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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXI, sentenza 23/02/2026, n. 2785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2785 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2785/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BR PAOLO ANTONIO, Presidente
PIZZA STEFANO, Relatore
BELLELLI GIANCARLO ROBERTO, Giudice
in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 701/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435255 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435255 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435255 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8361/2025 depositato il
19/09/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 impugnava con ricorso, proposto
contro
Roma Capitale, un avviso di accertamento in materia di TARI e TEFA, notificato il 17.10.2024, in relazione all'immobile sito in Indirizzo_1 ed al terreno con accesso da Indirizzo_1 , per le annualità dall'1.1.2021 al 31.12.2023, per una richiesta complessiva di € 21.992,00.
La parte ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto impugnato, evidenziando: 1) di avere locato l'immobile de quo alla società Società_1 srl a far data dall'1.1.2019 come da contratto regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, con cessazione al 31.12.2021 come da richiesta di risoluzione presentata all'Agenzia delle Entrate il 18.1.2022; 2) che le utenze di luce e gas dal 18.1.2022 venivano distaccate e riattivate solo nel 2024; 3) che l'immobile era rimasto inutilizzato in ragione dell'avvio di lavori di mutamento di destinazione di uso terminati il 4.12.2023 come da comunicazione di fine lavori trasmessa al VII Municipio di Roma dallo stesso Sig. Ricorrente_1, di professione architetto;
che era stato commesso un errore nella individuazione della categoria catastale A 10 (banche, istituti di credito e studi professionali), posto che l'immobile in oggetto era stato precedentemente C1 ed allo stato D8 come da visura storica allegata;
che l'immobile de quo era di proprietà per il 50% del Sig. Ricorrente_1, e per la restante metà della sorella Ricorrente_1.
La parte ricorrente chiedeva quindi, previa sospensione, l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio Roma Capitale, comunicando l'annullamento parziale dell'avviso di accertamento impugnato, con il quale si accoglievano in parte le doglianze del contribuente, in particolare si prendeva atto della regolare locazione effettuata a favore della Società_1 srl, con limitazione dell'addebito ad un periodo più breve e precisamente quello successivo alla cessazione di tale contratto, dall'1.1.2022 al
31.12.2023; sul resto obiettava che l'inutilizzo del bene, specie se in immobile ad uso non domestico, non poteva dimostrarsi solo con il distacco delle utenze;
che neppure gli asseriti lavori di mutamento di destinazione d'uso non erano stati comprovati né comunicati per tempo.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento del minor tributo rideterminato.
All'odierna udienza la Corte decideva nel merito come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'estinzione parziale del giudizio in relazione al periodo dall'1.1.2021 al 31.12.2021.
Infatti in pendenza di giudizio Roma Capitale ha emesso un provvedimento di annullamento parziale per l'impugnato avviso, per il periodo indicato dell'annualità 2021, in considerazione della dimostrata regolare locazione dell'immobile de quo a terzo soggetto, la Società_1 srl.
Dunque in ragione dell'annullamento parziale dell'avviso di accertamento opposto, resta da decidere con riguardo all'addebito per il periodo dall'1.1.2022 al 31.12.2023. Il ricorso è infondato.
L'eccezione di inutilizzo dell'immobile, e, quindi di violazione dell'art. 1 comma 659 della Legge n. 147/2013, ancorata alla asserita circostanza del distacco delle utenze e alla effettuazione di lavori edili all'interno dell'immobile - per come sarebbe dimostrato dalla comunicazione di fine lavori del 4.12.2022 -, non è accoglibile: infatti manca la prova certa dell'inutilizzo del bene, che non è desumibile dal mero distacco delle utenze, peraltro neppure comprovato dalla parte ricorrente che sul punto nulla allega, posto che un immobile può usarsi, specie se non residenziale, anche senza le relative utenze attive;
neppure l'inutilizzo si può far discendere dalla mera comunicazione di fine lavori del 4.12.2023, atteso che non si è data la prova certa del loro inizio (nella comunicazione predetta, operata dallo stesso Sig. Ricorrente_1, si fa riferimento ad una CILA, non allegata, del 13.10.2023), di tal chè per un verso la circostanza è sguarnita di adeguata prova
(non si sa quando i lavori sono iniziati, non potendosi far affidamento sulla indicazione in un atto di parte ad un altro atto non allegato), per altro verso resterebbero comunque fuori dei periodi di tempo significativi pre inizio lavori (dall'1.1.2022 al 13.10.2023) e post fine lavori (dal 4.12.2023 al 31.12.2023).
