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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/09/2025, n. 2070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2070 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15613/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 15613 /2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
08.03.1957, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Santo Emanuele Mungari e dall'avv. Camilla Galeota, con elezione di domicilio presso lo studio dei difensori
(Pec: – Email_1
; Email_2
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 09.12.2024, e Parte_1 CP_1
adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la loro
[...] separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Per_ Roma in data 13.04.1986, che dall'unione era nata la figlia (Roma,
20.09.1989), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile. Le parti chiedevano pertanto omologarsi le seguenti condizioni di separazione: “-
Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati
e nel reciproco rispetto;
- Disporre in favore della Signora un Parte_1 assegno di mantenimento della somma pari ad euro 800,00 rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
- Assegnare la casa coniugale, sita in Roma, via di Val Cannuta n. 195, alla Signora;
- I coniugi prestano, sin d'ora, reciproco assenso al Parte_1 rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma di questo accordo formulato dalle parti.
Nulla sulle spese stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
15613/2024:
- dichiara la separazione personale tra e , Parte_1 Controparte_1
i quali hanno contratto matrimonio in Roma il 13.04.1986;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1986, atto n. 00148, parte 2, serie A05);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, in data 19.09.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 15613 /2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
08.03.1957, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Santo Emanuele Mungari e dall'avv. Camilla Galeota, con elezione di domicilio presso lo studio dei difensori
(Pec: – Email_1
; Email_2
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 09.12.2024, e Parte_1 CP_1
adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la loro
[...] separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Per_ Roma in data 13.04.1986, che dall'unione era nata la figlia (Roma,
20.09.1989), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile. Le parti chiedevano pertanto omologarsi le seguenti condizioni di separazione: “-
Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati
e nel reciproco rispetto;
- Disporre in favore della Signora un Parte_1 assegno di mantenimento della somma pari ad euro 800,00 rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
- Assegnare la casa coniugale, sita in Roma, via di Val Cannuta n. 195, alla Signora;
- I coniugi prestano, sin d'ora, reciproco assenso al Parte_1 rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma di questo accordo formulato dalle parti.
Nulla sulle spese stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
15613/2024:
- dichiara la separazione personale tra e , Parte_1 Controparte_1
i quali hanno contratto matrimonio in Roma il 13.04.1986;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1986, atto n. 00148, parte 2, serie A05);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, in data 19.09.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi