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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 16/10/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai
Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Marco Gaeta Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi Giudice Aus. rel.
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 374/2022 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 227/2022 emessa dal Tribunale di Gela il 3 maggio
2022
PROPOSTO DA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente nella Parte_1 via Monza n. 69 (c.f. ), rappresentato e difeso CodiceFiscale_1 dall'Avv. Gaetano Carluzzo, presso il cui studio, in Gela, Corso Vitt.
Emanuele n. 328 è elettivamente domiciliato;
Appellante
CONTRO
in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p.t., corrente in Bologna, via Stalingrado n. 45 (p.iva
1 ), rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Ragno presso il cui P.IVA_1 studio, in Messina, Strada San Giacomo n. 19, è elettivamente domiciliata;
Appellata
E, NEI CONFRONTI DI
, residente a [...] e CP_2 [...]
, residente a [...]; CP_3
Appellati contumaci
Conclusioni dell'appellante
“Piaccia all'ecc.ma Corte d'Appello di Caltanissetta, reiectis adversis, in riforma dell'impugnata sentenza n. 227/2022 iscritta al n.1700/2016 RG del Tribunale di Gela, resa tra le parti, accogliere il presente appello.
Condannare gli appellati alle spese del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
Conclusioni dell'appellata Compagnia
“In via preliminare dichiarare inammissibile il gravame proposto dal signor
per violazione del principio di specificità dei motivi di Parte_1 appello di cui all'art. 342 c.p.c.. Sempre in via preliminare rigettare il gravame avversario, già in sede di udienza filtro, poiché nel merito, è del tutto privo di qualsiasi pregio e fondamento. Conseguentemente confermare in toto la sentenza del primo grado che non è soltanto logica, razionale ed adeguatamente motivata, ma anche corretta ed ineccepibile sotto un punto di vista prettamente giuridico. Quindi condannare parte appellante al pagamento delle spese processuali che la convenuta ha dovuto sostenere per la costituzione in questo secondo grado di giudizio.”
Svolgimento del processo
2 Con atto di citazione notificato in data 1.12.2016 Parte_1
Conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Gela, la
[...]
nonché e al fine Controparte_1 Controparte_4 Controparte_3 di sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali e non da lui subiti in dipendenza di un sinistro stradale cui era rimasto coinvolto in data 9.07.2010, danni che, in citazione, quantificava nella complessiva somma di €. 259.382,77.
Assumeva che quel giorno, verso le 23,50 circa, nella via Federico II di
Svevia di Gela, alla guida di una autovettura RT Controparte_3 targata DS 715 YV, di proprietà di ed assicurata per la RCA CP_2 con la (oggi , si Controparte_5 Controparte_1 immetteva repentinamente e bruscamente nel flusso della circolazione stradale senza azionare l'indicatore di direzione e senza dare precedenza ai veicoli in transito così impattando con il motociclo Honda targato CJ
34681, privo di copertura assicurativa, di proprietà di e Controparte_6
Condotto da che sopraggiungeva regolarmente da tergo. CP_7
In seguito dell'impatto e alla violenta caduta al suolo , Parte_1 terzo trasportatore sul motociclo Honda, subiva gravi lesioni personali per le quali veniva immediatamente condotto presso il pronto soccorso dell'ospedale di Gela dove i Sanitari di turno, viste le gravi condizioni, ne disponevano l'immediato ricovero.
L'attore riportava “frattura femore destro, frattura gamba destra esposta, sub amputazione del terzo distale della gamba destra, trauma cranico con ferite l.c. cuoio capelluto, trauma addominale sub lussazione acromion claveare destra, anemia post traumatica, contusione escoriata caviglia sinistra frattura, apofisi traversa sinistra di C7, frattura astragolo e calcagno destro, frattura malleolo tibiale destro”, danni per i quali, dopo valutazione medica del c.t. di parte Dott. , chiedeva l'integrale Pt_2 ristoro nella misura indicata.