Parimenti infondata è l'eccezione relativa alla errata individuazione catastale del bene, atteso che il Sig.
Ricorrente_1 svolge la professione di architetto e che l'immobile è stato classificato come A 10 (banche, istituti di credito e studi professionali), senza che la parte abbia fornito adeguata prova sull'effettivo e diverso uso del bene e sull'esclusione dell'attività professionale in quell'immobile, ben potendo coesistere residenza e studio professionale, non soccorrendo al riguardo la visura storica allegata al ricorso.
Infine appare infondata anche l'eccezione relativa all'asserita proprietà al 50% dell'immobile de quo, posto che – pur in assenza di una specifica difesa sul punto da parte di Roma Capitale che nella sua memoria non affronta affatto questo motivo di doglianza del ricorrente - la circostanza viene affermata ma non dimostrata (nella visura storica versata in atti si parla di usufrutto al 50% che è cosa ben diversa dalla proprietà al 50%) ed era preciso onere probatorio della parte allegare altra e più probante documentazione al riguardo, peraltro facilmente reperibile in caso la circostanza fosse vera. Tale inerzia difensiva ricade in negativo sulla parte cui incombe l'onere della prova ex art. 2697 codice civile.
Donde consegue il respingimento del ricorso in parte qua.
Ogni altro motivo resta assorbito da quanto esposto.
Le spese sono compensate attesa la parziale reciproca soccombenza sostanziale.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dichiara parzialmente estinto il giudizio per cessata maeria delcontendere, come in motivazione. Rigetta nel resto Spese compensate IL GIUDICE EST. IL
PRESIDENTE Stefano Pizza Paolo Antonio Bruno
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BR PAOLO ANTONIO, Presidente
PIZZA STEFANO, Relatore
BELLELLI GIANCARLO ROBERTO, Giudice
in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 701/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435255 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435255 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435255 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8361/2025 depositato il
19/09/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 impugnava con ricorso, proposto
contro
Roma Capitale, un avviso di accertamento in materia di TARI e TEFA, notificato il 17.10.2024, in relazione all'immobile sito in Indirizzo_1 ed al terreno con accesso da Indirizzo_1 , per le annualità dall'1.1.2021 al 31.12.2023, per una richiesta complessiva di € 21.992,00.
La parte ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto impugnato, evidenziando: 1) di avere locato l'immobile de quo alla società Società_1 srl a far data dall'1.1.2019 come da contratto regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, con cessazione al 31.12.2021 come da richiesta di risoluzione presentata all'Agenzia delle Entrate il 18.1.2022; 2) che le utenze di luce e gas dal 18.1.2022 venivano distaccate e riattivate solo nel 2024; 3) che l'immobile era rimasto inutilizzato in ragione dell'avvio di lavori di mutamento di destinazione di uso terminati il 4.12.2023 come da comunicazione di fine lavori trasmessa al VII Municipio di Roma dallo stesso Sig. Ricorrente_1, di professione architetto;
che era stato commesso un errore nella individuazione della categoria catastale A 10 (banche, istituti di credito e studi professionali), posto che l'immobile in oggetto era stato precedentemente C1 ed allo stato D8 come da visura storica allegata;
che l'immobile de quo era di proprietà per il 50% del Sig. Ricorrente_1, e per la restante metà della sorella Ricorrente_1.
La parte ricorrente chiedeva quindi, previa sospensione, l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio Roma Capitale, comunicando l'annullamento parziale dell'avviso di accertamento impugnato, con il quale si accoglievano in parte le doglianze del contribuente, in particolare si prendeva atto della regolare locazione effettuata a favore della Società_1 srl, con limitazione dell'addebito ad un periodo più breve e precisamente quello successivo alla cessazione di tale contratto, dall'1.1.2022 al
31.12.2023; sul resto obiettava che l'inutilizzo del bene, specie se in immobile ad uso non domestico, non poteva dimostrarsi solo con il distacco delle utenze;
che neppure gli asseriti lavori di mutamento di destinazione d'uso non erano stati comprovati né comunicati per tempo.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento del minor tributo rideterminato.
All'odierna udienza la Corte decideva nel merito come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'estinzione parziale del giudizio in relazione al periodo dall'1.1.2021 al 31.12.2021.
Infatti in pendenza di giudizio Roma Capitale ha emesso un provvedimento di annullamento parziale per l'impugnato avviso, per il periodo indicato dell'annualità 2021, in considerazione della dimostrata regolare locazione dell'immobile de quo a terzo soggetto, la Società_1 srl.
Dunque in ragione dell'annullamento parziale dell'avviso di accertamento opposto, resta da decidere con riguardo all'addebito per il periodo dall'1.1.2022 al 31.12.2023. Il ricorso è infondato.
L'eccezione di inutilizzo dell'immobile, e, quindi di violazione dell'art. 1 comma 659 della Legge n. 147/2013, ancorata alla asserita circostanza del distacco delle utenze e alla effettuazione di lavori edili all'interno dell'immobile - per come sarebbe dimostrato dalla comunicazione di fine lavori del 4.12.2022 -, non è accoglibile: infatti manca la prova certa dell'inutilizzo del bene, che non è desumibile dal mero distacco delle utenze, peraltro neppure comprovato dalla parte ricorrente che sul punto nulla allega, posto che un immobile può usarsi, specie se non residenziale, anche senza le relative utenze attive;
neppure l'inutilizzo si può far discendere dalla mera comunicazione di fine lavori del 4.12.2023, atteso che non si è data la prova certa del loro inizio (nella comunicazione predetta, operata dallo stesso Sig. Ricorrente_1, si fa riferimento ad una CILA, non allegata, del 13.10.2023), di tal chè per un verso la circostanza è sguarnita di adeguata prova
(non si sa quando i lavori sono iniziati, non potendosi far affidamento sulla indicazione in un atto di parte ad un altro atto non allegato), per altro verso resterebbero comunque fuori dei periodi di tempo significativi pre inizio lavori (dall'1.1.2022 al 13.10.2023) e post fine lavori (dal 4.12.2023 al 31.12.2023).
Parimenti infondata è l'eccezione relativa alla errata individuazione catastale del bene, atteso che il Sig.
Ricorrente_1 svolge la professione di architetto e che l'immobile è stato classificato come A 10 (banche, istituti di credito e studi professionali), senza che la parte abbia fornito adeguata prova sull'effettivo e diverso uso del bene e sull'esclusione dell'attività professionale in quell'immobile, ben potendo coesistere residenza e studio professionale, non soccorrendo al riguardo la visura storica allegata al ricorso.
Infine appare infondata anche l'eccezione relativa all'asserita proprietà al 50% dell'immobile de quo, posto che – pur in assenza di una specifica difesa sul punto da parte di Roma Capitale che nella sua memoria non affronta affatto questo motivo di doglianza del ricorrente - la circostanza viene affermata ma non dimostrata (nella visura storica versata in atti si parla di usufrutto al 50% che è cosa ben diversa dalla proprietà al 50%) ed era preciso onere probatorio della parte allegare altra e più probante documentazione al riguardo, peraltro facilmente reperibile in caso la circostanza fosse vera. Tale inerzia difensiva ricade in negativo sulla parte cui incombe l'onere della prova ex art. 2697 codice civile.
Donde consegue il respingimento del ricorso in parte qua.
Ogni altro motivo resta assorbito da quanto esposto.
Le spese sono compensate attesa la parziale reciproca soccombenza sostanziale.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dichiara parzialmente estinto il giudizio per cessata maeria delcontendere, come in motivazione. Rigetta nel resto Spese compensate IL GIUDICE EST. IL
PRESIDENTE Stefano Pizza Paolo Antonio Bruno