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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 05/04/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati dott.ssa Elvira Maltese Presidente dott.ssa Viviana Urso Consigliere dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 460/2023 R.G., promossa
DA
(cod. fisc. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Aiello;
Appellante
CONTRO
(cod. fisc. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._1
dagli Avv.ti Giuseppe Catana e Marco Ricceri;
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 335/2023 del 20.4.2023, il Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento del ricorso proposto da dichiarava CP_1
estinto ai sensi dell'art. 3, 1° comma, d.lgs. n. 23/2015, il rapporto di lavoro subordinato instaurato con la “ dalla data del licenziamento Parte_1
(27.5.2021) e, conseguentemente, condannava la società resistente al pagamento di un'indennità (non assoggettata a contribuzione previdenziale) pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. Rigettava la domanda di reintegrazione basata sulla natura ritorsiva del licenziamento per assenza di prove al riguardo.
In particolare, il Tribunale dichiarava l'illegittimità del licenziamento irrogato in data
27.5.2021 per giustificato motivo soggettivo, stante la sussistenza dei “motivati e comprovati impedimenti” previsti dall'art. 7 del CCNL di settore – individuati nella necessità del ricorrente di assistere il padre disabile al 100% – che consentivano allo stesso di potersi esimere dal prestare la propria opera in trasferta. Richiamati i criteri dettati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 194/2018 con la quale era stata dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 3, comma 1, D.Lgs. 23/2015, che individuava espressamente la misura dell'indennità risarcitoria prevista per i licenziamenti illegittimi intervenuti nei rapporti di lavoro governati dal Jobs Act, riteneva equo quantificare l'indennità in 15 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, considerando da un lato la non elevata anzianità di servizio del ricorrente (poco meno di cinque anni) e dall'altro le rilevanti dimensioni dell'attività economica della “ (la quale disponeva di cantieri in altre zone Parte_1
d'Italia) ed il comportamento di quest'ultima (che aveva disposto il licenziamento del lavoratore senza tener conto delle esigenze dello stesso di assistenza del padre disabile, diritto costituzionalmente garantito).
Impugnava la sentenza con ricorso depositato il 5.6.2023; Parte_1
resisteva al gravame CP_1
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 3 aprile 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con i primi due articolati motivi di impugnazione, l'appellante censura la sentenza laddove ha ritenuto “valido e comprovato motivo” del rifiuto opposto dal lavoratore alla prestazione di attività in trasferta l'esigenza di assistere il padre disabile.
Sostiene che il contratto di lavoro sottoscritto dall'appellato prevedeva espressamente
(all. 1 e 2 del ricorso introduttivo) che la prestazione del lavoro per esigenze produttive dovesse essere resa anche in trasferta, posto che la società opera in cantieri dislocati in diverse zone d'Italia nonché all'estero; che detta clausola rivestiva carattere essenziale.
Ritiene che l'art. 7, Sezione IV, del CCNL Metalmeccanici Industria individua l'ipotesi della trasferta - a differenza del trasferimento non consentito se non in linea con i principi dettati dall'art. 2103 c.c. - quale modifica temporanea del luogo di lavoro, alla quale il dipendente deve ordinariamente attenersi, salvo motivati e comprovati impedimenti, in quanto correlata alle normali esigenze aziendali di soddisfare le necessità insorte nel contesto degli appalti conclusi con le committenti.
Ritiene che nella nozione di “valido e comprovato motivo”, tale da giustificare il rifiuto, debba rientrare solo “l'esigenza imprevista ed imprevedibile cui il lavoratore non è preparato a far fronte in maniera contingente, destinata di per sé a svanire una volta trascorso il momento particolare in cui è venuta a manifestarsi”; che una simile caratteristica, viceversa, è totalmente assente nel caso di specie, in cui in realtà le pretese necessità del padre del - correlate al suo stato di soggetto invalido in CP_1
misura pari al 100% - risultano ampiamente preesistenti non solo all'invio in trasferta, ma persino all'assunzione dello stesso lavoratore alle dipendenze di essa società, per come si ricava dalle stesse certificazioni prodotte in allegato al ricorso introduttivo
(doc. 12), ove appare manifesto che il congiunto si trovasse in tale stato già da tempo, quanto meno dal 2008 ed anche prima.