3 Si costituiva in giudizio la che contestava Controparte_1 la domanda attorea chiedendone l'integrale rigetto eccependo, in particolare, una diversa modalità di verificazione del sinistro imputandone la colpa esclusiva al conducente della moto.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale, prova per testi, interrogatorio formale del convenuto (ammesso e Controparte_3 non reso) e c.t.u. medico legale e, precisate le conclusioni, veniva posta in decisione con i termini ex articolo 190 c.p.c..
Con la sentenza oggi gravata il Tribunale di Gela ha parzialmente accolto la domanda attorea accertando e dichiarando che il sinistro si era verificato per responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti in ragione del 50% ciascuno condannando la al pagamento, in favore CP_1 dell'attore, della complessiva somma di €.128.065,00 a titolo di danno non patrimoniale (pari alla metà di quanto accertato in sede di c.t.u.) oltre alla somma di €. 445,00 per spese mediche sostenute.
Il Tribunale ha, altresì, condannato i convenuti, in solido, alla refusione dei compensi di lite in favore dell'attore, liquidati come in dispositivo.
Il Giudice di prime cure ha deciso nel modo richiamato rilevando come dalla istruttoria espletata era emerso che le modalità del sinistro fossero riconducibili, astrattamente, ai fatti così come narrati in citazione evidenziando tuttavia come, nel corso del giudizio, era stata allegata copia della sentenza n. 65/2018 resa dal Tribunale di Caltanissetta tra la e il proprietario della moto Honda, passata in giudicato, che CP_1 aveva accertato una pari responsabilità nella causazione del sinistro in capo a entrambi i conducenti dei mezzi coinvolti.
Da tali premesse il Decidente ha ritenuto fondate le impostazioni difensive della Compagnia convenuta rilevando come il danno alla persona, come indicato dal c.t.u., debba essere risarciti dalla CP_1 in misura pari al 50% (ciò sulla scorta della statuizione di cui alla citata
4 sentenza 65/2018) atteso che il rimanente 50% del dovuto avrebbe dovuto essere richiesto nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada attesa alla scopertura assicurativa della moto su cui l'attore era trasportato.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto, pertanto, che il generale principio di solidarietà tra gli autori dell'illecito di cui all'articolo 2055 c.c. - con riferimento all'ipotesi risarcitoria del terzo danneggiato, - debba essere derogato nel caso specie atteso che il veicolo vettore su cui l'attore (terzo trasportato) viaggiava era privo di copertura assicurativa.
Ciò premesso il Tribunale, richiamati gli esiti della consulenza medica espletata nel corso del giudizio che aveva accertato una ITT di giorni 29, una ITP al 75% di giorni 103, una ITP al 50% di giorni 104 una invalidità permanente residuata pari al 34%, richiamati i parametri elaborati dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano ha liquidato, a titolo di danno non patrimoniale, la complessiva somma di
€.256.149,91 ridotta del 50% per le ragioni sopra richiamate.
Allo stesso modo il Giudice di prime cure ha ridotto, nella misura della metà, il danno patrimoniale da spese mediche.
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Avverso tale sentenza ha proposto gravame per i motivi Parte_1 in detto atto meglio specificati.
Sostituita l'udienza del 26 giugno 2025 con il deposito di note ex artt.li
127 e 127 ter c.p.c., la Corte ha posto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di censura l'appellante deduce la erroneità della sentenza nella parte in cui, il Tribunale, nel condannare i convenuti
5 e al risarcimento dei danni subiti da CP_1 CP_3 Parte_1 in dipendenza del sinistro de quo, ha ridotto l'importo della metà rispetto a quanto determinato dallo stesso Giudice sulla scorta della c.t.u. medico legale.
A sostegno del motivo si evidenzia come la sentenza n. 65/2018 emessa dal Tribunale di Caltanissetta che verteva sul giudizio connesso relativo all'accertamento della responsabilità del sinistro tra i conducenti dei mezzi coinvolti, non può di fatto porsi in conflitto con il diritto al risarcimento di quale terzo trasportato sul motociclo Parte_1
Honda.
