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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 16/04/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1471/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Cristina Russo Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. V.G. sopra indicato, avente ad oggetto: separazione personale su ricorso congiunto ex art. 473 bis 49, 51 c.p.c.; promossa da
c.f.: nata ad [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Calascibetta (EN) nella c.da Sottafora, e , c.f. , nato ad Parte_2 C.F._2
Agrigento il 19 Gennaio 1989 e residente a [...] nella c.da Sottafora, entrambi rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'avv. Flora Dello Spedale Venti;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 06.09.2024 ha espresso parere favorevole.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.07.2024, i coniugi e premesso Parte_1 Parte_2
di avere contratto matrimonio concordatario in Calascibetta (EN), in data 20.08.2011, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Calascibetta Anno 2011,
Numero 9, Parte II, Serie A, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni e che pagina 1 di 4 dall'unione coniugale sono nate due figlie, (nata ad [...] il [...]) e Persona_1 Per_2
(nata ad [...] il [...]), hanno chiesto la pronuncia di separazione personale stante il venir
[...] meno dell'affectio coniugalis e il sopraggiungere di condizioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e della comunione matrimoniale;
La pronuncia di separazione personale è stata chiesta dai coniugi alle seguenti condizioni:
“
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Calascibetta nella C.da Settafora, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla IG.ra , nell'interesse delle figlie minori ivi Parte_1 stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando le stesse non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3. Le figlie e rimangono affidate ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 Per_2
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Le figlie e , rimarranno collocate prevalentemente presso la dimora materna con Per_1 Per_2
facoltà per il padre di esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo
l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 19:30; , con possibilità per lo stesso di esercitare ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali;
4/b) durante le festività di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro l'1
Giugno di ogni anno.
5. il IG. , verserà alla IG.ra tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno Pt_2 Parte_1 cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari a complessivi € 200,00 e così € 100,00 per ciascun figlio oltre ad €. 100,00 a titolo di mantenimento della moglie fin tanto che la stessa non avrà reperito una stabile occupazione lavorativa, tale da garantirle l'autosostentamento economico.
pagina 2 di 4 I suddetti assegni saranno aggiornati automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal
S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
7. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome delle figlie ai fini della validità per l'espatrio. ”
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 20.11.2024, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla
Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
pagina 3 di 4 Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
***
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così statuisce: dichiara la separazione personale dei coniugi c.f.: nata Parte_1 C.F._1
ad Enna il 17 Maggio 1989 e , c.f. , nato ad [...] il 19 Parte_2 C.F._2
Gennaio 1989, che hanno contratto matrimonio conocrdatario in Calascibetta (EN), in data 20.08.2011, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di
Calascibetta Anno 2011, Numero 9, Parte II, Serie A;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni pattuite tra le parti e riportate nella superiore parte motiva, da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
6) provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dott.ssa Sara Antonelli.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del 15.04.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Cristina Russo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Cristina Russo Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. V.G. sopra indicato, avente ad oggetto: separazione personale su ricorso congiunto ex art. 473 bis 49, 51 c.p.c.; promossa da
c.f.: nata ad [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Calascibetta (EN) nella c.da Sottafora, e , c.f. , nato ad Parte_2 C.F._2
Agrigento il 19 Gennaio 1989 e residente a [...] nella c.da Sottafora, entrambi rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'avv. Flora Dello Spedale Venti;
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Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 06.09.2024 ha espresso parere favorevole.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.07.2024, i coniugi e premesso Parte_1 Parte_2
di avere contratto matrimonio concordatario in Calascibetta (EN), in data 20.08.2011, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Calascibetta Anno 2011,
Numero 9, Parte II, Serie A, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni e che pagina 1 di 4 dall'unione coniugale sono nate due figlie, (nata ad [...] il [...]) e Persona_1 Per_2
(nata ad [...] il [...]), hanno chiesto la pronuncia di separazione personale stante il venir
[...] meno dell'affectio coniugalis e il sopraggiungere di condizioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e della comunione matrimoniale;
La pronuncia di separazione personale è stata chiesta dai coniugi alle seguenti condizioni:
“
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Calascibetta nella C.da Settafora, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla IG.ra , nell'interesse delle figlie minori ivi Parte_1 stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando le stesse non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3. Le figlie e rimangono affidate ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 Per_2
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Le figlie e , rimarranno collocate prevalentemente presso la dimora materna con Per_1 Per_2
facoltà per il padre di esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo
l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 19:30; , con possibilità per lo stesso di esercitare ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali;
4/b) durante le festività di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro l'1
Giugno di ogni anno.
5. il IG. , verserà alla IG.ra tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno Pt_2 Parte_1 cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari a complessivi € 200,00 e così € 100,00 per ciascun figlio oltre ad €. 100,00 a titolo di mantenimento della moglie fin tanto che la stessa non avrà reperito una stabile occupazione lavorativa, tale da garantirle l'autosostentamento economico.
pagina 2 di 4 I suddetti assegni saranno aggiornati automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal
S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
7. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome delle figlie ai fini della validità per l'espatrio. ”
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 20.11.2024, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla
Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
pagina 3 di 4 Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
***
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così statuisce: dichiara la separazione personale dei coniugi c.f.: nata Parte_1 C.F._1
ad Enna il 17 Maggio 1989 e , c.f. , nato ad [...] il 19 Parte_2 C.F._2
Gennaio 1989, che hanno contratto matrimonio conocrdatario in Calascibetta (EN), in data 20.08.2011, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di
Calascibetta Anno 2011, Numero 9, Parte II, Serie A;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni pattuite tra le parti e riportate nella superiore parte motiva, da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
6) provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dott.ssa Sara Antonelli.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del 15.04.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Cristina Russo
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