TRIB
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 10/11/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 934/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika Motta Presidente
Dott. Rosario Vacirca Giudice rel./est.
Dott. Davide Palazzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 934/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale, tra i coniugi
, nata a [...], il [...], residente in [...]
Bulze', n. 49, c.f. , rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. C.F._1
AR MB, del Foro di Caltanissetta, c.f. , ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso lo Studio Legale del medesimo, in Caltanissetta, in Via Filippo, Turati, n.130.
-RICORRENTE-
CONTRO
CF: , nato ad [...] il [...] ed ivi residente in Controparte_1 C.F._3
Via Bulzè n. 49, ed elettivamente domiciliato in Enna in Viale A. Diaz n. 87 presso lo studio dell'avv.
l'Avv. Gianmarco Davide Pace CF: PEC: fax C.F._4 Email_1
0935-502840, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in atti.
-RESISTENTE-
Con l'intervento del pubblico ministero che ha espresso parere favorevole in data 16/06/2025.
pagina 1 di 4 Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno
12 giugno 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14 ottobre 2024, ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale la pronuncia della sua separazione personale da con il quale aveva Controparte_1
contratto matrimonio a Bacau (Romania), in data 14.1.2000 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Aidone, Anno 2000, Numero 4, Parte II, Serie C, Ufficio 1.
La ricorrente ha rappresentato che dall'unione coniugale non sono nati figli.
Nel corpo dell'atto introduttivo del presente giudizio, lal ricorrente ha riferito che la relazione coniugale, di durata ultraventennale, è stata serena, con condivisione di ogni scelta riguardante la vita in comune, inclusa la gestione delle risorse economiche di marito e moglie, ciascuno dei quali, nei limiti delle proprie disponibilità economiche, ha contribuito ai bisogni ed alle esigenze domestiche presentatesi nel tempo.
Tuttavia, nel corso degli ultimi anni le condizioni di salute della ricorrente sono divenute sempre più malferme. La stessa è infatti costretta ad indossare un busto che non le consente di sollevare oggetti pesanti e purtroppo ha pure scoperto di avere un tumore. Tale spiacevole condizione personale ha creato in capo alla ricorrente uno stato di grandissimo sconforto vuoi per l'età avanzata vuoi per l'assenza di parenti (tutti residenti in [...]) su cui fare affidamento. Il marito, infatti, con il passare degli anni, oltre ad essere diventato sempre più indifferente nei confronti della moglie ha iniziato ad esercitare una sorta di ipercontrollo su tutte le spese sostenute dalla medesima, incluse quelle sanitarie, divenute viepiù onerose. Negli ultimi mesi, inoltre, il rapporto coniugale si è drasticamente deteriorato, anche a causa dell'ingerenza nel menage familiare di , fratello del marito della odierna Persona_1 ricorrente. Nel frattempo, peraltro, la ricorrente è stata pure vittima di condotte minacciose da parte del marito (anche con l'uso di un coltello) e del di lui fratello i quali ripetutamente l'hanno minacciata.
Inoltre, va detto che il coniuge, oltre alle condotte sopra citate, ha iniziato a fare la spesa solo per se, di fatto privando la ricorrente anche dello stretto necessario, atteso che le povere risorse economiche di cui la medesima dispone non sono sufficienti per le cure di cui necessita.
pagina 2 di 4 In ragione delle circostanze esposte ha chiesto la separazione coniugale, in quanto i fatti citati sono tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, la rottura della quale è da addebitare al marito.
In data 06.05.2025 si è costituito in giudizio contestando la citazione di Controparte_1
controparte e, peraltro, manifestando disponibilità per un eventuale accordo di separazione consensuale e conseguente trasformazione del rito.
Per l'udienza del 10/06/2025, i procuratori delle parti hanno depositato note di trattazione scritta in seno alle quali hanno rappresentato che le parti hanno raggiunto un accordo per la separazione consensuale e conseguente trasformazione del rito, alle condizioni che di seguito si richiamano:
“omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) i coniugi si obbligano al mutuo rispetto, liberi di stabilire la residenza ove credono, eventualmente anche all'estero;
2) la moglie, sig.ra , continuerà a vivere presso la casa coniugale sita in Parte_1
Aidone (EN), in Via Bulzè n. 49, fino a quando non troverà autonoma sistemazione abitativa;
3) porre a carico del marito, sig. un assegno di mantenimento in favore della Controparte_2 moglie di € 600,00, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da Parte_1 incrementarsi annualmente secondo l'indice Istat;
4) con compensazione delle spese di lite”.
I procuratori hanno, altresì, depositato unitamente alle note l'accordo sottoscritto dalle parti e autenticato nelle sottoscrizioni dai procuratori medesimi.
La causa è stata, pertanto, rimessa al collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. in sede per il parere.
In data 16.06.2025, il P.M. ha reso le proprie conclusioni.
Orbene, premesso che il Collegio non può non tener conto degli accordi intervenuti tra i coniugi, si osserva che, per quel che concerne i rapporti patrimoniali tra i coniugi, trattandosi di materia disponibile, le parti abbiano fatto autonomo e consapevole governo dei loro diritti, sicché le relative pattuizioni vanno recepite come idonee a regolare tali rapporti.
pagina 3 di 4 In considerazione dell'accordo raggiunto, le spese processuali tra le parti vanno integralmente compensate, così come dalle stesse parti, del resto, convenuto nell'accordo di separazione.
P. Q. M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
, nata a [...], il [...] e CF: ,
[...] Controparte_1 C.F._3
nato ad [...] il [...], alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in parte motiva;
Ordina al competente Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei già menzionati coniugi, celebrato a Bacau (Romania), in data
14.1.2000 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Aidone, Anno 2000, Numero
4, Parte II, Serie C, Ufficio 1.
Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 10 novembre 2025.
IL GIUDICE EST./REL. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Marika Motta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika Motta Presidente
Dott. Rosario Vacirca Giudice rel./est.
Dott. Davide Palazzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 934/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale, tra i coniugi
, nata a [...], il [...], residente in [...]
Bulze', n. 49, c.f. , rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. C.F._1
AR MB, del Foro di Caltanissetta, c.f. , ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso lo Studio Legale del medesimo, in Caltanissetta, in Via Filippo, Turati, n.130.
-RICORRENTE-
CONTRO
CF: , nato ad [...] il [...] ed ivi residente in Controparte_1 C.F._3
Via Bulzè n. 49, ed elettivamente domiciliato in Enna in Viale A. Diaz n. 87 presso lo studio dell'avv.
l'Avv. Gianmarco Davide Pace CF: PEC: fax C.F._4 Email_1
0935-502840, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in atti.
-RESISTENTE-
Con l'intervento del pubblico ministero che ha espresso parere favorevole in data 16/06/2025.
pagina 1 di 4 Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno
12 giugno 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14 ottobre 2024, ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale la pronuncia della sua separazione personale da con il quale aveva Controparte_1
contratto matrimonio a Bacau (Romania), in data 14.1.2000 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Aidone, Anno 2000, Numero 4, Parte II, Serie C, Ufficio 1.
La ricorrente ha rappresentato che dall'unione coniugale non sono nati figli.
Nel corpo dell'atto introduttivo del presente giudizio, lal ricorrente ha riferito che la relazione coniugale, di durata ultraventennale, è stata serena, con condivisione di ogni scelta riguardante la vita in comune, inclusa la gestione delle risorse economiche di marito e moglie, ciascuno dei quali, nei limiti delle proprie disponibilità economiche, ha contribuito ai bisogni ed alle esigenze domestiche presentatesi nel tempo.
Tuttavia, nel corso degli ultimi anni le condizioni di salute della ricorrente sono divenute sempre più malferme. La stessa è infatti costretta ad indossare un busto che non le consente di sollevare oggetti pesanti e purtroppo ha pure scoperto di avere un tumore. Tale spiacevole condizione personale ha creato in capo alla ricorrente uno stato di grandissimo sconforto vuoi per l'età avanzata vuoi per l'assenza di parenti (tutti residenti in [...]) su cui fare affidamento. Il marito, infatti, con il passare degli anni, oltre ad essere diventato sempre più indifferente nei confronti della moglie ha iniziato ad esercitare una sorta di ipercontrollo su tutte le spese sostenute dalla medesima, incluse quelle sanitarie, divenute viepiù onerose. Negli ultimi mesi, inoltre, il rapporto coniugale si è drasticamente deteriorato, anche a causa dell'ingerenza nel menage familiare di , fratello del marito della odierna Persona_1 ricorrente. Nel frattempo, peraltro, la ricorrente è stata pure vittima di condotte minacciose da parte del marito (anche con l'uso di un coltello) e del di lui fratello i quali ripetutamente l'hanno minacciata.
Inoltre, va detto che il coniuge, oltre alle condotte sopra citate, ha iniziato a fare la spesa solo per se, di fatto privando la ricorrente anche dello stretto necessario, atteso che le povere risorse economiche di cui la medesima dispone non sono sufficienti per le cure di cui necessita.
pagina 2 di 4 In ragione delle circostanze esposte ha chiesto la separazione coniugale, in quanto i fatti citati sono tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, la rottura della quale è da addebitare al marito.
In data 06.05.2025 si è costituito in giudizio contestando la citazione di Controparte_1
controparte e, peraltro, manifestando disponibilità per un eventuale accordo di separazione consensuale e conseguente trasformazione del rito.
Per l'udienza del 10/06/2025, i procuratori delle parti hanno depositato note di trattazione scritta in seno alle quali hanno rappresentato che le parti hanno raggiunto un accordo per la separazione consensuale e conseguente trasformazione del rito, alle condizioni che di seguito si richiamano:
“omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) i coniugi si obbligano al mutuo rispetto, liberi di stabilire la residenza ove credono, eventualmente anche all'estero;
2) la moglie, sig.ra , continuerà a vivere presso la casa coniugale sita in Parte_1
Aidone (EN), in Via Bulzè n. 49, fino a quando non troverà autonoma sistemazione abitativa;
3) porre a carico del marito, sig. un assegno di mantenimento in favore della Controparte_2 moglie di € 600,00, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da Parte_1 incrementarsi annualmente secondo l'indice Istat;
4) con compensazione delle spese di lite”.
I procuratori hanno, altresì, depositato unitamente alle note l'accordo sottoscritto dalle parti e autenticato nelle sottoscrizioni dai procuratori medesimi.
La causa è stata, pertanto, rimessa al collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. in sede per il parere.
In data 16.06.2025, il P.M. ha reso le proprie conclusioni.
Orbene, premesso che il Collegio non può non tener conto degli accordi intervenuti tra i coniugi, si osserva che, per quel che concerne i rapporti patrimoniali tra i coniugi, trattandosi di materia disponibile, le parti abbiano fatto autonomo e consapevole governo dei loro diritti, sicché le relative pattuizioni vanno recepite come idonee a regolare tali rapporti.
pagina 3 di 4 In considerazione dell'accordo raggiunto, le spese processuali tra le parti vanno integralmente compensate, così come dalle stesse parti, del resto, convenuto nell'accordo di separazione.
P. Q. M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
, nata a [...], il [...] e CF: ,
[...] Controparte_1 C.F._3
nato ad [...] il [...], alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in parte motiva;
Ordina al competente Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei già menzionati coniugi, celebrato a Bacau (Romania), in data
14.1.2000 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Aidone, Anno 2000, Numero
4, Parte II, Serie C, Ufficio 1.
Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 10 novembre 2025.
IL GIUDICE EST./REL. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Marika Motta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
pagina 4 di 4