Non ci comprendono le ragioni, precisa l'appellante, per le quali il
Tribunale ha ritenuto di non poter applicare, nel caso in specie, il principio di generale di solidarietà tra i coautori dell'illecito di cui all'articolo 2055 c.c. senza che rilevi, i fini della riduzione del risarcimento, la diversa gravità delle rispettive colpe dei corresponsabili o la diseguale efficienza causale di esse trattandosi di circostanze destinate ad incidere soltanto ai fini della ripartizione interna dell'obbligazione risarcitoria.
Non si comprende, in definitiva, per quali ragioni non dovrebbe essere applicabile nel caso in specie la disposizione legislativa richiamata atteso che nessuna norma esclude l'applicazione del principio di solidarietà passiva anche nell'ipotesi in cui il terzo trasportato non ha possibilità di agire nei confronti dell'assicurazione del proprio vettore proprio in quanto mancante perché privo di polizza assicurativa per la RCA.
Si tratta, secondo l'appellante, di una visione interpretativa del Giudice di prime cure non avallata da nessuna norma o precedente giurisprudenziale, evidenziando come, in ogni caso, il Tribunale sia andato “ultra petita” in quanto nessuna richiesta in tal senso era stata mai formulata dalle parti in causa.
6 Si osserva ancora che, secondo costante orientamento giurisprudenziale richiamato (Cassazione civile 1179/22) l'articolo 144 del Decreto
Legislativo 209/2005 in materia di assicurazione obbligatoria deve essere interpretato nel senso di consentire anche al conducente e/o al trasportato di avvalersi “dell'azione diretta” nei confronti delle imprese di assicurazione del veicolo antagonista anche se quello sul quale viaggiava al momento dello scontro era privo di assicurazione, non incidendo l'obbligo assicurativo imposto dall'articolo 122 del medesimo Decreto
Legislativo sulla legittimazione all'esercizio dell'azione diretta. Ne consegue, precisa appellante, che chi è coinvolto in un sinistro senza avere alcuna colpa nella sua verificazione, ha diritto ad essere risarcito dall'assicurazione dal responsabile anche quando guidava un veicolo non coperto da polizza o era passeggero trasportato a bordo di esso, nel senso che solo al conducente, che agisce ex articolo 144 D. Leg. 209/2005 verrà riconosciuto il risarcimento del danno in funzione del grado di responsabilità, cosa che non può assolutamente intervenire quando ad agire “con azione diretta” sia il terzo trasportato che ha diritto ad essere risarcito per intero a prescindere dalla percentuale di colpa nella causazione del sinistro del conducente del veicolo su cui viaggiava.
In definitiva, conclude l'appellante, il Tribunale ha confuso la posizione del conducente con quella del terzo trasportato cui spetta, per le ragioni dette, l'integrale risarcimento del danno, salvo il diritto, per il soggetto che ha pagato, di rivalersi sul corresponsabile con l'azione di regresso nella misura della responsabilità accertata.
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Con un secondo profilo di gravame l'appellante deduce la erroneità della sentenza nella parte in cui, il Tribunale, ha posto le spese di lite a carico dei convenuti nella misura del 50% con compensazione in misura della metà.
7 Richiamate le argomentazioni sopra esplicitate l'appellante evidenzia come le spese di lite dovevano, integralmente, essere poste a carico dei convenuti in solido.
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Deve, in via preliminare, rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale, ex art. 342 c.p.c. ed ex art
348 bis c.p.c. dedotta dall'appellata nella comparsa Controparte_8 di costituzione e risposta.
La Suprema Corte ha che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal
d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv.
645991 - 01).
Nel caso di specie l'impugnazione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo
Giudice.
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale ex art 348 bis c.p.c.. si rileva che in merito a tale dedotto profilo di inammissibilità del gravame, lo spessore problematico delle questioni
8 oggetto del giudizio ha, correttamente, indotto la Corte, a ritenere positivamente superato il vaglio dovuto in sede di “filtro” in appello ai sensi degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c..
*****
Deve, poi, sempre in via preliminare, dichiararsi la contumacia di
[...]
e che, benché regolarmente evocati in CP_4 Controparte_3 giudizio, per come accertato da questa Corte con Ordinanza del
18.10.2023, non si sono costituiti.
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Nel merito l'appello è fondato.
È opportuno, prima di affrontare nel merito la questione sottoposta all'esame della Corte, evidenziare che il gravame non riguarda la quantificazione del danno per come accertato nel corso del giudizio a seguito di c.t.u. medico legale a firma del Dott. che deve, Per_1 pertanto, ritenersi coperto dal giudicato.
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La Cassazione ha definitivamente chiarito che l'azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 Dec. Leg.vo 209/2005 costituisca uno strumento di tutela rafforzata indipendentemente dall'accertamento della responsabilità nella causazione del sinistro, con l'unico limite del caso fortuito inteso in senso stretto come fattore estraneo alla circolazione stradale (da ultimo Cass. Civ. Sez. III^ 11.09.2025 n. 25033), principio enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 35318/2022 che ha chiarito come la finalità della norma è impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro. [Con la pronuncia ricordata le Sezioni Unite della Suprema Corte sono intervenute per porre fine ai contrasti giurisprudenziali che si erano verificati in tema di risarcimento
9 danni del terzo trasportato, ovvero se il sistema delineato dall'art. 141 del
Codice delle Assicurazioni presupponga che nel sinistro siano coinvolti almeno due veicoli o se l'azione diretta possa essere esercitata anche nel caso che nel sinistro sia coinvolto il solo veicolo a bordo del quale si trovava il passeggero danneggiato. Nell'escludere tale seconda possibilità - e nel chiarire che l'azione diretta richieda necessariamente il coinvolgimento di almeno due veicoli poiché, l'intero “meccanismo” disegnato dall'art. 141 cod. ass. è basato sulla presenza necessaria di almeno due imprese assicuratrici, quella del vettore e quella del responsabile civile, la prima delle quali provvede (salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito) ad erogare il risarcimento al trasportato danneggiato, sulla base di un accertamento circoscritto all'esistenza e all'entità del danno causalmente correlato al sinistro, salvo poi rivalersi nei confronti della diversa compagnia assicuratrice del responsabile (o corresponsabile) civile, previo accertamento delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti – le
Sezioni Unite con la sopracitata sentenza, evidenziano che in linea con quanto affermato, deve ritenersi altresì che l'art. 141 cod. ass. possa operare anche nel caso in cui uno dei veicoli coinvolti non venga identificato
o risulti privo di copertura assicurativa, come già ritenuto da Cass. Civ. n.
16477/2017 e come ribadito da Cass. Civ. n. 14255/2020. In tal caso
l'impresa di assicurazione che abbia risarcito, ai sensi dell'art. 141, comma
,1 del d.lgs. n. 209 del 2005, il terzo trasportato a bordo del veicolo da essa assicurato ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 150 d.lgs. citato;
nel caso in cui il veicolo del responsabile civile non risulti coperto da assicurazione, la rivalsa può essere esercitata contro l'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, nei limiti quantitativi stabiliti dall'art. 283, commi 2 e 4 del d.lgs. n. 209 del 2005”. Infatti, anche in questa ipotesi, sostengono le Sezioni Unite, ricorre, quella duplicità degli enti assicurativi (quello del vettore e quello designato dal F.G.V.S.) che consente l'operatività del meccanismo di anticipazione/rivalsa delineato
10 dall'art. 141 cod. ass. e, con esso, la possibilità di riconoscere tutela rafforzata al trasportato danneggiato].
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Nel caso in specie, l'odierno appellante, nel convenire in giudizio la e i ex art. 144 Codice delle Controparte_1 CP_9
Assicurazioni, norma che prevede che “il danneggiato del sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per i quali è stata stipulata l'assicurazione.