Deduce che i permessi per l'assistenza al familiare disabile avrebbero potuto essere fruiti anche in trasferta;
che in ogni caso il lavoratore avrebbe dovuto ottemperare alla disposizione datoriale e solo successivamente rivendicare nelle sedi opportune eventuali inadempienze datoriali.
Ritiene che il rifiuto opposto dal non si può certamente ritenere conforme a CP_1
buona fede, tenuto conto che in fase di sottoscrizione dei contratti di assunzione lo stesso era perfettamente consapevole che la propria datrice è una società che opera in un contesto attivo su tutto il territorio nazionale ed anche all'estero, ricorrendo in maniera abituale alla trasferta proprio per soddisfare le esigenze che via via si presentano nei vari cantieri oggetto di appalto;
che, pertanto, il rifiuto opposto alla trasferta - correlato al generico godimento dei permessi ex art. 33 L. 104/92 - configura una grave insubordinazione, seguita dall'assenza ingiustificata dal lavoro, comportamento atto a pregiudicare l'esecuzione ed il corretto svolgimento delle direttive nel quadro dell'organizzazione aziendale, condotte idonee a giustificare l'intimato licenziamento, sebbene la duplice valenza disciplinare non sia stata condivisa dal giudice di prime cure.
1.1 I motivi non possono trovare accoglimento.
1.2 Va premesso che il contratto di lavoro a tempo indeterminato del 9.07.2019, sì come gli altri contratti a termine intercorsi tra le parti, quanto alle trasferte, prevede al punto 4: “La sua sede iniziale di lavoro sarà il nostro cantiere di Priolo Gargallo Pt_2
(SR), secondo l'orario giornaliero in vigore o come sarà successivamente modificato per esigenze produttive. Durante il rapporto di lavoro, se necessario, effettuerà le trasferte, in Italia e all'estero richieste dalle sopraggiunte esigenze tecniche e produttive”.
1.3 La superiore previsione contrattuale esclude che la clausola relativa alla trasferta possa essere intesa quale clausola “essenziale”, essendo inserita quale eventualità sottoposta alla condizione della necessità e delle sopraggiunte esigenze tecniche e produttive.
1.4 Parimenti non può condividersi l'interpretazione dell'art. 7, Sezione IV, del CCNL
Metalmeccanici Industria del 26.11.2016, il quale prevede:
“Il lavoratore non si esimerà, salvo motivati e comprovati impedimenti, dal prestare la propria opera in trasferta, nel rispetto delle norme del presente contratto e con particolare riferimento a quelle dettate nella Sezione seconda "Diritti sindacali".
I motivati e comprovati impedimenti posti a fondamento del diniego di prestazione di attività in trasferta non necessariamente devono rivestire il carattere della imprevedibilità, richiedendo la norma solo che l'impedimento sia motivato e provato;
in tal senso rileva la nozione letterale di impedimento quale ostacolo al compimento di un'azione (nella specie l'attività fuori dalla sede di lavoro).
1.5 Sicché nessuna rilevanza può riconoscersi alla pregressa esistenza dello stato invalidante del padre del;
va evidenziato sul punto che ciò che rileva nella CP_1 fattispecie in esame non è la condizione di portatore di handicap del congiunto quanto piuttosto la sopravvenuta esigenza di assistenza in capo al lavoratore, come desumibile dal provvedimento INPS del 9.03.2020, di riconoscimento del diritto a beneficiare dei permessi mensili per l'assistenza a familiari disabili ex art. 33, comma 3, della legge
104/1992 per il periodo 1.03.2020-28.02.2022; esigenza di prestare assistenza da parte dell'appellato sorta dopo il 24.02.2020, data della domanda di fruizione delle agevolazioni ex lege n. 104/92.
