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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/12/2025, n. 18035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18035 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice
CI UN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di primo grado iscritto al n. R.G. 44960/2021 assunta in decisione all'udienza del 26.11.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.;
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dagli avv.ti DR RI e Francesco Tassini, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale RI sito in Roma, Via G. Palumbo n. 3, giusta procura speciale in calce all'atto di citazione attrice
E
(c.f. in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Vincenzo Gambardella, Giuseppe Fratto ed Egidio
Mammone, elettivamente domiciliata in Roma, presso la sede legale, Circonvallazione
Gianicolense n. 87, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta
NONCHE'
DOTT. (c.f. ) elettivamente domiciliato Controparte_2 C.F._2 in Roma, via F. Corridoni n. 23, presso lo studio dell'avv. Massimiliano Volo Rancati che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
NONCHÉ CONTRO
DOTT. (c.f. ) elettivamente domiciliato in Controparte_3 C.F._3
Roma, via Flaminia n. 417, presso lo studio dell'avv. Stefano Artero che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuti oggetto: responsabilità sanitaria.
Conclusioni: per parte attrice: “Voglia la S.V. Ill.ma: 1) nel merito, in accoglimento delle domande di parte attrice siccome legittime e fondate, A. accertare e dichiarare la responsabilità
1 medico- professionale dei convenuti Dott. Dott. ed Controparte_3 Controparte_2 [...] in ordine al complesso di interventi chirurgici - e terapia post- Controparte_1 operatoria - effettuati sulla persona dell'attrice IG.ra , e per l'effetto B. condannare in Parte_1 solido tra loro l' il Dott. e il Dott. Controparte_1 Controparte_3 al risarcimento in favore di parte attrice di tutti i danni dalla stessa subiti - Controparte_2 oltre che subendi - come supra determinati nell'importo di € 135.500,00, oltre alle spese mediche sostenute pari a documentati € 1.534,24, ovvero in quella diversa maggior o minor somma che risulterà di giustizia, in ogni caso più rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 1284, co. 4
c.c. dal dì della messa in mora fino al giorno del saldo effettivo;
C. condannare in solido tra loro
l' il Dott. e il Dott. Controparte_1 Controparte_3 CP_2 alla rifusione di spese processuali ed onorari, sia del presente giudizio, sia della
[...] prognostica procedura di Mediazione (cfr. Cass. n. 32306/2023), da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.”; per parte convenuta “In via principale: - Controparte_1 rigettare le domande risarcitorie attoree, nella superiore ed assorbente considerazione che i problemi alla vista lamentati dall'utente IG.ra erano comunque preesistenti ai trattamenti Parte_1 assistenziali ricevuti poiché il maggior danno subito non è ascrivibile ad un comportamento negligente, imprudente ed imperito dei sanitari curanti e dell' Controparte_1
bensì alle condizioni cliniche in cui versava la paziente interessata;
in via subordinata: -
[...] nella denegata ipotesi in cui il Giudicante dovesse ravvisare nel caso clinico per cui è causa dei profili di responsabilità nel comportamento professionale serbato dai sanitari curanti, contenere il risarcimento da riconoscere alla parte attrice al massimo ribasso possibile e ricorrendo se del caso ai criteri equitativi di cui all'art. 1226 c.c., in considerazione dello stato clinico preesistente in cui versava la paziente prima dei trattamenti chirurgici contestati di cui era bisognosa, i quali si sono rivelati comunque risolutivi dei gravi problemi alla vista lamentati dalla paziente.” ; per parte convenuta dott. : “in via principale, rigettare tutte le domande Controparte_2 avanzate dalla sig.ra , in quanto infondate in fatto e in diritto. In via principale Parte_1 gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, accertata e dichiarata
l'assoluta estraneità del dott. all'evento che avrebbe causato il danno de quo, Controparte_2 per non avere lo stesso partecipato all'intervento chirurgico del 18.5.2018, e per l'effetto rigettare la domanda nei suoi confronti. In via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, stabilire una quantificazione del danno di giustizia, come risultante dall'esito della CTU.”; per parte convenuta dott. : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria Controparte_3 domanda, istanza ed eccezione disattesa, 1) nel merito rigettare integralmente la domanda proposta nei suoi confronti dalla IGnora giusta citazione datata 9 luglio 2021 perché Parte_1 infondata in fatto ed in diritto. 2) In subordine e nella denegata ipotesi in cui venga riconosciuta una qualsivoglia responsabilità anche in via solidale negli eventi esposti dalla attrice in capo al dott.
2 condannare l' di quanto questi fosse tenuto a pagare all'attrice Controparte_3 Controparte_1 in dipendenza della responsabilità dedotta. 3) In via istruttoria, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte. 4) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali ed oltre accessori come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale, l' il dott. Controparte_1
e il dott. per ivi sentire accertare la responsabilità dei Controparte_2 Controparte_3 convenuti per l'errata esecuzione degli interventi eseguiti all'occhio sinistro nel corso dell'anno 2018, nonché per l'inadeguata gestione post-operatoria e per la violazione del consenso informato con conseguente condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno della domanda parte attrice ha esposto che:
- era affetta al proprio occhio sinistro da “cataratta senile” per la quale in data
19.04.2018, dietro prescrizione esplicita da parte del dott. e del dott. si CP_2 CP_3 ricoverava presso la struttura sanitaria convenuta ove veniva sottoposta ad un primo intervento di “facoemulsificazione e cataratta” in o.s., per gestione e trattamento di cataratta ivi presente, ad opera del Dott. ; CP_2
- in occasione di tale primo intervento, si verificava una prima complicanza che comportava una vitrectomia anteriore per asportare il vitreo prolassato in camera anteriore, con accadimento di ulteriore complicanza, precisamente il collasso sulla superficie posteriore corneale e la conseguente ostruzione del vaso venoso di;
CP_4
- per tali ragioni si rendeva necessario, al fine di impiantare il cristallino artificiale, attendere che la reazione infiammatoria si risolvesse fisiologicamente. Ed infatti, solo in data 15.05.2018, a seguito di nuovo ricovero avvenuto in pari data, veniva sottoposta a nuovo intervento per “impianto secondario di IOL”, eseguito nella fattispecie dal Dott.
CP_3
- a seguito di tale seconda operazione, iniziava ad accusare dolore e perdita pressoché totale del visus all'occhio sinistro, oggetto di intervento;
- in data 24.05.2018 - a seguito di controllo strumentale eseguito presso il nosocomio convenuto – veniva ivi ricoverata d'urgenza per diagnosi “endoftalmite acuta”, e quindi immediatamente e nuovamente sottoposta ad intervento, sempre ad opera del
Dott. col fine di tentare di emendare la grave situazione clinica provocata, CP_3 rimuovendo sia il cristallino artificiale che aveva verosimilmente cagionato lo sviluppo infettivo, sia il materiale purulento presente in sede;
3 - veniva dimessa il successivo 12.06.2018, ma a causa dell'aggravamento della descritta sintomatologia, in data 25.08.2018 era costretta a nuovo ricovero presso il nosocomio convenuto. A seguito di accertamento strumentale, emergeva purtroppo una situazione clinica oramai compromessa ossia “distacco retinico in O.S. con occlusioni vascolari e piccole emorragie, visus motu manu” a causa della quale veniva sottoposta a trattamento chirurgico a mezzo laser, seguito da un lungo percorso di controllo e terapie riabilitative presso la struttura convenuta;
- in data 16.11.2018 veniva nuovamente ricoverata in regime di day hospital e sottoposta ad opera del Dott. ad intervento di “rimozione di olio di silicone per esiti di CP_3 endoftalmite” per poi essere dimessa con diagnosi di “esiti di eondoftalmite”, ed il persistere della già menzionata sintomatologia;
- nonostante il percorso terapeutico -ambulatoriale condotto sia presso l'ospedale convenuto, sia presso altri nosocomi e professionisti, non riacquistava il pur minimo visus in O.S., lamentando inoltre dolore oculare, arrossamenti, dolore al capo, oltre ad una progressiva ma evidente riduzione del bulbo oculare;
- inoltre, gli interventi chirurgici eseguiti presso la struttura convenuta le causavano uno stato infiammatorio -infettivo ed emorragico degenerativo in sede oculare O.S., esitato nel distacco della retina dell'occhio sinistro e nella definitiva e irreparabile perdita del relativo visus, come accertato successivamente anche presso altri nosocomi;
- in data 03.05.2021 le veniva diagnosticata una “fibromialgia” certamente cagionata dal forte stress per gli eventi per cui è causa;
- il proprio consulente di parte, il dott. confermava la responsabilità medica dei Per_1 sanitari e chirurghi dell'Ospedale San Camillo Forlanini, e dello stesso nosocomio convenuto, valutando i danni riportati nella misura del 30% di I.P. e in giorni 60 di
I.T.T. nonché giorni 30 I.T.P. al 50%;
- la procedura di mediazione esitava negativamente.
L'attrice ha dedotto, dunque, che gli interventi chirurgici eseguiti presso la struttura convenuta determinavano un grave stato infiammatorio, infettivo ed emorragico degenerativo in sede oculare sinistra (O.S.), evolutosi nel distacco della retina e culminato nella definitiva ed irreparabile perdita del visus dell'occhio sinistro causa da errore medico.
2. Con comparsa di risposta si è costituita in giudizio l' Controparte_1 contestando tutto quanto ex adverso dedotto in ordine all'an e al quantum debeatur.
[...]
In particolare, la struttura sanitaria ha eccepito l'infondatezza della domanda attorea sostenendo che gli interventi chirurgici venivano eseguiti nel pieno rispetto delle linee guida e delle regole dell'arte medica. In ordine alle complicanze insorte, ne evidenziava la natura imprevedibile e indipendente dall'operato dei sanitari. Pertanto, ha ribadito l'assenza di prova del nesso di causalità tra le condotte contestate e la perdita del visus, attribuendo tale esito a condizioni patologiche preesistenti e a fattori individuali della 4 paziente. Inoltre, la regolare acquisizione del consenso informato era comprovata dalla sottoscrizione dei moduli che illustravano rischi e possibili complicanze.
3. Con comparsa di risposta si è costituito in giudizio il dott. Controparte_2 contestando tutto quanto dedotto da parte attrice.
In particolare, il medico ha evidenziato di avere partecipato al solo intervento del
19.04.2018 e di avere operato nel rispetto delle linee guida e delle buone pratiche cliniche.
In particolare, il proprio intervento si limitava a specifiche fasi del percorso terapeutico, mentre le complicanze insorte – quali endoftalmite e distacco retinico – non erano riconducibili a condotte colpose, ma a eventi avversi imprevedibili. Pertanto, ha eccepito il difetto di nesso di causalità tra la propria attività e il danno lamentato da parte attrice, deducendo altresì la regolare acquisizione del consenso informato e la corretta informazione alla paziente sui rischi connessi agli interventi. Infine, ha contestato il quantum debeatur.
4. Con comparsa di risposta si è costituito in giudizio il dott. , respingendo Controparte_3 ogni addebito di responsabilità per i danni lamentati dall'attrice e affermando di aver agito in conformità alle linee guida e alle corrette pratiche cliniche.
Il medico convenuto ha replicato che le complicanze verificatesi – tra cui endoftalmite e distacco retinico – costituivano eventi avversi eccezionali, non riconducibili a condotte colpose, bensì a circostanze imprevedibili e indipendenti dall'attività chirurgica svolta. Ha contestato il nesso di causalità tra la propria condotta e la perdita del visus, richiamando la complessità del quadro clinico e la possibile influenza di condizioni patologiche pregresse.
Inoltre, ha affermato di avere acquisito regolarmente il consenso informato. In via subordinata, in ipotesi di riconoscimento di responsabilità, ha spiegato domanda di manleva nei confronti della convenuta. CP_5
5. La causa è stata istruita mediante acquisizione di documenti prodotti dalle parti ed espletamento di CTU medico-legale ad opera dei dott.ri (oculista e medico Persona_2 legale) e (internista medico legale). L'elaborato peritale è stato depositato in Controparte_6 data 26.03.2023, poi integrato con deposito del 12.09.2024.
6. A seguito di alcuni rinvii, e mutato l'organo giudicante, la causa è passata in decisione all'udienza del 26.11.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c., previo deposito di memorie riepilogative autorizzate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. La domanda attorea è fondata e va accolta nei limiti di cui appresso si dirà.
8. Appare opportuno premettere che la presente controversia, vertente su fatti accaduti nel corso dell'anno 2018, soggiace all'applicazione della Legge n. 17 dell'8 marzo 2017 (cd.
Legge Gelli Bianco) entrata in vigore il 1°aprile 2017.
Occorre esaminare partitamente la posizione della struttura sanitaria, da quella del sanitario. In particolare, antecedentemente all'entrata in vigore della Legge Gelli Bianco,
5 era consolidato l'orientamento giurisprudenziale che qualificava la responsabilità della struttura sanitaria come responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., sul presupposto che l'accettazione del paziente in struttura sanitaria, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comportasse la conclusione di un contratto spedalità e di assistenza sanitaria comprendente prestazioni primarie di carattere medico sanitario ma anche prestazioni accessorie.
A questo proposito, occorre precisare che struttura sanitaria risponde "in via diretta" nel caso di danno provocato da inefficienza organizzativa (ad es. malfunzionamento delle apparecchiature), dunque per gli obblighi accessori connessi alla prestazione principale, configurandosi il c.d. danno da disorganizzazione ed invero, risponde in via indiretta, nelle ipotesi di obbligazioni "mediche" in senso stretto (con riferimento dunque ad interventi diagnostici e/o terapeutici), ai sensi dell'art. 1228 c.c. per il fatto commesso dagli
"ausiliari" (sanitari).
Quanto alla responsabilità dei medici, nonostante i dubbi interpretativi registratisi, sia in dottrina che in giurisprudenza, è stato prevalente anche in questo caso l'orientamento per cui la responsabilità del singolo medico avesse natura contrattuale e trovasse la propria fonte nel c.d. contatto sociale qualificato. Nemmeno la successiva legge 189 del 2012 ha inquadrato la responsabilità medica come forma di responsabilità extracontrattuale, atteso che, secondo l'unanime lettura data dalla Corte di Cassazione all'art. 3, comma 1, della citata legge nelle sue prime applicazioni, la disposizione in esame si limitava ad escludere la rilevanza della colpa lieve nell'ambito civile stabilendo che per il medico valeva comunque l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c., vale a dire l'obbligo del risarcimento del danno, senza però ricondurre la responsabilità del sanitario nell'alveo di applicazione della responsabilità aquiliana (Cass. civ. n. 08940 del 17 aprile 2014).