Anche per tali ipotesi, di recente, è intervenuta la Corte di legittimità che ha espresso il principio di diritto secondo cui il passeggero che si trovi a bordo di un veicolo privo di copertura assicurativa coinvolto in un sinistro stradale, ha diritto al risarcimento da parte compagnia del responsabile civile (Cass. Civ. 17 gennaio 2022 n. 1179).
E' evidente che, in questi casi, il danneggiato non può avvalersi della procedura prevista dall'art. 141 del cod. ass. (risarcimento del terzo trasportato), che consente al passeggero di agire per il risarcimento nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro (privo di polizza assicurativa RC auto), ma dovrà rivolgere la richiesta risarcitoria nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile del sinistro in quanto, nell'ipotesi di un sinistro attribuibile al conducente del veicolo antagonista, negare al danneggiato, terzo trasportato, la possibilità di poter promuovere l'azione diretta prevista dall'art. 144 del Codice delle Assicurazioni (azione diretta del danneggiato) contro l'assicuratore del responsabile civile, soltanto perché il veicolo a bordo del quale si trovava non risultava assicurato, è una soluzione che si palesa manifestamente irrazionale e non correlata ai
11 principi di tutela del danneggiato, che sottintendono e sorreggono tutta la normativa dettata in materia assicurativa.
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Ciò detto va preliminarmente affermato che nessun rilievo nel presente giudizio può attribuirsi alla sentenza n. 65/2018 del Tribunale di
Caltanissetta, passata in giudicato, che ha accertato la pari responsabilità dei due conducenti dei veicoli coinvolti nella causazione del sinistro atteso che, essa, non può fare stato nei confronti dello che, di quel Pt_1 giudizio, non era parte.
A prescindere da tale ovvia valutazione deve poi ricordarsi che in caso di scontro tra veicoli, il soggetto che, trasportato sull'uno o sull'altro, ha subito danni in conseguenza dello scontro, alla luce della c.d. solidarietà passiva, può agire nei confronti di uno solo dei veicoli coinvolti nel sinistro stradale chiedendo il risarcimento dell'intero pregiudizio patito, fondandosi, tale principio, sul vincolo di solidarietà passiva che lega nei suoi confronti i soggetti responsabili con l'unica specificazione che il petitum - la domanda di risarcimento dell'intero danno subito nei confronti di uno dei corresponsabili- e la causa petendi ovvero la qualità di trasportato su uno dei veicoli coinvolti nello scontro e come tali, per legge, solidalmente responsabili nei suoi confronti- - devono essere chiaramente indicati nella domanda. (da ultimo Cass. civile, sezione terza, ordinanza del 13.11.2024, n. 29336).
In definitiva, come correttamente evidenziato dall'appellante, in tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, l'art. 144 Cod. delle Assic. attribuisce al conducente ed al trasportato il diritto di avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di Assicurazioni del veicolo antagonista, anche se quello sul quale viaggiavano al momento dello scontro era sprovvisto di copertura assicurativa (Cass. Cit. 1179/2022).
12 Nessuna deroga a tale principio può invocarsi al fine di limitare la posizione di tutela del terzo trasportato, il quale può agire direttamente nei confronti della Compagnia del responsabile civile per ottenere l'integrale ristoro del danno subito salva l'azione di regresso da parte di quest'ultima per il recupero della quota di responsabilità che non gli compete.
Nel caso in esame, pertanto, lo , terzo trasportato sul ciclomotore Pt_1
Honda, ha legittimamente evocato in giudizio la (poi Controparte_5
in uno al responsabile civile ed al conducente della vettura CP_1
RT (ovvero i ) al fine di chiedere l'integrale ristoro salvo, come CP_3 detto, l'eventuale azione di regresso della Compagnia nei confronti dell'altra parte coinvolta.
Per tali ragioni i motivi di gravame meritano accoglimento.