Come evidenziato dal nella nota del 19.01.2021, di risposta al telegramma del CP_1
15.01.2021 (come ribadita nelle successive missive, tra cui quella del 4.05.2021, di risposta al telegramma del 28.04.2021), l'impossibilità di prestare attività in trasferta era determinata dalle gravi condizioni di salute del padre e dalle conseguenti esigenze di prestare assistenza quotidiana, in difetto della quale la salute di quest'ultimo sarebbe stata esposta a un grave pregiudizio.
Condizioni di salute del genitore comprovate dal “Verbale di visita medica collegiale ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104 del 5.02.92” del 23.01.2008, che ha riconosciuto in capo a nato ad [...] il [...] le condizioni di cui all'art. 3, Parte_3
comma 3 della citata legge (“qualora la minorazione singola o plurima abbia ridotto
l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo o globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”) nonché la condizione di
“invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L. 18/80)”, confermate con il verbale di verifica del 28.11.2011.
1.6 Né può condividersi l'allegazione dell'appellante, secondo cui i permessi ex legge
104/1992 sarebbero fruibili a prescindere dall'invio in trasferta;
nella specie rilevano in senso contrario le esigenze non programmabili del disabile (in disparte l'esigenza di provvedere all'assistenza quotidiana dello stesso), la significativa distanza esistente tra il luogo di residenza del congiunto ( ) e il luogo della trasferta (Vado Ligure Parte_4
-SV, distante oltre 1300 km) e la durata della stessa (“dal giorno 4.01.2021 e presumibilmente per un periodo di 3 mei circa”: cfr. telegramma del 17.12.2020).
1.7 Tanto permette di escludere il carattere ingiustificato del rifiuto e alcuna violazione degli obblighi di buona fede e correttezza da parte del rafforza il predetto CP_1
giudizio la reiterata richiesta di adeguate disposizioni datoriali circa il lugo della prestazione lavorativa e la messa a disposizione del datore di lavoro delle energie lavorative (cfr. mail del 8.03.2021).
Rileva, altresì, il difetto di alcuna prova dell'asserito pregiudizio patito dalla società appellante per effetto del giustificato rifiuto della trasferta da parte del sì come CP_1
della impossibilità di destinare al cantere di Vado Ligure altro dipendente di pari qualifica.
1.8 Parimenti non può condividersi l'ulteriore censura dell'appellante, secondo cui “un comportamento corretto e conforme a buona fede avrebbe imposto al dipendente di prendere servizio nel luogo di destinazione, potendo richiedere dopo, eventualmente, tutte le informazioni necessarie in relazione ai motivi sottesi alla trasferta e rivendicare nelle sedi opportune ipotetiche inadempienze del datore di lavoro, non certamente di rifiutarsi aprioristicamente di ottemperarvi senza un eventuale avallo giudiziario”.
Come riconosciuto dalla Corte di cassazione in fattispecie avente profili di analogia con quella in esame, “La valutazione della buona fede del lavoratore - che giustifica il rifiuto di rendere la prestazione ex art. 1460, comma 2, c.c. - deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto anche della gravità dell'inadempimento datoriale in relazione al complessivo assetto di interessi regolato dal contratto e della concreta incidenza di detto inadempimento sulle fondamentali esigenze di vita personali e familiari del prestatore, con indispensabile valutazione, quindi, anche dell'attivazione
o meno da parte del datore degli accomodamenti ragionevoli, di cui all'art. 3, comma
3-bis, del d.lgs. n. 216 del 2003, nei confronti delle persone con disabilità. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che - senza alcuna verifica circa l'attivazione o meno di accomodamenti ragionevoli da parte dell'imprenditore - aveva ritenuto contrario a buona fede il rifiuto del lavoratore oncologico, invalido totale e con handicap grave, di riprendere servizio nella sede di lavoro, a seguito del diniego di trasferimento in sede più vicina alla famiglia)” - Cassazione civile sez. lav.,
21/11/2024, n.30080.
Nella fattispecie in esame, come sopra evidenziato e come esposto dallo stesso lavoratore nella corrispondenza intercorsa con la società odierna appellante,
l'adempimento delle disposizioni datoriali avrebbe di certo esposto il congiunto, disabile e in gravi condizioni di salute, a un grave ed irreparabile pregiudizio.
2. Con il terzo motivo, in via subordinata, la società appellante censura la sentenza laddove il Tribunale ha condannato la stessa al risarcimento del danno in misura pari a
15 mensilità di retribuzione utile per il calcolo del T.F.R., sulla scorta della valutazione della situazione generale, operata in asserita applicazione dei parametri dettati dalla
Consulta con la sentenza n. 194/2018, con cui è stata dichiarata incostituzionale la disposizione dell'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015, laddove determinava in base al solo parametro della mera anzianità di servizio la misura dell'indennità risarcitoria prevista per i licenziamenti illegittimi.
Sostiene che proprio in ragione delle dimensioni dell'attività economica di essa società
- che contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure non “dispone di cantieri in altre zone d'Italia” bensì di “commesse” - nonché del comportamento assunto - avendo più volte soprasseduto ai rifiuti di prestare attività in trasferta per attendere che il lavoratore esprimesse il suo consenso - il Tribunale avrebbe dovuto tutt'al più riconoscere il minimo importo a titolo risarcitorio, nella misura massima di
6 mensilità di retribuzione utile per il T.F.R.
2.2 Anche tale motivo non può trovare accoglimento.
2.3 La prima circostanza posta dal giudice di prime cure a fondamento della quantificazione dell'indennità risarcitoria è costituita dalle rilevanti dimensioni dell'attività economica, desunta dai plurimi cantieri che la società appellata ha in altre zone d'Italia; come allegato in primo grado dalla la stessa è Parte_1
“operante nel settore metalmeccanico che si occupa della realizzazione e della manutenzione di impianti industriali in favore di importanti multinazionali committenti nel settore petrolifero e nell'ambito dei cantieri gestiti in appalto per conto di società terze, con particolare riguardo alla collegata ” ed “è una società che CP_2
opera in un contesto attivo su tutto il territorio nazionale ed anche all'estero, ricorrendo in maniera abituale alla trasferta proprio per soddisfare le esigenze che via via si presentano sui vari cantieri oggetto di appalto” (cfr. memoria di costituzione in primo grado); sicché le rilevanti dimensioni possono ritenersi provate.
2.4 Il secondo parametro richiamato dal giudice ai fini della quantificazione, ovvero la condotta della società violativa del diritto del lavoratore all'assistenza del genitore disabile - contestata dall'appellante quanto alla sua sussistenza - può ritenersi provata per quanto sopra argomentato.
Ai fini della quantificazione rileva, altresì, quanto allegato dalla stessa società nella memoria di costituzione in primo grado, sia pure ad altri fini, ovvero che “già in epoca antecedente, e segnatamente nei mesi di Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre
2019 (cfr. allegato 29 ricorso avversario) il Sig. aveva lavorato in trasferta CP_1
presso il cantiere sito in Palermo, dove peraltro aveva costantemente alloggiato senza mai tornare a Siracusa o tantomeno manifestare l'esigenza di farvi ritorno anche temporaneamente per occuparsi del padre…”; tanto conferma che il rifiuto del lavoratore di recarsi in trasferta presso il cantiere di Vado Ligure era necessitato proprio dalla sopravvenuta esigenza di assistenza al padre disabile, il che rafforza il disvalore della condotta tenuta dall'appellante.
Per contro, nessuna rilevanza ai presenti fini può riconoscersi al reiterato rifiuto del lavoratore di prestare attività in trasferta, come sopra esposto necessitato dalla esigenza, tempestivamente prospettata, di assistenza al congiunto;
parimenti, nessuna rilevanza può riconoscersi ai precedenti disciplinari del lavoratore, estranei alla sanzione del licenziamento irrogato e di controversa lettura alla stregua delle allegazioni delle parti.
3. Per le ragioni che precedono l'appello va rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado, assorbita ogni altra questione.
4. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo che segue, ex D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
Il rigetto dell'impugnazione determina il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di lite, che liquida in € 5.000,00, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 3.04.2025
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese