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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 09/12/2024, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R. G. 744/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Cristina Russo Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. sopra indicato, avente ad oggetto la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità promossa da
(C.F.: , nata ad [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Valguarnera Caropepe in via Cagliari n. 8, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale su nato ad [...] il [...], rappresentata e Persona_1 difesa, per procura in atti, dall'avv. SEGRETO Alessandro;
-attrice- contro
(C.F.: ), nato ad [...] il [...] ed ivi residente a[...] C.F._2
Pirandello n. 17, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. IMPELLIZZERI Antonino;
-Convenuto-
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero. Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
13.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., previa rinuncia delle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
in proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio Parte_1
ha adito il Tribunale di Enna al fine di ottenere: (i) l'accertamento e la Persona_1
dichiarazione che è il padre di (ii) l'assegnazione al figlio CP_1 Persona_1
minore del cognome paterno in aggiunta a quello materno (posponendolo a quest'ultimo); (iii) la condanna del convenuto al versamento di una somma mensile a titolo di mantenimento del figlio, nonché al rimborso all'attrice di quanto dalla stessa speso per il mantenimento del figlio fino all'introduzione del giudizio e al risarcimento del danno non patrimoniale subito dal figlio.
In particolare, a sostegno delle sue domande, parte attrice ha dedotto:
- di avere intrattenuto con il convenuto una relazione sentimentale dal 2006 al 2009;
- che nell'ambito di questa relazione è stato concepito il figlio nato ad [...] Persona_1
il 18.11.2009;
- che il convenuto sin dalla notizia della gravidanza non ha provato alcun entusiasmo, rifiutandosi non solo di riconoscere il figlio dopo la nascita, ma anche di conoscerlo e frequentarlo;
- di non avere mai nutrito alcun dubbio che il convenuto fosse il padre del bambino.
Instauratosi il contraddittorio, si è ritualmente costituito in giudizio il convenuto, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto di tutte le domande avanzate dall'attrice.
Concessi i termini ex art. 183 comma sesto c.p.c., con ordinanza del 5.03.2020 il Tribunale ha disposto d'ufficio una consulenza tecnica genetica, nominando la dott.ssa e conferendole Persona_2 il mandato di accertare “secondo le metodologie medico biologiche ritenute più opportuni l'esistenza del rapporto di filiazione fra il convenuto ed il minore ”. Persona_1
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni, in occasione della quale sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
*
2. Sulla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità.
La domanda volta all'accertamento e alla dichiarazione che è il padre biologico di CP_1
nato ad [...] il [...], è fondata. Persona_1 Ed invero, posto che l'art. 269 comma 2 c.c. sancisce il principio della libertà della prova della paternità, si rileva che nel presente giudizio sono stati effettuati gli accertamenti biologici genetici
(cd. test del DNA), essendosi le parti interessate sottoposte al necessario prelievo biologico.
Dalla comparazione dei tre campioni genetici esaminati (“padre presunto”, madre e figlio) è emersa la compatibilità di come padre biologico di con un'accertata CP_1 Persona_1
compatibilità di paternità pari al (cfr. pag. 20 della consulenza tecnica d'ufficio NumeroDiCar_1
depositata il 16.03.2021).
L'esito degli accertamenti effettuati consente di ritenere provato che è padre del CP_1
minore (sulla prova biologica genetica nelle azioni di dichiarazione Persona_1
giudiziale di paternità cfr. Cass. sentenza n. 15568/2011), come peraltro non contestato da parte del convenuto a seguito del deposito della relazione del c.t.u.
Parte attrice ha inoltre chiesto di autorizzare il minore ad utilizzare il cognome paterno, aggiungendolo al proprio.
Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 262, comma 2, c.c. – che prevede la mera facoltà del figlio di assumere il cognome paterno, aggiungendolo, posponendolo o sostituendolo a quello del genitore che per primo lo ha riconosciuto – e tenuto conto della richiesta formulata da parte attrice in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore, si ritiene di dover disporre che il minore acquisisca il cognome paterno posponendolo a quello materno.
*
3. Sulla domanda diretta ad ottenere il pagamento di un assegno di mantenimento per il figlio minore.
Parte attrice ha chiesto al Tribunale adito di condannare il convenuto al pagamento di un assegno di mantenimento per il figlio nella misura di € 450,00 al mese.
La domanda è fondata nei limiti di seguito esposti.
Giova premettere che è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che, con riferimento alla condanna del padre naturale al pagamento del contributo per il mantenimento del minore a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale di paternità, il giudice che ha accertato il rapporto di paternità ha il potere di adottare anche d'ufficio, in ragione dell'interesse superiore del minore, i provvedimenti che stimi opportuni per il mantenimento del minore (cfr. Cass. sentenza n.
11211/2014).
Del resto, il convenuto, in seno alla comparsa conclusionale del 29.04.2023, preso atto delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, ha ribadito la propria disponibilità a riconoscere come Per_1
proprio figlio, nonché a versare un contributo a titolo di mantenimento per lo stesso, rendendosi altresì disponibile ad accoglierlo presso la propria abitazione e a garantirgli il necessario accudimento. Ciò premesso, tenuto conto della giovane età del convenuto (trentasei anni), il quale è certamente abile al lavoro benché al momento non eserciti stabile attività lavorativa, nonché considerate le esigenze del minore, si ritiene congruo disporre il contributo a suo carico nella misura di € 250,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie e da concordare preventivamente.
*
4. Sulle domande di parte attrice dirette ad ottenere il rimborso delle somme corrisposte per il mantenimento del figlio fino alla data di introduzione del presente giudizio ed il risarcimento del danno non patrimoniale subito dal figlio per il mancato riconoscimento.
Parte attrice ha chiesto il rimborso delle spese sostenute in via esclusiva per il mantenimento del figlio minore dalla sua nascita fino all'introduzione del presente giudizio, ossia per dieci anni.
Al riguardo, giova premettere che la Corte di Cassazione ha chiarito che:
- la domanda di rimborso delle somme anticipate da un genitore può essere proposta nel giudizio di accertamento della paternità o della maternità (cfr. Cass. sentenza n. 17914/2010);
- in materia di filiazione naturale, il diritto al rimborso delle spese a favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, in quanto diretto ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, degli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole, con conseguente necessità per il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, di provvedervi, secondo equità; il genitore avrà inoltre diritto alla corresponsione degli interessi dovuti, in assenza di un precedente atto stragiudiziale di costituzione in mora, dalla data della domanda giudiziale (cfr. Cass. sentenza n. 16657/2014).
Applicando i principi suesposti al caso di specie, non avendo il convenuto dedotto, né tantomeno provato, di avere contribuito al mantenimento del figlio prima dell'introduzione del presente giudizio, si ritiene che la madre, che ha provveduto al mantenimento del figlio in via esclusiva, abbia diritto al rimborso della quota parte gravante sull'altro genitore.
Il rimborso chiesto da parte attrice deve coprire l'arco temporale dalla nascita di (fine Per_1
novembre 2009) sino alla proposizione della domanda nel giudizio (maggio 2019), dunque un arco temporale di 9 anni e 7 mesi.
Quanto alla determinazione, da effettuarsi in via equitativa, delle somme spese dalla madre per provvedere in via esclusiva al mantenimento del bambino, tenuto conto dei notori costi iniziali per il mantenimento di un figlio, si ritiene di poter fissare la stessa, nella somma di € 500,00 mensili dalla nascita fino all'introduzione del presente giudizio. Ne deriva pertanto che, tenuto conto che l'obbligo di mantenimento grava su entrambi i genitori, deve fissarsi in € 250,00 mensili la somma dovuta dal convenuto a titolo di rimborso delle spese sopportate dall'attrice per il mantenimento del figlio dalla nascita all'introduzione del presente giudizio.
Ne consegue che il convenuto dovrà corrispondere all'attrice la somma di € 28.750,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale.
Diversamente, non può essere accolta la domanda di parte attrice diretta ad ottenere la condanna del convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale subito dal figlio ovvero, più precisamente, del danno esistenziale derivante dal fatto di essere cresciuto senza la figura paterna.