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Con riferimento al quantum debeatur – che, come sopra anticipato, non
è oggetto di censura né in via principale né in via incidentale – devono richiamarsi le conclusioni della c.t.u. a firma del Dott. Persona_2 che ha accertato in capo alla una ITT di giorni 29, una
[...] Pt_1
ITP al 75% di giorni 103, una ITP al 50% di giorni 104 ed una invalidità residuata pari al 34%.
Correttamente il Giudice di prime cure, nel determinare l'importo astrattamente risarcibile in favore del terzo danneggiato a titolo di danno non patrimoniale ha richiamato le tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla
Giustizia civile del Tribunale di Milano, e determinato l'importo complessivo da liquidare in €. 199.557,00 – somma che, devalutata alla data del sinistro e rivalutata, di anno in anno, in uno agli interessi al tasso legale maturati sino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado (3 maggio 2022) venne determinata in €. 256.149,91, ridotta del
13 50% sulla base della dedotta corresponsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti in €. 128.056,00.
L'accoglimento del motivo di gravame, per le ragioni sopra esposte, comporta la condanna della Compagnia appellata al pagamento dell'intera somma dovuta per le lesioni riportate dallo . Pt_1
Pertanto (Cass. Civ. Sez. Un 1712/95) l'importo di €. 199.557,00 individuato come base da liquidare deve essere oggi devalutato alla data del fatto (9 luglio 2010) e rivalutato, di anno in anno, in uno agli interessi al tasso legale maturati sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Dalla somma ottenuta deve essere poi sottratto quanto già pagato in dipendenza del decisum del primo giudizio (€. 128.056,00), ed infine, a quanto così ottenuto, devono aggiungersi gli ulteriori interessi, al tasso legale, sino all'effettivo soddisfo.
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Deve, inoltre, riconoscersi in favore dello il ristoro, per intero, Pt_1 delle spese mediche sostenute con condanna della Compagnia al ristoro della ulteriore somma di €. 445,00 (peri alla metà dell'intero accertato), oltre interessi, al tasso legale, maturati dall'effettivo esborso sino al soddisfo.
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La sentenza deve, pertanto, interamente riformarsi nei termini che precedono. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
La riforma, anche solo parziale, della sentenza di primo grado rende indispensabile una nuova statuizione sulle spese riguardante entrambi i gradi di giudizio, da effettuarsi “tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della
14 liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado.” (Cass. 30 gennaio 2017 n. 2274; v. anche Cass. 6 febbraio 2017
n. 3083, Cass. 12 aprile 2018 n. 9064, Cass. 11 aprile 2019 n. 10245,
Cass. 3 settembre 2021 n. 23877, Cass. 23 febbraio 2022 n. 5890, Cass.
S.U. 8 novembre 2022 n. 32906).
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 227/2022 resa dal Tribunale di Gela in data 3 maggio 2022 ed appellata da;
Parte_1
Condanna la a corrispondere all'appellante Controparte_1
, a titolo di danno non patrimoniale, la complessiva Parte_1 somma di €. 199.557,00 da attualizzarsi secondo quanto specificato in parte motiva e detratto quanto eventualmente versato dalla Compagnia in virtù della sentenza di primo grado;
Condanna la appellata a corrispondere Controparte_1 all'appellante, a titolo di danno patrimoniale, l'ulteriore somma di €.
445,00 oltre interessi dall'effettivo esborso al soddisfo.
Condanna l'appellata a corrispondere all'appellante, per intero, le spese del giudizio di primo grado che liquida complessivamente in €. 15.000,00, oltre spese generali 15% iva e cpa se dovute;
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del presente grado che liquida in €. 1.138,00 per spese vive oltre €. 12.400,00 per compensi, oltre spese generali 15% iva e cpa se dovute;
Dispone distrarsi le somme liquidate a titolo di compensi professionali in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto esplicita richiesta.
15 Pone le spese della c.t.u. espletata in primo grado definitivamente a carico della appellata Compagnia.
Caltanissetta, 3 ottobre 2025
Il Giudice Ausiliario rel. IL PRESIDENTE
Dott. C. Pietrarossi Dott. Roberto Rezzonico
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