Art. 4.
I mutui da concedersi per interventi di edilizia residenziale fruenti di concorso o contributo dello Stato ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni e integrazioni, da realizzare nei piani di zona della legge 18 aprile 1962, n. 167 , sono garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi ai sensi e con le modalita' previste dall' articolo 15 della legge 27 maggio 1975, n. 166 , cosi' come sostituito dall'articolo 3 della presente legge.
I mutui da concedersi per interventi di edilizia residenziale fruenti di concorso o contributo dello Stato ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni e integrazioni, da realizzare nei piani di zona della legge 18 aprile 1962, n. 167 , sono garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi ai sensi e con le modalita' previste dall' articolo 15 della legge 27 maggio 1975, n. 166 , cosi' come sostituito dall'articolo 3 della presente legge.