Ed invero, il Tribunale ritiene che la domanda risarcitoria di parte attrice sia carente sia sul piano assertivo, sia sul piano probatorio, essendo stata formulata in termini di assoluta genericità e non essendo state le allegazioni dell'attrice supportate da puntuali deduzioni di fatti e circostanze, né dalla formulazione di adeguati capitoli di prova orale diretti alla dimostrazione del lamentato danno ovvero delle conseguenze dannose asseritamente subite dal figlio in conseguenza del mancato riconoscimento da parte del padre.
*
5. Conclusioni.
Le domande di parte attrice sono fondate e vanno accolte nei limiti suesposti, con esclusione della domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale.
Consegue alla prevalente soccombenza del convenuto la condanna di quest'ultimo a rifondere all'attrice i due terzi delle spese processuali, con compensazione tra le parti del rimanente terzo.
Le spese processuali sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. n. 147/22, tenuto conto del valore e del fatto che la fase istruttoria si è limitata alla sola redazione delle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c.
***
P.Q.M.
Il Tribunale di Enna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara che nato ad [...] il [...], è padre di nato CP_1 Persona_1
ad Enna il 18.11.2009;
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle annotazioni di legge, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza;
3) dispone che acquisisca il cognome paterno, posponendolo a quello Persona_1
materno; 4) dispone che provveda al versamento, entro il giorno 5 di ogni mese, a CP_1
della somma di € 250,00 quale contributo mensile al mantenimento del Parte_1
figlio con rivalutazione ISTAT annuale e con decorrenza dalla data della domanda, oltre Per_1
al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie e da concordare preventivamente;
5) condanna il convenuto, al pagamento a favore di della CP_1 Parte_1 somma complessiva di € 28.750,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
6) rigetta ogni altra domanda, istanza ed eccezione;
7) condanna alla rifusione di due terzi delle spese di lite in favore di CP_1 Parte_1
, che, in tale proporzione, si liquidano in € 363,34 per spese esenti ed € 4.475,00 per
[...]
compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge e dispone che il pagamento venga effettuato in favore dell'Erario.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del 6.12.2024.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Cristina Russo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Cristina Russo Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. sopra indicato, avente ad oggetto la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità promossa da
(C.F.: , nata ad [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Valguarnera Caropepe in via Cagliari n. 8, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale su nato ad [...] il [...], rappresentata e Persona_1 difesa, per procura in atti, dall'avv. SEGRETO Alessandro;
-attrice- contro
(C.F.: ), nato ad [...] il [...] ed ivi residente a[...] C.F._2
Pirandello n. 17, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. IMPELLIZZERI Antonino;
-Convenuto-
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero. Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
13.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., previa rinuncia delle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
in proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio Parte_1
ha adito il Tribunale di Enna al fine di ottenere: (i) l'accertamento e la Persona_1
dichiarazione che è il padre di (ii) l'assegnazione al figlio CP_1 Persona_1
minore del cognome paterno in aggiunta a quello materno (posponendolo a quest'ultimo); (iii) la condanna del convenuto al versamento di una somma mensile a titolo di mantenimento del figlio, nonché al rimborso all'attrice di quanto dalla stessa speso per il mantenimento del figlio fino all'introduzione del giudizio e al risarcimento del danno non patrimoniale subito dal figlio.
In particolare, a sostegno delle sue domande, parte attrice ha dedotto:
- di avere intrattenuto con il convenuto una relazione sentimentale dal 2006 al 2009;
- che nell'ambito di questa relazione è stato concepito il figlio nato ad [...] Persona_1
il 18.11.2009;
- che il convenuto sin dalla notizia della gravidanza non ha provato alcun entusiasmo, rifiutandosi non solo di riconoscere il figlio dopo la nascita, ma anche di conoscerlo e frequentarlo;
- di non avere mai nutrito alcun dubbio che il convenuto fosse il padre del bambino.
Instauratosi il contraddittorio, si è ritualmente costituito in giudizio il convenuto, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto di tutte le domande avanzate dall'attrice.
Concessi i termini ex art. 183 comma sesto c.p.c., con ordinanza del 5.03.2020 il Tribunale ha disposto d'ufficio una consulenza tecnica genetica, nominando la dott.ssa e conferendole Persona_2 il mandato di accertare “secondo le metodologie medico biologiche ritenute più opportuni l'esistenza del rapporto di filiazione fra il convenuto ed il minore ”. Persona_1
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni, in occasione della quale sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
*
2. Sulla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità.
La domanda volta all'accertamento e alla dichiarazione che è il padre biologico di CP_1
nato ad [...] il [...], è fondata. Persona_1 Ed invero, posto che l'art. 269 comma 2 c.c. sancisce il principio della libertà della prova della paternità, si rileva che nel presente giudizio sono stati effettuati gli accertamenti biologici genetici
(cd. test del DNA), essendosi le parti interessate sottoposte al necessario prelievo biologico.
Dalla comparazione dei tre campioni genetici esaminati (“padre presunto”, madre e figlio) è emersa la compatibilità di come padre biologico di con un'accertata CP_1 Persona_1
compatibilità di paternità pari al (cfr. pag. 20 della consulenza tecnica d'ufficio NumeroDiCar_1
depositata il 16.03.2021).
L'esito degli accertamenti effettuati consente di ritenere provato che è padre del CP_1
minore (sulla prova biologica genetica nelle azioni di dichiarazione Persona_1
giudiziale di paternità cfr. Cass. sentenza n. 15568/2011), come peraltro non contestato da parte del convenuto a seguito del deposito della relazione del c.t.u.
Parte attrice ha inoltre chiesto di autorizzare il minore ad utilizzare il cognome paterno, aggiungendolo al proprio.
Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 262, comma 2, c.c. – che prevede la mera facoltà del figlio di assumere il cognome paterno, aggiungendolo, posponendolo o sostituendolo a quello del genitore che per primo lo ha riconosciuto – e tenuto conto della richiesta formulata da parte attrice in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore, si ritiene di dover disporre che il minore acquisisca il cognome paterno posponendolo a quello materno.
*
3. Sulla domanda diretta ad ottenere il pagamento di un assegno di mantenimento per il figlio minore.
Parte attrice ha chiesto al Tribunale adito di condannare il convenuto al pagamento di un assegno di mantenimento per il figlio nella misura di € 450,00 al mese.
La domanda è fondata nei limiti di seguito esposti.
Giova premettere che è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che, con riferimento alla condanna del padre naturale al pagamento del contributo per il mantenimento del minore a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale di paternità, il giudice che ha accertato il rapporto di paternità ha il potere di adottare anche d'ufficio, in ragione dell'interesse superiore del minore, i provvedimenti che stimi opportuni per il mantenimento del minore (cfr. Cass. sentenza n.
11211/2014).
Del resto, il convenuto, in seno alla comparsa conclusionale del 29.04.2023, preso atto delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, ha ribadito la propria disponibilità a riconoscere come Per_1
proprio figlio, nonché a versare un contributo a titolo di mantenimento per lo stesso, rendendosi altresì disponibile ad accoglierlo presso la propria abitazione e a garantirgli il necessario accudimento. Ciò premesso, tenuto conto della giovane età del convenuto (trentasei anni), il quale è certamente abile al lavoro benché al momento non eserciti stabile attività lavorativa, nonché considerate le esigenze del minore, si ritiene congruo disporre il contributo a suo carico nella misura di € 250,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie e da concordare preventivamente.
*
4. Sulle domande di parte attrice dirette ad ottenere il rimborso delle somme corrisposte per il mantenimento del figlio fino alla data di introduzione del presente giudizio ed il risarcimento del danno non patrimoniale subito dal figlio per il mancato riconoscimento.
Parte attrice ha chiesto il rimborso delle spese sostenute in via esclusiva per il mantenimento del figlio minore dalla sua nascita fino all'introduzione del presente giudizio, ossia per dieci anni.
Al riguardo, giova premettere che la Corte di Cassazione ha chiarito che:
- la domanda di rimborso delle somme anticipate da un genitore può essere proposta nel giudizio di accertamento della paternità o della maternità (cfr. Cass. sentenza n. 17914/2010);
- in materia di filiazione naturale, il diritto al rimborso delle spese a favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, in quanto diretto ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, degli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole, con conseguente necessità per il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, di provvedervi, secondo equità; il genitore avrà inoltre diritto alla corresponsione degli interessi dovuti, in assenza di un precedente atto stragiudiziale di costituzione in mora, dalla data della domanda giudiziale (cfr. Cass. sentenza n. 16657/2014).
Applicando i principi suesposti al caso di specie, non avendo il convenuto dedotto, né tantomeno provato, di avere contribuito al mantenimento del figlio prima dell'introduzione del presente giudizio, si ritiene che la madre, che ha provveduto al mantenimento del figlio in via esclusiva, abbia diritto al rimborso della quota parte gravante sull'altro genitore.
Il rimborso chiesto da parte attrice deve coprire l'arco temporale dalla nascita di (fine Per_1
novembre 2009) sino alla proposizione della domanda nel giudizio (maggio 2019), dunque un arco temporale di 9 anni e 7 mesi.
Quanto alla determinazione, da effettuarsi in via equitativa, delle somme spese dalla madre per provvedere in via esclusiva al mantenimento del bambino, tenuto conto dei notori costi iniziali per il mantenimento di un figlio, si ritiene di poter fissare la stessa, nella somma di € 500,00 mensili dalla nascita fino all'introduzione del presente giudizio. Ne deriva pertanto che, tenuto conto che l'obbligo di mantenimento grava su entrambi i genitori, deve fissarsi in € 250,00 mensili la somma dovuta dal convenuto a titolo di rimborso delle spese sopportate dall'attrice per il mantenimento del figlio dalla nascita all'introduzione del presente giudizio.
Ne consegue che il convenuto dovrà corrispondere all'attrice la somma di € 28.750,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale.
Diversamente, non può essere accolta la domanda di parte attrice diretta ad ottenere la condanna del convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale subito dal figlio ovvero, più precisamente, del danno esistenziale derivante dal fatto di essere cresciuto senza la figura paterna.
Ed invero, il Tribunale ritiene che la domanda risarcitoria di parte attrice sia carente sia sul piano assertivo, sia sul piano probatorio, essendo stata formulata in termini di assoluta genericità e non essendo state le allegazioni dell'attrice supportate da puntuali deduzioni di fatti e circostanze, né dalla formulazione di adeguati capitoli di prova orale diretti alla dimostrazione del lamentato danno ovvero delle conseguenze dannose asseritamente subite dal figlio in conseguenza del mancato riconoscimento da parte del padre.
*
5. Conclusioni.
Le domande di parte attrice sono fondate e vanno accolte nei limiti suesposti, con esclusione della domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale.
Consegue alla prevalente soccombenza del convenuto la condanna di quest'ultimo a rifondere all'attrice i due terzi delle spese processuali, con compensazione tra le parti del rimanente terzo.
Le spese processuali sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. n. 147/22, tenuto conto del valore e del fatto che la fase istruttoria si è limitata alla sola redazione delle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c.
***
P.Q.M.
Il Tribunale di Enna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara che nato ad [...] il [...], è padre di nato CP_1 Persona_1
ad Enna il 18.11.2009;
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle annotazioni di legge, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza;
3) dispone che acquisisca il cognome paterno, posponendolo a quello Persona_1
materno; 4) dispone che provveda al versamento, entro il giorno 5 di ogni mese, a CP_1
della somma di € 250,00 quale contributo mensile al mantenimento del Parte_1
figlio con rivalutazione ISTAT annuale e con decorrenza dalla data della domanda, oltre Per_1
al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie e da concordare preventivamente;
5) condanna il convenuto, al pagamento a favore di della CP_1 Parte_1 somma complessiva di € 28.750,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
6) rigetta ogni altra domanda, istanza ed eccezione;
7) condanna alla rifusione di due terzi delle spese di lite in favore di CP_1 Parte_1
, che, in tale proporzione, si liquidano in € 363,34 per spese esenti ed € 4.475,00 per
[...]
compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge e dispone che il pagamento venga effettuato in favore dell'Erario.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del 6.12.2024.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Cristina Russo