Art. 5.
In sede di riparto delle anticipazioni agli Istituti di credito agrario, a valere sulle disponibilita' finanziarie della legge 25 luglio 1952, n. 949 , capo III, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno disposte a favore della Sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, assegnazioni per l'importo globale di almeno 6 miliardi, in ragione di un miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1961-1962 al 1966-67.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1961-1962, sulle disponibilita' del fondo di rotazione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1457 , e' attribuita alla Sezione speciale per il credito alla cooperazione una quota non inferiore al 10 per cento delle disponibilita' stesse per i fini della legge citata, mediante decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per il tesoro.
In sede di riparto delle anticipazioni agli Istituti di credito agrario, a valere sulle disponibilita' finanziarie della legge 25 luglio 1952, n. 949 , capo III, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno disposte a favore della Sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, assegnazioni per l'importo globale di almeno 6 miliardi, in ragione di un miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1961-1962 al 1966-67.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1961-1962, sulle disponibilita' del fondo di rotazione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1457 , e' attribuita alla Sezione speciale per il credito alla cooperazione una quota non inferiore al 10 per cento delle disponibilita' stesse per i fini della legge citata, mediante decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per il tesoro.