Solo con la legge 8 marzo 2017 n. 24 recante "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie" il legislatore provvede ad una revisione complessiva della materia così introducendo un sistema binario, e differenziando la posizione della struttura sanitaria da quella dei singoli medici.
Ed invero, l'art. 7 della legge n. 24/2017 ha provveduto ad inquadrare la responsabilità della struttura sanitaria, quale responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c. e 1228
c.c., a fronte della stipulazione del contratto atipico di spedalità e dell'acquisizione del consenso (anche implicito tramite accettazione) del paziente. Per quel che concerne, invece, il medico, la responsabilità di quest'ultimo si configura come extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c. Ed invero, l'art. 7 della l. 24/2017 rubricato Responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria stabilisce che "
1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti
6 della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1
e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo 590- sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge.
4. Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo".
In particolare, la struttura sanitaria pubblica o privata che nell'adempimento della propria obbligazione si avvale dell'opera di sanitari anche se scelti dal paziente o non dipendenti della struttura stessa risponde ai sensi dell'art. 1218 e 1228 c.c., dunque a titolo contrattuale, delle condotte dolose o colpose di questi ultimi. Tale norma ha inquadrato la responsabilità della struttura ospedaliera quale responsabilità contrattuale a fronte della stipulazione del contratto atipico di spedalità. Per quel che concerne invece il medico, la responsabilità è di natura extracontrattuale o aquiliana, salvo l'ipotesi della precedente stipulazione di un contratto d'opera professionale tra il sanitario ed il paziente.
A ciò si aggiunga che la legge 8 marzo 2017 n. 24 recante, nella parte in cui ha abrogato la predetta norma e ha disposto all'art. 7, comma 3, che "l'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge", non è retroattiva, attesa l'assenza di una norma transitoria che disponga in tal senso, e quindi, ai sensi dell'art. 11 delle preleggi, non risulta applicabile alle fattispecie perfezionatesi prima della sua entrata in vigore, avvenuta l'1° aprile 2017, verificandosi diversamente una lesione ingiustificata del legittimo affidamento dei consociati in ordine al regime contrattuale della responsabilità del medico e al conseguente regime probatorio cui fare riferimento nei procedimenti già pendenti. Il principio esposto trova peraltro conferma nell'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale "In tema di responsabilità sanitaria, le norme poste dagli artt. 3, comma 1, del d.l. n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, e
7 dall'art. 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore." (Cass. 28994 del 2019).
In virtù della natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, costituisce quindi onere del personale sanitario provare la correttezza del proprio operato secondo gli imposti criteri di diligenza e perizia, con la conseguenza che, ove sussista incertezza sull'operato, l'inadempimento deve essere accertato in base alla regola dell'onere probatorio;
ricade, invece, a carico del paziente l'onere della prova del nesso causale, con i criteri della probabilità logica, generalmente fornita per presunzioni e mediante prova di fatti secondari. Ne discende che, nei giudizi di risarcimento del danno causato da attività medica, grava sull'attore l'onere di allegare e provare l'esistenza del rapporto di cura, il danno e il nesso causale, mentre lo stesso ha unicamente l'onere di allegare - ma non provare - la colpa del personale sanitario;
invece, onerato della prova che l'eventuale danno riscontrato è dipeso da causa a sé non ascrivibile (cfr. Cass. n. 10297/04; Cass.
8826/2007; Cass. n. 13953/2007). Nella prospettiva dell'accertamento, in particolare, la casualità civile è retta dalle medesime regole che presiedono alla verifica del nesso di causalità nel giudizio penale, atteso che ciò che muta è lo standard probatorio necessario per l'affermazione della responsabilità; ed invero, mentre nel campo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", stante la diversità dei valori in discussione e l'equivalenza delle posizioni delle parti contendenti nel processo civile (cfr.
Cass. S.U. n. 580/2008; Cass. n. 21619 del 2007).
Sul piano della colpa, infine, la responsabilità del medico postula la violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività sanitaria, tra i quali quello della diligenza, che va a sua volta valutato con riguardo alla natura dell'attività, essendo tenuto il medico alla diligenza del debitore qualificato prevista dall'art. 1176, secondo comma, c.c. e, dunque, al rispetto di tutte le regole e gli accorgimenti che, nel loro insieme, costituiscono la conoscenza della professione medica. Va da sé che, nel caso in cui la prestazione resa implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, così da consentire il risarcimento dei danni unicamente nel caso in cui il paziente provi il dolo o la colpa grave del medico ex art. 2236 c.c., l'onere di allegazione e probatorio continua a gravare sulla struttura sanitaria e/o sul sanitario (cfr. Cass. n. 15404/02; Cass. n. 2042/05).
Ne segue che clinica in cui è avvenuta l'operazione è responsabile per il fatto degli ausiliari, rispondendo delle condotte, dolose o colpose, degli esercenti la professione sanitaria, di cui si avvale nell'adempimento della propria obbligazione, anche se:
a) sono scelti dal paziente;
b) non siano dipendenti della struttura stessa, ma svolgano la prestazione in regime di libera professione intramoenia ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di
8 ricerca clinica oppure in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, nonché attraverso la telemedicina.
Al contrario il sanitario risponde a titolo di responsabilità aquiliana (art. 2043 c.c.), salvo il caso in cui abbia agito nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
Le due responsabilità di cui sopra possono concorrere ai sensi dell'art. 2055 c.c., a mente del quale, se il fatto di danno è imputabile a più soggetti (ad esempio, la clinica e il medico), essi sono obbligati in solido al risarcimento del danno a maggior tutela del danneggiato. La responsabilità solidale dei danneggianti, infatti, postula solo l'imputabilità del pregiudizio a più persone, a prescindere dal fatto che siano diversi i titoli di responsabilità (contrattuale e aquiliana).
Riassumendo, se il paziente agisce contro la struttura a titolo di responsabilità contrattuale deve allegare: a) l'inadempimento del sanitario idoneo a cagionare il danno;
b) il nesso causale tra condotta ed evento (Cass. 6593/2019; Cass. Ord. 21939/2019); c) fornire la
“prova positiva” dell'avvenuto adempimento o dell'esatto dell'adempimento, in virtù del criterio della maggiore vicinanza della prova.
Se agisce contro il medico a titolo di responsabilità extracontrattuale (salvo il caso in cui il sanitario abbia adempiuto un'obbligazione contrattuale assunta con il paziente) questi deve provare e allegare: a) gli elementi costitutivi dell'illecito; b) il nesso eziologico;
c) il danno ingiusto;
d) la sua imputabilità all'autore del fatto.
9. La consulenza tecnica d'ufficio.
L'attività istruttoria delle parti circa la prova della sussistenza del nesso di causalità è stata incentrata su una CTU collegiale di tipo medico-legale espletata nel presente giudizio ad opera dei dott.ri ed i quali, ricostruita la vicenda clinica Controparte_6 Persona_2 che ha interessato l'odierna attrice, hanno accertato una gestione postoperatoria imprudente e negligente, non conforme alle linee guida, che ha determinato il ritardo diagnostico-terapeutico e favorito la rapida evoluzione dell'endoftalmite con esiti menomativi gravi (perdita completa del visus nell'occhio sinistro).
Invero, secondo quanto accertato dal Collegio peritale, la paziente è stata sottoposta il
19.04.2018 a intervento di facoemulsificazione e aspirazione per cataratta con impianto di lente intraoculare eseguito dal dott. , nel corso del quale si è verificata una CP_2 complicanza intraoperatoria (rottura della capsula posteriore), gestita mediante vitrectomia anteriore. Successivamente, il 15.05.2018, la paziente veniva ricoverata presso l' per l'impianto secondario di lente Controparte_7 intraoculare a fissazione sclerale, intervento eseguito dal dott. Tuttavia, la fase CP_3 postoperatoria è stata caratterizzata da una gestione non conforme alle linee guida e alle buone pratiche cliniche: i controlli furono effettuati il 16 e il 21 maggio, senza eseguire indagini colturali né furono avviate tempestivamente le terapie antibiotiche intravitreali e
9 sistemiche previste dai protocolli, nonostante la condizione diabetica della paziente imponesse un monitoraggio ravvicinato. Il quadro clinico si aggravava rapidamente e il
24.05.2018 si manifestava un'endoftalmite acuta, che rendeva necessario un intervento di vitrectomia con rimozione della lente, membrane settiche e tamponamento con olio di silicone. Nonostante ulteriori procedure, tra cui la rimozione dell'olio di silicone, il
16.04.2018, l'infezione determinava la perdita completa del visus nell'occhio sinistro.
Secondo i cc.tt.uu., pur potendo ipotizzare un'origine eziopatogenetica primaria in carenze igienico-sanitarie della sala operatoria, assume rilievo causale determinante la condotta imprudente e negligente nella gestione postoperatoria, che ha inciso sia sull'insorgenza sia sulla rapida evoluzione peggiorativa del processo infettivo, sfociato negli esiti menomativi accertati in sede peritale.
Il collegio peritale ha evidenziato che, in presenza di sospetta endoftalmite postoperatoria, la diagnosi precoce e la terapia appropriata costituiscono fattori determinanti per la prognosi. Il trattamento deve basarsi sull'impiego di antibiotici intravitreali, sistemici e topici secondo i protocolli in uso (EVS), previa esecuzione di prelievi di umor acqueo e vitreo per conferma microbiologica. Nel caso in esame, tali protocolli non sono stati correttamente applicati: non furono eseguite indagini colturali né avviata tempestivamente la terapia antibiotica intravitreale, che avrebbe dovuto essere iniziata subito dopo il prelievo dei campioni, secondo le raccomandazioni scientifiche.
La gestione postoperatoria si è rivelata imprudente e negligente, con controlli tardivi (16 e
21 maggio) e condotta attendista nella predisposizione degli accertamenti e delle cure, nonostante il rischio aumentato per la paziente. Tale omissione ha consentito la rapida evoluzione del processo infettivo, rendendo inefficace il successivo trattamento e determinando la perdita completa del visus nell'occhio sinistro. Secondo i cc.tt.uu., pur potendo ipotizzare un'origine eziopatogenetica primaria in carenze igienico-sanitarie della sala operatoria, assume rilievo causale determinante la mancata adozione delle misure diagnostico-terapeutiche previste dalle linee guida, che ha inciso sia sull'insorgenza sia sulla celere progressione dell'endoftalmite.
In risposta ai quesiti i cc.tt.uu. hanno affermato allora che:
- in ordine alla scelta del trattamento “L'intervento di FACO + IOL risulta essere intervento chirurgico di elezione per la cataratta e non presenta particolari e gravi controindicazioni;
in base alla diagnosi, alla migliore scienza ed esperienza medico- chirurgica, la scelta del trattamento (facoemulsificazione di cataratta in OS con impianto di
IOL) appare adeguata alla fattispecie clinica.”;
- in ordine all'esecuzione del trattamento: “Come evidenziato nel corso dell'analisi medico legale esposta nelle considerazioni scientifiche sul caso, il trattamento chirurgico di facoemulsificazione della cataratta del 19/04/2018 risulta essere stato astrattamente eseguito secondo le migliori indicazioni della pratica chirurgica corrente. Tuttavia, nel corso
10 dell'intervento si è verificata una complicanza intraoperatoria (apertura della capsula posteriore) che ha reso necessaria l'esecuzione della vitrectomia anteriore. A distanza di circa un mese (15/05/2018), si è correttamente proceduto a nuovo intervento chirurgico di impianto secondario della lentina intraoculare a fissazione sclerale, al fine di ricostituire
l'integrità anatomo-funzionale dell'occhio operato con asportazione della cataratta. In data
24/05/2018 veniva disposto ricovero d'urgenza con diagnosi di Endoftalmite in OS e la periziata veniva quindi correttamente sottoposta ad intervento di “asportazione del materiale purulento e delle membrane infiammatorie dalla superficie iridea, dilatazione meccanica della pupilla con uncini retrattori iridei, taglio corneo-sclerale e rimozione della
IOL, .., rimozione del vitreo che appare lattescente e frammisto a materiale settico, …., retina dense membrane biancastre aderenti... Rimozione delle membrane per quanto reso possibile dalla loro tenace aderenza sul piano retinico, iridotomia a ore 6 q.o. e tamponamento con olio di silicone”. In data 16/11/2018 la periziata veniva infine sottoposta ad intervento di “rimozione olio di silicone, endolaser, tamponamento con aria” in esiti di endoftalmite, conformemente alle migliori indicazioni della scienza specialistica. Tenuto conto del maggior rischio del soggetto diabetico di sviluppare un'infezione in corso di chirurgia intraoculare, si è tuttavia assistito ad un difetto di assistenza e cure adeguate postoperatorie da parte dei sanitari dell'Ospedale San CamilloForlanini. L'esame del caso ha reso evidente un difetto di individuazione precoce dei segni clinici di manifestazione della malattia infettiva bulbare (controllo oculistico del 16/05, e successivo solo in data 21/05/18), un difetto di esecuzione dei necessari esami diagnostici colturali e di tempestive cure farmacologiche efficaci ed una complessiva lacunosa gestione clinica (secondo raccomandazioni e linee guida scientifiche) della fase postoperatoria nel periodo decorrente dal 16/05 al 24/05/18 (epoca, quest'ultima, di conclamata manifestazione della gravità clinica del processo infettivo). Ciò ha determinato, secondo giudizio di alta probabilità logica su base scientifica, la celere evoluzione peggiorativa del processo infettivo endoculare in corso.”;
- in ordine al danno nesso causale: “a) Sono derivati postumi diversi da quelli normalmente ricollegabili al trattamento correttamente praticato consistenti in perdita completa del visus in OS in esiti di endoftalmite e chirurgia vitreo retinica necessaria per il trattamento del processo infettivo;
b) Nel caso in esame si è assistito a scelte sanitarie operate durante la fase postoperatoria non rispondenti ai canoni delle linee guida descritte e alla buona prassi allorquando si è dovuto impiantare, secondariamente la lentina intraoculare. Abbiamo descritto che vi è stata manchevolezza di cure adeguate, di indagini colturali opportuni e necessari con protocolli terapeutico-farmacologici che tenessero conto, in primo luogo, delle peculiarità anamnestiche della periziata. I sanitari convenuti inoltre provvedevano a instaurare le necessarie cure farmacologiche in ritardo, non in una fase
11 preventiva e subitaneamente postoperatoria ovvero solo a processo endoftalmitico già sviluppato che è risultato non arginabile a processo infettivo iniziato. I sanitari dell'Ospedale San CamilloForlanini hanno difettato nell'organizzazione e nella pianificazione delle cure laddove i segni precoci dell'infiammazione imponevano già di addivenire a specifiche scelte terapeutiche. Non abbiamo censure da elevare per l'atto chirurgico in sé ma dobbiamo porre all'attenzione del giudicante come la causalità del processo infettivo si debba ascrivere alle carenze igienico-sanitarie degli ambienti della sala operatoria che in ordine a quanto sopra asserito non ha permesso alla sig.ra una Pt_1 pronta risoluzione dei primi segni indicativi di maggior rischio di infezione intraoculare.
Vogliamo inoltre segnalare che una condotta attendista che abbiamo individuato celi in sé elementi di imprudenza e financo negligenza laddove in assenza di ciò si sarebbero potuti fronteggiare al meglio gli effetti dannosi del processo infettivo.”;
- in ordine al danno conseguenza: “a) Non sono evidenziabili precedenti morbosi in relazione di concorso o coesistenza con i postumi accertati. Sono derivati postumi permanenti a carico dell'organo oculare che hanno determinato un maggior danno rispetto a quello che sarebbe esitato in un processo clinico assistenziale postchirurgico regolarmente eseguito o, comunque, attraverso la tempestiva diagnosi colturale e trattamento farmacologico efficace del processo infettivo endoculare in corso. b) L'incapacità temporanea assoluta è stimabile in giorni 40 mentre quella relativa al 50% della potenzialità dell'individuo è stimabile in gg. 20. c) Il danno biologico permanente è stimabile in misura pari al 18 (diciotto)%, tenuto conto della situazione preoperatoria a carico dell'occhio sinistro e gli esiti attuali. Tale valutazione viene proposta in base alle indicazioni emergenti dal barème edito dalla . La valutazione tiene conto del fatto che, nel caso di un Pt_2 intervento correttamente praticato e, in particolare, di un'adeguata e tempestiva terapia dell'endoftalmite postcataratta, difficilmente si sarebbe potuto raggiungere un recupero del visus superiore a 7/10 (3%), considerata anche la rilevante preesistenza menomativa (visus preoperatorio OS 1-2/10 al 21/05/2018). Preso atto che, valutato il quadro attuale (visus OS spento, valore tabellare 28%), dobbiamo valutare il maggior danno riconducibile a responsabilità medica colposa, per cui la valutazione del D.B. a carattere permanente è apprezzabile nella misura del 10(dieci)% [Barémes guida editi dalla S.I.M.L.A. Giuffrè ed.
Milano 2001; linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico edite dalla SIMLA - Giuffrè ed. Milano 2016]. d) Il danno incide sulla complessiva validità del soggetto in riferimento alle consuete attività quotidiane. e) La situazione attuale è di ritenere ampiamente e definitivamente stabilizzata, senza previsione di future evoluzioni, né risulta emendabile con protesi o terapie ad hoc. Non sono previste, né prevedibili, spese mediche future. f) Non sono state esibite agli atti dalla periziata ricevute per spese mediche sostenute, da considerarsi necessarie ed utili ai fini del presente giudizio.”
12 Dunque, il Collegio peritale ha chiarito che la scelta del trattamento chirurgico iniziale
(facoemulsificazione con impianto di IOL) era corretta e conforme alle migliori pratiche cliniche. Tuttavia, nel corso dell'intervento del 19.04.2018 si è verificata una complicanza intraoperatoria (rottura della capsula posteriore).
A distanza di circa un mese, il 15.05.2018, la paziente veniva sottoposta a impianto secondario di lente intraoculare, intervento anch'esso eseguito correttamente. La criticità individuata dai cc.tt.uu. riguarda, quindi, la fase postoperatoria: nonostante il maggior rischio connesso alla condizione diabetica, si è registrata una gestione clinica imprudente e negligente, caratterizzata da ritardo nell'individuazione dei segni precoci di infezione, mancata esecuzione di indagini colturali e mancata applicazione dei protocolli terapeutici previsti dalle linee guida. Le cure farmacologiche sono state avviate solo a processo endoftalmitico già conclamato, rendendo impossibile contenere l'evoluzione della patologia.
Secondo i cc.tt.uu., tale condotta ha avuto carattere causale efficiente e determinante nell'insorgenza e nella rapida evoluzione dell'endoftalmite, sfociata nella perdita completa del visus dell'occhio sinistro. Non sono stati ravvisati precedenti morbosi con incidenza causale, mentre il diabete rappresentava un fattore di rischio che imponeva maggiore vigilanza. Quanto ai postumi permanenti, valutato il quadro attuale (visus OS spento, valore tabellare 28%), è stato accertato il maggior danno riconducibile a responsabilità medica colposa, per cui la valutazione del D.B. a carattere permanente è apprezzabile nella misura del 10 (dieci)%, oltre a un periodo di inabilità temporanea assoluta di 40 giorni e parziale di 20 giorni. La situazione clinica è stabilizzata e non emendabile con protesi o terapie ulteriori.
In conclusione, la responsabilità professionale è ascrivibile alla gestione postoperatoria non conforme alle linee guida, che ha inciso in modo determinante sul danno subito dalla paziente.
In risposta alle osservazioni critiche di parte convenuta concernenti la natura dell'infezione e i controlli post-operatori, i cc.tt.uu. hanno replicato che le affermazioni sulla natura del germe non sono supportate da documentazione colturale agli atti e che la cronologia e l'assenza di altri casi non escludono la correlazione con l'ambiente operatorio.
Mentre in ordine alla gestione post-operatoria hanno ribadito le loro conclusioni: mancata diagnosi precoce, assenza di indagini colturali, e ritardo nell'avvio delle terapie antibiotiche intravitreali e sistemiche, in violazione delle linee guida EVS/ESCRS.
In risposta alle osservazioni critiche di parte attrice concernenti la quantificazione dei danni e le spese mediche, il collegio peritale ha confermato la valutazione effettuata e in ordine alle spese mediche ha precisato che: “Per le spese trasmesse, queste sono state analizzate. Gli scontrini farmaceutici non appaiono direttamente collegati alle necessità de quo ovvero sono mal interpretabili per cui il collegio ha difficoltà ad ammetterli a rimborso. Le altre
13 spese rimborsabili, dell'ordine di € 239,14, sono ammissibili rimborso nei 2/3 del totale, tenendo in considerazione, come metodo usato, della percentuale di danno proprio e di danno differenziale espresso.”
Anche in sede di chiarimenti richiesti dal giudice, con l'integrazione della perizia depositata in data 12.09.2024 i cc.tt.uu. hanno confermato la mancanza in atti di esami identificativi del germe al momento della diagnosi o del sospetto clinico e hanno ribadito il nesso di causalità tra la gestione post-operatoria imprudente e negligente e l'insorgenza e la rapida evoluzione dell'endoftalmite poi sfociata nella perdita del visus nell'occhio sinistro.
10. Ritiene il giudicante di condividere le conclusioni della consulenza tecnica svolta in sede civile in quanto frutto dell'accurata valutazione di tutti i dati emergenti dai documenti clinici prodotti, fondate sulla applicazione di criteri tecnici esenti da censure, esposte in modo chiaro, logico e motivato, tenendo conto dei rilievi dei consulenti di parte.
Richiamando quanto detto sopra circa il regime di responsabilità della struttura e dei sanitari a seguito dell'introduzione della legge Gelli Bianco, applicabile al caso in esame, si ritiene che, se l'ospedale risponde a titolo di responsabilità contrattuale anche per l'operato dei propri sanitari, invece, i sanitari rispondono a titolo di responsabilità extra contrattuale quando non sono scelti dalla paziente.
Ciò posto, alla luce delle conclusioni cui è giunto il Collegio peritale, deve ritenersi sussistente la responsabilità della struttura convenuta, essendo emerso il nesso di causalità tra la condotta imprudente e negligente nella gestione postoperatoria – caratterizzata da ritardo diagnostico, mancata esecuzione di indagini colturali e mancata applicazione dei protocolli terapeutici – e la rapida evoluzione dell'endoftalmite, sfociata negli esiti menomativi accertati.
Pertanto, nei confronti dell'attrice è sicuramente responsabile la struttura ospedaliera convenuta.
Discorso diverso per i sanitari convenuti, ai quali si applica il regime della responsabilità extracontrattuale, non essendo stati scelti dall'attrice.
Ebbene, dagli accertamenti dei cc.tt.uu non sono emerse censure con riguardo alla scelta del trattamento e agli interventi eseguiti dai sanitari convenuti, ma ad un successivo difetto di individuazione precoce dei segni clinici di manifestazione della malattia infettiva bulbare (controllo oculistico del 16.05.2018 e successivo solo in data 21.05.2018), un difetto di esecuzione dei necessari esami diagnostici colturali e di tempestive cure farmacologiche efficaci ed una complessiva lacunosa gestione clinica.
Tuttavia, dagli accertamenti svolti dai ccttuu i sanitari convenuti non sono indicati tra i sanitari coinvolti nella gestione postoperatoria relativa al periodo intercorrente dal
16.05.2018 sino al 24.05.2018 (epoca, quest'ultima, di conclamata manifestazione della gravità clinica del processo infettivo).
14 Pertanto, rimane ferma la responsabilità della sola struttura convenuta con esclusione della responsabilità dei dottori e . Controparte_3 Controparte_2
11. I danni risarcibili.
Parte attrice ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali concernenti il danno biologico, la personalizzazione del danno, il danno da violazione del consenso informato quantificati in € 135.500,00, oltre alle spese mediche sostenute pari a €
1.534,24.
11.1 Secondo l'ormai accreditata interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059
c.c., il danno non patrimoniale è risarcibile oltre che in presenza di un fatto reato (art. 185
c.p.) o di una fattispecie espressamente prevista dalla legge, anche quando il fatto illecito – contrattuale o extracontrattuale - abbia vulnerato in modo grave diritti inviolabili della persona, sanciti dalla Costituzione. Le note sentenze del novembre 2008 (S.U. 26972/08), ponendosi nel solco tracciato dalle pronunce 8827 e 8828/2003, hanno infatti espressamente affrontato e positivamente risolto la questione della risarcibilità di tutte quelle situazioni soggettive costituzionalmente tutelate (diritti inviolabili o “fondamentali”, come l'art. 32 definisce la salute), diverse dalla salute, e pur tuttavia incise dalla condotta del danneggiante oltre quella soglia di tollerabilità definita da elementari principi di civile convivenza. Il pregiudizio risarcibile – avvertono inoltre le Sezioni Unite - è tuttavia soltanto quello connotato da una certa soglia di gravità, e dunque tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza. Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità e il pregiudizio non sia futile. Una volta ribadito che meritevoli di ristoro per equivalente sono soltanto i pregiudizi scaturenti dalla lesione, di apprezzabile gravità, di interessi particolarmente qualificati, le Sezioni Unite hanno espressamente aderito alle pronunce (Cass 8827 e 8828/03) che avevano ritenuto non proficuo ritagliare all'interno della generale categoria del danno non patrimoniale specifiche figure di danno, etichettandole in vario modo, e hanno ribadito che la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. dev'essere riguardata non già come occasione di incremento delle poste di danno o addirittura di duplicazione del risarcimento degli stessi pregiudizi, ma come mezzo per colmare le lacune della tutela risarcitoria della persona.
All'esito delle decisioni dell'11.11.2008, dunque, la categoria del danno non patrimoniale risulta delineata in termini di categoria concernente le ipotesi di lesione di interessi inerenti la persona, non connotati di rilevanza economica, avente natura composita, articolantesi in una pluralità di aspetti (o voci) con funzione meramente descrittiva, quali il danno biologico, il danno morale, il danno da perdita del rapporto parentale, il danno esistenziale. Lungi da risultarne esclusa la risarcibilità del c.d. danno morale soggettivo,
15 inteso quale sofferenza morale anche a carattere permanente (e dunque senza ulteriori connotazioni in termini di durata), si specifica piuttosto che esso integra pregiudizio non patrimoniale suscettibile di autonomo ristoro ove venga in rilievo quale unica componente del danno patrimoniale sofferto, come accade quando sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nell'identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano invece dedotte siffatte conseguenze, determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e di quello morale così inteso, sovente liquidato in percentuale del primo.
In tal caso, esclusa la praticabilità di tale operazione, il Giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, dovrà procedere a adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
11.2 Va, innanzitutto, osservato, quanto ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale derivante da malpractice del medico, che la legge 189/2012 che ha convertito il DL 158/2012 (cd. Decreto Balduzzi), ha esteso anche alla materia della responsabilità sanitaria i criteri di liquidazione indicati negli artt. 138 e 139 D.Lgs. 209/2005 (cd. Codice delle Assicurazione). In particolare, l'art. 3 comma IV così testualmente dispone: “Il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all'attività di cui al presente articolo”.
Il citato D.Lgs. ha introdotto la tabella unica nazionale per la liquidazione delle invalidità
c.d. micropermanenti e con i successivi interventi del 2017 (leggi n.24 e n.124) ha ulteriormente codificato i parametri di liquidazione dei danni alla persona sino al 9%.
I criteri ed i parametri di liquidazione dei danni alla persona pari o superiori al 10% restano, pertanto, di soluzione prettamente giurisprudenziale, sebbene la valutazione in via equitativa del danno biologico, ex art. 2056 e 1223 c.c., debba essere indirizzata da indici e criteri di scelta di certa identificazione.
Orbene, ritenendo i criteri equitativi introdotti dalla Tabella di questo Tribunale più congrui e più rispondenti alle esigenze del caso concreto, se ne terrà conto per la liquidazione del danno.
In tal senso la Suprema Corte ha affermato che “l'esigenza di uniformità di trattamento nella liquidazione del danno non patrimoniale, se può ritenersi certamente garantita dal riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, ampiamente diffuso sul territorio nazionale e da cui la Suprema Corte, in applicazione dell'art.3 Cost., riconosce la valenza in linea generale di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle
16 disposizioni di cui agli artt.1226 e 2056 c.c., tuttavia non può considerarsi automaticamente pregiudicata dall'utilizzo di differenti criteri tabellari, come nel caso di specie delle tabelle del
Tribunale di Roma, ove il giudice ritenga che ricorrano elementi di valutazione atti a giustificare
l'abbandono delle tabelle milanesi e reputi congruo l'importo risarcitorio, anche in confronto al risultato ottenibile mediante applicazione di queste ultime” (Cass. n. 8580/2019).
11.3 Orbene, il Collegio peritale ha riconosciuto un danno biologico valutabile in termini di danno differenziale nella misura del 10% calcolato dal 18% (invalidità pregressa) al 28%
(invalidità derivata) rappresentativo del maggior danno permanente. Diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, il riferimento contenuto nella CTU al danno di invalidità permanente al 3% non rappresenta l'invalidità pregressa all'esito dell'intervento correttamente eseguito, bensì la percentuale che difficilmente la paziente avrebbe potuto recuperare in esito all'intervento correttamente eseguito.
Inoltre, i cc.tt.uu. hanno riconosciuto una ITA di 40 giorni e una ITP al 50% di 20 giorni ed
€ 239,14 a titolo di spese mediche ritenute congrue.
Pertanto, prendendo in considerazione:
- l'età dell'odierna attrice al momento del trattamento (75 anni);
- il danno biologico con grado invalidità pari al 28% (€ 84.053,89);
- il danno biologico con grado invalidità pari al 18% (€ 40.464,41);
- ITA di gg. 40 pari (€ 5.210,00);
- una ITP al 50% di gg. 20 (€ 1.302,50), il cd. danno biologico subìto da parte attrice va liquidato in € 50.101,98 (di cui € 43.589,48 per danno permanente – pari al differenziale corrispondente tra 28%- 18%, - e in complessivi € 6.512,50 per il danno temporaneo).
A detto importo va aggiunto il c.d. danno morale per tale dovendosi intendere la
“personalizzazione” del danno richiesta da parte attrice, la quale ha domandato il risarcimento pari alla percentuale applicata al danno biologico richiamando nella nota 12 dell'atto introduttivo a pagina 6 le Tabelle del Tribunale di Roma che attribuiscono un aumento dell'importo del danno biologico in considerazione del danno morale.
Invero, parte attrice ha allegato la sofferenza subita in ragione dell'infezione all'occhio che l'ha condotta alla perdita del visus. Ebbene, tenuto conto dei numerosi accessi presso ospedali e controlli a cui la paziente si è dovuto sottoporre per l'infezione, detto danno può ritenersi presuntivamente sussistente. E' evidente infatti che il sommarsi delle sofferenze e dei gravi disagi personali, l'aggravamento delle abitudini e la più grave incapacità visiva, la frustrazione, la perdita di stima sono tutti elementi da prendere in considerazione non quali circostanze addizionali della percentuale di invalidità permanente (che esigerebbe la prova di uno stato patologico psichiatrico o psichico stabilizzato nel tempo), ma nella citata dimensione del danno morale soggettivo (cfr.
Cassazione sez. III, 20 agosto 2018, n. 20795, m. 650413-01 e, da ultimo Cassazione sez. III,
17 27 maggio 2019 n. 14364).). Tale danno, in applicazione dei criteri tabellari approntati dal
Tribunale di Roma per l'anno 2025, può essere convenzionalmente liquidato prendendo a parametro equitativo e non direttamente proporzionale una quota del danno biologico sopra considerato, muovendo nel range dei parametri previsti per il danno dinamico relazionale che oscilli tra il 18% e il 28% (cfr. §. 51 Tabelle edite sul sito istituzionale del
Tribunale di Roma). In applicazione di tali criteri la percentuale media di aumento da riconoscere all'attrice si attesta al 19% dell'importo di euro 43.589,48 con una cifra finale pari a euro 51.871,48 (43.589,48 + 8.282,00).
Nulla deve riconoscersi a titolo di danno esistenziale. Infatti, nel caso di lesione della salute, costituisce, pertanto, duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali - e del danno c.d. esistenziale, appartenendo tali c.d. "categorie" o "voci" di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l'art. 32 Cost.). A tal riguardo si richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui la liquidazione del danno biologico inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali, esclude la possibilità di liquidazione autonoma del danno esistenziale, che per l'appunto individua quell'aspetto del danno inerente ai riflessi modificativi in peius delle abitudini e della vita quotidiana, sicchè la sua autonoma liquidazione costituirebbe una inammissibile duplicazione risarcitoria (Cass. 8755/2019, Cass. 23469/2018).
12. Pertanto, il danno non patrimoniale complessivo ammonta ad euro 58.383,98
(43.589,48+ 8.282,00+6.512,50).
Al sovra citato importo pari ad € 58.383,98 deve aggiungersi il danno da lucro cessante
(dovendosi in tal senso interpretare la domanda relativa agli interessi sulla somma capitale rivalutata) conseguente alla mancata disponibilità della somma dovuta per il periodo intercorso dalla data del fatto lesivo (24.05.2018) alla presente decisione, consistente nella perdita di frutti civili che la danneggiata avrebbe potuto ritrarre - ove la somma fosse stata corrisposta tempestivamente dall'impiego dell'equivalente monetario del valore economico del bene perduto, con l'attribuzione di interessi a un tasso non necessariamente coincidente con quello legale (cfr. Cass. Sez. Un. N. 1712/1995, Cass. n. 10300/2001; n.
18445/2005).
Pertanto, l'importo di € 58.383,98 calcolato all'attualità deve essere maggiorato degli interessi compensativi da applicare al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto (24.05.2018), giungendo alla somma di euro 49.103,43, con rivalutazione anno per anno secondo gli indici Istat, fino alla data della pronuncia (Cass. S.U. 1712/1995) così pervenendo alla somma finale di euro 64.984,62. A detta ultima somma vanno aggiunti gli ulteriori interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza convertendosi
18 il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno ex art. 1282 c.c. (Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
13. Deve, infine, riconoscersi il danno patrimoniale per le spese mediche pari ad € 239,14 ritenute congrue dai cc.tt.uu, che puo' essere equitativamente riliquidata in considerazione del tempo dell'esborso 250,00.
14. Con riguardo, infine, al risarcimento derivante dalla dedotta violazione del consenso informato lamentata da parte attrice, osserva il Tribunale che, per condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente può assumere diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute.
Nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia ex se una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario. Nel secondo, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende, invece, dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile, di regola, in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova ─ che, in applicazione del criterio generale di cui all'art. 2697 c.c., grava sul danneggiato ─ del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso (v. e pluribus Cass. n. 24471 del 04/11/2020; n. 28985 del 11/11/2019; n. 19199 del
19/07/2018; n. 11749 del 15/05/2018).
Questi enunciati vanno certamente condivisi ma ─ va rimarcato ─ non esauriscono lo schema concettuale cui occorre far riferimento ai fini della verifica della fondatezza della pretesa risarcitoria, anche quando dedotta come nascente dalla violazione degli obblighi informativi. Anche in tal caso, il fatto costitutivo del credito risarcitorio richiede la presenza dei seguenti elementi: a) la condotta lesiva (ovvero l'omissione o l'incompletezza delle informazioni rese al paziente, insieme con il presunto dissenso all'atto terapeutico nelle ipotesi di cui si dirà); b) l'evento di danno (che può essere rappresentato dalla violazione del diritto all'autodeterminazione o della lesione del diritto alla salute o da entrambi allo stesso tempo: potenziale plurioffensività del medesimo fatto lesivo già riconosciuta da Cass. n. 28985 dell'11/11/2019, in motivazione, par. 2.3), legato al primo da nesso di causalità materiale;
c) il danno-conseguenza, ossia le concrete conseguenze pregiudizievoli, derivanti, secondo nesso di causalità giuridica ex art. 1223 cod. civ., dall'evento di danno, queste sole costituendo danno risarcibile nel vigente ordinamento che non ammette la risarcibilità di un danno in re ipsa (v. Cass. Sez. U. 11/01/2008, nn. 576,
582, 581, 582, 584; Id. 11/11/2008, nn. 26972 - 26975; ma v. già Cass. 15/10/1999, n. 11629 e, in seguito, Cass. 21/07/2011, n. 15991; v. anche Corte cost. 27 ottobre 1994, n. 372; v. anche, da
19 ultimo, sia pure con riferimento al diverso e specifico tema del danno patrimoniale da occupazione illegittima, Cass. Sez. U. n. 33645 del 15/11/2022).
La violazione degli obblighi informativi dovuti al paziente può dunque essere dedotta sia in relazione eziologica rispetto all'evento di danno rappresentato dalla lesione del diritto alla salute, sia in relazione all'evento di danno rappresentato dalla violazione del diritto all'autodeterminazione, sia, contemporaneamente, in relazione ad entrambi.
Nel primo caso (deficit informativo dedotto come lesivo del diritto alla salute) non vi sono considerazioni particolari da fare quanto al secondo ed al terzo elemento dello schema concettuale sopra ricordato: risarcibile non sarà, in sé, la lesione dell'integrità psico-fisica, ma le conseguenze pregiudizievoli da questa derivanti (danno patrimoniale – danno biologico – danno morale) nei termini fissati dalla giurisprudenza e che non è necessario in questa sede richiamare (v., tra le altre, Cass. 17/01/2018, n. 901; 27/03/2018, n. 7513;
28/09/2018, n. 23469). La particolarità in tal caso riguarda piuttosto il primo elemento della fattispecie: il fatto lesivo. In tal caso, infatti, come è stato puntualmente rilevato, «l'omessa informazione assume di per sé carattere neutro sul piano eziologico, in quanto la rilevanza causale dell'inadempimento viene a dipendere indissolubilmente dalla alternativa
"consenso/dissenso" che qualifica detta omissione». In caso, infatti, di presunto consenso,
l'inadempimento dell'obbligo informativo, pur esistente, risulterebbe privo di incidenza deterministica sul risultato infausto dell'intervento correttamente eseguito, in quanto comunque voluto dal paziente. Diversamente, in caso di presunto dissenso, detto inadempimento assume invece efficienza causale sul risultato pregiudizievole, in quanto l'intervento terapeutico non sarebbe stato eseguito - e l'esito infausto non si sarebbe verificato - non essendo stato voluto dal paziente. L'allegazione (e la verifica giudiziale) dei fatti dimostrativi della opzione "a monte" che il paziente avrebbe esercitato viene, quindi,
a costituire elemento integrante del nesso eziologico (da provarsi ovviamente da parte della parte attrice ex art. 2697 cod. civ.) tra l'inadempimento e l'evento dannoso (v. Cass. n.
28985 del 2019, cit., e, ivi richiamata, Cass. n. 19199 del 19/07/2018, in motivazione).
Nel secondo caso (deficit informativo dedotto come lesivo del diritto alla autodeterminazione) le considerazioni da fare riguarderanno invece il terzo elemento dello schema concettuale, ossia i pregiudizi risarcibili. Quanto al fatto lesivo, invero, se, di regola, occorre allegare e provare, oltre alla violazione dell'obbligo informativo, anche che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento, è di converso ipotizzabile che, pur nel caso in cui possa presumersi che questi avrebbe prestato il consenso (o in cui comunque non v'è prova del contrario), egli non sia stato messo nelle condizioni di autonomamente determinarsi ed affrontarle consapevolmente (Cass. n. 7248 del 2018; Cass. n. 28895 del 2019). Anche in tale ipotesi, dunque, la violazione dell'obbligo informativo determina comunque la lesione del diritto all'autodeterminazione. Con ciò,
20 però, si rimane pur sempre sul piano dell'evento lesivo (o danno-evento), il quale non costituisce ex se, come detto, danno risarcibile.
Infine, il paziente che domanda il risarcimento del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione è tenuto a provare che, ove correttamente informato circa la praticabilità di un intervento chirurgico diverso da quello concretamente effettuato, avrebbe optato per il primo” (Cass. Civ. n. 3582/2025; Cass. civ. 1936/2023).
Nel caso di specie, parte attrice ha chiesto il risarcimento del danno da lesione dell'autodeterminazione - da intendersi correttamente quale danno morale - assumendo di non essere stata compiutamente informata in ordine alle possibili conseguenze dell'intervento subito.
Premesso che in atti è presente il consenso informato (v. cartella clinica doc. 1b parte attrice) con specifica indicazione delle complicanze pre-operatorie, intraoperatorie e post- operatorie, tra le quali si riportano anche la possibile insorgenza di infezioni e, nei casi più gravi, la perdita della vista, che è stato compiutamente sottoscritto dalla paziente in data
14.05.2018, deve comunque evidenziarsi che l'attrice non ha allegato il danno conseguenza, limitandosi ad indicare il danno evento che non è risarcibile, non trattandosi di danno in re ipsa.
17. Sull'importo finale di euro 65.234,62 (64.984,62+250,00), come sovra accertato e calcolato, decorrono gli interessi legali dalla presente pronuncia al saldo.
16. Alla luce di quanto detto la domanda risarcitoria è parzialmente accolta con condanna della sola struttura convenuta al pagamento della somma finale come sovra liquidata.
Deve invece rigettarsi la domanda di parte attrice nei confronti dei sanitari convenuti, dottori e . Controparte_3 Controparte_2
17. Le spese di lite seguono la soccombenza e la struttura convenuta deve essere condannata a rifonderle all'attrice così come liquidate in dispositivo, oltre accessori di legge, secondo i parametri del D.M. 147/2022 (applicabili in quanto in vigore dal
23.10.2022), in base al valore della causa (decisum) ed all'attività difensiva svolta (cfr. art. 5, comma 2, D.M. 55/2014 e cfr. Cass. civ. sent. n. 22462/2019) con applicazione dei criteri medi per scaglione di valore per ciascuna fase processuale, dovendosi altresì liquidare il compenso, ove richiesto, per la fase di mediazione, da considerarsi spesa processuale ai sensi dell'art. 91 c.p.c. (cfr. Cass. civ. n. 32306/2023; Cass. civ. 5389/2024).
Le spese di CTU per come liquidate in corso di causa vanno definitivamente poste a carico della struttura convenuta.
Non andranno, infine, riconosciute le spese per la mediazione in quanto non documentate.
Infine, sussistono giustificate ragioni per compensare interamente le spese di lite tra l'attrice e i sanitari convenuti in ragione della complessità dell'accertamento demandato ai ccttuu nel caso di specie.
P.Q.M.
21 Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara la responsabilità dell' Controparte_1 nella causazione dei danni patiti da;
Parte_1
- condanna l' al risarcimento del danno Controparte_1 in favore di che si liquida in complessivi euro 65.234,62, oltre interessi Parte_1 al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
- condanna l' a rifondere all'attrice le Controparte_1 spese di lite del presente giudizio che si liquidano in € 14.103,00 oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CAP, c.u. e marca da bollo e nella ulteriore somma di 450,00 a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti, per la fase di mediazione, il tutto da distrarsi in favore dei procuratori di parte attrice avv.
DR RI e avv. Francesco Tassini dichiaratisi antistatari;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico dell' Controparte_1
[...]
- rigetta la domanda attorea nei confronti dei dott.ri e Controparte_3 CP_2
;
[...]
