'odierna parte attrice è creditrice, in linea accertativa, della somma di euro 1.845,67- pari alle CMS pagate sino all'anno 2016- oltre interessi legali e rivalutazione, con riserva di analizzare gli ulteriori estratti conto sino alla conclusione del presente giudizio;
-Riconoscere e accertare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra-legali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese. -Verificare, in ogni caso, come l'istituto avverso abbia agito in dispregio della L.
108/96, perpetrando il reato di usura. -Accertare, per tutti i motivi di cui in narrativa, che il PA
, in persona del suo LRPT, con sede in
[...]
Vallo della Lucania (SA) ( cap 80132) alla Via Moriti snc, P.Iva con la propria condotta contra legem, ha commesso il P.IVA_2 reato di usura oggettiva e soggettiva, così come contemplati dall'art. 644
c.p. -Accertare e dichiarare che la banca ha pattuito ed applicato tassi usurari per cui a tale titolo nulla è dovuto e, conseguentemente, a mezzo della espletanda TU, procedere al ricalcolo, secondo le formule e norme della Legge n. 108/96, al fine di rideterminare i reali saldi conto
(dare – avere tra le parti) sino alla data di conclusione del presente giudizio;
-Condannare, in via risarcitoria- sia per il danno patrimoniale che per quello non patrimoniale-, in ragione della nullità dei rapporti intercorsi ed in virtù dell'applicazione di tassi usurari, l'istituto di credito, per tutte le argomentazioni in narrativa, al pagamento della somma di euro
28.431,80, di cui: euro 18.954,53 a titolo di risarcimento danno patrimoniale, quantificato per un importo pari agli interessi usurai applicati e non dovuti;
euro 9.477,27 a titolo di risarcimento danni non patrimoniale;
-Accertare e dichiarare che la parte attrice è creditrice
Pag. 4 della ulteriore somma di euro 432,33 per anatocismo nei trimestri non in usura;
-Condannare la banca al pagamento delle spese per l'acquisto della consulenza di parte pari ad euro 2.800,oo; -Ordinare alla banca convenuta, qualora non vi avesse già provveduto spontaneamente, di effettuare, laddove posta in essere, la corretta segnalazione del presente procedimento in Centrale dei Rischi sotto la voce “stato del rapporto: contestato”, ai sensi del 13° e 14° aggiornamento della circolare Banca di Italia 11.02.1991 n. 139 e successive modifiche ed integrazioni, nonché presso gli altri Istituti e sistemi di informazione creditizia, per tutti i motivi indicati in narrativa;
-Col favore delle spese e degli emolumenti di causa, da attribuirsi al sottoscritto difensore, il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c. oltrechè di quelle necessarie per la procedura di mediazione”.
A sostegno della domanda evidenziava di aver sottoscritto con il convenuto istituto di credito contratto di conto corrente avente nr°130103073 e, successivamente, di aver riscontrato anomalie nel rapporto. In particolare, “rinveniva l'applicazione di interessi usurari, sia per usura oggettiva che soggettiva, nonché l'illegittimità dell'anatocismo e delle CMS e delle altre voci di spese ed oneri aggiunti applicati dall'istituto di credito”.
Si costituiva ritualmente in giudizio la convenuta che, in via CP_2 preliminare, eccepiva la nullità della domanda ex art. 164 c.p.c. per essere la stessa generica e non chiara. Sempre in via preliminare, eccepiva la prescrizione del diritto alla ripetizione per tutte le operazioni di epoca anteriore al 21 luglio 2008 e, nel merito, la legittimità degli interessi applicati, delle commissioni di massimo scoperto e delle spese e competenze.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“1) Dichiarare la avversa domanda nulla ex art.164 cpc;
Pag. 5 2) In via gradata accogliere la sollevata eccezione di prescrizione circa la ripetibilità delle somme a far data dal 18/06/2008 ovvero, in via gradata, dal 27/02/2011;
3) rigettare per infondatezza sostanziale e giuridica tutte le domande siccome inammissibili sia a livello sostanziale che a livello processuale in quanto prescritte e comunque infondate in via di fatto e diritto”.
Concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c., con la prima memoria parte attrice specificava ulteriormente la domanda nei seguenti termini:
“- Oltre alle conclusioni già rese in atti, da intendersi qui integralmente richiamate, parte attrice ha tutto il diritto di vedersi riconosciute, da parte del Giudice adito, le nullità relative: 1) Alla capitalizzazione Part trimestrale;
2) agli addebiti per le . La declaratoria di nullità degli addebiti sopra citati dovrà comportare il diritto per parte attrice di essere dichiarata creditrice, in linea accertativa, delle somme corrisposte: a titolo di interessi anatocistici, pari ad euro 10.530,18- oltre interessi legali e rivalutazione, ovvero a quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia;
CMS, pari ad Euro 1.845,67- oltre interessi legali e rivalutazione, ovvero a quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia. Fermo restando il diritto alla verifica, per come richiesta e lamentata, degli interessi usurari praticati, quantificati in perizia in euro 18.954,53- oltre interessi legali e rivalutazione, ovvero a quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia”.
Depositate le memorie, la causa veniva istruita a mezzo consulenza tecnica d'ufficio contabile e, in seguito al deposito dell'elaborato peritale e di integrazione allo stesso, ritenuta matura per la decisione.
Successivamente, in seguito ad alcuni rinvii, sulle conclusioni delle parti come in atti e che si abbiano per integralmente trascritte e riportate, veniva fissata udienza per la discussione ex artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c..
Pag. 6 All'udienza del 14 luglio 2025, lette le note di trattazione e le difese delle parti, la causa viene decisa come di seguito.
In via preliminare va dichiarata la procedibilità della domanda essendo dimostrato in atti l'espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria.
Sempre in via preliminare va osservato che, come risultante anche dalla consulenza tecnica espletata in corso di causa, all'atto della introduzione del giudizio il rapporto risultava ancora aperto.
Orbene, in questi casi la giurisprudenza di legittimità sottolinea che la domanda di ripetizione dell'indebito per competenze illegittimamente addebitate su un conto corrente bancario ancora aperto è inammissibile, poiché fino alla chiusura del conto non si può propriamente parlare di pagamenti con carattere solutorio. Tuttavia, il correntista può esperire un'azione di accertamento negativo per far dichiarare la nullità delle clausole contrattuali ed il conseguente storno delle annotazioni indebite
(ex multis, Cass., n. 7721/2023; Cass., n. 9712 del 2024; Cass., n.
5577/2025; Trib. Napoli, 29/04/2025).
Ne risulta che nel presente giudizio può, in applicazione dei principi sopra enunciati, ritenersi ammissibile solamente la domanda volta all'accertamento negativo per far dichiarare la nullità delle clausole contrattuali ed il conseguente storno delle annotazioni indebite.
Inoltre, parte attrice chiede riconoscersi il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in virtù dell'applicazione di tassi usurari in violazione del disposto dell'art. 644 c.p..
Su detto aspetto deve evidenziarsi che dalle risultanze del giudizio non sono emersi elementi che hanno portato a stabilire che siano stati applicati ai rapporti per cui è causa interessi oltre il tasso soglia usura.
Ne deriva che la domanda in tal senso avanzata deve essere disattesa.
Quanto, invece, all'accertamento delle nullità contrattuali e il conseguente storno delle annotazioni indebite, occorre sottolineare che,
Pag. 7 come specificato anche dal TU dott. , “risultano Persona_1 sottoscritti n.2 contratti (…) - il 20.03.2006 relativo all'apertura del suindicato c/c ed in cui sono riportate le condizioni economiche validamente pattuite relative a tasso creditore pari allo 0,125%, tasso debitore pari al TAN 13,5% - TAEG 14,19894%, c.m.s. 1%, capitalizzazione trimestrale in regime di reciprocità, giorni di valuta
(Assegni fuori piazza: 6 giorni, Assegni su piazza: 2/3 giorni, Versamenti contanti: 0/1 giorno, Emissione bonifico: 0 giorni, Sconti vari: 2/3 giorni, Prelievo: 0 giorni, Assegni e Vaglia Postali: 15gg) e spese per tenuta conto di € 15 ed € 3 per invio estratto conto;
giorni di valuta
(Assegni fuori piazza: 6 giorni, Assegni su piazza: 2/3 giorni, Versamenti contanti: 0/1 giorno, Emissione bonifico: 0 giorni, Sconti vari: 2/3 giorni, Prelievo: 0 giorni, Assegni e Vaglia Postali: 15gg) e spese per tenuta conto di € 15 ed € 3 per invio estratto conto;
- il 17.09.2007 viene sottoscritto un documento che riporta le seguenti alle seguenti condizioni economiche tasso creditore TAN 2,75% - TAE
2,77848%, tasso debitore TAN 9% - TAE 9,30833%, non c'è indicazione di c.m.s.; risultano identici alla stipula iniziale sia i giorni di valuta che le spese, non vi è esplicita indicazione di fido concesso in nessuna delle
2 sottoscrizioni -All. e) anche se dall'analisi dei saldi degli estratti nonché dalla movimentazione si può desumere l'esistenza di un fido di fatto (l'esistenza di una continua – nel caso di specie l'intero periodo
2006-2018 - messa a disposizione di credito, avendo la correntista, operato costantemente con saldo passivo, senza che la banca abbia mai intimato il rientro, o assunto altre iniziative di revoca, recesso, diffida, segnalazione a sofferenza presso la CR, come in assenza di fido, avrebbe certamente dovuto fare) di € 50.000 circa (punta di sconfino min € 2 e max € 108.000), quale importo medio di utilizzo di fondi di cui la correntista non disponeva materialmente sul conto ma che la banca comunque gli permetteva di utilizzare”.
Pag. 8 Quanto agli estratti conto, l'ausiliario evidenzia che “risultano completi e senza alcuna interruzione dall'inizio del rapporto fino alla data di notifica della citazione, si precisa che anche per i 3 trimestri successivi e quindi dal I° al III° Trim '19 non ci sono interruzioni”.
Inoltre, il consulente ha specificato che “la banca ha applicato il regime di reciprocità per la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi per l'intero periodo adeguandosi all'art.120 TUB, ma non è versata in atti specifica sottoscrizione della correntista all'adeguamento agli art. 4 e 5 della delibera CICR del 03 Agosto 2016 e dalla movimentazione del c/c si rileva che la banca ha addebitato trimestralmente gli interessi passivi maturati contravvenendo a quanto disposto dal suindicato art. 120, comma 2, lett. b, del T.U.B. e dell'art. 4, co. 5, della delibera”.
Quanto alla prescrizione, il TU ha evidenziato che “analizzando invece i saldi ottenuti a seguito della ricostruzione del c/c - così come stabilito dalla Cassazione con sentenza n. 9141/2020 - si rileva che non c'è mai stato lo sforamento dell'importo di fido di € 50.000 e pertanto le rimesse sono esclusivamente ripristinatorie della provvista”.
Fatte le specificazioni sopra richiamate, il TU, il cui elaborato peritale unitamente alla sua integrazione possono essere fatti propri del giudicante condividendone l'iter formativo e le conclusioni, ha provveduto, in base ai quesiti formulati, alla ricostruzione del rapporto di conto corrente e, nello specifico, “I) epurando i c/c delle competenze
(interessi debitori, commissioni e spese) calcolate ed addebitate trimestralmente dalla banca;
II) utilizzando per i vari c/c le date di valuta poiché validamente pattuite;
III) addebitando trimestralmente le spese postali per comunicazioni periodiche e l'imposta di bollo per l'intero periodo, poichè si tratta di spese vive già sostenute dall' istituto di credito;
escludendo per i vari c/c ogni altra spesa non pattuita;
IV) applicando al c/c i tassi creditori e debitori, la c.m.s. così come validamente pattuite e nei trimestri in cui ha rilevato che la banca ha
Pag. 9 utilizzato condizioni migliorative per la correntista (nello specifico: interessi debitori più bassi dal III° Trim '06 al I° Trim '12; dal II° Trim
'07 non ci sono più addebiti di c.m.s.) ha utilizzato quest'ultime; lo scrivente ha rilevato inoltre in vari trimestri già dal 2008, nonostante non fossero pattuite, l'utilizzo di aliquote a scaglioni per il tasso debitore in relazione al differente importo di fido utilizzato;
ha rilevato inoltre anche l'utilizzo dal 2011 di una sorta di commissione - definita nel riepilogo delle competenze omnicomprensiva – nonostante non fosse mai stata pattuita;
V) per quanto riguarda il periodo 01.10.2016 (entrata in vigore della delibera CICR2016) al 24.12.2018 si è provveduto ad escludere ogni forma di capitalizzazione ed ad addebitare gli interessi passivi maturati e le spese (quantificati in € 5.689.02) come ultima operazione della ricostruzione del c/c.”.
Il consulente, quindi, conclude sottolineando che “sulla base di quanto descritto nei punti precedenti da I a V in risposta ai n. 5 quesiti ed all'integrazione formulata dal G.I. in sede di conferimento d'incarico, si ottiene dalla ricostruzione operata del c/c il seguente risultato: C/C
3073/66 Ordinario/Principale: 24.12.2018 pari ad € 37.799,07”.
In seguito al deposito dell'elaborato peritale, parte attrice ha evidenziato ed eccepito che nonostante la rituale produzione degli estratti conto scalare anno 2019, gli stessi non erano stati tenuti in considerazione nell'elaborato peritale.
Alla luce di tanto, veniva disposto che il TU provvedesse alla eventuale rielaborazione delle risultanze peritali in atti attraverso l'esame degli estratti conto scalare anno 2019.
Dalla integrazione peritale appena richiamata, si ricava che “il rapporto era ancora aperto e regolarmente movimentato fino al III° Trim '19” e che “il c/c presenta alla data dell'introduzione del giudizio (atto di citazione notificato il 24.12.2018) un saldo positivo per la società
Pag. 10 correntista di € 21.815,65 mentre alla data del 30.09.2019 (ultimo e/c versato in atti) un saldo negativo per la correntista di € 6.118,39”.
Inoltre, il TU evidenzia che “non vi è esplicita indicazione di fido concesso in nessuna delle 2 sottoscrizioni anche se dall'analisi dei saldi degli estratti nonché dalla movimentazione si può desumere l'esistenza di un fido di fatto”.
Dall'esame e relativo conteggio ricostruttivo del rapporto a mezzo degli estratti conto scalare anno 2019, il TU ricava, utilizzando i medesimi criteri richiamati e adottati per la stesura dell'elaborato, che esiste “un saldo attivo per la correntista al 30.09.2019 pari ad € 4.794,86”.
Orbene, nella fattispecie in esame è emerso, dalle risultanze della integrazione - che vengono fatte proprie dal giudice ai fini della decisione-, che lo storno delle annotazioni risente dell'andamento del rapporto nell'anno 2019, prima della chiusura ed in costanza già della domanda giudiziale e tiene conto anche del fatto che “il c/c presenta alla data dell'introduzione del giudizio (atto di citazione notificato il
24.12.2018) un saldo positivo per la società correntista di € 21.815,65”.
Inoltre, non risulta in modo specifico provato da parte dell'attore, stante l'indeterminatezza individuata anche dal TU, la misura del fido. Invero, in questi casi, come sottolineato anche dalla giurisprudenza di legittimità,
è comunque richiesto che il correntista provi la misura dell'affidamento
(ex multis, Cass., n. 188/2022), ipotesi non concretamente avveratasi nell'ambito del presente giudizio.
Ne deriva che la prescrizione, così come individuata dall'ausiliario, risulta maturata per la rimessa del 05.09.2008, pari ad € 422,41, che è stata detratta dal saldo finale.
Le conclusioni cui è giunto l'ausiliario possono essere ritenute valide ed esaustive ai fini della decisione, in quanto effettuate nell'ottica ricostruttiva derivante dalle pronunce della giurisprudenza. In particolare, i risultati cui il TU è pervenuto sono connotati da un
Pag. 11 sufficiente grado di precisione, considerato che egli ha quantificato precisamente alcune delle poste contestate, ha precisato i criteri di cui si
è avvalso, e che non vengono prospettati elementi obiettivi che inducano a smentirne l'attendibilità.
Alla luce di tanto, per effetto della ricostruzione ed il ricalcolo come sopra specificati, va accertato che, alla data di chiusura del conto, la
è titolare di una posizione creditoria nei confronti della Parte_1 CP_2 per €.4.794,86 e che sul detto importo sono dovuti gli interessi nella misura legale (art. 1284, comma 1, c.c.) dalla domanda.
Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda sussistono idonee ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del G.O.T., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1761/2018, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- dichiara l'inammissibilità della domanda di ripetizione come avanzata;
- rigetta la domanda di risarcimento danni;
- accoglie parzialmente la domanda avanzata da in persona Parte_1 del legale rapp.te p.t., nei confronti di
[...]
e, per l'effetto, in applicazione delle Controparte_1 parziali nullità contrattuali;
- accerta che, alla data di chiusura del conto corrente, la è Parte_1 titolare di una posizione creditoria nei confronti della per CP_2
€.4.794,86 e che sul detto importo sono dovuti gli interessi nella misura legale (art. 1284, comma 1, c.c.) dalla domanda;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Pone definitivamente in solido al 50% a carico delle parti le spese di consulenza tecnica d'ufficio già liquidate in favore del TU, dott.
, con decreti dell'8 aprile 2021 e del 29 aprile 2022, da Persona_1 ritenersi satisfattive anche per la successiva ultima integrazione.
Pag. 12 Così deciso in Lagonegro l'11 agosto 2025
Il G.O.T.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 13