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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 08/01/2026, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 177/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
RO IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4158/2023 depositato il 16/09/2023
proposto da
Ag.entrate - ON - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Domicilio Difensore
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 541/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
5 e pubblicata il 23/02/2023
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820160002594728000 I.C.I. 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820160002594728000 I.C.I. 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820160002594728000 I.C.I. 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820160002594728000 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Resistente_1 impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa la Cartella di pagamento n. 29820160002594728000 chiedendone l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo).
Si costituiva ON Sicilia s.p.a. contro deducendo.
Il primo Giudice ha accolto – con la sentenza epigrafata - il ricorso ritenendo il difetto di prova della notifica degli atti presupposti (cfr. sentenza di I grado).
L'Agenzia delle entrate riscossione ha impugnato la sentenza di I grado: ha dedotto l'erroneità della semntenza, che la contribuente ha presentato istanza di "definizione agevolata" ed ha prodotto documentazione (cfr. appello e documentazione allegata).
Si è costituito il Comune di Siracusa (a seguito di chiamata in causa) – Ente impositore – il quale ha contro dedotto per quanto di propria competenza ribadendo la legittimità dei provvedimenti di propria competenza
(cfr. memoria in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio.
1.-Deve ritenersi "assorbente" il motivo di appello riferito alla avvenuta presentazione della c.d. "definizione agevolata" (“Rottamazione cartelle”) presentata in data 10/04/2017, prot. n. 193998, ed accordata dall'Agente della ON in data 28/06/2017 (cfr. documentazione in atti).
La dichiarazione di adesione alla "definizione agevolata" (“rottamazione-ter”), infatti, ha determinato la
“sostituzione” dell'originaria obbligazione (Cassazione, Sentenza, n. 32598/2014).
La Giurisprudenza di legittimità - sul tema qui in esame - ha ritenuto che in tali fattispecie difetti l'interesse del contribuente alla prosecuzione della lite avendo lo stesso scelto una via "alternativa" per la sua definizione
(Cassazione, Ordinanza n. 32880 del 2025).
2.- La giurisprudenza di legittimità (Cassazione sezione lavoro 20 maggio 2020 n. 9309) ha ritenuto che la causa possa essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione anche se eventualmente logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre (conforme, cassazione, sezione II, 29 settembre 2020 n. 20555).
Per le argomentazioni che precedono va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Vanno compensate le spese del doppio grado.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Spese del doppio grado compensate tra le parti.
Palermo, 2 dicembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENE
NA NA SA PI
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
RO IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4158/2023 depositato il 16/09/2023
proposto da
Ag.entrate - ON - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Domicilio Difensore
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 541/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
5 e pubblicata il 23/02/2023
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820160002594728000 I.C.I. 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820160002594728000 I.C.I. 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820160002594728000 I.C.I. 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820160002594728000 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Resistente_1 impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa la Cartella di pagamento n. 29820160002594728000 chiedendone l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo).
Si costituiva ON Sicilia s.p.a. contro deducendo.
Il primo Giudice ha accolto – con la sentenza epigrafata - il ricorso ritenendo il difetto di prova della notifica degli atti presupposti (cfr. sentenza di I grado).
L'Agenzia delle entrate riscossione ha impugnato la sentenza di I grado: ha dedotto l'erroneità della semntenza, che la contribuente ha presentato istanza di "definizione agevolata" ed ha prodotto documentazione (cfr. appello e documentazione allegata).
Si è costituito il Comune di Siracusa (a seguito di chiamata in causa) – Ente impositore – il quale ha contro dedotto per quanto di propria competenza ribadendo la legittimità dei provvedimenti di propria competenza
(cfr. memoria in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio.
1.-Deve ritenersi "assorbente" il motivo di appello riferito alla avvenuta presentazione della c.d. "definizione agevolata" (“Rottamazione cartelle”) presentata in data 10/04/2017, prot. n. 193998, ed accordata dall'Agente della ON in data 28/06/2017 (cfr. documentazione in atti).
La dichiarazione di adesione alla "definizione agevolata" (“rottamazione-ter”), infatti, ha determinato la
“sostituzione” dell'originaria obbligazione (Cassazione, Sentenza, n. 32598/2014).
La Giurisprudenza di legittimità - sul tema qui in esame - ha ritenuto che in tali fattispecie difetti l'interesse del contribuente alla prosecuzione della lite avendo lo stesso scelto una via "alternativa" per la sua definizione
(Cassazione, Ordinanza n. 32880 del 2025).
2.- La giurisprudenza di legittimità (Cassazione sezione lavoro 20 maggio 2020 n. 9309) ha ritenuto che la causa possa essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione anche se eventualmente logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre (conforme, cassazione, sezione II, 29 settembre 2020 n. 20555).
Per le argomentazioni che precedono va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Vanno compensate le spese del doppio grado.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Spese del doppio grado compensate tra le parti.
Palermo, 2 dicembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENE
NA NA SA PI