- compensa interamente le spese di lite tra parte attrice e i dott.ri e Controparte_3
. Controparte_2
Così deciso in Roma, 24.12.2025
IL GIUDICE
CI UN
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice
CI UN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di primo grado iscritto al n. R.G. 44960/2021 assunta in decisione all'udienza del 26.11.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.;
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dagli avv.ti DR RI e Francesco Tassini, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale RI sito in Roma, Via G. Palumbo n. 3, giusta procura speciale in calce all'atto di citazione attrice
E
(c.f. in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Vincenzo Gambardella, Giuseppe Fratto ed Egidio
Mammone, elettivamente domiciliata in Roma, presso la sede legale, Circonvallazione
Gianicolense n. 87, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta
NONCHE'
DOTT. (c.f. ) elettivamente domiciliato Controparte_2 C.F._2 in Roma, via F. Corridoni n. 23, presso lo studio dell'avv. Massimiliano Volo Rancati che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
NONCHÉ CONTRO
DOTT. (c.f. ) elettivamente domiciliato in Controparte_3 C.F._3
Roma, via Flaminia n. 417, presso lo studio dell'avv. Stefano Artero che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuti oggetto: responsabilità sanitaria.
Conclusioni: per parte attrice: “Voglia la S.V. Ill.ma: 1) nel merito, in accoglimento delle domande di parte attrice siccome legittime e fondate, A. accertare e dichiarare la responsabilità
1 medico- professionale dei convenuti Dott. Dott. ed Controparte_3 Controparte_2 [...] in ordine al complesso di interventi chirurgici - e terapia post- Controparte_1 operatoria - effettuati sulla persona dell'attrice IG.ra , e per l'effetto B. condannare in Parte_1 solido tra loro l' il Dott. e il Dott. Controparte_1 Controparte_3 al risarcimento in favore di parte attrice di tutti i danni dalla stessa subiti - Controparte_2 oltre che subendi - come supra determinati nell'importo di € 135.500,00, oltre alle spese mediche sostenute pari a documentati € 1.534,24, ovvero in quella diversa maggior o minor somma che risulterà di giustizia, in ogni caso più rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 1284, co. 4
c.c. dal dì della messa in mora fino al giorno del saldo effettivo;
C. condannare in solido tra loro
l' il Dott. e il Dott. Controparte_1 Controparte_3 CP_2 alla rifusione di spese processuali ed onorari, sia del presente giudizio, sia della
[...] prognostica procedura di Mediazione (cfr. Cass. n. 32306/2023), da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.”; per parte convenuta “In via principale: - Controparte_1 rigettare le domande risarcitorie attoree, nella superiore ed assorbente considerazione che i problemi alla vista lamentati dall'utente IG.ra erano comunque preesistenti ai trattamenti Parte_1 assistenziali ricevuti poiché il maggior danno subito non è ascrivibile ad un comportamento negligente, imprudente ed imperito dei sanitari curanti e dell' Controparte_1
bensì alle condizioni cliniche in cui versava la paziente interessata;
in via subordinata: -
[...] nella denegata ipotesi in cui il Giudicante dovesse ravvisare nel caso clinico per cui è causa dei profili di responsabilità nel comportamento professionale serbato dai sanitari curanti, contenere il risarcimento da riconoscere alla parte attrice al massimo ribasso possibile e ricorrendo se del caso ai criteri equitativi di cui all'art. 1226 c.c., in considerazione dello stato clinico preesistente in cui versava la paziente prima dei trattamenti chirurgici contestati di cui era bisognosa, i quali si sono rivelati comunque risolutivi dei gravi problemi alla vista lamentati dalla paziente.” ; per parte convenuta dott. : “in via principale, rigettare tutte le domande Controparte_2 avanzate dalla sig.ra , in quanto infondate in fatto e in diritto. In via principale Parte_1 gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, accertata e dichiarata
l'assoluta estraneità del dott. all'evento che avrebbe causato il danno de quo, Controparte_2 per non avere lo stesso partecipato all'intervento chirurgico del 18.5.2018, e per l'effetto rigettare la domanda nei suoi confronti. In via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, stabilire una quantificazione del danno di giustizia, come risultante dall'esito della CTU.”; per parte convenuta dott. : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria Controparte_3 domanda, istanza ed eccezione disattesa, 1) nel merito rigettare integralmente la domanda proposta nei suoi confronti dalla IGnora giusta citazione datata 9 luglio 2021 perché Parte_1 infondata in fatto ed in diritto. 2) In subordine e nella denegata ipotesi in cui venga riconosciuta una qualsivoglia responsabilità anche in via solidale negli eventi esposti dalla attrice in capo al dott.
2 condannare l' di quanto questi fosse tenuto a pagare all'attrice Controparte_3 Controparte_1 in dipendenza della responsabilità dedotta. 3) In via istruttoria, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte. 4) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali ed oltre accessori come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale, l' il dott. Controparte_1
e il dott. per ivi sentire accertare la responsabilità dei Controparte_2 Controparte_3 convenuti per l'errata esecuzione degli interventi eseguiti all'occhio sinistro nel corso dell'anno 2018, nonché per l'inadeguata gestione post-operatoria e per la violazione del consenso informato con conseguente condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno della domanda parte attrice ha esposto che:
- era affetta al proprio occhio sinistro da “cataratta senile” per la quale in data
19.04.2018, dietro prescrizione esplicita da parte del dott. e del dott. si CP_2 CP_3 ricoverava presso la struttura sanitaria convenuta ove veniva sottoposta ad un primo intervento di “facoemulsificazione e cataratta” in o.s., per gestione e trattamento di cataratta ivi presente, ad opera del Dott. ; CP_2
- in occasione di tale primo intervento, si verificava una prima complicanza che comportava una vitrectomia anteriore per asportare il vitreo prolassato in camera anteriore, con accadimento di ulteriore complicanza, precisamente il collasso sulla superficie posteriore corneale e la conseguente ostruzione del vaso venoso di;
CP_4
- per tali ragioni si rendeva necessario, al fine di impiantare il cristallino artificiale, attendere che la reazione infiammatoria si risolvesse fisiologicamente. Ed infatti, solo in data 15.05.2018, a seguito di nuovo ricovero avvenuto in pari data, veniva sottoposta a nuovo intervento per “impianto secondario di IOL”, eseguito nella fattispecie dal Dott.
CP_3
- a seguito di tale seconda operazione, iniziava ad accusare dolore e perdita pressoché totale del visus all'occhio sinistro, oggetto di intervento;
- in data 24.05.2018 - a seguito di controllo strumentale eseguito presso il nosocomio convenuto – veniva ivi ricoverata d'urgenza per diagnosi “endoftalmite acuta”, e quindi immediatamente e nuovamente sottoposta ad intervento, sempre ad opera del
Dott. col fine di tentare di emendare la grave situazione clinica provocata, CP_3 rimuovendo sia il cristallino artificiale che aveva verosimilmente cagionato lo sviluppo infettivo, sia il materiale purulento presente in sede;
3 - veniva dimessa il successivo 12.06.2018, ma a causa dell'aggravamento della descritta sintomatologia, in data 25.08.2018 era costretta a nuovo ricovero presso il nosocomio convenuto. A seguito di accertamento strumentale, emergeva purtroppo una situazione clinica oramai compromessa ossia “distacco retinico in O.S. con occlusioni vascolari e piccole emorragie, visus motu manu” a causa della quale veniva sottoposta a trattamento chirurgico a mezzo laser, seguito da un lungo percorso di controllo e terapie riabilitative presso la struttura convenuta;
- in data 16.11.2018 veniva nuovamente ricoverata in regime di day hospital e sottoposta ad opera del Dott. ad intervento di “rimozione di olio di silicone per esiti di CP_3 endoftalmite” per poi essere dimessa con diagnosi di “esiti di eondoftalmite”, ed il persistere della già menzionata sintomatologia;
- nonostante il percorso terapeutico -ambulatoriale condotto sia presso l'ospedale convenuto, sia presso altri nosocomi e professionisti, non riacquistava il pur minimo visus in O.S., lamentando inoltre dolore oculare, arrossamenti, dolore al capo, oltre ad una progressiva ma evidente riduzione del bulbo oculare;
- inoltre, gli interventi chirurgici eseguiti presso la struttura convenuta le causavano uno stato infiammatorio -infettivo ed emorragico degenerativo in sede oculare O.S., esitato nel distacco della retina dell'occhio sinistro e nella definitiva e irreparabile perdita del relativo visus, come accertato successivamente anche presso altri nosocomi;
- in data 03.05.2021 le veniva diagnosticata una “fibromialgia” certamente cagionata dal forte stress per gli eventi per cui è causa;
- il proprio consulente di parte, il dott. confermava la responsabilità medica dei Per_1 sanitari e chirurghi dell'Ospedale San Camillo Forlanini, e dello stesso nosocomio convenuto, valutando i danni riportati nella misura del 30% di I.P. e in giorni 60 di
I.T.T. nonché giorni 30 I.T.P. al 50%;
- la procedura di mediazione esitava negativamente.
L'attrice ha dedotto, dunque, che gli interventi chirurgici eseguiti presso la struttura convenuta determinavano un grave stato infiammatorio, infettivo ed emorragico degenerativo in sede oculare sinistra (O.S.), evolutosi nel distacco della retina e culminato nella definitiva ed irreparabile perdita del visus dell'occhio sinistro causa da errore medico.
2. Con comparsa di risposta si è costituita in giudizio l' Controparte_1 contestando tutto quanto ex adverso dedotto in ordine all'an e al quantum debeatur.
[...]
In particolare, la struttura sanitaria ha eccepito l'infondatezza della domanda attorea sostenendo che gli interventi chirurgici venivano eseguiti nel pieno rispetto delle linee guida e delle regole dell'arte medica. In ordine alle complicanze insorte, ne evidenziava la natura imprevedibile e indipendente dall'operato dei sanitari. Pertanto, ha ribadito l'assenza di prova del nesso di causalità tra le condotte contestate e la perdita del visus, attribuendo tale esito a condizioni patologiche preesistenti e a fattori individuali della 4 paziente. Inoltre, la regolare acquisizione del consenso informato era comprovata dalla sottoscrizione dei moduli che illustravano rischi e possibili complicanze.
3. Con comparsa di risposta si è costituito in giudizio il dott. Controparte_2 contestando tutto quanto dedotto da parte attrice.
In particolare, il medico ha evidenziato di avere partecipato al solo intervento del
19.04.2018 e di avere operato nel rispetto delle linee guida e delle buone pratiche cliniche.
In particolare, il proprio intervento si limitava a specifiche fasi del percorso terapeutico, mentre le complicanze insorte – quali endoftalmite e distacco retinico – non erano riconducibili a condotte colpose, ma a eventi avversi imprevedibili. Pertanto, ha eccepito il difetto di nesso di causalità tra la propria attività e il danno lamentato da parte attrice, deducendo altresì la regolare acquisizione del consenso informato e la corretta informazione alla paziente sui rischi connessi agli interventi. Infine, ha contestato il quantum debeatur.
4. Con comparsa di risposta si è costituito in giudizio il dott. , respingendo Controparte_3 ogni addebito di responsabilità per i danni lamentati dall'attrice e affermando di aver agito in conformità alle linee guida e alle corrette pratiche cliniche.
Il medico convenuto ha replicato che le complicanze verificatesi – tra cui endoftalmite e distacco retinico – costituivano eventi avversi eccezionali, non riconducibili a condotte colpose, bensì a circostanze imprevedibili e indipendenti dall'attività chirurgica svolta. Ha contestato il nesso di causalità tra la propria condotta e la perdita del visus, richiamando la complessità del quadro clinico e la possibile influenza di condizioni patologiche pregresse.
Inoltre, ha affermato di avere acquisito regolarmente il consenso informato. In via subordinata, in ipotesi di riconoscimento di responsabilità, ha spiegato domanda di manleva nei confronti della convenuta. CP_5
5. La causa è stata istruita mediante acquisizione di documenti prodotti dalle parti ed espletamento di CTU medico-legale ad opera dei dott.ri (oculista e medico Persona_2 legale) e (internista medico legale). L'elaborato peritale è stato depositato in Controparte_6 data 26.03.2023, poi integrato con deposito del 12.09.2024.
6. A seguito di alcuni rinvii, e mutato l'organo giudicante, la causa è passata in decisione all'udienza del 26.11.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c., previo deposito di memorie riepilogative autorizzate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. La domanda attorea è fondata e va accolta nei limiti di cui appresso si dirà.
8. Appare opportuno premettere che la presente controversia, vertente su fatti accaduti nel corso dell'anno 2018, soggiace all'applicazione della Legge n. 17 dell'8 marzo 2017 (cd.
Legge Gelli Bianco) entrata in vigore il 1°aprile 2017.
Occorre esaminare partitamente la posizione della struttura sanitaria, da quella del sanitario. In particolare, antecedentemente all'entrata in vigore della Legge Gelli Bianco,
5 era consolidato l'orientamento giurisprudenziale che qualificava la responsabilità della struttura sanitaria come responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., sul presupposto che l'accettazione del paziente in struttura sanitaria, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comportasse la conclusione di un contratto spedalità e di assistenza sanitaria comprendente prestazioni primarie di carattere medico sanitario ma anche prestazioni accessorie.
A questo proposito, occorre precisare che struttura sanitaria risponde "in via diretta" nel caso di danno provocato da inefficienza organizzativa (ad es. malfunzionamento delle apparecchiature), dunque per gli obblighi accessori connessi alla prestazione principale, configurandosi il c.d. danno da disorganizzazione ed invero, risponde in via indiretta, nelle ipotesi di obbligazioni "mediche" in senso stretto (con riferimento dunque ad interventi diagnostici e/o terapeutici), ai sensi dell'art. 1228 c.c. per il fatto commesso dagli
"ausiliari" (sanitari).
Quanto alla responsabilità dei medici, nonostante i dubbi interpretativi registratisi, sia in dottrina che in giurisprudenza, è stato prevalente anche in questo caso l'orientamento per cui la responsabilità del singolo medico avesse natura contrattuale e trovasse la propria fonte nel c.d. contatto sociale qualificato. Nemmeno la successiva legge 189 del 2012 ha inquadrato la responsabilità medica come forma di responsabilità extracontrattuale, atteso che, secondo l'unanime lettura data dalla Corte di Cassazione all'art. 3, comma 1, della citata legge nelle sue prime applicazioni, la disposizione in esame si limitava ad escludere la rilevanza della colpa lieve nell'ambito civile stabilendo che per il medico valeva comunque l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c., vale a dire l'obbligo del risarcimento del danno, senza però ricondurre la responsabilità del sanitario nell'alveo di applicazione della responsabilità aquiliana (Cass. civ. n. 08940 del 17 aprile 2014).
Solo con la legge 8 marzo 2017 n. 24 recante "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie" il legislatore provvede ad una revisione complessiva della materia così introducendo un sistema binario, e differenziando la posizione della struttura sanitaria da quella dei singoli medici.
Ed invero, l'art. 7 della legge n. 24/2017 ha provveduto ad inquadrare la responsabilità della struttura sanitaria, quale responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c. e 1228
c.c., a fronte della stipulazione del contratto atipico di spedalità e dell'acquisizione del consenso (anche implicito tramite accettazione) del paziente. Per quel che concerne, invece, il medico, la responsabilità di quest'ultimo si configura come extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c. Ed invero, l'art. 7 della l. 24/2017 rubricato Responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria stabilisce che "
1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti
6 della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1
e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo 590- sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge.
4. Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo".
In particolare, la struttura sanitaria pubblica o privata che nell'adempimento della propria obbligazione si avvale dell'opera di sanitari anche se scelti dal paziente o non dipendenti della struttura stessa risponde ai sensi dell'art. 1218 e 1228 c.c., dunque a titolo contrattuale, delle condotte dolose o colpose di questi ultimi. Tale norma ha inquadrato la responsabilità della struttura ospedaliera quale responsabilità contrattuale a fronte della stipulazione del contratto atipico di spedalità. Per quel che concerne invece il medico, la responsabilità è di natura extracontrattuale o aquiliana, salvo l'ipotesi della precedente stipulazione di un contratto d'opera professionale tra il sanitario ed il paziente.
A ciò si aggiunga che la legge 8 marzo 2017 n. 24 recante, nella parte in cui ha abrogato la predetta norma e ha disposto all'art. 7, comma 3, che "l'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge", non è retroattiva, attesa l'assenza di una norma transitoria che disponga in tal senso, e quindi, ai sensi dell'art. 11 delle preleggi, non risulta applicabile alle fattispecie perfezionatesi prima della sua entrata in vigore, avvenuta l'1° aprile 2017, verificandosi diversamente una lesione ingiustificata del legittimo affidamento dei consociati in ordine al regime contrattuale della responsabilità del medico e al conseguente regime probatorio cui fare riferimento nei procedimenti già pendenti. Il principio esposto trova peraltro conferma nell'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale "In tema di responsabilità sanitaria, le norme poste dagli artt. 3, comma 1, del d.l. n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, e
7 dall'art. 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore." (Cass. 28994 del 2019).
In virtù della natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, costituisce quindi onere del personale sanitario provare la correttezza del proprio operato secondo gli imposti criteri di diligenza e perizia, con la conseguenza che, ove sussista incertezza sull'operato, l'inadempimento deve essere accertato in base alla regola dell'onere probatorio;
ricade, invece, a carico del paziente l'onere della prova del nesso causale, con i criteri della probabilità logica, generalmente fornita per presunzioni e mediante prova di fatti secondari. Ne discende che, nei giudizi di risarcimento del danno causato da attività medica, grava sull'attore l'onere di allegare e provare l'esistenza del rapporto di cura, il danno e il nesso causale, mentre lo stesso ha unicamente l'onere di allegare - ma non provare - la colpa del personale sanitario;
invece, onerato della prova che l'eventuale danno riscontrato è dipeso da causa a sé non ascrivibile (cfr. Cass. n. 10297/04; Cass.
8826/2007; Cass. n. 13953/2007). Nella prospettiva dell'accertamento, in particolare, la casualità civile è retta dalle medesime regole che presiedono alla verifica del nesso di causalità nel giudizio penale, atteso che ciò che muta è lo standard probatorio necessario per l'affermazione della responsabilità; ed invero, mentre nel campo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", stante la diversità dei valori in discussione e l'equivalenza delle posizioni delle parti contendenti nel processo civile (cfr.
Cass. S.U. n. 580/2008; Cass. n. 21619 del 2007).
Sul piano della colpa, infine, la responsabilità del medico postula la violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività sanitaria, tra i quali quello della diligenza, che va a sua volta valutato con riguardo alla natura dell'attività, essendo tenuto il medico alla diligenza del debitore qualificato prevista dall'art. 1176, secondo comma, c.c. e, dunque, al rispetto di tutte le regole e gli accorgimenti che, nel loro insieme, costituiscono la conoscenza della professione medica. Va da sé che, nel caso in cui la prestazione resa implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, così da consentire il risarcimento dei danni unicamente nel caso in cui il paziente provi il dolo o la colpa grave del medico ex art. 2236 c.c., l'onere di allegazione e probatorio continua a gravare sulla struttura sanitaria e/o sul sanitario (cfr. Cass. n. 15404/02; Cass. n. 2042/05).
Ne segue che clinica in cui è avvenuta l'operazione è responsabile per il fatto degli ausiliari, rispondendo delle condotte, dolose o colpose, degli esercenti la professione sanitaria, di cui si avvale nell'adempimento della propria obbligazione, anche se:
a) sono scelti dal paziente;
b) non siano dipendenti della struttura stessa, ma svolgano la prestazione in regime di libera professione intramoenia ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di
8 ricerca clinica oppure in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, nonché attraverso la telemedicina.
Al contrario il sanitario risponde a titolo di responsabilità aquiliana (art. 2043 c.c.), salvo il caso in cui abbia agito nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
Le due responsabilità di cui sopra possono concorrere ai sensi dell'art. 2055 c.c., a mente del quale, se il fatto di danno è imputabile a più soggetti (ad esempio, la clinica e il medico), essi sono obbligati in solido al risarcimento del danno a maggior tutela del danneggiato. La responsabilità solidale dei danneggianti, infatti, postula solo l'imputabilità del pregiudizio a più persone, a prescindere dal fatto che siano diversi i titoli di responsabilità (contrattuale e aquiliana).
Riassumendo, se il paziente agisce contro la struttura a titolo di responsabilità contrattuale deve allegare: a) l'inadempimento del sanitario idoneo a cagionare il danno;
b) il nesso causale tra condotta ed evento (Cass. 6593/2019; Cass. Ord. 21939/2019); c) fornire la
“prova positiva” dell'avvenuto adempimento o dell'esatto dell'adempimento, in virtù del criterio della maggiore vicinanza della prova.
Se agisce contro il medico a titolo di responsabilità extracontrattuale (salvo il caso in cui il sanitario abbia adempiuto un'obbligazione contrattuale assunta con il paziente) questi deve provare e allegare: a) gli elementi costitutivi dell'illecito; b) il nesso eziologico;
c) il danno ingiusto;
d) la sua imputabilità all'autore del fatto.
9. La consulenza tecnica d'ufficio.
L'attività istruttoria delle parti circa la prova della sussistenza del nesso di causalità è stata incentrata su una CTU collegiale di tipo medico-legale espletata nel presente giudizio ad opera dei dott.ri ed i quali, ricostruita la vicenda clinica Controparte_6 Persona_2 che ha interessato l'odierna attrice, hanno accertato una gestione postoperatoria imprudente e negligente, non conforme alle linee guida, che ha determinato il ritardo diagnostico-terapeutico e favorito la rapida evoluzione dell'endoftalmite con esiti menomativi gravi (perdita completa del visus nell'occhio sinistro).
Invero, secondo quanto accertato dal Collegio peritale, la paziente è stata sottoposta il
19.04.2018 a intervento di facoemulsificazione e aspirazione per cataratta con impianto di lente intraoculare eseguito dal dott. , nel corso del quale si è verificata una CP_2 complicanza intraoperatoria (rottura della capsula posteriore), gestita mediante vitrectomia anteriore. Successivamente, il 15.05.2018, la paziente veniva ricoverata presso l' per l'impianto secondario di lente Controparte_7 intraoculare a fissazione sclerale, intervento eseguito dal dott. Tuttavia, la fase CP_3 postoperatoria è stata caratterizzata da una gestione non conforme alle linee guida e alle buone pratiche cliniche: i controlli furono effettuati il 16 e il 21 maggio, senza eseguire indagini colturali né furono avviate tempestivamente le terapie antibiotiche intravitreali e
9 sistemiche previste dai protocolli, nonostante la condizione diabetica della paziente imponesse un monitoraggio ravvicinato. Il quadro clinico si aggravava rapidamente e il
24.05.2018 si manifestava un'endoftalmite acuta, che rendeva necessario un intervento di vitrectomia con rimozione della lente, membrane settiche e tamponamento con olio di silicone. Nonostante ulteriori procedure, tra cui la rimozione dell'olio di silicone, il
16.04.2018, l'infezione determinava la perdita completa del visus nell'occhio sinistro.
Secondo i cc.tt.uu., pur potendo ipotizzare un'origine eziopatogenetica primaria in carenze igienico-sanitarie della sala operatoria, assume rilievo causale determinante la condotta imprudente e negligente nella gestione postoperatoria, che ha inciso sia sull'insorgenza sia sulla rapida evoluzione peggiorativa del processo infettivo, sfociato negli esiti menomativi accertati in sede peritale.
Il collegio peritale ha evidenziato che, in presenza di sospetta endoftalmite postoperatoria, la diagnosi precoce e la terapia appropriata costituiscono fattori determinanti per la prognosi. Il trattamento deve basarsi sull'impiego di antibiotici intravitreali, sistemici e topici secondo i protocolli in uso (EVS), previa esecuzione di prelievi di umor acqueo e vitreo per conferma microbiologica. Nel caso in esame, tali protocolli non sono stati correttamente applicati: non furono eseguite indagini colturali né avviata tempestivamente la terapia antibiotica intravitreale, che avrebbe dovuto essere iniziata subito dopo il prelievo dei campioni, secondo le raccomandazioni scientifiche.
La gestione postoperatoria si è rivelata imprudente e negligente, con controlli tardivi (16 e
21 maggio) e condotta attendista nella predisposizione degli accertamenti e delle cure, nonostante il rischio aumentato per la paziente. Tale omissione ha consentito la rapida evoluzione del processo infettivo, rendendo inefficace il successivo trattamento e determinando la perdita completa del visus nell'occhio sinistro. Secondo i cc.tt.uu., pur potendo ipotizzare un'origine eziopatogenetica primaria in carenze igienico-sanitarie della sala operatoria, assume rilievo causale determinante la mancata adozione delle misure diagnostico-terapeutiche previste dalle linee guida, che ha inciso sia sull'insorgenza sia sulla celere progressione dell'endoftalmite.
In risposta ai quesiti i cc.tt.uu. hanno affermato allora che:
- in ordine alla scelta del trattamento “L'intervento di FACO + IOL risulta essere intervento chirurgico di elezione per la cataratta e non presenta particolari e gravi controindicazioni;
in base alla diagnosi, alla migliore scienza ed esperienza medico- chirurgica, la scelta del trattamento (facoemulsificazione di cataratta in OS con impianto di
IOL) appare adeguata alla fattispecie clinica.”;
- in ordine all'esecuzione del trattamento: “Come evidenziato nel corso dell'analisi medico legale esposta nelle considerazioni scientifiche sul caso, il trattamento chirurgico di facoemulsificazione della cataratta del 19/04/2018 risulta essere stato astrattamente eseguito secondo le migliori indicazioni della pratica chirurgica corrente. Tuttavia, nel corso
10 dell'intervento si è verificata una complicanza intraoperatoria (apertura della capsula posteriore) che ha reso necessaria l'esecuzione della vitrectomia anteriore. A distanza di circa un mese (15/05/2018), si è correttamente proceduto a nuovo intervento chirurgico di impianto secondario della lentina intraoculare a fissazione sclerale, al fine di ricostituire
l'integrità anatomo-funzionale dell'occhio operato con asportazione della cataratta. In data
24/05/2018 veniva disposto ricovero d'urgenza con diagnosi di Endoftalmite in OS e la periziata veniva quindi correttamente sottoposta ad intervento di “asportazione del materiale purulento e delle membrane infiammatorie dalla superficie iridea, dilatazione meccanica della pupilla con uncini retrattori iridei, taglio corneo-sclerale e rimozione della
IOL, .., rimozione del vitreo che appare lattescente e frammisto a materiale settico, …., retina dense membrane biancastre aderenti... Rimozione delle membrane per quanto reso possibile dalla loro tenace aderenza sul piano retinico, iridotomia a ore 6 q.o. e tamponamento con olio di silicone”. In data 16/11/2018 la periziata veniva infine sottoposta ad intervento di “rimozione olio di silicone, endolaser, tamponamento con aria” in esiti di endoftalmite, conformemente alle migliori indicazioni della scienza specialistica. Tenuto conto del maggior rischio del soggetto diabetico di sviluppare un'infezione in corso di chirurgia intraoculare, si è tuttavia assistito ad un difetto di assistenza e cure adeguate postoperatorie da parte dei sanitari dell'Ospedale San CamilloForlanini. L'esame del caso ha reso evidente un difetto di individuazione precoce dei segni clinici di manifestazione della malattia infettiva bulbare (controllo oculistico del 16/05, e successivo solo in data 21/05/18), un difetto di esecuzione dei necessari esami diagnostici colturali e di tempestive cure farmacologiche efficaci ed una complessiva lacunosa gestione clinica (secondo raccomandazioni e linee guida scientifiche) della fase postoperatoria nel periodo decorrente dal 16/05 al 24/05/18 (epoca, quest'ultima, di conclamata manifestazione della gravità clinica del processo infettivo). Ciò ha determinato, secondo giudizio di alta probabilità logica su base scientifica, la celere evoluzione peggiorativa del processo infettivo endoculare in corso.”;
- in ordine al danno nesso causale: “a) Sono derivati postumi diversi da quelli normalmente ricollegabili al trattamento correttamente praticato consistenti in perdita completa del visus in OS in esiti di endoftalmite e chirurgia vitreo retinica necessaria per il trattamento del processo infettivo;
b) Nel caso in esame si è assistito a scelte sanitarie operate durante la fase postoperatoria non rispondenti ai canoni delle linee guida descritte e alla buona prassi allorquando si è dovuto impiantare, secondariamente la lentina intraoculare. Abbiamo descritto che vi è stata manchevolezza di cure adeguate, di indagini colturali opportuni e necessari con protocolli terapeutico-farmacologici che tenessero conto, in primo luogo, delle peculiarità anamnestiche della periziata. I sanitari convenuti inoltre provvedevano a instaurare le necessarie cure farmacologiche in ritardo, non in una fase
11 preventiva e subitaneamente postoperatoria ovvero solo a processo endoftalmitico già sviluppato che è risultato non arginabile a processo infettivo iniziato. I sanitari dell'Ospedale San CamilloForlanini hanno difettato nell'organizzazione e nella pianificazione delle cure laddove i segni precoci dell'infiammazione imponevano già di addivenire a specifiche scelte terapeutiche. Non abbiamo censure da elevare per l'atto chirurgico in sé ma dobbiamo porre all'attenzione del giudicante come la causalità del processo infettivo si debba ascrivere alle carenze igienico-sanitarie degli ambienti della sala operatoria che in ordine a quanto sopra asserito non ha permesso alla sig.ra una Pt_1 pronta risoluzione dei primi segni indicativi di maggior rischio di infezione intraoculare.
Vogliamo inoltre segnalare che una condotta attendista che abbiamo individuato celi in sé elementi di imprudenza e financo negligenza laddove in assenza di ciò si sarebbero potuti fronteggiare al meglio gli effetti dannosi del processo infettivo.”;
- in ordine al danno conseguenza: “a) Non sono evidenziabili precedenti morbosi in relazione di concorso o coesistenza con i postumi accertati. Sono derivati postumi permanenti a carico dell'organo oculare che hanno determinato un maggior danno rispetto a quello che sarebbe esitato in un processo clinico assistenziale postchirurgico regolarmente eseguito o, comunque, attraverso la tempestiva diagnosi colturale e trattamento farmacologico efficace del processo infettivo endoculare in corso. b) L'incapacità temporanea assoluta è stimabile in giorni 40 mentre quella relativa al 50% della potenzialità dell'individuo è stimabile in gg. 20. c) Il danno biologico permanente è stimabile in misura pari al 18 (diciotto)%, tenuto conto della situazione preoperatoria a carico dell'occhio sinistro e gli esiti attuali. Tale valutazione viene proposta in base alle indicazioni emergenti dal barème edito dalla . La valutazione tiene conto del fatto che, nel caso di un Pt_2 intervento correttamente praticato e, in particolare, di un'adeguata e tempestiva terapia dell'endoftalmite postcataratta, difficilmente si sarebbe potuto raggiungere un recupero del visus superiore a 7/10 (3%), considerata anche la rilevante preesistenza menomativa (visus preoperatorio OS 1-2/10 al 21/05/2018). Preso atto che, valutato il quadro attuale (visus OS spento, valore tabellare 28%), dobbiamo valutare il maggior danno riconducibile a responsabilità medica colposa, per cui la valutazione del D.B. a carattere permanente è apprezzabile nella misura del 10(dieci)% [Barémes guida editi dalla S.I.M.L.A. Giuffrè ed.
Milano 2001; linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico edite dalla SIMLA - Giuffrè ed. Milano 2016]. d) Il danno incide sulla complessiva validità del soggetto in riferimento alle consuete attività quotidiane. e) La situazione attuale è di ritenere ampiamente e definitivamente stabilizzata, senza previsione di future evoluzioni, né risulta emendabile con protesi o terapie ad hoc. Non sono previste, né prevedibili, spese mediche future. f) Non sono state esibite agli atti dalla periziata ricevute per spese mediche sostenute, da considerarsi necessarie ed utili ai fini del presente giudizio.”
12 Dunque, il Collegio peritale ha chiarito che la scelta del trattamento chirurgico iniziale
(facoemulsificazione con impianto di IOL) era corretta e conforme alle migliori pratiche cliniche. Tuttavia, nel corso dell'intervento del 19.04.2018 si è verificata una complicanza intraoperatoria (rottura della capsula posteriore).
A distanza di circa un mese, il 15.05.2018, la paziente veniva sottoposta a impianto secondario di lente intraoculare, intervento anch'esso eseguito correttamente. La criticità individuata dai cc.tt.uu. riguarda, quindi, la fase postoperatoria: nonostante il maggior rischio connesso alla condizione diabetica, si è registrata una gestione clinica imprudente e negligente, caratterizzata da ritardo nell'individuazione dei segni precoci di infezione, mancata esecuzione di indagini colturali e mancata applicazione dei protocolli terapeutici previsti dalle linee guida. Le cure farmacologiche sono state avviate solo a processo endoftalmitico già conclamato, rendendo impossibile contenere l'evoluzione della patologia.
Secondo i cc.tt.uu., tale condotta ha avuto carattere causale efficiente e determinante nell'insorgenza e nella rapida evoluzione dell'endoftalmite, sfociata nella perdita completa del visus dell'occhio sinistro. Non sono stati ravvisati precedenti morbosi con incidenza causale, mentre il diabete rappresentava un fattore di rischio che imponeva maggiore vigilanza. Quanto ai postumi permanenti, valutato il quadro attuale (visus OS spento, valore tabellare 28%), è stato accertato il maggior danno riconducibile a responsabilità medica colposa, per cui la valutazione del D.B. a carattere permanente è apprezzabile nella misura del 10 (dieci)%, oltre a un periodo di inabilità temporanea assoluta di 40 giorni e parziale di 20 giorni. La situazione clinica è stabilizzata e non emendabile con protesi o terapie ulteriori.
In conclusione, la responsabilità professionale è ascrivibile alla gestione postoperatoria non conforme alle linee guida, che ha inciso in modo determinante sul danno subito dalla paziente.
In risposta alle osservazioni critiche di parte convenuta concernenti la natura dell'infezione e i controlli post-operatori, i cc.tt.uu. hanno replicato che le affermazioni sulla natura del germe non sono supportate da documentazione colturale agli atti e che la cronologia e l'assenza di altri casi non escludono la correlazione con l'ambiente operatorio.
Mentre in ordine alla gestione post-operatoria hanno ribadito le loro conclusioni: mancata diagnosi precoce, assenza di indagini colturali, e ritardo nell'avvio delle terapie antibiotiche intravitreali e sistemiche, in violazione delle linee guida EVS/ESCRS.
In risposta alle osservazioni critiche di parte attrice concernenti la quantificazione dei danni e le spese mediche, il collegio peritale ha confermato la valutazione effettuata e in ordine alle spese mediche ha precisato che: “Per le spese trasmesse, queste sono state analizzate. Gli scontrini farmaceutici non appaiono direttamente collegati alle necessità de quo ovvero sono mal interpretabili per cui il collegio ha difficoltà ad ammetterli a rimborso. Le altre
13 spese rimborsabili, dell'ordine di € 239,14, sono ammissibili rimborso nei 2/3 del totale, tenendo in considerazione, come metodo usato, della percentuale di danno proprio e di danno differenziale espresso.”
Anche in sede di chiarimenti richiesti dal giudice, con l'integrazione della perizia depositata in data 12.09.2024 i cc.tt.uu. hanno confermato la mancanza in atti di esami identificativi del germe al momento della diagnosi o del sospetto clinico e hanno ribadito il nesso di causalità tra la gestione post-operatoria imprudente e negligente e l'insorgenza e la rapida evoluzione dell'endoftalmite poi sfociata nella perdita del visus nell'occhio sinistro.
10. Ritiene il giudicante di condividere le conclusioni della consulenza tecnica svolta in sede civile in quanto frutto dell'accurata valutazione di tutti i dati emergenti dai documenti clinici prodotti, fondate sulla applicazione di criteri tecnici esenti da censure, esposte in modo chiaro, logico e motivato, tenendo conto dei rilievi dei consulenti di parte.
Richiamando quanto detto sopra circa il regime di responsabilità della struttura e dei sanitari a seguito dell'introduzione della legge Gelli Bianco, applicabile al caso in esame, si ritiene che, se l'ospedale risponde a titolo di responsabilità contrattuale anche per l'operato dei propri sanitari, invece, i sanitari rispondono a titolo di responsabilità extra contrattuale quando non sono scelti dalla paziente.
Ciò posto, alla luce delle conclusioni cui è giunto il Collegio peritale, deve ritenersi sussistente la responsabilità della struttura convenuta, essendo emerso il nesso di causalità tra la condotta imprudente e negligente nella gestione postoperatoria – caratterizzata da ritardo diagnostico, mancata esecuzione di indagini colturali e mancata applicazione dei protocolli terapeutici – e la rapida evoluzione dell'endoftalmite, sfociata negli esiti menomativi accertati.
Pertanto, nei confronti dell'attrice è sicuramente responsabile la struttura ospedaliera convenuta.
Discorso diverso per i sanitari convenuti, ai quali si applica il regime della responsabilità extracontrattuale, non essendo stati scelti dall'attrice.
Ebbene, dagli accertamenti dei cc.tt.uu non sono emerse censure con riguardo alla scelta del trattamento e agli interventi eseguiti dai sanitari convenuti, ma ad un successivo difetto di individuazione precoce dei segni clinici di manifestazione della malattia infettiva bulbare (controllo oculistico del 16.05.2018 e successivo solo in data 21.05.2018), un difetto di esecuzione dei necessari esami diagnostici colturali e di tempestive cure farmacologiche efficaci ed una complessiva lacunosa gestione clinica.
Tuttavia, dagli accertamenti svolti dai ccttuu i sanitari convenuti non sono indicati tra i sanitari coinvolti nella gestione postoperatoria relativa al periodo intercorrente dal
16.05.2018 sino al 24.05.2018 (epoca, quest'ultima, di conclamata manifestazione della gravità clinica del processo infettivo).
14 Pertanto, rimane ferma la responsabilità della sola struttura convenuta con esclusione della responsabilità dei dottori e . Controparte_3 Controparte_2
11. I danni risarcibili.
Parte attrice ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali concernenti il danno biologico, la personalizzazione del danno, il danno da violazione del consenso informato quantificati in € 135.500,00, oltre alle spese mediche sostenute pari a €
1.534,24.
11.1 Secondo l'ormai accreditata interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059
c.c., il danno non patrimoniale è risarcibile oltre che in presenza di un fatto reato (art. 185
c.p.) o di una fattispecie espressamente prevista dalla legge, anche quando il fatto illecito – contrattuale o extracontrattuale - abbia vulnerato in modo grave diritti inviolabili della persona, sanciti dalla Costituzione. Le note sentenze del novembre 2008 (S.U. 26972/08), ponendosi nel solco tracciato dalle pronunce 8827 e 8828/2003, hanno infatti espressamente affrontato e positivamente risolto la questione della risarcibilità di tutte quelle situazioni soggettive costituzionalmente tutelate (diritti inviolabili o “fondamentali”, come l'art. 32 definisce la salute), diverse dalla salute, e pur tuttavia incise dalla condotta del danneggiante oltre quella soglia di tollerabilità definita da elementari principi di civile convivenza. Il pregiudizio risarcibile – avvertono inoltre le Sezioni Unite - è tuttavia soltanto quello connotato da una certa soglia di gravità, e dunque tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza. Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità e il pregiudizio non sia futile. Una volta ribadito che meritevoli di ristoro per equivalente sono soltanto i pregiudizi scaturenti dalla lesione, di apprezzabile gravità, di interessi particolarmente qualificati, le Sezioni Unite hanno espressamente aderito alle pronunce (Cass 8827 e 8828/03) che avevano ritenuto non proficuo ritagliare all'interno della generale categoria del danno non patrimoniale specifiche figure di danno, etichettandole in vario modo, e hanno ribadito che la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. dev'essere riguardata non già come occasione di incremento delle poste di danno o addirittura di duplicazione del risarcimento degli stessi pregiudizi, ma come mezzo per colmare le lacune della tutela risarcitoria della persona.
All'esito delle decisioni dell'11.11.2008, dunque, la categoria del danno non patrimoniale risulta delineata in termini di categoria concernente le ipotesi di lesione di interessi inerenti la persona, non connotati di rilevanza economica, avente natura composita, articolantesi in una pluralità di aspetti (o voci) con funzione meramente descrittiva, quali il danno biologico, il danno morale, il danno da perdita del rapporto parentale, il danno esistenziale. Lungi da risultarne esclusa la risarcibilità del c.d. danno morale soggettivo,
15 inteso quale sofferenza morale anche a carattere permanente (e dunque senza ulteriori connotazioni in termini di durata), si specifica piuttosto che esso integra pregiudizio non patrimoniale suscettibile di autonomo ristoro ove venga in rilievo quale unica componente del danno patrimoniale sofferto, come accade quando sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nell'identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano invece dedotte siffatte conseguenze, determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e di quello morale così inteso, sovente liquidato in percentuale del primo.
In tal caso, esclusa la praticabilità di tale operazione, il Giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, dovrà procedere a adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
11.2 Va, innanzitutto, osservato, quanto ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale derivante da malpractice del medico, che la legge 189/2012 che ha convertito il DL 158/2012 (cd. Decreto Balduzzi), ha esteso anche alla materia della responsabilità sanitaria i criteri di liquidazione indicati negli artt. 138 e 139 D.Lgs. 209/2005 (cd. Codice delle Assicurazione). In particolare, l'art. 3 comma IV così testualmente dispone: “Il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all'attività di cui al presente articolo”.
Il citato D.Lgs. ha introdotto la tabella unica nazionale per la liquidazione delle invalidità
c.d. micropermanenti e con i successivi interventi del 2017 (leggi n.24 e n.124) ha ulteriormente codificato i parametri di liquidazione dei danni alla persona sino al 9%.
I criteri ed i parametri di liquidazione dei danni alla persona pari o superiori al 10% restano, pertanto, di soluzione prettamente giurisprudenziale, sebbene la valutazione in via equitativa del danno biologico, ex art. 2056 e 1223 c.c., debba essere indirizzata da indici e criteri di scelta di certa identificazione.
Orbene, ritenendo i criteri equitativi introdotti dalla Tabella di questo Tribunale più congrui e più rispondenti alle esigenze del caso concreto, se ne terrà conto per la liquidazione del danno.
In tal senso la Suprema Corte ha affermato che “l'esigenza di uniformità di trattamento nella liquidazione del danno non patrimoniale, se può ritenersi certamente garantita dal riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, ampiamente diffuso sul territorio nazionale e da cui la Suprema Corte, in applicazione dell'art.3 Cost., riconosce la valenza in linea generale di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle
16 disposizioni di cui agli artt.1226 e 2056 c.c., tuttavia non può considerarsi automaticamente pregiudicata dall'utilizzo di differenti criteri tabellari, come nel caso di specie delle tabelle del
Tribunale di Roma, ove il giudice ritenga che ricorrano elementi di valutazione atti a giustificare
l'abbandono delle tabelle milanesi e reputi congruo l'importo risarcitorio, anche in confronto al risultato ottenibile mediante applicazione di queste ultime” (Cass. n. 8580/2019).
11.3 Orbene, il Collegio peritale ha riconosciuto un danno biologico valutabile in termini di danno differenziale nella misura del 10% calcolato dal 18% (invalidità pregressa) al 28%
(invalidità derivata) rappresentativo del maggior danno permanente. Diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, il riferimento contenuto nella CTU al danno di invalidità permanente al 3% non rappresenta l'invalidità pregressa all'esito dell'intervento correttamente eseguito, bensì la percentuale che difficilmente la paziente avrebbe potuto recuperare in esito all'intervento correttamente eseguito.
