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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 31/03/2025, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott. Luigia Franzese Giudice
3) Dott. Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4323 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 in atti, dall'avv. GIULIA ALDINI, presso la quale elettivamente domicilia come in atti;
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] e residente in [...]
65;
RESISTENTE-CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente premesso di aver contratto matrimonio con la resistente e che dal matrimonio non sono nati figli chiedeva - per le ragioni indicate nell'atto introduttivo - pronunciare la separazione personale dei coniugi senza la previsione di condizioni accessorie.
All'udienza del 25/03/25, dato atto dell'impossibilità di espletare il tentativo di conciliazione per l'assenza di parte resistente, il Giudice delegato adottava i provvedimenti provvisori e riservava la causa in decisione.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di parte resistente che regolarmente evocata in giudizio non si è costituita.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro e la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151, comma 1 c.c.
Ai sensi dell'art. 191 c.c. si dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni.
Considerata la contumacia e tenuto conto della natura della controversia, nulla per le spese di giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia ai sensi dell'art. 151, comma 1 c.c. la separazione personale tra i coniugi;
b) nulla per le spese;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GIARDINI NAXOS per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) e ai sensi dell'art. 191 c.c. (atto n. 2, parte I, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996).
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 26/03/25
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Caso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott. Luigia Franzese Giudice
3) Dott. Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4323 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 in atti, dall'avv. GIULIA ALDINI, presso la quale elettivamente domicilia come in atti;
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] e residente in [...]
65;
RESISTENTE-CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente premesso di aver contratto matrimonio con la resistente e che dal matrimonio non sono nati figli chiedeva - per le ragioni indicate nell'atto introduttivo - pronunciare la separazione personale dei coniugi senza la previsione di condizioni accessorie.
All'udienza del 25/03/25, dato atto dell'impossibilità di espletare il tentativo di conciliazione per l'assenza di parte resistente, il Giudice delegato adottava i provvedimenti provvisori e riservava la causa in decisione.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di parte resistente che regolarmente evocata in giudizio non si è costituita.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro e la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151, comma 1 c.c.
Ai sensi dell'art. 191 c.c. si dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni.
Considerata la contumacia e tenuto conto della natura della controversia, nulla per le spese di giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia ai sensi dell'art. 151, comma 1 c.c. la separazione personale tra i coniugi;
b) nulla per le spese;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GIARDINI NAXOS per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) e ai sensi dell'art. 191 c.c. (atto n. 2, parte I, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996).
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 26/03/25
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Caso