Inoltre, i cc.tt.uu. hanno riconosciuto una ITA di 40 giorni e una ITP al 50% di 20 giorni ed
€ 239,14 a titolo di spese mediche ritenute congrue.
Pertanto, prendendo in considerazione:
- l'età dell'odierna attrice al momento del trattamento (75 anni);
- il danno biologico con grado invalidità pari al 28% (€ 84.053,89);
- il danno biologico con grado invalidità pari al 18% (€ 40.464,41);
- ITA di gg. 40 pari (€ 5.210,00);
- una ITP al 50% di gg. 20 (€ 1.302,50), il cd. danno biologico subìto da parte attrice va liquidato in € 50.101,98 (di cui € 43.589,48 per danno permanente – pari al differenziale corrispondente tra 28%- 18%, - e in complessivi € 6.512,50 per il danno temporaneo).
A detto importo va aggiunto il c.d. danno morale per tale dovendosi intendere la
“personalizzazione” del danno richiesta da parte attrice, la quale ha domandato il risarcimento pari alla percentuale applicata al danno biologico richiamando nella nota 12 dell'atto introduttivo a pagina 6 le Tabelle del Tribunale di Roma che attribuiscono un aumento dell'importo del danno biologico in considerazione del danno morale.
Invero, parte attrice ha allegato la sofferenza subita in ragione dell'infezione all'occhio che l'ha condotta alla perdita del visus. Ebbene, tenuto conto dei numerosi accessi presso ospedali e controlli a cui la paziente si è dovuto sottoporre per l'infezione, detto danno può ritenersi presuntivamente sussistente. E' evidente infatti che il sommarsi delle sofferenze e dei gravi disagi personali, l'aggravamento delle abitudini e la più grave incapacità visiva, la frustrazione, la perdita di stima sono tutti elementi da prendere in considerazione non quali circostanze addizionali della percentuale di invalidità permanente (che esigerebbe la prova di uno stato patologico psichiatrico o psichico stabilizzato nel tempo), ma nella citata dimensione del danno morale soggettivo (cfr.
Cassazione sez. III, 20 agosto 2018, n. 20795, m. 650413-01 e, da ultimo Cassazione sez. III,
17 27 maggio 2019 n. 14364).). Tale danno, in applicazione dei criteri tabellari approntati dal
Tribunale di Roma per l'anno 2025, può essere convenzionalmente liquidato prendendo a parametro equitativo e non direttamente proporzionale una quota del danno biologico sopra considerato, muovendo nel range dei parametri previsti per il danno dinamico relazionale che oscilli tra il 18% e il 28% (cfr. §. 51 Tabelle edite sul sito istituzionale del
Tribunale di Roma). In applicazione di tali criteri la percentuale media di aumento da riconoscere all'attrice si attesta al 19% dell'importo di euro 43.589,48 con una cifra finale pari a euro 51.871,48 (43.589,48 + 8.282,00).
Nulla deve riconoscersi a titolo di danno esistenziale. Infatti, nel caso di lesione della salute, costituisce, pertanto, duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali - e del danno c.d. esistenziale, appartenendo tali c.d. "categorie" o "voci" di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l'art. 32 Cost.). A tal riguardo si richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui la liquidazione del danno biologico inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali, esclude la possibilità di liquidazione autonoma del danno esistenziale, che per l'appunto individua quell'aspetto del danno inerente ai riflessi modificativi in peius delle abitudini e della vita quotidiana, sicchè la sua autonoma liquidazione costituirebbe una inammissibile duplicazione risarcitoria (Cass. 8755/2019, Cass. 23469/2018).
12. Pertanto, il danno non patrimoniale complessivo ammonta ad euro 58.383,98
(43.589,48+ 8.282,00+6.512,50).
Al sovra citato importo pari ad € 58.383,98 deve aggiungersi il danno da lucro cessante
(dovendosi in tal senso interpretare la domanda relativa agli interessi sulla somma capitale rivalutata) conseguente alla mancata disponibilità della somma dovuta per il periodo intercorso dalla data del fatto lesivo (24.05.2018) alla presente decisione, consistente nella perdita di frutti civili che la danneggiata avrebbe potuto ritrarre - ove la somma fosse stata corrisposta tempestivamente dall'impiego dell'equivalente monetario del valore economico del bene perduto, con l'attribuzione di interessi a un tasso non necessariamente coincidente con quello legale (cfr. Cass. Sez. Un. N. 1712/1995, Cass. n. 10300/2001; n.
18445/2005).
Pertanto, l'importo di € 58.383,98 calcolato all'attualità deve essere maggiorato degli interessi compensativi da applicare al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto (24.05.2018), giungendo alla somma di euro 49.103,43, con rivalutazione anno per anno secondo gli indici Istat, fino alla data della pronuncia (Cass. S.U. 1712/1995) così pervenendo alla somma finale di euro 64.984,62. A detta ultima somma vanno aggiunti gli ulteriori interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza convertendosi
18 il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno ex art. 1282 c.c. (Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
13. Deve, infine, riconoscersi il danno patrimoniale per le spese mediche pari ad € 239,14 ritenute congrue dai cc.tt.uu, che puo' essere equitativamente riliquidata in considerazione del tempo dell'esborso 250,00.
14. Con riguardo, infine, al risarcimento derivante dalla dedotta violazione del consenso informato lamentata da parte attrice, osserva il Tribunale che, per condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente può assumere diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute.
Nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia ex se una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario. Nel secondo, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende, invece, dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile, di regola, in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova ─ che, in applicazione del criterio generale di cui all'art. 2697 c.c., grava sul danneggiato ─ del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso (v. e pluribus Cass. n. 24471 del 04/11/2020; n. 28985 del 11/11/2019; n. 19199 del
19/07/2018; n. 11749 del 15/05/2018).
Questi enunciati vanno certamente condivisi ma ─ va rimarcato ─ non esauriscono lo schema concettuale cui occorre far riferimento ai fini della verifica della fondatezza della pretesa risarcitoria, anche quando dedotta come nascente dalla violazione degli obblighi informativi. Anche in tal caso, il fatto costitutivo del credito risarcitorio richiede la presenza dei seguenti elementi: a) la condotta lesiva (ovvero l'omissione o l'incompletezza delle informazioni rese al paziente, insieme con il presunto dissenso all'atto terapeutico nelle ipotesi di cui si dirà); b) l'evento di danno (che può essere rappresentato dalla violazione del diritto all'autodeterminazione o della lesione del diritto alla salute o da entrambi allo stesso tempo: potenziale plurioffensività del medesimo fatto lesivo già riconosciuta da Cass. n. 28985 dell'11/11/2019, in motivazione, par. 2.3), legato al primo da nesso di causalità materiale;
c) il danno-conseguenza, ossia le concrete conseguenze pregiudizievoli, derivanti, secondo nesso di causalità giuridica ex art. 1223 cod. civ., dall'evento di danno, queste sole costituendo danno risarcibile nel vigente ordinamento che non ammette la risarcibilità di un danno in re ipsa (v. Cass. Sez. U. 11/01/2008, nn. 576,
582, 581, 582, 584; Id. 11/11/2008, nn. 26972 - 26975; ma v. già Cass. 15/10/1999, n. 11629 e, in seguito, Cass. 21/07/2011, n. 15991; v. anche Corte cost. 27 ottobre 1994, n. 372; v. anche, da
19 ultimo, sia pure con riferimento al diverso e specifico tema del danno patrimoniale da occupazione illegittima, Cass. Sez. U. n. 33645 del 15/11/2022).
La violazione degli obblighi informativi dovuti al paziente può dunque essere dedotta sia in relazione eziologica rispetto all'evento di danno rappresentato dalla lesione del diritto alla salute, sia in relazione all'evento di danno rappresentato dalla violazione del diritto all'autodeterminazione, sia, contemporaneamente, in relazione ad entrambi.
Nel primo caso (deficit informativo dedotto come lesivo del diritto alla salute) non vi sono considerazioni particolari da fare quanto al secondo ed al terzo elemento dello schema concettuale sopra ricordato: risarcibile non sarà, in sé, la lesione dell'integrità psico-fisica, ma le conseguenze pregiudizievoli da questa derivanti (danno patrimoniale – danno biologico – danno morale) nei termini fissati dalla giurisprudenza e che non è necessario in questa sede richiamare (v., tra le altre, Cass. 17/01/2018, n. 901; 27/03/2018, n. 7513;
28/09/2018, n. 23469). La particolarità in tal caso riguarda piuttosto il primo elemento della fattispecie: il fatto lesivo. In tal caso, infatti, come è stato puntualmente rilevato, «l'omessa informazione assume di per sé carattere neutro sul piano eziologico, in quanto la rilevanza causale dell'inadempimento viene a dipendere indissolubilmente dalla alternativa
"consenso/dissenso" che qualifica detta omissione». In caso, infatti, di presunto consenso,
l'inadempimento dell'obbligo informativo, pur esistente, risulterebbe privo di incidenza deterministica sul risultato infausto dell'intervento correttamente eseguito, in quanto comunque voluto dal paziente. Diversamente, in caso di presunto dissenso, detto inadempimento assume invece efficienza causale sul risultato pregiudizievole, in quanto l'intervento terapeutico non sarebbe stato eseguito - e l'esito infausto non si sarebbe verificato - non essendo stato voluto dal paziente. L'allegazione (e la verifica giudiziale) dei fatti dimostrativi della opzione "a monte" che il paziente avrebbe esercitato viene, quindi,
a costituire elemento integrante del nesso eziologico (da provarsi ovviamente da parte della parte attrice ex art. 2697 cod. civ.) tra l'inadempimento e l'evento dannoso (v. Cass. n.
28985 del 2019, cit., e, ivi richiamata, Cass. n. 19199 del 19/07/2018, in motivazione).
Nel secondo caso (deficit informativo dedotto come lesivo del diritto alla autodeterminazione) le considerazioni da fare riguarderanno invece il terzo elemento dello schema concettuale, ossia i pregiudizi risarcibili. Quanto al fatto lesivo, invero, se, di regola, occorre allegare e provare, oltre alla violazione dell'obbligo informativo, anche che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento, è di converso ipotizzabile che, pur nel caso in cui possa presumersi che questi avrebbe prestato il consenso (o in cui comunque non v'è prova del contrario), egli non sia stato messo nelle condizioni di autonomamente determinarsi ed affrontarle consapevolmente (Cass. n. 7248 del 2018; Cass. n. 28895 del 2019). Anche in tale ipotesi, dunque, la violazione dell'obbligo informativo determina comunque la lesione del diritto all'autodeterminazione. Con ciò,
20 però, si rimane pur sempre sul piano dell'evento lesivo (o danno-evento), il quale non costituisce ex se, come detto, danno risarcibile.
Infine, il paziente che domanda il risarcimento del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione è tenuto a provare che, ove correttamente informato circa la praticabilità di un intervento chirurgico diverso da quello concretamente effettuato, avrebbe optato per il primo” (Cass. Civ. n. 3582/2025; Cass. civ. 1936/2023).
Nel caso di specie, parte attrice ha chiesto il risarcimento del danno da lesione dell'autodeterminazione - da intendersi correttamente quale danno morale - assumendo di non essere stata compiutamente informata in ordine alle possibili conseguenze dell'intervento subito.
Premesso che in atti è presente il consenso informato (v. cartella clinica doc. 1b parte attrice) con specifica indicazione delle complicanze pre-operatorie, intraoperatorie e post- operatorie, tra le quali si riportano anche la possibile insorgenza di infezioni e, nei casi più gravi, la perdita della vista, che è stato compiutamente sottoscritto dalla paziente in data
14.05.2018, deve comunque evidenziarsi che l'attrice non ha allegato il danno conseguenza, limitandosi ad indicare il danno evento che non è risarcibile, non trattandosi di danno in re ipsa.
17. Sull'importo finale di euro 65.234,62 (64.984,62+250,00), come sovra accertato e calcolato, decorrono gli interessi legali dalla presente pronuncia al saldo.
16. Alla luce di quanto detto la domanda risarcitoria è parzialmente accolta con condanna della sola struttura convenuta al pagamento della somma finale come sovra liquidata.
Deve invece rigettarsi la domanda di parte attrice nei confronti dei sanitari convenuti, dottori e . Controparte_3 Controparte_2
17. Le spese di lite seguono la soccombenza e la struttura convenuta deve essere condannata a rifonderle all'attrice così come liquidate in dispositivo, oltre accessori di legge, secondo i parametri del D.M. 147/2022 (applicabili in quanto in vigore dal
23.10.2022), in base al valore della causa (decisum) ed all'attività difensiva svolta (cfr. art. 5, comma 2, D.M. 55/2014 e cfr. Cass. civ. sent. n. 22462/2019) con applicazione dei criteri medi per scaglione di valore per ciascuna fase processuale, dovendosi altresì liquidare il compenso, ove richiesto, per la fase di mediazione, da considerarsi spesa processuale ai sensi dell'art. 91 c.p.c. (cfr. Cass. civ. n. 32306/2023; Cass. civ. 5389/2024).
Le spese di CTU per come liquidate in corso di causa vanno definitivamente poste a carico della struttura convenuta.
Non andranno, infine, riconosciute le spese per la mediazione in quanto non documentate.
Infine, sussistono giustificate ragioni per compensare interamente le spese di lite tra l'attrice e i sanitari convenuti in ragione della complessità dell'accertamento demandato ai ccttuu nel caso di specie.
P.Q.M.
21 Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara la responsabilità dell' Controparte_1 nella causazione dei danni patiti da;
Parte_1
- condanna l' al risarcimento del danno Controparte_1 in favore di che si liquida in complessivi euro 65.234,62, oltre interessi Parte_1 al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
- condanna l' a rifondere all'attrice le Controparte_1 spese di lite del presente giudizio che si liquidano in € 14.103,00 oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CAP, c.u. e marca da bollo e nella ulteriore somma di 450,00 a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti, per la fase di mediazione, il tutto da distrarsi in favore dei procuratori di parte attrice avv.
DR RI e avv. Francesco Tassini dichiaratisi antistatari;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico dell' Controparte_1
[...]
- rigetta la domanda attorea nei confronti dei dott.ri e Controparte_3 CP_2
;
[...]
- compensa interamente le spese di lite tra parte attrice e i dott.ri e Controparte_3
. Controparte_2
Così deciso in Roma, 24.12.2025
IL GIUDICE
CI UN
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